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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/11/2025, n. 15241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15241 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 56574/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 56574/2024 (introdotta ai sensi dell'art. 170 D.P.R.
115/2002, dell'art. 15 D.Lgs. 150/2011 e dell'art. 281-undecies c.p.c.) e trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies III comma c.p.c., all'udienza del 15.10.2025, vertente tra:
P. IVA , Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore , Parte_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppina Tenga e Fabio Calò, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
, C.F. , Controparte_1 P.IVA_2 in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
RESISTENTE nonché
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA, C.F.
, in persona del Procuratore della Repubblica pro tempore, P.IVA_3
RESISTENTE
e nei confronti di
, C.F. , nato in [...] in data [...] CP_2 C.F._1
, C.F. , nato in [...] in data [...] CP_3 C.F._2
RESISTENTI-CONTUMACI
pagina 1 di 6 OGGETTO: ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 170 D.P.R.115/2002, dell'art. 15 D.Lgs. 150/2011
e dell'art. 281-undecies c.p.c. avverso il decreto di pagamento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma, in data 20.11.2024, depositato in data 22.11.2024, e notificato in data 27.11.2024, nell'ambito del procedimento R.G.P.M. 44664/2023.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 15.10.2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 170 D.P.R. 115/2002, dell'art. 15 D.Lgs. 150/2011 e dell'art. 281-undecies
c.p.c., depositato in data 27.12.2024, la ha proposto opposizione avverso il decreto di Parte_1 pagamento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma, in data
20.11.2024, e depositato in data 22.11.2024, nell'ambito del procedimento R.G.P.M. 44664/2023, che aveva liquidato l'importo di euro 89,82 oltre IVA per l'attività di custodia, chiedendone la revoca e il ricalcolo del compenso quantificato nell'importo complessivo di euro 680,11 oltre IVA.
A tal fine ha dedotto: -che in data 29.10.2023 riceveva in custodia n. 13 colli di merce in sequestro pari a 2 metri cubi e che il recupero della merce è stato effettuato da un veicolo di proprietà della Parte_1
-che in data 19.11.2024 la Guardia di Finanza ha proceduto alla confisca e alla distruzione delle
[...] merci sequestrate;
-che nella medesima data provvedeva a depositare l'istanza di liquidazione degli onorari di custodia per l'importo complessivo di euro 680,11 oltre IVA;
-che in data 20.11.2024 veniva emesso il decreto di liquidazione dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di
Roma, la quale liquidava l'importo di euro 89,82 oltre IVA;
-che la liquidazione veniva calcolata applicando erroneamente il protocollo emanato, in data 17.07.2013, dal Procuratore della Repubblica
e dal Presidente del Tribunale Ordinario di Roma;
-che l'indennità di custodia dovrebbe essere determinata, invece, sulla base delle tabelle predisposte dall , quale uso locale, Controparte_4 ai sensi dell'art. 58 (comma 2) D.P.R. 115/2002.
Con memoria di costituzione, depositata in data 29.05.2025, si è costituito in giudizio il Controparte_1
, contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito. A tal fine ha contestato la natura
[...] di uso locale delle tabelle dell sulla base delle seguenti ragioni: in primo luogo, Controparte_4 difettava la regolare applicazione delle medesime tabelle da parte della in ambito Controparte_5 locale;
in secondo luogo, le richiamate tabelle erano state emanate in riferimento ad un periodo di tempo limitato. Inoltre, ha contestato che le tabelle siano sussumibili nel concetto di “uso locale” in quanto emanate da un'autorità nell'esercizio delle sue funzioni mentre l'uso locale richiederebbe “la spontanea, progressiva e generalizzata osservanza di un determinato comportamento da parte della collettività”. Ha sostenuto quindi che, in presenza di una lacuna dell'ordinamento, la controversia avrebbe dovuto essere decisa secondo equità. In via subordinata, ha chiesto l'applicazione della riduzione prevista dall'art. 3 D.M. 265/2006. In merito alle spese di trasporto, infine, ha domandato il pagina 2 di 6 rigetto della domanda anche sotto tale profilo, in quanto la parte ricorrente non aveva fornito la prova dell'esborso sostenuto.
