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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 26/03/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. Marcello Giacalone Presidente rel. Dott.ssa Doriana LO Consigliere
Dott.ssa Monica Moi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 33 del Ruolo Generale Lavoro per l'anno 2021 fra:
Parte_1 domiciliata elettivamente in Selargius, presso lo studio dell'avv.to Terenzio Schirru il quale lo rappresenta e difende in forza di procura in atti.
APPELLANTE CONTRO
, CP_1 in persona del legale rappresentante, domiciliato elettivamente in Cagliari, via
Sonnino 96, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Spiga e Roberto Di Tucci in forza di procura in atti
APPELLATO Oggetto: appello avverso la sentenza n. 86/2020 del Tribunale di Nuoro, in funzione di giudice del Lavoro, in tema di malattia professionale di infermiere.
All'udienza del 26.3.2025 la causa è stata definita sulla base delle seguenti conclusioni NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE:
1. Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Sassari, ammesse ed espletate le prove dedotte, rigettate dal giudice di primo grado, accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento, in favore dell'appellante, della malattia professionale ai sensi dell'art. 74 T.U 1124/1965; 2. Accertare e dichiarare che l'appellante ha diritto alla rendita e/o all'indennizzo da parte dell' , per malattia professionale con CP_1 inabilità permanente al lavoro nella misura del 12% e/o di quella accertata in corso di causa con la CTU che verrà disposta e che fin d'ora si chiede, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 09/02/2018; 3. Condannare l'
[...]
, in persona del suo Controparte_2 rappresentante legale pro tempore, al pagamento dei relativi ratei maturati e maturandi, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati da 120 giorni della data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, comma 6, L. 412/1991; 4. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria: Vista la prova documentale prodotta e menzionata nell'impugnazione si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello voglia disporre CTU al fine di determinare il nesso
1 causale tra la malattia professionale ed il danno biologico lamentato, nonché l'entità del danno biologico riferito dall'odierna appellante. NELL'INTERESSE DELL'APPELLATO: voglia l'Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza respinta, 1) rigettare l'appello proposto confermando la sentenza impugnata;
2) con vittoria di spese e onorari del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In sentenza è scritto: “
1. Con ricorso depositato il 2 settembre 2019,
[...] ha convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Nuoro, in funzione Parte_1 di Giudice del Lavoro, l' , esponendo: § di aver lavorato come infermiera, CP_1 alle dipendenze di vari datori di lavoro, fin dal 1994; § di lavorare attualmente alle dipendenze dell' di Cagliari, con qualifica di infermiera CP_3 professionale, e di essere stata adibita dal datore, a partire dal 2007, all'assistenza quotidiana dei pazienti ricoverati presso la struttura ospedaliera;
§ che tale attività lavorativa comportava e comporta l'utilizzo di barelle di quanto necessario per il trasferimento dei degenti nei vari reparti dell'Ospedale; § di soffrire, a causa delle condizioni di lavoro descritte, di diverse patologie interessanti la colonna vertebrale, e di aver dovuto riscontrare negli anni crescenti dolori e apprezzabile limitazione funzionale del rachide cervicale;
§ di aver eseguito accertamenti, dai quali è emersa l'esistenza di numerose protrusioni discali, “nel tratto cervicale dorsale e lombare, parestesie sia agli arti superiori che inferiori, sul rachide problematiche diepispinalgia sulla muscolatura vertebrale e sul legamento nucale”; § che in data 8 marzo 2017 e 3 novembre 2018 è stata sottoposta a visita da parte dell'AOU datrice, e che tali verifiche hanno confermato l'esistenza delle suddette patologie;
§ di aver quindi presentato all' , in data 9 febbraio 2018, CP_1 domanda di riconoscimento della malattia professionale, non ottenendo riscontro alcuno;
§ che il dott. medico legale di fiducia, in data 12.12.2018 ha Per_1 redatto una relazione dalla quale è dato evincere che la ricorrente è affetta da ernie discali multiple, riconducibili a causa di lavoro, e che la menomazione che ne consegue è determinata in un danno biologico del 12%.
1.1. Sulla scorta di quanto sopra, la ricorrente ha quindi concluso, nel ricorso introduttivo, nel senso di volere il Tribunale: accertare che la lavoratrice ha diritto al riconoscimento della malattia professionale;
accertare che la stessa ha diritto ad un indennizzo corrispondente ad un danno biologico pari almeno al 12%, a decorrere dalla domanda amministrativa;
condannare l' al pagamento di tale indennizzo, CP_1 oltre gli interessi e la rivalutazione.
1.2. All'udienza del 3 dicembre 2019, fissata per la comparizione delle parti, il Tribunale, tra l'altro, ha concesso alla ricorrente termine per produrre l'avviso di ricevimento della notifica del ricorso al convenuto.
