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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/09/2025, n. 7974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7974 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
Il giorno 15 del mese di settembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal giudice monocratico della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Napoli,
dott. Guglielmo Manera, è chiamata la causa iscritta al n. 25130/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
, con il patrocinio Parte_1
dell'avv. Gabriele Volpe, giusta procura in calce all'atto introduttivo,
opponente
CONTRO con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
Gianmarco Meleddu, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
opposta
***
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.).
***
Sono comparsi:
per parte opponente, l'avv. Gabriele Volpe, Parte_1
per parte opposta, per delega dell'avv. Controparte_1
Gianmarco Meleddu, l'avv. Pierluigi Serra.
L'avv. Volpe chiede la causa sia rinviata a data successiva a quella per la quale il tribunale di Cagliari ha calendarizzato l'opposizione a d.i.;
l'avv. Serra si rimette all'ufficio.
Il Giudice
invita le parti alla discussione orale;
Pagina 1 di 8 i procuratori delle parti precisano le conclusioni, riportandosi ai rispettivi atti costitutivi, e discutono la causa richiamando il contenuto dei precedenti scritti difensivi;
Il Giudice,
si ritira in camera di consiglio;
all'esito della stessa e assenti le parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di precetto notificato il 16.10.2023, Controparte_1
ha intimato alla società unipersonale il pagamento
[...] Parte_1
della somma di € 38.074,43, sulla base del decreto ingiuntivo n. 1716/2021
pronunciato dal Tribunale di Cagliari il 23.9.2021, dichiarato provvisoriamente esecutivo dal medesimo Ufficio con provvedimento del
13.2.2023 (R.G. 7596/21).
L'intimata si è opposta al suddetto precetto ed ha instaurato il presente giudizio, deducendo: a) inesistenza del credito derivante dall'inutilizzabilità
del prodotto acquistato dalla società precettante;
b) violazione del regolamento disciplinare e deontologico per mancato preavviso e comunicazione al procuratore della notifica del precetto. Ha domandato la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, la dichiarazione di nullità del precetto, con vittoria di spese di giudizio e condanna della convenuta al risarcimento ex art. 96 c.p.c.
L'opposta società si è costituita domandando in via preliminare il
Pagina 2 di 8 rigetto dell'istanza di sospensione. Contestando l'ammissibilità e la fondatezza della domanda, ne ha chiesto il rigetto con condanna della debitrice alle spese di giudizio ed alla ulteriore somma ex art. 96 c.p.c.
2. Il titolo posto a fondamento della minacciata esecuzione è
costituito, come detto, dal decreto ingiuntivo n. 1716/2021 emesso dal
Tribunale di Cagliari il 23.9.2021, notificato il 29.9.2021 e reso provvisoriamente esecutivo dal medesimo Tribunale il 13.2.2023.
L'intimata ha chiesto di accertare l'inesistenza del diritto di parte opposta di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti.
La domanda, quindi, deve interpretarsi come opposizione all'esecuzione c.d. preventiva ex art. 615, c. I, c.p.c.
L'opponente, nello specifico, ha negato di essere debitrice nei confronti della società precettante, in quanto il prodotto dalla stessa acquistato “è stato consegnato ammuffito, maleodorante, ed inumidito, ed
dunque non passibile di utilizzo da parte della società acquirente (…)”.
Come già rilevato con provvedimento del 2.10.2024 con il quale è stata rigettata l'istanza di sospensione, l'attrice censura, in tutta evidenza,
doglianze che attengono al merito del rapporto controverso.
Tuttavia, l'opposizione all'esecuzione, quando quest'ultima sia stata eseguita o minacciata in forza di titoli di origine giudiziale, non può essere formulata sulla base di motivi attinenti al merito del rapporto controverso e definito con il provvedimento divenuto esecutivo (v., Cass., Sez. Lav., n.
3667/13; Cass., Sez. III, n. 24027/09).
Tali ragioni di doglianza, infatti, per costante giurisprudenza, devono essere devolute al giudice che ha emesso il titolo contestato o all'organo
Pagina 3 di 8 competente per l'impugnazione, mentre l'opposizione a precetto può essere coltivata solo sulla base di vizi attinenti alla notificazione o sulla base di circostanze sopravvenute.
