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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 28/03/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Cagliari
Sezione distaccata di Sassari composta dai Magistrati:
Dott. Cinzia Caleffi Presidente
Dott. Cristina Fois Consigliere Dott. Francesca Maccioni Giudice ausiliario rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 217/2022 RG promossa da:
(P. VA ), titolare dell'omonima ditta, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in Olbia, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luigi Manca e Plinio Columbano giusta procura in calce all'atto di citazione in appello appellante contro
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappr.te Dott. e, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Battaglia unitamente CP_2 e disgiuntamente all'Avv. Massimo Cicchiello, entrambi del Foro di Pesaro e con essi elettivamente domiciliata presso il loro Studio giusta procura come come in atti appellata All'udienza del 19 aprile 2024 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse dell'appellante: Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa
- Nel merito: in accoglimento del proposto appello, riformare la sentenza n. 464/2022 resa dal
Tribunale di Sassari in data 26.04.2022 - Rep. n. 787/2022 nella causa iscritta al n. R.G. 1246/2021, ed accogliere le conclusioni dispiegate da quale titolare dell'omonima ditta Parte_1 individuale, nel giudizio di primo grado, di seguito riproposte: in via principale: previo accertamento della illegittimità della pretesa azionata da
[...]
, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto, Controparte_3 in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile nonché del tutto infondato in fatto e in diritto per i motivi di cui alla narrativa del presente atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, con ogni conseguente statuizione di legge e di ragione, anche in punto di spese di lite;
in via riconvenzionale: condannare la al pagamento della Controparte_3 somma di € 17.582,21 o di quella superiore o inferiore ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento di danno per le causali di cui alla narrativa del presente atto, oltre gli interessi commerciali e o legali, dalla data del dovuto al saldo” Nell'interesse dell'appellata: «Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per le causali di cui in premessa respingere le domande tutte, compresa la domanda riconvenzionale, formulate con l'atto di appello poiché infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza in ogni sua parte. Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre rimborso s.g. 15% e ac-cessori di legge, del doppio grado di giudizio».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per ingiunzione di pagamento del 19 gennaio 2021 la chiedeva Controparte_1 ed otteneva il decreto ingiuntivo n. 129/2021 del 26.02.2021, con cui il Tribunale di Sassari ingiungeva a il pagamento della somma complessiva di euro 6.408,36, di cui euro Parte_1
4.476,55 relativi alla fattura n. 629/2016 emessa dalla ricorrente a titolo di fornitura di materiale edile ed euro 1.571,82 a titolo di interessi maturati sulla sorte capitale dal 31.7.2016 al 19.1.2021, oltre interesse e spese. Avverso il predetto provvedimento monitorio proponeva opposizione , titolare Parte_1 dell'omonima ditta, affinchè il Tribunale di Sassari - previo accertamento della illegittimità della pretesa azionata da - dichiarasse nullo e/o annullasse e/o Controparte_3 revocasse il decreto ingiuntivo opposto, in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile nonché del tutto infondato in fatto e in diritto per i motivi di cui alla narrativa dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, condannasse la Controparte_3 al pagamento della somma di € 17.582,21 o di quella superiore o inferiore ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento di danno per le causali di cui in narrativa, oltre gli interessi commerciali e o legali, dalla data del dovuto al saldo.
A sostegno della domanda riconvenzionale, esponeva che: Parte_1
- avendo il deducente ottenuto l'affidamento dalla Provincia di Nuoro dell'incarico di eseguire i lavori per la messa in sicurezza (ovvero realizzazione del manto impermeabilizzante) della palestra della scuola superiore I.P.S.A.S.R. di Sorgono (NU) e avendo necessità di procurarsi i materiali per l'esecuzione dell'opera, aveva acquistato in data 22.06.2016 dalla ditta (già IL), previa offerta di quest'ultima, la membrana liquida di CP_1 impermeabilizzazione, con allegata scheda tecnica attestante le caratteristiche del prodotto, membrana che gli veniva consegnata dall'opposta nelle date del 13.07.2016 (doc. 5) e del 31.07.2016 (doc. 6) presso il cantiere di Sorgono, mentre in data 18.07.2016 sempre l'opposta aveva consegnato anche il diluente da utilizzare per la stesa del prodotto (doc. 7).
- in data 19.07.2016 la ditta aveva iniziato la messa in opera del materiale, attenendosi Pt_1 scrupolosamente alle indicazioni ricevute nonché a quanto indicato nelle istruzioni scritte accompagnatorie al materiale;
- tuttavia, già dal giorno successivo all'inizio della posa in opera del materiale, questo aveva presentato evidenti anomalie, in quanto il materiale era rimasto colloso e morbido, contrariamente a quanto previsto nel libretto delle istruzioni fornite dall'opposta e alla esperienza nel settore della ditta opponente, in quanto detto materiale, già poche ore dopo la prima stesura, avrebbe dovuto presentarsi compatto e indurito;
- informata di quanto accaduto, la venditrice aveva inviato sul cantiere un proprio tecnico, geom. , che preso atto dello stato materiale, aveva tergiversato senza però fornire CP_4 giustificazioni valide, mentre il sig. , titolare di contattato dal Controparte_5 CP_1
aveva consigliato di completare la stesura della guaina del primo strato su tutta la Pt_1 superficie interessata, sospendere i lavori per qualche giorno, in attesa del consolidamento del materiale e poi concludere l'opera con la posa del secondo strato, garantendo che, così facendo, l'opera sarebbe stata eseguita a regola d'arte;
- il giorno 11 agosto 2016 l'opponente aveva completato la prima stesura, sospendendo i lavori come indicato dall'opposta, pur sapendo che questo avrebbe ritardato la consegna dei lavori appaltati, con le conseguenti penali previste in contratto;
- il primo settembre del 2016 la ditta NA aveva ripreso i lavori, tuttavia fin da subito aveva dovuto constatare che il materiale versava nello stesso stato in cui lo si era lasciato, ovvero colloso e non sufficientemente solido;
- immediatamente e nuovamente informata, la aveva inviato un proprio tecnico in CP_1 loco rassicurando il buon esito dei lavori, che, a detta della stessa, si sarebbero dovuti comunque portare avanti e concludere, come la ditta si era apprestata a fare;
Pt_1
- con l'autunno e l'arrivo delle prime piogge veniva immediatamente constatato che il manto era tutto tranne che impermeabile e l'acqua aveva trapassato l'intera guaina che era stata posata, con la conseguenza che la Provincia di Nuoro, committente i lavori in esame, aveva ordinato all'impresa il totale rifacimento della guaina medesima (doc. 8); Pt_1
