Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 14/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bari, Prima Sezione Civile, composta dai IGnori magistrati:
composta dai Sig.ri Magistrati
dott. Maria MITOLA Presidente rel.
dott. Alessandra PILIEGO ConIGliere
dott. Oronzo PUTIGNANO ConIGliere
ha pronunziato, nella causa iscritta nel registro generale dell'anno 2023 con il numero d'ordine 1635/23 la seguente
SENTENZA
sull'impugnazione proposta da:
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Mastrangelo (Codice Fiscale , PEC ) C.F._2 Email_1
impugnante
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avvocato Fausto CAMPANOZZI del Controparte_1 CodiceFiscale_3
Foro di IA ( , con studio in San Paolo di Civitate alla Via Regina Elena n. 68, pec: C.F._4
fax 0882.551617 Email_2
intimato
avverso il reso in data 21.03.2023 dal Collegio Arbitrale composto da - Avv. Maurizio Cassano, CP_2
Presidente; - Avv. Gaetano De Perna, arbitro;
- Avv. Luca Vincenzo Castello, arbitro e notificato a mezzo pec in data 09.10.2023, in forza dell'art. 10 del Contratto preliminare di compravendita stipulato fra le parti in data 9.01.2017.
All'esito dell'udienza collegiale cartolare del 14.01.2025 fissata ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies cpc e della discussione virtuale della causa, letta la comparsa depositata dalla solo parte intimata, la Corte si è riservata per la decisione.
Con atto di citazione notificato il 28.10.2023 a , Controparte_1 Parte_2 proponeva impugnazione del Lodo Arbitrale reso in data 21.03.2023 dal Collegio Arbitrale composto da - Avv.
Maurizio Cassano, Presidente;
- Avv. Gaetano De Perna, arbitro;
- Avv. Luca Vincenzo Castello, arbitro- e notificato a mezzo pec in data 09.10.2023, reso in forza dell'art. 10 del Contratto preliminare di compravendita stipulato fra le parti in data 9.01.2027.
Ha dedotto la quanto segue: Pt_2
✓ In data 09.01.2017, , in qualità di promittente venditrice, e Parte_2
, in qualità di promissario acquirente, sottoscrivevano un contratto preliminare Controparte_1 di compravendita in forma di scrittura privata avente ad oggetto le seguenti unità immobiliari:
a) la piena proprietà del comprensorio di case sito in abitato di San Severo composto di: due locali uso deposito a piano terra, riceventi accesso dai civici nn. 34 e 34/a della via Basilicata, riportati in
Catasto alla Partita n. 1017802, foglio 31, particella 3189, sub 1 e 2; appartamento in primo piano e corrispondente soffitta in secondo piano riceventi accesso autonomo da portoncino e scalinata segnati dal civico n. 34 della via Tolomeo, riportati in Catasto alla Partita n. 19028, foglio 31, particella
3189, sub 3, via Tolomeo n 32p. 1° e 2°. La ristrutturazione dei locali a piano terra e l'edificazione ex novo dell'appartamento in primo con l'annesso sottotetto in secondo piano è stata effettuata in conformità della concessione edilizia rilasciata dal Sindaco del Comune di San Severo in data
15.03.194 n. 34 di protocollo con inizio dei lavori di costruzione il 18.03.1994 ed ultimazione degli stessi nel mese di marzo 1995. Detto comprensorio è pervenuto al promittente veditore con atto notarile del dott. Cassano del 15.03.1996 rep. 68035 e racc. n. 12926.
b) La nuda proprietà dell'immobile sito in San Severo, alla Piazza Luigi Allegato n. 10, piano 2 e 3, riportati in Catasto al foglio n. 31, particella n. 10285, sub. 6, cat. B/5. Detta proprietà è pervenuta al promittente venditore con atto notarile del dott. del 07.07.1983 rep. n. 95.190 e racc. n. Per_1
18.258. su detto immobile in data 30.08.1984 il Comune di San Severo rilasciava concessione edilizia n. 13 per i lavori di modifiche interne in 2° e 3° piano;
✓ Il prezzo dell'ipotizzata compravendita veniva indicato in complessivi € 250.000,00 da versare al promittente venditore al momento della stipula del contratto definitivo, entro e non oltre la data del
31.12.2017;
✓ La decideva di promettere in vendita al le predette unità immobiliari per la Pt_2 CP_1 somma di euro 250.000,00, per la necessità di estinguere i debiti esistenti nei confronti del medesimo pari a € 150.000,00, con l'intesa, però, che quest'ultimo si rendesse disponibile a versare, al momento della stipula del definivo e quindi, al momento del trasferimento effettivo degli immobili, la somma di € 100.000,00, quale differenza tra il valore dei beni oggetto del preliminare (€ 250.00,00) e il credito del (€ 150.000,00); CP_1
✓ La stipula del contratto preliminare è sempre stata rinviata, in quanto il non era nella CP_1 condizione di poter versare alla la suindicata somma di € 100.000,00 al momento del Pt_2 rogito notarile;
✓ Con atto notificato in data 28.06.2018, promuoveva procedura arbitrale nei Controparte_1 confronti di per ivi sentire così provvedere: Parte_2
“dichiarare l'inadempienza della IG.ra , in qualità di promittente Parte_2 venditrice;
dichiarare l'adempimento del IG. , in qualità di promissario acquirente;
Controparte_1 accertare e dichiarare che il IG. aveva stipulato un contratto preliminare di Controparte_1 vendita in data 30.06.2017 degli immobili promessi in vendita con il IG. per il Controparte_3 prezzo di € 500.000,00; accertare e dichiarare che il contratto preliminare del 30.06.2017 si risolveva
a causa dell'inadempimento del IG. , impossibilitato a trasferire la proprietà dei Controparte_1 beni al promissario acquirente a causa dell'inadempienza della IG.ra ; accertare e dichiarare Pt_2 che il lucro cessante scaturito dalla inadempienza della controparte, e consistente nel fatto di aver perduto la differenza tra il prezzo di acquisto degli immobili e quello di vendita, ammonta ad euro
250.000,00; emettere decisione ai sensi dell'art. 2932 c.c. che produca gli effetti degli accordi inadempiuti e pertanto disporre il trasferimento coattivo dei beni immobili promessi in vendita con il contratto preliminare del 09.01.2017, liberi da iscrizioni, trascrizioni ed ogni onere pregiudizievole, ordinando, in caso di esistenza di iscrizione od oneri pregiudizievoli, la loro cancellazione a cura e spese dei convenuti, salvo la loro condanna ai relativi rimborsi se eseguite le liberazioni a spese dell'istante; nonché liberi e vuoti da persone o cose nella piena disponibilità dell'avente diritto;
dichiarare la compensazione tra quanto dovuto a titolo di prezzo concordato per l'acquisto nel contratto preliminare del 09.01.2017 e il danno subito a causa dell'inadempimento contrattuale della IG.ra quantificato in euro 250.000.00; per gli effetti, ordinare all'agenzia del Territorio di Pt_2
IA- di trascrivere l'emananda decisione con esonero del Conservatore da ogni responsabilità; condannare chi di ragione al pagamento delle spese e competenze del procedimento 2) nomina proprio arbitro di parte l'avv. Caterina Di Biase nata a [...], il [...] con studio in
IA alla via Altobelli, 4, la quale sottoscrive per accettazione.”;
✓ La depositava la sua comparsa di costituzione, chiedendo l'accoglimento delle seguenti Pt_2 conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare che la IG.ra è debitrice nei confronti del IG. della Pt_2 CP_1 somma di € 150.000,00;
2) Accertare e dichiarare che la IG.ra è creditrice nei confronti del IG. della Pt_2 CP_1 somma di € 100.000,00, quale differenza tra il debito del pari al prezzo di vendita degli CP_1 immobili e il credito di quest'ultimo pari a € 150.000,00;
3) Disporre il trasferimento degli immobili indicati nel preliminare del 09.01.2017, subordinando lo stesso al versamento da parte del IG. alla IG.ra della somma di € 100.000,00, CP_1 Pt_2 quale differenza tra il prezzo di vendita degli immobili (€ 250.000,00) e il debito della prima nei confronti del secondo (€ 150.000,00);
4) Disporre che il pagamento del 50% dell'onorario del Presidente e del 100% dell'arbitro di parte venga effettuato direttamente dal IG. a favore dei primi, sottraendo detto importo dalla CP_1 somma di € 100.000,00 di cui al punto 3);
5) respingere qualsiasi domanda proposta nei confronti della IG.ra in quanto infondata in Pt_2 fatto e in diritto”;
✓ Con il lodo del 21.07.2023, notificato a mezzo pec in data 09.10.2023 il collegio arbitrale così provvedeva:
- “riconosce la IG.ra debitrice del IG. della somma di € 150.000,00 per sorte Pt_1 CP_1 capitale ed € 50.000,00 per interessi di mora;
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda di trasferimento ex art. 2932 c.c. formulata dal
e dichiara il diritto dello stesso ad ottenere il trasferimento della proprietà degli immobili CP_1 come in parte motiva identificati per la somma di € 250.000,00, importo questo da compensarsi con la somma di € 200.000,00 (€ 150.000,00+€ 50.000,00) riconosciuta al;
CP_1
- per l'effetto dispone ex art. 2932 c.c. il trasferimento, in favore dell'attore , (c.f. Controparte_1
e contro la convenuta ( CodiceFiscale_3 Parte_1 C.F._5
), della proprietà dei seguenti immobili nella piena e libera disponibilità dell'acquirente, così
[...] identificati: A)- la piena proprietà del comprensorio di case sito in abitato di San Severo composto di: due locali uso deposito a piano terra, riceventi accesso dai civici nn. 34 e 34/a della via Basilicata, riportati in
Catasto alla Partita n.1017802, foglio 31, particella 3189, sub 1 e 2; appartamento in primo piano e corrispondente soffitta in secondo piano riceventi accesso autonomo da portoncino e scalinata segnati dal civico n. 34 della via Tolomeo, riportati in Catasto alla Partita n. 19028, foglio 31, particella
3189, sub 3, via Tolomeo n 32p. l° e 2°. B)- la nuda proprietà dell'immobile sito in San Severo, alla
Piazza Luigi Allegato n. 10, piano 2 e 3, riportati in Catasto al foglio n. 31, particella n. 10285, sub. 6, cat. B/5;
- ordina all'Agenzia Del Territorio - Ufficio Provinciale di IA, territorialmente competente, la trascrizione della presente sentenza, esonerandolo da ogni responsabilità e di cancellare totalmente le formalità (iscrizioni e trascrizioni) relativamente agli immobili appena indicati;
- pone a carico della IG.ra ogni conseguenziale onere e spesa, comprese quelle fiscali, Pt_1 annesse e connesse al passaggio di proprietà di cui alla presente sentenza, ivi comprese quelle di cancellazione delle formalità;
- ordina al IG. di versare il residuo del prezzo in favore della entro e non oltre 15 CP_1 Pt_1
(quindici) giorni solari dalla trascrizione della presente sentenza e cancellazione di tutte le formalità
(iscrizioni e trascrizioni) presenti sugli immobili trasferiti, al netto delle spese sostenute, comprese quelle fiscali, annesse e connesse al passaggio di proprietà di cui alla presente sentenza e quelle residue dovute agli arbitri;
- rigettare ogni altra domanda;
- compensa tra le parti le spese di procedura”.
Ritualmente costituitosi, deduceva l'inammissibilità dell'impugnazione in quanto non Controparte_1 consona al dettato dell'art. 829 cpc.
In data 13.06.2024 l'avv. Giuseppe MASTRANGELO si costituiva quale nuovo difensore di Parte_1
stante la rinuncia dell'avv. PENNELLA.
[...]
Con le note a margine dell'udienza del 18.06.2024 depositava atto Parte_1 di querela di falso avverso “ e/o dell'avv. Grazia Pennella per aver utilizzato un atto con Parte_3 firma falsa, e comunque di avere esercitato un infedele patrocinio, tant'è che sono stati indotti in errore anche gli arbitri, prescindendo dalla natura degli interessi”- cfr. testualmente pag. 3 dell'atto di querela) che veniva dichiarata inammissibile da questa Corte con ordinanza del 25.06.2024.