1.2.1. Il 21 gennaio 2020 la ricorrente ha prodotto in via telematica l'avviso e, vista la mancata costituzione dell' , il Giudice ne ha dichiarato la CP_1 contumacia, rinviando la causa all'udienza del 24 marzo 2020 (poi, alla luce dell'emergenza sanitaria, nel frattempo intervenuta, differita per gli stessi incombenti a quella, odierna, del 27 ottobre 2020).
1.3. Con memoria difensiva depositata in via telematica il 13 marzo 2020, si è intanto costituito in giudizio l' , invocando il rigetto del ricorso e, a sostegno, deducendo quanto segue: § CP_1 la ricorrente ha effettivamente inoltrato domanda in 9 febbraio 2018, ma, successivamente, benché convocata, non si è presentata alla visita, così impedendo
2 all' di istruire la pratica amministrativa, la quale, pertanto, in data 27 luglio CP_1 2018, è stata archiviata con la motivazione “la documentazione acquisita è insufficiente per esprimere un giudizio medico legale”; § il ricorso, in ogni caso, è del tutto infondato nel merito, posto che, stando alla ricostruzione dell' , (√) CP_1 la malattia denunciata non è tabellata, (√) essa non è comunque ascrivibile causalmente all'attività lavorativa, (√) non vi è prova delle mansioni realmente svolte (circostanza tanto più rilevante alla luce del fatto che il mansionario dell'infermiere professionale non prevede, in via generale, l'adibizione a compiti di movimentazione pazienti) (√) né è dimostrato che la ricorrente sia stata adibita, in modo non occasionale, a attività che abbiano comportato movimenti ripetuti e/o prolungati del busto, o posture incongrue, o sollecitazioni abnormi dei distretti cervicali, dorsali e lombari, o vibrazioni, (√) la patologia è quindi extraprofessionale.”. La causa, istruita con soli documenti, è stata definita dal Tribunale di Nuoro, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 86/2020 di rigetto della domanda, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Nel dettaglio, il Tribunale ha disatteso la domanda della ricorrente per difetto di prova in ordine alle concrete attività lavorative svolte, in quale modo e per quanto tempo le medesime l'abbiano esposta a livelli significativi di rischio, anche in considerazione della genericità della deduzione istruttoria orale. Avverso tale sentenza ha proposto appello la LO, cui ha resistito mediante memoria l' . CP_1 La causa, istruita con i fascicoli di parte e d'ufficio, prova orale e ctu, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. Il ricorrente ha censurato la gravata sentenza per i seguenti motivi: 1) contrariamente all'assunto del Tribunale, la costituzione dell' è tardiva sì CP_1 che non si sarebbe dovuto tenere conto dei documenti e delle istanze istruttorie avanzate dall' , incorsa in decadenza;
2) errata applicazione del principio CP_1 dell'onere della prova e del nesso causale tenuto conto delle prove documentali prodotte sia dalla ricorrente che dalla resistente sulla base delle quali avrebbe dovuto ammettere ctu al fine di determinare il nesso causale emergendo sia l'attività lavorativa espletata (infermiere professionale adibita al reparto di pronto soccorso) sia l'alto rischio al quale, secondo le previsioni del DVR, è esposto il personale infermieristico addetto al reparto di pronto soccorso con probabilità di sviluppare patologie croniche ed acute dell'apparato muscolo scheletrico conseguenti alle attività ivi svolte con particolare riferimento all'assistenza dei pazienti (cfr. 25/26/27 doc. valutazione rischi aziendale): ciò anche in conseguenza dell'assenza di sollevatore oltre che della carenza cronica di personale. Ancora, la documentazione prodotta include anche i responsi medici conseguenti ad una serie di visite cui l'appellante si è sottoposta tra il marzo 2017 e il novembre 2018, e da cui si riscontrerebbe oggettivamente che la lavoratrice nel tempo ha sviluppato diverse protusioni discali, nel tratto cervicale, dorsale e lombare, parestesie agli arti superiori e inferiori, problematiche di epispinalgia sulla muscolatura vertebrale e sul legamento nucale: situazione che ha indotto lo stesso datore di lavoro a consigliare alla lavoratrice di evitare sovraccarichi funzionali;
3) omessa
3 ammissione dei mezzi di prova orale finalizzati a concorrere a consentire all'assicurato di provare il rilevante grado di probabilità del nesso causale, unitamente alle conclusioni probabilistiche del consulente tecnico, sì da consentire al giudice, facendo ricorso ad ogni iniziativa ex officio diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità ed all'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio ed anche considerando che la natura professionale della malattia, di desumere con elevato grado di probabilità dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione lavorativa e dall'assenza di altri fattori extra lavorativi, alternativi o concorrenti, la possibile causa della malattia. I motivi non sono condivisibili. Invero, quanto alla tardiva costituzione dell' appellato nel corso del primo CP_2 grado di giudizio, è incontestato che il ricorso introduttivo del giudizio davanti al
Tribunale è notificato senza rispettare il termine minimo concesso al resistente per costituirsi in giudizio;
del pari è incontestato che il Giudice istruttore ha dichiarato erroneamente la contumacia dell'istituto, non essendosi avveduto della nullità della notifica del ricorso introduttivo: dunque, avrebbe dovuto all'udienza successiva disporre la rinnovazione della notifica di detto ricorso. Medio tempore l' si è CP_2 costituito in data 13.3.2020. Trattasi, all'evidenza, di costituzione avvenuta in periodo di sospensione ex art. 83, co. 1 d.lg. n. 18/2020, con conseguente infondatezza dell'eccezione in questione atteso che la prima udienza utile – in assenza di provvedimento giudiziale - è quella del 27.10.2020.
