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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 25/06/2025, n. 1145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1145 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1477/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO di BOLOGNA 2 SEZIONE CIVILE La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa, preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1477/2022 promossa da: ed con il patrocinio dell'avv. MONACO EUTIMIO, Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliati presso quest'ultimo in VIA DI PANICO 72, ROMA APPELLANTI Contro
con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
MASCIULLO VITTORIANO, elettivamente domiciliata in PIAZZA GALILEO GALILEI 6, BOLOGNA
con il patrocinio degli avv.ti ZOPPINI ANDREA, DI Controparte_2
VILIO VICENZO, VERCILLO GIORGIO, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico
Email_1 con il patrocinio degli avv.ti BRANCHETTI CORRADO e Controparte_3
BRANCHETTI CHIARA, elettivamente domiciliata presso VIALE MONTE SAN MICHELE 9, REGGIO NELL'EMILIA presso i difensori APPELLATI Avverso la sentenza n. 1863 del 2022 emessa dal Tribunale di Bologna CONCLUSIONI Le appellanti rassegnavano le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, rigettata ogni argomentazione, domanda, deduzione ed eccezione avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto, in riforma dell'appellata sentenza non definitiva del Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione II Civile del 7 luglio 2022, n. 1863/2022, pubblicata l'8.07.2022, resa nell'ambito del giudizio di primo grado R.G. 10031/2020, nel senso ampiamente espresso con l'atto di citazione in appello, 1. In via principale, in riforma, per i motivi tutti pagina 1 di 14 esposti in narrativa, della Sentenza non definitiva n. 1863/2022 del Tribunale di Bologna, qui Cont Contr impugnata, rigettato l'appello incidentale di nonché l'appello condizionato di oltreché ogni avversa domanda, eccezione, deduzione, in quanto infondati in fatto e in diritto, rigettare le domande riconvenzionali proposte da nel giudizio di primo grado, in quanto infondate in fatto Controparte_4 ed in diritto, e accogliere le domande formulate da nel giudizio di primo grado che qui si CP_5 ritrascrivono testualmente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. confermare e dichiarare, per i motivi tutti in narrativa, l'intervenuta risoluzione di diritto ex art. 1454 c.c. della Scrittura privata 4.10.2019, con effetto a decorrere dal 22.05.2020; 2. in subordine, accertare e dichiarare la risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. della Scrittura privata 4.10.2019, per non aver adempiuto alle obbligazioni CP_6 contrattuali in favore di , così come illustrato in narrativa;
3. in ogni caso, condannare, per i CP_5 motivi tutti in narrativa, le convenute al risarcimento dei danni subìti da da quantificarsi nelle CP_5 Contr somme anticipate da a a titolo di acconto sulle forniture secondo le pattuizioni come da CP_5
Scrittura privata 4.10.2019 (art.10) oltre ad eventuali ulteriori somme risultanti in corso di giudizio, o nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa, o ancora nella misura da liquidarsi in via equitativa dal Giudice, e comunque non inferiore ad € 2.130.917,78, a fronte delle marginalità perse come calcolate da Contratto (pari ad € 2.045.400,00) e delle quote di trasporto non corrisposte (pari ad
€ 85.517,78)”.
3. Con vittoria di spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”.
L'appellata a concluso come segue: Controparte_3
“Piaccia alla Eccellentissima Corte d'Appello di Bologna, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto con piena conferma della sentenza n. Parte_3 Parte_2
1863/20222 resa dal Tribunale di Bologna nell'ambito del giudizio civile 10031/2020 R.G.. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del presente giudizio”.
rassegnava le seguenti conclusioni: Controparte_2
“Voglia codesta Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, per i motivi esposti in narrativa, (1) in via principale, rigettare l'appello proposto da e Parte_3 Parte_2
con atto di citazione in appello notificato in data 5 agosto 2022, avverso la sentenza non
[...] definitiva del Tribunale Ordinario di Bologna, Sez. II Civ., n. 1863/2022, emessa in data 7 luglio 2022 e pubblicata in data 8 luglio 2022, nel giudizio R.G. n. 10031/2020, perché inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., e/o, comunque, manifestamente infondato in fatto e in diritto;
(2) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale o parziale dell'appello proposto da
[...]
e accogliere la domanda formulata in via subordinata nel giudizio di Parte_3 Parte_2 primo grado da qui riproposta anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c. e di seguito Controparte_7 integralmente trascritta: (i) accertare e determinare l'estraneità di agli Controparte_7 asseriti inadempimenti imputati da ed agli altri convenuti ovvero Parte_3 Parte_2 accertare e determinare nei rapporti con gli altri convenuti la quota di eventuale responsabilità di
[...] in relazione ai pretesi inadempimenti oggetto di causa e, conseguentemente, Controparte_7 rapportare l'eventuale risarcimento alla sua effettiva responsabilità (ii) in subordine rispetto alla conclusione sub (2) (i), condannare gli altri convenuti, in proporzione alle rispettive responsabilità, a pagina 2 di 14 tenere indenni e a manlevare rispetto alle somme in eccesso alla quota di Controparte_7 responsabilità a quest'ultima ascritta e, conseguentemente, condannare a rimborsare alla medesima nei limiti suindicati, tutte le somme che questa dovesse versare, a Controparte_7 qualunque titolo, alle società attrici, oltre interessi dalla data del pagamento all'effettivo rimborso;
in accoglimento dell'appello incidentale proposto da in riforma della Controparte_7 sentenza non definitiva del Tribunale Ordinario di Bologna, Sez. II Civ., n. 1863/2022, emessa in data 7 luglio 2022 e pubblicata in data 8 luglio 2022, nel giudizio R.G. n. 10031/2020, accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto di al pagamento delle fatture emesse con riferimento ai mesi Parte_3 da marzo 2020 ad agosto 2020. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di lite del doppio grado di giudizio”. * * * In via istruttoria, si ribadisce che, con l'atto di citazione in appello, ed Parte_3 [...] non hanno riproposto le richieste di ammissione dei mezzi istruttori non ammessi in primo grado Pt_2
(in ogni caso, inammissibili e/o irrilevanti per tutte le ragioni esposte con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c., cui si rinvia). Né tali richieste sono state riproposte nel corso della prima udienza tenutasi in data 31 gennaio 2023. Sicché tali richieste devono ritenersi rinunciate.
così concludeva: Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, previa ogni più opportuna declaratoria. In via preliminare - dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 bis c.p.c. per tutti i motivi esposti in atti;
In via principale - rigettare le domande siccome proposte da ed Parte_3 [...] in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate per tutte le ragioni esposte Parte_2 in atti. In ogni caso, rigettare qualsiasi domanda proposta da tutte le parti in causa nei confronti di
[...] per ogni titolo o ragione, dichiarando che nulla è dovuto sia Controparte_8 in relazione al risarcimento del danno, sia in relazione ad eventuali emolumenti dovuti da
[...]
a e/o e, conseguentemente, Controparte_8 Parte_3 Parte_2 confermare integralmente la sentenza non definitiva n. 1863/2022 del Tribunale di Bologna e pertanto la risoluzione del contratto 4.10.2019 per causa imputabile a e/o oltre Parte_3 Parte_2 al diritto di – alla restituzione da parte di Controparte_8 Parte_3 della somma di € 1.963.493,61, salvo errori e/o omissioni, ovvero della somma maggiore o minore
[...] che verrà determinata all'esito dell'istruttoria e stimata in € 2.012.782,26 oltre IVA, salvo errori e/o omissioni, nonché al risarcimento del danno nella misura che verrà provata e determinata nel corso dell'istruttoria, ovvero liquidata in via equitativa dal Giudice;
In via incidentale subordinata e/o condizionata all'accoglimento dell'appello principale - nella denegata ipotesi in cui Codesta Corte ritenesse di accogliere l'appello proposto da ed nella parte in cui
Parte_3 Parte_2 chiede, in particolare, la riforma della sentenza di primo grado con riferimento alla dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento di per interruzione delle forniture (quinto
Parte_3 motivo di appello), accertato e dichiarato che le condotte poste in essere da e/o
Parte_3 [...] descritte in atti con riferimento alla mancata applicazione dello “storno”, di cui all'art. 8 del Parte_2 contratto 4.10.2019 sottoscritto tra le parti, integrano gli estremi del grave inadempimento del suddetto contratto, dichiarare l'avvenuta risoluzione del suddetto contratto per causa imputabile a
Parte_3
e/o per tutti i motivi esposti in atti. In ogni caso, accertare e dichiarare la
[...] Parte_2 risoluzione del contratto 4.10.2019 sottoscritto fra le parti per causa imputabile a e/o Parte_3 per tutti i motivi esposti in atti e per l'effetto, anche ai sensi degli artt. 8 e 10 del Parte_2 contratto 4.10.2019, condannare alla restituzione a Parte_3 Controparte_1 pagina 3 di 14 - della somma di € 1.963.493,61, salvo errori e/o omissioni, ovvero della somma Controparte_8 maggiore o minore che verrà determinata all'esito dell'istruttoria e stimata in € 2.012.782,26 oltre IVA, salvo errori e/o omissioni, nonché condannare e/o al risarcimento del Parte_3 Parte_2 danno in favore di - nella misura che verrà provata e determinata Controparte_8 in corso di causa, anche all'esito dell'istruttoria, ovvero liquidata in via equitativa dal Giudice;
In via subordinata: - nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attrici, accertare e Part dichiarare che alcun inadempimento siccome descritto da e è Parte_3 Parte_2 imputabile a e che, quindi, alcuna somma, a nessun Controparte_8 titolo o ragione, sia in relazione al risarcimento del danno, sia in relazione ad eventuali emolumenti, è dovuta da a e/o a - in Controparte_8 Parte_3 Parte_2 ogni caso, sempre nella medesima e denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attrici, accertata la diversa misura di responsabilità delle convenute, limitare l'eventuale risarcimento del danno dovuto da alla sola quota di accertata Controparte_8 responsabilità. In ogni caso: - avuto riguardo alla condotta processuale delle attrici, così come emergente dalla narrativa degli atti di causa, condannare e/o al Parte_3 Parte_2 risarcimento del danno in favore di - ai sensi e per gli Controparte_8 effetti di cui all'art. 96 c.p.c. In via istruttoria: - si reiterano tutte le eccezioni, richieste ed opposizioni contenute nella III memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. depositata avanti al Tribunale di Bologna nella causa RG. 10031/2020 ed in particolare: - ci si oppone all'ammissione della CTU per l'accertamento dell'entità dei danni asseritamente subiti dalle attrici, in quanto assolutamente esplorativa e volta a colmare lacune probatorie delle stesse attrici, oltre che in ogni caso formulata con richiesta generica e priva di alcuna oggettiva contestualizzazione;
- ci si oppone all'ammissione della prova per testi con i capitoli siccome formulati da ed in quanto irrilevanti, generici e Parte_3 Parte_2 valutativi;
- ci si oppone all'ammissione dell'interrogatorio formale del sig. in quanto CP_9 richiesta contraria alla disciplina del codice di rito ed in ogni caso in quanto inutile ed irrilevante per tutte le motivazioni già esposte in atti. In ogni caso: con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio”. Si chiede, conseguentemente, il trattenimento della causa in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ed rispettivamente reseller attivo nel settore della Parte_3 Parte_2 commercializzazione di energia elettrica e di gas naturale e società addetta alla compravendita di energia da fonti rinnovabili convenivano avanti al Tribunale di Bologna
[...]
