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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 10/02/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A R.Gen. N. 896/2020
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Annamaria Laneri Consigliere est.
OGGETTO: Dott. Michele Stagno Consigliere
Mutuo ha pronunciato la seguente
140038 S E N T E N Z A
nella causa civile n. 896/2020 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 19.10.2020 e posta in decisione all'udienza collegiale
del 18.9.2024
d a
, residente in [...]
nn.55/57, c.f. in proprio e quale titolare C.F._1
dell'omonima Ditta individuale Parte_2
, con Sede in HI (BG) – Via Montanari
[...]
nn.55/57, p.iva rappresentato e difeso dall' Avv. Marco P.IVA_1
Parolari del Foro di Lecco, con Studio in 23870 Cernusco Lombardone
(LC) – Via del Lago di Como e dello Spluga n.4, presso il quale elegge domicilio giusta procura in atti. APPELLANTE
c o n t r o on sede legale in Milano, Piazza Filippo Meda n. Controparte_1
4 (c.f. , elettivamente domiciliato in GA, via San P.IVA_2
Benedetto n. 6, presso lo studio dell'avv. Laura Botti di GA che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata in atti;
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di GA in data 14.7.2020
n. 934
CONCLUSIONI
Per l'appellante
Respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, sia preliminare, sia di merito, sia istruttoria, in totale riforma della sentenza n.934/2020 R.S., n.2307/2020 Rep. Tribunale di GA, emessa in data
14 luglio 2020, pubblicata mediante deposito in Cancelleria in data 15
luglio 2020, notificata in data 21 settembre 2020, quale emessa ad esito del procedimento di primo grado rubricato al n.2807/2018 R.G., G.U.
Dott. Vincenzo Domenico Scibetta, con la relativa ordinanza istruttoria di diniego delle prove in data 19 febbraio 2019, voglia l'Ill.mo Giudice adito così giudicare:
in via principale:
Accertarsi e dichiararsi l'indeterminatezza ed indeterminabilità e l'ingannevolezza e falsità delle clausole contrattuali relative agli interessi ultralegali ed all'ammortamento; l'illegittimità, invalidità, inefficacia delle clausole stesse e dell'applicazione in concreto di tali interessi;
l'usura; le responsabilità precontrattuali, contrattuali ed extracontrattuali e l'inadempimento della Banca convenuta;
la nullità o l'annullamento parziale del contratto di mutuo stipulato inter partes in data 26 luglio 2010.
Condannarsi la convenuta a sentire riordinare il piano di CP_2
ammortamento, emendando gli interessi ultralegali ed usurari in misura da determinarsi in corso di causa, se del caso calcolando gli interessi legali o quelli ex art.117 T.U.B., infine determinando le rate ed il saldo rettificati.
Condannarsi la convenuta all'applicazione dell'interesse semplice. CP_2
Condannarsi la convenuta all'annotazione a credito ed alla CP_2
restituzione, ripetizione, risarcimento in favore dell'Attore della somma indebita e dei danni determinati in corso di causa, con interessi legali da ogni singola partita creditoria e di mora ex art.1284 co.4 c.c. dalla domanda al saldo.
Spese e compensi di causa, legali e tecnici, di primo e di secondo grado,
rifusi.
in via istruttoria:
Ammettersi prove per interrogatorio formale del Legale rappresentante della convenuta (Direttore pro tempore della Filiale), nonché CP_2
testimoniale, sulle seguenti circostanze come capitolate in memoria ex art.183 co.6 n.2 c.p.c.:
1. Vero che con contratto di mutuo in data 26 luglio 2010, rogato dalla
Dott.ssa Notaio in Grumello del Monte (BG) ai Persona_1
nn.95708 rep. n.15395 racc., con Sede Controparte_3 in GA – Largo Porta Nuova n.2, c.f. ora P.IVA_3 [...]
con Sede in Milano – Piazza Meda n.4, c.f. , CP_1 P.IVA_2
ha mutuato alla Ditta individuale Artigiana Bottoni di CO ST,
questo intervenuto anche come datore d'ipoteca, la somma di
€.450.000,00? (doc.1)
2. Vero che l'adempimento del contratto di mutuo è stato garantito da ipoteca volontaria di primo grado? (doc.1)
3. Vero che il contratto ha previsto il rimborso della somma mutuata, oltre interessi e spese, in n.120 rate mensili costanti, secondo il piano di ammortamento chiamato “francese” allegato alla lettera D (“per formarne parte integrante e sostanziale”, v. clausola n.6)?
4. Vero che il contratto ha previsto il rimborso della somma mutuata con interessi corrispettivi al tasso nominale iniziale (T.A.N.) del 2,732%
(T.A.E.G./I.S.C. dichiarato 3,792384%), e poi al tasso variabile pari all'Euribor 3 mesi + spread 2 % (cd. rischio di interesse)? (doc.1)
5. Vero che alla variazione del tasso, il piano di ammortamento, definito
“puramente indicativo”, sarebbe stato “rideterminato …. assumendo quale capitale il capitale residuo e quale durata la durata residua … potendo variare sia in relazione alla quota capitale, sia in relazione alla quota interessi, sia nell'importo complessivo di ogni singola rata” (v. clausola n.6)?
