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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 17/12/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
dott. Nicolò Sesta Giudice
dott. Gabriele Bordiga Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.1510 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promosso da:
, nato a [...] il [...], residente a [...] Parte_1
(c.f. , difeso e rappresentato, in virtù di delega in calce al ricorso, dall'Avv. C.F._1
NI TH AG ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, in Oristano alla via San Francesco, 18;
e
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'Avv. Simona Atzori del Foro di Oristano ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Oristano, Via Carducci 42
e in contraddittorio con:
, nata a [...] il [...] (c.f. ), residente in [...]C.F._3
Santa Giusta alla via Padre Pio 75, rappresentata e difesa, giusta delega in calce al ricorso, dall'Avv.
NI TH AG, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Oristano alla via San
Francesco 18
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Pagina 1 Nell'interesse delle parti:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto il 10/08/2003, in
Santa Giusta, tra e , trascritto al n. 15, parte II, Serie A, dell'anno Parte_1 Parte_2
2003 ed ordinare al Comune competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) Il minore , che avrà la residenza anagrafica presso la madre, sarà affidato ad entrambi i Per_1 genitori e continuerà a ricevere da loro cura, educazione ed istruzione, mantenendo con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi, conservando con gli ascendenti e con i parenti di ciascuno ramo genitoriale rapporti significativi;
- i genitori continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, adottando sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per i figli ed eserciteranno, invece, la responsabilità separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione;
- salvo diverso accordo, starà con il padre nei tempi già disposti in sede di separazione. Per_1
3) corrisponderà, entro il 10 di ogni mese, alla sig.ra , in quanto Parte_1 Parte_2 genitore convivente con la prole minore e maggiorenne, ma non economicamente autonoma, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, l'assegno mensile di € 400,00 (200,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie scolastiche, mediche non coperte da SSN e sportive che saranno sostenute nell'interesse della prole, previamente concordate se non urgenti e/o necessarie.
4) A saldo e stralcio del debito conseguente al mancato adeguamento agli indici ISTAT dell'assegno disposto a titolo di contributo per il mantenimento dei figli ed alla percezione dell'assegno unico
INPS per l'intero importo, si obbliga a versare, entro sette giorni dalla sottoscrizione Parte_1 del presente ricorso, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a , Parte_2
l'importo di € 10.000,00 (diecimila).
5) I coniugi, in conseguenza della cessazione degli effetti civili del matrimonio, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare, convengono di ricomprendere tra le condizioni di divorzio le attribuzioni patrimoniali come di seguito specificate.
a) si obbliga a trasferire, in parti uguali, in favore dei due figli , Parte_2 Pt_3 maggiorenne che interviene in contraddittorio al fine di prestare il proprio consenso e , previa Per_1 autorizzazione del giudice tutelare o, comunque, non appena diverrà maggiorenne, la nuda proprietà della propria quota di ½ pro-indiviso dell'immobile sito in Santa Giusta, via Padre Pio 75, distinto in catasto al Foglio 6, particella 5452, Piano T-1, Cat. A/2, classe 04, 9 vani, rendita € 604,25.
Unitamente all'unità immobiliare verrà trasferita ai figli, ai sensi dell'art. 1117 e segg. del cod. civ.,
Pagina 2 anche la quota sulle parti ed impianti comuni e indivisibili del fabbricato.
b) Sulla quota ceduta di detto immobile si obbliga a costituire in favore di Parte_2
il diritto reale di usufrutto, per la durata dell'intera vita di quest'ultimo. L'usufruttuario Parte_1 dovrà conservare con la diligenza “del buon padre di famiglia”, per tutta la durata dell'usufrutto,
l'immobile su descritto, nelle condizioni materiali in cui attualmente versa, salvo il normale deterioramento derivante dall'uso.
La figlia dichiara sin da ora di accettare in comproprietà col fratello la cessione Parte_3 Per_1 in suo favore della quota della madre pari al 50% della nuda proprietà Parte_2 dell'immobile sito in Santa Giusta alla via Padre Pio 75, distinto in catasto al fg.22, mapp. 316, sub
3 e dichiara di accettare la costituzione dell'usufrutto a proprio favore sulla medesima Parte_1 quota disposta da . Le parti si impegnano in vista del programmato Parte_2 trasferimento a ottenere anche la previa autorizzazione del giudice tutelare nell'interesse del figlio laddove ancora minorenne al momento della stipula. Per_1
c) La quota dell'immobile verrà trasferita a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con tutti i diritti, accessioni, accessori, azioni e pertinenze, con le servitù attive e passive esistenti per lo stato dei luoghi e giusta i titoli di provenienza, con la proporzionale quota di comproprietà sulle parti comuni del fabbricato di cui l'unità immobiliare fa parte, nonché con i diritti e gli obblighi derivanti dal regolamento di condominio e relative tabelle millesimali, che la parte cessionaria dichiara di ben conoscere e di accettare, obbligandosi per se e per i suoi danti causa ad osservarlo e farlo osservare.