, aggiudicataria di alcuni affidamenti aventi ad oggetto il Servizio Integrato Controparte_1
Energia per pubbliche amministrazioni, e le consorziate, e Controparte_7 Controparte_3
, domandando di dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto della scrittura privata sottoscritta
[...] in data 4.10.2019; in via di subordine, la sua risoluzione per inadempimento ascrivibile alle convenute e in ogni caso la condanna di queste ultime al risarcimento dei danni patiti, da quantificarsi in misura Contr pari alle somme anticipate da a titolo di acconto sulle forniture erogate da . CP_5 Contr Le attrici esponevano nel merito di aver sottoscritto in data 4.10.2019 una scrittura privata con e Cont le consorziate, e , per regolare il loro rapporto, anche in esito a pretese, sorte nell'ambito CP_3 dell'esecuzione di contratti di fornitura di gas naturale, sottoscritti da con una precedente Parte_3 Contr società consorziata di Modus FM s.p.a. pagina 4 di 14 L'accordo veniva così descritto dalle parti attrici: Contr Co
“Il e le consorziate si impegnavano a garantire in favore di le forniture ai PDR di cui agli affidamenti del Comune di NO (inizio 22.07.2016-scadenza 30.06.2022), Comune di Sulmona (inizio 20.06.2019-scadenza 19.06.2024), Comune di Viareggio (inzio 4.01.2016-scadenza 15.05.2022), Provincia di SC (inizio 29.10.2012-scadenza 28.10.2019),
[...]
(inizio 15.01.2015-scadenza 15.01.2020). Il tutto per un totale Controparte_11
“Consumi annui stimati (mc)” pari ad € 6.054.811,25. Cont
e si impegnavano a sottoscrivere, unitamente al Contratto, anche i rispettivi contratti di CP_3 fornitura di cui agli Allegati 1-2 (Contratti di somministrazione) congiuntamente ai relativi allegati, tra cui anche le CTE (“Condizioni Tecniche Economiche”) concernenti i Prezzi di fornitura, dichiarando di accettare le condizioni ivi previste e ad impegnarsi a comunicare annualmente la capacità giornaliera impegnata (CG). Le parti convenivano che i PDR (di cui ai contratti di somministrazione) venivano presi in carico dalle Cont consorziate e con le seguenti decorrenze:
1.06.2019 per il Comune di NO (di CP_3 Cont competenza di;
5.07.2019 per il Comune di Viareggio (di competenza di );
3.07.2019 per CP_3 Cont tutti gli ulteriori PDR (di competenza di ). e si impegnavano altresì al pagamento dei CP_3 CP_3 corrispettivi per i consumi relativi ai PDR di rispettiva competenza, calcolati facendo applicazione delle CTE “Modus” sino al 30.09.2019, ovvero sino alla data di efficacia dei detti contratti di somministrazione, e con l'intesa che i corrispettivi non superassero le condizioni tecnico economiche Contr Cont in essi contenute (art. 3). per conto delle consorziate e nei confronti delle quali CP_3 veniva concordata l'emissione delle relative fatture, si impegnava ad effettuare il pagamento in favore Co di dell'importo delle fatture per i consumi di gas eventualmente stimati dalle suddette date di decorrenza sino al 30.09.2019, precisando che i consumi dettagliati non erano immeditamente Co disponibili e che pertanto sarebbero stati oggetto di stima da parte di , salvo conguaglio da Co Contr effettuare entro il 20.10.2019 sulla base della documentazione tecnica fornita da e che CP_3 Cont e si riservavano di esaminare (con riserva di eventualmente corrispondere la differenza in occasione della emissione delle fatture relative ai mesi successivi e secondo le modalità stabilite) (artt. 4 e 9). Contr Cont Co
per conto di e , si impegnava a corrispondere a € 500.000 oltre iva, a titolo di CP_3 acconto sulle forniture stimate 2019-2020 (art. 5), subordinando tale importo all'emissione della Lettera di patronage emessa dalla holding a garanzia del corretto adempimento Controparte_12 delle proprie obbligazioni scaturenti dal contratto di fornitura;
tale lettera avrebbe perso efficacia al Contr momento del rilascio di polizza assicurativa (art. 6). Sempre il si impegnava a corrispondere a Co
l'ulteriore somma di € 1.500.000, oltre iva, di cui € 500.000 a titolo di acconto sulle forniture sempre sulla stagione 2019-2020, ed € 1.000.000, oltre iva a titolo di acconto sulla fornitura della Contr stagione 2020-2021; anche tale importo, corrisposto da per conto delle consorziate, sarebbe stato versato al rilascio della polizza assicurativa di cui all'art. 14 (art. 7). Veniva pattuito, inoltre, che tale Cont importo sarebbe stato stornato dal fornitore nei confronti delle consorziate e secondo CP_3 determinate modalità come indicate puntualmente nel Contratto. 6 Ciò sino al raggiungimento della Co copertura dell'importo complessivo di cui sopra. In difetto, ossia nel caso non avesse proceduto secondo le modalità e i termini descritti, le parti si accordavano per l'attivazione della polizza (art. 8). Le parti si impegnavano a definire il conguaglio dei corrispettivi relativi ai consumi, nonché le
pagina 5 di 14 eventuali differenze tariffarie rispetto alle CTE ex Modus entro il 20.10.2019, come precisato in dettaglio all'art. 4 (art. 9). In ipotesi di interruzione, anche parziale, dei rapporti di fornitura dei contratti di somministrazione in Co data antecedente alle scadenze pattuite, le parti concordavano che aveva diritto di trattenere integralmente, o per l'eventuale quota parte residua non ancora restituita, tutti gli importi versati da Contr Co Parte e/o consorziate;
in caso di interruzione parziale ed aveva diritto solo ad una quota parte (art. 10). Contr Cont Co Ed ancora. e si impegnavano a garantire un diritto di in favore di su CP_3 Parte_4 eventuali rinnovi per forniture relative ai PDR di cui ai predetti affidamenti. In merito, si rinvia per Contr Cont Co ogni dettaglio al Contratto. Le medesime e riconoscevano il diritto a di cedere o CP_3 trasferire in ogni momento in tutto o in parte quanto pattutito nel Contratto (art. 11). Co Parte
ed si impegnavano a provvedere all'immediata voltura, in favore delle Imprese consorziate designate dal CNS, delle utenze relative ai PDR di competenza, all'immediata riattivazione delle forniture relativamente ai PDR per i quali era stata disposta la disalimentazione, nonché alla immediata correzione della registrazione dei PDR che dovessero essere qualificati come “non disalimentabili” (art. 13). Co Parte A garanzia dell'esatto adempimento contrattuale ed si impegnavano a rilasciare una o più fideiussioni assicurative (si badi bene, tale qualificazione attiene a fideiussioni c.d. “pure e semplici”, Contr Cont come si dirà infra), con beneficiarie e per la durata di 12 mesi, per l'importo CP_3 massimo complessivo garantito di € 2.000.000, da rinnovare alla scadenza per ulteriori 12 mesi per un importo massimo garantito di € 1.000.000, oltre all'eventuale quota parte dell'acconto relativo alla stagione 2019-2020 non ancora imputato ai consumi (art. 14). All'atto della sottoscrizione del Contr Co Contratto, si impegnava a presentare Lettera di patronage in favore di a garanzia del corretto Cont adempimento delle obbligazioni a carico di e Kineo scaturenti dal contratto di fornitura (come di dirà infra, tale Lettera non verrà rilasciata se non dopo apposita diffida ad adempiere del 6.05.2020 di Co
). Le parti si accordavano altresì che poteva trattenere e/o rivalersi sulle somme versate CP_5 Contr Cont da nel caso di eventuali inadempimenti a carico delle consorziate e (art. 15). CP_3
Infine. Le parti si impegnavano reciprocamente, a fronte della sottoscrizione del Contratto e del corretto adempimento dei relativi obblighi, a rinunciare ad ogni diritto/pretesa conseguente o anche solo occasionata dai rapporti intercorsi tra le parti, fatti salvi i rispettivi eventuali diritti e/o pretese nei confronti di Modus e di terzi che non si intendevano rinunciati. Il procedimento di reclamo si intendeva rinunciato e le spese di lite liquidate dal provvedimento emesso dal Tribunale di Perugia”. Contr A meno di un anno dalla sottoscrizione dell'accordo, le attrici lamentavano l'inadempimento di e delle consorziate di alcune delle pattuizioni sottoscritte nella transazione, tra cui, per quanto qui ancora rileva:
- La mancata sostituzione della fideiussione assicurativa “a prima richiesta” rilasciata da
[...]
con altra fideiussione assicurativa semplice in adesione alla previsione di cui Parte_2 all'art. 14;
- La corresponsione di importi, in favore delle fornitrici, irrispettosi delle condizioni contrattuali Contr pattuite. Sarebbe stato quindi onere di inviare a queste ultime un computo dettagliato degli importi versati e, in caso di non rispondenza, procedere al pagamento di quanto illegittimamente trattenuto e non corrisposto;
- La unilaterale riduzione delle commesse pattuite relative al Lotto ASL Siena. pagina 6 di 14 Co Parte Nella persistenza dell'inadempimento lamentato, il 19.06.2020 ed dichiaravano la risoluzione di diritto del contratto per grave inadempimento delle convenute e domandavano nel giudizio instaurato Contr il risarcimento dei danni subiti, quantificati nella somma anticipata da in favore di CP_5 stimabile in complessivi € 2.054.400,00.
