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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/06/2025, n. 3165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3165 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in grado di appello iscritta al n. 2877 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2021 avente a
OGGETTO: risarcimento danni da emotrasfusioni infette e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del in carica, rappresentato e difeso ex Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso i cui uffici, siti in Napoli alla via Diaz n.
11, è domiciliato per legge.
APPELLANTE
E
nato a [...] il [...] (C.F. ) ed Controparte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Napoli alla Piazza Nazionale n. 94/D presso l'avv. Michele Scolamiero
(C.F. ) che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. Sergio Guadagni CodiceFiscale_2
(C.F. ), in virtù di procura a margine della citazione di primo grado. CodiceFiscale_3
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “Voglia l'Ecc. Corte d'Appello, nel merito, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, rilevata l'erroneità dei criteri di calcolo del danno risarcibile adottati, pertanto riconoscere la diversa misura, nel suo ammontare già devalutato e rivalutato, di € 23.606,00. Conseguentemente, ma anche nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento del primo motivo di appello, in totale riforma della sentenza appellata, ed in corretta applicazione del criterio di compensatio lucri cum damno, disporre la detrazione di quanto corrisposto a titolo di indennizzo, con ciò ritenendolo ampiamente ed anzi ulteriormente satisfattivo del danno patito e riconosciuto nella sentenza di prime cure. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”. pagina 1 di 10 PER L'APPELLATO: “Premessi i fatti di causa, così come ampiamente dedotti, esposti e rappresentati nelle precedenti difese, con particolare riferimento alla comparsa di costituzione;
nel rimandare alle conclusioni di cui a quest'ultima che abbiansi quivi per ripetute e trascritte;
nell'impugnare parola per parola tutte le considerazioni, eccezioni e richieste formulate ex adverso, nello spiegato gravame introduttivo (laddove venivano eccepite: a) la non corretta applicazione della compensatio lucri cum damno, (non avendo il Tribunale impugnato operato il diffalco delle somme dell'indennizzo ex lege 210/92, di cui risulta essere beneficiario l'odierno appellato, visto che non era stata fornita la prova dell'effettivo versamento dal in ossequio alla Parte_1
giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione: per tutte ordinanza n. 21837/2019); b) la presunta erroneità dei criteri di calcolo adottati ai fini della liquidazione del danno risarcibile), l'odierno appellato, così come sopra rapp.to, dom.to e difeso, reitera le conclusioni riportate nelle note di trattazione scritta regolarmente e tempestivamente depositate alla precedente udienza del 26.01.2024, rinviata per i medesimi incombenti a quella odierna fissata per il 14.03.2025 concludendo affinché la
Ecc.ma Corte di Appello voglia respingere lo spiegato gravame, con integrale conferma della sentenza di prime cure. Sempre in via principale rigettare comunque l'appello siccome proposto in quanto inammissibile ed infondato, con conferma della sentenza impugnata, ritenendo sufficientemente motivato e ben argomentato l'excursus logico giuridico adottato dal Giudice di prime cure, sia in relazione alla liquidazione del danno, sia in riferimento ai criteri applicati dal Giudice di prime cure in tema di compensatio lucri cum damno. Pertanto, si chiede che la causa sia trattenuta in decisione con la concessione dei termini previsti dalla legge per il deposito di note conclusionali. Con vittoria di spese e competenze di giustizia del presente grado”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 04.12.2015 ha riferito di essere affetto da Controparte_1 un'epatopatia cronica da virus HCV contratta in seguito ad emotrasfusioni, poi rilevatesi infette, che gli venivano somministrate nel corso di un intervento chirurgico di lobectomia superiore destra a cui veniva sottoposto il 24.06.1982, all'età di 45 anni, presso l'Ospedale Civile di Brescia.