Nel merito, questa Corte ha ammesso ed espletato la prova orale dedotta nonché disposto la richiesta ctu. Ebbene, la prova orale ha consentito di accertare il solo periodo di attività lavorativa svolto dall'appellante presso il pronto soccorso dell'ospedale di CP_3
Cagliari ossia dal 2008 in poi: circostanza della quale ha opportunamente ed espressamente tenuto conto il consulente d'ufficio. Quest'ultimo, in particolare, risulta avere esaminato tutta la documentazione prodotta dall'appellante, compreso il DVR e, muovendo dal giusto rilievo che la patologia dedotta dalla LO è multifattoriale, ha sottolineato che “Tali patologie si possono manifestare in tutti i settori e in tutte le occupazioni lavorative, tuttavia studi sperimentali e statistico-epidemiologici hanno dimostrato che alcuni settori e alcuni gruppi di occupazione presentino, conseguentemente a sollecitazioni biomeccaniche ripetute e marcate a livello della colonna vertebrale, rilevanti fattori di rischi lavorativi per patologie a livello di tale distretto. Si tratta delle attività lavorative in cui si è sottoposti alla movimentazione manuale di carichi
(MMC), a vibrazioni al corpo intero (WBV), a posture incongrue (fisse e/o protratte), a movimenti e torsioni del tronco. Gli operatori sanitari addetti all'assistenza dei pazienti rientrano tra le categorie per le quali è stato possibile dimostrare un aumento dell'incidenza delle suddette patologie. Il profilo professionale degli operatori sanitari, infatti, prevede numerosi e gravosi compiti che richiedono l'impiego di forza manuale, ed espone a fattori di rischio specifici, tra i quali il sollevamento/trasferimento manuale di pazienti e carichi, le operazioni di traino-spinta di letti, barelle e carrelli, le posture fisse e/o incongrue mantenute per tempi prolungati, i frequenti piegamenti, le torsioni del tronco, le
4 scarse possibilità di pausa, il lavoro “sotto pressione”. Tutto ciò può risultare particolarmente oneroso nell'assistenza di pazienti scarsamente o affatto collaboranti, ed in particolare nei reparti geriatrici, di lunga degenza, di rianimazione e terapia intensiva, di chirurgia e medicina d'urgenza, di riabilitazione e recupero funzionale, di ortopedia e nei pronto soccorso. La valutazione del rischio per le attività di degenza nelle strutture sanitarie presenta elementi distintivi determinati dalla particolare situazione lavorativa: si deve infatti tenere in considerazione il parametro “caratteristiche del carico” (qui rappresentato dal paziente, per il quale le metodologie consolidate per la movimentazione di oggetti non sono utilizzabili in quanto non tengono conto delle peculiarità degli atti di trasferimento manuale di persone), inoltre il paziente può presentare diversi gradi di disabilità (per i quali le manovre di movimentazione possono farsi più o meno complesse), e infine la presenza di ausili può agevolare la movimentazione (purché usati correttamente e con continuità e a condizione che la logistica ne permetta un effettivo utilizzo). In merito in Italia è stato predisposto un metodo di valutazione a indice denominato MAPO che tiene conto di: carico assistenziale indotto dalla presenza di pazienti non autosufficienti tipo e grado di disabilità motoria dei pazienti, aspetti strutturali degli ambienti di lavoro e di degenza, attrezzature in dotazione, formazione degli operatori sullo specifico argomento.”. Inoltre, “Il discorso si presenta particolarmente complesso per i lavoratori del comparto Sanità anche in quanto le patologie secondarie alla MMC non sono state inserite nelle Tabelle delle Malattie Professionali, e per le malattie professionali non tabellate l'onere della prova è a carico del lavoratore.”. Anche sotto questo profilo, il rilievo appare conforme al consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo la quale quando le malattie dedotte in causa rappresentano altrettante patologie ad eziologia multifattoriale rispetto ad esse, a prescindere dal fatto che siano tabellate o non tabellate, la prova della causa di lavoro grava sull'assicurato e non può basarsi su semplici presunzioni, ma dev'essere valutata secondo un criterio di rilevante o ragionevole probabilità scientifica (cfr., Cass. n. 9342/2022 e Cass. n. 38898/2021). Nel dettaglio della documentazione medica, va sottolineato che l'appellante ha omesso di produrre il verbale della visita medica del 24.2.2010 né comunque ha saputo riferire alcunché in merito al contenuto di detto verbale e, dunque, riguardo alla sua eventuale rilevanza ai fini della definizione della presente controversia. Inoltre, lo