Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 22/12/2025, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01163/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00982/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 982 del 2023, proposto da
Life Source S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Giavazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Raffaello Perfetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Commissaria Straordinaria ex Dpcm 5/8/2021, Italferr Spa, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del decreto di occupazione di urgenza di RFI n. 78/2023 del 22/11/2023 (DOC. 1), comunicato alla società ricorrente dalla Italferr il 12/12/2023 (DOC. 2) e della ordinanza n. 10 del 22/12/2022 della commissaria straordinaria ex DPCM 5/8/2021 di approvazione del progetto definitivo del raddoppio della linea ferroviaria Ponte S. Pietro-Bergamo-Montello (DOC. 3).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. RI IN LL, udito l’avv. Giavazzi per la parte ricorrente e vista la notta di passaggio in decisione depositata dalla difesa di R.F.I, nessuno presente per il Ministero resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente proposto, la società ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe e ne ha chiesto l’annullamento sulla base di tre motivi, con cui ha dedotto vizi di eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione del principio di proporzionalità e violazione dell’art. 17 del DPR n. 327/2001.
2. Per resistere al ricorso si sono costituiti, con atti di mero stile, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.
3. È stata fissata l’udienza pubblica del 17 dicembre 2025 per la trattazione del ricorso.
4. In prossimità di quest’ultima, Rete Ferroviaria Italiana ha depositato copia del progetto esecutivo di dettaglio dell’opera pubblica.
5. Con atto depositato in data 1 dicembre 2025, la difesa di parte ricorrente ha fatto presente che “il nuovo progetto elimina ogni interferenza con la proprietà della società ricorrente e determina, perciò, la cessazione della materia del contendere” ; ha chiesto la compensazione delle spese di lite.
6. Con note difensive depositate il 16 dicembre 2025, la difesa di R.F.I. ha formulato analoga richiesta.
7. All’udienza pubblica del 17 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Alla luce di quanto dedotto e richiesto dalle difese di parte ricorrente e di R.F.I. s.p.a., il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
9. Le spese di lite possono essere interamente compensate per giusti motivi, stante anche la richiesta concorde di parte ricorrente e di R.F.I. e l’assenza di sostanziale attività difensiva del Ministero resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese di lite interamente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UR PE, Presidente
RI IN LL, Consigliere, Estensore
Costanza Cappelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI IN LL | UR PE |
IL SEGRETARIO