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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 25/08/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata
-I Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente relatore
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1957/2024 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta proposta
DA
(CF: nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Pompei (Na) alla via Parrelle Civita Giuliana n. 43 e (CF: ) Parte_2 C.F._2 nato a [...] il [...] e residente in [...], entrambi elettivamente domiciliati in Pompei (Na), alla via Lepanto I Traversa n.20, presso lo studio dell'avv.to Massimo Guida ( C.F. che li rappresenta e difende unitamente C.F._3 all'avv. Ciro Cirillo (C.F. ) per procura alle liti allegata telematicamente al al C.F._4 ricorso (per le comunicazioni: fax n. 081/5175579; indirizzi di p.e.c.:
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RICORRENTI
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 26.11.2024, le parti hanno dichiarato: - di confermare la propria volontà di separarsi consensualmente alle condizioni esposte nel ricorso introduttivo del giudizio da intendersi qui integralmente riprodotte;
- di rinunciare al tentativo di conciliazione, stante l'insussistenza dei presupposti per un esito positivo dello stesso;
hanno quindi chiesto: - l'emissione della sentenza di separazione consensuale dei coniugi signori e Parte_1 ; - la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pompei per la Parte_2 relativa annotazione.
Il P.M., in data 4.03.2025, ha espresso parere favorevole per l'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1 Con ricorso congiunto depositato in data 03.10.2024, e , premesso di Parte_1 Parte_2 aver contratto matrimonio civile in Pompei in data 25.07.2013, optando per il regime della separazione dei beni, e che dalla loro unione era nato il figlio , nato a [...] il [...], hanno Persona_1 chiesto all'adito Tribunale che fosse pronunciata la separazione personale, alle condizioni da essi concordate.
A fondamento della domanda i ricorrenti deducevano che l'unione coniugale, dopo un iniziale periodo di serenità, si era rilevata poco felice a causa delle loro incompatibilità caratteriali che avevano reso impossibile la prosecuzione del rapporto coniugale.
Dichiaravano, pertanto, di non volersi riconciliare e chiedevano di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale con il deposito di note di trattazione scritta.
1.2. Disposta con decreto in data 2.11.2024 la nomina del relatore e l'udienza del 26.11.2024 per la trattazione del giudizio con modalità cartolare, confermata dalle parti, con note scritte di udienza, la volontà di separarsi consensualmente alle condizioni esposte nel ricorso introduttivo del giudizio, con ordinanza in data 6.2.2025 il giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione previa acquisizione delle conclusioni del P.M. non rese nel termine di legge.
2. Ritiene il Tribunale che gli accordi raggiunti dai coniugi per regolare le condizioni della loro separazione consensuale, poiché conformi all'interesse del figlio minore , e non contrari Persona_1
a norme imperative, possono essere senz'altro omologati.
Vanno quindi disposte le formalità previste dalla legge.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda di separazione consensuale, proposta con ricorso congiunto depositato il 03.10.2024 da e così provvede: Parte_1 Parte_2
1.- Omologa le condizioni della separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(Sa) il 13.03.1985, e nato a [...] il [...], di cui al Parte_2 ricorso congiunto depositato in data 03.10.2024 e di seguito trascritte: 1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2) In ordine alla casa familiare sita in Scafati, via Oberdan, costituita da un unico corpo di fabbrica autonomo, strutturato su due piani, i ricorrenti, di comune accordo, al fine di assicurare al figlio minore continuità abitativa presso la dimora dove è nato e cresciuto, in modo da limitare gli intuibili disagi derivanti dalla frattura matrimoniale, hanno deciso di effettuare la divisione della medesima, in modo da attribuire a ciascun coniuge un appartamento indipendente, strutturalmente e funzionalmente, così da garantire ad entrambi perfetta autonomia, intimità e concreto distacco, stante la comoda di divisibilità del cespite desinato a “casa familiare” in relazione alla sua consistenza;
3) Il ricorrente sig. , con l'espresso consenso della ricorrente ha già Parte_2 Parte_1 intrapreso, a sua cura e spese, i lavori di divisione dell'immobile in ossequio a quanto emerge dalla planimetria che è stata allegata al giudizio, che saranno completati entro e non oltre il
28/02/2025, curando di provvedere all'acquisto degli arredi necessari per rendere fruibile la porzione di immobile destinato all'abitazione della signora e del figlio minore (cameretta Pt_1 per il figlio minore, divano, tv e bagno della parte inferiore dell'immobile);
4) Il ricorrente sig. , oltre ad accollarsi le spese per la divisione dell'immobile in due Parte_2 unità autonome, provvederà al pagamento di tutte le spese di gestione relative ad entrambi gli immobili abitativi (utenze, tasse, imposte, manutenzione ordinaria e straordinaria);
5) Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente Per_1 la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psicofisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
6) Il figlio minore avrà residenza privilegiata con la madre nell'immobile come Per_1 risultante dalla sopraindicata divisione della casa familiare, e il padre potrà tenere con sé il figlio liberamente, anche in linea con la scelta di dividere la casa familiare in due unità autonome ma contigue, nel rispetto degli impegni scolastici e sociali del bambino, esercitando il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
a) a settimane alterne: 1) una settimana tre giorni dopo l'orario scolastico e sino al mattino successivo con accompagnamento del bambino a scuola;
2) una settimana due giorni dopo l'orario scolastico e sino al mattino successivo con accompagnamento del bambino a scuola;
b) week-end alternati fra i genitori da effettuarsi, previo accordo, anche fuori sede;
c) almeno due settimane ad agosto, una settimana a luglio ed una a giugno, ma comunque tutte quelle fattibili previo accordo tra i genitori;
d) vacanze di Natale (una settimana) e vacanze di Capodanno – Epifania( una settimana) alternate fra i genitori di anno in anno;
e) Pasqua e Pasquetta sempre alternate di anno in anno fra i genitori.