d) L'immobile in oggetto è pervenuto a , in regime patrimoniale di comunione legale con Parte_1
, in forza di scrittura privata di assegnazione, autenticata nelle firme dal dott. Parte_2 in data 20/03/2006 (rep. 155760 – fascicolo 20173), registrato a Oristano il 29/03/2006 Persona_2 al n 578 e trascritto a Oristano il 31/03/2006 al n. 2376 Reg. Gen. e n. 1520 Reg. Part).
e) L'immobile, sebbene acquistato in regime di comunione dei beni, risulta intestato in catasto al solo
. Nella planimetria depositata in catasto l'immobile oggetto di promessa di trasferimento Parte_1 risulta individuato nella sua precisa e reale consistenza.
f) Ai sensi e per gli effetti delle vigenti leggi urbanistiche ed edilizie, e Parte_1 Parte_2
dichiarano che le opere relative all'abitazione sono state eseguite in conformità ai seguenti
[...] provvedimenti autorizzativi rilasciati dal Comune di Santa Giusta: concessione edilizia n. 23/94,
74/01 e 86/02, rilasciate rispettivamente il 06/05/1994, 27/02/2001 e 28/08/2002. Da allora non sono state apportate modifiche per le quali sarebbero state necessarie autorizzazioni o concessioni edilizie;
dichiarano, infine, che non è stato adottato alcun provvedimento sanzionatorio ex art. 41 della Legge 17 agosto 1942 n.1150, modificato dall'art.13 della Legge 06 agosto 1967 n.765 ed
Pagina 3 art.15 della Legge 28 gennaio 1977 n.10, nonché della Legge 28 febbraio 1985 n.47 e successive modifiche ed integrazioni.
g) Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è soggetto al regime di esenzione previsto dall'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 – e viene effettuato ed accettato senza corrispettivo in denaro, ma senza spirito di liberalità rientrando nella più ampia e definitiva regolamentazione dei rapporti patrimoniali e che l'accordo definisce ogni e qualsiasi rapporto di natura economico-patrimoniale tra gli ex coniugi dipendenti dal coniugio e dallo scioglimento della comunione legale, risolvendo definitivamente la crisi familiare.
h) si accolla, in via esclusiva, il debito residuo relativo al mutuo contratto per la casa. Parte_1
A tali effetti si obbliga a pagare puntualmente le singole rate residue in linea capitale, Parte_1 interessi ed accessori, sino a completa estinzione del debito senza nulla pretendere da Parte_2
.
[...]
i) e dichiarano che, con l'esecuzione delle condizioni sopra Parte_1 Parte_2 specificate, non avranno più nulla da pretendere uno nei confronti dell'altro per nessun titolo e/o ragione;
6) Il trasferimento della nuda proprietà a favore dei figli e la preventiva costituzione di usufrutto a tempo indeterminato a favore di saranno oggetto di atto pubblico notarile da stipularsi Parte_1 successivamente al deposito della sentenza di divorzio e di omologa del presente accordo presso notaio scelto di comune accordo tra gli ex coniugi. Le spese notarili ed ogni consequenziale onere saranno a totale ed esclusivo carico di Parte_1
7) Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il trasferimento immobiliare è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 e che tutte la clausola dell'accordo di divorzio e modifica delle precedenti condizioni sono risolutive e definitive della crisi coniugale e del conseguente divorzio.
8) si impegna a trasferire la propria residenza in altro immobile entro il Parte_2
31/12/2025.
9) Con la perfetta esecuzione dei sopra estesi accordi, ogni e qualsiasi reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale, passato presente e futuro, non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo e/o ragione ed in virtù del risolto vincolo matrimoniale ed/o per motivi ad esso connessi.
10) Le spese e competenze del giudizio rimangono interamente compensate tra le parti”.
Nell'interesse del Pubblico Ministero:
Pagina 4 “visto l'accordo raggiunto dalle parti conclude chiedendo che il Tribunale voglia disporre in conformità alle condizioni congiuntamente specificate da e Parte_1 Parte_2
”.
[...]
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26/05/2025, e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra riportate.