- l'opponente pertanto aveva chiesto nuovi preventivi, tra questi vi era stata anche una nuova offerta da parte della stessa che, stranamente, aveva proposto in questa seconda CP_3 occasione materiali diversi da quelli venduti in precedenza (doc. 9); - la ditta NA aveva quindi riacquistato i prodotti necessari dalla ditta KA tramite un proprio rappresentante, geom. (doc. 10), per un importo fatturato di € 7.938,05 CP_6 (doc. 11) regolarmente pagato dall'opponente a fine lavori;
- aveva riorganizzato il cantiere e i lavori che, ripresi nei primi giorni di Parte_1 marzo 2017, erano stati ultimati alla fine dello stesso mese, con buon esito degli stessi, in quanto accettati dalla direzione lavori;
- con racc.ta del 23.03.2017, ricevuta dalla l 28.3.2017, il aveva contestato CP_1 Pt_1 la situazione verificatasi, e, in particolare, la vendita di materiale inidoneo all'uso, senza ottenere riscontro alcuno.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la la quale eccepiva Controparte_1 1) l'intervenuta decadenza della ditta opponente dalla garanzia degli asseriti vizi del materiale venduto, giacchè questo era stato consegnato nel luglio del 2016 mentre la contestazione dell'inidoneità all'uso del prodotto venduto era avvenuta solo con la racc.ta del mese di marzo 2017, una volta trascorso abbondantemente il termine di decadenza per la denuncia dei vizi;
2) in ogni caso, l'inesistenza dei vizi denunciati giacchè le anomalie del prodotto erano state causate dalla imperizia degli operai del i quali avevano errato nel procedere alla miscela del diluente e avevano Pt_1 operato in un cantiere privo di protezione, mentre il prodotto era stato spruzzato in modo disordinato e disomogeneo;
3) l'infondatezza della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno in quanto sprovvista di adeguato supporto probatorio sia nell'an che nel quantum. Con sentenza n. 464/2022 il Tribunale di Sassari, istruita la causa con solo referente documentale, rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto n. 129/2021, rigettando altresì anche la domanda riconvenzionale risarcitoria proposta dall'opponente. Riteneva il giudicante che l'eccezione di decadenza sollevata tempestivamente dall'opposta aveva carattere dirimente ai fini della decisione.
In particolare, il tribunale affermava che – come ricavabile sia dall'espositiva della citazione che dalla stessa missiva del 23.3.2017, ricevuta dall'opposta il 28.3.2017, emergeva che i vizi attribuiti al prodotto venduto si erano manifestati già dal giorno successivo alla posa e dunque dal 20.7.2016, data che rappresentava il dies a quo del termine di otto giorni di cui all'art. 1495 c.c.
Soggiungeva il giudice che non risultavano prodotte altre comunicazioni scritte contenenti la denuncia formale dei vizi né la prova orale articolata dall'opponente poteva valere a superare l'intervenuta decadenza. Concludeva pertanto il giudicante che la pretesa creditizia della doveva essere CP_1 riconosciuta fondata, in quanto doveva essere escluso l'inadempimento imputato a quest'ultima, con conseguente rigetto anche della domanda di risarcimento del danno.
Con atto di citazione in appello notificato ritualmente, ha impugnato la predetta Parte_1 sentenza, lamentando: 1) l'erronea valutazione del fatto nonché l'errata applicazione dell'art. 1495 c.c. laddove il giudice di primo grado non considerava che la denuncia delle anomalie riscontrate dal prodotto era avvenuta per telefono durante l'esecuzione dei lavori, come del resto riconosciuto dalla società opposta che nella comparsa di costituzione aveva ammesso che a distanza di circa dieci giorni dalla consegna della membrana aveva avvisato la che qualcosa non andava nel Pt_1 CP_1 materiale, tanto più che la denuncia dei vizi può essere fatta verbalmente e senza necessità di una specifica e dettagliata descrizione del vizio riscontrato;
2) sempre la violazione dell'art. 1495 c.c. laddove il giudicante non solo non teneva conto che il termine di decadenza decorre dal momento in cui il compratore acquisisce la certezza obiettiva e completa del vizio, ma ometteva di considerare anche che il vizio era stato riconosciuto dalla ditta venditrice e che comunque la stessa non aveva mai contestato in termini specifici l'esistenza delle anomalie denunciate;
3) il difetto di istruttoria laddove il tribunale non ammetteva la prova orale formulata dall'opponente e vertente sulle circostanze di fatto circa l'effettiva denunzia dei vizi e l'avvenuto riconoscimento di questi, rigettando la richiesta sul presupposto che la prova non sarebbe valsa a superare la decadenza ormai intervenuta, con ciò confondendo la prova sull'accertamento del fatto con le conseguenze giuridiche che dal medesimo fatto potevano trarsi;
4) il difetto di motivazione per avere il giudice escluso l'inadempimento della venditrice, senza entrare nel merito della questione avendo lo stesso accolto l'eccezione preliminare di intervenuta decadenza, rigettando la domanda riconvenzionale;
5) l'erroneità della statuizione in tema di spese di lite, in quanto poste a carico del in modo sproporzionato in rapporto all'esito Pt_1 della lite risolta con l'accoglimento della eccezione preliminare, senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la la quale ha replicato alle Controparte_1 doglianze dell'appellante, chiedendo il rigetto dell'appello. Con ordinanza del 1° gennaio 2022 questa Corte ha ritenuto di dovere istruire la causa con l'ammissione delle prove orali articolate dal in primo grado e da questi reiterate in primo Pt_1 grado all'udienza di precisazione delle conclusioni Espletata la prova orale, all'udienza del 19.4.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Al fine di esaminare compiutamente i motivi di doglianza articolati dall'appellante occorre Pt_1 verificare le dichiarazioni dei testi escussi sulle circostanze di causa. All'udienza del 17 febbraio 2023 , ex dipendente della ditta ha confermato Testimone_1 Pt_1 che il materiale per l'impermeabilizzazione della palestra in Sorgono era stato fornito dalla e che il periodo di posa era quello indicato nel capitolo (ossia 19 luglio 2016 ndr) e che CP_3 per la posa era stato necessario mescolare due prodotti. Ancora, ha confermato che, appena posato, il materiale era colloso e morbido. Non ricordava se lo stesso giorno della messa in posa, 20 luglio 2016, il avesse chiamato la venditrice, ma ha dichiarato che: “i lavori erano stati sospesi e Pt_1 dopo alcuni giorni abbiamo eseguito un'altra posa e il manto era sempre colloso, strano. Era estate. Le indicazioni della posa provenivano dalla IL (ora , in particolare Parte_2 seguivamo le indicazioni di un tecnico del fornitore, ma essendo passati tanti anni, non ne sono sicuro………Mi ricordo di aver parlato con un tecnico. Forse un tecnico esterno all'impresa era venuto ma non so confermare chi sia….Ricordo che il lavoro era stato interamente rifatto, non ricordo quanto dopo. Era stato utilizzato un materiale diverso e il lavoro era stato concluso”.