All'udienza del 11.06.2025 verificata la regolarità della notifica è stata dichiarata la contumacia di e CP_2 CP_3
All'udienza del 15.10.2025, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Per quanto concerne la modalità di liquidazione del compenso va ricordato che, ai sensi dell'art. 58
D.P.R. 115/2002 al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, spetta un'indennità per la custodia e la conservazione, e tale indennità
è determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'articolo 59 D.P.R.
115/2002 (ovverosia con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia
e delle Finanze, ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17 commi 3 e 4) e, in via residuale, secondo gli usi locali. In data 2 settembre 2006 veniva adottato il Decreto Ministeriale n. 265 recante le tabelle relative alle indennità di custodia aventi ad oggetto veicoli a motore e natanti;
il decreto specificava all'art. 5 che per la determinazione dell'indennità relativa “ad altre categorie di beni, diversi da veicoli e natanti” si doveva far riferimento, in via residuale, agli usi locali, come previsto dall'art. 58, comma 2, D.P.R. 115/2002.
Di conseguenza, in tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale, qualora il compendio sequestrato non rientri in alcuna delle categorie di beni indicati nel D.M. 265/2006, dovranno applicarsi gli usi locali, se esistenti, dovendo escludersi il ricorso a criteri alternativi ovvero il richiamo all'equità e potendosi attribuire valore di uso anche a criteri determinativi dei compensi connotati dalla loro osservanza abituale, che ben può riconoscersi nel fatto che le Prefetture ne facciano uso abituale per compensare i custodi
(Cass. Civ., 21.01.2022, n. 2507).
Inoltre, la Corte di Cassazione è intervenuta per precisare che, in relazione agli usi locali sopra citati, non occorre verificare la ricorrenza del requisito della opinio iuris ac necessitatis - ossia della convinzione, comune ai consociati, dell'obbligatorietà dell'osservanza delle tariffe - poiché sono le stesse norme di legge e di regolamento a rinviare alla pratica commerciale, e tale rinvio vale, di per sé, a recepire ed a legittimare l'applicazione, ai fini della determinazione dell'indennità di custodia, della prassi dei corrispettivi applicati dalle imprese del settore, senza che occorra che l'elemento materiale dell'uso - inteso come costante ripetizione del comportamento tariffario - sia anche assistito dalla opinio iuris (cfr. Cass. Civ., 02.05.2019, n. 11553; in senso conforme: già Cass. Civ., 18.01.2016,
n. 752 e le pronunce conformi in pari data n. 753, 755 e 756; nonché Cass. Civ., 19.01.2016, n. 775 e
776; Cass. Civ., 04.05.2018, n. 10622; Cass. Civ., 7.07.2017, n. 21649; Cass. Civ., 15.09.2017, n.
21388). In ogni caso, l'esistenza e l'applicabilità di usi locali per determinare l'indennità di custodia, ove il giudice non ne sia a conoscenza, deve essere allegata e provata dalla parte che li allega e che ne invoca l'applicazione (cfr. Cass. Civ., 27.01.2022, n. 2507; e Cass. Civ., 26.02.2021, n. 5496). pagina 3 di 6 Nel caso in cui la parte non assolva al suddetto onere probatorio, la determinazione del compenso è rimessa al giudice;
d'altronde, secondo la giurisprudenza di legittimità, il rapporto che si instaura tra l'amministrazione giudiziaria ed il custode delle cose sottoposte a sequestro ha natura pubblicistica e non privatistica poiché deriva dall'attribuzione di un ufficio mediante una nomina con atto processuale e non negoziale. La sua disciplina non è, quindi, mutuabile da quella dei rapporti tra privati poiché
l'amministratore è un 'ausiliario' del giudice e non la controparte di un contratto privatistico. Ne consegue che la determinazione del suo compenso non è affidata alla contrattazione, ma è prerogativa dell'autorità giudiziaria, la quale non è vincolata ad eventuali accordi tra il medesimo amministratore e le parti private (cfr. Cass. Civ., 3.07.2018, n. 17375).