Ha ancora riferito l'istante di aver scoperto di aver contratto tale infezione virale solo a distanza di parecchi anni dalle trasfusioni ricevute e precisamente nel 2011 quando iniziavano a manifestarsi i sintomi tipici di una patologia epatica, quali dispepsia e condizione di malessere generale, che lo inducevano ad eseguire esami ematologici da cui emergeva, in data 19.04.2011, la sua positività al virus dell'HCV confermata il 05.06.2012 quando veniva formulata diagnosi di “epatopatia cronica
HCV correlata”.
pagina 2 di 10 In data 19.06.2012 il aveva quindi presentato istanza per poter accedere ai benefici di CP_1
cui alla L. 210/1992 ed in data 01.02.13, la CMO di Caserta aveva riconosciuto la sussistenza di nesso etiologico tra le trasfusioni ricevute e la patologia epatitica HCV correlata.
Tanto premesso il prospettando una responsabilità ex art. 2043 c.c. del CP_1 Parte_1
per mancato esercizio degli obblighi di controllo, direttiva e vigilanza sull'impiego di sangue
[...]
umano per usi terapeutici normativamente previsti, lo ha convenuto innanzi al Tribunale di Napoli chiedendone la condanna al risarcimento dei danni alla propria integrità fisica e morale subiti a causa delle trasfusioni infette.
Il , costituitosi tardivamente in giudizio nell'udienza immediatamente Parte_1
successiva alla scadenza dei termini concessi ex art. 183 co. 6 c.p.c., ha chiesto il rigetto della domanda invocando, in subordine, l'applicazione del principio della compensatio lucri cum damno con conseguente defalco delle somme già corrisposte e da corrispondere all'attore a titolo di indennizzo ex lege n. 210/1992 da quanto eventualmente dovutogli a titolo risarcitorio.
A sostegno di tale richiesta il ha prodotto svariata documentazione tra cui la nota della Parte_1
Giunta Regionale della Campania prot. n. 148 del 12.01.2016 del seguente tenore: “Facendo seguito alla richiesta pervenuta, si comunica che al sig. , nato a [...] il Controparte_1
21.01.1937…è stato liquidato degli arretrati, con decreto dirigenziale n. 233 del 30 settembre 2013, afferenti i ratei maturati dal 1° luglio 2012 (l'istanza è del 19.06.2012) a tutto il 30 giugno 2013, dell'indennizzo relativo alla L. 210/92 per la VIII categoria della tabella A allegata al DPR
30.12.1981 n. 834, ed inserita nei ruoli di spesa fissa dal 1° luglio 2012. La CMO di Caserta, con processo verbale mod. ML/V n. 429 del 01.02.2013 riconobbe il diritto del Signor a CP_1 percepire l'indennizzo previsto dalla L. 210/92 nella misura corrispondente alla VIII Categoria Tab. A allegata al DPR 834/81. Il Signor ha percepito a tutto dicembre 2015 in totale € 31.359,48. CP_1
Allegati alla presente: Verbale CMO, decreto di riconoscimento e scheda di calcolo di indennizzo”.
È stata quindi disposta la nomina di un c.t.u. con l'incarico di accertare l'esistenza di nesso causale tra le trasfusioni a cui veniva sottoposto il nel 1982 e l'infezione da HCV nonché di CP_1
individuare i postumi permanenti nascenti dalla patologia epatica. Il consulente, individuata la causa più probabile di infezione nelle trasfusioni praticate al nel giugno del 1982, ha quindi stimato CP_1 nell'ordine del 12% il danno biologico riportato dall'attore.
La causa è stata quindi decisa con sentenza pubblicata il 05.01.2021 e non notificata la quale ha accolto la domanda condannando il al pagamento all'attore “della complessiva Parte_1
somma di Euro 28.996,00, oltre interessi compensativi nella misura del 2,5% annuo dal momento
pagina 3 di 10 dell'evento dannoso, risalente al 1982, oltre interessi legali sulla somma finale così liquidata di Euro
28.996,00, dalla data di pubblicazione della sentenza sino al soddisfo”.
Tale decisione, per quanto di interesse, è stata così motivata: “La domanda nei confronti del
deve essere accolta per quanto di ragione. Come acclarato anche dal CTU, dott. Parte_1 Per_1
, l'attore è affetto da un'infezione da HCV (“epatopatia cronica HCV”) determinata da
[...] trasfusioni di plasma effettuate nel giugno 1982 presso l'Ospedale Civile di Brescia ove fu ricoverato dal 17.06.1982 al 09.07.1982 (…)
In assenza di altri fattori alternativi non emersi dalla documentazione in atti e dalle operazioni di consulenza tecnica di ufficio deve essere, quindi, affermata la responsabilità del per il Parte_1
contagio da HCV subito da considerato che il CTU ha ritenuto verosimile il nesso Controparte_1
causale tra le trasfusioni e la patologia diagnosticata, la cui evoluzione progressiva ha determinato un danno biologico del 12% (…).
