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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 23/07/2025, n. 1049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1049 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
n. 2717/2023 r.g.a.c.
Tribunale Ordinario di Cassino
Prima Sezione
Il Giudice dr Luigi D'Angiolella
all'esito dell'udienza cartolare del 17.06.2025
viste la nota scritta depositata dalla parte attrice contenente le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ad integrale riforma della sentenza appellata, ed in
accoglimento del presente appello, così provvedere:
- ritenere e dichiarare l'inesistenza giuridica e/o materiale della notifica del verbale n.
2964/H/2017 del 20/12/2017, del;
Controparte_1
- ritenere e dichiarare la estinzione dell'obbligo di pagamento;
- conseguentemente e per l'effetto, annullare il ruolo e l'impugnata cartella
limitatamente al verbale n. 2964/H/2017 del 20/12/2017, del , e ciò per Controparte_1
i motivi di cui sopra;
- Conseguentemente e per l'effetto ritenere e dichiarare che Controparte_2
, nulla deve pagare;
[...]
pagina 1 di 10 - Condannare i resistenti, in solido tra di loro, alle spese e compensi difensivi di
entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore
antistatario che ne fa espressa richiesta”.
DECIDE
la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 429 e ss c.p.c.-
Cassino, 22/07/2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 2 di 10 n. 2717/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella,
ha pronunciato mediante deposito telematico del dispositivo delle contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2717/2023 avente ad oggetto:
OPPOSIZIONE ORD. INGIUNZIONE EX ARTT. 22 E SS., L.689/1981 riservata in decisione all'udienza del 17.06.2025 promossa da:
(P. IVA ), nella persona Controparte_2 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore , con sede in Ispica (RG) nella C.da Parte_1
Chiusi s.n.c., rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Sapienza ed elettivamente domiciliata in Ispica nella via Dei Trattati di Roma n. 6/a. pagina 3 di 10 APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ), nella persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
con sede in nella Piazza XIX Maggio n. 10. CP_1
APPELLATO CONTUMACE
E
(C.F./P. IVA: ), Controparte_3 P.IVA_3
Agente della Riscossione per la Provincia di Ragusa, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma nella via Grezar n. 14.
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ad integrale riforma della
sentenza appellata, ed in accoglimento del presente appello, così provvedere:
- ritenere e dichiarare l'inesistenza giuridica e/o materiale della notifica del verbale n.
2964/H/2017 del 20/12/2017, del;
Controparte_1
- ritenere e dichiarare la estinzione dell'obbligo di pagamento;
- conseguentemente e per l'effetto, annullare il ruolo e l'impugnata cartella
limitatamente al verbale n. 2964/H/2017 del 20/12/2017, del , e ciò per Controparte_1
i motivi di cui sopra;
pagina 4 di 10 - Conseguentemente e per l'effetto ritenere e dichiarare che Controparte_2
, nulla deve pagare;
[...]
- Condannare i resistenti, in solido tra di loro, alle spese e compensi difensivi di
entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore
antistatario che ne fa espressa richiesta”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, la
[...]
conveniva il e l Controparte_2 Controparte_1 [...]
dinanzi a questo Tribunale, quale giudice di Controparte_3
secondo grado, per far ritenere e dichiarare l'inesistenza giuridica e/o materiale della notifica del verbale n. 2964/H/2017 del 20/12/2017 e ritenere e dichiarare la estinzione dell'obbligo di pagamento e conseguentemente e per l'effetto, annullare il ruolo e l'impugnata cartella limitatamente al verbale n. 2964/H/2017 del 20/12/2017.