In assenza di usi locali, qualora il compendio sequestrato non rientri in alcuna delle categorie di beni indicati nel D.M. 265/2006, “occorre applicare, analogicamente, il compenso previsto per fattispecie similari contemplate dalle tariffe o dagli usi locali” o la disciplina dettata per casi analoghi in base alla similitudine fisica dei beni, non potendo trovare applicazione l'art. 2233, comma 1, c.c., che si riferisce esclusivamente alle professioni intellettuali (cfr. Cass. Civ., 21.01.2020, n. 1205; e Cass. Civ.,
27.04.2022, n. 13193).
Venendo alla risoluzione del caso di specie, anzitutto, devono reputarsi pacifiche e non contestate l'attività di custodia effettuata dal ricorrente, la tipologia ed il numero di merci oggetto di custodia non riconducibili nel novero di quelli (veicoli a motore e natanti) di cui al D.M. 265/2006, con la conseguenza in questa sede deve essere verificata la correttezza dell'importo liquidato nel decreto opposto.
Quanto all'applicabilità del Protocollo del 2013 per la liquidazione, adottato nel provvedimento di liquidazione de quo, si ritiene che tale atto interno non abbia alcun carattere vincolante o valore normativo, né sia da qualificare pacificamente come uso legale, considerato che tale dedotta prassi è in realtà smentita da alcune delle liquidazioni operate dai giudici penali.
La parte ricorrente ha assolto l'onere della prova su di essa gravante circa il valore di uso locale delle tariffe dell , elaborate dall , per la determinazione Controparte_4 Controparte_4 dell'indennità di custodia ai sensi dell'art. 59 D.P.R. 115/2006, le quali sono usualmente applicate anche da parte della per la liquidazione dei compensi ai custodi di beni mobili e di Controparte_5 veicoli oggetto di sequestro amministrativo.
La liquidazione, a fronte della documentazione versata in atti, deve essere operata dal giudice tenendo conto, altresì, di eventuali tariffe previste per fattispecie similari, considerando anche la similitudine fisica dei beni. Ne deriva che, per tale profilo, avuto riguardo a quanto previsto dal citato art. 59 D.P.R. 115/2002 circa l'utilizzo di tariffe vigenti concernenti materie analoghe, da contemperare con la natura pubblicistica dell'incarico, può ragionevolmente farsi applicazione delle tariffe dell e dei criteri ivi previsti per la liquidazione dell'indennità di custodia penale Controparte_4 inerente alle merci o reperti (tali essendo l'area di ingombro, la tipologia di area dove è avvenuta la pagina 4 di 6 custodia, scoperta, coperta o locale chiuso, il tempo di custodia richiesto con corrispettivo decrescente all'aumentare dei giorni di custodia, l'eventuale necessità di traino e/o trasporto in depositeria e di conservazione).
Nella specie, risulta provato dalla documentazione prodotta dalla parte ricorrente che, in data
29.10.2023, sono stati affidati in custodia alla n. 13 colli di merce in sequestro, Parte_1 contenenti n. 195 articoli contraffatti pari a 1,7 metri cubi;
-che il recupero della merce è stato effettuato con veicolo della (modello Iveco targato CZ488EL) dalle ore 7.30 alle ore 8.00 Parte_1 circa, come da verbale di affidamento in custodia del 29.10.2023; -che il periodo di custodia è durato sino al 19.11.2024, data di prelievo definitivo dei reperti;
-che tale custodia è avvenuta in area coperta e chiusa, occupando un volume complessivo di 1,70 metri cubi circa;
-che l'istanza di liquidazione è stata depositata in data 19.11.2024 per un importo complessivo di euro 680,11 oltre IVA.
A fronte dell'attività sopra indicata, non si ritiene congrua la liquidazione, a titolo di indennità di custodia e trasporto, dell'importo di euro 89,82 oltre IVA, operata con il decreto opposto.