La liquidazione del danno non patrimoniale, così estensivamente inteso, subito dal CP_1
può, quindi, essere effettuata facendo applicazione delle recenti tabelle adottate dal Tribunale di
Milano del 2018 (…)
Considerato, quindi, che il contagio potrebbe essersi verificato nel giugno 1982 quando il aveva 45 anni e della percentuale di postumi invalidanti causalmente ricollegabili al CP_1
contagio (12%) si ottiene, in base alle tabelle adottate in via equitativa dal Tribunale di Milano del
2018, un importo di Euro 28.996,00.
Non vi è motivo di discostarsi dalla valutazione operata dal CTU effettuata con precisi riferimenti alla bibliografia in materia (…).
Tanto premesso il va condannato a corrispondere a la Parte_1 Controparte_1 complessiva somma di Euro 28.996,00 oltre interessi (…).
Questo tribunale ritiene equo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2056 c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (cd. lucro cessante), quello degli interessi fissandone il tasso nella misura del 2,5% annuo, tenuto conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, atteso l'intervallo di tempo fra l'illecito, individuato nell'anno 1982, ed il suo risarcimento e l'andamento medio dei tassi di impiego del denaro correnti nel periodo considerato.
Sull'importo finale come sopra riconosciuto di Euro 28.996,00 (che si converte in debito di valuta), maggiorato degli interessi compensativi maturati sino a tale data, saranno dovuti i normali interessi legali ex art. 1282 c.c.”.
§§§§§§
pagina 4 di 10 Con atto notificato il 25.06.2021 ed iscritto a ruolo nello stesso giorno il Parte_1 ha tempestivamente appellato tale sentenza chiedendo a questa Corte di accogliere queste richieste: “in parziale riforma dell'impugnata sentenza, rilevata l'erroneità dei criteri calcolo del danno risarcibile adottati, riconoscere la diversa misura (n.d.r. del credito), nel suo ammontare già devalutato e rivalutato, di € 23.606,00. Conseguentemente, ma anche nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento del primo motivo di appello, in totale riforma della sentenza appellata, ed in corretta applicazione del criterio di compensatio lucri cum damno, disporre la detrazione di quanto corrisposto
a titolo di indennizzo, con ciò ritenendolo ampiamente ed anzi ulteriormente satisfattivo del danno patito e riconosciuto nella sentenza di prime cure”.
, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del gravame avversario. La Controparte_1
causa, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni fissando un'udienza poi sostituita dalla concessione di un termine per il deposito telematico di note ex art. 127-ter c.p.c. Scaduto il termine per il deposito di tali note, in cui contenuto è stato riportato in epigrafe, la causa è stata introitata in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 per il deposito degli scritti difensivi finali.
§§§§§
Con il primo motivo di gravame il si duole della determinazione del danno Parte_1 risarcibile operata dal tribunale avendo riguardo all'età che il aveva alla data del contagio CP_1
(giugno 1982) anziché all'età che egli aveva nel 2011 quando si è manifestata la patologia epatica.
Assume l'appellante che il criterio adottato è errato poiché in presenza di danni lungolatenti, quali sono quelli in esame, ai fini della liquidazione del danno non si deve aver riguardo alla data dell'illecito, ossia al momento in cui è stato inoculato il virus infettante, ma a quella in cui la malattia epatica si è manifestata con l'emersione dei relativi sintomi e la formulazione di una diagnosi.
Nei danni lungolatenti il rapporto tra la condotta lesiva e le conseguenze pregiudizievoli non è infatti sincronico, bensì diacronico, poiché il danno non si esternalizza subito ma con uno stacco temporale anche di diversi anni rispetto alla commissione dell'illecito. Ne conseguirebbe che, finché
l'agente patogeno non produce i suoi effetti lesivi, non si realizza alcun danno risarcibile e non sorge alcuna obbligazione risarcitoria. Sarebbe perciò illegittima anche la retrodatazione del riconoscimento degli interessi al 1982, operata considerando l'epoca del contagio anziché quella in cui i sintomi della malattia epatica si sono manifestati.