Tutte le parti convenute si costituivano nel giudizio, domandando in via riconvenzionale di accertare il grave inadempimento imputabile alle parti attrici e la risoluzione dell'accordo transattivo, per tale inadempimento. Cont Co sosteneva che fu a partire da marzo 2020, a rendersi inadempiente agli accordi convenuti nella Cont scrittura privata, mancando di stornare dalle fatture emesse nei confronti di e le somme CP_3 Contr ricevute a titolo di acconto dalla controparte Nel merito rilevava l'insussistenza degli inadempimenti contestati dalle attrici, atteso che: fu la stessa a rilasciare la polizza prestata da City Insurance “a prima richiesta”; che, la Parte_2 sospensione del pagamento degli importi addebitati a titolo di quota di trasporto era stata concordata dalle parti;
che, infine, dell'eventuale inadempimento di in relazione al diritto di last call per il CP_3 Cont rinnovo del contratto di fornitura presso ASL di Siena doveva essere tenuta indenne In ogni caso sosteneva come gli inadempimenti ascritti dalle attrici fossero privi del requisito di “non scarsa importanza” di cui all'art. 1455 c.c. e dunque inidonei a giustificare la risoluzione di diritto dell'accordo, dovendosi al contrario imputare a responsabilità delle attrici l'interruzione dei rapporti di fornitura. Domandava, pertanto, in via riconvenzionale, di accertare il grave inadempimento delle parti attrici e di dichiarare la risoluzione della scrittura privata ex art. 1453 c.c., e di accertare l'insussistenza del diritto Co di al pagamento delle fatture emesse per le mensilità da marzo ad agosto 2020. Cont Parimenti aderiva alle contestazioni e difese formulate dalla consorziata rilevando che era CP_3 stata controparte a rilasciare, di sua iniziativa, una fideiussione a prima richiesta e che la pretesa delle Contr controparti di ottenere un dettaglio dei pagamenti effettuati da e dalle consorziate era del tutto generica e infondata, che, infine erano state le attrici a dichiararsi non interessate all'esercizio del diritto di per il contratto di fornitura ASL di Siena, perché non potevano offrire il prezzo Parte_4 indicato. Contr Infine, insisteva di non aver violato l'art. 14 della scrittura privata, posto che la fideiussione “a prima richiesta” rientra nell'ampio genus delle fideiussioni;
sosteneva di aver correttamente trasmesso ad la comunicazione relativa al destinatario dell'offerta per la commessa relativa al Parte_2
Lotto ASL Siena, e ribadiva la pretestuosità e contrarietà a buona fede della richiesta delle attrici di Co ricevere la trasmissione di un quadro dettagliato sugli importi versati a
La causa, istruita documentalmente, è stata dapprima decisa con sentenza non definitiva n. 1863/2022, che rigettava la domanda attorea di risoluzione, e accoglieva invece la domanda di risoluzione avanzata in riconvenzionale dalle convenute, dichiarando quindi risolto per inadempimento di parte attrice la transazione sottoscritta il 4.10.2019. Ancora, dichiarava nulla, per indeterminatezza della causa petendi, la domanda di di accertamento della non debenza di Controparte_2 Co somme relative ad alcune fatture emesse da Co Quanto alla fideiussione rilasciata da il primo giudice ha escluso gli inadempimenti contestati a controparte dalle attrici, innanzitutto ritenendo che la clausola, interpretata secondo i corretti canoni pagina 7 di 14 ermeneutici, prevedesse una garanzia a prima richiesta, come confermato dal fatto che era stata la Contr medesima parte attrice a fornire spontaneamente a proprio una garanzia di tal fatta. Ancora, ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza formulata dalle attrici relativa alla mancata comunicazione della situazione contabile, rilevando che non spettasse alle parti convenute di Co Parte rendicontare quanto pagato in favore di ed , non sussistendo in base al contratto un'obbligazione in tal senso. Quanto ai contestati ritardi e mancati pagamenti, il Tribunale ha dapprima escluso potessero costituire inadempimento di “non scarsa importanza” i ritardi allegati nell'atto di citazione, e ha rimesso a successiva consulenza l'accertamento dell'an e del quantum delle quote di trasporto, pur ritenendo il mancato versamento delle stesse inidoneo a giustificare il recesso dall'accordo. Infine, sul contestato esercizio del diritto di last call in relazione alla commessa ha Parte_5 escluso che le parti contraenti intendessero dare applicazione al diritto di prelazione come disciplinato dall'art. 1566 c.c., volendo al contrario consentire l'esercizio di tale diritto senza le formalità previste dalla richiamata disposizione normativa, in particolare la “denuntiatio” al legale rappresentante. Tanto bastava, secondo la statuizione del giudicante, a rendere infondata la contestazione d'inadempimento delle convenute. Così, accertato che le attrici interruppero la somministrazione in assenza di un serio inadempimento avversario, il giudice dichiarava fondate le domande di risoluzione formulate dalle convenute, imputando l'inadempimento alle attrici, con sentenza parziale, disponendo ulteriore istruttoria per il conteggio dei danni patiti da della somma dovuta in restituzione a Parte_6 [...]
, dei costi di trasporto invocati da parte attrice. Controparte_1
In via provvisionale, condannava a pagare all'attrice Parte_3 Controparte_8 la somma di € 650.000, oltre interessi legali.
[...]
Si aggiunge che nel proseguio, con sentenza definitiva n. 3003/2024, il Tribunale condannava Pt_3 ed al pagamento in favore di della somma di
[...] Parte_2 Controparte_3
€ 2.793,04, oltre rivalutazione ed interessi;
e la sola della somma di € 1.553.696,28, Parte_3 oltre iva e interessi, in favore di a titolo di Controparte_1 restituzione delle somme anticipate in esecuzione del contratto del 4.10.2019.
Avverso la sentenza non definitiva proponevano appello principale ed Parte_3 Parte_2
formulando cinque motivi di gravame;
appello incidentale e appello incidentale subordinato
[...] Contr condizionato, rispettivamente, e Controparte_7 Controparte_13
[...] domandava il rigetto dell'impugnazione principale e la conferma della
[...] decisione. Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note, la causa veniva trattenuta in decisione Cont sulle conclusioni di cui in epigrafe come da provvedimento del 01.10.2024: nelle conclusioni non riproponeva il proprio appello incidentale..
*** Con il primo motivo di gravame ed lamentano l'erronea condanna, da Parte_3 Parte_2 Contr parte del primo giudice, al pagamento di una provvisionale in favore di pari ad € 650.000, pur in assenza di istanza di parte e di prova idonea della relativa quantificazione.
pagina 8 di 14 Con il secondo motivo censurano la decisione nella parte in cui ha erroneamente interpretato la clausola prevista dall'art. 14 della scrittura privata e ritenuto di scarsa importanza l'inadempimento Contr ascritto al e alle consorziate. Sebbene infatti l'accordo transattivo sottoscritto dalle parti prevedesse che le appellanti rilasciassero, a garanzia dell'esatto adempimento delle rispettive Contr prestazioni, una o più fideiussioni assicurative “classiche” in favore di e delle consorziate, quest'ultima pretese una fideiussione assicurativa a prima richiesta e si rifiutò, in seguito, di accettare la sostituzione della garanzia con una fideiussione “pura e semplice”. Le appellanti deducono che il Tribunale, in violazione dei criteri ermeneutici imposti dagli artt. 1362, 1363 cc e di quelli integrativi di cui agli artt. 1365 – 1371 cc, aveva qualificato come a prima richiesta la garanzia accordata nella transazione. Con il terzo motivo lamentano l'erronea valutazione circa la assenza di gravità degli ulteriori Contr inadempimenti ascritti a Nella specie, riferiscono di aver già documentato in primo grado le voci Co di costo, spettanti a rimaste inevase, oltre alle discrepanze tra le somme incassate e quelle effettivamente spettanti. Anche le quote di trasporto non evase costituirebbero, secondo le appellanti, componenti di costo certamente dovute, ammontanti a complessivi € 85.517,78. Cont Infine, le appellanti rilevano la discrepanza tra i consumi fatturati da a come risultanti Parte_1 dalle autoletture inviate da quest'ultima e relative ai PDR del Lotto NO, e i consumi fatturati dal trader a calcolati sulla base delle letture trasmesse dai distributori competenti per zona: Parte_3 discrepanze che avrebbero determinato, secondo le appellanti, un fatturato attivo inferiore rispetto al fatturato passivo ricevuto nei singoli periodi di competenza. Tutti gli inadempimenti contestati configurerebbero, a dire di parte appellante, un'ipotesi di grave inadempimento ex art. 1455 c.c. e giustificherebbero dunque la risoluzione notificata il 19.06.2020. Ancora, con il quarto motivo lamentano l'inosservanza da parte del Tribunale dei criteri indicati negli artt. 1362 e 1363 c.c. nell'interpretazione della clausola di “last call” contenuta nella scrittura privata Contr sottoscritta. Rilevano in merito che quest'ultima imponeva a e alle consorziate l'obbligo di garantire il diritto di in favore di per 24 mesi successivi alla naturale scadenza Parte_4 Parte_3 degli affidamenti, e tuttavia le appellate immotivatamente ridussero la commessa riferita al Lotto ASL Siena senza che avesse la possibilità di esercitare tale diritto, sia perché l'offerta fu Parte_3 Part erroneamente inviata da ad anziché all'unica legittimata all'esercizio del diritto di last call, CP_3 Co ovvero sia perché quest'ultima ricevette un'offerta del tutto priva dei dati indispensabili per poterla validamente esaminare. Con l'ultimo motivo, infine, lamentano l'erroneità della decisione per aver accolto le domande di Contr risoluzione formulate, in via riconvenzionale, da e dalle consorziate.
Cont Contestualmente, con motivo di appello incidentale contesta la correttezza della decisione nella parte in cui ha dichiarato la nullità, per indeterminatezza della causa petendi, della domanda riconvenzionale, già formulata in primo grado, con cui l'allora convenuta aveva chiesto fosse accertata l'insussistenza del diritto di al pagamento delle fatture emesse da marzo ad agosto 2020. Parte_3
Ritiene l'appellata di aver compiutamente allegato le ragioni per cui le fatture non andrebbero pagate e insiste nella domanda proposta in primo grado. Contr Parimenti in via subordinata e condizionata all'accoglimento dell'appello principale, impugna la sentenza di primo grado ove ha mancato di esaminare l'inadempimento ascritto alle attrici e consistito pagina 9 di 14 Co nel mancato storno delle fatture emesse tra marzo e settembre 2020 da come pattuito nell'accordo transattivo. In ogni caso insiste si trattasse di un inadempimento “di non scarsa importanza”.
Co Per ragioni di ordine logico si procede all'esame dell'impugnazione principale formulata da ed che risulta complessivamente infondata per quanto si dirà. Parte_2 Co Preliminarmente si esamina il primo motivo di gravame, con cui deduce la erroneità della condanna
– effettuata di ufficio, con sentenza non definitiva - al pagamento di una provvisionale, quantificata dal giudice di primo grado in € 650.000,00. Secondo il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, in un giudizio in cui l'attore abbia proposto domanda di condanna specifica, il giudice può, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 279, comma 2, n. 4, c.p.c., pronunciare sentenza non definitiva di condanna generica, disponendo, con separata ordinanza, la prosecuzione del processo per la liquidazione del danno, nel rispetto delle preclusioni e decadenze già maturate, mentre non può, in mancanza di accordo delle parti, definire il giudizio con una pronuncia limitata all' "an" del diritto, rinviando la determinazione del "quantum" ad altro giudizio, perchè così ometterebbe di pronunciarsi su una parte della domanda e consentirebbe all'attore di eludere le preclusioni maturate nel processo (cass.8581 del 2022, 14402 del 2004, tra le altre). E' tuttavia vero che la provvisionale concessa integra un provvedimento di condanna, che presuppone la valutazione positiva del giudice circa il raggiungimento della prova del credito azionato, fino a concorrenza della somma per cui si emette, e costituisce titolo esecutivo, nonché titolo per iscrivere ipoteca giudiziale (Cass. 29862/2022). Nel caso di specie, seppure era certamente consentito al giudice di primo grado, anche in assenza di istanza di parte, disporre condanna generica, e la prosecuzione della istruttoria, la concessione della provvisionale non pare in concreto adeguatamente motivata, nel merito, atteso che il giudicante, con separata ordinanza ha disposto una ctu per svolgere i conteggi necessari, e all'atto di disporre la provvisionale si è limitato a statuire: “Non è certo quanto risulterà ancora dovuto all'esito del processo;
allo stato, la somma di cui al punto 9 è da ritenersi idonea”; il che integra una motivazione insufficiente a convincere della sussistenza del credito nella misura accordata. Ammessa, quindi, la fondatezza del motivo di impugnazione, nella parte in cui rileva il difetto di motivazione e di prova del credito oggetto di condanna provvisionale, occorre prendere atto che la questione è attualmente superata atteso che in data 18.11.2024 il Tribunale di Bologna a seguito di Co approfondita Ctu ha emesso sentenza definitiva n. 3003/2023 di condanna di al pagamento di € Contr 1.553.696,28, a titolo di restituzione degli acconti anticipati da somma ben superiore alla disposta provvisionale, ed è pure venuto meno l'interesse alla riforma della prima decisione, che risulta assorbita dal titolo di formazione successiva.