, dipendente della ditta il quale aveva partecipato ai lavori Tes_2 Testimone_3 Pt_1 commissionati per la palestra di Sorgono, ha confermato che i lavori erano stati eseguiti tra agosto e settembre 2016 e che avevano dovuto mescolare la membrana con un solvente sempre fornito dalla ditta appellata. Ha confermato che dopo la stesura il manto era risultato colloso e morbido: “…la IL (ora aveva inviato un tecnico per osservare il prodotto posato perché era Parte_2 difettoso….Ero presente quando il , dopo avere visto le condizioni del prodotto, ha chiamato Pt_1 al telefono il titolare della IL per avvisarlo del difetto . E' vero che il prodotto era stato posato due volte una prima delle ferie e dopo alcuni giorni riposato a settembre..Non mi ricordo se fosse venuto il in cantiere……Ricordo che era stato acquistato un nuovo prodotto dalla Sika che CP_5 era stato posato su uno strato di mattonelle che era occorso per eliminare un problema di infiltrazioni di acqua. Infatti i lavori erano stati sospesi e dopo alcuni mesi portati a compimento con il nuovo Cont prodotto Non ho assistito al collaudo ma penso che i lavori siano stati collaudati”.
, ex dipendente della con mansioni di geometra ha dichiarato che: “..Io Testimone_4 CP_3 ricordo che la società aveva fornito al il materiale e ricordo che dopo qualche giorno dalla
Pt_1 fornitura io personalmente ricevevo la telefonata del Sig. con la quale mi comunicava che il
Pt_1 materiale era troppo duro e che aveva necessità di un diluente che IL ha fornito……..Non ricordo bene le date. Ricordo che il mi aveva nuovamente richiamato per segnalare che il
Pt_1 manto che era stato posato nella palestra era morbido e colloso……Dopo la chiamata sono stato in cantiere per la verifica e ho potuto constatare che il manto si presentava morbido e colloso. Vi era tuttavia alta temperatura e il difetto poteva essere originato sia dagli sbalzi di temperatura tra sera e giorno sia dalla posa che non risultava su massetto a regola d'arte come ho potuto constatare in loco. L'alta temperatura generalmente rovina questo tipo di materiale e le resine in generale. Ho immediatamente raccomandato al di interrompere la posa proprio in ragione delle
Pt_1 temperature troppo alte;
superiori ai 30 C°…. ADR nelle schede tecniche la temperatura consigliata per la posa del manto non deve superare i 35 C°”. Sotto il profilo documentale il depositava anche ampia documentazione, ossia il preventivo Pt_1 della la scheda tecnica del prodotto, i documenti di trasporto attestanti che la consegna CP_3 del prodotto era stata effettuata tra il 13 ed il 31 luglio 2016 compreso il diluente e la richiesta della
Provincia di Nuoro (mail del gennaio 2017 di contestazione delle infiltrazioni verificatesi nella palestra di Sorgono) con invito a provvedere alla risistemazione del locale. Orbene, tanto premesso in tema di risultanze istruttorie, l'appello deve ritenersi fondato nei limiti a seguire.
Preliminarmente, in tema di data di decorrenza del termine di giorni 8 per effettuare la denunzia ai fini dell'azione di garanzia per i vizi della cosa venduta, principio consolidato in giurisprudenza è che “il dies a quo coincide con il giorno di ricevimento della merce soltanto per il vizio apparente, mentre per gli altri vizi, ossia per quelli non rilevabili attraverso un rapido e sommario esame del bene, utilizzando una diligenza inferiore a quella ordinaria, decorre dal momento dell'effettiva scoperta degli stessi (cfr. Corte di Cassazione, n. 7675/23). Nello stesso senso cfr. anche Cass. Civ. decisione del 27 maggio 2016, n. 11046, secondo cui “….il termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio occulto, di cui all'art. 1495 c.c., decorre dal momento in cui il compratore ne ha acquisito certezza obiettiva e completa, sicché, ove la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entità, occorre far riferimento al momento in cui si sia completata la relativa scoperta”. La Suprema Corte ha inoltre affermato il principio secondo cui l'acquirente“ al fine di conservare il diritto alla garanzia, a norma dell'art. 1495 cod. civ., non è tenuto a fare nel termine stabilito una denuncia analitica e specifica, con precisa indicazione dei vizi che presenta la cosa, ma può validamente limitarsi ad una denuncia generica e sommaria che valga a mettere sull'avviso il venditore, salvo a precisare in un secondo tempo la natura e la entità dei vizi riscontrati”; (cfr. Cass. Civ. decisione n. 27488 del 28 ottobre 2019).
Dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, si ricava che il aveva denunciato i vizi almeno due Pt_1 volte nell'immediatezza della posa in opera. Infatti, considerando che il bene venduto era rappresentato dalla membrana liquida di impermeabilizzazione con solvente, è evidente che l'acquirente non poteva sospettarne l'inidoneità o la presenza di vizi né al momento della visione della scheda tecnica né al momento della consegna dello stesso. aveva posato il prodotto il 19 luglio 2016, accorgendosi il giorno dopo che questo si Pt_1 presentava morbido e colloso.
Il teste ha confermato, infatti, sia il capitolo di prova n. 3) del seguente tenore Testimone_5
Vero che il giorno 20.07.2016, il materiale posato di cui ai punti precedenti si presentava colloso e morbido? e anche il capitolo n. 4 Vero che il giorno stesso il contattava la IL, che Pt_1 inviava sul cantiere un proprio tecnico, tale Geometra , il quale, constatava lo stato dell'arte CP_4 senza fornire giustificazioni?.