6. Vero che il contratto ha anche previsto il rimborso della somma mutuata, oltre interessi e spese, alle condizioni economiche (nominali) e giuridiche descritte alla clausola n.3 ed al documento di sintesi allegato alla lettera B, nei quali alcuna indicazione riguarda le regole concrete di ammortamento (formula matematica, sequenza di calcolo o spiegazione o esemplificazione del suo funzionamento, in particolare per effetto dell'indicizzazione dei tassi)? (doc.1)
7. Vero che alcuna clausola del contratto ha determinato il criterio di imputazione dei pagamenti (tra capitale, interessi e spese)? (doc.1)
8. Vero che la clausola di interessi ultralegali indica la misura del tasso nominale prevista (tasso iniziale, indice di riferimento del tasso variabile di
ammortamento e spread) e tace le modalità di applicazione in concreto di quei tassi, ovvero il meccanismo adottato per il cumulo degli interessi al capitale (metodo di ammortamento)? (doc.1)
9. Vero che i metodi di ammortamento in uso su piazza delle Banche sono quello italiano (in cui la quota capitale è costante, la quota di interessi e le rate decrescenti), quello francese (in cui le rate sono costanti, la quota capitale crescente e la quota di interesse decrescente), quelli tedesco ed americano, ciascuno dei quali determina mediante le proprie modalità
applicative diversi importi complessivi degli interessi?
10. Vero che il piano francese, nella teoria generale della matematica finanziaria, prevede:
1. quota interessi data dalla moltiplicazione del capitale residuo (periodo precedente) per il tasso di interesse (rapportato al periodo);
2. quota capitale data dalla sottrazione della quota interessi dalla rata (costante);
3. rata data dalla somma della quota interessi e della quota capitale;
4. capitale residuo dato dalla sottrazione della quota capitale n.2 dal capitale residuo del periodo precedente?
11. Vero che il piano di ammortamento francese è teoricamente previsto per un tasso di interesse fisso, ed altrimenti, sempre in astratto, conduce ad ipotesi alternative: A) ferma la durata del mutuo, il piano viene ricalcolato ad ogni variazione di tasso, rinnovando ogni volta l'effetto distributivo della formula. In definitiva, l'importo della rata, sia nel totale che nelle due componenti, varia in funzione della modificazione del tasso.
Il piano di ammortamento in tal caso perde ogni validità ed efficacia. B)
ferme sia la durata del mutuo sia la componente capitale, come calcolata nel piano di ammortamento originario, l'importo della rata varia in funzione della modificazione del tasso, ma solo per il variare della quota interessi. C) fissa e costante la rata nonostante la variazione del tasso, le variazioni hanno effetto sull'entità dell'ultima rata o sulla durata del mutuo.
12. Vero che la misura degli interessi addebitati al Mutuatario dipende sia dal tasso, sia anche dal metodo di ammortamento (che è il secondo fattore matematico che determina la somma)?
13. Vero che un medesimo tasso genera volumi di interessi maggiori o minori secondo il metodo di ammortamento?
14. Vero che la dopo avere concluso il contratto ed avere erogato CP_2
la somma mutuata, ha in concreto applicato il metodo di ammortamento cd. francese ? (la circostanza è dubitativa)
15. Vero che l'ammortamento effettivamente applicato dalla per CP_2
effetto dell'indicizzazione dei tassi, ha determinato rate non costanti? 16. Vero che la quantità di interessi effettivamente applicati dalla CP_2
per effetto del metodo di ammortamento, è difforme e maggiore di quella dichiarata nel contratto?
17. Vero che la ha di fatto applicato interessi composti e non CP_2
semplici?
18. Vero o no che il T.A.E.G. o I.S.C. dichiarato dal contratto nella misura del 3,792384% indica il costo effettivo del mutuo in percentuale annua,
come proveniente dagli effettivi addebiti operati dalla Banca ? (si contesta la circostanza)
19. Vero che l'uso del metodo di ammortamento francese ha determinato l'addebito al Mutuatario di interessi, e di un costo del credito (T.A.E.G.),
maggiori rispetto a quello che sarebbe derivato da altri metodi, in particolare italiano ?
20. Vero che il tasso effettivamente applicato (T.A.E.G.), tenendo conto del piano di ammortamento adottato dalla risulta sempre superiore CP_2
a quello dichiarato?
21. Vero che il contratto indica il T.A.E.G. (o I.S.C. o T.I.R.) in misura difforme dal costo effettivo e complessivo dell'operazione come derivante da tutte le condizioni economiche applicate?
22. Vero che alcun documento della anche in corso di rapporto ha CP_2
indicato il T.A.E.G. applicato in concreto?
23. Vero che il contratto è stato concluso mediante adesione del
Mutuatario a testo predisposto dalla contenente clausole generali da CP_2
questo applicate a tutti i rapporti e clienti? 24. Vero o no che le clausole del contratto sono state determinate con trattativa individuale ed illustrate prima della loro sottoscrizione anche per specifica approvazione? (si contesta la circostanza)
25. Vero o no che il Mutuatario ha ricevuto informativa precontrattuale?
(si contesta la circostanza)
26. Vero che il Mutuatario ha avuto prima ed unica conoscenza e lettura dei contenuti e del testo del contratto avanti al Notaio rogante in data 26
luglio 2010?
27. Vero o no che la ha fornito al Mutuatario, prima della CP_2
conclusione del contratto, in forma scritta, su supporto cartaceo od altro durevole, le informazioni in particolare relative a:
1. identità e contatti del finanziatore;
2. caratteristiche principali del prodotto di credito;
3.
confronto con diverse offerte di credito sul mercato;
4. natura, effetti specifici e rischi delle singole clausole ?
28. Vero o no che alcuna condizione economica del contratto è stata pubblicizzata prima od al momento della conclusione del contratto ? (si contesta la circostanza)
29. Vero che il Mutuatario ha domandato alla Banca una bozza del contratto, senza riceverla?
30. Vero o no che la ha comunicato al Mutuatario i flussi di cassa CP_2
attesi ed il costo attualizzato dei differenziali futuri prevedibili od ipotetici,
in favore o sfavore del Cliente, sulla base dell'indice variabile di tasso del contratto e rispetto al piano di ammortamento esemplificativo, anche per il caso di sua estinzione anticipata? (si contesta la circostanza) 31. Vero che, alla data di stipula del contratto, il tasso soglia di usura ex
L.108/96 per la categoria dei mutui ipotecari a tasso variabile era pari al
3,84% (2,56% + ½)?