In data 10 agosto 2003, in Santa Giusta, e hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio concordatario, trascritto al n. 15, parte II, Serie A, dell'anno 2003.
Dall'unione sono nati, in Oristano, i figli (il 24.8.2006) e (il 29.10.2008). Pt_3 Per_1
Con decreto di omologazione del 03.12.2019 l'intestato Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni:
“a) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
c) la casa coniugale, sita in Santa Giusta, Via Padre Pio 75, come sopra meglio identificata, è già ripartita in due unità abitative autonome a spese a carico di con due ingressi separati Parte_1 ed a separare gli impianti (elettrico ed idrico); mentre la porzione posta al piano terra rimane assegnata alla , presso cui vivrà la prole minore, la porzione sita al primo piano Parte_2 rimarrà nel possesso del Parte_1
d) i minori, che avranno la residenza anagrafica presso la madre, saranno affidati ad entrambi i genitori;
- gli stessi continueranno a ricevere da entrambi i genitori cura, educazione ed istruzione, mantenendo con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservando con gli ascendenti e con i parenti di ciascuno ramo genitoriale rapporti significativi;
- i genitori continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, adottando sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per i figli (tra cui quelle riguardanti le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi d'istruzione e svago, le attività sportive e ricreative) ed eserciteranno, invece, la responsabilità separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione;
- i coniugi concordano che, salvo diverso accordo, i minori staranno con il padre una settimana il lunedì, mercoledì e venerdì e la settimana successiva il martedì, il giovedì e l'intero week-end (dal sabato alla domenica); quanto alle festività natalizie, concordano che i minori trascorrano, ad anni alterni, la vigilia di Natale e l'1 gennaio con un genitore ed il 25 ed il 31 dicembre con l'altro; sempre ad anni alterni il giorno di Pasqua con uno ed il giorno di Pasquetta con l'altro genitore;
Pagina 5 durante l'estate gli stessi trascorreranno 15 giorni consecutivi presso ciascun genitore, da concordarsi entro il 15 giugno di ogni anno;
e) corrisponderà, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, un assegno mensile Parte_1 di € 400,00 (200,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie scolastiche, mediche non coperte da SSN e sportive che saranno sostenute nell'interesse della prole,
f) i coniugi autorizzano il rilascio del passaporto in favore dei minori;
g) le spese e competenze del giudizio saranno integralmente compensate”.
Le parti, non intendendo comparire personalmente, hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473bis.51 co. 2, c.p.c., dando atto di non intendere riconciliarsi e confermando le conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
Alla luce delle allegazioni fornite e della documentazione depositata in atti, sono stati richiesti chiarimenti alle parti e, ritenuto sufficiente quanto chiarito all'udienza del 16.10.2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte, parzialmente modificate alla medesima udienza.
La domanda di divorzio merita accoglimento.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda erano legalmente separate e che, dalla data del decreto di omologa (3.12.2019) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (26.5.2025), sono trascorsi i termini di legge.
Opera, inoltre, in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n. 55, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e . Parte_1 Parte_2
Devono essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi agli interessi dei figli nonché degli stessi coniugi.
Invero, quanto al figlio ancora minorenne delle parti, , deve osservarsi che il previsto Per_1 affidamento condiviso è idoneo a dare completa attuazione all'ormai consolidato principio della bigenitorialità, il quale rappresenta un caposaldo fondamentale in materia di affidamento in quanto garantisce il legittimo diritto dei figli minori di poter stabilire, e coltivare nel tempo, un rapporto continuativo con entrambi i genitori, anche laddove questi abbiano scelto di non proseguire la loro relazione sentimentale.
Pagina 6 La genitorialità condivisa, inoltre, di garantire che le decisioni di maggiore interesse per i figli siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi.
È, invero, lo stesso art. 337 ter c.c. a prevedere che debba valutarsi prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori.
Anche i tempi di permanenza presso ciascun genitore sono del tutto adeguati, considerato che essi ricalcano quelli sostanzialmente egualitari (idonei a garantire massimamente il ruolo genitoriale di entrambe le parti) già stabiliti in sede di separazione e a cui il minore è già abituato.
Quanto alla figlia maggiorenne intervenuta nel presente procedimento, nulla deve - Pt_3 all'evidenza - disporsi in punto di affidamento e collocamento.
Sotto il profilo economico, infine, si ritiene che l'ammontare dell'assegno di mantenimento dovuto dal padre, così come concordato dalle parti, risulti conforme a soddisfare le esigenze di vita del figlio minore e della figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente, poiché l'assegno in questione corrisponde a quello previsto all'epoca della separazione e non essendo medio tempore mutate le condizioni patrimoniali delle parti.