Il medesimo teste ha specificato di avere assistito alla telefonata con cui il aveva informato il Pt_1 venditore circa l'esistenza del difetto. Anche il teste , dipendente della venditrice con mansioni di consulente tecnico, ha Testimone_4 dichiarato che la società aveva fornito al il materiale e ha ricordato che “qualche giorno dopo Pt_1 la fornitura io personalmente ricevevo la telefonata del con la quale mi comunicava che il Pt_1 materiale era troppo duro e che aveva necessità di un diluente…”. Alla luce di tali risultanze, deve ritenersi che il termine di otto giorni di cui all'art. 1495 c.c. era stato rispettato e osservato. Non solo, anche volendo prescindere dal rispetto del termine decadenziale, si ricava dal complesso del quadro probatorio che il venditore aveva comunque riconosciuto il vizio, posto che il tecnico era stato inviato proprio dal venditore e aveva riscontrato i vizi denunciati, senza che ai fini del riconoscimento sia da ritenersi necessaria una ammissione di responsabilità (Cfr. sul punto Cass.Civ. n. 18050 del 25/07/2013 secondo cui “In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, il riconoscimento da parte del venditore, che esclude la necessità della denunzia da parte del compratore, concerne la materiale esistenza del vizio (nella specie, lo sfaldamento delle tegole antichizzate oggetto della fornitura), non essendo necessaria un'ammissione di responsabilità del venditore medesimo”; cfr. anche Cass. n. 7301 del 26/03/2010 secondo cui “Il riconoscimento dei vizi della cosa venduta da parte del venditore che rende superflua la denunzia dei vizi stessi o la comunicazione della denunzia entro i prescritti termini – non è soggetto ad una forma determinata e può esprimersi attraverso qualsiasi manifestazione, purchè univoca e convincente, quali l'esecuzione di riparazioni o la sostituzione di parti della cosa medesima ovvero la predisposizione di un'attività diretta al conseguimento od al ripristino della piena funzionalità dell'oggetto della vendita, senza alcuna necessità che ad esso si accompagni l'ammissione di una responsabilità o l'assunzione di obblighi”). Ne consegue che, diversamente da quanto ritenuto dal tribunale, il non era incorso nella Pt_1 decadenza del termine di cui all'art. 1495 sia perché detto termine risulta rispettato sia perché, anche volendo ritenere diversamente, vi era stato esplicito riconoscimento del vizio.
Avuto riguardo al merito della lite, osserva il Collegio che, oltre il fatto che non può essere messo in dubbio che il materiale fornito dall'opposta non era idoneo all'uso e che si era reso necessario il totale rifacimento dei lavori di impermeabilizzazione della palestra commissionati dalla Provincia proprio per i difetti, sono rimaste prive di riscontro probatorio le varie allegazioni difensive avanzate dalla
CP_3
- quella secondo cui il difetto riscontrato avrebbe trovato origine nella elevata temperatura, tanto più che il paese di Sorgono è situato a 700 mt di altezza sul livello del mare, circondato dai monti e dai boschi del , e che, in ogni caso la scheda tecnica della guaina Persona_1 prevedeva la sua applicabilità anche con 35 gradi;
- quella secondo cui, ancora, il difetto era da addebitare a sbalzi termici, non accompagnata peraltro da ulteriori specificazioni o indicazioni circa le modalità con cui tali sbalzi avrebbero potuto inficiare la resa del prodotto;
- infine, quella secondo cui la causa del deterioramento della membrana sarebbe stata da addebitare all'imperizia degli operai della ditta rimasta al livello di pura enunciazione Pt_1 non supportata da alcuna evidenza, nemmeno indiziaria.
Ne consegue che la ditta opposta è venuta meno al suo obbligo di garantire che la cosa venduta fosse immune da vizi tali da renderla inidonea all'uso cui era destinata o da diminuirne in modo apprezzabile il valore ed è perciò da considerare inadempiente. E per tale motivo, in accoglimento dell'appello, a fronte dell'accertato inadempimento della venditrice, il decreto ingiuntivo, relativo al corrispettivo dovuto, va revocato.
Non può invece trovare accoglimento per difetto di prova del quantum l'ulteriore domanda di risarcimento del danno. Manca agli atti la prova della riconducibilità delle infiltrazioni verificatesi nell'autunno 2016 alla esclusiva difettosità del prodotto, in quanto nulla è stato provato in tale senso. Non possono essere a tal fine utilizzate le buste paga dei lavoratori in quanto non correlate all'opera di causa, né vi è prova documentale delle voci elencate dalla difesa del quale euro 7.436,16 Pt_1 per manodopera, euro 720,00 per carrello elevatore, euro 990,00 per trasporto dipendenti ed euro 500,00 per materiali di consumo, senza una correlazione specifica al rifacimento dei lavori della palestra.
Infine non può avere luogo nemmeno una valutazione equitativa del danno, in quanto non solo non si hanno elementi per ricondurre causalmente le infiltrazioni alla difettosità della guaina, ma la ditta non ha neanche offerto dei parametri per una liquidazione equitativa e né ha spiegato le Pt_1 ragioni per le quali non era stato possibile accertare il pregiudizio patrimoniale sofferto.
Pertanto, sul punto, anche se per diversa motivazione, deve confermarsi la sentenza gravata laddove il tribunale rigettava la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno. Dato l'esito della lite, la doglianza relativa all'errata liquidazione delle spese processuali deve intendersi assorbita. L'appello deve dunque essere accolto parzialmente e la sentenza del Tribunale di Sassari, confermata con riguardo al rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla ditta deve essere Pt_1 riformata nel senso che il decreto ingiuntivo n. 120/2021 emesso dal Tribunale di Sassari in data 26 febbraio 2021 deve essere integralmente revocato.
In ragione della parziale reciproca soccombenza le spese di lite del primo e del presente grado di giudizio, come liquidate in dispositivo in base al valore minimo – data la non particolare complessità delle questioni trattate - delle cause di valore compreso tra euro 5.000,00 ed euro 26.000,00,devono essere compensate in ragione di un terzo, ponendo la restante parte a carico della Controparte_1
[...]
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
-in parziale accoglimento dell'appello proposto da , titolare dell'omonima ditta e, Parte_1 in parziale riforma della sentenza n. 464/2022 del Tribunale di Sassari, che conferma per il resto, accoglie l'opposizione proposta da e revoca il decreto ingiuntivo n. 129/2021 Parte_1 emesso dal Tribunale di Sassari in data 26 febbraio 2021;
- compensa parzialmente tra le parti le spese di lite in ragione di un terzo e condanna
[...] al pagamento, in favore di , della restante parte che liquida in euro Controparte_1 Parte_1
1693,33 per il primo grado di giudizio e in euro 1937,33 per il presente grado, per compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario al 15%.
Così deciso in Sassari in data 25 febbraio 2025
Il Giudice ausiliario est.