Ciò, conclude l'appellante, sarebbe ancora più evidente con riferimento al danno morale ed esistenziale. Attraverso il danno morale viene infatti risarcito un patema d'animo che può derivare solo dall'acquisita consapevolezza del contagio di cui si è stati vittima mentre, per il danno esistenziale, si pagina 5 di 10 ha riguardo alla modifica in peius delle abitudini di vita del trasfuso che, a sua volta, presuppone la consapevolezza della propria condizione di persona ammalata.
Risulterebbe, pertanto, del tutto illogico ritenere che tali pregiudizi si siano prodotti e abbiano originato un credito risarcitorio sin dalla data dell'inconsapevole contagio e non da quella della sua epifania nella vita del contagiato.
§§§§§§
Il motivo deve essere accolto essendo con ogni evidenza fondato. Le allegazioni difensive svolte dall'Avvocatura dello Stato riflettono, infatti, un orientamento in tema di danni lungolatenti più volte ribadito dalla Suprema Corte proprio in riferimento ai contagi virali da emotrasfusioni.
Valga, ad esempio, il richiamo alla sentenza n. 25887 del 02.08.2022 che è risulta così massimata: “Il danno biologico non consiste nella semplice lesione dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, bensì nelle conseguenze pregiudizievoli per la persona, sicché, in mancanza di dette conseguenze, difetta un danno risarcibile, altrimenti configurandosi un danno “in re ipsa”, privo di accertamento sul nesso di causalità giuridica (necessario ex art. 1223 c.c.) tra evento ed effetti dannosi;
ne consegue che, in caso di danno c.d. lungolatente (nella specie, contrazione di epatite B, asintomatica per più di venti anni, derivante da trasfusione), il risarcimento deve essere liquidato solo con riferimento al momento di manifestazione dei sintomi e non dalla contrazione dell'infezione”.
Le medesime argomentazioni si rinvengono nelle sentenze n. 5119 del 17.02.2023 e n. 4110 del
14.02.2024 che, a loro volta, sono così compendiate:
“In caso di danno cd. lungolatente (nella specie, contrazione di epatite C, asintomatica per più di venti anni, derivante da trasfusione), il diritto al risarcimento del danno biologico sorge solo con riferimento al momento di manifestazione dei sintomi e non dalla contrazione dell'infezione, in quanto esso non consiste nella semplice lesione dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, bensì nelle conseguenze pregiudizievoli per la persona, sicché, in mancanza di dette conseguenze, difetta un danno risarcibile, altrimenti configurandosi un danno in re ipsa…”.
Nel caso di specie è lo stesso attore ad aver testualmente affermato, nel capo c) dell'originaria citazione, “che solo nel 2011 iniziavano a manifestarsi sintomi tipici della contrazione di patologia epatica, quali dispepsia e malessere generale, in ragione dei quali il sig. effettuava degli CP_1
esami diagnostici biumorali che evidenziavano, in data 19.04.2011, valori GPT raddoppiati rispetto ai normali parametri di riferimento, oltre la positività al virus HCV-Ab…”.
Ne consegue che, applicando le tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale approntate dal
Tribunale di Milano nel 2018, ossia quelle a cui ha fatto riferimento il tribunale, la somma da riconoscere non era quella di € 28.996,00, individuata prendendo a riferimento un invalidità del 12%
pagina 6 di 10 subita da persona di 45 anni, bensì quella di € 23.606,00 in quanto nel 2011, allorché si sono manifestati la malattia ed i suoi sintomi, l'attore aveva 74 anni.
§§§§§§
Con l'altro motivo di appello il si duole del mancato esame e/o dell'implicito rigetto Parte_1 dell'eccezione di compensatio lucri cum damno formulata in comparsa di risposta producendo la relativa documentazione di supporto.