32. Vero che, successivamente, sono sopravvenuti i parametri di riferimento di cui agli appositi DD.MM. trimestrali e le variazioni dei tassi d'interesse e dei cambi valutari di cui alle serie storiche? (doc.4)
33. Vero che il contratto ha previsto il rimborso della somma mutuata all'eventuale tasso di mora pari al saggio convenzionale pro tempore + 1
% (applicato “sull'importo complessivamente dovuto”, quindi sia sul capitale, sia sugli interessi, v. clausola n.5; “comunque nel rispetto della
L.108/96”, v. clausola n.3).
34. Vero che le rate sono state pagate per intero sino alla n.53,
parzialmente la n.54 (scaduta in data 26 gennaio 2015), e sono rimaste insolute dalla n.55 (dal 26 febbraio 2015)?
35. Vero che sulle rate pagate in ritardo e rimaste insolute la ha CP_2
effettivamente applicato gli interessi di mora?
36. Vero che il contratto ha previsto la facoltà di estinzione anticipata, con obbligo in tale caso di compenso in misura del 2,5% (v. clausola n.7).
37. Vero che alcuna clausola del contratto ha determinato ed esplicato il metodo di calcolo di tale “compenso” e la sua incidenza sul T.A.E.G.?
(doc.1)
38. Vero che nel mese di ottobre 2012 è effettivamente avvenuta un'estinzione anticipata parziale, che (secondo l'apparente imputazione del pagamento) ha ridotto il debito capitale residuo in misura di €.221.972,00?
Considerata la natura anche e soprattutto matematica finanziaria della prova necessaria per la decisione della causa (capp. da 1 a 22, da 31 a 38),
ammettersi C.T.U. contabile sui documenti versati in atti, su tali circostanze e sulla seguente proposta di quesito (salvo quello che il
Giudice vorrà formulare per decidere su tutta la domanda e su tutte le prove ex artt.112 e 115 c.p.c.):
“Verifichi il C.T.U. se le rate e la misura effettiva degli interessi pagati siano conformi o difformi rispetto alle condizioni economiche dichiarate
(T.A.N., I.S.C. e singole clausole).
Indichi quale sia il metodo di ammortamento applicato in concreto, e se esso corrisponda, in tutto od in parte, alle condizioni pattuite, o ad alcuna e non altre di esse. Indichi se la quota degli interessi in valore indicizzato e variabile sia compatibile con il contratto ed il piano di ammortamento a rata costante: [A) Il contratto e l'ammortamento francese prevede rate costanti, in ciascuna delle quali la quota di capitale aumenta progressivamente mentre la quota di interessi decresce. B) La misura degli interessi è indicizzata. C) La somma delle quote di capitale ed interessi è
fissa. Le condizioni A, B e C possono coesistere ? sono state tutte rispettate
? se no, quali di esse ?]. Ridetermini nel caso il piano di ammortamento rispettando alternativamente le condizioni A, B e C
Determini quale sia la somma pagata a titolo di interessi dal Mutuatario e le eventuali differenze rispetto alle condizioni convenute od ai diversi possibili piani di ammortamento. Dica se nell'ammortamento applicato dalla Banca siano stati applicati interessi composti o vi sia stato anatocismo, anche occulto od in frode alla legge, o maggiore costo rispetto ad altri metodi di imputazione dei pagamenti, e calcoli l'ammontare degli interessi non convenuti od illegittimi, espungendoli.
Accerti il T.A.E.G. delle singole rate effettive ed il costo del credito.
Determini il costo ed il tasso determinati dall'estinzione anticipata.
Dica se il T.A.E.G. che ne risulta superi, sia nelle singole rate sia per effetto dell'estinzione anticipata, i tassi soglia previsti dalle norme in materia di usura.
Dica se le clausole di tasso e di estinzione anticipata abbiano significato univoco e consentano una sola o diverse modalità operative e sequenze di calcolo, e siano state correttamente applicate.
Dica se sulla base dei dati contrattuali fosse possibile determinare il piano finanziario, le modalità di calcolo delle rate, il tasso ed il costo del credito effettivi.
Riordini il piano di ammortamento secundum legem e secundum contractum, emendando gli interessi illegittimi e l'anatocismo e l'usura,
calcolando (solo se del caso) gli interessi legali semplici o gli interessi ex art.117 T.U.B., o gli interessi al tasso soglia, in modo semplice (lineare e non esponenziale) e/o su quote capitali costanti e/o tenendo ferma la durata e/o tenendo ferma sia la durata sia la quota capitale e/o tenendo costante la rata e/o applicando i criteri legali di imputazione dei pagamenti, infine determinando l'indebito, il saldo e le rate scadute ed a scadere rettificate”. Ordinarsi alla Banca convenuta l'esibizione in giudizio ex art.210 c.p.c. di tutti i documenti inerenti il rapporto impugnato, quali non già prodotti e semmai esistenti (anche ai sensi e per gli effetti dell'art.119 co.4 T.U.B.).
Si indicano come testimoni:
Sig.ra HI (BG) – Via Montanari n.55 Testimone_1
(sui capp. da 23 a 30); Sig. 24128 GA – Via Testimone_2
Legionari in Polonia n.40 (sui capp. da 23 a 30);
Sig. 24060 HI (BG) - Via Montanari n.55 (sui Testimone_3
capp. da 23 a 30);
Sig. c/o Filiale di Grumello del Monte (BG) della Tes_4 CP_2
convenuta (sui capp. da 9 a 30, e 34, 35, 38);
Sig. c/o Filiale di Grumello del Monte (BG) della Testimone_5 CP_2
convenuta (sui capp. da 9 a 30, e 34, 35, 38).
