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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 08/11/2024, n. 1877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1877 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. 1074/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile
in persona dei magistrati:
– Anna Primavera Presidente
– Fabrizio Nicoletti Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BERGAMASCHI GIUSEPPE ( ), C.F._2 appellante
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
SILVESTRI MASSIMILIANO ( ) e dell'avv. FERRECCHIA C.F._3
GENNARO ( ), C.F._4 appellata
Conclusioni per «conclude per l'accoglimento dell'appello Parte_1 riportandosi alle conclusioni esposte in atto introduttivo», ossia «Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in accoglimento del presente appello, ed in riforma della sentenza appellata, dichiarare:
- nullo e/o annullabile il decreto ingiuntivo opposto in quanto illecitamente conteggiati gli interessi da parte della e/o comunque CP_1 non esattamente individuato il capitale dovuto;
con conseguente accertamento del saldo dovuto (in dare e/o avere) e con conseguente dichiarazione della non debenza delle somme derivanti da erronea applicazione degli interessi e/o a mancanza di prova del credito;
con compensazione delle somme versate in eccesso con l'eventuale residuo debito.
In via processuale si chiede rimettere la causa sul ruolo onde esperire la prova per testi chiesta in primo grado e non ammessa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del primo e del secondo grado di giudizio»; per «Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita: Controparte_1
In via principale
- rigettare l'appello perché assolutamente infondato sia in fatto sia in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata;
In ogni caso
- condannare l'appellante alla rifusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio».
Rilevato ha proposto appello avverso la sentenza n. 1240 del Parte_1
2022 con la quale il Tribunale di Firenze ha respinto l'opposizione da essa spiegata avverso il decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti da
[...]
(in prosieguo , condannandola alla refusione delle CP_1 CP_1 spese di lite.
pag. 2/8 aveva agito in via monitoria onde ottenere che fosse ingiunto CP_1 alla il pagamento di quanto da essa dovuto in ragione dell'utilizzo Pt_1 della carta di credito rilasciatale e della mancata restituzione del prestito personale accordatole, per un importo complessivo di euro 17.725,05.
Il Tribunale, disattesa l'eccezione d'improcedibilità sollevata dall'opponente, ha respinto l'opposizione sulla base della sua genericità, senza dar corso all'espletamento della richiesta consulenza tecnica d'ufficio, non potendo essa supplire a carenze di allegazione, prima ancora che probatorie.
Il gravame è affidato a un unico motivo, con il quale, in sintesi,
l'appellante sostiene che il giudice di prime cure abbia errato nel ritenere che non fossero state compiutamente indicate le irregolarità denunciate, essendo intervenuto, prima ancora che si tenesse la prima udienza, il deposito di due perizie di parte, ciò che avrebbe dovuto condurre ad ammettere la c.t.u.
Si è costituita in giudizio protestando l'infondatezza CP_1 dell'impugnazione.
All'esito dell'udienza dell'11 giugno 2024 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza dell'8 luglio 2024, con la quale sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
1. Con l'unico motivo di gravame l'appellante, in sintesi, sostiene che il
Tribunale abbia errato nel ritenere che non fossero state compiutamente indicate le irregolarità denunciate, alla luce delle due perizie di parte prodotte in giudizio dopo la costituzione ma anteriormente all'udienza di prima comparizione e trattazione, con ciò sussistendo i presupposti per ammettere la c.t.u., necessaria per l'accertamento di quanto lamentato.
pag. 3/8 Il motivo è destituito di fondamento. ha agito in via monitoria, deducendo l'inadempimento della CP_1 alle obbligazioni nascenti dalla convenzione con cui le era stata Pt_1 rilasciata una carta revolving e dal contratto di prestito personale con la stessa intercorso, producendo in allegato al ricorso, tra l'altro, i documenti negoziali (docc. 2 e 3 fasc. monitorio).
Nel sintetico atto di citazione in opposizione l'odierna appellante si è limitata a dedurre quanto segue: «si osserva trattarsi di un contratto nell'ambito del quale la banca ha applicato sicuramente in modo illegittimo il calcolo degli interessi e più in particolare: - commissione massimo scoperto;
- anatocismo;
- antergazione e/o postergazione della valuta;
- così detti
“interessi occulti”; - indeterminatezza;
- possibile ipotesi di usura».
In sostanza, la si è limitata a elencare alcuni temi d'indagine, Pt_1 alcuni peraltro solo potenziali (quello afferente all'usura), senza minimamente indicare a quale dei due rapporti andrebbero riferiti e in cosa sarebbe consistita l'asserita illegittimità.
