Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/06/2025, n. 1463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1463 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE-UFFICIO ESECUZIONE
In persona del giudice dr.ssa Patrizia Acampora ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al N. R.G. A.C. 6959/2021
TRA
( ), elett.te dom.to in Cast/re di Stabia al Viale Europa 59, presso Parte_1 C.F._1
lo studio dell'Avv. Giovanni Sicignano (C.F. ), dal quale è rapp.to e difeso C.F._2
Pec: Email_1
Opponente
E
(PI ) in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Roberto Controparte_1 P.IVA_1
Franco presso il cui studio sito in Napoli Andrea D'Isernia, 8 è elettivamente domiciliata.
Pec: Email_2
Opposta
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615 cpc.
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali in atti
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
L'attore ha proposto opposizione ex art. 615 cpc. avverso l'atto di precetto notificato il 14-12-21 con il quale gli è stato intimato il pagamento della somma di € 5.255,76 fondante su d.i. n. 160/19 emesso dal giudice di pace di Gragnano;
l'opposizione si sostanzia sui seguenti punti: 1) omesso tentativo di negoziazione assistita;
2) mancato esperimento della mediazione;
3) sproporzionatezza degli interessi applicati;
4) nonché precarie condizioni economiche successive al Covid;
sui detti motivi chiedeva: a) declaratoria di improcedibilità della pretesa creditoria;
b) vinte le spese.
Si costituiva l'opposta in persona del l.r.p.t. la quale impugnava la domanda Controparte_1
chiedendone il rigetto con vittoria di spese ed onorari.
La causa all'esito dello spirare del termine concesso ex art. 190 cpc viene ora all'esame nel merito
L'opposizione nel merito è infondata e pertanto va rigettata.
La notificazione dell'atto di precetto preannuncia l'avvio del processo esecutivo;
l'opposizione è per contestare il diritto a procedere ad esecuzione forzata:
l'opposizione ai sensi dell'art. 615 cpc, ha ad oggetto le doglianze concernenti il “se” dell'esecuzione che possono articolarsi nella contestazione del diritto della parte istante a procedere in executivis per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo ovvero nella contestazione circa la pignorabilità dei beni. L'opposizione agli atti esecutivi ha ad oggetto invece e doglianze circa il
“come” dell'esecuzione, cioè tutte le contestazioni con cui si lamentano la regolarità degli atti preliminari all'esercizio dell'azione esecutiva o di quelli interni al processo.
Benché il giudice dell'opposizione a precetto abbia il potere di sindacare l'esecutorietà del titolo, secondo la dottrina e la giurisprudenza, detto potere può essere esercitato solo in via “residuale”, ovverossia quando le contestazioni non possono essere avanzate con un mezzo di impugnazione legislativamente previsto. Solo qualora ricorrano fatti successivi al giudicato, comunque non deducibili in sede di impugnazione del titolo, sarà consentito al giudice dell'opposizione sospendere l'efficacia esecutiva del titolo per fatti posteriori o esterni al titolo, incontrando altrimenti il limite generale ed assoluto del giudicato. Dunque, il giudice dell'opposizione a precetto può sospendere la provvisoria esecuzione del titolo solo se l'istanza di sospensione è avanzata per motivi diversi da quelli che costituiscono oggetto dell'impugnazione del titolo esecutivo davanti al giudice dell'impugnazione. Illuminante sul punto una recente sentenza del Tribunale di Campobasso del
28/02/2012 n. 164/2012 secondo la quale: “Nell'opposizione a decreto ingiuntivo si contesta, in sede di cognizione, la sussistenza del credito azionato in via monitoria, mentre con l'opposizione al precetto intimato in virtù dello stesso titolo si può contestare solo il diritto della controparte a procedere ad esecuzione forzata. Il Giudice dell'esecuzione, nel contesto di un'azione esecutiva avente origine in un titolo di natura giudiziale, non può far luogo al controllo in ordine alla legittimità del titolo stesso basato su questioni dedotte o deducibili nel corso del procedimento dal quale il titolo esecutivo si è formato. All'uopo, deve invero rilevarsi che il Giudice dell'esecuzione può occuparsi unicamente di eventuali fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo, ovvero concernenti la interpretazione del medesimo, oltre che dei vizi propri dell'azione esecutiva. Il principio, esposto nei termini di cui innanzi, deve intendersi, altresì, applicabile in caso di opposizione a precetto intimato sulla base di un decreto ingiuntivo, poiché i fatti estintivi ed impeditivi del credito sopravvenuti alla emanazione del provvedimento monitorio possono essere dall'ingiunto, assoggettato all'esecuzione, dedotti solo nel processo di opposizione all'ingiunzione e non anche in sede esecutiva nel processo di esecuzione ex art. 615 c.p.c. Le eventuali cause di nullità
o di ingiustizia del titolo esecutivo di provenienza giudiziale possono essere fatte valere esclusivamente, salva la residuale ipotesi della inesistenza, con il rimedio dell'opposizione al decreto ingiuntivo. Nel caso in cui, pertanto, l'esecuzione forzata sia già iniziata, il fatto estintivo od impeditivo del credito azionato non può essere dedotto con l'opposizione ex art. 615 c.p.c., restando devoluta al Giudice dell'opposizione all'esecuzione la cognizione dei soli motivi di illegittimità strettamente attinenti alla procedura esecutiva e, in ogni caso, estranei alle valutazioni di merito della decisione contenuta nel titolo esecutivo”.
