Art. 1. Articolo unico.
L'ultimo comma dell'art. 9 dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione postale telegrafica, approvato con regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733 , e' cosi' modificato:
Non puo' essere promosso al grado 6° del quadro del personale direttivo postale telegrafico chi non abbia prestato in qualunque grado lodevole servizio almeno per un triennio nell'Amministrazione provinciale.
L'ultimo comma dell'art. 9 dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione postale telegrafica, approvato con regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733 , e' cosi' modificato:
Non puo' essere promosso al grado 6° del quadro del personale direttivo postale telegrafico chi non abbia prestato in qualunque grado lodevole servizio almeno per un triennio nell'Amministrazione provinciale.