Per l'appellata
voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda, eccezione e
deduzione respinta, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE DI MERITO: rigettare, perché inammissibili,
precluse e, comunque, infondate in fatto e diritto tutte le domande proposte dall'appellante con conseguente conferma della sentenza impugnata.
IN OGNI CASO: compensi professionali e spese anche di II grado di giudizio interamente rifusi.
IN VIA ISTRUTTORIA: rigettare tutte le istanze avversarie in quanto inammissibili SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 14.03.2018 conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
davanti al Tribunale di GA ed esponeva che:
[...]
-in data 26 luglio 2010 aveva stipulato, come Ditta individuale Artigiana
Bottoni di CO ST, un contratto di mutuo garantito da ipoteca per la somma di €.450.000,00, da rimborsarsi in n.120 rate mensili costanti, secondo il piano di ammortamento alla francese, a tasso nominale variabile pari all'Euribor 3 mesi + spread 2 %, (T.A.N. iniziale del 2,732%, T.A.E.G./I.S.C. dichiarato 3,792384%) e tasso di mora pari al saggio convenzionale pro tempore + 1%, con clausola di salvaguardia contro l'usura, mentre per il caso di estinzione anticipata era stata previsto compenso del 2,5%;
- le rate erano state pagate per intero sino alla n. 53, la n. 54 era stata pagata parzialmente ed era scaduta in data 26 gennaio 2015 ed era rimasta insoluta dalla n. 55 (dal 26 febbraio 2015); peraltro, nel mese di ottobre
2012 era avvenuta un'estinzione anticipata parziale, che, secondo l'apparente imputazione del pagamento, aveva ridotto il debito capitale residuo in misura di €. 221.972,00. Lamentava che, a seguito di perizia econometrica, era emersa l'applicazione, da parte dell'istituto di credito,
di condizioni illegittime, interessi ed oneri difformi da quelli convenuti ed usurari, nonché un metodo di ammortamento alla francese indeterminato ed occultamente più oneroso di quanto dichiarato e senza convenzione dell'imputazione e degli effetti solutori dei pagamenti. In particolare:
- la clausola degli interessi era indeterminata nella sua applicazione concreta, in quanto il meccanismo di ammortamento alla francese,
applicato al mutuo in esame, ne determinava la non corrispondenza agli interessi effettivamente applicati. Tale convenzione era inoltre in violazione degli articoli 116 e 117 TUB, in quanto il tasso indicato nel piano non corrispondeva a quello applicato. Poiché il testo contrattuale non era sufficiente a determinare la rata in concreto applicata, il patto negoziale era da considerarsi nullo per indeterminatezza;
- detto tasso era stato comunque violato in quanto erano stati applicati costi maggiori rispetto a quelli pattuiti in origine;
- era stata inoltre applicata una capitalizzazione degli interessi mai pattuita, quale naturale conseguenza dell'applicazione dell'ammortamento alla francese;
- la clausola di determinazione degli interessi era nulla perché non corrispondente all'ISC indicato in contratto;
pertanto il mutuo era da reputarsi gratuito ovvero gravato dai soli interessi di cui all'art.117 tub ovvero 1284 cc;
- sussisteva inoltre un danno patrimoniale per il mutuatario, dato dai maggiori oneri indebitamente sostenuti;
- gli oneri del contratto, includendo gli interessi di mora, superavano il tasso soglia usura, rendendo il contratto affetto da usura oggettiva originaria e andava considerato anche il tasso del 2,5% applicato all'estinzione parziale anticipata.
Tanto premesso, parte attrice chiedeva in via principale di accertarsi e dichiararsi l'indeterminatezza ed indeterminabilità e l'ingannevolezza e falsità delle clausole contrattuali relative agli interessi ultralegali ed all'ammortamento; l'illegittimità, invalidità, inefficacia delle clausole stesse e dell'applicazione in concreto di tali interessi e l'usurarietà delle stesse, le responsabilità precontrattuali, contrattuali ed extracontrattuali e l'inadempimento della Banca convenuta;
la nullità o l'annullamento parziale del contratto di mutuo;
condannarsi la Banca convenuta a sentire riordinare il piano di ammortamento, emendandolo dagli interessi ultralegali ed usurari in misura da determinarsi in corso di causa, se del caso calcolando gli interessi legali o quelli ex art.117 T.U.B., infine determinando le rate ed il saldo rettificati;
condannarsi la convenuta CP_2
all'applicazione dell'interesse semplice;
condannarsi la stessa all'annotazione a credito ed alla restituzione, ripetizione, risarcimento in favore dell'attore della somma indebita e dei danni determinati in corso di causa, con interessi legali da ogni singola partita creditoria e di mora ex art.1284 co.4 c.c. dalla domanda al saldo.
Si costituiva in giudizio in data 13.5.2020 e contestava la CP_1
fondatezza delle domande attoree, argomentando per l'infondatezza delle stesse, segnatamente per la corretta e compiuta pattuizione per iscritto della clausola relativa agli interessi;
inoltre sottolineava che nessun anatocismo era intervenuto in forza del piano di ammortamento a rata fissa e il piano non poteva produrre discrasie tra il tasso pattuito e quello applicato;
l'anatocismo era comunque lecito in quanto permesso ai sensi della delibera CICR del 20.4.2000 in presenza di specifica pattuizione scritta;
il documento contrattuale recava chiara indicazione del TAEG/ISC, e il tasso non era usurario in quanto i conteggi di controparte non erano conformi alle istruzioni di Banca d'Italia vigenti nel periodo e,
peraltro, erano stati comparati con un'indebita sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori;
la sanzione per la denegata usurarietà degli interessi moratori non era la gratuità del mutuo, ma la mera disapplicazione degli interessi di mora.