A sostegno della domanda la parte attrice deduceva quanto segue:
- l'istante ricorreva presso il Giudice di Pace di contro la cartella di pagamento n. CP_1
29720220016230434/000, notificata il 25/11/2022, limitatamente alle violazioni del
C.d.S, e al verbale n. 2964/H/2017 del 20/12/2017, per la somma di € 1.028,70,
attraverso i seguenti motivi:
• la cartella era nulla o comunque annullabile in quanto era difforme da quanto era indicato nel verbale il verbale n. 2964/H/2017 del 20/12/2017, e non risultava pagina 5 di 10 notificata;
• contestava all a notificare la cartella opposta e Controparte_4
alla minaccia dell'azione esecutiva;
• eccepiva l'estinzione del diritto alla contestazione delle violazioni al C.d.S. per inosservanza del termine di legge di notifica (90 gg.) ex art. 201 CDS, per cui l'Ente opposto era decaduto dal diritto di esigere la somma richiesta a titolo di sanzioni amministrative, poiché la cartella opposta doveva essere notificata entro il mese di febbraio 2018;
- veniva instaurato il processo, n. 1668/2022 RG, e il Giudice di Pace fissava l'udienza di comparizione, udienza in cui si costituiva il e rimaneva contumace Controparte_1
l ; Controparte_4
- con sentenza n. 337/2022, il Giudice di Pace, dichiarava che il ricorso era inammissibile, poiché parte resistente aveva provato la legale e regolare notifica del verbale presupposto alla cartella che veniva opposta;
- proponeva appello l'attuale parte attrice denunciando la violazione dei principi regolatori della materia e delle norme sul procedimento” e la omessa e/o apparente e/o falsa motivazione, in relazione a agli art. 7 del d.lgs 150/2011, e 415 e 416 c.p.c., in quanto la sentenza non dichiarava decaduta la dalla produzione Controparte_5
documentale, poiché la costituzione era avvenuta 3 gg prima;
- eccepiva ancora la violazione dei principi regolatori della materia e delle norme sul pagina 6 di 10 procedimento” per omessa e/o apparente e/o falsa motivazione, in relazione agli artt. 148
e 149 c.p.c., e art. 14, comma 4, L. 689/81 e art. 201, comma 3, C.d.S.
- rilevava inoltre l'inesistenza giuridica della notifica dei verbali sottostanti la cartella opposta, poiché venivano eseguite a mezzo posta ordinaria in violazione del D.M. del
18.12.2017;
- infine eccepiva l'estinzione del diritto alla contestazione delle violazioni al C.d.S. per inosservanza del termine di legge riguardante la notifica (90 gg.) ex art. 201 CDS, per cui l'Ente opposto era da ritenersi decaduto dal diritto di esigere la somma richiesta a titolo di sanzioni amministrative.
In virtù di tanto chiedeva di ritenere e dichiarare l'inesistenza giuridica e/o materiale della notifica del verbale n. 2964/H/2017 del 20/12/2017, del e, di Controparte_1
conseguenza, l'estinzione dell'obbligo di pagamento, con l'effetto di annullare il ruolo e l'impugnata cartella limitatamente al verbale, e infine che la Controparte_2
, nulla deve pagare.
[...]
Ciò posto, l'appello va rigettato.
In via preliminare per quanto riguarda la richiesta, fatta da parte attrice, circa la decadenza in relazione all'art. 7 del d.lgs 150/2011, e 415 e 416 c.p.c., occorre evidenziare che, secondo la Suprema Corte, il termine, previsto dall'articolo 7 del d.lgs
150/2011, non è inteso come perentorio ma come ordinatorio, come quanto segue: “Una
volta stabilita la diversa regolazione, rispetto all'art. 416 cod. proc. civ., dei soli pagina 7 di 10 documenti in questione, non resta che verificare se il termine di 10 giorni pure indicato
nella norma di cui al settimo comma dell'art. 7, abbia o meno natura perentoria. Al
riguardo, il Collegio ritiene che il termine debba essere qualificato come ordinatorio,
sia in ragione dell'assenza di una specifica previsione in senso diverso (o della non
previsione di conseguenze in caso di violazione), sia in ragione degli arresti ormai
consolidati di questa Corte sulla natura di detto termine, nella specifica materia e nella
vigenza della precedente normativa”. (Cass. 18499/2018).
Per tali ragioni il motivo di impugnazione va rigettato.
Orbene, parte attrice sostiene di non dover pagare la cartella di pagamento n.
29720220016230434, notificata il 25.11.2022, per ciò che riguardava la violazione del codice della strada, nella fattispecie art. 126 bis comma 2, poiché non aveva ricevuto,
cioè non gli era stato notificato, il verbale n. 2964/H/2017, con cui gli si contestava l'accertamento della violazione suindicata.
Ora, nel verbale viene riportato che quest'ultimo veniva consegnato a in CP_6
data 29.12.2017, e che veniva successivamente notificato, tramite raccomandata,
dall'U.P. di CDM Alessandria il 29.12.2017 a Controparte_7
CDA Chiusi, SN 97014 ISPICA RG.