È di tutta evidenza la genericità dell'allegazione.
Al riguardo possono richiamarsi, in quanto calzanti, le parole pronunciate dalla Corte regolatrice: «Si rientra, a ben guardare, nella questione, generale in quanto applicabile ad ogni pretesa esercitata in un ambito processuale, della specificità: chi chiede non deve proporre la sua pretesa in modo generico, bensì deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, in fatto e in diritto. Una domanda meramente assertiva, in quanto completamente spoglia da ogni allegazione che ne concretizzi il supporto fattuale anche nell'ipotesi in cui l'onere della prova di tale supporto non gravi poi sull'attore, non è idonea a tutelare il diritto sostanziale che le sarebbe sotteso. Chi giurisdizionalmente agisce avvia un meccanismo accertatorio che, quanto al fatto, è anche probatorio;
e in quest'ultimo caso pag. 4/8 l'allegazione ne è il presupposto imprescindibile in quanto circoscrive i fatti sui quali quest'ultimo si esplica. Il giudice infatti, come sintetizza un noto brocardo, non decide iuxta probata, bensì iuxta alligata et probata partium.
Principio, questo, che governa appunto il giudizio di fatto (cfr. Cass. sez. 6-3, ord. 6 novembre 2013 n. 24861, Cass. sez. L, 25 marzo 2010 n. 7190 e
Cass. sez. L, 12 maggio 1986 n. 3143) – così come l'opposto jura novit curia quello di diritto –, e si correla al diritto di difesa, in quanto la decisione non può che fondarsi su fatti conosciuti, così che al riguardo sia possibile accendere contraddittorio ed esercitare difesa (cfr. Cass. sez. 2, 6 settembre
2002 n. 12980 e Cass. sez. 2, 15 febbraio 1983 n. 1165); parimenti,
l'allegazione è necessaria per individuare il possibile oggetto della contestazione, la cui valenza in senso negativo non a caso è incrementata dopo la novellazione, operata dalla l. 18 giugno 2009 n. 69, dell'articolo 115
c.p.c. (cfr., al riguardo, Cass. sez. 3, 22 settembre 2017 n. 22055 e Cass. sez. 3, 21 giugno 2016 n. 12748). L'allegazione, infatti, racchiude una intensa natura di specificità proprio perché deve fondare il thema decidendum del giudizio di fatto» (Cass. n. 6618 del 2018).
Il difetto di specificità riscontrato si traduce in un'inadeguata e insufficiente allegazione delle illegittimità che si intendevano denunciare, a nulla rilevando che l'opponente rivesta la posizione di convenuta in senso sostanziale.
La anteriormente alla celebrazione dell'udienza di prima Pt_1 comparizione e trattazione, ha prodotto due perizie di parte: l'una afferente al prestito personale, che ha concluso per l'usurarietà degli interessi di mora;
l'altra, relativa alla carta revolving, che, nell'indisponibilità del contratto – in realtà prodotto in allegato al ricorso monitorio – ha evidenziato l'illegittima pratica anatocistica e il superamento della soglia dell'usura.
Secondo la tesi dell'appellante, tali documenti, prodotti entro i termini previsti per la maturazione delle preclusioni assertive, avrebbero pag. 5/8 sostanzialmente colmato le lacune dell'atto introduttivo (non prese in considerazione né nelle note d'udienza frattanto depositate né nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., che ha rinviato la compiuta disamina delle contestazioni alla seconda, la quale, peraltro, ha riguardato non quella in essere bensì una diversa controversia).
Oltre al facile rilievo che gli accertamenti ivi svolti si riferiscono solo ad alcune delle tematiche originariamente (e genericamente) dedotte, al di là della correttezza degli esiti occorre ribadire che altro è l'allegazione e altro la prova, di cui la prima è il presupposto, ed evidenziare, in uno con la giurisprudenza di legittimità, che «gli elementi costitutivi della domanda devono essere specificamente enunciati nell'atto, restando escluso che le produzioni documentali possano assurgere a funzione integrativa di una domanda priva di specificità» (Cass. n. 3022 del 2018, in massima).
Dunque, il deficit di specificità non può dirsi colmato alla stregua delle citate perizie.