In applicazione dei suindicati parametri e criteri di valutazione, considerata la prova dell'attività prestata, si ritiene congruo liquidare i seguenti importi: -euro 1,82 per i primi 30 giorni di custodia (dal
29.10.2023 al 27.11.2023), considerando 1,7 metri cubi di merce, per l'importo di euro 92,82; -euro
1,20 per il periodo compreso tra il 31° giorno ed il 60° giorno (dal 28.11.2023 al 27.12.2023), considerando 1,7 metri cubi di merce, per l'importo di euro 61,20; -ed euro 0,90 per i successivi 328 giorni (dal 28.12.2023 al 19.11.2024), considerando 1,7 metri cubi di merce, per l'importo di euro
501,84. Per un totale di euro 655,86.
Non si ritiene di applicare la riduzione prevista dall'art. 3 D.M. 265/2006, in quanto:
a. tale decreto attiene a diversa tipologia di beni soggetti a sequestro;
b. si perviene all'applicazione delle tariffe previste dall proprio sulla base Controparte_4 della considerazione che non vi sia specifica disposizione normativa o regolamentare che si attagli al caso di specie;
c. peraltro, una riduzione dell'indennità è prevista anche nell'ambito delle richiamate tariffe.
Di conseguenza, il decreto impugnato va riformato e disposta la liquidazione dell'importo complessivo di euro 680,11 oltre IVA.
Le spese del presente procedimento, nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità ai criteri di cui al D.M. 55/2014, applicando lo scaglione corrispondente al valore della causa, tenendo conto delle tariffe minime, in considerazione dell'assenza di questioni giuridiche particolarmente complesse, e con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
pagina 5 di 6 - accoglie totalmente il ricorso e, quindi, revoca il decreto di liquidazione, emesso dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma, in data 20.11.2024 e depositato in data 22.11.2024, nell'ambito del procedimento R.G.P.M. 44664/2023;
- per l'effetto, liquida in favore della l'importo di euro 655,86 quale indennità di custodia Parte_1
e l'importo di euro 20,45 quale spese di trasporto e diritto di chiamata, oltre IVA;
- condanna il alla refusione delle spese di lite di questo procedimento in Controparte_1 favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente, che liquida in euro 232,00 oltre spese generali,
IVA e CPA.
Così deciso in Roma, l'1.11.2025
Il Giudice dott. Valeria Belli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 56574/2024 (introdotta ai sensi dell'art. 170 D.P.R.
115/2002, dell'art. 15 D.Lgs. 150/2011 e dell'art. 281-undecies c.p.c.) e trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies III comma c.p.c., all'udienza del 15.10.2025, vertente tra:
P. IVA , Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore , Parte_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppina Tenga e Fabio Calò, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
, C.F. , Controparte_1 P.IVA_2 in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
RESISTENTE nonché
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA, C.F.
, in persona del Procuratore della Repubblica pro tempore, P.IVA_3
RESISTENTE
e nei confronti di
, C.F. , nato in [...] in data [...] CP_2 C.F._1
, C.F. , nato in [...] in data [...] CP_3 C.F._2
RESISTENTI-CONTUMACI
pagina 1 di 6 OGGETTO: ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 170 D.P.R.115/2002, dell'art. 15 D.Lgs. 150/2011
e dell'art. 281-undecies c.p.c. avverso il decreto di pagamento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma, in data 20.11.2024, depositato in data 22.11.2024, e notificato in data 27.11.2024, nell'ambito del procedimento R.G.P.M. 44664/2023.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 15.10.2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 170 D.P.R. 115/2002, dell'art. 15 D.Lgs. 150/2011 e dell'art. 281-undecies
c.p.c., depositato in data 27.12.2024, la ha proposto opposizione avverso il decreto di Parte_1 pagamento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma, in data
20.11.2024, e depositato in data 22.11.2024, nell'ambito del procedimento R.G.P.M. 44664/2023, che aveva liquidato l'importo di euro 89,82 oltre IVA per l'attività di custodia, chiedendone la revoca e il ricalcolo del compenso quantificato nell'importo complessivo di euro 680,11 oltre IVA.