Il secondo motivo di gravame è infondato: nell'accordo tra loro formato le parti non precisarono se la fideiussione assicurativa prevista dovesse essere a prima richiesta, o semplice;
la scelta di rilasciare una fideiussione a prima richiesta fu presa in autonomia da che fornì appunto una Parte_2 fideiussione con cui la società assicuratrice si impegnava “a prima richiesta” a garantire a
[...]
le somme da quest'ultima pretese, rinunciando ad eccepire la nullità e/o Controparte_8 invalidità del rapporto garantito ed ogni altra contestazione relativa al rapporto medesimo (cfr. p.to 3 dell'allegato 1 alla polizza IM 14990). Non pare quindi assistita da fondatezza l'odierna pretesa di di condurre una interpretazione Parte_2 della clausola contrattuale contenente l'impegno delle fornitrici al rilascio di una fideiussione pagina 10 di 14 assicurativa, divergente da quella adottata dalla medesima al momento di eseguire Parte_2
l'accordo. A pag. 33 del proprio atto di appello, le due società infatti pacificamente ammettono che in data 17.10.2019, sottoscrisse con la Parte_2 Controparte_14
(Intermediario NDI Insurance and Reinsurance Brokers), polizza fideiussoria “a prima
[...] richiesta” per il capitale massimo garantito di € 2.000.000,00 (premio € 20.000,00), indicando come beneficiario il CNS - come espressamente richiesto, stante la sua qualità di garante delle consorziate - e con durata dal 17.10.2019 sino al 17.10.2020 (eventuali proroghe: inizio 18.10.2020, fine 17.10.2021). Il dubbio sulla corretta interpretazione della clausola suddetta, se comprensiva o meno di fideiussioni assicurative “a prima richiesta”, deve quindi ritenersi superato, proprio in ragione del contegno Contr concretamente tenuto dalle appellanti, e non costituisce inadempimento il rifiuto di di stralciare la polizza sottoscritta ed accettare la sua sostituzione con altra non “a prima richiesta”, a fronte della Co Part pretesa avanzata da ed ben sette mesi dopo la sottoscrizione del accordo transattivo. Neppure assume rilievo la allegazione delle parti appellanti, peraltro rimasta indimostrata, secondo la Contr quale avrebbe preteso il rilascio di una polizza fideiussoria “a prima richiesta”, pena la non sottoscrizione della transazione. Subordinare la conclusione di un accordo al rispetto di determinate condizioni rientra infatti nella autonomia contrattuale dei contraenti, che rimangono liberi di accettare o meno le proposte negoziali, ma accettandole si obbligano al rispetto delle condizioni sottoscritte. D'altro canto, il rilascio di tale tipo di polizza trova oggettiva giustificazione nella fattispecie concreta: Contr va rilevato, infatti, che le clienti e consorziate avevano anticipato una somma assai rilevante, prima di accedere alle forniture, il che le esponeva ad un notevole rischio finanziario, e giustificava la richiesta di una garanzia di sicura efficacia.
È parimenti infondato il terzo motivo di gravame. In primis, anche in questo giudizio le appellanti sostengono di aver puntualmente indicato le voci di costo di loro spettanza, rimaste inevase, ma mai hanno prodotto i richiamati allegati n. 7 e 7 bis che proverebbero la debenza del credito. Alcun pregiudizio è derivato poi dalla prospettata discrepanza in termini di smc (standard metri cubici) Co Cont Cont tra i consumi fatturati da a così come risultanti dalle autoletture inviate da e relative ai Co PDR del Lotto NO, e i consumi fatturati dal trader a calcolati sulla base delle letture trasmesse Cont dai distributori competenti per zona. Come ben spiega la fatturazione da parte del venditore avveniva utilizzando, in via gradata tra loro, i seguenti criteri: (a) i “dati di misura effettivi messi a disposizione dall'impresa di distribuzione”; (b) le “autoletture comunicate dal cliente finale ai sensi dei successivi Articolo 7 e Articolo 8, validate dall'impresa di distribuzione ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 16 del TIVG e dall'Articolo 15 del TIME”; (c) i “dati di misura stimati” (pag. 50 comparsa di costituzione in appello). Spettava dunque a per evitare le discrepanze Parte_3 lamentate, utilizzare i dati del distributore in suo possesso. In ogni caso le fatture di conguaglio emesse Co al termine del rapporto contrattuale da contenevano i dati del distributore, che privano dunque di rilievo i dati di fatturazione intermedi basati sulle autoletture. L'unico credito effettivamente spettante alle società fornitrici e riconosciuto nella sentenza definitiva di primo grado attiene ai costi di trasporto da questi sostenuti, ammontanti, come statuito dal Tribunale, in
€ 85.517,78.
pagina 11 di 14 La sospensione del loro versamento non costituisce tuttavia inadempimento di “non scarsa importanza” idoneo a giustificare la risoluzione per inadempimento ex art. 1455 c.c. Contr Non è contestata infatti la circostanza allegata da che le parti avessero concordato la sospensione temporanea del pagamento delle quote di trasporto, in attesa di una verifica congiunta sulle modalità di sua applicazione. Contr Le mail prodotte da e inviate da contenenti il report delle fatture emesse, indicano Parte_2 espressamente le quote di trasporto, come “da non pagare per accordi sopravvenuti” (da doc. 10 a doc. 13), e tanto basta a confermare la prospettazione di parte appellata. Peraltro, dallo scambio di corrispondenza intervenuto tra le parti non emerge alcuna alterazione dell'equilibrio contrattuale: la referente di ha sempre condiviso gli Parte_2 Parte_7 Cont importi relativi alle QTI che stornava dalle fatture progressivamente emesse. Infine, il Tribunale ha chiarito che il requisito di “non scarsa importanza” dell'inadempimento, ai fini della risoluzione, deve essere valutato anche in base al volume dell'affare e all'interesse della parte all'adempimento, in proporzione al volume dell'affare. Nel caso di specie la spettanza di un credito, pari a 85.517,78, non può gravemente incidere su di un affare di oltre due milioni.
È pure infondato il quarto motivo di appello. Va innanzitutto condivisa la statuizione del primo giudice nella parte in cui ha rilevato che, dall'assenza nell'accordo transattivo di ogni riferimento al patto di prelazione, come disciplinato dall'art. 1566 c.c., e di una procedimentalizzazione della c.d. è corretto dedurre che le parti Parte_4 avessero inteso attribuire a tale clausola un significato privo delle formalità imposte dalla prelazione escludendo la necessità di denuntiatio al legale rappresentante. I documenti in atti dimostrano chiaramente che in data 24 gennaio 2020 rivolse al referente CP_3 [...] istanza di rinegoziazione del lotto AOU senese in virtù del diritto di vantato dal Pt_2 Parte_4 fornitore e questi formulò un'offerta inferiore (19,80 c€/smc + TF contro i 15,80 c€/smc) rispetto a quella proposta da altro fornitore, ammettendo espressamente di non riuscire a raggiungere il prezzo richiesto. Non sono fondate, quindi, le doglianze di parte appellante circa le improprie modalità di offerta da parte di . CP_3
In primis, mittente della corrispondenza via mail intercorsa con , ricopriva sia il CP_9 CP_3 Co ruolo di amministratore delegato di che di Consigliere di Amministrazione di pertanto Parte_2 idoneo referente di quest'ultima, seppur non suo legale rappresentante;
d'altra parte, mai Parte_2 richiese di interloquire con in ordine alla questione della “Last call”, riferendosi la mail Parte_3 citata dalle appellanti all'onere aggiuntivo di commercializzazione di altra commessa (cfr. doc. 10 prodotto da ). CP_3
In ogni caso, risulta che le parti avessero discusso anche telefonicamente dell'offerta avanzata da CP_3 Co e dunque fosse consapevole delle condizioni da quest'ultima proposta. Tant'è che in data 31 gennaio 2020 senza prospettare alcun dubbio rispetto all'esercizio del diritto di last call, CP_9 inoltrò E-mail a , testualmente affermando: “Come anticipato telefonicamente la miglior offerta CP_3 che riusciamo a fare per l'AOU senese è quello di 19,80 c€/smc + TF che è leggermente migliorativa rispetto a quella attuale ma non riesco a raggiungere i target da te richiesti”. È pacifico allora che all'appellante fu pienamente consentito di esercitare il diritto di last call pattuito nell'accordo transattivo, pur in assenza delle formalità di denuntiatio previste dal patto di prelazione e nel rispetto della generica preferenza accordata nella transazione. pagina 12 di 14 L'infondatezza dei precedenti motivi assorbe l'esame dell'ultimo motivo di gravame. L'accertata insussistenza, anche in questo grado di giudizio, degli inadempimenti ascritti alle parti Co Parte appellate ha reso ingiustificata l'interruzione della somministrazione da parte di ed e definitivamente fondata la dichiarazione di risoluzione della transazione per inadempimento di queste ultime.
Contr L'appello incidentale formulato da in via subordinata e condizionata all'accoglimento dell'appello principale risulta assorbito dal rigetto di quest'ultimo.
Cont Resta infine da esaminare l'impugnazione proposta sempre in via incidentale da con cui lamenta la dichiarazione di nullità, da parte del Tribunale, della domanda riconvenzionale proposta in primo grado, parimenti insistendo sulla stessa. Ora, difformemente da quanto statuito in primo grado non può dirsi nulla, per assoluta incertezza dell'oggetto, la domanda formulata dall'allora convenuta, che sin dalla comparsa di costituzione in primo grado aveva esaustivamente allegato gli inadempimenti ascrivibili a e Parte_1 conseguentemente domandato la risoluzione della transazione, la restituzione delle somme anticipate da Contr Co e l'accertamento dell'insussistenza del diritto di al pagamento delle fatture emesse per le mensilità da marzo ad agosto 2020 (pag. 36 comparsa di costituzione in primo grado). Tuttavia, la questione risulta già definita dalla sentenza intervenuta in data 18 novembre 2024, con cui Contr il Tribunale di Bologna ha determinato il complessivo importo da restituire a detraendo, dagli Co acconti da questa versati, il costo dei servizi effettuati da ed in favore dalle appellate, e Parte_2 aggiungendo le somme pagate dalle consorziate per l'erogazione di tali servizi. Cont Tra queste il CTU correttamente non ha ricompreso le fatture rimaste insolute da parte di per € Co Cont 379.221,53, ricomprendenti sia le fatture emesse da nei confronti della nel periodo dal 29/06/2020 al 14/05/2021, inerenti al periodo della fornitura dall'01/01/2020 al 30/04/2021, sia il Co residuo di alcune delle fatture della emesse nel periodo dal 18/10/2019 all'11/03/2020 nei confronti Cont Cont della . Dunque la prima decisione non va modificata e l'appello di è infondato. Cont Le spese del grado seguono la soccombenza;
si compensano tra gli appellanti e in ragione del rigetto dell'appello incidentale.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, così decide:
- rigetta l'appello principale proposto da ed e l'appello Parte_1 Parte_2 incidentale formulato da;
Controparte_2
- dichiara assorbito, a seguito del rigetto dell'appello principale, l'appello formulato in via incidentale e condizionata da;
Controparte_15 Cont
- compensa le spese del grado tra gli appellanti e , e condanna ed Parte_3 [...]
in solido tra loro, alla rifusione delle spese sia al che a , Parte_2 CP_8 CP_3 liquidando, in favore di ciascuna delle predette, € 30.000 per compensi, oltre al 15 % per spese generali, IVA e CPA come per legge.