Dalla raccomandata, allegata da parte del nel primo grado di giudizio, Controparte_1
risulta che la consegna del plico sia avvenuta a domicilio in data 4.01.2018, più
precisamente al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni, come risulta anche dalla firma apposta.
pagina 8 di 10 Occorre evidenziare che secondo la Cassazione la raccomandata privata non ha valore legale, in quanto l'operatore privato senza licenza non può conferire certezza legale alla data di consegna (Cass. Sez. Unite n.299/2020), a differenza delle . CP_6
Ciò comporta che la notifica, avvenuta tramite raccomandata, da parte di , CP_6
abbia prova legale e, di conseguenza, va ad attestare che la notifica del verbale sia avvenuta al destinatario, per i motivi che sono stati indicati poc'anzi.
Per quanto riguarda la contestazione, fatta da parte attrice, circa la mancata notifica a
mezzo pec, va evidenziato che la notifica è stata consegnata il 29.12.2017 e consegnata il 4.01.2018, e il Decreto Ministeriale, del Ministro dell'Interno, 18 dicembre 2017 che prevede tale modalità di notifica degli atti della PA, è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale il 16.01.2018, cioè successivamente alla data di consegna del verbale.
Infondato è quindi il motivo di impugnazione relativo alla nullità dell'atto presupposto alla cartella.
La sentenza del Giudice di prime cure non merita pertanto censure per cui la stessa va confermata.
Nessuna statuizione deve esservi in ordine alle spese di lite, non essendosi le appellate costituite ed essendo rimaste contumaci.
Sussistono gli estremi di cui comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per il pagamento a carico dell'appellante del doppio del contributo unificato (tale comma stabilisce che: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a pagina 9 di 10 norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.».
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Controparte_2
nei confronti del e
[...] Controparte_1 [...]
così provvede: Controparte_4
a) dichiara la contumacia del e Controparte_1 [...]
Controparte_4
b) rigetta l'appello avverso la sentenza di primo grado e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
c) sussistono gli estremi di cui comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per il pagamento a carico dell'appellante del doppio del contributo unificato.
Cassino, 22/07/2025
Il Giudice
Dr Luigi D'Angiolella
pagina 10 di 10
Tribunale Ordinario di Cassino
Prima Sezione
Il Giudice dr Luigi D'Angiolella
all'esito dell'udienza cartolare del 17.06.2025
viste la nota scritta depositata dalla parte attrice contenente le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ad integrale riforma della sentenza appellata, ed in
accoglimento del presente appello, così provvedere:
- ritenere e dichiarare l'inesistenza giuridica e/o materiale della notifica del verbale n.
2964/H/2017 del 20/12/2017, del;
Controparte_1
- ritenere e dichiarare la estinzione dell'obbligo di pagamento;
- conseguentemente e per l'effetto, annullare il ruolo e l'impugnata cartella
limitatamente al verbale n. 2964/H/2017 del 20/12/2017, del , e ciò per Controparte_1
i motivi di cui sopra;
- Conseguentemente e per l'effetto ritenere e dichiarare che Controparte_2
, nulla deve pagare;
[...]
pagina 1 di 10 - Condannare i resistenti, in solido tra di loro, alle spese e compensi difensivi di
entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore
antistatario che ne fa espressa richiesta”.
DECIDE
la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 429 e ss c.p.c.-
Cassino, 22/07/2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 2 di 10 n. 2717/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella,
ha pronunciato mediante deposito telematico del dispositivo delle contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2717/2023 avente ad oggetto:
OPPOSIZIONE ORD. INGIUNZIONE EX ARTT. 22 E SS., L.689/1981 riservata in decisione all'udienza del 17.06.2025 promossa da:
(P. IVA ), nella persona Controparte_2 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore , con sede in Ispica (RG) nella C.da Parte_1
Chiusi s.n.c., rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Sapienza ed elettivamente domiciliata in Ispica nella via Dei Trattati di Roma n. 6/a. pagina 3 di 10 APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ), nella persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
con sede in nella Piazza XIX Maggio n. 10. CP_1
APPELLATO CONTUMACE
E
(C.F./P. IVA: ), Controparte_3 P.IVA_3
Agente della Riscossione per la Provincia di Ragusa, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma nella via Grezar n. 14.
