Ordinanza collegiale 10 maggio 2024
Ordinanza cautelare 21 giugno 2024
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 25/11/2025, n. 1953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1953 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01953/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00681/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 681 del 2024, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessio Spadafora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Larussa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento del Questore della Provincia di Catanzaro Prot. n.-OMISSIS- con il quale -OMISSIS- è stato ammonito a tenere un comportamento conforme alla legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Catanzaro e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2025 la dott.ssa LE NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso, notificato all’amministrazione e alla controinteressata, -OMISSIS- è insorto avverso il provvedimento di ammonimento, emesso dal Questore di Catanzaro il -OMISSIS-su istanza di -OMISSIS-, in relazione a presunte condotte persecutorie perpetrate ai suoi danni.
2. Il provvedimento è stato motivato riferendosi alle dichiarazioni rese dai soggetti interessati, così come risultanti rispettivamente dall’istanza e dalle memorie presentante all’interno del procedimento, nonché dalla messaggistica telefonica incorsa.
3. A fondamento del ricorso l’istante ha posto un unico motivo:
VIOLAZIONE DI LEGGE EX ART. 8 L. 38/2009 ED ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ED INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI PREVISTI DALLA NORMA NONCHE' PER TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI. VIOLAZIONE ART. 10 DELLA l. 401/89 PER OMESSA ED APPARENTE VALUTAZIONE DELLA MEMORIA DIFENSIVA (DEPOSITATA A SEGUITO DI AVVISO EX ART. 7 l. 401/89) – DIFETTO DI ISTRUTTORIA, posto che il richiamo a stralci della memoria difensiva depositata nel corso del procedimento fornisce un quadro artato rispetto a quello prospettato dal ricorrente oltre ad essere stato omesso ogni accertamento in ordine all’effettiva alterazione delle abitudini di vita della controinteressata.
4. Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente insistendo per la legittimità del provvedimento impugnato e delle valutazioni effettuate.
5. Si è altresì costituita in giudizio la parte controinteressata insistendo per il rigetto del ricorso.
6. Con ordinanza collegiale assunta il -OMISSIS-, è stata respinta la domanda cautelare per assenza del requisito del periculum in mora.
7. All’udienza pubblica del 21 ottobre 2025 il giudizio, dopo la discussione, è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, relativo al difetto motivazionale e all’insussistenza dei presupposti di legge necessari per l’adozione del provvedimento.
Segnatamente il ricorrente riferisce di aver depositato, nel corso del procedimento, memorie difensive non prese debitamente in considerazione dall’autorità procedente nonché deduce l’erronea valutazione dei fatti dedotti e in particolare l’omessa considerazione di quanto emerge dalla messaggistica intercorsa tra le parti, dalla quale addirittura emergerebbe una tendenza della denunciante a contattare l’odierno istante.
2. Il provvedimento di ammonimento in esame è stato invero emesso ex art. 8 del decreto-legge n. 11 del 2009 convertito nella legge n. 38 del 2009, che così recita: " 1. Fino a quando non è proposta querela per i reati di cui agli articoli 612-bis e 612-ter del codice penale, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore. 2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore adotta i provvedimenti in materia di armi e munizioni ".
Tale norma ha finalità preventiva, mirando infatti ad evitare che l'autore di comportamenti ascrivibili nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 612- bis del codice penale, per quanto di interesse in questa sede, possa, nelle more della querela per tali fatti da parte del destinatario delle condotte e dell'adozione di eventuali provvedimenti in sede penale, perseverare col proprio atteggiamento astrattamente idoneo ad integrare il predetto reato.
In ragione della sua finalità preventiva e non sanzionatoria, per pacifica giurisprudenza, tale provvedimento può essere emesso anche qualora non vi sia piena prova delle condotte contestate e della loro idoneità ad integrare la fattispecie di reato citata (vedi Consiglio di Stato, sentenza n. 2599 del 2015), sempreché sussista tuttavia un quadro istruttorio dal quale si possa ritenere che, almeno astrattamente, i comportamenti perpetrati risultano idonei ad integrare il reato di cui all'art. 612- bis del codice penale, consistendo in molestie reiterate o atteggiamenti minacciosi "di prevaricazione ed indebita ingerenza nella sfera morale" del destinatario (Consiglio di Stato, sentenza n. 2545 del 2020), tali da causare nella vittima uno stato di ansia e paura, facendole modificare le proprie abitudini di vita (Consiglio di Stato, sentenza n. 6038 del 2014).
In altri termini, ai fini della legittima emanazione del provvedimento di ammonimento in discussione, è necessario effettuare un giudizio prognostico ex ante sulla possibile sussistenza di un pericolo per il destinatario derivante dalle condotte contestate (Consiglio di Stato, sentenze n. 4127 del 2015, n. 758 del 2019), fornendo adeguata motivazione delle valutazioni operate, dovendosi contemperare le esigenze di difesa del denunciante con quelle del denunciato, coerentemente con la natura preventiva di tali misure, evitando " che detti provvedimenti, fondati su fattispecie di pericolo, sanzionino in realtà, arbitrariamente, una colpa d'autore e integrino, così, altrettante "pene del sospetto "" (Consiglio di Stato, sentenza n. 1085 del 2019).
Proprio in quanto strumento di tutela preventiva rispetto alle condotte descritte nell'art. 612- bis del codice penale, al fine di valutare la legittimità del provvedimento di ammonimento in discussione, occorre avere riguardo a tale ultima disposizione che punisce: " chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita ".
3. Nel caso in esame, ad avviso del Collegio, il provvedimento impugnato risulta carente sotto il profilo motivazionale, sia con riferimento agli elementi fattuali presi in considerazione, sia rispetto al contemperamento delle esigenze delle parti.
Segnatamente l’amministrazione ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’adozione del provvedimento di ammonimento mediante un semplice rinvio alle dichiarazioni rese e, in particolare, a quanto dichiarato dall’istante nonché dal ricorrente in sede di memorie difensive, nelle quali in sostanza, se da un lato egli ha contestato la rappresentazione dei fatti fornita dalla ex compagna, richiamando il contenuto della messaggistica, dall’altro ha fatto riferimento ad un episodio avvenuto il -OMISSIS- rispetto al quale il ricorrente si è scusato, frutto di una situazione paradossale creatasi nell’ambiente lavorativo. Tuttavia, in ordine alla differente rappresentazione dei fatti fornita dagli interessati, l’amministrazione nulla ha dedotto, né ha riferito le ragioni in forza delle quali ha, nella sostanza, ritenuto credibile solo la versione fornita dall’istante rispetto a quella del soggetto attinto dal provvedimento di ammonimento. Neppure è noto l’ubi consistam e la rilevanza che l’episodio avvenuto il -OMISSIS- – unico fatto ammesso – ha avuto nell’esercizio della discrezionalità rimessa all’amministrazione.
4. Tanto si traduce in un deficit motivazionale idoneo a travolgere il provvedimento contestato, fatta salva ogni rivalutazione da parte dell’amministrazione e l’eventuale riedizione del potere amministrativo, a seguito anche dell’ulteriore audizione personale delle parti interessate.
5. Le spese di lite, alla luce della peculiare discrezionalità rimessa all’amministrazione, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato, salvo il riesercizio del potere valutativo con le modalità indicate in parte motiva.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare gli interessati.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER AS, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
LE NO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE NO | ER AS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.