pagina 13 di 14 Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da Cont parte delle appellanti principali e di , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per i rispettivi appelli. Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 17 giugno 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott.ssa Anna Maria Rossi Dott. Giampiero Fiore
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO di BOLOGNA 2 SEZIONE CIVILE La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa, preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1477/2022 promossa da: ed con il patrocinio dell'avv. MONACO EUTIMIO, Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliati presso quest'ultimo in VIA DI PANICO 72, ROMA APPELLANTI Contro
con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
MASCIULLO VITTORIANO, elettivamente domiciliata in PIAZZA GALILEO GALILEI 6, BOLOGNA
con il patrocinio degli avv.ti ZOPPINI ANDREA, DI Controparte_2
VILIO VICENZO, VERCILLO GIORGIO, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico
Email_1 con il patrocinio degli avv.ti BRANCHETTI CORRADO e Controparte_3
BRANCHETTI CHIARA, elettivamente domiciliata presso VIALE MONTE SAN MICHELE 9, REGGIO NELL'EMILIA presso i difensori APPELLATI Avverso la sentenza n. 1863 del 2022 emessa dal Tribunale di Bologna CONCLUSIONI Le appellanti rassegnavano le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, rigettata ogni argomentazione, domanda, deduzione ed eccezione avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto, in riforma dell'appellata sentenza non definitiva del Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione II Civile del 7 luglio 2022, n. 1863/2022, pubblicata l'8.07.2022, resa nell'ambito del giudizio di primo grado R.G. 10031/2020, nel senso ampiamente espresso con l'atto di citazione in appello, 1. In via principale, in riforma, per i motivi tutti pagina 1 di 14 esposti in narrativa, della Sentenza non definitiva n. 1863/2022 del Tribunale di Bologna, qui Cont Contr impugnata, rigettato l'appello incidentale di nonché l'appello condizionato di oltreché ogni avversa domanda, eccezione, deduzione, in quanto infondati in fatto e in diritto, rigettare le domande riconvenzionali proposte da nel giudizio di primo grado, in quanto infondate in fatto Controparte_4 ed in diritto, e accogliere le domande formulate da nel giudizio di primo grado che qui si CP_5 ritrascrivono testualmente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. confermare e dichiarare, per i motivi tutti in narrativa, l'intervenuta risoluzione di diritto ex art. 1454 c.c. della Scrittura privata 4.10.2019, con effetto a decorrere dal 22.05.2020; 2. in subordine, accertare e dichiarare la risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. della Scrittura privata 4.10.2019, per non aver adempiuto alle obbligazioni CP_6 contrattuali in favore di , così come illustrato in narrativa;
3. in ogni caso, condannare, per i CP_5 motivi tutti in narrativa, le convenute al risarcimento dei danni subìti da da quantificarsi nelle CP_5 Contr somme anticipate da a a titolo di acconto sulle forniture secondo le pattuizioni come da CP_5
Scrittura privata 4.10.2019 (art.10) oltre ad eventuali ulteriori somme risultanti in corso di giudizio, o nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa, o ancora nella misura da liquidarsi in via equitativa dal Giudice, e comunque non inferiore ad € 2.130.917,78, a fronte delle marginalità perse come calcolate da Contratto (pari ad € 2.045.400,00) e delle quote di trasporto non corrisposte (pari ad
€ 85.517,78)”.
3. Con vittoria di spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”.
L'appellata a concluso come segue: Controparte_3
“Piaccia alla Eccellentissima Corte d'Appello di Bologna, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto con piena conferma della sentenza n. Parte_3 Parte_2
1863/20222 resa dal Tribunale di Bologna nell'ambito del giudizio civile 10031/2020 R.G.. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del presente giudizio”.
rassegnava le seguenti conclusioni: Controparte_2
“Voglia codesta Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, per i motivi esposti in narrativa, (1) in via principale, rigettare l'appello proposto da e Parte_3 Parte_2
con atto di citazione in appello notificato in data 5 agosto 2022, avverso la sentenza non
[...] definitiva del Tribunale Ordinario di Bologna, Sez. II Civ., n. 1863/2022, emessa in data 7 luglio 2022 e pubblicata in data 8 luglio 2022, nel giudizio R.G. n. 10031/2020, perché inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., e/o, comunque, manifestamente infondato in fatto e in diritto;
(2) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale o parziale dell'appello proposto da
[...]
e accogliere la domanda formulata in via subordinata nel giudizio di Parte_3 Parte_2 primo grado da qui riproposta anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c. e di seguito Controparte_7 integralmente trascritta: (i) accertare e determinare l'estraneità di agli Controparte_7 asseriti inadempimenti imputati da ed agli altri convenuti ovvero Parte_3 Parte_2 accertare e determinare nei rapporti con gli altri convenuti la quota di eventuale responsabilità di
[...] in relazione ai pretesi inadempimenti oggetto di causa e, conseguentemente, Controparte_7 rapportare l'eventuale risarcimento alla sua effettiva responsabilità (ii) in subordine rispetto alla conclusione sub (2) (i), condannare gli altri convenuti, in proporzione alle rispettive responsabilità, a pagina 2 di 14 tenere indenni e a manlevare rispetto alle somme in eccesso alla quota di Controparte_7 responsabilità a quest'ultima ascritta e, conseguentemente, condannare a rimborsare alla medesima nei limiti suindicati, tutte le somme che questa dovesse versare, a Controparte_7 qualunque titolo, alle società attrici, oltre interessi dalla data del pagamento all'effettivo rimborso;
in accoglimento dell'appello incidentale proposto da in riforma della Controparte_7 sentenza non definitiva del Tribunale Ordinario di Bologna, Sez. II Civ., n. 1863/2022, emessa in data 7 luglio 2022 e pubblicata in data 8 luglio 2022, nel giudizio R.G. n. 10031/2020, accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto di al pagamento delle fatture emesse con riferimento ai mesi Parte_3 da marzo 2020 ad agosto 2020. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di lite del doppio grado di giudizio”. * * * In via istruttoria, si ribadisce che, con l'atto di citazione in appello, ed Parte_3 [...] non hanno riproposto le richieste di ammissione dei mezzi istruttori non ammessi in primo grado Pt_2
(in ogni caso, inammissibili e/o irrilevanti per tutte le ragioni esposte con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c., cui si rinvia). Né tali richieste sono state riproposte nel corso della prima udienza tenutasi in data 31 gennaio 2023. Sicché tali richieste devono ritenersi rinunciate.
così concludeva: Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, previa ogni più opportuna declaratoria. In via preliminare - dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 bis c.p.c. per tutti i motivi esposti in atti;
In via principale - rigettare le domande siccome proposte da ed Parte_3 [...] in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate per tutte le ragioni esposte Parte_2 in atti. In ogni caso, rigettare qualsiasi domanda proposta da tutte le parti in causa nei confronti di
[...] per ogni titolo o ragione, dichiarando che nulla è dovuto sia Controparte_8 in relazione al risarcimento del danno, sia in relazione ad eventuali emolumenti dovuti da
[...]
a e/o e, conseguentemente, Controparte_8 Parte_3 Parte_2 confermare integralmente la sentenza non definitiva n. 1863/2022 del Tribunale di Bologna e pertanto la risoluzione del contratto 4.10.2019 per causa imputabile a e/o oltre Parte_3 Parte_2 al diritto di – alla restituzione da parte di Controparte_8 Parte_3 della somma di € 1.963.493,61, salvo errori e/o omissioni, ovvero della somma maggiore o minore
[...] che verrà determinata all'esito dell'istruttoria e stimata in € 2.012.782,26 oltre IVA, salvo errori e/o omissioni, nonché al risarcimento del danno nella misura che verrà provata e determinata nel corso dell'istruttoria, ovvero liquidata in via equitativa dal Giudice;
In via incidentale subordinata e/o condizionata all'accoglimento dell'appello principale - nella denegata ipotesi in cui Codesta Corte ritenesse di accogliere l'appello proposto da ed nella parte in cui
Parte_3 Parte_2 chiede, in particolare, la riforma della sentenza di primo grado con riferimento alla dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento di per interruzione delle forniture (quinto
Parte_3 motivo di appello), accertato e dichiarato che le condotte poste in essere da e/o
Parte_3 [...] descritte in atti con riferimento alla mancata applicazione dello “storno”, di cui all'art. 8 del Parte_2 contratto 4.10.2019 sottoscritto tra le parti, integrano gli estremi del grave inadempimento del suddetto contratto, dichiarare l'avvenuta risoluzione del suddetto contratto per causa imputabile a
Parte_3
e/o per tutti i motivi esposti in atti. In ogni caso, accertare e dichiarare la
[...] Parte_2 risoluzione del contratto 4.10.2019 sottoscritto fra le parti per causa imputabile a e/o Parte_3 per tutti i motivi esposti in atti e per l'effetto, anche ai sensi degli artt. 8 e 10 del Parte_2 contratto 4.10.2019, condannare alla restituzione a Parte_3 Controparte_1 pagina 3 di 14 - della somma di € 1.963.493,61, salvo errori e/o omissioni, ovvero della somma Controparte_8 maggiore o minore che verrà determinata all'esito dell'istruttoria e stimata in € 2.012.782,26 oltre IVA, salvo errori e/o omissioni, nonché condannare e/o al risarcimento del Parte_3 Parte_2 danno in favore di - nella misura che verrà provata e determinata Controparte_8 in corso di causa, anche all'esito dell'istruttoria, ovvero liquidata in via equitativa dal Giudice;
In via subordinata: - nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attrici, accertare e Part dichiarare che alcun inadempimento siccome descritto da e è Parte_3 Parte_2 imputabile a e che, quindi, alcuna somma, a nessun Controparte_8 titolo o ragione, sia in relazione al risarcimento del danno, sia in relazione ad eventuali emolumenti, è dovuta da a e/o a - in Controparte_8 Parte_3 Parte_2 ogni caso, sempre nella medesima e denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attrici, accertata la diversa misura di responsabilità delle convenute, limitare l'eventuale risarcimento del danno dovuto da alla sola quota di accertata Controparte_8 responsabilità. In ogni caso: - avuto riguardo alla condotta processuale delle attrici, così come emergente dalla narrativa degli atti di causa, condannare e/o al Parte_3 Parte_2 risarcimento del danno in favore di - ai sensi e per gli Controparte_8 effetti di cui all'art. 96 c.p.c. In via istruttoria: - si reiterano tutte le eccezioni, richieste ed opposizioni contenute nella III memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. depositata avanti al Tribunale di Bologna nella causa RG. 10031/2020 ed in particolare: - ci si oppone all'ammissione della CTU per l'accertamento dell'entità dei danni asseritamente subiti dalle attrici, in quanto assolutamente esplorativa e volta a colmare lacune probatorie delle stesse attrici, oltre che in ogni caso formulata con richiesta generica e priva di alcuna oggettiva contestualizzazione;
- ci si oppone all'ammissione della prova per testi con i capitoli siccome formulati da ed in quanto irrilevanti, generici e Parte_3 Parte_2 valutativi;
- ci si oppone all'ammissione dell'interrogatorio formale del sig. in quanto CP_9 richiesta contraria alla disciplina del codice di rito ed in ogni caso in quanto inutile ed irrilevante per tutte le motivazioni già esposte in atti. In ogni caso: con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio”. Si chiede, conseguentemente, il trattenimento della causa in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ed rispettivamente reseller attivo nel settore della Parte_3 Parte_2 commercializzazione di energia elettrica e di gas naturale e società addetta alla compravendita di energia da fonti rinnovabili convenivano avanti al Tribunale di Bologna
[...]