Le doglianze rappresentate dall'opponente attengono alla pretesa insussistenza del credito precettato in ragione di circostanze precedenti alla formazione del titolo e, come tali, esse avrebbero dovuto essere fatte valere nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il citato decreto ingiuntivo, ma non possono essere valorizzate in questa sede per ottenere un diverso accertamento, estraneo, per le ragioni già dette, alla cognizione del giudice investito dell'opposizione a precetto.
Nel caso in cui, per caso fortuito o per forza maggiore, la debitrice non fosse stata in grado di opporre per tempo il provvedimento monitorio,
avrebbe dovuto piuttosto agire ai sensi dell'art. 650 c.p.c., ma non certamente veicolare in un'opposizione a precetto circostanze incidenti sui presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo.
In base alle suesposte considerazioni, i detti motivi di opposizione all'esecuzione sono, in questa sede, inammissibili e l'opposizione a precetto,
in quanto sugli stessi fondata, non può trovare accoglimento.
Non vi è poi luogo a differire la trattazione della causa a data successiva a quella prevista per l'opposizione a decreto ingiuntivo,
trattandosi, come si è visto, di procedimenti distinti e privi di attitudine a pregiudicare la rispettiva decisione.
3. Con il secondo motivo di doglianza, l'opponente lamenta la notificazione del precetto in assenza di previa comunicazione al difensore della debitrice.
Pagina 4 di 8 Ciò, tuttavia, secondo la stessa prospettazione dell'attrice,
sostanzierebbe una mera violazione di norme deontologiche da parte del procuratore di parte avversa e non avrebbe, pertanto, in ogni caso, alcuna efficacia estintiva o impeditiva dell'altrui diritto di procedere a esecuzione.
Peraltro, nel merito, anche ai fini di cui all'art. 88, c. II, c.p.c., giova evidenziare che la sentenza citata dall'opponente (Cass., S.U., n. 13797/12)
richiama un precedente della S.C. (v. Cass., S.U. n. 27214/09), che, a sua volta, nell'argomentare dall'art. 22 del (previgente) codice deontologico forense, non prevede un obbligo generalizzato di preavvertire il difensore dell'obbligato circa l'intenzione di notificare precetto, ma circoscrive tale necessità al caso che il credito abbia modesta rilevanza in relazione alla condizioni economiche del suo titolare. Tale decisiva circostanza non è, nel caso di specie, in alcun modo documentata, né può desumersi dall'entità di quanto precettato, di importo di per sé non trascurabile.
Ancora, va rimarcato che, con PEC del 16.6.2023, il procuratore di parte opposta ha avvisato il difensore della debitrice dell'avvenuta concessione della provvisoria esecutività del provvedimento monitorio poi azionato, così facendo precedere la notificazione del precetto da un invito bonario al saldo di quanto dovuto.
Anche tale motivo di opposizione va dunque rigettato.
4. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
4.1. La società precettante domanda, altresì, la condanna della debitrice al risarcimento per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
I motivi di opposizione avanzati da quest'ultima si sono rivelati radicalmente inammissibili, in quanto volti a infirmare quanto già
Pagina 5 di 8 giudizialmente accertato nei suoi confronti o a far valere in una impropria sede processuale circostanze che avrebbero potuto, al più giustificare – ma,
come si è visto, neanche in astratto – rilievi puramente disciplinari e irrilevanti sul piano civilistico.
La condotta processuale tenuta dall'opponente è stata dunque fondata su ragioni fin dall'inizio palesemente prive di pregio giuridico e inidonee a opporsi alla minacciata esecuzione.
Tali circostanze non possono non integrare il presupposto della colpa grave nel resistere in giudizio, al quale l'art. 96, c. III, c.p.c. fa conseguire la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata.
La natura della sanzione citata, cumulabile con il vero e proprio risarcimento dei danni previsto dall'art. 96, c. I, attivabile anche d'ufficio e avente finalità mista, sanzionatoria rispetto a chi ha instaurato una lite temeraria e indennitaria rispetto a chi l'ha subita, prescinde dall'individuazione e dalla prova in capo al soggetto che ne beneficia di un danno specifico, da ritenersi immanente nel fatto stesso di essere stato esposto ai disagi propri di una lite giudiziaria non provvista di apprezzabili ragioni a suo fondamento (Trib. Busto Arsizio, 12.6.12, Trib. Bari, Sez. II, n. 1464/11
Trib. Foggia, Sez. I, 28.1.11, Trib. Piacenza, 7.12.10, pubblicate nella banca dati “De Jure”). D'altronde, nella giurisprudenza della Corte Europea dei
Diritti dell'Uomo e nel regime risultante dalla l. n. 69/01, l'esistenza di un danno non patrimoniale suscettibile di risarcimento è ritenuta normale conseguenza della durata del processo per una durata irragionevole, sicché,
ben potendosi ritenere di per sé irragionevole il coinvolgimento stesso in una lite iniziata con colpa grave, la sussistenza della lesione oggetto di riparazione
Pagina 6 di 8 può senz'altro desumersi da presunzioni semplici (v. Cass., Sez. II, n.