In nessun modo, poi, può soccorrere la rilevabilità officiosa delle nullità in cui consisterebbero i vizi infine specificamente denunciati solo con la terza memoria ex art. 183 c.p.c., atteso che «[i]l rilievo d'ufficio di una nullità sostanziale è ammissibile esclusivamente se basato su fatti ritualmente introdotti, o comunque acquisiti in causa, secondo le regole che disciplinano, anche dal punto di vista temporale, il loro ingresso nel processo, non potendosi fondare su fatti di cui il giudice (o la parte, tardivamente rispetto ai propri oneri) possa ipotizzare solo in astratto la verificazione e la cui introduzione presupponga l'esercizio di un potere di allegazione ormai precluso in rito» (Cass. n. 36353 del 2021, in massima;
analogamente, Cass. n. 4867 del 2024 e n. 20713 del 2023, in massima, nonché, con specifico riguardo all'usura, Cass. n. 28983 del 2023, in massima).
In tale contesto di insufficiente allegazione, va condivisa la decisione del
Tribunale di non dare corso alla c.t.u. (motivata in considerazione della pag. 6/8 carenza delle allegazioni, non per una valutazione di merito circa l'insussistenza di illegittimità).
Ha infatti chiarito la Corte regolatrice, nell'avvicinare il ruolo del c.t.u. a quello del giudice, che «[i]l limite della domanda, in ossequio al principio dispositivo che [è] alla base dell'ordinamento processuale vigente, costituisce, infatti, un vincolo insormontabile anche per il giudice che non può infrangere il principio ne procedat iudex ex officio e deve attenersi al comando secondo cui iudex iudicare debet iuxta alligata partium; e di, riflesso, per le ragioni più innanzi spiegate a contrario, anche per il consulente»
(Cass., sez. un., n. 3086 del 2022, in motivazione).
Pertanto, il difetto di allegazione in precedenza evidenziato non può non riverberarsi sulla possibilità di dare ingresso allo strumento istruttorio invocato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il motivo di censura è infondato e con esso l'appello, che va respinto con conferma della sentenza gravata.
2. Le spese di lite afferenti al presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento (euro 5.201,00 – euro 26.000,00), esclusa la fase istruttoria/trattazione, non effettivamente tenutasi.
3. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa istanza, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
pag. 7/8 1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1240 del 2022 del Tribunale di Firenze, che per l'effetto conferma;
2. condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che liquida in euro 3.966,00, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 5 novembre 2024.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Anna Primavera
pag. 8/8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile
in persona dei magistrati:
– Anna Primavera Presidente
– Fabrizio Nicoletti Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BERGAMASCHI GIUSEPPE ( ), C.F._2 appellante
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
SILVESTRI MASSIMILIANO ( ) e dell'avv. FERRECCHIA C.F._3
GENNARO ( ), C.F._4 appellata
Conclusioni per «conclude per l'accoglimento dell'appello Parte_1 riportandosi alle conclusioni esposte in atto introduttivo», ossia «Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in accoglimento del presente appello, ed in riforma della sentenza appellata, dichiarare:
- nullo e/o annullabile il decreto ingiuntivo opposto in quanto illecitamente conteggiati gli interessi da parte della e/o comunque CP_1 non esattamente individuato il capitale dovuto;
con conseguente accertamento del saldo dovuto (in dare e/o avere) e con conseguente dichiarazione della non debenza delle somme derivanti da erronea applicazione degli interessi e/o a mancanza di prova del credito;
con compensazione delle somme versate in eccesso con l'eventuale residuo debito.
In via processuale si chiede rimettere la causa sul ruolo onde esperire la prova per testi chiesta in primo grado e non ammessa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del primo e del secondo grado di giudizio»; per «Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita: Controparte_1
In via principale
- rigettare l'appello perché assolutamente infondato sia in fatto sia in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata;
In ogni caso
- condannare l'appellante alla rifusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio».
Rilevato ha proposto appello avverso la sentenza n. 1240 del Parte_1
2022 con la quale il Tribunale di Firenze ha respinto l'opposizione da essa spiegata avverso il decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti da
[...]
(in prosieguo , condannandola alla refusione delle CP_1 CP_1 spese di lite.
pag. 2/8 aveva agito in via monitoria onde ottenere che fosse ingiunto CP_1 alla il pagamento di quanto da essa dovuto in ragione dell'utilizzo Pt_1 della carta di credito rilasciatale e della mancata restituzione del prestito personale accordatole, per un importo complessivo di euro 17.725,05.
Il Tribunale, disattesa l'eccezione d'improcedibilità sollevata dall'opponente, ha respinto l'opposizione sulla base della sua genericità, senza dar corso all'espletamento della richiesta consulenza tecnica d'ufficio, non potendo essa supplire a carenze di allegazione, prima ancora che probatorie.
