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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/11/2025, n. 1105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1105 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 3700/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3700 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno
2025 riservata in decisione all'udienza del 6 novembre 2025 avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
nata a [...] il [...] C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
nato a [...] il [...] C.F. , elettivamente domiciliati
[...] C.F._2 in Frattamaggiore alla Via F. A. Giordano, 28/30 presso lo studio dell'avv. Camillo Pezzullo che li rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 6 novembre 2025 tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto in data 8 ottobre 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 V.G. n. 3700/2025
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 26 settembre 2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Frattamaggiore in data 29 giugno 2005, in regime di comunione dei beni, dal quale nasceva una figlia (nata a San Giorgio a [...] il 29 ottobre Per_1
2005)- maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 6 novembre 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c. si dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1. I coniugi vivranno separati con il solo obbligo di mutuo rispetto;
2. La casa coniugale, con i relativi arredi e le suppellettili, sarà abitata dalla sig.ra Parte_1 unitamente alla figlia;
Per_1
3. Alcun assegno di mantenimento è previsto a carico di un coniuge in favore dell'altro;
4. i coniugi verseranno in favore della figlia , a titolo di mantenimento, la somma di euro Per_1
300,00, che sarà rivalutata ogni anno secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento delle spese universitarie;
l'assegno di mantenimento ordinario sarà versato dai genitori direttamente in favore della figlia maggiorenne;
Persona_2
5. eventuali spese straordinarie (ludiche, scolastiche, sanitarie), saranno versate dai genitori in favore della figlia maggiorenne , previa documentazione fiscale che ne attesti la Persona_2 effettiva spesa”.
6. Tutte le utenze e/o forniture attive presso la casa coniugale (servizio elettrico, fornitura idrica, fornitura gas, linea telefonica ed internet) saranno a carico della sig.ra ; Parte_1
7. I ricorrenti dichiarano che con la presente regolamentazione rimangono definiti i loro rispettivi rapporti personali, economici, e patrimoniali, non avendo ciascuno verso l'altro alcunché a pretendere. I coniugi dichiarano le spese del presente procedimento compensate tra le parti”.
Va, quindi, pronunciata la separazione alle condizioni indicate essendo conformi alla legge.
2 V.G. n. 3700/2025
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...]; Parte_2
b) OMOLOGA la separazione alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Frattamaggiore (atto n.59, parte II, Serie A, Reg.
Atti di Matrimonio dell'anno 2005) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
d) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
e) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 6 novembre 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3700 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno
2025 riservata in decisione all'udienza del 6 novembre 2025 avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
nata a [...] il [...] C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
nato a [...] il [...] C.F. , elettivamente domiciliati
[...] C.F._2 in Frattamaggiore alla Via F. A. Giordano, 28/30 presso lo studio dell'avv. Camillo Pezzullo che li rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 6 novembre 2025 tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto in data 8 ottobre 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 V.G. n. 3700/2025
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 26 settembre 2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Frattamaggiore in data 29 giugno 2005, in regime di comunione dei beni, dal quale nasceva una figlia (nata a San Giorgio a [...] il 29 ottobre Per_1
2005)- maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 6 novembre 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c. si dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1. I coniugi vivranno separati con il solo obbligo di mutuo rispetto;
2. La casa coniugale, con i relativi arredi e le suppellettili, sarà abitata dalla sig.ra Parte_1 unitamente alla figlia;
Per_1
3. Alcun assegno di mantenimento è previsto a carico di un coniuge in favore dell'altro;
4. i coniugi verseranno in favore della figlia , a titolo di mantenimento, la somma di euro Per_1
300,00, che sarà rivalutata ogni anno secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento delle spese universitarie;
l'assegno di mantenimento ordinario sarà versato dai genitori direttamente in favore della figlia maggiorenne;
Persona_2
5. eventuali spese straordinarie (ludiche, scolastiche, sanitarie), saranno versate dai genitori in favore della figlia maggiorenne , previa documentazione fiscale che ne attesti la Persona_2 effettiva spesa”.
6. Tutte le utenze e/o forniture attive presso la casa coniugale (servizio elettrico, fornitura idrica, fornitura gas, linea telefonica ed internet) saranno a carico della sig.ra ; Parte_1
7. I ricorrenti dichiarano che con la presente regolamentazione rimangono definiti i loro rispettivi rapporti personali, economici, e patrimoniali, non avendo ciascuno verso l'altro alcunché a pretendere. I coniugi dichiarano le spese del presente procedimento compensate tra le parti”.
Va, quindi, pronunciata la separazione alle condizioni indicate essendo conformi alla legge.
2 V.G. n. 3700/2025
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...]; Parte_2
b) OMOLOGA la separazione alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Frattamaggiore (atto n.59, parte II, Serie A, Reg.
Atti di Matrimonio dell'anno 2005) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
d) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
e) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 6 novembre 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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