3993/11).
Dev'essere dunque accolta la richiesta in tal senso espressamente formulata dalla società convenuta, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento in suo favore di una somma equitativamente determinata.
A tal fine, considerato che, come detto, scopo della norma è quello,
duplice, di dissuadere le parti dalla proposizione di domande avventate e di compensare chi abbia subito siffatte iniziative processuali dei disagi sofferti per esservi stato ingiustificatamente coinvolto, appare opportuno ragguagliare l'entità della predetta condanna alla misura minima della somma prevista dall'art. 2 bis l. n. 69/01 per la riparazione dei danni conseguenti alla durata del processo oltre il suo termine ragionevole e,
dunque, in € 500,00 per ogni anno e in € 250,00 per ogni frazione di anno di pendenza della lite. Rilevato che la citazione è stata notificata nel novembre
2023 e che il processo si è concluso in data odierna, la somma complessiva spettante alla società convenuta va dunque quantificata in € 750,00.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di disattesa ogni Parte_2 Controparte_1
contraria istanza, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna l'opponente alla refusione delle spese processuali,
liquidate ex d.m. n. 55/14 (scaglione da € 26.001,00 a €
52.000,00) in complessivi € 3.010,00 per compensi (dei quali €
860,00 per la fase di studio, € 650,00 per la fase introduttiva, €
Pagina 7 di 8 1.500,00 per la fase decisoria), oltre IVA e CPA, come per legge, e rimborso forfetario spese generali al 15%;
3. condanna, inoltre, l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma equitativamente determinata di €
750,00.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
Pagina 8 di 8
dott. Guglielmo Manera, è chiamata la causa iscritta al n. 25130/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
, con il patrocinio Parte_1
dell'avv. Gabriele Volpe, giusta procura in calce all'atto introduttivo,
opponente
CONTRO con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
Gianmarco Meleddu, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
opposta
***
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.).
***
Sono comparsi:
per parte opponente, l'avv. Gabriele Volpe, Parte_1
per parte opposta, per delega dell'avv. Controparte_1
Gianmarco Meleddu, l'avv. Pierluigi Serra.
L'avv. Volpe chiede la causa sia rinviata a data successiva a quella per la quale il tribunale di Cagliari ha calendarizzato l'opposizione a d.i.;
l'avv. Serra si rimette all'ufficio.
Il Giudice
invita le parti alla discussione orale;
Pagina 1 di 8 i procuratori delle parti precisano le conclusioni, riportandosi ai rispettivi atti costitutivi, e discutono la causa richiamando il contenuto dei precedenti scritti difensivi;
Il Giudice,
si ritira in camera di consiglio;
all'esito della stessa e assenti le parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di precetto notificato il 16.10.2023, Controparte_1
ha intimato alla società unipersonale il pagamento
[...] Parte_1
della somma di € 38.074,43, sulla base del decreto ingiuntivo n. 1716/2021
pronunciato dal Tribunale di Cagliari il 23.9.2021, dichiarato provvisoriamente esecutivo dal medesimo Ufficio con provvedimento del
13.2.2023 (R.G. 7596/21).
L'intimata si è opposta al suddetto precetto ed ha instaurato il presente giudizio, deducendo: a) inesistenza del credito derivante dall'inutilizzabilità
del prodotto acquistato dalla società precettante;
b) violazione del regolamento disciplinare e deontologico per mancato preavviso e comunicazione al procuratore della notifica del precetto. Ha domandato la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, la dichiarazione di nullità del precetto, con vittoria di spese di giudizio e condanna della convenuta al risarcimento ex art. 96 c.p.c.