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ad integrale riforma della
sentenza appellata, ed in accoglimento del presente appello, così provvedere:
- ritenere e dichiarare l'inesistenza giuridica e/o materiale della notifica del verbale n.
2964/H/2017 del 20/12/2017, del;
Controparte_1
- ritenere e dichiarare la estinzione dell'obbligo di pagamento;
- conseguentemente e per l'effetto, annullare il ruolo e l'impugnata cartella
limitatamente al verbale n. 2964/H/2017 del 20/12/2017, del , e ciò per Controparte_1
i motivi di cui sopra;
pagina 4 di 10 - Conseguentemente e per l'effetto ritenere e dichiarare che Controparte_2
, nulla deve pagare;
[...]
- Condannare i resistenti, in solido tra di loro, alle spese e compensi difensivi di
entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore
antistatario che ne fa espressa richiesta”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, la
[...]
conveniva il e l Controparte_2 Controparte_1 [...]
dinanzi a questo Tribunale, quale giudice di Controparte_3
secondo grado, per far ritenere e dichiarare l'inesistenza giuridica e/o materiale della notifica del verbale n. 2964/H/2017 del 20/12/2017 e ritenere e dichiarare la estinzione dell'obbligo di pagamento e conseguentemente e per l'effetto, annullare il ruolo e l'impugnata cartella limitatamente al verbale n. 2964/H/2017 del 20/12/2017.
A sostegno della domanda la parte attrice deduceva quanto segue:
- l'istante ricorreva presso il Giudice di Pace di contro la cartella di pagamento n. CP_1
29720220016230434/000, notificata il 25/11/2022, limitatamente alle violazioni del
C.d.S, e al verbale n. 2964/H/2017 del 20/12/2017, per la somma di € 1.028,70,
attraverso i seguenti motivi:
• la cartella era nulla o comunque annullabile in quanto era difforme da quanto era indicato nel verbale il verbale n. 2964/H/2017 del 20/12/2017, e non risultava pagina 5 di 10 notificata;
• contestava all a notificare la cartella opposta e Controparte_4
alla minaccia dell'azione esecutiva;
• eccepiva l'estinzione del diritto alla contestazione delle violazioni al C.d.S. per inosservanza del termine di legge di notifica (90 gg.) ex art. 201 CDS, per cui l'Ente opposto era decaduto dal diritto di esigere la somma richiesta a titolo di sanzioni amministrative, poiché la cartella opposta doveva essere notificata entro il mese di febbraio 2018;
- veniva instaurato il processo, n. 1668/2022 RG, e il Giudice di Pace fissava l'udienza di comparizione, udienza in cui si costituiva il e rimaneva contumace Controparte_1
l ; Controparte_4
- con sentenza n. 337/2022, il Giudice di Pace, dichiarava che il ricorso era inammissibile, poiché parte resistente aveva provato la legale e regolare notifica del verbale presupposto alla cartella che veniva opposta;
- proponeva appello l'attuale parte attrice denunciando la violazione dei principi regolatori della materia e delle norme sul procedimento” e la omessa e/o apparente e/o falsa motivazione, in relazione a agli art. 7 del d.lgs 150/2011, e 415 e 416 c.p.c., in quanto la sentenza non dichiarava decaduta la dalla produzione Controparte_5
documentale, poiché la costituzione era avvenuta 3 gg prima;
- eccepiva ancora la violazione dei principi regolatori della materia e delle norme sul pagina 6 di 10 procedimento” per omessa e/o apparente e/o falsa motivazione, in relazione agli artt. 148
e 149 c.p.c., e art. 14, comma 4, L. 689/81 e art. 201, comma 3, C.d.S.
- rilevava inoltre l'inesistenza giuridica della notifica dei verbali sottostanti la cartella opposta, poiché venivano eseguite a mezzo posta ordinaria in violazione del D.M. del
18.12.2017;
- infine eccepiva l'estinzione del diritto alla contestazione delle violazioni al C.d.S. per inosservanza del termine di legge riguardante la notifica (90 gg.) ex art. 201 CDS, per cui l'Ente opposto era da ritenersi decaduto dal diritto di esigere la somma richiesta a titolo di sanzioni amministrative.