Dott. Francesca Maccioni Il Presidente
Dott. Cinzia Caleffi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Cagliari
Sezione distaccata di Sassari composta dai Magistrati:
Dott. Cinzia Caleffi Presidente
Dott. Cristina Fois Consigliere Dott. Francesca Maccioni Giudice ausiliario rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 217/2022 RG promossa da:
(P. VA ), titolare dell'omonima ditta, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in Olbia, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luigi Manca e Plinio Columbano giusta procura in calce all'atto di citazione in appello appellante contro
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappr.te Dott. e, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Battaglia unitamente CP_2 e disgiuntamente all'Avv. Massimo Cicchiello, entrambi del Foro di Pesaro e con essi elettivamente domiciliata presso il loro Studio giusta procura come come in atti appellata All'udienza del 19 aprile 2024 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse dell'appellante: Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa
- Nel merito: in accoglimento del proposto appello, riformare la sentenza n. 464/2022 resa dal
Tribunale di Sassari in data 26.04.2022 - Rep. n. 787/2022 nella causa iscritta al n. R.G. 1246/2021, ed accogliere le conclusioni dispiegate da quale titolare dell'omonima ditta Parte_1 individuale, nel giudizio di primo grado, di seguito riproposte: in via principale: previo accertamento della illegittimità della pretesa azionata da
[...]
, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto, Controparte_3 in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile nonché del tutto infondato in fatto e in diritto per i motivi di cui alla narrativa del presente atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, con ogni conseguente statuizione di legge e di ragione, anche in punto di spese di lite;
in via riconvenzionale: condannare la al pagamento della Controparte_3 somma di € 17.582,21 o di quella superiore o inferiore ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento di danno per le causali di cui alla narrativa del presente atto, oltre gli interessi commerciali e o legali, dalla data del dovuto al saldo” Nell'interesse dell'appellata: «Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per le causali di cui in premessa respingere le domande tutte, compresa la domanda riconvenzionale, formulate con l'atto di appello poiché infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza in ogni sua parte. Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre rimborso s.g. 15% e ac-cessori di legge, del doppio grado di giudizio».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per ingiunzione di pagamento del 19 gennaio 2021 la chiedeva Controparte_1 ed otteneva il decreto ingiuntivo n. 129/2021 del 26.02.2021, con cui il Tribunale di Sassari ingiungeva a il pagamento della somma complessiva di euro 6.408,36, di cui euro Parte_1
4.476,55 relativi alla fattura n. 629/2016 emessa dalla ricorrente a titolo di fornitura di materiale edile ed euro 1.571,82 a titolo di interessi maturati sulla sorte capitale dal 31.7.2016 al 19.1.2021, oltre interesse e spese. Avverso il predetto provvedimento monitorio proponeva opposizione , titolare Parte_1 dell'omonima ditta, affinchè il Tribunale di Sassari - previo accertamento della illegittimità della pretesa azionata da - dichiarasse nullo e/o annullasse e/o Controparte_3 revocasse il decreto ingiuntivo opposto, in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile nonché del tutto infondato in fatto e in diritto per i motivi di cui alla narrativa dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, condannasse la Controparte_3 al pagamento della somma di € 17.582,21 o di quella superiore o inferiore ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento di danno per le causali di cui in narrativa, oltre gli interessi commerciali e o legali, dalla data del dovuto al saldo.
A sostegno della domanda riconvenzionale, esponeva che: Parte_1
- avendo il deducente ottenuto l'affidamento dalla Provincia di Nuoro dell'incarico di eseguire i lavori per la messa in sicurezza (ovvero realizzazione del manto impermeabilizzante) della palestra della scuola superiore I.P.S.A.S.R. di Sorgono (NU) e avendo necessità di procurarsi i materiali per l'esecuzione dell'opera, aveva acquistato in data 22.06.2016 dalla ditta (già IL), previa offerta di quest'ultima, la membrana liquida di CP_1 impermeabilizzazione, con allegata scheda tecnica attestante le caratteristiche del prodotto, membrana che gli veniva consegnata dall'opposta nelle date del 13.07.2016 (doc. 5) e del 31.07.2016 (doc. 6) presso il cantiere di Sorgono, mentre in data 18.07.2016 sempre l'opposta aveva consegnato anche il diluente da utilizzare per la stesa del prodotto (doc. 7).
- in data 19.07.2016 la ditta aveva iniziato la messa in opera del materiale, attenendosi Pt_1 scrupolosamente alle indicazioni ricevute nonché a quanto indicato nelle istruzioni scritte accompagnatorie al materiale;
- tuttavia, già dal giorno successivo all'inizio della posa in opera del materiale, questo aveva presentato evidenti anomalie, in quanto il materiale era rimasto colloso e morbido, contrariamente a quanto previsto nel libretto delle istruzioni fornite dall'opposta e alla esperienza nel settore della ditta opponente, in quanto detto materiale, già poche ore dopo la prima stesura, avrebbe dovuto presentarsi compatto e indurito;
- informata di quanto accaduto, la venditrice aveva inviato sul cantiere un proprio tecnico, geom. , che preso atto dello stato materiale, aveva tergiversato senza però fornire CP_4 giustificazioni valide, mentre il sig. , titolare di contattato dal Controparte_5 CP_1
aveva consigliato di completare la stesura della guaina del primo strato su tutta la Pt_1 superficie interessata, sospendere i lavori per qualche giorno, in attesa del consolidamento del materiale e poi concludere l'opera con la posa del secondo strato, garantendo che, così facendo, l'opera sarebbe stata eseguita a regola d'arte;
- il giorno 11 agosto 2016 l'opponente aveva completato la prima stesura, sospendendo i lavori come indicato dall'opposta, pur sapendo che questo avrebbe ritardato la consegna dei lavori appaltati, con le conseguenti penali previste in contratto;
- il primo settembre del 2016 la ditta NA aveva ripreso i lavori, tuttavia fin da subito aveva dovuto constatare che il materiale versava nello stesso stato in cui lo si era lasciato, ovvero colloso e non sufficientemente solido;
- immediatamente e nuovamente informata, la aveva inviato un proprio tecnico in CP_1 loco rassicurando il buon esito dei lavori, che, a detta della stessa, si sarebbero dovuti comunque portare avanti e concludere, come la ditta si era apprestata a fare;
Pt_1
- con l'autunno e l'arrivo delle prime piogge veniva immediatamente constatato che il manto era tutto tranne che impermeabile e l'acqua aveva trapassato l'intera guaina che era stata posata, con la conseguenza che la Provincia di Nuoro, committente i lavori in esame, aveva ordinato all'impresa il totale rifacimento della guaina medesima (doc. 8); Pt_1