A tal fine ha dedotto: -che in data 29.10.2023 riceveva in custodia n. 13 colli di merce in sequestro pari a 2 metri cubi e che il recupero della merce è stato effettuato da un veicolo di proprietà della Parte_1
-che in data 19.11.2024 la Guardia di Finanza ha proceduto alla confisca e alla distruzione delle
[...] merci sequestrate;
-che nella medesima data provvedeva a depositare l'istanza di liquidazione degli onorari di custodia per l'importo complessivo di euro 680,11 oltre IVA;
-che in data 20.11.2024 veniva emesso il decreto di liquidazione dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di
Roma, la quale liquidava l'importo di euro 89,82 oltre IVA;
-che la liquidazione veniva calcolata applicando erroneamente il protocollo emanato, in data 17.07.2013, dal Procuratore della Repubblica
e dal Presidente del Tribunale Ordinario di Roma;
-che l'indennità di custodia dovrebbe essere determinata, invece, sulla base delle tabelle predisposte dall , quale uso locale, Controparte_4 ai sensi dell'art. 58 (comma 2) D.P.R. 115/2002.
Con memoria di costituzione, depositata in data 29.05.2025, si è costituito in giudizio il Controparte_1
, contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito. A tal fine ha contestato la natura
[...] di uso locale delle tabelle dell sulla base delle seguenti ragioni: in primo luogo, Controparte_4 difettava la regolare applicazione delle medesime tabelle da parte della in ambito Controparte_5 locale;
in secondo luogo, le richiamate tabelle erano state emanate in riferimento ad un periodo di tempo limitato. Inoltre, ha contestato che le tabelle siano sussumibili nel concetto di “uso locale” in quanto emanate da un'autorità nell'esercizio delle sue funzioni mentre l'uso locale richiederebbe “la spontanea, progressiva e generalizzata osservanza di un determinato comportamento da parte della collettività”. Ha sostenuto quindi che, in presenza di una lacuna dell'ordinamento, la controversia avrebbe dovuto essere decisa secondo equità. In via subordinata, ha chiesto l'applicazione della riduzione prevista dall'art. 3 D.M. 265/2006. In merito alle spese di trasporto, infine, ha domandato il pagina 2 di 6 rigetto della domanda anche sotto tale profilo, in quanto la parte ricorrente non aveva fornito la prova dell'esborso sostenuto.
All'udienza del 11.06.2025 verificata la regolarità della notifica è stata dichiarata la contumacia di e CP_2 CP_3
All'udienza del 15.10.2025, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Per quanto concerne la modalità di liquidazione del compenso va ricordato che, ai sensi dell'art. 58
D.P.R. 115/2002 al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, spetta un'indennità per la custodia e la conservazione, e tale indennità
è determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'articolo 59 D.P.R.
115/2002 (ovverosia con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia
e delle Finanze, ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17 commi 3 e 4) e, in via residuale, secondo gli usi locali. In data 2 settembre 2006 veniva adottato il Decreto Ministeriale n. 265 recante le tabelle relative alle indennità di custodia aventi ad oggetto veicoli a motore e natanti;
il decreto specificava all'art. 5 che per la determinazione dell'indennità relativa “ad altre categorie di beni, diversi da veicoli e natanti” si doveva far riferimento, in via residuale, agli usi locali, come previsto dall'art. 58, comma 2, D.P.R. 115/2002.
Di conseguenza, in tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale, qualora il compendio sequestrato non rientri in alcuna delle categorie di beni indicati nel D.M. 265/2006, dovranno applicarsi gli usi locali, se esistenti, dovendo escludersi il ricorso a criteri alternativi ovvero il richiamo all'equità e potendosi attribuire valore di uso anche a criteri determinativi dei compensi connotati dalla loro osservanza abituale, che ben può riconoscersi nel fatto che le Prefetture ne facciano uso abituale per compensare i custodi
(Cass. Civ., 21.01.2022, n. 2507).
