TAR Venezia, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 101
TAR
Ordinanza cautelare 15 luglio 2024
>
TAR
Sentenza 20 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione normativa autorizzazione in deroga e difetto presupposto opera pubblica/pubblica utilità

    La norma prevede una procedura semplificata in deroga all'iter ordinario, dove l'organo consiliare approva con un unico atto la variante in modifica allo strumento urbanistico, senza necessità di previa adozione della variante.

  • Accolto
    Violazione distanze legali e qualificazione volume tecnico

    La terrazza sovrastante il vano tecnico non ha una funzione di mera copertura ma costituisce una componente strutturale che amplia gli spazi abitativi, consentendo l'affaccio e la veduta. Pertanto, viola l'art. 9 del DM 1444/1968.

  • Improcedibile
    Demolizione muro perimetrale in contrasto con scheda VPRG

    La previsione della demolizione del muro è stata superata dai progetti approvati, rendendo improcedibile il motivo per sopravvenuta carenza di interesse.

  • Accolto
    Illegittimità in via derivata

    La terrazza sovrastante il vano tecnico viola le distanze legali.

  • Accolto
    Violazione distanze legali e qualificazione volume tecnico (ulteriori profili)

    La terrazza sovrastante il vano tecnico viola le distanze legali.

  • Rigettato
    Dimensioni del vano tecnico incompatibili con qualifica di 'vano tecnico'

    Il vano tecnico è considerato legittimo in quanto asservito agli impianti e le sue dimensioni sono proporzionate alle esigenze di manutenzione e alla necessità di non creare disturbi. La modifica della scala razionalizza gli spazi interni.

  • Accolto
    Creazione di terrazza praticabile in contrasto con Regolamento Edilizio e VPRG

    La terrazza sovrastante il vano tecnico viola le distanze legali.

  • Rigettato
    Avvio lavori prima del rilascio del titolo edilizio

    La circostanza è smentita da sopralluogo e inidonea a viziare gli atti impugnati.

  • Rigettato
    Illegittimità in via derivata

    Il procedimento comunale di verifica sulla SCIA si è concluso senza rilievi, ritenendo insussistenti i presupposti per l'annullamento in autotutela. La modifica della scala ha razionalizzato gli spazi interni.

  • Rigettato
    Violazione disciplina SCIA

    Il procedimento comunale di verifica sulla SCIA si è concluso senza rilievi, ritenendo insussistenti i presupposti per l'annullamento in autotutela. Si è trattato di una verifica tramite supplemento di istruttoria, non di modifica postuma.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 101
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 101
    Data del deposito : 20 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo