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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 04/11/2025, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
R.G. 1706 /2025
Il giorno 4 novembre 2025 sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. Giovanni Taccone, il quale si riporta ai precedenti scritti difensivi, in particolare alle note di trattazione, prende atto della richiesta di cessata materia del contendere e insiste sul riconoscimento dell'illegittimità dell'intimazione esattoriale
Per l' parte resistente l'avv. Marco Gagliostro, per delega dell'Avv. CP_1
ON SC AO HE e dell'Avv. Dario Cosimo AD, il quale insiste nella conclusioni riportate in memoria;
Per parte resistente, l'Avv. Sergio Mercatello per delega dell'Avv. CP_2
TI IO, il quale si riporta ai propri scritti difensivi e prende atto della cessata materia del contendere che comprende anche l'atto di intimazione e fa cadere lo stesso. E insiste nelle conclusioni ivi rassegnate
.Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa GE MA TR, all'udienza del 4 novembre 2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. R.G. 1706/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
(CF: , rappresento e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Giovanni Taccone (CF: ), giusta procura in C.F._2
atti;
ricorrente
E CONTRO
(C.F. Controparte_3
– P.IVA , con sede in Roma, in persona del P.IVA_1 P.IVA_2
Presidente legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dall'Avv. ON SC
AO HE (c.f. e dall'Avv. Dario Cosimo C.F._3 AD ( ), in forza di procura generale alle liti a C.F._4
rogito Notaio Dott. del 22.03.2024, rep. 37875/7313, in atti. Persona_1
resistente
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_4
pro-tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. TI IO (
[...]
), giusta procura in atti C.F._5
resistente
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore, assenti le parti , dei seguenti,
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 21.05.2025, il Sig. Parte_1
impugnava intimazione di pagamento N. 094 2025 90045795 22/000, limitatamente all'avviso di addebito n. 394 2023 0003876801 000, afferente contributi IVS Coltivatori Diretti e somme aggiuntive per gli anni 2020, gestione lavoratore autonomo in agricoltura, in carico presso la sede CP_1
di Reggio Calabria. A sostegno della propria difesa deduceva che, in data
04.04.2025, aveva presentato, ai sensi della Legge n. 228/12 richiesta di sospensione della intimazione, in quanto i debiti afferenti all'avviso di addebito N. 394 2023 0003876801 000 erano stati dichiarati non dovuti per insussistenza dei requisiti di Legge, giusta Sentenza n. 438/2024 resa dal
Tribunale Civile di Palmi in funzione di Giudice del Lavoro in data 04.04.2024 e che l'Agente della Riscossione non aveva dato riscontro a tale richiesta.
Pertanto, concludeva, chiedendo di” Nel merito accogliere il presente ricorso, e per l'effetto dichiarare illegittima e nulla l'intimazione di pagamento N. 094 2025
90045795 22/000 per la parte sottesa attinente l'avviso di addebito N. 394 2023
0003876801 000 poiché già dichiarate non dovute le somme da esso portate ed annullata la correlata iscrizione a ruolo giusta Sentenza n. 438/2024 resa dal
Tribunale Civile di Palmi in funzione di Giudice del Lavoro in data 04.04.2024 in epoca antecedente rispetto alla emissione e notificazione della intimazione;
2) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore difensore dichiaratosi antistatario”.
Si costituiva l' deducendo che l' , con provvedimento del CP_1 CP_3
14.05.2025, aveva provveduto, già in via amministrativa, in merito alla domanda del ricorrente oggetto del presente giudizio e, quindi, in data anteriore rispetto alla data di notifica del ricorso, avvenuta con PEC del
29.07.2025. Quindi, concludeva chiedendo di ” rigettare il ricorso e le relative domande, o comunque dichiarare la cessazione della materia del contendere, con vittoria delle spese e dei compensi di lite ovvero, in subordine, con compensazione delle stesse per le ragioni sopra esposte”
Si costituiva la quale eccepiva, in via Controparte_5
preliminare, la carenza di legittimazione passiva di per le eccezioni CP_2
attinenti il merito della pretesa. Pertanto, concludeva chiedendo:” Rigettare
l'opposizione proposta nei confronti dell'Agente della Riscossione con spese”.
Secondo il consolidato orientamento del Giudice di Legittimità “la pronuncia di cessazione della materia del contendere postulano che sopravvengano nel giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire e della conseguente necessità della pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicchè, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno e irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito (cfr. Cass. Sez. Lav. Sentenza
n.6909 del 20.03.2009).
Nel caso di specie è venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia sul merito posto che con la sentenza n. n. 438/2024, con la quale il Tribunale di
Palmi, sez. Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, dichiarava non dovute le somme portate dall'avviso di addebito n. N.
394 2023 0003876801 000 e che , con provvedimento del 14.05.2025, l' CP_1
aveva provveduto, già in via amministrativa, in merito alla domanda del ricorrente oggetto del presente giudizio e, quindi, in data anteriore rispetto alla data di notifica del ricorso, avvenuta con PEC del 29.07.2025 e che l' in data 30.07.25 aveva azzerato la posizione , oggetto del CP_2
contendere. Pertanto, è cessato il contrasto tra le parti in ordine alla debenza delle somme afferente l'avviso opposto. Non residuano pregiudizi o ragioni di doglienza per il ricorrente, in quanto il ruolo è stato azzerato.
La statuizione della cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il Giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salvo la facoltà di disporre la compensazione totale o parziale. Il giudicante non è esonerato dall'esame del merito della vicenda, atteso che naturale corollario della cessazione della materia del contendere è
l'accertamento della soccombenza virtuale, ai fini della regolamentazione delle spese di lite. Rilevato come effettivamente risulti provata in atti la formalizzazione del provvedimento di annullamento dell'avviso di addebito n.
39420230003876801000, deve conseguentemente ritenersi cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda originariamente azionata.
Dichiara integralmente compensate tra tutte le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del Lavoro, non definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara illegittima l'intimazione di pagamento N. 094 2025
90045795 22/000, e, conseguentemente, nullo l'avviso di addebito n. 394 2023 0003876801 000, per cessata materia del contendere.
2) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Palmi4 novembre 2025
Il G.O.P
Dott.ssa GE MA TR