, aggiudicataria di alcuni affidamenti aventi ad oggetto il Servizio Integrato Controparte_1
Energia per pubbliche amministrazioni, e le consorziate, e Controparte_7 Controparte_3
, domandando di dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto della scrittura privata sottoscritta
[...] in data 4.10.2019; in via di subordine, la sua risoluzione per inadempimento ascrivibile alle convenute e in ogni caso la condanna di queste ultime al risarcimento dei danni patiti, da quantificarsi in misura Contr pari alle somme anticipate da a titolo di acconto sulle forniture erogate da . CP_5 Contr Le attrici esponevano nel merito di aver sottoscritto in data 4.10.2019 una scrittura privata con e Cont le consorziate, e , per regolare il loro rapporto, anche in esito a pretese, sorte nell'ambito CP_3 dell'esecuzione di contratti di fornitura di gas naturale, sottoscritti da con una precedente Parte_3 Contr società consorziata di Modus FM s.p.a. pagina 4 di 14 L'accordo veniva così descritto dalle parti attrici: Contr Co
“Il e le consorziate si impegnavano a garantire in favore di le forniture ai PDR di cui agli affidamenti del Comune di NO (inizio 22.07.2016-scadenza 30.06.2022), Comune di Sulmona (inizio 20.06.2019-scadenza 19.06.2024), Comune di Viareggio (inzio 4.01.2016-scadenza 15.05.2022), Provincia di SC (inizio 29.10.2012-scadenza 28.10.2019),
[...]
(inizio 15.01.2015-scadenza 15.01.2020). Il tutto per un totale Controparte_11
“Consumi annui stimati (mc)” pari ad € 6.054.811,25. Cont
e si impegnavano a sottoscrivere, unitamente al Contratto, anche i rispettivi contratti di CP_3 fornitura di cui agli Allegati 1-2 (Contratti di somministrazione) congiuntamente ai relativi allegati, tra cui anche le CTE (“Condizioni Tecniche Economiche”) concernenti i Prezzi di fornitura, dichiarando di accettare le condizioni ivi previste e ad impegnarsi a comunicare annualmente la capacità giornaliera impegnata (CG). Le parti convenivano che i PDR (di cui ai contratti di somministrazione) venivano presi in carico dalle Cont consorziate e con le seguenti decorrenze:
1.06.2019 per il Comune di NO (di CP_3 Cont competenza di;
5.07.2019 per il Comune di Viareggio (di competenza di );
3.07.2019 per CP_3 Cont tutti gli ulteriori PDR (di competenza di ). e si impegnavano altresì al pagamento dei CP_3 CP_3 corrispettivi per i consumi relativi ai PDR di rispettiva competenza, calcolati facendo applicazione delle CTE “Modus” sino al 30.09.2019, ovvero sino alla data di efficacia dei detti contratti di somministrazione, e con l'intesa che i corrispettivi non superassero le condizioni tecnico economiche Contr Cont in essi contenute (art. 3). per conto delle consorziate e nei confronti delle quali CP_3 veniva concordata l'emissione delle relative fatture, si impegnava ad effettuare il pagamento in favore Co di dell'importo delle fatture per i consumi di gas eventualmente stimati dalle suddette date di decorrenza sino al 30.09.2019, precisando che i consumi dettagliati non erano immeditamente Co disponibili e che pertanto sarebbero stati oggetto di stima da parte di , salvo conguaglio da Co Contr effettuare entro il 20.10.2019 sulla base della documentazione tecnica fornita da e che CP_3 Cont e si riservavano di esaminare (con riserva di eventualmente corrispondere la differenza in occasione della emissione delle fatture relative ai mesi successivi e secondo le modalità stabilite) (artt. 4 e 9). Contr Cont Co
per conto di e , si impegnava a corrispondere a € 500.000 oltre iva, a titolo di CP_3 acconto sulle forniture stimate 2019-2020 (art. 5), subordinando tale importo all'emissione della Lettera di patronage emessa dalla holding a garanzia del corretto adempimento Controparte_12 delle proprie obbligazioni scaturenti dal contratto di fornitura;
tale lettera avrebbe perso efficacia al Contr momento del rilascio di polizza assicurativa (art. 6). Sempre il si impegnava a corrispondere a Co
l'ulteriore somma di € 1.500.000, oltre iva, di cui € 500.000 a titolo di acconto sulle forniture sempre sulla stagione 2019-2020, ed € 1.000.000, oltre iva a titolo di acconto sulla fornitura della Contr stagione 2020-2021; anche tale importo, corrisposto da per conto delle consorziate, sarebbe stato versato al rilascio della polizza assicurativa di cui all'art. 14 (art. 7). Veniva pattuito, inoltre, che tale Cont importo sarebbe stato stornato dal fornitore nei confronti delle consorziate e secondo CP_3 determinate modalità come indicate puntualmente nel Contratto. 6 Ciò sino al raggiungimento della Co copertura dell'importo complessivo di cui sopra. In difetto, ossia nel caso non avesse proceduto secondo le modalità e i termini descritti, le parti si accordavano per l'attivazione della polizza (art. 8). Le parti si impegnavano a definire il conguaglio dei corrispettivi relativi ai consumi, nonché le
pagina 5 di 14 eventuali differenze tariffarie rispetto alle CTE ex Modus entro il 20.10.2019, come precisato in dettaglio all'art. 4 (art. 9). In ipotesi di interruzione, anche parziale, dei rapporti di fornitura dei contratti di somministrazione in Co data antecedente alle scadenze pattuite, le parti concordavano che aveva diritto di trattenere integralmente, o per l'eventuale quota parte residua non ancora restituita, tutti gli importi versati da Contr Co Parte e/o consorziate;
in caso di interruzione parziale ed aveva diritto solo ad una quota parte (art. 10). Contr Cont Co Ed ancora. e si impegnavano a garantire un diritto di in favore di su CP_3 Parte_4 eventuali rinnovi per forniture relative ai PDR di cui ai predetti affidamenti. In merito, si rinvia per Contr Cont Co ogni dettaglio al Contratto. Le medesime e riconoscevano il diritto a di cedere o CP_3 trasferire in ogni momento in tutto o in parte quanto pattutito nel Contratto (art. 11). Co Parte
ed si impegnavano a provvedere all'immediata voltura, in favore delle Imprese consorziate designate dal CNS, delle utenze relative ai PDR di competenza, all'immediata riattivazione delle forniture relativamente ai PDR per i quali era stata disposta la disalimentazione, nonché alla immediata correzione della registrazione dei PDR che dovessero essere qualificati come “non disalimentabili” (art. 13). Co Parte A garanzia dell'esatto adempimento contrattuale ed si impegnavano a rilasciare una o più fideiussioni assicurative (si badi bene, tale qualificazione attiene a fideiussioni c.d. “pure e semplici”, Contr Cont come si dirà infra), con beneficiarie e per la durata di 12 mesi, per l'importo CP_3 massimo complessivo garantito di € 2.000.000, da rinnovare alla scadenza per ulteriori 12 mesi per un importo massimo garantito di € 1.000.000, oltre all'eventuale quota parte dell'acconto relativo alla stagione 2019-2020 non ancora imputato ai consumi (art. 14). All'atto della sottoscrizione del Contr Co Contratto, si impegnava a presentare Lettera di patronage in favore di a garanzia del corretto Cont adempimento delle obbligazioni a carico di e Kineo scaturenti dal contratto di fornitura (come di dirà infra, tale Lettera non verrà rilasciata se non dopo apposita diffida ad adempiere del 6.05.2020 di Co
). Le parti si accordavano altresì che poteva trattenere e/o rivalersi sulle somme versate CP_5 Contr Cont da nel caso di eventuali inadempimenti a carico delle consorziate e (art. 15). CP_3
Infine. Le parti si impegnavano reciprocamente, a fronte della sottoscrizione del Contratto e del corretto adempimento dei relativi obblighi, a rinunciare ad ogni diritto/pretesa conseguente o anche solo occasionata dai rapporti intercorsi tra le parti, fatti salvi i rispettivi eventuali diritti e/o pretese nei confronti di Modus e di terzi che non si intendevano rinunciati. Il procedimento di reclamo si intendeva rinunciato e le spese di lite liquidate dal provvedimento emesso dal Tribunale di Perugia”. Contr A meno di un anno dalla sottoscrizione dell'accordo, le attrici lamentavano l'inadempimento di e delle consorziate di alcune delle pattuizioni sottoscritte nella transazione, tra cui, per quanto qui ancora rileva:
- La mancata sostituzione della fideiussione assicurativa “a prima richiesta” rilasciata da
[...]
con altra fideiussione assicurativa semplice in adesione alla previsione di cui Parte_2 all'art. 14;
- La corresponsione di importi, in favore delle fornitrici, irrispettosi delle condizioni contrattuali Contr pattuite. Sarebbe stato quindi onere di inviare a queste ultime un computo dettagliato degli importi versati e, in caso di non rispondenza, procedere al pagamento di quanto illegittimamente trattenuto e non corrisposto;
- La unilaterale riduzione delle commesse pattuite relative al Lotto ASL Siena. pagina 6 di 14 Co Parte Nella persistenza dell'inadempimento lamentato, il 19.06.2020 ed dichiaravano la risoluzione di diritto del contratto per grave inadempimento delle convenute e domandavano nel giudizio instaurato Contr il risarcimento dei danni subiti, quantificati nella somma anticipata da in favore di CP_5 stimabile in complessivi € 2.054.400,00.