I coniugi hanno anche concordato in maniera condivisibile il saldo del debito del relativo al Pt_1 mancato adeguamento dell'assegno secondo ISTAT.
Si evidenzia, infine, che le ulteriori condizioni riguardano la regolamentazione di aspetti meramente patrimoniali tra le parti, in quanto viene programmato un futuro trasferimento immobiliare in favore dei figli con riserva di usufrutto in capo al padre, motivo per il quale la figlia maggiorenne ha inteso espressamente fin d'ora aderire intervenendo nel presente giudizio. Ad ogni modo, come si ripete, trattasi di atti di natura economica cui le parti intendono impegnarsi per il futuro, non avendo essi richiesto di procedere al trasferimento in questa sede;
pertanto, stante la natura disponibile dei diritti coinvolti, nulla osta a prendere atto di quanto concordato.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, definitivamente decidendo:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Santa Giusta il 10/08/2003 tra
, nato a [...] il [...] e , nata a [...]_2
Pagina 7 MILANO (MI) il 02/05/1975, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 15, parte II, Serie A, anno 2003- Comune di Santa Giusta).
Sull'accordo tra le parti:
2) dispone che il minore , che avrà la residenza anagrafica presso la madre, sarà affidato Per_1 ad entrambi i genitori e continuerà a ricevere da loro cura, educazione ed istruzione, mantenendo con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi, conservando con gli ascendenti e con i parenti di ciascuno ramo genitoriale rapporti significativi;
- i genitori continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, adottando sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per i figli ed eserciteranno, invece, la responsabilità separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione;
- salvo diverso accordo, starà con il padre nei tempi già disposti in sede di separazione. Per_1
3) dispone che corrisponderà, entro il 10 di ogni mese, alla sig.ra Parte_1 Parte_2
, in quanto genitore convivente con la prole minore e maggiorenne, ma non
[...] economicamente autonoma, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, l'assegno mensile di € 400,00 (200,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie scolastiche, mediche non coperte da SSN e sportive che saranno sostenute nell'interesse della prole, previamente concordate se non urgenti e/o necessarie.
4) prende atto che a saldo e stralcio del debito conseguente al mancato adeguamento agli indici
ISTAT dell'assegno disposto a titolo di contributo per il mantenimento dei figli ed alla percezione dell'assegno unico INPS per l'intero importo, si obbliga a versare, entro sette giorni Parte_1 dalla sottoscrizione del presente ricorso, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a , l'importo di € 10.000,00 (diecimila). Parte_2
5) prende atto che i coniugi, in conseguenza della cessazione degli effetti civili del matrimonio,
a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare, convengono di ricomprendere tra le condizioni di divorzio le attribuzioni patrimoniali come di seguito specificate.
a) si obbliga a trasferire, in parti uguali, in favore dei due figli , Parte_2 Pt_3 maggiorenne che interviene in contraddittorio al fine di prestare il proprio consenso e , Per_1 previa autorizzazione del giudice tutelare o, comunque, non appena diverrà maggiorenne, la nuda proprietà della propria quota di ½ pro-indiviso dell'immobile sito in Santa Giusta, via
Padre Pio 75, distinto in catasto al Foglio 6, particella 5452, Piano T-1, Cat. A/2, classe 04, 9 vani, rendita € 604,25.
Pagina 8 Unitamente all'unità immobiliare verrà trasferita ai figli, ai sensi dell'art. 1117 e segg. del cod. civ., anche la quota sulle parti ed impianti comuni e indivisibili del fabbricato.
b) Sulla quota ceduta di detto immobile si obbliga a costituire in favore di Parte_2 il diritto reale di usufrutto, per la durata dell'intera vita di quest'ultimo. Parte_1
L'usufruttuario dovrà conservare con la diligenza “del buon padre di famiglia”, per tutta la durata dell'usufrutto, l'immobile su descritto, nelle condizioni materiali in cui attualmente versa, salvo il normale deterioramento derivante dall'uso.
