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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/03/2025, n. 1415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1415 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E D I P A L E R M O
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario in composizione monocratica, in persona del G.O.P. dott. Fabrizio
Zagarella, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 8108 R.G. dell'anno 2024, riservata in deliberazione all'udienza del
31/03/2025, promossa:
[...]
, , N. IL 28/07/1937 A PALERMO (PA), ED elett.te dom.ta in Parte_1 C.F._1
VIA P.PE DI GRANATELLI N. 86 90141 PALERMO, presso l'AVV. DARA GABRIELE , che la rappresenta e difende per mandato in atti ( Email_1
ATTRICE - OPPONENTE
CONTRO
, in persona dell''Amministratore pro- Controparte_1 tempore, C.F. e P.I. n° , in persona dell'amministratore pro tempore P.IVA_1 CP_2
, elett.te dom.to a PALERMO, CORSO ALBERTO AMEDEO, 21 90139 PALERMO,
[...] presso l'AVV. CURCI FRANCESCO PIETRO che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'AVV. PONZA STEFANO per mandato in atti
) Email_2 Email_3 Email_4
CONVENUTO - OPPOSTO
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e impugnazione delibera assemblea condominiale
Conclusioni delle parti: come in atti Alle ore 18,34 del 31 marzo 2025, all'esito della camera di consiglio, il Giudice Unico, in persona del G.O.P. dott. Fabrizio Zagarella, ha pubblicato, mediante deposito digitale, la sentenza che segue ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., mediante deposito del dispositivo e dei brevi motivi in fato ed in diritto della decisione, come segue.
Motivi della decisione
Dopo aver notificato l'odierna attrice, in data 20.06.2024, opposizione al decreto ingiuntivo n. 1808/2024 concesso dal Tribunale di Palermo, altro magistrato, il 7.05.2024 e notificatole in data 13.05.2024 unitamente all'atto di precetto, si è costituito ritualmente il contradditorio fra le parti, col deposito in data 18.09.2024 della comparsa di risposta del convenuto , che ha contestato le avverse domande, chiedendo la conferma del CP_1 decreto ingiuntivo e il rigetto della proposta opposizione per infondatezza.
L'attrice ha depositato successivamente la memoria n° 1 ex art. 171 ter cpc, ove ha insistito nelle originali domande di merito di cui all'atto di citazione.
Tali domande, attenevano a: a) la revoca del decreto ingiuntivo n. 1808/24 rigettando nel merito le domande spiegate dalla originaria ricorrente;
b) una pronuncia assertiva della nullità ovvero di annullamento della delibera assembleare del adottata il 25 maggio 2023 e CP_1 di tutte le delibere dipendenti e collegate alla anzidetta delibera del 25.05.2023, con cui erano stati approvati i rendiconti 2019-2020-2021-2022; c) la revoca della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo;
d) la riunione della causa n. 8108/2024 al precedente giudizio n. R.G. 4668/24, pendente dinanzi la stessa seconda sezione civile del Tribunale;
e) una pronuncia di condanna del a rifondere in favore dell'attrice i compensi e le spese di causa con gli accessori di CP_1 legge.
Si osserva, da subito, che la proposta opposizione è infondata in fatto ed in diritto e va rigettata de plano.
Assume l'attrice che avendo l'assemblea condominiale, con delibera del 25.05.2023 approvato i rendiconti 2019, 2020, 2021 e 2022 con riserva di verifica contabile della gestione straordinaria, ciò è da intendersi che l'assemblea non avrebbe approvato alcunché, per cui il decreto ingiuntivo mancherebbe del sottostante titolo di credito nei confronti della odierna opponente Parte_2
L'assunto è erroneo.
Nella sua comparsa di risposta il convenuto ha, immediatamente, eccepito CP_1 che in precedenza, in data 3 aprile 2024 aveva già impugnato la stessa delibera Parte_1 assembleare del 25 maggio 2023, nonché delle delibere adottate nelle assemblee dei condomini del 21 ottobre 2009, del 24 giugno 2011 e del 18 novembre 2019 e tale impugnazione ex art. 1137
c.c. era stata iscritta al n° 4668/2024 R.G. di questo Tribunale, altro giudice.
Tralasciando la questione inerente la dovutezza degli oneri condominiali che sono stati Pt_ gravati dall'amministrazione del , rammentiamo che in tema di Parte_3 opposizione a decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ. per la riscossione dei contributi condominiali quantificati in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, il condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla validità della delibera condominiale, ma solo questioni riguardanti l'efficacia della medesima.
Ora è evidente che tra la presente opposizione e quella portante il n° 4668/2024 R.G. c'è identità di causa petendi e la richiesta di declaratoria di nullità della delibera o di annullamento per i vizi eccepiti dall'opponente, sono già oggetto della lite suddetta.
Ma nel nostro caso non può dichiararsi né la continenza né la litispendenza della presente causa e disporne la cancellazione ai sensi dell'art. 39 c.p.c. bensì questo giudice deve dichiarare l'inammissibilità delle domande di declaratoria di nullità delle delibere qui impugnate ovvero di annullamento delle stesse, per la ragione che la precedente identica causa di impugnazione ai sensi dell'art. 1137 c.c. è già stata decisa, in primo grado dal Tribunale, giudice dott. S. Sutera, il
19/12/2024, con sentenza n. 6210/2024 pubbl. il 19/12/2024, RG n. 4668/2024 Repert. n.
