Articolo 1 della Legge 17 maggio 1952, n. 622
Versione
3 luglio 1952
Art. 1. Articolo unico.

L'ultimo comma dell'art. 9 dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione postale telegrafica, approvato con regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733 , e' cosi' modificato:

Non puo' essere promosso al grado 6° del quadro del personale direttivo postale telegrafico chi non abbia prestato in qualunque grado lodevole servizio almeno per un triennio nell'Amministrazione provinciale.

Entrata in vigore il 3 luglio 1952