- l'opponente pertanto aveva chiesto nuovi preventivi, tra questi vi era stata anche una nuova offerta da parte della stessa che, stranamente, aveva proposto in questa seconda CP_3 occasione materiali diversi da quelli venduti in precedenza (doc. 9); - la ditta NA aveva quindi riacquistato i prodotti necessari dalla ditta KA tramite un proprio rappresentante, geom. (doc. 10), per un importo fatturato di € 7.938,05 CP_6 (doc. 11) regolarmente pagato dall'opponente a fine lavori;
- aveva riorganizzato il cantiere e i lavori che, ripresi nei primi giorni di Parte_1 marzo 2017, erano stati ultimati alla fine dello stesso mese, con buon esito degli stessi, in quanto accettati dalla direzione lavori;
- con racc.ta del 23.03.2017, ricevuta dalla l 28.3.2017, il aveva contestato CP_1 Pt_1 la situazione verificatasi, e, in particolare, la vendita di materiale inidoneo all'uso, senza ottenere riscontro alcuno.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la la quale eccepiva Controparte_1 1) l'intervenuta decadenza della ditta opponente dalla garanzia degli asseriti vizi del materiale venduto, giacchè questo era stato consegnato nel luglio del 2016 mentre la contestazione dell'inidoneità all'uso del prodotto venduto era avvenuta solo con la racc.ta del mese di marzo 2017, una volta trascorso abbondantemente il termine di decadenza per la denuncia dei vizi;
2) in ogni caso, l'inesistenza dei vizi denunciati giacchè le anomalie del prodotto erano state causate dalla imperizia degli operai del i quali avevano errato nel procedere alla miscela del diluente e avevano Pt_1 operato in un cantiere privo di protezione, mentre il prodotto era stato spruzzato in modo disordinato e disomogeneo;
3) l'infondatezza della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno in quanto sprovvista di adeguato supporto probatorio sia nell'an che nel quantum. Con sentenza n. 464/2022 il Tribunale di Sassari, istruita la causa con solo referente documentale, rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto n. 129/2021, rigettando altresì anche la domanda riconvenzionale risarcitoria proposta dall'opponente. Riteneva il giudicante che l'eccezione di decadenza sollevata tempestivamente dall'opposta aveva carattere dirimente ai fini della decisione.
In particolare, il tribunale affermava che – come ricavabile sia dall'espositiva della citazione che dalla stessa missiva del 23.3.2017, ricevuta dall'opposta il 28.3.2017, emergeva che i vizi attribuiti al prodotto venduto si erano manifestati già dal giorno successivo alla posa e dunque dal 20.7.2016, data che rappresentava il dies a quo del termine di otto giorni di cui all'art. 1495 c.c.
Soggiungeva il giudice che non risultavano prodotte altre comunicazioni scritte contenenti la denuncia formale dei vizi né la prova orale articolata dall'opponente poteva valere a superare l'intervenuta decadenza. Concludeva pertanto il giudicante che la pretesa creditizia della doveva essere CP_1 riconosciuta fondata, in quanto doveva essere escluso l'inadempimento imputato a quest'ultima, con conseguente rigetto anche della domanda di risarcimento del danno.
Con atto di citazione in appello notificato ritualmente, ha impugnato la predetta Parte_1 sentenza, lamentando: 1) l'erronea valutazione del fatto nonché l'errata applicazione dell'art. 1495 c.c. laddove il giudice di primo grado non considerava che la denuncia delle anomalie riscontrate dal prodotto era avvenuta per telefono durante l'esecuzione dei lavori, come del resto riconosciuto dalla società opposta che nella comparsa di costituzione aveva ammesso che a distanza di circa dieci giorni dalla consegna della membrana aveva avvisato la che qualcosa non andava nel Pt_1 CP_1 materiale, tanto più che la denuncia dei vizi può essere fatta verbalmente e senza necessità di una specifica e dettagliata descrizione del vizio riscontrato;
2) sempre la violazione dell'art. 1495 c.c. laddove il giudicante non solo non teneva conto che il termine di decadenza decorre dal momento in cui il compratore acquisisce la certezza obiettiva e completa del vizio, ma ometteva di considerare anche che il vizio era stato riconosciuto dalla ditta venditrice e che comunque la stessa non aveva mai contestato in termini specifici l'esistenza delle anomalie denunciate;
3) il difetto di istruttoria laddove il tribunale non ammetteva la prova orale formulata dall'opponente e vertente sulle circostanze di fatto circa l'effettiva denunzia dei vizi e l'avvenuto riconoscimento di questi, rigettando la richiesta sul presupposto che la prova non sarebbe valsa a superare la decadenza ormai intervenuta, con ciò confondendo la prova sull'accertamento del fatto con le conseguenze giuridiche che dal medesimo fatto potevano trarsi;
4) il difetto di motivazione per avere il giudice escluso l'inadempimento della venditrice, senza entrare nel merito della questione avendo lo stesso accolto l'eccezione preliminare di intervenuta decadenza, rigettando la domanda riconvenzionale;
5) l'erroneità della statuizione in tema di spese di lite, in quanto poste a carico del in modo sproporzionato in rapporto all'esito Pt_1 della lite risolta con l'accoglimento della eccezione preliminare, senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la la quale ha replicato alle Controparte_1 doglianze dell'appellante, chiedendo il rigetto dell'appello. Con ordinanza del 1° gennaio 2022 questa Corte ha ritenuto di dovere istruire la causa con l'ammissione delle prove orali articolate dal in primo grado e da questi reiterate in primo Pt_1 grado all'udienza di precisazione delle conclusioni Espletata la prova orale, all'udienza del 19.4.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Al fine di esaminare compiutamente i motivi di doglianza articolati dall'appellante occorre Pt_1 verificare le dichiarazioni dei testi escussi sulle circostanze di causa. All'udienza del 17 febbraio 2023 , ex dipendente della ditta ha confermato Testimone_1 Pt_1 che il materiale per l'impermeabilizzazione della palestra in Sorgono era stato fornito dalla e che il periodo di posa era quello indicato nel capitolo (ossia 19 luglio 2016 ndr) e che CP_3 per la posa era stato necessario mescolare due prodotti. Ancora, ha confermato che, appena posato, il materiale era colloso e morbido. Non ricordava se lo stesso giorno della messa in posa, 20 luglio 2016, il avesse chiamato la venditrice, ma ha dichiarato che: “i lavori erano stati sospesi e Pt_1 dopo alcuni giorni abbiamo eseguito un'altra posa e il manto era sempre colloso, strano. Era estate. Le indicazioni della posa provenivano dalla IL (ora , in particolare Parte_2 seguivamo le indicazioni di un tecnico del fornitore, ma essendo passati tanti anni, non ne sono sicuro………Mi ricordo di aver parlato con un tecnico. Forse un tecnico esterno all'impresa era venuto ma non so confermare chi sia….Ricordo che il lavoro era stato interamente rifatto, non ricordo quanto dopo. Era stato utilizzato un materiale diverso e il lavoro era stato concluso”.