All'udienza cartolare del 14.01.2024, lette le memorie depositate solo dall'intimato, precisate le conclusioni e discussa la causa mediante note scritte la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
Motivi della decisione
Va premesso che il lodo oggetto di impugnazione consegue ad un giudizio di arbitrato rituale.
C Ha infatti più volte statuito la che “Al fine di distinguere tra arbitrato rituale o irrituale, occorre interpretare la clausola compromissoria con riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti ed al comportamento complessivo delle stesse, senza che il mancato richiamo nella clausola alle formalità dell'arbitrato rituale deponga univocamente nel senso dell'irritualità dell'arbitrato, dovendosi tenere conto delle maggiori garanzie offerte dall'arbitrato rituale quanto all'efficacia esecutiva del lodo ed al regime delle impugnazioni. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, ritenendo che le espressioni presenti nella clausola compromissoria: "giudizio arbitrale", "giudizio inappellabile", decisione da assumere "senza formalità di rito e secondo equità", non potessero essere interpretate con sicurezza come espressive della volontà delle parti di pattuire che la decisione sarebbe stata assunta dagli arbitri nelle forme dell'arbitrato irrituale)”. (cfr. ex plurimis Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 21059 del 07/08/2019, Rv. 655293 - 01).
Nella specie l'art. 10 del contratto preliminare del 9.01.2017 la clausola compromissoria fa espresso riferimento all'arbitrato rituale e secondo equità.
C In ogni caso, sempre secondo la , nel dubbio, in mancanza di una chiara volontà derogatoria desumibile dal compromesso o dalla clausola compromissoria, il riferimento delle parti alla soluzione di determinate controversie all'arbitrato, normalmente costituisce espressione della volontà di far riferimento all'istituto tipico dell'arbitrato regolato dal codice di rito, cosicché in ipotesi di clausola arbitrale dubbia si deve dare preferenza all'arbitrato rituale- cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6909 del 07/04/2015 (Rv. 634958 - 01).
L'impugnazione è comunque inammissibile.
Rileva infatti questa Corte che le censure avanzate da involgano un Parte_1 nuovo esame di merito precluso a questa Corte.
Si duole infatti la che il Collegio arbitrale abbia attribuito “.. in maniera del tutto contraddittoria, Pt_1 abnorme e errata, natura commerciale al credito del IG. , riconoscendo indebitamente a CP_1 quest'ultimo la somma ulteriore di € 50.000 a titolo di interessi moratori”, senza in alcun modo rendere conto della natura e del contenuto della contraddizione denunciata.
Le censura in ogni caso attiene al merito del provvedimento che è stato affrontato dal Collegio con motivazione congrua ed esauriente.
Non può infatti sottacersi che, nel giudizio promosso, a critica vincolata e proponibile entro i limiti stabiliti dall'art. 829 c.p.c., di impugnazione per nullità del lodo arbitrale vige la regola della specificità della formulazione dei motivi, attesa la sua natura rescindente e la necessità di consentire al giudice, ed alla controparte, di verificare se le contestazioni proposte corrispondano esattamente a quelle formulabili alla stregua della suddetta norma -cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 30/11/2020, n. 27321 (rv. 659749-01)-
Peraltro, quanto alla impugnazione per contraddittorietà ha chiarito la SC che “In tema di arbitrato, la sanzione di nullità prevista dall'art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie non corrisponde a quella dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale”. (cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n.
2747 del 05/02/2021, Rv. 660561 - 02)
Il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale, infatti, ha ad oggetto unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri, non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte, pertanto l'accertamento in fatto compiuto dagli arbitri, qual è quello concernente la natura del credito, non è censurabile nel giudizio di impugnazione del lodo, con la sola eccezione del caso in cui la motivazione del lodo stesso sia completamente mancate od assolutamente carente. La valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale non può essere contestata a mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, in quanto tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri. (cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16553 del 31/07/2020 (Rv. 658802 - 03)).