I viaggi all'estero del bambino saranno possibili per entrambi i genitori che si autorizzano reciprocamente sin d'ora, previo accordo circa il periodo di effettuazione;
7) il signor verserà alla signora per il mantenimento del figlio Parte_2 Parte_1 minore la somma di euro 1.200,00 mensili, tramite accredito in c/c entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, somma che sarà aggiornata automaticamente di anno in anno al 100% degli indici di Istat al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
8) il sig. provvederà, inoltre, al pagamento delle spese scolastiche relative alla Parte_2 scuola dell'obbligo, dell'istruzione secondaria di secondo grado ed alle spese universitarie, il tutto secondo l'inclinazione ed i desideri che matureranno nel corso della crescita del minore.
Eventuali ulteriori spese di istruzione (lingue straniere presso scuole private, corsi di formazione ecc..) e viaggi culturali, e eventuali vacanze fatte da da solo, saranno Per_1 preventivamente concordate dai coniugi e sostenute sempre dal signor;
Parte_2
Si evidenziano le previsioni di cui al Protocollo del Tribunale:
-spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati, b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni privale;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); b) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
9) il padre provvederà alle spese relative ad attività sportive scelte dal figlio, sempre di comune accordo con la madre. Le spese mediche non coperte dal SSN saranno concordate tra i coniugi c sostenute dal padre.
Si evidenziano le previsioni di cui al Protocollo del Tribunale:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
e) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici).
10) il sig. si obbliga al pagamento di polizza sanitaria di primaria compagnia italiana Parte_2
a favore della Sig.ra e del figlio minore, fino al raggiungimento della maggiore Parte_1 età del figlio;
Per_1
11) i ricorrenti, considerata la piena autonomia economica di entrambi, non prevedono alcun versamento di assegno di mantenimento alla sig.ra che vi rinunzia;
Parte_1
12) i ricorrenti, in ordine al pagamento del personale di servizio alla casa coniugale (collaboratrici familiari). convengono che le relative spese sono a carico del ricorrente sig. , ma Parte_2 che la ricorrente sig.ra verserà al ricorrente sig. un contributo Parte_1 Parte_2 mensile pari ad euro 700,00 (settecento/00), da corrispondersi entro il cinque di ogni mese mediante accredito su c/c, previa presentazione, su richiesta, dei documenti giustificativi degli esborsi da parte del sig. . Parte_2
13) Il ricorrente sig. si impegna al pagamento del canone relativo al noleggio Parte_2 dell'auto MINI MINI Cooper Se Your) attualmente utilizzata dalla sig.ra pari Parte_1 ad € 607,78 mensili, oltre IVA. Alla scadenza dell'attuale contratto, il ricorrente sig.
[...]
provvederà a nuova stipula per auto di medesima classe/ categoria e pagamento del Pt_2 relativo canone, salva la possibilità per i coniugi di accordarsi per diversa soluzione contrattuale che garantisca, in ogni caso, la libera fruizione di autovettura favore della sig.ra sempre Pt_1 per assicurare alla stessa ed al figlio la completa autonomia e mobilità necessarie Per_1 all'adempimento delle esigenze lavorative, scolastiche e sociali e ciò sino alla maggiore età del figlio ed al conseguimento della patente di guida da parte dello stesso. Si precisa che Per_1 tale auto viene concessa ad uso esclusivo della sig.ra e qualsiasi violazione e/ o uso Pt_1 improprio da parte di terzi soggetti, (fatta eccezione per la madre sig.ra e per Persona_2 il di lei marito sig. ) comporterà l'estinzione dell'obbligazione assunta dal sig., CP_1
circa la messa a disposizione dell'auto. Inoltre eventuali sanzioni per violazione Parte_2 della norme del codice della strada, derivanti dall'utilizzo dell'autovettura, dovranno essere rimborsate dalla ricorrente a . Parte_1 Parte_2
14) il minore è titolare di passaporto individuale. All'uopo entrambi i coniugi Persona_1 prestano il reciproco assenso al rinnovo/rilascio del medesimo alla scadenza:
15) le spese di sono interamente compensate tra le parti.
2.- Ordina all'ufficio anagrafe e stato civile del Comune di Pompei (Na) di annotare la presente sentenza in calce all'atto di matrimonio (atto n. 9, parte I anno 2013);
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 26.3.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Marianna Lopiano