, dipendente della ditta il quale aveva partecipato ai lavori Tes_2 Testimone_3 Pt_1 commissionati per la palestra di Sorgono, ha confermato che i lavori erano stati eseguiti tra agosto e settembre 2016 e che avevano dovuto mescolare la membrana con un solvente sempre fornito dalla ditta appellata. Ha confermato che dopo la stesura il manto era risultato colloso e morbido: “…la IL (ora aveva inviato un tecnico per osservare il prodotto posato perché era Parte_2 difettoso….Ero presente quando il , dopo avere visto le condizioni del prodotto, ha chiamato Pt_1 al telefono il titolare della IL per avvisarlo del difetto . E' vero che il prodotto era stato posato due volte una prima delle ferie e dopo alcuni giorni riposato a settembre..Non mi ricordo se fosse venuto il in cantiere……Ricordo che era stato acquistato un nuovo prodotto dalla Sika che CP_5 era stato posato su uno strato di mattonelle che era occorso per eliminare un problema di infiltrazioni di acqua. Infatti i lavori erano stati sospesi e dopo alcuni mesi portati a compimento con il nuovo Cont prodotto Non ho assistito al collaudo ma penso che i lavori siano stati collaudati”.
, ex dipendente della con mansioni di geometra ha dichiarato che: “..Io Testimone_4 CP_3 ricordo che la società aveva fornito al il materiale e ricordo che dopo qualche giorno dalla
Pt_1 fornitura io personalmente ricevevo la telefonata del Sig. con la quale mi comunicava che il
Pt_1 materiale era troppo duro e che aveva necessità di un diluente che IL ha fornito……..Non ricordo bene le date. Ricordo che il mi aveva nuovamente richiamato per segnalare che il
Pt_1 manto che era stato posato nella palestra era morbido e colloso……Dopo la chiamata sono stato in cantiere per la verifica e ho potuto constatare che il manto si presentava morbido e colloso. Vi era tuttavia alta temperatura e il difetto poteva essere originato sia dagli sbalzi di temperatura tra sera e giorno sia dalla posa che non risultava su massetto a regola d'arte come ho potuto constatare in loco. L'alta temperatura generalmente rovina questo tipo di materiale e le resine in generale. Ho immediatamente raccomandato al di interrompere la posa proprio in ragione delle
Pt_1 temperature troppo alte;
superiori ai 30 C°…. ADR nelle schede tecniche la temperatura consigliata per la posa del manto non deve superare i 35 C°”. Sotto il profilo documentale il depositava anche ampia documentazione, ossia il preventivo Pt_1 della la scheda tecnica del prodotto, i documenti di trasporto attestanti che la consegna CP_3 del prodotto era stata effettuata tra il 13 ed il 31 luglio 2016 compreso il diluente e la richiesta della
Provincia di Nuoro (mail del gennaio 2017 di contestazione delle infiltrazioni verificatesi nella palestra di Sorgono) con invito a provvedere alla risistemazione del locale. Orbene, tanto premesso in tema di risultanze istruttorie, l'appello deve ritenersi fondato nei limiti a seguire.
Preliminarmente, in tema di data di decorrenza del termine di giorni 8 per effettuare la denunzia ai fini dell'azione di garanzia per i vizi della cosa venduta, principio consolidato in giurisprudenza è che “il dies a quo coincide con il giorno di ricevimento della merce soltanto per il vizio apparente, mentre per gli altri vizi, ossia per quelli non rilevabili attraverso un rapido e sommario esame del bene, utilizzando una diligenza inferiore a quella ordinaria, decorre dal momento dell'effettiva scoperta degli stessi (cfr. Corte di Cassazione, n. 7675/23). Nello stesso senso cfr. anche Cass. Civ. decisione del 27 maggio 2016, n. 11046, secondo cui “….il termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio occulto, di cui all'art. 1495 c.c., decorre dal momento in cui il compratore ne ha acquisito certezza obiettiva e completa, sicché, ove la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entità, occorre far riferimento al momento in cui si sia completata la relativa scoperta”. La Suprema Corte ha inoltre affermato il principio secondo cui l'acquirente“ al fine di conservare il diritto alla garanzia, a norma dell'art. 1495 cod. civ., non è tenuto a fare nel termine stabilito una denuncia analitica e specifica, con precisa indicazione dei vizi che presenta la cosa, ma può validamente limitarsi ad una denuncia generica e sommaria che valga a mettere sull'avviso il venditore, salvo a precisare in un secondo tempo la natura e la entità dei vizi riscontrati”; (cfr. Cass. Civ. decisione n. 27488 del 28 ottobre 2019).
Dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, si ricava che il aveva denunciato i vizi almeno due Pt_1 volte nell'immediatezza della posa in opera. Infatti, considerando che il bene venduto era rappresentato dalla membrana liquida di impermeabilizzazione con solvente, è evidente che l'acquirente non poteva sospettarne l'inidoneità o la presenza di vizi né al momento della visione della scheda tecnica né al momento della consegna dello stesso. aveva posato il prodotto il 19 luglio 2016, accorgendosi il giorno dopo che questo si Pt_1 presentava morbido e colloso.
Il teste ha confermato, infatti, sia il capitolo di prova n. 3) del seguente tenore Testimone_5
Vero che il giorno 20.07.2016, il materiale posato di cui ai punti precedenti si presentava colloso e morbido? e anche il capitolo n. 4 Vero che il giorno stesso il contattava la IL, che Pt_1 inviava sul cantiere un proprio tecnico, tale Geometra , il quale, constatava lo stato dell'arte CP_4 senza fornire giustificazioni?.