svolgimento dell'attività di infermiera professionale presso il pronto soccorso risulta provata soltanto a decorrere dal marzo 2007, mentre per il periodo precedente si ha solo la prova di un periodo nel 1999 e null'altro se non le dichiarazioni rese dalla medesima LO senza alcun riscontro documentale né orale. Nella disamina della documentazione prodotta, il consulente sottolinea che “Altro aspetto che emerge è la sussistenza di esecuzione di un esame RMN del rachide in toto nel 2009 nel quale viene segnalata la presenza di ben evidenti processi degenerativi artrosici, di protrusioni discali e di erniazioni discali interessanti il rachide in toto. Ciò avviene in un periodo successivo di 2 anni alla presa in carico dell'attività presso il Pronto Soccorso, e per quanto lo specifico DVR del PS dell'Ospedale Brotzu segnali che il livello di rischio per gli operatori di sviluppare
5 patologie croniche e acute dell'apparato muscolo scheletrico è stimato come alto, è certamente inverosimile che tali aspetti, di tipo cronico e degenerativo, possano essere insorti in tale brevissimo periodo. Un ulteriore esame RMN del rachide eseguito nel 2017 confermava la presenza di tale patologia degenerativa la quale tuttavia, ripeto, sussisteva con caratteri di rilevanza già in tempi notevolmente antecedenti. Altro aspetto da rilevare è che non viene dimostrato con sufficiente dettaglio e specificità, quali siano state nell'ambito del Pronto Soccorso le concrete mansioni svolte, e in quale modo e per quanto tempo le medesime l'abbiano esposta a eventuali significativi livelli di rischio. Per di più è dalle prove Parte_ testimoniale fornite dalla perizianda stessa che la (movimentazione di pazienti e spostamento di barelle) risulta solo occasionale, con un grado di esposizione del rischio lavorativo assolutamente non significativo per natura, intensità e durata. Vi è inoltre da aggiungere che nel caso in oggetto i principali aspetti degenerativi, così come anche la sintomatologia riferita e i riscontri clinici, interessino principalmente il rachide cervicale, distretto rachideo che non viene generalmente sottoposto a un sovraccarico biomeccanico durante la MMC o posture incongrue Alla luce della molteplicità dei suddetti aspetti è ragionevole dover ritenere che le patologie per le quali la perizianda richiede il riconoscimento della malattia professionale siano rappresentate da patologie muscolo scheletriche
a carico del rachide da attribuirsi a patologia comune, peraltro già presenti al momento della assunzione presso il Pronto Soccorso, e che pertanto l'esposizione al rischio lavorativo (per movimentazione manuale di carichi e posture incongrue) non assume efficacia causale esclusiva o prevalente, e neanche sussista la ragionevole probabile certezza che la mansione esercitata possa essere stata concausa concorrente delle patologie per la quali si è in causa.”. A fronte del richiamato quadro clinico analiticamente ricostruito nella consulenza tecnica d'ufficio, l'appellante - al quale, contrariamente all'eccezione sollevata nel corso della discussione orale, il consulente d'ufficio ha dichiarato espressamente di avere inviato – tramite il ctp nominato - copia della bozza della consulenza d'ufficio ricevendo richiesta di concessione di ulteriore termine per il deposito di osservazioni, non concedibile attesa la natura dei termini assegnati in sede di conferimento dell'incarico al CTU - non ha, per l'effetto, depositato alcuna osservazione nei termini assegnatigli, né alcuna osservazione tecnica risulta sollevata nel corso della discussione orale davanti alla Corte: ragione che induce i Collegio, unitamente alla più volte menzionata completezza dell'analisi documentale e della conformità ai consolidati indirizzi giurisprudenziali, a condividere le conclusioni cui è pervenuto il consulente d'ufficio, con conseguente rigetto dell'appello e conferma della sentenza di primo grado. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
Definitivamente pronunciando;
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 86/2020 Parte_1 pronunciata dal Tribunale di Nuoro – in funzione di giudice del lavoro - in contraddittorio con l' , in persona del legale rappresentante;
CP_1 condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese legali complessivamente liquidate in € 4.300,00, oltre spese generali e quanto altro
6 dovuto per legge, con le spese della ctu, liquidate con separato decreto a carico dell'istituto. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).
Giorni 5 per la motivazione.
Sassari, 26.3.2025
Il Presidente est.