Tale impugnazione, allora, ai sensi dell'art. 829 c.p.c., non dà luogo un giudizio di appello che abiliti in ogni caso il giudice dell'impugnazione a riesaminare nel merito la decisione degli arbitri, ma consente esclusivamente il cosiddetto iudicium rescindens, consistente nell'accertare se sussista o meno taluna delle nullità previste nella norma citata come conseguenza di errores in procedendo o in iudicando; soltanto in ipotesi di giudizio rescindente conclusosi con l'accertamento della nullità del lodo è possibile, a norma dell'art. 830 c.p.c., il riesame di merito della pronuncia arbitrale, che forma oggetto dell'eventuale, successivo iudicium rescissorium .
Pertanto, nella fase rescindente del giudizio, l'esame delle censure di nullità del lodo per violazione delle regole di diritto in iudicando è limitato all'accertamento della disapplicazione, da parte degli arbitri, delle regole di diritto che si assumono di volta in volta violate, senza possibilità, per la Corte d'Appello, investita del gravame, di procedere ad un'interpretazione della volontà delle parti diversa da quella accertata dagli arbitri.
Ne deriva che l'impugnazione per nullità dà luogo, nella fase rescindente, a un giudizio di legittimità piuttosto che di merito;
la violazione di norme di diritto sostanziale viene a interessare soltanto nei limiti dell'art. 829,
II comma, c.p.c.: "L'impugnazione per nullità è altresì ammessa se gli arbitri nel giudicare non hanno osservato le regole di diritto, salvo che le parti li avessero autorizzati a decidere secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile".
Anche in questo caso, tuttavia, la corte di appello non potrà procedere a un riesame dei fatti di causa né pervenire a un'interpretazione della volontà delle parti diversa da quella accertata dagli arbitri.
L'impugnante, nella specie, ha sostenuto di aver proposto un'impugnazione per nullità di lodo per contraddittorietà, atteso che il Collegio Arbitrale avrebbe ritenuto il debito vantato da nei CP_1 confronti di come di natura commerciale e, di conseguenza aveva ritenuto la natura moratoria, Pt_2 degli interessi prodotti, pur senza allegare elementi specifici a fondamento della propria doglianza.
L'art.829 cpc, nuova formulazione, come principio generale, invece, non ammette tra i tassativi casi di nullità del lodo “la violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia”, salvo che tale ipotesi di nullità sia stata “espressamente disposta dalle parti”, cosa, nella specie, insussistente.
Nel caso in esame, non risulta esservi stata affatto una concorde volontà delle parti che espressamente e inequivocabilmente avesse, in deroga al principio generale, compreso tale ipotesi tra i casi di nullità.
Peraltro “…in tema di impugnazione del lodo arbitrale, la disposizione di cui all'art. 829, n. 4 cod.proc.civ. – nullità del lodo contenente disposizioni contraddittorie – va intesa nel senso che la contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, e non anche tra diverse parti della motivazione poste a raffronto tra loro, ovvero tra la motivazione stessa ed il dispositivo. La contraddittorietà interna alla motivazione, non prevista “nominatim” tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, pertanto, solo nella ipotesi di assoluta impossibilità di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una qualsivoglia forma di motivazione riconducibile al suo modello legale funzionale…” (Cass. 18/2/2000, n. 1815; conf. Cass. 20/9/2002, n. 13753; Cass. 7/12/2007, n. 25623; Cass.
25/1/2016, n. 1258). Questi principi, affermati nella vigenza dell' art. 829 c.p.c., nel testo che prevedeva il vizio che si manifestava in disposizioni contraddittorie del lodo all' interno del 1° co., n. 4, meritano di essere condivise anche dopo la novella del 2006, che ha previsto, al 1° co., n. 11, un' ipotesi autonoma di nullità, ma che, per verificarsi, prevede sempre che il lodo contenga “disposizioni contraddittorie” – Cass. SENTENZA n. 695/2020 pubblicata il 18/05/2020.
Ancora “in tema di arbitrato, la contraddittorietà cui fa riferimento l'art. 829, comma 1, n. 4 c.p.c. (oggi trasfusa nel n. 11 della medesima disposizione),al fine di consentire l'impugnazione per nullità, non corrisponde a quella di cui all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., nel testo anteriore a quello vigente, ma va intesa nel senso che il contrasto deve emergere fra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione
e il dispositivo, mentre la contraddizione interna tra le diverse parti della motivazione non rileva come vizio in quanto tale, ma solo allorché impedisca la ricostruzione dell'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale. Né tale principio trova smentita nella disposizione di cui al n. 12 dello stesso art. 829 c.p.c. che, nel consentire detta impugnazione, si riferisce, invece, all'ipotesi del lodo che abbia omesso di pronunciare su uno o più quesiti sottoposti agli arbitri- Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 291 del 12/01/2021.