Inoltre, la Corte di Cassazione è intervenuta per precisare che, in relazione agli usi locali sopra citati, non occorre verificare la ricorrenza del requisito della opinio iuris ac necessitatis - ossia della convinzione, comune ai consociati, dell'obbligatorietà dell'osservanza delle tariffe - poiché sono le stesse norme di legge e di regolamento a rinviare alla pratica commerciale, e tale rinvio vale, di per sé, a recepire ed a legittimare l'applicazione, ai fini della determinazione dell'indennità di custodia, della prassi dei corrispettivi applicati dalle imprese del settore, senza che occorra che l'elemento materiale dell'uso - inteso come costante ripetizione del comportamento tariffario - sia anche assistito dalla opinio iuris (cfr. Cass. Civ., 02.05.2019, n. 11553; in senso conforme: già Cass. Civ., 18.01.2016,
n. 752 e le pronunce conformi in pari data n. 753, 755 e 756; nonché Cass. Civ., 19.01.2016, n. 775 e
776; Cass. Civ., 04.05.2018, n. 10622; Cass. Civ., 7.07.2017, n. 21649; Cass. Civ., 15.09.2017, n.
21388). In ogni caso, l'esistenza e l'applicabilità di usi locali per determinare l'indennità di custodia, ove il giudice non ne sia a conoscenza, deve essere allegata e provata dalla parte che li allega e che ne invoca l'applicazione (cfr. Cass. Civ., 27.01.2022, n. 2507; e Cass. Civ., 26.02.2021, n. 5496). pagina 3 di 6 Nel caso in cui la parte non assolva al suddetto onere probatorio, la determinazione del compenso è rimessa al giudice;
d'altronde, secondo la giurisprudenza di legittimità, il rapporto che si instaura tra l'amministrazione giudiziaria ed il custode delle cose sottoposte a sequestro ha natura pubblicistica e non privatistica poiché deriva dall'attribuzione di un ufficio mediante una nomina con atto processuale e non negoziale. La sua disciplina non è, quindi, mutuabile da quella dei rapporti tra privati poiché
l'amministratore è un 'ausiliario' del giudice e non la controparte di un contratto privatistico. Ne consegue che la determinazione del suo compenso non è affidata alla contrattazione, ma è prerogativa dell'autorità giudiziaria, la quale non è vincolata ad eventuali accordi tra il medesimo amministratore e le parti private (cfr. Cass. Civ., 3.07.2018, n. 17375).
In assenza di usi locali, qualora il compendio sequestrato non rientri in alcuna delle categorie di beni indicati nel D.M. 265/2006, “occorre applicare, analogicamente, il compenso previsto per fattispecie similari contemplate dalle tariffe o dagli usi locali” o la disciplina dettata per casi analoghi in base alla similitudine fisica dei beni, non potendo trovare applicazione l'art. 2233, comma 1, c.c., che si riferisce esclusivamente alle professioni intellettuali (cfr. Cass. Civ., 21.01.2020, n. 1205; e Cass. Civ.,
27.04.2022, n. 13193).
Venendo alla risoluzione del caso di specie, anzitutto, devono reputarsi pacifiche e non contestate l'attività di custodia effettuata dal ricorrente, la tipologia ed il numero di merci oggetto di custodia non riconducibili nel novero di quelli (veicoli a motore e natanti) di cui al D.M. 265/2006, con la conseguenza in questa sede deve essere verificata la correttezza dell'importo liquidato nel decreto opposto.
Quanto all'applicabilità del Protocollo del 2013 per la liquidazione, adottato nel provvedimento di liquidazione de quo, si ritiene che tale atto interno non abbia alcun carattere vincolante o valore normativo, né sia da qualificare pacificamente come uso legale, considerato che tale dedotta prassi è in realtà smentita da alcune delle liquidazioni operate dai giudici penali.
La parte ricorrente ha assolto l'onere della prova su di essa gravante circa il valore di uso locale delle tariffe dell , elaborate dall , per la determinazione Controparte_4 Controparte_4 dell'indennità di custodia ai sensi dell'art. 59 D.P.R. 115/2006, le quali sono usualmente applicate anche da parte della per la liquidazione dei compensi ai custodi di beni mobili e di Controparte_5 veicoli oggetto di sequestro amministrativo.
