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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 11/12/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 348/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile – Diritto della crisi e dell'insolvenza, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Giuseppe Limitone Presidente dott. Paola Cazzola Giudice rel. dott. Fabio D'Amore Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 348-1/2025 R.G. e n. 348 /2025 PU.
Visto il ricorso per l'apertura del procedimento di liquidazione controllata ex artt. 268 e seg. CCII depositato in data 20.11.2025 da codice fiscale , nato in [...] il [...] residente in Parte_1 C.F._1
Vicenza alla via Col del Rosso n.8 quale legale rappresentante e socio accomandatario di
[...]
, C.F. con sede in Vicenza, Contrà del Borghetto n.20, Controparte_1 P.IVA_1
per il tramite di un Organismo di Composizione della Crisi presso Ordine Avvocati di Vicenza - nella persona del nominato gestore della crisi avv. Lorenzo Pagliani ) ;
-ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale;
-rilevato che il svolge attività di lavoro subordinato e la società Parte_1 Controparte_1
è assoggettabile alla procedura di liquidazione controllata;
[...]
- rilevato che non risultano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- rilevato che dagli atti risulta che parte ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento;
- ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale;
-rilevato che parte ricorrente ha presentato una relazione, redatta dall'OCC ;
- ritenuto che sussistano le condizioni di legge, cosicché parte ricorrente può essere ammessa alla procedura richiesta;
pagina 1 di 3 - richiamato l'art. 270, co. 5, CCII, secondo cui: “Si applicano l'articolo 143 in quanto compatibile e gli articoli 150 e 151; per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III.”;
-ritenuto che la procedura debba rimanere aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, essendo prevista la liquidazione anche di un attivo in via di maturazione
(esemplificando crediti retributivi, trattamenti pensionistici ), fino al termine previsto dalla legge perché maturi il diritto all'esdebitazione ex art. 279 CCII in quanto detto termine triennale da un lato rappresenta il limite di esigibilità di ulteriori quote di reddito, dall'altro costituisce un parametro obiettivo di ragionevole durata del programma di liquidazione ex art. 272 comma 3° CCII nell'ottica della messa a disposizione del reddito in favore dei creditori;
-considerato che ex art. 270 CCII la sentenza di apertura della liquidazione controllata della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente Controparte_1 responsabili, quindi nel caso di specie anche nei confronti di;
Parte_1
P. Q. M.
dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata di Controparte_1 codice fiscale con sede in Vicenza(VI) Contrà del Borghetto n.20, nonché del socio P.IVA_1 accomandatario codice fiscale , nato in [...] il Parte_1 C.F._1
06/07/1960 residente in [...] ; nomina Giudice delegato la dott.ssa Paola Cazzola;
nomina Liquidatore l'avv. Lorenzo Pagliani;
dispone che, per tutta la durata della procedura, non possa essere iniziata o proseguita nessuna azione individuale esecutiva o cautelare ex artt. 270 e 150 CCII;
né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla pubblicità del decreto di apertura, né dai creditori successivi all'apertura del concorso;
dispone che siano ricompresi nell'attivo a disposizione della massa dei creditori anche i ratei delle eventuali trattenute attualmente operate sulla retribuzione mensile del ricorrente (ad esempio, per effetto di cessioni o pignoramenti del 1/5 dello stipendio/ pensioni / TFR); ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al pagina 2 di 3 passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII, con l'avviso che le comunicazioni verranno effettuate ai sensi dell'art. 10 CCII;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con avviso che il presente provvedimento costituisce a tal fine titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del
Liquidatore; dispone che, a cura del Liquidatore ex art. 270 comma 4 CCII, la presente sentenza venga: inserita nel sito internet del Tribunale;
pubblicata nel Registro delle Imprese;
trascritta nei competenti registri qualora nel ricorrano i presupposti;
notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Vicenza, 04.12.2025
IL GIUDICE est. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Paola Cazzola Dott. Giuseppe Limitone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile – Diritto della crisi e dell'insolvenza, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Giuseppe Limitone Presidente dott. Paola Cazzola Giudice rel. dott. Fabio D'Amore Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 348-1/2025 R.G. e n. 348 /2025 PU.