Tutte le parti convenute si costituivano nel giudizio, domandando in via riconvenzionale di accertare il grave inadempimento imputabile alle parti attrici e la risoluzione dell'accordo transattivo, per tale inadempimento. Cont Co sosteneva che fu a partire da marzo 2020, a rendersi inadempiente agli accordi convenuti nella Cont scrittura privata, mancando di stornare dalle fatture emesse nei confronti di e le somme CP_3 Contr ricevute a titolo di acconto dalla controparte Nel merito rilevava l'insussistenza degli inadempimenti contestati dalle attrici, atteso che: fu la stessa a rilasciare la polizza prestata da City Insurance “a prima richiesta”; che, la Parte_2 sospensione del pagamento degli importi addebitati a titolo di quota di trasporto era stata concordata dalle parti;
che, infine, dell'eventuale inadempimento di in relazione al diritto di last call per il CP_3 Cont rinnovo del contratto di fornitura presso ASL di Siena doveva essere tenuta indenne In ogni caso sosteneva come gli inadempimenti ascritti dalle attrici fossero privi del requisito di “non scarsa importanza” di cui all'art. 1455 c.c. e dunque inidonei a giustificare la risoluzione di diritto dell'accordo, dovendosi al contrario imputare a responsabilità delle attrici l'interruzione dei rapporti di fornitura. Domandava, pertanto, in via riconvenzionale, di accertare il grave inadempimento delle parti attrici e di dichiarare la risoluzione della scrittura privata ex art. 1453 c.c., e di accertare l'insussistenza del diritto Co di al pagamento delle fatture emesse per le mensilità da marzo ad agosto 2020. Cont Parimenti aderiva alle contestazioni e difese formulate dalla consorziata rilevando che era CP_3 stata controparte a rilasciare, di sua iniziativa, una fideiussione a prima richiesta e che la pretesa delle Contr controparti di ottenere un dettaglio dei pagamenti effettuati da e dalle consorziate era del tutto generica e infondata, che, infine erano state le attrici a dichiararsi non interessate all'esercizio del diritto di per il contratto di fornitura ASL di Siena, perché non potevano offrire il prezzo Parte_4 indicato. Contr Infine, insisteva di non aver violato l'art. 14 della scrittura privata, posto che la fideiussione “a prima richiesta” rientra nell'ampio genus delle fideiussioni;
sosteneva di aver correttamente trasmesso ad la comunicazione relativa al destinatario dell'offerta per la commessa relativa al Parte_2
Lotto ASL Siena, e ribadiva la pretestuosità e contrarietà a buona fede della richiesta delle attrici di Co ricevere la trasmissione di un quadro dettagliato sugli importi versati a
La causa, istruita documentalmente, è stata dapprima decisa con sentenza non definitiva n. 1863/2022, che rigettava la domanda attorea di risoluzione, e accoglieva invece la domanda di risoluzione avanzata in riconvenzionale dalle convenute, dichiarando quindi risolto per inadempimento di parte attrice la transazione sottoscritta il 4.10.2019. Ancora, dichiarava nulla, per indeterminatezza della causa petendi, la domanda di di accertamento della non debenza di Controparte_2 Co somme relative ad alcune fatture emesse da Co Quanto alla fideiussione rilasciata da il primo giudice ha escluso gli inadempimenti contestati a controparte dalle attrici, innanzitutto ritenendo che la clausola, interpretata secondo i corretti canoni pagina 7 di 14 ermeneutici, prevedesse una garanzia a prima richiesta, come confermato dal fatto che era stata la Contr medesima parte attrice a fornire spontaneamente a proprio una garanzia di tal fatta. Ancora, ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza formulata dalle attrici relativa alla mancata comunicazione della situazione contabile, rilevando che non spettasse alle parti convenute di Co Parte rendicontare quanto pagato in favore di ed , non sussistendo in base al contratto un'obbligazione in tal senso. Quanto ai contestati ritardi e mancati pagamenti, il Tribunale ha dapprima escluso potessero costituire inadempimento di “non scarsa importanza” i ritardi allegati nell'atto di citazione, e ha rimesso a successiva consulenza l'accertamento dell'an e del quantum delle quote di trasporto, pur ritenendo il mancato versamento delle stesse inidoneo a giustificare il recesso dall'accordo. Infine, sul contestato esercizio del diritto di last call in relazione alla commessa ha Parte_5 escluso che le parti contraenti intendessero dare applicazione al diritto di prelazione come disciplinato dall'art. 1566 c.c., volendo al contrario consentire l'esercizio di tale diritto senza le formalità previste dalla richiamata disposizione normativa, in particolare la “denuntiatio” al legale rappresentante. Tanto bastava, secondo la statuizione del giudicante, a rendere infondata la contestazione d'inadempimento delle convenute. Così, accertato che le attrici interruppero la somministrazione in assenza di un serio inadempimento avversario, il giudice dichiarava fondate le domande di risoluzione formulate dalle convenute, imputando l'inadempimento alle attrici, con sentenza parziale, disponendo ulteriore istruttoria per il conteggio dei danni patiti da della somma dovuta in restituzione a Parte_6 [...]
, dei costi di trasporto invocati da parte attrice. Controparte_1
In via provvisionale, condannava a pagare all'attrice Parte_3 Controparte_8 la somma di € 650.000, oltre interessi legali.
[...]
Si aggiunge che nel proseguio, con sentenza definitiva n. 3003/2024, il Tribunale condannava Pt_3 ed al pagamento in favore di della somma di
[...] Parte_2 Controparte_3
€ 2.793,04, oltre rivalutazione ed interessi;
e la sola della somma di € 1.553.696,28, Parte_3 oltre iva e interessi, in favore di a titolo di Controparte_1 restituzione delle somme anticipate in esecuzione del contratto del 4.10.2019.
Avverso la sentenza non definitiva proponevano appello principale ed Parte_3 Parte_2
formulando cinque motivi di gravame;
appello incidentale e appello incidentale subordinato
[...] Contr condizionato, rispettivamente, e Controparte_7 Controparte_13
[...] domandava il rigetto dell'impugnazione principale e la conferma della
[...] decisione. Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note, la causa veniva trattenuta in decisione Cont sulle conclusioni di cui in epigrafe come da provvedimento del 01.10.2024: nelle conclusioni non riproponeva il proprio appello incidentale..
*** Con il primo motivo di gravame ed lamentano l'erronea condanna, da Parte_3 Parte_2 Contr parte del primo giudice, al pagamento di una provvisionale in favore di pari ad € 650.000, pur in assenza di istanza di parte e di prova idonea della relativa quantificazione.
pagina 8 di 14 Con il secondo motivo censurano la decisione nella parte in cui ha erroneamente interpretato la clausola prevista dall'art. 14 della scrittura privata e ritenuto di scarsa importanza l'inadempimento Contr ascritto al e alle consorziate. Sebbene infatti l'accordo transattivo sottoscritto dalle parti prevedesse che le appellanti rilasciassero, a garanzia dell'esatto adempimento delle rispettive Contr prestazioni, una o più fideiussioni assicurative “classiche” in favore di e delle consorziate, quest'ultima pretese una fideiussione assicurativa a prima richiesta e si rifiutò, in seguito, di accettare la sostituzione della garanzia con una fideiussione “pura e semplice”. Le appellanti deducono che il Tribunale, in violazione dei criteri ermeneutici imposti dagli artt. 1362, 1363 cc e di quelli integrativi di cui agli artt. 1365 – 1371 cc, aveva qualificato come a prima richiesta la garanzia accordata nella transazione. Con il terzo motivo lamentano l'erronea valutazione circa la assenza di gravità degli ulteriori Contr inadempimenti ascritti a Nella specie, riferiscono di aver già documentato in primo grado le voci Co di costo, spettanti a rimaste inevase, oltre alle discrepanze tra le somme incassate e quelle effettivamente spettanti. Anche le quote di trasporto non evase costituirebbero, secondo le appellanti, componenti di costo certamente dovute, ammontanti a complessivi € 85.517,78. Cont Infine, le appellanti rilevano la discrepanza tra i consumi fatturati da a come risultanti Parte_1 dalle autoletture inviate da quest'ultima e relative ai PDR del Lotto NO, e i consumi fatturati dal trader a calcolati sulla base delle letture trasmesse dai distributori competenti per zona: Parte_3 discrepanze che avrebbero determinato, secondo le appellanti, un fatturato attivo inferiore rispetto al fatturato passivo ricevuto nei singoli periodi di competenza. Tutti gli inadempimenti contestati configurerebbero, a dire di parte appellante, un'ipotesi di grave inadempimento ex art. 1455 c.c. e giustificherebbero dunque la risoluzione notificata il 19.06.2020. Ancora, con il quarto motivo lamentano l'inosservanza da parte del Tribunale dei criteri indicati negli artt. 1362 e 1363 c.c. nell'interpretazione della clausola di “last call” contenuta nella scrittura privata Contr sottoscritta. Rilevano in merito che quest'ultima imponeva a e alle consorziate l'obbligo di garantire il diritto di in favore di per 24 mesi successivi alla naturale scadenza Parte_4 Parte_3 degli affidamenti, e tuttavia le appellate immotivatamente ridussero la commessa riferita al Lotto ASL Siena senza che avesse la possibilità di esercitare tale diritto, sia perché l'offerta fu Parte_3 Part erroneamente inviata da ad anziché all'unica legittimata all'esercizio del diritto di last call, CP_3 Co ovvero sia perché quest'ultima ricevette un'offerta del tutto priva dei dati indispensabili per poterla validamente esaminare. Con l'ultimo motivo, infine, lamentano l'erroneità della decisione per aver accolto le domande di Contr risoluzione formulate, in via riconvenzionale, da e dalle consorziate.
Cont Contestualmente, con motivo di appello incidentale contesta la correttezza della decisione nella parte in cui ha dichiarato la nullità, per indeterminatezza della causa petendi, della domanda riconvenzionale, già formulata in primo grado, con cui l'allora convenuta aveva chiesto fosse accertata l'insussistenza del diritto di al pagamento delle fatture emesse da marzo ad agosto 2020. Parte_3
Ritiene l'appellata di aver compiutamente allegato le ragioni per cui le fatture non andrebbero pagate e insiste nella domanda proposta in primo grado. Contr Parimenti in via subordinata e condizionata all'accoglimento dell'appello principale, impugna la sentenza di primo grado ove ha mancato di esaminare l'inadempimento ascritto alle attrici e consistito pagina 9 di 14 Co nel mancato storno delle fatture emesse tra marzo e settembre 2020 da come pattuito nell'accordo transattivo. In ogni caso insiste si trattasse di un inadempimento “di non scarsa importanza”.
Co Per ragioni di ordine logico si procede all'esame dell'impugnazione principale formulata da ed che risulta complessivamente infondata per quanto si dirà. Parte_2 Co Preliminarmente si esamina il primo motivo di gravame, con cui deduce la erroneità della condanna
– effettuata di ufficio, con sentenza non definitiva - al pagamento di una provvisionale, quantificata dal giudice di primo grado in € 650.000,00. Secondo il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, in un giudizio in cui l'attore abbia proposto domanda di condanna specifica, il giudice può, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 279, comma 2, n. 4, c.p.c., pronunciare sentenza non definitiva di condanna generica, disponendo, con separata ordinanza, la prosecuzione del processo per la liquidazione del danno, nel rispetto delle preclusioni e decadenze già maturate, mentre non può, in mancanza di accordo delle parti, definire il giudizio con una pronuncia limitata all' "an" del diritto, rinviando la determinazione del "quantum" ad altro giudizio, perchè così ometterebbe di pronunciarsi su una parte della domanda e consentirebbe all'attore di eludere le preclusioni maturate nel processo (cass.8581 del 2022, 14402 del 2004, tra le altre). E' tuttavia vero che la provvisionale concessa integra un provvedimento di condanna, che presuppone la valutazione positiva del giudice circa il raggiungimento della prova del credito azionato, fino a concorrenza della somma per cui si emette, e costituisce titolo esecutivo, nonché titolo per iscrivere ipoteca giudiziale (Cass. 29862/2022). Nel caso di specie, seppure era certamente consentito al giudice di primo grado, anche in assenza di istanza di parte, disporre condanna generica, e la prosecuzione della istruttoria, la concessione della provvisionale non pare in concreto adeguatamente motivata, nel merito, atteso che il giudicante, con separata ordinanza ha disposto una ctu per svolgere i conteggi necessari, e all'atto di disporre la provvisionale si è limitato a statuire: “Non è certo quanto risulterà ancora dovuto all'esito del processo;
allo stato, la somma di cui al punto 9 è da ritenersi idonea”; il che integra una motivazione insufficiente a convincere della sussistenza del credito nella misura accordata. Ammessa, quindi, la fondatezza del motivo di impugnazione, nella parte in cui rileva il difetto di motivazione e di prova del credito oggetto di condanna provvisionale, occorre prendere atto che la questione è attualmente superata atteso che in data 18.11.2024 il Tribunale di Bologna a seguito di Co approfondita Ctu ha emesso sentenza definitiva n. 3003/2023 di condanna di al pagamento di € Contr 1.553.696,28, a titolo di restituzione degli acconti anticipati da somma ben superiore alla disposta provvisionale, ed è pure venuto meno l'interesse alla riforma della prima decisione, che risulta assorbita dal titolo di formazione successiva.