Il gravame è affidato a un unico motivo, con il quale, in sintesi,
l'appellante sostiene che il giudice di prime cure abbia errato nel ritenere che non fossero state compiutamente indicate le irregolarità denunciate, essendo intervenuto, prima ancora che si tenesse la prima udienza, il deposito di due perizie di parte, ciò che avrebbe dovuto condurre ad ammettere la c.t.u.
Si è costituita in giudizio protestando l'infondatezza CP_1 dell'impugnazione.
All'esito dell'udienza dell'11 giugno 2024 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza dell'8 luglio 2024, con la quale sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
1. Con l'unico motivo di gravame l'appellante, in sintesi, sostiene che il
Tribunale abbia errato nel ritenere che non fossero state compiutamente indicate le irregolarità denunciate, alla luce delle due perizie di parte prodotte in giudizio dopo la costituzione ma anteriormente all'udienza di prima comparizione e trattazione, con ciò sussistendo i presupposti per ammettere la c.t.u., necessaria per l'accertamento di quanto lamentato.
pag. 3/8 Il motivo è destituito di fondamento. ha agito in via monitoria, deducendo l'inadempimento della CP_1 alle obbligazioni nascenti dalla convenzione con cui le era stata Pt_1 rilasciata una carta revolving e dal contratto di prestito personale con la stessa intercorso, producendo in allegato al ricorso, tra l'altro, i documenti negoziali (docc. 2 e 3 fasc. monitorio).
Nel sintetico atto di citazione in opposizione l'odierna appellante si è limitata a dedurre quanto segue: «si osserva trattarsi di un contratto nell'ambito del quale la banca ha applicato sicuramente in modo illegittimo il calcolo degli interessi e più in particolare: - commissione massimo scoperto;
- anatocismo;
- antergazione e/o postergazione della valuta;
- così detti
“interessi occulti”; - indeterminatezza;
- possibile ipotesi di usura».
In sostanza, la si è limitata a elencare alcuni temi d'indagine, Pt_1 alcuni peraltro solo potenziali (quello afferente all'usura), senza minimamente indicare a quale dei due rapporti andrebbero riferiti e in cosa sarebbe consistita l'asserita illegittimità.
È di tutta evidenza la genericità dell'allegazione.
Al riguardo possono richiamarsi, in quanto calzanti, le parole pronunciate dalla Corte regolatrice: «Si rientra, a ben guardare, nella questione, generale in quanto applicabile ad ogni pretesa esercitata in un ambito processuale, della specificità: chi chiede non deve proporre la sua pretesa in modo generico, bensì deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, in fatto e in diritto. Una domanda meramente assertiva, in quanto completamente spoglia da ogni allegazione che ne concretizzi il supporto fattuale anche nell'ipotesi in cui l'onere della prova di tale supporto non gravi poi sull'attore, non è idonea a tutelare il diritto sostanziale che le sarebbe sotteso. Chi giurisdizionalmente agisce avvia un meccanismo accertatorio che, quanto al fatto, è anche probatorio;
e in quest'ultimo caso pag. 4/8 l'allegazione ne è il presupposto imprescindibile in quanto circoscrive i fatti sui quali quest'ultimo si esplica. Il giudice infatti, come sintetizza un noto brocardo, non decide iuxta probata, bensì iuxta alligata et probata partium.
Principio, questo, che governa appunto il giudizio di fatto (cfr. Cass. sez. 6-3, ord. 6 novembre 2013 n. 24861, Cass. sez. L, 25 marzo 2010 n. 7190 e
Cass. sez. L, 12 maggio 1986 n. 3143) – così come l'opposto jura novit curia quello di diritto –, e si correla al diritto di difesa, in quanto la decisione non può che fondarsi su fatti conosciuti, così che al riguardo sia possibile accendere contraddittorio ed esercitare difesa (cfr. Cass. sez. 2, 6 settembre
2002 n. 12980 e Cass. sez. 2, 15 febbraio 1983 n. 1165); parimenti,
l'allegazione è necessaria per individuare il possibile oggetto della contestazione, la cui valenza in senso negativo non a caso è incrementata dopo la novellazione, operata dalla l. 18 giugno 2009 n. 69, dell'articolo 115
c.p.c. (cfr., al riguardo, Cass. sez. 3, 22 settembre 2017 n. 22055 e Cass. sez. 3, 21 giugno 2016 n. 12748). L'allegazione, infatti, racchiude una intensa natura di specificità proprio perché deve fondare il thema decidendum del giudizio di fatto» (Cass. n. 6618 del 2018).