Istruita la causa documentalmente, con sentenza del 14.7.2020 n.934 il
Tribunale di GA rigettava integralmente le domande attoree e condannava il CO al pagamento integrale delle spese di giudizio.
In particolare, affermava che le domande attoree erano generiche e non contenevano l'allegazione di riferimenti specifici al contratto di mutuo nè
agli avvenuti pagamenti in favore della carenza che non poteva CP_2
essere sanata neppure alla luce della documentazione prodotta e che, pur non comportando la nullità della edictio actionis , incideva sulla fondatezza delle domande, comportandone il rigetto.
Nel merito, giudicava erronei i calcoli con cui l'attore era pervenuto alla conclusione di usurarietà del tasso, in quanto si discostavano da quelli previsti dai decreti di Banca d'Italia vigenti ratione temporis e l'attore aveva raggiunto tale risultato sommando al tasso corrispettivo quello di interesse moratorio, che pure aveva causa e momento di applicazione distinto dal primo, e ciò rendeva esplorativa la richiesta di ctu;
inoltre l'attore non aveva dedotto né provato alcun pagamento di interessi moratori e non aveva quindi interesse a proporre la domanda di nullità
della clausola relativa al calcolo degli interessi di mora né alla conseguente domanda di ripetizione e, in ogni caso, dall'usurarietà degli interessi moratori non sarebbe comunque seguita automaticamente la nullità anche degli interessi corrispettivi e la conseguente gratuità del mutuo;
il piano di ammortamento alla francese non produceva di per sé interessi anatocistici,
in quanto il loro ammontare viene calcolato sul solo debito residuo, ossia sul capitale, e doveva escludersi che esso comportasse incertezza sull'entità del tasso ultralegale stabilito nel contratto in violazione dell'art. 1084 cc, ciò verificandosi solo se le parti non abbiano precisato le modalità
per determinare, in caso di tasso variabile, in modo certo ed univoco l'entità del tasso da applicare per ciascuna rata in scadenza;
parimenti infondate erano le allegazioni di indeterminatezza delle condizioni contrattuali, perché assolutamente generiche, e di carenza di forma scritta,
in quanto il contratto era stato stipulato per iscritto ed indicava il tasso degli interessi corrispettivi, le condizioni praticate e gli interessi di mora;
la mancata indicazione dell'ISC non integrava nullità del contratto, in quanto l'attore non era un consumatore ai sensi dell'articolo 125 bis TUB,
e l'ISC è un indicatore che non incide sul contenuto della prestazione a carico del mutuatario, dunque il tasso era perfettamente determinabile indicizzando all'Euribor a 3 mesi indicato in contratto;
la questione dell'usura sopravvenuta non rilevava, in quanto la legge puniva solo quella originaria e comunque era presente in contratto una clausola di salvaguardia che inibiva ab origine il fenomeno usurario;
infine, le domande di risarcimento danni erano infondate in quanto non erano stati dedotti né la loro misura né i presupposti fattuali né i danni patiti. Il CO ha proposto appello in data 19.10.2020, chiedendo la riforma della sentenza e riproponendo le domande di cui al precedente grado di giudizio.
Si è costituita eccependo l'inammissibilità dell'appello ai CP_1
sensi dell'art.342 cpc per mancanza di specificità e l'improcedibilità per carenza di interesse ai sensi dell'art.100 cpc, nel merito ha contestato la fondatezza dell'appello chiedendone il rigetto.
All'udienza del 18.9.2024, tenutasi in modalità cartolare, le parti hanno precisato le conclusioni e la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. proposta da parte appellata.
L'eccezione è infondata e va respinta.
Ritiene, infatti, la Corte che l'appellante abbia illustrato nell'atto di appello, sebbene in modo ripetitivo e piuttosto confuso, non avendo numerato i singoli motivi di gravame, le censure mosse al provvedimento impugnato nonché i principi di diritto che, a suo dire, il giudice avrebbe violato e la diversa regolamentazione che avrebbe dovuto adottare.
Sempre in via preliminare va dichiarata inammissibile la richiesta di ammissione della prova orale in quanto i capitoli di prova formulati si riferiscono a circostanze già risultanti dai documenti prodotti in atti e dagli stessi richiamati (capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8, 32, 33, 36, 37), o esprimono giudizi o valutazioni che non possono essere oggetto di prova testimoniale (capitolo da 6 a 23, 31, 32, 33) o, ancora, riguardano circostanze pacifiche
(capitolo 34, 35) o irrilevanti (capitolo da 24 a 30, 38).
Tanto premesso e procedendo a raggruppare per argomenti, ai fini di una migliore esposizione, le singole doglianze, con il primo profilo di
censura l'appellante lamenta l'omesso esame della documentazione in atti e l'omessa pronuncia su tutta la domanda, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha dichiarato la mancanza di allegazione relativa ai pagamenti effettuati in forza del contratto di mutuo. In particolare, argomenta che la stessa aveva CP_2
prodotto la prova dei pagamenti con il documento 3 del suo fascicolo di primo grado, avente valore confessorio, e sottolinea di avere dedotto, sia in citazione sia con la memoria 183, co. 6 n. 2, cpc, di avere effettuato tali pagamenti e di volere la ripetizione di tutti gli interessi difformi dal contratto o da questo non determinati e di quelli usurari.
Il motivo è solo parzialmente fondato, ma ciò non comporta la
modifica della decisione.