La liquidazione, a fronte della documentazione versata in atti, deve essere operata dal giudice tenendo conto, altresì, di eventuali tariffe previste per fattispecie similari, considerando anche la similitudine fisica dei beni. Ne deriva che, per tale profilo, avuto riguardo a quanto previsto dal citato art. 59 D.P.R. 115/2002 circa l'utilizzo di tariffe vigenti concernenti materie analoghe, da contemperare con la natura pubblicistica dell'incarico, può ragionevolmente farsi applicazione delle tariffe dell e dei criteri ivi previsti per la liquidazione dell'indennità di custodia penale Controparte_4 inerente alle merci o reperti (tali essendo l'area di ingombro, la tipologia di area dove è avvenuta la pagina 4 di 6 custodia, scoperta, coperta o locale chiuso, il tempo di custodia richiesto con corrispettivo decrescente all'aumentare dei giorni di custodia, l'eventuale necessità di traino e/o trasporto in depositeria e di conservazione).
Nella specie, risulta provato dalla documentazione prodotta dalla parte ricorrente che, in data
29.10.2023, sono stati affidati in custodia alla n. 13 colli di merce in sequestro, Parte_1 contenenti n. 195 articoli contraffatti pari a 1,7 metri cubi;
-che il recupero della merce è stato effettuato con veicolo della (modello Iveco targato CZ488EL) dalle ore 7.30 alle ore 8.00 Parte_1 circa, come da verbale di affidamento in custodia del 29.10.2023; -che il periodo di custodia è durato sino al 19.11.2024, data di prelievo definitivo dei reperti;
-che tale custodia è avvenuta in area coperta e chiusa, occupando un volume complessivo di 1,70 metri cubi circa;
-che l'istanza di liquidazione è stata depositata in data 19.11.2024 per un importo complessivo di euro 680,11 oltre IVA.
A fronte dell'attività sopra indicata, non si ritiene congrua la liquidazione, a titolo di indennità di custodia e trasporto, dell'importo di euro 89,82 oltre IVA, operata con il decreto opposto.
In applicazione dei suindicati parametri e criteri di valutazione, considerata la prova dell'attività prestata, si ritiene congruo liquidare i seguenti importi: -euro 1,82 per i primi 30 giorni di custodia (dal
29.10.2023 al 27.11.2023), considerando 1,7 metri cubi di merce, per l'importo di euro 92,82; -euro
1,20 per il periodo compreso tra il 31° giorno ed il 60° giorno (dal 28.11.2023 al 27.12.2023), considerando 1,7 metri cubi di merce, per l'importo di euro 61,20; -ed euro 0,90 per i successivi 328 giorni (dal 28.12.2023 al 19.11.2024), considerando 1,7 metri cubi di merce, per l'importo di euro
501,84. Per un totale di euro 655,86.
Non si ritiene di applicare la riduzione prevista dall'art. 3 D.M. 265/2006, in quanto:
a. tale decreto attiene a diversa tipologia di beni soggetti a sequestro;
b. si perviene all'applicazione delle tariffe previste dall proprio sulla base Controparte_4 della considerazione che non vi sia specifica disposizione normativa o regolamentare che si attagli al caso di specie;
c. peraltro, una riduzione dell'indennità è prevista anche nell'ambito delle richiamate tariffe.
Di conseguenza, il decreto impugnato va riformato e disposta la liquidazione dell'importo complessivo di euro 680,11 oltre IVA.
Le spese del presente procedimento, nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità ai criteri di cui al D.M. 55/2014, applicando lo scaglione corrispondente al valore della causa, tenendo conto delle tariffe minime, in considerazione dell'assenza di questioni giuridiche particolarmente complesse, e con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
pagina 5 di 6 - accoglie totalmente il ricorso e, quindi, revoca il decreto di liquidazione, emesso dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma, in data 20.11.2024 e depositato in data 22.11.2024, nell'ambito del procedimento R.G.P.M. 44664/2023;
- per l'effetto, liquida in favore della l'importo di euro 655,86 quale indennità di custodia Parte_1
e l'importo di euro 20,45 quale spese di trasporto e diritto di chiamata, oltre IVA;
- condanna il alla refusione delle spese di lite di questo procedimento in Controparte_1 favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente, che liquida in euro 232,00 oltre spese generali,
IVA e CPA.
Così deciso in Roma, l'1.11.2025
Il Giudice dott. Valeria Belli
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