Il secondo motivo di gravame è infondato: nell'accordo tra loro formato le parti non precisarono se la fideiussione assicurativa prevista dovesse essere a prima richiesta, o semplice;
la scelta di rilasciare una fideiussione a prima richiesta fu presa in autonomia da che fornì appunto una Parte_2 fideiussione con cui la società assicuratrice si impegnava “a prima richiesta” a garantire a
[...]
le somme da quest'ultima pretese, rinunciando ad eccepire la nullità e/o Controparte_8 invalidità del rapporto garantito ed ogni altra contestazione relativa al rapporto medesimo (cfr. p.to 3 dell'allegato 1 alla polizza IM 14990). Non pare quindi assistita da fondatezza l'odierna pretesa di di condurre una interpretazione Parte_2 della clausola contrattuale contenente l'impegno delle fornitrici al rilascio di una fideiussione pagina 10 di 14 assicurativa, divergente da quella adottata dalla medesima al momento di eseguire Parte_2
l'accordo. A pag. 33 del proprio atto di appello, le due società infatti pacificamente ammettono che in data 17.10.2019, sottoscrisse con la Parte_2 Controparte_14
(Intermediario NDI Insurance and Reinsurance Brokers), polizza fideiussoria “a prima
[...] richiesta” per il capitale massimo garantito di € 2.000.000,00 (premio € 20.000,00), indicando come beneficiario il CNS - come espressamente richiesto, stante la sua qualità di garante delle consorziate - e con durata dal 17.10.2019 sino al 17.10.2020 (eventuali proroghe: inizio 18.10.2020, fine 17.10.2021). Il dubbio sulla corretta interpretazione della clausola suddetta, se comprensiva o meno di fideiussioni assicurative “a prima richiesta”, deve quindi ritenersi superato, proprio in ragione del contegno Contr concretamente tenuto dalle appellanti, e non costituisce inadempimento il rifiuto di di stralciare la polizza sottoscritta ed accettare la sua sostituzione con altra non “a prima richiesta”, a fronte della Co Part pretesa avanzata da ed ben sette mesi dopo la sottoscrizione del accordo transattivo. Neppure assume rilievo la allegazione delle parti appellanti, peraltro rimasta indimostrata, secondo la Contr quale avrebbe preteso il rilascio di una polizza fideiussoria “a prima richiesta”, pena la non sottoscrizione della transazione. Subordinare la conclusione di un accordo al rispetto di determinate condizioni rientra infatti nella autonomia contrattuale dei contraenti, che rimangono liberi di accettare o meno le proposte negoziali, ma accettandole si obbligano al rispetto delle condizioni sottoscritte. D'altro canto, il rilascio di tale tipo di polizza trova oggettiva giustificazione nella fattispecie concreta: Contr va rilevato, infatti, che le clienti e consorziate avevano anticipato una somma assai rilevante, prima di accedere alle forniture, il che le esponeva ad un notevole rischio finanziario, e giustificava la richiesta di una garanzia di sicura efficacia.
È parimenti infondato il terzo motivo di gravame. In primis, anche in questo giudizio le appellanti sostengono di aver puntualmente indicato le voci di costo di loro spettanza, rimaste inevase, ma mai hanno prodotto i richiamati allegati n. 7 e 7 bis che proverebbero la debenza del credito. Alcun pregiudizio è derivato poi dalla prospettata discrepanza in termini di smc (standard metri cubici) Co Cont Cont tra i consumi fatturati da a così come risultanti dalle autoletture inviate da e relative ai Co PDR del Lotto NO, e i consumi fatturati dal trader a calcolati sulla base delle letture trasmesse Cont dai distributori competenti per zona. Come ben spiega la fatturazione da parte del venditore avveniva utilizzando, in via gradata tra loro, i seguenti criteri: (a) i “dati di misura effettivi messi a disposizione dall'impresa di distribuzione”; (b) le “autoletture comunicate dal cliente finale ai sensi dei successivi Articolo 7 e Articolo 8, validate dall'impresa di distribuzione ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 16 del TIVG e dall'Articolo 15 del TIME”; (c) i “dati di misura stimati” (pag. 50 comparsa di costituzione in appello). Spettava dunque a per evitare le discrepanze Parte_3 lamentate, utilizzare i dati del distributore in suo possesso. In ogni caso le fatture di conguaglio emesse Co al termine del rapporto contrattuale da contenevano i dati del distributore, che privano dunque di rilievo i dati di fatturazione intermedi basati sulle autoletture. L'unico credito effettivamente spettante alle società fornitrici e riconosciuto nella sentenza definitiva di primo grado attiene ai costi di trasporto da questi sostenuti, ammontanti, come statuito dal Tribunale, in
€ 85.517,78.
pagina 11 di 14 La sospensione del loro versamento non costituisce tuttavia inadempimento di “non scarsa importanza” idoneo a giustificare la risoluzione per inadempimento ex art. 1455 c.c. Contr Non è contestata infatti la circostanza allegata da che le parti avessero concordato la sospensione temporanea del pagamento delle quote di trasporto, in attesa di una verifica congiunta sulle modalità di sua applicazione. Contr Le mail prodotte da e inviate da contenenti il report delle fatture emesse, indicano Parte_2 espressamente le quote di trasporto, come “da non pagare per accordi sopravvenuti” (da doc. 10 a doc. 13), e tanto basta a confermare la prospettazione di parte appellata. Peraltro, dallo scambio di corrispondenza intervenuto tra le parti non emerge alcuna alterazione dell'equilibrio contrattuale: la referente di ha sempre condiviso gli Parte_2 Parte_7 Cont importi relativi alle QTI che stornava dalle fatture progressivamente emesse. Infine, il Tribunale ha chiarito che il requisito di “non scarsa importanza” dell'inadempimento, ai fini della risoluzione, deve essere valutato anche in base al volume dell'affare e all'interesse della parte all'adempimento, in proporzione al volume dell'affare. Nel caso di specie la spettanza di un credito, pari a 85.517,78, non può gravemente incidere su di un affare di oltre due milioni.
È pure infondato il quarto motivo di appello. Va innanzitutto condivisa la statuizione del primo giudice nella parte in cui ha rilevato che, dall'assenza nell'accordo transattivo di ogni riferimento al patto di prelazione, come disciplinato dall'art. 1566 c.c., e di una procedimentalizzazione della c.d. è corretto dedurre che le parti Parte_4 avessero inteso attribuire a tale clausola un significato privo delle formalità imposte dalla prelazione escludendo la necessità di denuntiatio al legale rappresentante. I documenti in atti dimostrano chiaramente che in data 24 gennaio 2020 rivolse al referente CP_3 [...] istanza di rinegoziazione del lotto AOU senese in virtù del diritto di vantato dal Pt_2 Parte_4 fornitore e questi formulò un'offerta inferiore (19,80 c€/smc + TF contro i 15,80 c€/smc) rispetto a quella proposta da altro fornitore, ammettendo espressamente di non riuscire a raggiungere il prezzo richiesto. Non sono fondate, quindi, le doglianze di parte appellante circa le improprie modalità di offerta da parte di . CP_3
In primis, mittente della corrispondenza via mail intercorsa con , ricopriva sia il CP_9 CP_3 Co ruolo di amministratore delegato di che di Consigliere di Amministrazione di pertanto Parte_2 idoneo referente di quest'ultima, seppur non suo legale rappresentante;
d'altra parte, mai Parte_2 richiese di interloquire con in ordine alla questione della “Last call”, riferendosi la mail Parte_3 citata dalle appellanti all'onere aggiuntivo di commercializzazione di altra commessa (cfr. doc. 10 prodotto da ). CP_3
In ogni caso, risulta che le parti avessero discusso anche telefonicamente dell'offerta avanzata da CP_3 Co e dunque fosse consapevole delle condizioni da quest'ultima proposta. Tant'è che in data 31 gennaio 2020 senza prospettare alcun dubbio rispetto all'esercizio del diritto di last call, CP_9 inoltrò E-mail a , testualmente affermando: “Come anticipato telefonicamente la miglior offerta CP_3 che riusciamo a fare per l'AOU senese è quello di 19,80 c€/smc + TF che è leggermente migliorativa rispetto a quella attuale ma non riesco a raggiungere i target da te richiesti”. È pacifico allora che all'appellante fu pienamente consentito di esercitare il diritto di last call pattuito nell'accordo transattivo, pur in assenza delle formalità di denuntiatio previste dal patto di prelazione e nel rispetto della generica preferenza accordata nella transazione. pagina 12 di 14 L'infondatezza dei precedenti motivi assorbe l'esame dell'ultimo motivo di gravame. L'accertata insussistenza, anche in questo grado di giudizio, degli inadempimenti ascritti alle parti Co Parte appellate ha reso ingiustificata l'interruzione della somministrazione da parte di ed e definitivamente fondata la dichiarazione di risoluzione della transazione per inadempimento di queste ultime.
Contr L'appello incidentale formulato da in via subordinata e condizionata all'accoglimento dell'appello principale risulta assorbito dal rigetto di quest'ultimo.
Cont Resta infine da esaminare l'impugnazione proposta sempre in via incidentale da con cui lamenta la dichiarazione di nullità, da parte del Tribunale, della domanda riconvenzionale proposta in primo grado, parimenti insistendo sulla stessa. Ora, difformemente da quanto statuito in primo grado non può dirsi nulla, per assoluta incertezza dell'oggetto, la domanda formulata dall'allora convenuta, che sin dalla comparsa di costituzione in primo grado aveva esaustivamente allegato gli inadempimenti ascrivibili a e Parte_1 conseguentemente domandato la risoluzione della transazione, la restituzione delle somme anticipate da Contr Co e l'accertamento dell'insussistenza del diritto di al pagamento delle fatture emesse per le mensilità da marzo ad agosto 2020 (pag. 36 comparsa di costituzione in primo grado). Tuttavia, la questione risulta già definita dalla sentenza intervenuta in data 18 novembre 2024, con cui Contr il Tribunale di Bologna ha determinato il complessivo importo da restituire a detraendo, dagli Co acconti da questa versati, il costo dei servizi effettuati da ed in favore dalle appellate, e Parte_2 aggiungendo le somme pagate dalle consorziate per l'erogazione di tali servizi. Cont Tra queste il CTU correttamente non ha ricompreso le fatture rimaste insolute da parte di per € Co Cont 379.221,53, ricomprendenti sia le fatture emesse da nei confronti della nel periodo dal 29/06/2020 al 14/05/2021, inerenti al periodo della fornitura dall'01/01/2020 al 30/04/2021, sia il Co residuo di alcune delle fatture della emesse nel periodo dal 18/10/2019 all'11/03/2020 nei confronti Cont Cont della . Dunque la prima decisione non va modificata e l'appello di è infondato. Cont Le spese del grado seguono la soccombenza;
si compensano tra gli appellanti e in ragione del rigetto dell'appello incidentale.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, così decide:
- rigetta l'appello principale proposto da ed e l'appello Parte_1 Parte_2 incidentale formulato da;
Controparte_2
- dichiara assorbito, a seguito del rigetto dell'appello principale, l'appello formulato in via incidentale e condizionata da;
Controparte_15 Cont
- compensa le spese del grado tra gli appellanti e , e condanna ed Parte_3 [...]
in solido tra loro, alla rifusione delle spese sia al che a , Parte_2 CP_8 CP_3 liquidando, in favore di ciascuna delle predette, € 30.000 per compensi, oltre al 15 % per spese generali, IVA e CPA come per legge.
pagina 13 di 14 Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da Cont parte delle appellanti principali e di , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per i rispettivi appelli. Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 17 giugno 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott.ssa Anna Maria Rossi Dott. Giampiero Fiore
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