Cass. civ., sez. III, sentenza 11/05/1965, n. 896
CASS
Sentenza 11 maggio 1965

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Il giudizio sulla sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge nel comma terzo dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1960 n.1369, come configurativi dell'appalto - da essa vietato- inteso a mascherare una mera prestazione di mano d'opera, e che comportano la degradazione dell'appalto di opere e di servizi ad esecuzione di mere prestazioni di lavoro, giustificando il divieto della interposizione nella prestazione di lavoro dell'apparente appaltatore, e cioe l'impiego da parte di questi di capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante sfugge al Sindacato della Corte di Cassazione ove si appalesi corretta la indagine in ordine alla questione di diritto, la quale altra esigenza non pone all'infuori di quella dell'obbiettivo accertamento dell'appartenenza dei mezzi di organizzazione e di produzione specificati dalla legge. ( V. 2206/63 Corte cost. 120/63).*

Il giudice di merito non ha l'Obbligo di esaminare analiticamente tutte le risultanze processuali, ma, dopo averle valutate nel loro complesso, e solo tenuto ad indicare le ragioni del proprio convincimento, restando in conseguenza disattese per implicito quelle prove e quelle deduzioni difensive le quali, sebbene non espressamente confutate, siano tuttavia incompatibili con la decisione adottata. ( Conf. 2437/63).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 11/05/1965, n. 896
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 896
    Data del deposito : 11 maggio 1965

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