La figlia dichiara sin da ora di accettare in comproprietà col fratello la Parte_3 Per_1 cessione in suo favore della quota della madre pari al 50% della nuda Parte_2 proprietà dell'immobile sito in Santa Giusta alla via Padre Pio 75, distinto in catasto al fg.22, mapp. 316, sub 3 e dichiara di accettare la costituzione dell'usufrutto a proprio Parte_1 favore sulla medesima quota disposta da . Le parti si impegnano in vista Parte_2 del programmato trasferimento a ottenere anche la previa autorizzazione del giudice tutelare nell'interesse del figlio laddove ancora minorenne al momento della stipula. Per_1
c) La quota dell'immobile verrà trasferita a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con tutti i diritti, accessioni, accessori, azioni e pertinenze, con le servitù attive e passive esistenti per lo stato dei luoghi e giusta i titoli di provenienza, con la proporzionale quota di comproprietà sulle parti comuni del fabbricato di cui l'unità immobiliare fa parte, nonché con i diritti e gli obblighi derivanti dal regolamento di condominio e relative tabelle millesimali, che la parte cessionaria dichiara di ben conoscere e di accettare, obbligandosi per se e per i suoi danti causa ad osservarlo e farlo osservare.
d) L'immobile in oggetto è pervenuto a , in regime patrimoniale di comunione legale Parte_1 con , in forza di scrittura privata di assegnazione, autenticata nelle firme Parte_2 dal dott. in data 20/03/2006 (rep. 155760 – fascicolo 20173), registrato a Oristano Persona_2 il 29/03/2006 al n 578 e trascritto a Oristano il 31/03/2006 al n. 2376 Reg. Gen. e n. 1520 Reg.
Part).
e) L'immobile, sebbene acquistato in regime di comunione dei beni, risulta intestato in catasto al solo Nella planimetria depositata in catasto l'immobile oggetto di promessa di Parte_1 trasferimento risulta individuato nella sua precisa e reale consistenza.
f) Ai sensi e per gli effetti delle vigenti leggi urbanistiche ed edilizie, e Parte_1 [...]
dichiarano che le opere relative all'abitazione sono state eseguite in conformità ai Parte_2 seguenti provvedimenti autorizzativi rilasciati dal Comune di Santa Giusta: concessione edilizia n. 23/94, 74/01 e 86/02, rilasciate rispettivamente il 06/05/1994, 27/02/2001 e 28/08/2002. Da allora non sono state apportate modifiche per le quali sarebbero state necessarie autorizzazioni
Pagina 9 o concessioni edilizie;
dichiarano, infine, che non è stato adottato alcun provvedimento sanzionatorio ex art. 41 della Legge 17 agosto 1942 n.1150, modificato dall'art.13 della Legge
06 agosto 1967 n.765 ed art.15 della Legge 28 gennaio 1977 n.10, nonché della Legge 28 febbraio 1985 n.47 e successive modifiche ed integrazioni.
g) Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è soggetto al regime di esenzione previsto dall'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74
e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 – e viene effettuato ed accettato senza corrispettivo in denaro, ma senza spirito di liberalità rientrando nella più ampia e definitiva regolamentazione dei rapporti patrimoniali e che l'accordo definisce ogni e qualsiasi rapporto di natura economico-patrimoniale tra gli ex coniugi dipendenti dal coniugio e dallo scioglimento della comunione legale, risolvendo definitivamente la crisi familiare.
h) si accolla, in via esclusiva, il debito residuo relativo al mutuo contratto per la Parte_1 casa. A tali effetti si obbliga a pagare puntualmente le singole rate residue in linea Parte_1 capitale, interessi ed accessori, sino a completa estinzione del debito senza nulla pretendere da
. Parte_2
i) e dichiarano che, con l'esecuzione delle condizioni sopra Parte_1 Parte_2 specificate, non avranno più nulla da pretendere uno nei confronti dell'altro per nessun titolo e/o ragione;
6) prende atto che il trasferimento della nuda proprietà a favore dei figli e la preventiva costituzione di usufrutto a tempo indeterminato a favore di saranno oggetto di atto Parte_1 pubblico notarile da stipularsi successivamente al deposito della sentenza di divorzio e di omologa del presente accordo presso notaio scelto di comune accordo tra gli ex coniugi. Le spese notarili ed ogni consequenziale onere saranno a totale ed esclusivo carico di Parte_1
7) prende atto che al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il trasferimento immobiliare è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo
1987 n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 e che tutte la clausola dell'accordo di divorzio e modifica delle precedenti condizioni sono risolutive e definitive della crisi coniugale e del conseguente divorzio.
8) prende atto che si impegna a trasferire la propria residenza in altro Parte_2 immobile entro il 31/12/2025.
9) prende atto che con la perfetta esecuzione dei sopra estesi accordi, ogni e qualsiasi reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale, passato presente e futuro, non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo e/o ragione ed in virtù del risolto vincolo matrimoniale ed/o per motivi ad esso connessi.
Pagina 10 Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
16/12/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Dott. Gabriele Bordiga Dott.ssa Consuelo Mighela
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