Ricorre la violazione dell'articolo 112 cod. proc. civ. quando manchi del tutto la pronuncia del giudice del merito (cd. omessa pronuncia) sulla domanda (o su un capo di essa) o su un'eccezione ritualmente proposta,
ossia quando manchi anche solo una decisione implicita, di accoglimento o di rigetto, ma comunque indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulla domanda o sull'eccezione sottoposta al suo esame.
Tanto premesso, il giudice non ha mancato di pronunciarsi sulle domande di controparte, ma le ha giudicate generiche e non corredate da sufficienti allegazioni in fatto, affermando che tale carenza di allegazione non potesse essere sanata dalla documentazione prodotta, provvedendo, comunque,
alla disamina della loro fondatezza. Dunque, anche ammessa la valutazione errata della loro genericità, residuerebbe il profilo dell'infondatezza sostanziale della domanda, che dunque è stata oggetto di pronuncia.
Quanto al dedotto omesso esame della prova documentale con riferimento all'usura, rileva la Corte che il mutuante ha allegato il superamento del tasso soglia e ha, in effetti, prodotto la documentazione a sostegno della propria pretesa;
in particolare ha prodotto il contratto completo di piano d'ammortamento e i decreti ministeriali relativi al calcolo del tasso soglia.
La non solo non ha specificamente negato la parziale estinzione del CP_2
credito, rendendo così pacifica la prospettazione in fatto proposta dall'attore, ma ha anche prodotto (doc.3 fascicolo di primo grado) un estratto conto datato 23.4.2018 da cui risulta la restituzione parziale della somma dovuta a titolo di mutuo da parte del mutuatario.
Tale documentazione deve, essere, quindi, esaminata ai fini della decisione sulle domande attoree.
Con il secondo profilo di censura l'appellante si duole della statuizione del giudice di primo grado con cui è stata respinta la domanda relativa al calcolo degli interessi usurari, in quanto i criteri di calcolo applicati in perizia di parte si discostavano da quelli stabiliti da Banca d'Italia, con illegittima sommatoria di interessi moratori e corrispettivi.
Il giudice avrebbe mancato di considerare che la stessa, prevedendo CP_2 l'applicazione di interessi di mora sull'intero importo delle rate non pagate, avrebbe applicato contemporaneamente interessi moratori e corrispettivi.
Quanto all'affermazione del Tribunale secondo cui non sarebbe “stato
dedotto né provato alcun pagamento di interessi moratori” né vi sarebbe
“alcun interesse a proporre la domanda di nullità della clausola relativa
al calcolo degli interessi di mora”, sostiene che la prova dell'avvenuto pagamento non sarebbe rilevante perché il correntista ha interesse anche alla mera declaratoria di nullità della clausola.
Parimenti censurabile sarebbe l'affermazione del primo giudice secondo cui anche “ove fosse dichiarata la nullità della clausola relativa agli
interessi moratori, da tale declaratoria non potrebbe discendere la nullità
della clausola relativa a quelli corrispettivi, con la conseguente gratuità
del mutuo postulata dall'attrice”, non avendo il CO domandato la gratuità del mutuo, bensì contestato gli interessi corrispettivi indipendentemente da quelli moratori, per i primi chiedendo expressis
verbis non la sanzione dell'art.1815 c.c. , ma quella ex art.1284 c.c. od art.117 T.U.B.
Relativamente al piano di ammortamento, le contestazioni avrebbero riguardato la mancata indicazione e spiegazione del suo funzionamento in contratto, fermo che in ogni caso l'ammortamento alla francese o a rata costante produrrebbe comunque un effetto anatocistico nonché
un'imputazione dei pagamenti. La clausola, peraltro, sarebbe stata anche indeterminata e per via di tale indeterminatezza, puntualmente allegata al pari delle censure di nullità ed anatocismo, sarebbe nulla.
Infine, il giudice avrebbe errato nel ritenere infondata la domanda di risarcimento del danno per mancata deduzione degli elementi fattuali dell'asserita responsabilità, poiché le elencate caratteristiche della pattuizione degli interessi sarebbero sufficienti a determinare responsabilità precontrattuale.
Il secondo motivo è infondato.
Per quanto concerne la disamina del profilo di doglianza relativo all'usura,
si deve convenire con l'appellante come sia ormai pacifico in giurisprudenza che sussiste un interesse alla dichiarazione della nullità
della clausola che dispone interessi usurari a prescindere dall'effettiva corresponsione degli stessi (SU n.19597/2020 e Sez. 1, Sentenza n. 16602
del 2024 da ultimo) e che tale ratio ben possa estendersi anche alla dichiarazione di illegittimità della clausola relativa agli interessi moratori.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 19597 del 18 settembre 2020
in materia di interessi moratori, si è, infatti, pronunciata sulla vexata
quaestio se la disciplina prevista dall'ordinamento con riguardo agli interessi usurari (artt. 1815 cpc c.c., 644 c.p., L 108/1996, d.l. 394/2000
convertito nella l. 25/2004 e relativi decreti ministeriali) sia applicabile anche agli interessi moratori e se in presenza di riscontrata nullità ovvero inefficacia della clausola sugli interessi moratori siano dovuti interessi corrispettivi ovvero solamente capitale. Hanno affermato le Sezioni Unite
che: “La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori,
intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la
concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma
usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso. La mancata
indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude
l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la
rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali,
statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo
questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia
usuraria, perché “fuori mercato”, donde la formula: “T.e.g.m., più la
maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il
coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale
ulteriore tolleranza dal predetto decreto”. … Ove i decreti ministeriali
non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei
moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con
la maggiorazione ivi prevista. … Si applica l'art. 1815, comma 2, cod.
civ., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art.