Deduce sul punto l'appellante che la compatibilità tra l'azione risarcitoria e quella indennitaria diretta ad ottenere le provvidenze di cui alla legge 210/1992, ribadita più volte dalla giurisprudenza di legittimità, non può condurre ad affermare che i relativi diritti sono cumulabili poiché, in tal modo, si assisterebbe ad un ingiustificato arricchimento del leso riconducibile alla ricezione di due attribuzioni patrimoniali le quali trovano titolo nel medesimo fatto (trasfusione di sangue infetto) lesivo del medesimo interesse (diritto alla salute).
Nel caso di specie, prosegue la difesa erariale, risultava acquisita la prova della corresponsione a titolo di indennizzo di una somma predeterminata, pari a € 32.887,38 (rectius € 31.359,48) al dicembre del 2015, la quale è di gran lunga superiore a quanto riconosciuto a titolo di risarcimento danni a maggior ragione se, operando più correttamente, la somma dovuta si calcola considerando il momento del manifestarsi del danno conseguenza (aprile 2011) così come dedotto col primo motivo di gravame.
La sentenza andrebbe pertanto riformata nella parte in cui, per implicito, ha negato la possibilità di scomputare l'indennizzo dal risarcimento.
§§§§§§
Anche tale motivo è palesemente fondato. La Cassazione, a partire dalla pronunzia a S.U. n.
584/2008, ha infatti costantemente ribadito che nel giudizio risarcitorio promosso contro il
[...]
per omessa vigilanza sulla somministrazione di sangue per uso terapeutico - nonostante Parte_1
l'indubbia differenza esistente tra il diritto al risarcimento del danno conseguente al contagio da virus
HBV, HIV o HCV in seguito a trasfusioni infette e le attribuzioni indennitarie previste dalla L. n. 210 del 1992 in relazione a tale evenienza, l'indennizzo corrisposto al danneggiato va interamente scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto (il
) due diverse attribuzioni patrimoniali riferibili al medesimo fatto lesivo (cfr. in tal senso Parte_1
anche cass. n. 6572/2013 e cass. n. 8532/2020).
Si è inoltre precisato che la compensatio lucri cum damno fra l'indennizzo ai sensi della L. n.
210 del 1992 e il risarcimento del danno opera anche quando solo in apparenza non sussiste coincidenza fra il danneggiante e il soggetto che eroga la provvidenza come nel caso in cui pagina 7 di 10 quest'ultima sia corrisposta dalle ASL o dalle Regioni (così cass. n. 4309/2019). E' inoltre pacifico che la compensatio lucri cum damno integra un'eccezione in senso lato - non traducendosi nell'adduzione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato ma in una mera difesa relativa all'esatta entità globale del pregiudizio realmente patito dal danneggiato - sicché essa è rilevabile anche d'ufficio dal giudice il quale, per determinare l'esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio (cfr. così cass. n.
20111/2014, n. 24177/2020, n. 26757/2020, n. 23588/2022 e n. 991/2014 che, per le stesse ragioni, ritiene tale difesa proponibile anche in appello).
È stato ancora costantemente ribadito che la detrazione in questione non è limitata alle somme già percepite a titolo di indennizzo al momento della pronuncia ma concerne anche le somme da percepire in futuro, purché riconosciute e dunque liquidate o comunque determinabili (così cass.
8866/2021 e cass. n. 8866/2021).
La “compensatio” è infine rilevabile d'ufficio dal giudice il quale, per determinarne l'esatta misura, può avvalersi del proprio potere officioso di sollecitazione degli uffici competenti a fornire informazioni, il cui esercizio non è suscettibile di sindacato di legittimità e non può essere immotivatamente omesso, se la percezione dell'indennizzo è stata ammessa, essendo necessario per verificarne lo specifico ammontare e per inibire un'ingiustificata locupletazione risultata certa, anche se non nella sua misura (In applicazione di tale principio la S.C., con la pronuncia n. 2840/2024, ha affermato la sindacabilità del mancato esercizio del potere di acquisire informazioni ex art. 213 c.p.c. in un caso in cui l'erogazione dell'indennizzo era stata effettuata non dal predetto , ignaro Parte_1 dell'esatto ammontare percepito, ma dalla Regione Sicilia).