Visto il ricorso per l'apertura del procedimento di liquidazione controllata ex artt. 268 e seg. CCII depositato in data 20.11.2025 da codice fiscale , nato in [...] il [...] residente in Parte_1 C.F._1
Vicenza alla via Col del Rosso n.8 quale legale rappresentante e socio accomandatario di
[...]
, C.F. con sede in Vicenza, Contrà del Borghetto n.20, Controparte_1 P.IVA_1
per il tramite di un Organismo di Composizione della Crisi presso Ordine Avvocati di Vicenza - nella persona del nominato gestore della crisi avv. Lorenzo Pagliani ) ;
-ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale;
-rilevato che il svolge attività di lavoro subordinato e la società Parte_1 Controparte_1
è assoggettabile alla procedura di liquidazione controllata;
[...]
- rilevato che non risultano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- rilevato che dagli atti risulta che parte ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento;
- ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale;
-rilevato che parte ricorrente ha presentato una relazione, redatta dall'OCC ;
- ritenuto che sussistano le condizioni di legge, cosicché parte ricorrente può essere ammessa alla procedura richiesta;
pagina 1 di 3 - richiamato l'art. 270, co. 5, CCII, secondo cui: “Si applicano l'articolo 143 in quanto compatibile e gli articoli 150 e 151; per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III.”;
-ritenuto che la procedura debba rimanere aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, essendo prevista la liquidazione anche di un attivo in via di maturazione
(esemplificando crediti retributivi, trattamenti pensionistici ), fino al termine previsto dalla legge perché maturi il diritto all'esdebitazione ex art. 279 CCII in quanto detto termine triennale da un lato rappresenta il limite di esigibilità di ulteriori quote di reddito, dall'altro costituisce un parametro obiettivo di ragionevole durata del programma di liquidazione ex art. 272 comma 3° CCII nell'ottica della messa a disposizione del reddito in favore dei creditori;
-considerato che ex art. 270 CCII la sentenza di apertura della liquidazione controllata della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente Controparte_1 responsabili, quindi nel caso di specie anche nei confronti di;
Parte_1
P. Q. M.
dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata di Controparte_1 codice fiscale con sede in Vicenza(VI) Contrà del Borghetto n.20, nonché del socio P.IVA_1 accomandatario codice fiscale , nato in [...] il Parte_1 C.F._1
06/07/1960 residente in [...] ; nomina Giudice delegato la dott.ssa Paola Cazzola;
nomina Liquidatore l'avv. Lorenzo Pagliani;
dispone che, per tutta la durata della procedura, non possa essere iniziata o proseguita nessuna azione individuale esecutiva o cautelare ex artt. 270 e 150 CCII;
né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla pubblicità del decreto di apertura, né dai creditori successivi all'apertura del concorso;
dispone che siano ricompresi nell'attivo a disposizione della massa dei creditori anche i ratei delle eventuali trattenute attualmente operate sulla retribuzione mensile del ricorrente (ad esempio, per effetto di cessioni o pignoramenti del 1/5 dello stipendio/ pensioni / TFR); ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al pagina 2 di 3 passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII, con l'avviso che le comunicazioni verranno effettuate ai sensi dell'art. 10 CCII;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con avviso che il presente provvedimento costituisce a tal fine titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del
Liquidatore; dispone che, a cura del Liquidatore ex art. 270 comma 4 CCII, la presente sentenza venga: inserita nel sito internet del Tribunale;
pubblicata nel Registro delle Imprese;
trascritta nei competenti registri qualora nel ricorrano i presupposti;
notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Vicenza, 04.12.2025
IL GIUDICE est. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Paola Cazzola Dott. Giuseppe Limitone
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