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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
composta dai signori magistrati:
dr. Emilio Sirianni Presidente estensore dr.ssa Barbara Fatale Consigliere
dr.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 894 del Ruolo generale contenzioso Lavoro
dell'anno 2023 e vertente tra
(avv. ti Giulia Renzetti, Maria Teresa Pugliano e Francesco Muscari Pt_1
Tomajoli);
appellante
e
(avv. Stefania Cortese); Controparte_1
(avv. Anna Fasanella) Controparte_2
appellate
FATTO E DIRITTO
1. L' appella la sentenza con cui il Tribunale di Cosenza, in parziale Pt_1
accoglimento del ricorso proposto da , ha dichiarato Controparte_1
prescritti i crediti contributivi relativi a tre dei sette avvisi di addebito a cui era riferita la contestata intimazione di pagamento. L'appellante lamenta l'erroneità della sentenza, sul presupposto che non avrebbe tenuto conto dei periodi di sospensione sanciti dai decreti legge
18/2020 e 183/2020. Periodi di sospensione che avrebbero determinato lo slittamento della maturazione del quinquennio prescrizionale fino ad una data successiva a quella della notifica dell'intimazione di pagamento.
Chiede, pertanto, la parziale riforma della sentenza impugnata con conseguente rigetto integrale del ricorso proposto dalla contribuente.
2. Nella resistenza di entrambe le parti appellate, la causa è decisa all'odierna udienza, con lettura contestuale del dispositivo.
3. L'appello è parzialmente fondato e merita, dunque, accoglimento solo in parte.
4. Con ricorso del 5\11\2021, la signora ha contestato Controparte_1
l'intimazione di pagamento notificatale dalla concessionaria il 4\10\2021 e relativa a sette pregressi avvisi di addebito dell'Istituto appellante riferiti a contributi previdenziali per l'importo complessivo di € 30.019,80.
L'adito Tribunale ha parzialmente accolto il ricorso, dichiarando estinti per prescrizione i crediti contributivi di cui agli AVA n. 33420140004907281000, n.
33420150000870761000 e n. 33420160000651988000, rispettivamente notificati nelle date del 14-01-2015, 21-09-2015 e 8-04-2016
5. Tanto premesso, è fondata la censura dell'appellante circa l'omessa considerazione dei periodi di sospensione dei termini stabiliti dai richiamati interventi legislativi, ma è erroneo il computo, che esso propone, della complessiva durata degli stessi.
Le richiamate disposizioni legislative hanno, infatti, sospeso i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 (art. 37, c. 2, d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (art. 11, c. 9, del d.l. 183/2020 conv. in l. 21/2021). Il periodo di complessiva sospensione dei termini non, dunque, è
di 542 giorni, come vorrebbe l'appellante, ma di soli 311. 6. Aggiungendo questi ulteriori 311 giorni al quinquennio prescrizionale di legge, decorrente dalle date di notifica degli avvisi di addebito sopra ricordate
(prg.4), risulta che la prescrizione non era ancora maturata, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento, solo per i crediti di cui all'AVA n.
33420160000651988000.
Solo per tali crediti può, dunque, essere accolto l'appello.
7. Si compensano le spese di lite del grado, in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto dall' avverso Pt_1
la sentenza del Tribunale di Cosenza del 13\4\2022, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) Rigetta il ricorso proposto da quanto ai crediti contributivi Controparte_1
di cui all'avviso di addebito n. 33420160000651988000;
2) Conferma nel resto;
3) Compensa le spese di lite del grado.
Catanzaro, 14\1\2025.
Il Presidente ed estensore
dr. Emilio Sirianni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
composta dai signori magistrati:
dr. Emilio Sirianni Presidente estensore dr.ssa Barbara Fatale Consigliere
dr.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 894 del Ruolo generale contenzioso Lavoro
dell'anno 2023 e vertente tra
(avv. ti Giulia Renzetti, Maria Teresa Pugliano e Francesco Muscari Pt_1
Tomajoli);
appellante
e
(avv. Stefania Cortese); Controparte_1
(avv. Anna Fasanella) Controparte_2
appellate
FATTO E DIRITTO
1. L' appella la sentenza con cui il Tribunale di Cosenza, in parziale Pt_1
accoglimento del ricorso proposto da , ha dichiarato Controparte_1
prescritti i crediti contributivi relativi a tre dei sette avvisi di addebito a cui era riferita la contestata intimazione di pagamento. L'appellante lamenta l'erroneità della sentenza, sul presupposto che non avrebbe tenuto conto dei periodi di sospensione sanciti dai decreti legge
18/2020 e 183/2020. Periodi di sospensione che avrebbero determinato lo slittamento della maturazione del quinquennio prescrizionale fino ad una data successiva a quella della notifica dell'intimazione di pagamento.
Chiede, pertanto, la parziale riforma della sentenza impugnata con conseguente rigetto integrale del ricorso proposto dalla contribuente.
2. Nella resistenza di entrambe le parti appellate, la causa è decisa all'odierna udienza, con lettura contestuale del dispositivo.
3. L'appello è parzialmente fondato e merita, dunque, accoglimento solo in parte.
4. Con ricorso del 5\11\2021, la signora ha contestato Controparte_1
l'intimazione di pagamento notificatale dalla concessionaria il 4\10\2021 e relativa a sette pregressi avvisi di addebito dell'Istituto appellante riferiti a contributi previdenziali per l'importo complessivo di € 30.019,80.
L'adito Tribunale ha parzialmente accolto il ricorso, dichiarando estinti per prescrizione i crediti contributivi di cui agli AVA n. 33420140004907281000, n.
33420150000870761000 e n. 33420160000651988000, rispettivamente notificati nelle date del 14-01-2015, 21-09-2015 e 8-04-2016
5. Tanto premesso, è fondata la censura dell'appellante circa l'omessa considerazione dei periodi di sospensione dei termini stabiliti dai richiamati interventi legislativi, ma è erroneo il computo, che esso propone, della complessiva durata degli stessi.
Le richiamate disposizioni legislative hanno, infatti, sospeso i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 (art. 37, c. 2, d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (art. 11, c. 9, del d.l. 183/2020 conv. in l. 21/2021). Il periodo di complessiva sospensione dei termini non, dunque, è
di 542 giorni, come vorrebbe l'appellante, ma di soli 311. 6. Aggiungendo questi ulteriori 311 giorni al quinquennio prescrizionale di legge, decorrente dalle date di notifica degli avvisi di addebito sopra ricordate
(prg.4), risulta che la prescrizione non era ancora maturata, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento, solo per i crediti di cui all'AVA n.
33420160000651988000.
Solo per tali crediti può, dunque, essere accolto l'appello.
7. Si compensano le spese di lite del grado, in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto dall' avverso Pt_1
la sentenza del Tribunale di Cosenza del 13\4\2022, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) Rigetta il ricorso proposto da quanto ai crediti contributivi Controparte_1
di cui all'avviso di addebito n. 33420160000651988000;
2) Conferma nel resto;
3) Compensa le spese di lite del grado.
Catanzaro, 14\1\2025.
Il Presidente ed estensore
dr. Emilio Sirianni