Ciò comporta che nel caso di specie, benché il si sia tardivamente costituito in prime Parte_1
cure, la documentazione dallo stesso prodotta per attestare le somme liquidate dalla Regione Campania in favore del a titolo di indennizzo previsto dalla L. n. 210 del 1992 è senz'altro utilizzabile CP_1 in funzione della decisione. Il tribunale, quand'anche non avesse voluto tenerne conto stante la scadenza dei termini per la produzione dei documenti di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., sarebbe stato infatti obbligato ad avvalersi del potere officioso di richiedere informazioni alla Regione Campania, per operare lo scomputo di un'erogazione pacificamente avvenuta e determinarne l'esatta entità, pervenendo comunque allo stesso risultato ma con un inutile dispendio di tempo e di attività processuali in contrasto con il principio costituzionale della ragionevole durata del giudizio.
Muovendo dalla documentazione prodotta dal , resta dunque da stabilire se, nonostante Parte_1 lo scomputo dell'indennizzo di € 31.359,48 che la Regione Campania ha certificato di aver erogato a tutto il mese di dicembre del 2015, il possa ancora vantare un credito risarcitorio. CP_1
pagina 8 di 10 La risposta al quesito deve essere senz'altro negativa. Si è infatti già chiarito che, all'epoca in cui
è stata adottata la sentenza impugnata, il credito del non avrebbe dovuto essere determinato CP_1 in € 28.996,00 oltre interessi dal 1982, così come è avvenuto, bensì in € 23.606,00 oltre interessi dal
2011 essendo questa la somme spettante al danneggiato, in base alle Tabelle di Milano, a fronte di una malattia epatica manifestatasi e diagnosticata per la prima volta solo in data 19.04.2011 quando il soggetto aveva 74 anni. Il credito risarcitorio, devalutato al 31.12.2015, era dunque di € 22.921,43
(indice Istat = 0,971).
Per quel che concerne poi gli interessi maturati al 31.12.2015, anche a volerli calcolare al tasso del 2,5% riconosciuto dal tribunale e sulla somma di € 22.921,43, anziché su tale importo inizialmente devalutato al 19.04.2011 e poi di anno in anno rivalutato come insegnato dalla S.C. con la pronuncia a
S.U. n. 1912/1995, il loro ammontare va individuato in complessivi € 2.693,97 (interesse giornaliero =
€ 1,569 x 1717 gg.). Il credito totale vantato dal a tutto il mese di dicembre del 2015, a voler CP_1 abbondare, era dunque di € 25.615,40 (€ 22.921,43 + € 2.693,97).
Già nel mese di dicembre del 2015 detto credito risarcitorio era dunque completamente esaurito avendo egli ricevuto a quella data, a titolo di indennizzo ex L. n. 210 del 1992, la più elevata somma di
€ 31.359,48. In totale accoglimento dell'appello proposto dal la domanda Parte_1
risarcitoria formulata dal deve pertanto essere rigettata. CP_1
L'accoglimento dell'appello impone di regolamentare diversamente le spese che, per entrambi i gradi di giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avendo riguardo ai compensi medi previsti dal D.M. n. 147 del 13.08.2022 per le cause di valore fino a € 26.000,00.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava Sezione civile - con definitiva pronunzia sulla causa di appello di cui in narrativa, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli n. 71/2021 pubblicata il
05.01.2021, così provvede:
1) Rigetta la domanda di risarcimento danni da emotrasfusioni infette proposta da Controparte_1
contro il . Parte_1
2) Condanna al rimborso delle spese del giudizio di primo grado sostenute dal Controparte_1
che si liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso Parte_1
forfettario delle spese in misura pari al 15% dei compensi ed accessori di legge.
3) Condanna al rimborso delle spese del giudizio di appello sostenute dal Controparte_1 [...]
che si liquidano in € 5.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle Parte_1
spese in misura pari al 15% di detti compensi ed accessori di legge.
pagina 9 di 10 4) Pone la spesa liquidata in primo grado per la redazione della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di . Controparte_1
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 17.06.2025
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dr. Alessandro Cocchiara Dr. Alberto Canale
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell' dr.ssa Antonella Mauriello. CP_2
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