Dott. Marcello Giacalone
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. Marcello Giacalone Presidente rel. Dott.ssa Doriana LO Consigliere
Dott.ssa Monica Moi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 33 del Ruolo Generale Lavoro per l'anno 2021 fra:
Parte_1 domiciliata elettivamente in Selargius, presso lo studio dell'avv.to Terenzio Schirru il quale lo rappresenta e difende in forza di procura in atti.
APPELLANTE CONTRO
, CP_1 in persona del legale rappresentante, domiciliato elettivamente in Cagliari, via
Sonnino 96, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Spiga e Roberto Di Tucci in forza di procura in atti
APPELLATO Oggetto: appello avverso la sentenza n. 86/2020 del Tribunale di Nuoro, in funzione di giudice del Lavoro, in tema di malattia professionale di infermiere.
All'udienza del 26.3.2025 la causa è stata definita sulla base delle seguenti conclusioni NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE:
1. Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Sassari, ammesse ed espletate le prove dedotte, rigettate dal giudice di primo grado, accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento, in favore dell'appellante, della malattia professionale ai sensi dell'art. 74 T.U 1124/1965; 2. Accertare e dichiarare che l'appellante ha diritto alla rendita e/o all'indennizzo da parte dell' , per malattia professionale con CP_1 inabilità permanente al lavoro nella misura del 12% e/o di quella accertata in corso di causa con la CTU che verrà disposta e che fin d'ora si chiede, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 09/02/2018; 3. Condannare l'
[...]
, in persona del suo Controparte_2 rappresentante legale pro tempore, al pagamento dei relativi ratei maturati e maturandi, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati da 120 giorni della data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, comma 6, L. 412/1991; 4. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria: Vista la prova documentale prodotta e menzionata nell'impugnazione si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello voglia disporre CTU al fine di determinare il nesso
1 causale tra la malattia professionale ed il danno biologico lamentato, nonché l'entità del danno biologico riferito dall'odierna appellante. NELL'INTERESSE DELL'APPELLATO: voglia l'Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza respinta, 1) rigettare l'appello proposto confermando la sentenza impugnata;
2) con vittoria di spese e onorari del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In sentenza è scritto: “
1. Con ricorso depositato il 2 settembre 2019,
[...] ha convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Nuoro, in funzione Parte_1 di Giudice del Lavoro, l' , esponendo: § di aver lavorato come infermiera, CP_1 alle dipendenze di vari datori di lavoro, fin dal 1994; § di lavorare attualmente alle dipendenze dell' di Cagliari, con qualifica di infermiera CP_3 professionale, e di essere stata adibita dal datore, a partire dal 2007, all'assistenza quotidiana dei pazienti ricoverati presso la struttura ospedaliera;
§ che tale attività lavorativa comportava e comporta l'utilizzo di barelle di quanto necessario per il trasferimento dei degenti nei vari reparti dell'Ospedale; § di soffrire, a causa delle condizioni di lavoro descritte, di diverse patologie interessanti la colonna vertebrale, e di aver dovuto riscontrare negli anni crescenti dolori e apprezzabile limitazione funzionale del rachide cervicale;
§ di aver eseguito accertamenti, dai quali è emersa l'esistenza di numerose protrusioni discali, “nel tratto cervicale dorsale e lombare, parestesie sia agli arti superiori che inferiori, sul rachide problematiche diepispinalgia sulla muscolatura vertebrale e sul legamento nucale”; § che in data 8 marzo 2017 e 3 novembre 2018 è stata sottoposta a visita da parte dell'AOU datrice, e che tali verifiche hanno confermato l'esistenza delle suddette patologie;
§ di aver quindi presentato all' , in data 9 febbraio 2018, CP_1 domanda di riconoscimento della malattia professionale, non ottenendo riscontro alcuno;
§ che il dott. medico legale di fiducia, in data 12.12.2018 ha Per_1 redatto una relazione dalla quale è dato evincere che la ricorrente è affetta da ernie discali multiple, riconducibili a causa di lavoro, e che la menomazione che ne consegue è determinata in un danno biologico del 12%.
1.1. Sulla scorta di quanto sopra, la ricorrente ha quindi concluso, nel ricorso introduttivo, nel senso di volere il Tribunale: accertare che la lavoratrice ha diritto al riconoscimento della malattia professionale;
accertare che la stessa ha diritto ad un indennizzo corrispondente ad un danno biologico pari almeno al 12%, a decorrere dalla domanda amministrativa;
condannare l' al pagamento di tale indennizzo, CP_1 oltre gli interessi e la rivalutazione.
1.2. All'udienza del 3 dicembre 2019, fissata per la comparizione delle parti, il Tribunale, tra l'altro, ha concesso alla ricorrente termine per produrre l'avviso di ricevimento della notifica del ricorso al convenuto.