9449/2024 del 20/12/2024.
Avverso detta sentenza, peraltro, è pendente l'appello proposto dalla medesima Parte_1 essendo risultata in quel giudizio soccombente.
Ne consegue che la seconda impugnazione, sollevata in seno alla presente opposizione al decreto ingiuntivo n° 1808/2024, viola il divieto di ne bis in idem, cioè la riproposizione di una identica questione avverso il medesimo atto, qui la delibera del 25.05.2023 che approvò i rendiconti degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022.
Orbene, seppur non si può parlare nel caso della precedente sentenza n° 6210 del
19/12/2024 di giudicato che fa stato definitivo fra le medesime parti, agli effetti della preclusione di cui all'art. 2909 c.c., non essendo divenuta definitiva quella pronuncia per la pendenza dell'appello, non possiamo rilevare che la proposta opposizione, quanto ai vizi di nullità e per il chiesto annullamento della delibera anzi calendata, sia stata proposta in ragione della medesima causa petendi e sul punto il Tribunale ha dichiarato la infondatezza dell'impugnazione, avuto riguardo al vizio che determinerebbe l'annullamento delle delibere assembleari del 21/10/2009, del 24/06/2011, del 18/11/2019 e del 25/05/2023, ma, a fortiori, ha dichiarato la tardività
3 – R.G. n° 8108/2024
Giudice: F. Zagarella dell'impugnazione proposta per superamento dei termini perentori prescritti dall'art. 1137 c.c. per impugnare le citate delibere dell'assemblea dei condomini del , ivi Parte_4 compresa quella del 25 maggio 2023.
Da ciò consegue che parte attrice non può una seconda volta riproporre la questione della nullità eccepita o dei medesimi motivi produttivi di annullamento perché la medesima questione è stata già prospettata nel giudizio n° 4668/2024 R.G. pendente in grado di appello ed una pronuncia in questa sede provocherebbe un inammissibile bis in idem vietato.
In ogni caso, tornando all'esame della opposizione al decreto ingiuntivo n° 1808 del
7/05/2024, riferiamo che la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, nello specifico con la pronuncia n. 9839/2021, insegna che proprio nella opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di oneri condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità, eccepita dalla parte o rilevata d'ufficio, della delibera assembleare sottesa all'ingiunzione, sia l'annullabilità della stessa, purché quest'ultima sia dedotta, non in via di semplice eccezione ma in via di azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento da formulare nell'atto di citazione in opposizione nel termine perentorio di cui al secondo comma dell'art. 137 c.c..
Nel caso di specie questa questione, come argomentato in precedenza, è preclusa dalla pronuncia negativa del Tribunale n. 6210 del 19 dicembre 2024, e questo giudice, quindi, non può tornare sulla medesima questione rischiando di formulare un palese contrasto di giudicati interni alle medesime parti processuali.
Infatti, come dottrina e giurisprudenza ammettono, anche le sentenze non definitive di merito, con cui altro giudice ha risolto in senso negativo una questione preliminare di merito, avente carattere impediente e/o assorbente (come potrebbe essere la prescrizione di un debito) è suscettibile di acquisire autorità di giudicato sostanziale, ed esplica perciò efficacia esterna, ai sensi dell'art. 2909 c.c..
La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione resa dal giudice nel giudizio n°
4668/2024 R.G. avendo ad oggetto la medesima questione della presente opposizione, ha natura di giudicato non definitivo di merito suscettibile di acquisire autorità di giudicato tra le parti di questo giudizio e pertanto quella pronuncia è preclusiva di una nuova da parte dell'odierno decidente.
Da ciò consegue l'inammissibilità della proposta opposizione ed il rigetto della stessa col favore delle spese a carico della opponente nei confronti del convenuto . CP_1
Posto che il valore della causa è stato indicato dall'attrice in euro 12.428,48, per il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., le spese del giudizio, giusta i parametri dettati dal
4 – R.G. n° 8108/2024
Giudice: F. Zagarella D.M. 147/2022 per lo scaglione di riferimento nella misura minima, tenuto conto delle questioni di fatto e di diritto trattate, nonché dell'istruttoria espletata meramente documentale, vengono equamente indicate in complessivi euro 2540,00 oltre spese forfetarie del 15 % sui compensi difensivi ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge.
P.Q.M.
Ogni contraria domanda ed eccezione disattesa. Sentiti i procuratori delle parti. Definitivamente pronunziando.
Rigetta l'opposizione proposta da contro il Parte_1 Controparte_3
avverso il decreto ingiuntivo n° 1808 del 7/05/2024 per inammissibilità della stessa.
[...]
Condanna l'attrice a rifondere il convenuto, in persona Parte_1 CP_1 dell'amministratore pro-tempore, delle spese del giudizio come in motivazione indicate in complessivi euro 2540,00 oltre spese forfetarie ed accessori di legge.
Sentenza esecutiva ope legis.
Così deciso in Palermo il 31 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Fabrizio Zagarella 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 – R.G. n° 8108/2024
Giudice: F. Zagarella
2 – R.G. n° 8108/2024
Giudice: F. Zagarella
5 – R.G. n° 8108/2024
Giudice: F. Zagarella