1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente debenza degli interessi nella
misura dei corrispettivi lecitamente convenuti per il titolo in rassegna,
dunque, nessuna pretesa restitutoria può essere giustificata e, pertanto,
trovare accoglimento».
Rileva, tuttavia, il Collegio, che, nel caso di specie, resta comunque pacifico che l'appellante, nel prospettare l'usurarietà degli interessi, non abbia utilizzato la formula predisposta nei decreti di Banca d'Italia. Alla
luce dei principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite il motivo in esame è infondato là dove viene prospettata (cfr. anche perizia prodotta in primo grado) la inapplicabilità delle Istruzioni della Banca d'Italia. Ha, infatti,
trovato conferma il costante indirizzo di questa Corte per cui il confronto da operarsi ai fini della verifica del rispetto della disciplina antiusura va effettuato tra dati omogenei ed in conformità alle indicazioni espresse nelle Istruzioni della Banca d'Italia, recepite nei decreti ministeriali attuativi, di modo che il conteggio del TEG deve essere effettuato con i parametri ivi indicati e con le formule ivi stabilite.
Ne, conseguono, per un verso, la inattendibilità della perizia prodotta dall'appellante, i cui esiti sono fondati su criteri la cui condivisibilità è ora anche smentita dalle Sezioni Unite e, per altro verso, la non necessità di procedere sul punto ad attività istruttoria attraverso la chiesta consulenza tecnica.
Contrariamente a quanto ancora afferma l'appellante, poi, nel caso di specie la pattuizione contrattuale degli interessi moratori non può ritenersi usuraria in concreto.
Il decreto ministeriale di rilevazione dei tassi effettivi globali medi, come affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza sopra citata, deve costituire il parametro “privilegiato” per la valutazione della usurarietà del tasso di mora.
In base al decreto vigente ratione temporis (il mutuo è stato stipulato il
26.07.2010), il TEGM del periodo per i mutui a tasso variabile era pari al
2,56%; pertanto il TSU era pari al 3,84% per gli interessi corrispettivi.
Tale tasso è parimenti applicabile agli interessi moratori in quanto il decreto ministeriale vigente ratione temporis non riporta un tasso soglia proprio per gli interessi di mora. Gli interessi moratori pattuiti in contratto sono pari al 3,72%, dunque inferiori alla soglia citata.
Il motivo va dunque respinto.
Con il terzo profilo di gravame l'appellante lamenta che il giudice avrebbe errato nel non affermare che la pattuizione del piano di ammortamento alla francese sarebbe nulla, in quanto determinerebbe un effetto anatocistico vietato dall'art. 1283 c.c.
A sostegno della doglianza sottolinea di avere contestato il piano di ammortamento alla francese per motivi diversi, segnatamente per la mancanza di indicazione e convenzione in contratto di tale metodo,
dell'esplicazione del suo funzionamento, della modalità applicativa del tasso di interesse e di un algoritmo, specie con riferimento alla variazione periodica del tasso, nonché in quanto generatore di interessi composti non convenuti tra le parti;
ritiene che il giudice avrebbe dovuto espungere detti interessi composti, in quanto mai pattuiti, ricalcolando il piano con gli interessi semplici previsti dalle norme legali, affidandosi all'ausilio di una
C.T.U.; evidenzia che non sarebbe intervenuto alcun accordo delle parti nella disciplina dell'imputazione dei pagamenti (fra capitale ed interessi),
in spregio dell'art.1194 c.c..
Contesta, inoltre, l'affermazione del Tribunale in ordine alla genericità
dell'allegazione, ribadendo di avere contestato in citazione, in modo specifico, l'indeterminatezza ed indeterminabilità delle clausole contrattuali relative agli interessi ultralegali e all'ammortamento nella loro applicazione concreta;
in particolare, sottolinea di non avere mai sostenuto che il tasso nominale non fosse indicato in contratto, ma al contrario, che tale indicazione comunque non risolvesse l'incertezza sul costo del credito, il quale sarebbe dipeso da elementi equivoci, contraddittori e/o non dichiarati, integrando così una falsa o incompleta dichiarazione negoziale.
Chiede, pertanto, l'applicazione del tasso sostitutivo legale, con calcolo da affidare ad apposita Ctu.
Si duole, infine, della contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il Tribunale, dapprima ha escluso che l'errore indicazione dell' Pt_3
comporti nullità anche solo parziale del contratto, potendo “tutt'al più
comportare una responsabilità precontrattuale del mutuante”, e subito dopo, invece di rilevare la violazione dei doveri di informazione e trasparenza da parte della ha respinto la domanda di condanna al CP_2
risarcimento del danno derivante da responsabilità anche precontrattuale
“non essendo stati specificamente dedotti (né risultando comunque in atti)
i presupposti fattuali dell'asserita responsabilità”.
Ancora, si duole dell'erroneità della pronuncia di primo grado nella parte in cui essa afferma che il piano di ammortamento alla francese non produrrebbe un effetto anatocistico vietato in quanto l'impiego della formula di capitalizzazione composta non avrebbe “alcun effetto nella
determinazione della quota di interessi, che viene calcolata sul debito
residuo e dunque sul solo capitale”.
Sostiene che, al contrario, il piano di ammortamento alla francese porterebbe all'applicazione in concreto di interessi maggiori rispetto a quelli risultanti da un piano a rata variabile (all'italiana).