1.2.1. Il 21 gennaio 2020 la ricorrente ha prodotto in via telematica l'avviso e, vista la mancata costituzione dell' , il Giudice ne ha dichiarato la CP_1 contumacia, rinviando la causa all'udienza del 24 marzo 2020 (poi, alla luce dell'emergenza sanitaria, nel frattempo intervenuta, differita per gli stessi incombenti a quella, odierna, del 27 ottobre 2020).
1.3. Con memoria difensiva depositata in via telematica il 13 marzo 2020, si è intanto costituito in giudizio l' , invocando il rigetto del ricorso e, a sostegno, deducendo quanto segue: § CP_1 la ricorrente ha effettivamente inoltrato domanda in 9 febbraio 2018, ma, successivamente, benché convocata, non si è presentata alla visita, così impedendo
2 all' di istruire la pratica amministrativa, la quale, pertanto, in data 27 luglio CP_1 2018, è stata archiviata con la motivazione “la documentazione acquisita è insufficiente per esprimere un giudizio medico legale”; § il ricorso, in ogni caso, è del tutto infondato nel merito, posto che, stando alla ricostruzione dell' , (√) CP_1 la malattia denunciata non è tabellata, (√) essa non è comunque ascrivibile causalmente all'attività lavorativa, (√) non vi è prova delle mansioni realmente svolte (circostanza tanto più rilevante alla luce del fatto che il mansionario dell'infermiere professionale non prevede, in via generale, l'adibizione a compiti di movimentazione pazienti) (√) né è dimostrato che la ricorrente sia stata adibita, in modo non occasionale, a attività che abbiano comportato movimenti ripetuti e/o prolungati del busto, o posture incongrue, o sollecitazioni abnormi dei distretti cervicali, dorsali e lombari, o vibrazioni, (√) la patologia è quindi extraprofessionale.”. La causa, istruita con soli documenti, è stata definita dal Tribunale di Nuoro, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 86/2020 di rigetto della domanda, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Nel dettaglio, il Tribunale ha disatteso la domanda della ricorrente per difetto di prova in ordine alle concrete attività lavorative svolte, in quale modo e per quanto tempo le medesime l'abbiano esposta a livelli significativi di rischio, anche in considerazione della genericità della deduzione istruttoria orale. Avverso tale sentenza ha proposto appello la LO, cui ha resistito mediante memoria l' . CP_1 La causa, istruita con i fascicoli di parte e d'ufficio, prova orale e ctu, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. Il ricorrente ha censurato la gravata sentenza per i seguenti motivi: 1) contrariamente all'assunto del Tribunale, la costituzione dell' è tardiva sì CP_1 che non si sarebbe dovuto tenere conto dei documenti e delle istanze istruttorie avanzate dall' , incorsa in decadenza;
2) errata applicazione del principio CP_1 dell'onere della prova e del nesso causale tenuto conto delle prove documentali prodotte sia dalla ricorrente che dalla resistente sulla base delle quali avrebbe dovuto ammettere ctu al fine di determinare il nesso causale emergendo sia l'attività lavorativa espletata (infermiere professionale adibita al reparto di pronto soccorso) sia l'alto rischio al quale, secondo le previsioni del DVR, è esposto il personale infermieristico addetto al reparto di pronto soccorso con probabilità di sviluppare patologie croniche ed acute dell'apparato muscolo scheletrico conseguenti alle attività ivi svolte con particolare riferimento all'assistenza dei pazienti (cfr. 25/26/27 doc. valutazione rischi aziendale): ciò anche in conseguenza dell'assenza di sollevatore oltre che della carenza cronica di personale. Ancora, la documentazione prodotta include anche i responsi medici conseguenti ad una serie di visite cui l'appellante si è sottoposta tra il marzo 2017 e il novembre 2018, e da cui si riscontrerebbe oggettivamente che la lavoratrice nel tempo ha sviluppato diverse protusioni discali, nel tratto cervicale, dorsale e lombare, parestesie agli arti superiori e inferiori, problematiche di epispinalgia sulla muscolatura vertebrale e sul legamento nucale: situazione che ha indotto lo stesso datore di lavoro a consigliare alla lavoratrice di evitare sovraccarichi funzionali;
3) omessa
3 ammissione dei mezzi di prova orale finalizzati a concorrere a consentire all'assicurato di provare il rilevante grado di probabilità del nesso causale, unitamente alle conclusioni probabilistiche del consulente tecnico, sì da consentire al giudice, facendo ricorso ad ogni iniziativa ex officio diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità ed all'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio ed anche considerando che la natura professionale della malattia, di desumere con elevato grado di probabilità dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione lavorativa e dall'assenza di altri fattori extra lavorativi, alternativi o concorrenti, la possibile causa della malattia. I motivi non sono condivisibili. Invero, quanto alla tardiva costituzione dell' appellato nel corso del primo CP_2 grado di giudizio, è incontestato che il ricorso introduttivo del giudizio davanti al
Tribunale è notificato senza rispettare il termine minimo concesso al resistente per costituirsi in giudizio;
del pari è incontestato che il Giudice istruttore ha dichiarato erroneamente la contumacia dell'istituto, non essendosi avveduto della nullità della notifica del ricorso introduttivo: dunque, avrebbe dovuto all'udienza successiva disporre la rinnovazione della notifica di detto ricorso. Medio tempore l' si è CP_2 costituito in data 13.3.2020. Trattasi, all'evidenza, di costituzione avvenuta in periodo di sospensione ex art. 83, co. 1 d.lg. n. 18/2020, con conseguente infondatezza dell'eccezione in questione atteso che la prima udienza utile – in assenza di provvedimento giudiziale - è quella del 27.10.2020.