L'opposta società si è costituita domandando in via preliminare il
Pagina 2 di 8 rigetto dell'istanza di sospensione. Contestando l'ammissibilità e la fondatezza della domanda, ne ha chiesto il rigetto con condanna della debitrice alle spese di giudizio ed alla ulteriore somma ex art. 96 c.p.c.
2. Il titolo posto a fondamento della minacciata esecuzione è
costituito, come detto, dal decreto ingiuntivo n. 1716/2021 emesso dal
Tribunale di Cagliari il 23.9.2021, notificato il 29.9.2021 e reso provvisoriamente esecutivo dal medesimo Tribunale il 13.2.2023.
L'intimata ha chiesto di accertare l'inesistenza del diritto di parte opposta di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti.
La domanda, quindi, deve interpretarsi come opposizione all'esecuzione c.d. preventiva ex art. 615, c. I, c.p.c.
L'opponente, nello specifico, ha negato di essere debitrice nei confronti della società precettante, in quanto il prodotto dalla stessa acquistato “è stato consegnato ammuffito, maleodorante, ed inumidito, ed
dunque non passibile di utilizzo da parte della società acquirente (…)”.
Come già rilevato con provvedimento del 2.10.2024 con il quale è stata rigettata l'istanza di sospensione, l'attrice censura, in tutta evidenza,
doglianze che attengono al merito del rapporto controverso.
Tuttavia, l'opposizione all'esecuzione, quando quest'ultima sia stata eseguita o minacciata in forza di titoli di origine giudiziale, non può essere formulata sulla base di motivi attinenti al merito del rapporto controverso e definito con il provvedimento divenuto esecutivo (v., Cass., Sez. Lav., n.
3667/13; Cass., Sez. III, n. 24027/09).
Tali ragioni di doglianza, infatti, per costante giurisprudenza, devono essere devolute al giudice che ha emesso il titolo contestato o all'organo
Pagina 3 di 8 competente per l'impugnazione, mentre l'opposizione a precetto può essere coltivata solo sulla base di vizi attinenti alla notificazione o sulla base di circostanze sopravvenute.
Le doglianze rappresentate dall'opponente attengono alla pretesa insussistenza del credito precettato in ragione di circostanze precedenti alla formazione del titolo e, come tali, esse avrebbero dovuto essere fatte valere nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il citato decreto ingiuntivo, ma non possono essere valorizzate in questa sede per ottenere un diverso accertamento, estraneo, per le ragioni già dette, alla cognizione del giudice investito dell'opposizione a precetto.
Nel caso in cui, per caso fortuito o per forza maggiore, la debitrice non fosse stata in grado di opporre per tempo il provvedimento monitorio,
avrebbe dovuto piuttosto agire ai sensi dell'art. 650 c.p.c., ma non certamente veicolare in un'opposizione a precetto circostanze incidenti sui presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo.
In base alle suesposte considerazioni, i detti motivi di opposizione all'esecuzione sono, in questa sede, inammissibili e l'opposizione a precetto,
in quanto sugli stessi fondata, non può trovare accoglimento.
Non vi è poi luogo a differire la trattazione della causa a data successiva a quella prevista per l'opposizione a decreto ingiuntivo,
trattandosi, come si è visto, di procedimenti distinti e privi di attitudine a pregiudicare la rispettiva decisione.
3. Con il secondo motivo di doglianza, l'opponente lamenta la notificazione del precetto in assenza di previa comunicazione al difensore della debitrice.
Pagina 4 di 8 Ciò, tuttavia, secondo la stessa prospettazione dell'attrice,
sostanzierebbe una mera violazione di norme deontologiche da parte del procuratore di parte avversa e non avrebbe, pertanto, in ogni caso, alcuna efficacia estintiva o impeditiva dell'altrui diritto di procedere a esecuzione.
Peraltro, nel merito, anche ai fini di cui all'art. 88, c. II, c.p.c., giova evidenziare che la sentenza citata dall'opponente (Cass., S.U., n. 13797/12)
richiama un precedente della S.C. (v. Cass., S.U. n. 27214/09), che, a sua volta, nell'argomentare dall'art. 22 del (previgente) codice deontologico forense, non prevede un obbligo generalizzato di preavvertire il difensore dell'obbligato circa l'intenzione di notificare precetto, ma circoscrive tale necessità al caso che il credito abbia modesta rilevanza in relazione alla condizioni economiche del suo titolare. Tale decisiva circostanza non è, nel caso di specie, in alcun modo documentata, né può desumersi dall'entità di quanto precettato, di importo di per sé non trascurabile.