Infatti, l'impugnazione per nullità del lodo arbitrale non costituisce un normale giudizio di appello.
Nell'impugnazione per nullità delle decisioni rese dagli arbitri, la Corte d' Appello non è infatti chiamata a confermare o riformare la decisione di primo grado resa da un giudice ordinario (che nella specie non esiste), ma ha, in prima battuta, esclusivamente il compito di verificare se la decisione resa da un organo diverso dall'ordinamento statale, cui le parti hanno affidato la risoluzione della lite tra loro insorta, è affetto da nullità per uno dei motivi tassativamente indicati dalla legge. Il Giudice d'appello può pervenire ad una pronuncia di annullamento del lodo solo in base ad una serie limitata di vizi specificatamente indicati all'art. 829 c.p.c.1: si tratta cioè di un mezzo di impugnazione cosiddetto “a critica vincolata”. L'Art. 829 c.p.c. indica tassativamente i casi di impugnazione per nullità, nonostante qualunque preventiva rinuncia : 1) se la convenzione d'arbitrato è invalida, ferma la disposizione dell'articolo 817, terzo comma;
2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi prescritti nei capi II e VI del presente titolo, purché la nullità sia stata dedotta nel giudizio arbitrale;
3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812; 4) se il lodo ha pronunciato fuori dei limiti della convenzione d'arbitrato, ferma la disposizione dell'articolo 817, quarto comma, o ha deciso il merito della controversia in ogni altro caso in cui il merito non poteva essere deciso;
5) se il lodo non ha i requisiti indicati nei numeri 5), 6), 7) dell'articolo 823; 6) se il lodo è stato pronunciato dopo la scadenza del termine stabilito, salvo il disposto dell'articolo 821; 7) se nel procedimento non sono state osservate le forme prescritte dalle parti sotto espressa sanzione di nullità e la nullità non è stata sanata;
8) se il lodo è contrario ad altro precedente lodo non più impugnabile o a precedente sentenza passata in giudicato tra le parti purché tale lodo o tale sentenza sia stata prodotta nel procedimento;
9) se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio;
10) se il lodo conclude il procedimento senza decidere il merito della controversia e il merito della controversia doveva essere deciso dagli arbitri;
11) se il lodo contiene disposizioni contraddittorie;
12) se il lodo non ha pronunciato su alcuna delle domande ed eccezioni proposte dalle parti in conformità alla convenzione di arbitrato. Pertanto, solo nel caso in cui la valutazione del Giudice di appello si concludesse nel senso di ritenere nullo il lodo arbitrale (per uno dei casi sopra, sarebbe possibile, ove ciò fosse consentito, riesaminare ex novo il merito della controversia decisa dagli arbitri. Più specificatamente, il giudizio di impugnazione del lodo si compone imprescindibilmente di una prima fase a carattere cosiddetto
“rescindente” (volta appunto all'eventuale annullamento della pronuncia arbitrale), e di una eventuale fase cosiddetta “rescissoria” - nei casi in cui è ammissibile - che consiste in una nuova decisione della controversia nel merito;
detta fase ovviamente è condizionata all'accoglimento dell'impugnazione per nullità. L'impugnazione del lodo arbitrale davanti alla Corte d' Appello dà dunque luogo a un giudizio di legittimità, nel quale il giudice esamina il lodo per verificare la fondatezza delle censure mosse, non potendo, in sede di giudizio rescindente, procedere ad accertamenti di fatto, né ad un autonomo giudizio sul merito della controversia. La ricostruzione del fatto non compete al giudice dell'impugnazione se non nella successiva fase rescissoria e sul presupposto dell'accertamento della nullità del lodo. Sul punto anche la giurisprudenza (nel giudizio di impugnativa lodo arbitrale) tiene ben distinta la fase rescindente, limitata alla verifica della sussistenza delle nullità del lodo dedotte dall'impugnante, e la successiva eventuale fase rescissoria, estesa al riesame del merito della controversia entro i confini tracciati dalla pronuncia rescindente e dalle domande