Nel merito, questa Corte ha ammesso ed espletato la prova orale dedotta nonché disposto la richiesta ctu. Ebbene, la prova orale ha consentito di accertare il solo periodo di attività lavorativa svolto dall'appellante presso il pronto soccorso dell'ospedale di CP_3
Cagliari ossia dal 2008 in poi: circostanza della quale ha opportunamente ed espressamente tenuto conto il consulente d'ufficio. Quest'ultimo, in particolare, risulta avere esaminato tutta la documentazione prodotta dall'appellante, compreso il DVR e, muovendo dal giusto rilievo che la patologia dedotta dalla LO è multifattoriale, ha sottolineato che “Tali patologie si possono manifestare in tutti i settori e in tutte le occupazioni lavorative, tuttavia studi sperimentali e statistico-epidemiologici hanno dimostrato che alcuni settori e alcuni gruppi di occupazione presentino, conseguentemente a sollecitazioni biomeccaniche ripetute e marcate a livello della colonna vertebrale, rilevanti fattori di rischi lavorativi per patologie a livello di tale distretto. Si tratta delle attività lavorative in cui si è sottoposti alla movimentazione manuale di carichi
(MMC), a vibrazioni al corpo intero (WBV), a posture incongrue (fisse e/o protratte), a movimenti e torsioni del tronco. Gli operatori sanitari addetti all'assistenza dei pazienti rientrano tra le categorie per le quali è stato possibile dimostrare un aumento dell'incidenza delle suddette patologie. Il profilo professionale degli operatori sanitari, infatti, prevede numerosi e gravosi compiti che richiedono l'impiego di forza manuale, ed espone a fattori di rischio specifici, tra i quali il sollevamento/trasferimento manuale di pazienti e carichi, le operazioni di traino-spinta di letti, barelle e carrelli, le posture fisse e/o incongrue mantenute per tempi prolungati, i frequenti piegamenti, le torsioni del tronco, le
4 scarse possibilità di pausa, il lavoro “sotto pressione”. Tutto ciò può risultare particolarmente oneroso nell'assistenza di pazienti scarsamente o affatto collaboranti, ed in particolare nei reparti geriatrici, di lunga degenza, di rianimazione e terapia intensiva, di chirurgia e medicina d'urgenza, di riabilitazione e recupero funzionale, di ortopedia e nei pronto soccorso. La valutazione del rischio per le attività di degenza nelle strutture sanitarie presenta elementi distintivi determinati dalla particolare situazione lavorativa: si deve infatti tenere in considerazione il parametro “caratteristiche del carico” (qui rappresentato dal paziente, per il quale le metodologie consolidate per la movimentazione di oggetti non sono utilizzabili in quanto non tengono conto delle peculiarità degli atti di trasferimento manuale di persone), inoltre il paziente può presentare diversi gradi di disabilità (per i quali le manovre di movimentazione possono farsi più o meno complesse), e infine la presenza di ausili può agevolare la movimentazione (purché usati correttamente e con continuità e a condizione che la logistica ne permetta un effettivo utilizzo). In merito in Italia è stato predisposto un metodo di valutazione a indice denominato MAPO che tiene conto di: carico assistenziale indotto dalla presenza di pazienti non autosufficienti tipo e grado di disabilità motoria dei pazienti, aspetti strutturali degli ambienti di lavoro e di degenza, attrezzature in dotazione, formazione degli operatori sullo specifico argomento.”. Inoltre, “Il discorso si presenta particolarmente complesso per i lavoratori del comparto Sanità anche in quanto le patologie secondarie alla MMC non sono state inserite nelle Tabelle delle Malattie Professionali, e per le malattie professionali non tabellate l'onere della prova è a carico del lavoratore.”. Anche sotto questo profilo, il rilievo appare conforme al consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo la quale quando le malattie dedotte in causa rappresentano altrettante patologie ad eziologia multifattoriale rispetto ad esse, a prescindere dal fatto che siano tabellate o non tabellate, la prova della causa di lavoro grava sull'assicurato e non può basarsi su semplici presunzioni, ma dev'essere valutata secondo un criterio di rilevante o ragionevole probabilità scientifica (cfr., Cass. n. 9342/2022 e Cass. n. 38898/2021). Nel dettaglio della documentazione medica, va sottolineato che l'appellante ha omesso di produrre il verbale della visita medica del 24.2.2010 né comunque ha saputo riferire alcunché in merito al contenuto di detto verbale e, dunque, riguardo alla sua eventuale rilevanza ai fini della definizione della presente controversia. Inoltre, lo svolgimento dell'attività di infermiera