Ancora, va rimarcato che, con PEC del 16.6.2023, il procuratore di parte opposta ha avvisato il difensore della debitrice dell'avvenuta concessione della provvisoria esecutività del provvedimento monitorio poi azionato, così facendo precedere la notificazione del precetto da un invito bonario al saldo di quanto dovuto.
Anche tale motivo di opposizione va dunque rigettato.
4. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
4.1. La società precettante domanda, altresì, la condanna della debitrice al risarcimento per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
I motivi di opposizione avanzati da quest'ultima si sono rivelati radicalmente inammissibili, in quanto volti a infirmare quanto già
Pagina 5 di 8 giudizialmente accertato nei suoi confronti o a far valere in una impropria sede processuale circostanze che avrebbero potuto, al più giustificare – ma,
come si è visto, neanche in astratto – rilievi puramente disciplinari e irrilevanti sul piano civilistico.
La condotta processuale tenuta dall'opponente è stata dunque fondata su ragioni fin dall'inizio palesemente prive di pregio giuridico e inidonee a opporsi alla minacciata esecuzione.
Tali circostanze non possono non integrare il presupposto della colpa grave nel resistere in giudizio, al quale l'art. 96, c. III, c.p.c. fa conseguire la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata.
La natura della sanzione citata, cumulabile con il vero e proprio risarcimento dei danni previsto dall'art. 96, c. I, attivabile anche d'ufficio e avente finalità mista, sanzionatoria rispetto a chi ha instaurato una lite temeraria e indennitaria rispetto a chi l'ha subita, prescinde dall'individuazione e dalla prova in capo al soggetto che ne beneficia di un danno specifico, da ritenersi immanente nel fatto stesso di essere stato esposto ai disagi propri di una lite giudiziaria non provvista di apprezzabili ragioni a suo fondamento (Trib. Busto Arsizio, 12.6.12, Trib. Bari, Sez. II, n. 1464/11
Trib. Foggia, Sez. I, 28.1.11, Trib. Piacenza, 7.12.10, pubblicate nella banca dati “De Jure”). D'altronde, nella giurisprudenza della Corte Europea dei
Diritti dell'Uomo e nel regime risultante dalla l. n. 69/01, l'esistenza di un danno non patrimoniale suscettibile di risarcimento è ritenuta normale conseguenza della durata del processo per una durata irragionevole, sicché,
ben potendosi ritenere di per sé irragionevole il coinvolgimento stesso in una lite iniziata con colpa grave, la sussistenza della lesione oggetto di riparazione
Pagina 6 di 8 può senz'altro desumersi da presunzioni semplici (v. Cass., Sez. II, n.
3993/11).
Dev'essere dunque accolta la richiesta in tal senso espressamente formulata dalla società convenuta, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento in suo favore di una somma equitativamente determinata.
A tal fine, considerato che, come detto, scopo della norma è quello,
duplice, di dissuadere le parti dalla proposizione di domande avventate e di compensare chi abbia subito siffatte iniziative processuali dei disagi sofferti per esservi stato ingiustificatamente coinvolto, appare opportuno ragguagliare l'entità della predetta condanna alla misura minima della somma prevista dall'art. 2 bis l. n. 69/01 per la riparazione dei danni conseguenti alla durata del processo oltre il suo termine ragionevole e,
dunque, in € 500,00 per ogni anno e in € 250,00 per ogni frazione di anno di pendenza della lite. Rilevato che la citazione è stata notificata nel novembre
2023 e che il processo si è concluso in data odierna, la somma complessiva spettante alla società convenuta va dunque quantificata in € 750,00.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di disattesa ogni Parte_2 Controparte_1
contraria istanza, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna l'opponente alla refusione delle spese processuali,
liquidate ex d.m. n. 55/14 (scaglione da € 26.001,00 a €
52.000,00) in complessivi € 3.010,00 per compensi (dei quali €
860,00 per la fase di studio, € 650,00 per la fase introduttiva, €
Pagina 7 di 8 1.500,00 per la fase decisoria), oltre IVA e CPA, come per legge, e rimborso forfetario spese generali al 15%;
3. condanna, inoltre, l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma equitativamente determinata di €
750,00.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
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