Similmente, secondo la Corte d'Appello di GE (sentenza del 26/07/2006) “qualora l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva di un titolo di formazione giudiziale non passato in cosa giudicata venga proposta, stante la riforma realizzata dalla L. 80/2005, in sede di opposizione c.d. a precetto, il giudice di una tale opposizione non potrà compiere valutazioni riservate al giudice chiamato a decidere di un'istanza di inibitoria della sentenza proposta in sede di impugnazione della stessa, ovvero quelle che attengono a contestazioni di merito o processuali che devono essere sollevate nel giudizio d'impugnazione”. Nel caso particolare di opposizione ex art. 615 c.p.c. con contestuale pendenza del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, la giurisprudenza di legittimità e di merito è concorde nel ritenere che: “attraverso l'opposizione all'esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un provvedimento giudiziale esecutivo, non possono essere fatti valere motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione della sentenza o del provvedimento giudiziale esecutivo e l'eventuale contemporanea pendenza del giudizio cognitivo impone che ogni vizio di formazione del provvedimento sia fatto valere in quella sede, ed esclude la possibilità che il giudice dell'opposizione sia chiamato a conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione. In questi casi, il giudicato eventualmente già formatosi, ovvero la pendenza del giudizio cognitivo nel corso del quale il titolo si è formato, impediscono di dedurre censure di merito o già assorbite da quel giudicato, ovvero tuttora oggetto di accertamento da parte del giudice della cognizione e consentono di dedurre, quali unici motivi di opposizione, fatti modificativi od estintivi verificatisi successivamente al formarsi del titolo” (tra le tante sentenze si cita: Cass. 19.12.2006 n. 27159; Cass. 19.6.2001 n. 8331; Cass.
20.9.2000 n. 12664 e Tribunale di Bologna, sez Distaccata di Imola sent. n. 13/2009).
Quanto al motivo di opposizione concernente l'ammontare delle somme intimate a titolo di compensi professionali con l'atto di precetto, va rilevato che il Giudice dell'Esecuzione è titolare del potere- dovere di verificazione dell'idoneità del titolo esecutivo azionato nonché della correttezza della quantificazione del credito dovendo altresì controllare anche d'ufficio e al di fuori di una specifica contestazione tra le parti, se la quantificazione della somma pretesa dal pignorante corrisponda alle previsioni del titolo esecutivo.
In sostanza, nel giudizio di opposizione a precetto, così come in generale nei procedimenti di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, possono dunque essere dedotti a sostegno della contestazione del diritto di agire esecutivamente solo quei motivi riconducibili a contestazioni attinenti il difetto originario del titolo esecutivo in termini di inesistenza. Al di fuori di questi casi non sussiste il poter di cognizione del giudice dell'opposizione se non in relazione a fatti estintivi o modificativi successivi alla formazione del titolo. Ciò posto, va da se che i pretesi motivi di opposizione all'atto di precetto impugnato, notificato il 14-12-2021, appaiono inconferenti e la relativa opposizione va rigettata.
Giusti motivi impongono l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
, ogni altra eccezione, deduzione disattesa così provvede: CP_1
- rigetta la domanda poiché infondata;
- conferma l'atto di precetto notificato il 14-12-21
- spese processuali integralmente compensate.
Torre Annunziata 11-6-25 il Giudice o. dr.ssa Patrizia Acampora