professionale presso il pronto soccorso risulta provata soltanto a decorrere dal marzo 2007, mentre per il periodo precedente si ha solo la prova di un periodo nel 1999 e null'altro se non le dichiarazioni rese dalla medesima LO senza alcun riscontro documentale né orale. Nella disamina della documentazione prodotta, il consulente sottolinea che “Altro aspetto che emerge è la sussistenza di esecuzione di un esame RMN del rachide in toto nel 2009 nel quale viene segnalata la presenza di ben evidenti processi degenerativi artrosici, di protrusioni discali e di erniazioni discali interessanti il rachide in toto. Ciò avviene in un periodo successivo di 2 anni alla presa in carico dell'attività presso il Pronto Soccorso, e per quanto lo specifico DVR del PS dell'Ospedale Brotzu segnali che il livello di rischio per gli operatori di sviluppare
5 patologie croniche e acute dell'apparato muscolo scheletrico è stimato come alto, è certamente inverosimile che tali aspetti, di tipo cronico e degenerativo, possano essere insorti in tale brevissimo periodo. Un ulteriore esame RMN del rachide eseguito nel 2017 confermava la presenza di tale patologia degenerativa la quale tuttavia, ripeto, sussisteva con caratteri di rilevanza già in tempi notevolmente antecedenti. Altro aspetto da rilevare è che non viene dimostrato con sufficiente dettaglio e specificità, quali siano state nell'ambito del Pronto Soccorso le concrete mansioni svolte, e in quale modo e per quanto tempo le medesime l'abbiano esposta a eventuali significativi livelli di rischio. Per di più è dalle prove Parte_ testimoniale fornite dalla perizianda stessa che la (movimentazione di pazienti e spostamento di barelle) risulta solo occasionale, con un grado di esposizione del rischio lavorativo assolutamente non significativo per natura, intensità e durata. Vi è inoltre da aggiungere che nel caso in oggetto i principali aspetti degenerativi, così come anche la sintomatologia riferita e i riscontri clinici, interessino principalmente il rachide cervicale, distretto rachideo che non viene generalmente sottoposto a un sovraccarico biomeccanico durante la MMC o posture incongrue Alla luce della molteplicità dei suddetti aspetti è ragionevole dover ritenere che le patologie per le quali la perizianda richiede il riconoscimento della malattia professionale siano rappresentate da patologie muscolo scheletriche
a carico del rachide da attribuirsi a patologia comune, peraltro già presenti al momento della assunzione presso il Pronto Soccorso, e che pertanto l'esposizione al rischio lavorativo (per movimentazione manuale di carichi e posture incongrue) non assume efficacia causale esclusiva o prevalente, e neanche sussista la ragionevole probabile certezza che la mansione esercitata possa essere stata concausa concorrente delle patologie per la quali si è in causa.”. A fronte del richiamato quadro clinico analiticamente ricostruito nella consulenza tecnica d'ufficio, l'appellante - al quale, contrariamente all'eccezione sollevata nel corso della discussione orale, il consulente d'ufficio ha dichiarato espressamente di avere inviato – tramite il ctp nominato - copia della bozza della consulenza d'ufficio ricevendo richiesta di concessione di ulteriore termine per il deposito di osservazioni, non concedibile attesa la natura dei termini assegnati in sede di conferimento dell'incarico al CTU - non ha, per l'effetto, depositato alcuna osservazione nei termini assegnatigli, né alcuna osservazione tecnica risulta sollevata nel corso della discussione orale davanti alla Corte: ragione che induce i Collegio, unitamente alla più volte menzionata completezza dell'analisi documentale e della conformità ai consolidati indirizzi giurisprudenziali, a condividere le conclusioni cui è pervenuto il consulente d'ufficio, con conseguente rigetto dell'appello e conferma della sentenza di primo grado. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
Definitivamente pronunciando;
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 86/2020 Parte_1 pronunciata dal Tribunale di Nuoro – in funzione di giudice del lavoro - in contraddittorio con l' , in persona del legale rappresentante;
CP_1 condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese legali complessivamente liquidate in € 4.300,00, oltre spese generali e quanto altro
6 dovuto per legge, con le spese della ctu, liquidate con separato decreto a carico dell'istituto. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).
Giorni 5 per la motivazione.
Sassari, 26.3.2025
Il Presidente est.
Dott. Marcello Giacalone
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