Il medesimo teste ha specificato di avere assistito alla telefonata con cui il aveva informato il Pt_1 venditore circa l'esistenza del difetto. Anche il teste , dipendente della venditrice con mansioni di consulente tecnico, ha Testimone_4 dichiarato che la società aveva fornito al il materiale e ha ricordato che “qualche giorno dopo Pt_1 la fornitura io personalmente ricevevo la telefonata del con la quale mi comunicava che il Pt_1 materiale era troppo duro e che aveva necessità di un diluente…”. Alla luce di tali risultanze, deve ritenersi che il termine di otto giorni di cui all'art. 1495 c.c. era stato rispettato e osservato. Non solo, anche volendo prescindere dal rispetto del termine decadenziale, si ricava dal complesso del quadro probatorio che il venditore aveva comunque riconosciuto il vizio, posto che il tecnico era stato inviato proprio dal venditore e aveva riscontrato i vizi denunciati, senza che ai fini del riconoscimento sia da ritenersi necessaria una ammissione di responsabilità (Cfr. sul punto Cass.Civ. n. 18050 del 25/07/2013 secondo cui “In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, il riconoscimento da parte del venditore, che esclude la necessità della denunzia da parte del compratore, concerne la materiale esistenza del vizio (nella specie, lo sfaldamento delle tegole antichizzate oggetto della fornitura), non essendo necessaria un'ammissione di responsabilità del venditore medesimo”; cfr. anche Cass. n. 7301 del 26/03/2010 secondo cui “Il riconoscimento dei vizi della cosa venduta da parte del venditore che rende superflua la denunzia dei vizi stessi o la comunicazione della denunzia entro i prescritti termini – non è soggetto ad una forma determinata e può esprimersi attraverso qualsiasi manifestazione, purchè univoca e convincente, quali l'esecuzione di riparazioni o la sostituzione di parti della cosa medesima ovvero la predisposizione di un'attività diretta al conseguimento od al ripristino della piena funzionalità dell'oggetto della vendita, senza alcuna necessità che ad esso si accompagni l'ammissione di una responsabilità o l'assunzione di obblighi”). Ne consegue che, diversamente da quanto ritenuto dal tribunale, il non era incorso nella Pt_1 decadenza del termine di cui all'art. 1495 sia perché detto termine risulta rispettato sia perché, anche volendo ritenere diversamente, vi era stato esplicito riconoscimento del vizio.
Avuto riguardo al merito della lite, osserva il Collegio che, oltre il fatto che non può essere messo in dubbio che il materiale fornito dall'opposta non era idoneo all'uso e che si era reso necessario il totale rifacimento dei lavori di impermeabilizzazione della palestra commissionati dalla Provincia proprio per i difetti, sono rimaste prive di riscontro probatorio le varie allegazioni difensive avanzate dalla
CP_3
- quella secondo cui il difetto riscontrato avrebbe trovato origine nella elevata temperatura, tanto più che il paese di Sorgono è situato a 700 mt di altezza sul livello del mare, circondato dai monti e dai boschi del , e che, in ogni caso la scheda tecnica della guaina Persona_1 prevedeva la sua applicabilità anche con 35 gradi;
- quella secondo cui, ancora, il difetto era da addebitare a sbalzi termici, non accompagnata peraltro da ulteriori specificazioni o indicazioni circa le modalità con cui tali sbalzi avrebbero potuto inficiare la resa del prodotto;
- infine, quella secondo cui la causa del deterioramento della membrana sarebbe stata da addebitare all'imperizia degli operai della ditta rimasta al livello di pura enunciazione Pt_1 non supportata da alcuna evidenza, nemmeno indiziaria.
Ne consegue che la ditta opposta è venuta meno al suo obbligo di garantire che la cosa venduta fosse immune da vizi tali da renderla inidonea all'uso cui era destinata o da diminuirne in modo apprezzabile il valore ed è perciò da considerare inadempiente. E per tale motivo, in accoglimento dell'appello, a fronte dell'accertato inadempimento della venditrice, il decreto ingiuntivo, relativo al corrispettivo dovuto, va revocato.
Non può invece trovare accoglimento per difetto di prova del quantum l'ulteriore domanda di risarcimento del danno. Manca agli atti la prova della riconducibilità delle infiltrazioni verificatesi nell'autunno 2016 alla esclusiva difettosità del prodotto, in quanto nulla è stato provato in tale senso. Non possono essere a tal fine utilizzate le buste paga dei lavoratori in quanto non correlate all'opera di causa, né vi è prova documentale delle voci elencate dalla difesa del quale euro 7.436,16 Pt_1 per manodopera, euro 720,00 per carrello elevatore, euro 990,00 per trasporto dipendenti ed euro 500,00 per materiali di consumo, senza una correlazione specifica al rifacimento dei lavori della palestra.
Infine non può avere luogo nemmeno una valutazione equitativa del danno, in quanto non solo non si hanno elementi per ricondurre causalmente le infiltrazioni alla difettosità della guaina, ma la ditta non ha neanche offerto dei parametri per una liquidazione equitativa e né ha spiegato le Pt_1 ragioni per le quali non era stato possibile accertare il pregiudizio patrimoniale sofferto.
Pertanto, sul punto, anche se per diversa motivazione, deve confermarsi la sentenza gravata laddove il tribunale rigettava la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno. Dato l'esito della lite, la doglianza relativa all'errata liquidazione delle spese processuali deve intendersi assorbita. L'appello deve dunque essere accolto parzialmente e la sentenza del Tribunale di Sassari, confermata con riguardo al rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla ditta deve essere Pt_1 riformata nel senso che il decreto ingiuntivo n. 120/2021 emesso dal Tribunale di Sassari in data 26 febbraio 2021 deve essere integralmente revocato.
In ragione della parziale reciproca soccombenza le spese di lite del primo e del presente grado di giudizio, come liquidate in dispositivo in base al valore minimo – data la non particolare complessità delle questioni trattate - delle cause di valore compreso tra euro 5.000,00 ed euro 26.000,00,devono essere compensate in ragione di un terzo, ponendo la restante parte a carico della Controparte_1
[...]
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
-in parziale accoglimento dell'appello proposto da , titolare dell'omonima ditta e, Parte_1 in parziale riforma della sentenza n. 464/2022 del Tribunale di Sassari, che conferma per il resto, accoglie l'opposizione proposta da e revoca il decreto ingiuntivo n. 129/2021 Parte_1 emesso dal Tribunale di Sassari in data 26 febbraio 2021;
- compensa parzialmente tra le parti le spese di lite in ragione di un terzo e condanna
[...] al pagamento, in favore di , della restante parte che liquida in euro Controparte_1 Parte_1
1693,33 per il primo grado di giudizio e in euro 1937,33 per il presente grado, per compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario al 15%.
Così deciso in Sassari in data 25 febbraio 2025
Il Giudice ausiliario est.
Dott. Francesca Maccioni Il Presidente
Dott. Cinzia Caleffi