In virtù di tanto chiedeva di ritenere e dichiarare l'inesistenza giuridica e/o materiale della notifica del verbale n. 2964/H/2017 del 20/12/2017, del e, di Controparte_1
conseguenza, l'estinzione dell'obbligo di pagamento, con l'effetto di annullare il ruolo e l'impugnata cartella limitatamente al verbale, e infine che la Controparte_2
, nulla deve pagare.
[...]
Ciò posto, l'appello va rigettato.
In via preliminare per quanto riguarda la richiesta, fatta da parte attrice, circa la decadenza in relazione all'art. 7 del d.lgs 150/2011, e 415 e 416 c.p.c., occorre evidenziare che, secondo la Suprema Corte, il termine, previsto dall'articolo 7 del d.lgs
150/2011, non è inteso come perentorio ma come ordinatorio, come quanto segue: “Una
volta stabilita la diversa regolazione, rispetto all'art. 416 cod. proc. civ., dei soli pagina 7 di 10 documenti in questione, non resta che verificare se il termine di 10 giorni pure indicato
nella norma di cui al settimo comma dell'art. 7, abbia o meno natura perentoria. Al
riguardo, il Collegio ritiene che il termine debba essere qualificato come ordinatorio,
sia in ragione dell'assenza di una specifica previsione in senso diverso (o della non
previsione di conseguenze in caso di violazione), sia in ragione degli arresti ormai
consolidati di questa Corte sulla natura di detto termine, nella specifica materia e nella
vigenza della precedente normativa”. (Cass. 18499/2018).
Per tali ragioni il motivo di impugnazione va rigettato.
Orbene, parte attrice sostiene di non dover pagare la cartella di pagamento n.
29720220016230434, notificata il 25.11.2022, per ciò che riguardava la violazione del codice della strada, nella fattispecie art. 126 bis comma 2, poiché non aveva ricevuto,
cioè non gli era stato notificato, il verbale n. 2964/H/2017, con cui gli si contestava l'accertamento della violazione suindicata.
Ora, nel verbale viene riportato che quest'ultimo veniva consegnato a in CP_6
data 29.12.2017, e che veniva successivamente notificato, tramite raccomandata,
dall'U.P. di CDM Alessandria il 29.12.2017 a Controparte_7
CDA Chiusi, SN 97014 ISPICA RG.
Dalla raccomandata, allegata da parte del nel primo grado di giudizio, Controparte_1
risulta che la consegna del plico sia avvenuta a domicilio in data 4.01.2018, più
precisamente al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni, come risulta anche dalla firma apposta.
pagina 8 di 10 Occorre evidenziare che secondo la Cassazione la raccomandata privata non ha valore legale, in quanto l'operatore privato senza licenza non può conferire certezza legale alla data di consegna (Cass. Sez. Unite n.299/2020), a differenza delle . CP_6
Ciò comporta che la notifica, avvenuta tramite raccomandata, da parte di , CP_6
abbia prova legale e, di conseguenza, va ad attestare che la notifica del verbale sia avvenuta al destinatario, per i motivi che sono stati indicati poc'anzi.
Per quanto riguarda la contestazione, fatta da parte attrice, circa la mancata notifica a
mezzo pec, va evidenziato che la notifica è stata consegnata il 29.12.2017 e consegnata il 4.01.2018, e il Decreto Ministeriale, del Ministro dell'Interno, 18 dicembre 2017 che prevede tale modalità di notifica degli atti della PA, è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale il 16.01.2018, cioè successivamente alla data di consegna del verbale.
Infondato è quindi il motivo di impugnazione relativo alla nullità dell'atto presupposto alla cartella.
La sentenza del Giudice di prime cure non merita pertanto censure per cui la stessa va confermata.
Nessuna statuizione deve esservi in ordine alle spese di lite, non essendosi le appellate costituite ed essendo rimaste contumaci.
Sussistono gli estremi di cui comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per il pagamento a carico dell'appellante del doppio del contributo unificato (tale comma stabilisce che: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a pagina 9 di 10 norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.».
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Controparte_2
nei confronti del e
[...] Controparte_1 [...]
così provvede: Controparte_4
a) dichiara la contumacia del e Controparte_1 [...]
Controparte_4
b) rigetta l'appello avverso la sentenza di primo grado e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
c) sussistono gli estremi di cui comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per il pagamento a carico dell'appellante del doppio del contributo unificato.
Cassino, 22/07/2025
Il Giudice
Dr Luigi D'Angiolella
pagina 10 di 10