Il difetto di specificità riscontrato si traduce in un'inadeguata e insufficiente allegazione delle illegittimità che si intendevano denunciare, a nulla rilevando che l'opponente rivesta la posizione di convenuta in senso sostanziale.
La anteriormente alla celebrazione dell'udienza di prima Pt_1 comparizione e trattazione, ha prodotto due perizie di parte: l'una afferente al prestito personale, che ha concluso per l'usurarietà degli interessi di mora;
l'altra, relativa alla carta revolving, che, nell'indisponibilità del contratto – in realtà prodotto in allegato al ricorso monitorio – ha evidenziato l'illegittima pratica anatocistica e il superamento della soglia dell'usura.
Secondo la tesi dell'appellante, tali documenti, prodotti entro i termini previsti per la maturazione delle preclusioni assertive, avrebbero pag. 5/8 sostanzialmente colmato le lacune dell'atto introduttivo (non prese in considerazione né nelle note d'udienza frattanto depositate né nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., che ha rinviato la compiuta disamina delle contestazioni alla seconda, la quale, peraltro, ha riguardato non quella in essere bensì una diversa controversia).
Oltre al facile rilievo che gli accertamenti ivi svolti si riferiscono solo ad alcune delle tematiche originariamente (e genericamente) dedotte, al di là della correttezza degli esiti occorre ribadire che altro è l'allegazione e altro la prova, di cui la prima è il presupposto, ed evidenziare, in uno con la giurisprudenza di legittimità, che «gli elementi costitutivi della domanda devono essere specificamente enunciati nell'atto, restando escluso che le produzioni documentali possano assurgere a funzione integrativa di una domanda priva di specificità» (Cass. n. 3022 del 2018, in massima).
Dunque, il deficit di specificità non può dirsi colmato alla stregua delle citate perizie.
In nessun modo, poi, può soccorrere la rilevabilità officiosa delle nullità in cui consisterebbero i vizi infine specificamente denunciati solo con la terza memoria ex art. 183 c.p.c., atteso che «[i]l rilievo d'ufficio di una nullità sostanziale è ammissibile esclusivamente se basato su fatti ritualmente introdotti, o comunque acquisiti in causa, secondo le regole che disciplinano, anche dal punto di vista temporale, il loro ingresso nel processo, non potendosi fondare su fatti di cui il giudice (o la parte, tardivamente rispetto ai propri oneri) possa ipotizzare solo in astratto la verificazione e la cui introduzione presupponga l'esercizio di un potere di allegazione ormai precluso in rito» (Cass. n. 36353 del 2021, in massima;
analogamente, Cass. n. 4867 del 2024 e n. 20713 del 2023, in massima, nonché, con specifico riguardo all'usura, Cass. n. 28983 del 2023, in massima).
In tale contesto di insufficiente allegazione, va condivisa la decisione del
Tribunale di non dare corso alla c.t.u. (motivata in considerazione della pag. 6/8 carenza delle allegazioni, non per una valutazione di merito circa l'insussistenza di illegittimità).
Ha infatti chiarito la Corte regolatrice, nell'avvicinare il ruolo del c.t.u. a quello del giudice, che «[i]l limite della domanda, in ossequio al principio dispositivo che [è] alla base dell'ordinamento processuale vigente, costituisce, infatti, un vincolo insormontabile anche per il giudice che non può infrangere il principio ne procedat iudex ex officio e deve attenersi al comando secondo cui iudex iudicare debet iuxta alligata partium; e di, riflesso, per le ragioni più innanzi spiegate a contrario, anche per il consulente»
(Cass., sez. un., n. 3086 del 2022, in motivazione).
Pertanto, il difetto di allegazione in precedenza evidenziato non può non riverberarsi sulla possibilità di dare ingresso allo strumento istruttorio invocato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il motivo di censura è infondato e con esso l'appello, che va respinto con conferma della sentenza gravata.
2. Le spese di lite afferenti al presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento (euro 5.201,00 – euro 26.000,00), esclusa la fase istruttoria/trattazione, non effettivamente tenutasi.
3. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa istanza, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
pag. 7/8 1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1240 del 2022 del Tribunale di Firenze, che per l'effetto conferma;
2. condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che liquida in euro 3.966,00, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 5 novembre 2024.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Anna Primavera
pag. 8/8