delle parti. Nel dedurre i vizi di asserita nullità del lodo impugnato l'obbligo di attenersi rigorosamente nell'atto di impugnazione alla regola della necessaria specificità nella formulazione dei motivi, senza la quale non è possibile per il Giudice, e per la parte convenuta, verificare se le contestazioni formulate corrispondano esattamente ai casi di impugnabilità tassativamente stabiliti dall'art. 829 c.p.c.. Il requisito della necessaria specificità dei motivi, richiesto anche nell'ordinario giudizio di appello dall' art. 342 c.p.c., deve qui intendersi in maniera ancora più rigorosa, essendo la fase rescindente del giudizio di impugnazione del lodo paragonabile al ricorso per cassazione. Infine, la parte che impugna il lodo non può nel corso del giudizio aggiungere altri motivi di impugnazione rispetto a quelli indicati nell'atto introduttivo, e il Giudice non può valutare motivi di nullità (che devono essere specifici) diversi da quelli fatti valere dalle parti. L'atto di CP_ impugnazione proposto da pur contenendo articolazioni di vizi di nullità del , non permette lo Pt_4 svolgimento del giudizio rescindente. L'atto di impugnazione si limita solo ed esclusivamente a sovrapporre alla valutazione che dei fatti ha dato il Collegio arbitrale una propria differente lettura di merito: tutte le censure dedotte si risolvono infatti in un'istanza di revisione della ricostruzione dei fatti e delle valutazioni compiute dal Collegio arbitrale, riesaminando e diversamente soppesando le risultanze degli atti e dei documenti prodotti e contrapponendo una visione di fatti diversa da quella data dal Collegio.
La parte impugnante con la mera enunciazione nel titolo indicante i profili di nullità del Lodo ex art. 829 c.p.c., ha reintrodotto per altra via un riesame nel merito della controversia consentito però dalla disciplina codicistica solo in un secondo eventuale momento, ossia solo dopo che fosse accertata la nullità del Lodo.
L'impugnazione proposta da è diretta ad una nuova pronuncia sui fatti, senza alcuna specifica Pt_2 indicazione e illustrazione (al di là di mere affermazioni di “stile”) dei vizi in base ai quali la Corte d'Appello dovrebbe preliminarmente pervenire ad una pronunzia di annullamento del Lodo, in assenza della quale ogni valutazione di merito è preclusa, non potendo la Corte di Appello autonomamente colmare le lacune dell'atto di appello facendosi carico di ricercare essa stessa eventuali vizi di nullità del Lodo, che sarebbe stato onere dell'impugnante dedurre specificamente.
L'impugnazione va quindi dichiarata inammissibile con conferma integrale del Lodo arbitrale impugnato.
Le spese di questo grado di giudizio secondo le regole della soccombenza vanno poste a carico dell'impugnante e liquidate in dispositivo coi parametri di cui al DM n. 147/2022 (IV scaglione valori medi, fatta eccezione per la fase di trattazione/istruttoria liquidato secondo i valori minimi non essendosi svolta l'istruttoria).
p.q.m.
La Corte d'Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da Parte_2
, del reso in data 21.03.2023 dal Collegio Arbitrale composto da - Avv. Maurizio
[...] CP_2
Cassano, Presidente;
- Avv. Gaetano De Perna, arbitro;
- Avv. Luca Vincenzo Castello, arbitro - e notificato a mezzo pec in data 09.10.2023, in forza dell'art. 10 del Contratto preliminare di compravendita stipulato fra le parti in data 9.01.2017, così provvede: dichiara inammissibile l'impugnazione.
Condanna l'impugnante a rifondere a le spese del presente giudizio che si liquidano in Controparte_1
€ 8.469,00 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Iva e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore avv. Fausto CAMPANOZZI dichiaratosi antistatario.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a carico dell'appellante e in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater
D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l. 228/12
Così deciso in Bari, nella camera di conIGlio della I sez. civile della Corte d'Appello, in data 14.01.2025
Il Presidente rel/est.
dr. Maria Mitola