Inoltre gli interessi “semplici” pattuiti in contratto, per effetto dello sviluppo del piano di ammortamento, diventerebbero composti in quanto il metodo alla francese determinerebbe un'artificiosa progressione geometrica od esponenziale degli interessi, invece che un'applicazione aritmetica ed uniforme, con conseguente pagamento di un volume di interessi maggiore rispetto a quello che dovrebbe risultare dal tasso indicato letteralmente e derivante da una formula matematica finanziaria semplice su quote capitali costanti. In sostanza, un medesimo tasso,
pattuito contrattualmente e che dovrebbe indicare il costo del credito
(I.S.C.), in realtà sarebbe capace di generare volumi di interessi maggiori o minori secondo il metodo di ammortamento scelto, così, da una parte,
creando un elemento di incertezza, indeterminatezza ed ingannevolezza del patto negoziale, per nulla univoco, dall'altra parte, imputando ad interessi ciò che dovrebbe essere capitale, creando un effetto assimilabile all'anatocismo e quindi in violazione dell'art. 1283 cc.
Lamenta, infine, l'appellante il mancato espletamento della chiesta ctu,
che avrebbe permesso di verificare la correttezza delle suddette doglianze.
Il motivo che precede va esaminato unitamente all'ultimo profilo di doglianza, con esso strettamente connesso. Con il quarto motivo
l'appellante censura l'erroneità del provvedimento di primo grado nella parte in cui esso afferma che non sussisteva nullità del contratto per violazione dell'art.117 TUB in quanto gli interessi corrispettivi e di mora erano stati pattuiti per iscritto, insieme alle altre condizioni praticate,
nonché che l'erronea indicazione dell' non comportava nullità Pt_3
ex art.125 bis TUB, non invocabile dalla parte in quanto non consumatrice.
Contesta di avere mai fatto riferimento all'articolo 125 bis TUB bensì alla violazione dell'art. 117 TUB poiché gli interessi ed i costi applicati sarebbero stati pattuiti solo in parte;
inoltre l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali sarebbe un'ulteriore causa di responsabilità
contrattuale ed precontrattuale per violazione degli obblighi di informativa e trasparenza: infatti il solo tasso indicato in contratto non sarebbe in alcun modo in grado di determinare e rendere conoscibile il costo del mutuo, il metodo di ammortamento, il funzionamento del rimborso del credito,
insomma le condizioni negoziali, le regole dettagliate e certe ed il contenuto economico che sono gli elementi decisivi del vincolo assunto dal cliente. Pertanto alle violazioni denunciate conseguirebbe,
alternativamente, l'applicabilità del tasso sostitutivo legale, da intendersi come quello ex artt.117 e 125 bis T.U.B. per il caso di violazione dei contenuti del contratto;
o quello ex artt.1284 e 1815 c.c. a motivo dell'indeterminatezza; salvo che non ricorra l'usura ex art.1815 co.2 c.c.,
nel quale caso non sono dovuti interessi o gli interessi superiori alle soglie non sono esigibili.
Entrambi i motivi sono infondati.
Il contratto di mutuo (doc. 1 fascicolo primo grado CO, art.3 lettera a) riporta il tasso di interesse, oltre al piano di ammortamento, che è
considerato parte integrante e sostanziale del mutuo stesso (lettera c). Dal piano di ammortamento emergono chiaramente le quote interesse e capitale di volta in volta dovute. Ne consegue che le condizioni erano tutte ben note ed erano state accettate dal mutuatario.
Con riferimento all'assunto secondo cui l'ammortamento alla francese determinerebbe un'implicita ed occulta capitalizzazione degli interessi a carico del mutuatario, in tal modo producendosi violazione del divieto di anatocismo, ex art.1283 cod.civ., appare opportuno anzitutto richiamare quanto, con affermazione che questa Corte condivide, al riguardo espresso dalla Suprema Corte (Cass. sent.n.11400/2014 in motivazione): “…nei
c.d. mutui ad ammortamento, la formazione delle rate di rimborso, nella
misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene alle
mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del
mutuatario – aventi ad oggetto l'una la restituzione della somma ricevuta
in prestito e l'altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento
– che sono ontologicamente distinte e rispondono a finalità diverse. Il fatto
che nella rata esse concorrano, allo scopo di consentire all'obbligato di
adempiervi in via differita nel tempo, non è dunque sufficiente a mutarne
la natura né ad eliminarne l'autonomia>>. La Suprema Corte esclude dunque che a determinare il verificarsi del fenomeno anatocistico possa essere la strutturazione concordata del rimborso secondo lo schema dell'ammortamento a rimborso di capitale costante (rate decrescenti mano a mano che si riduce l'ammontare degli interessi dovuti) oppure a rate costanti (con rimborso prevalente di interessi, all'inizio, e di capitale, alla fine), trattandosi di “mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario”.
In ogni caso la strutturazione dell'ammortamento secondo lo schema a rate costanti non implica affatto - di per sé - l'attuarsi della capitalizzazione progressiva nel tempo degli interessi scaduti: l'ammortamento cosiddetto alla francese è strutturato infatti con previsione di rate ciascuna delle quali
è composta da una quota di capitale, via via crescente nel tempo, e da una quota di interessi, via via decrescente. Gli interessi sono calcolati applicando il tasso pattuito su una base costituita non dall'intero capitale originario, bensì dall'importo risultante dalla detrazione da quest'ultimo del capitale già precedentemente rimborsato. La quota su cui vengono applicati attiene quindi al solo capitale residuo. In conseguenza di ciò nello sviluppo nel tempo dell'ammortamento la rata oggetto di rimborso viene ad essere costituita da una quota capitale progressivamente crescente e da una quota interessi via via decrescente, fino ad estinguersi completamente con l'esaurimento del rapporto.
Per tale motivo il piano di ammortamento a rate costanti non importa automatica e surrettizia capitalizzazione di interessi e non si pone perciò
in contrasto con il divieto di anatocismo di cui all'art.1183 cod.civ.
Quanto alla sollevata questione dell'indeterminatezza della clausola relativa agli interessi, rileva la Corte che per affermare la determinatezza o determinabilità dell'oggetto dell'obbligazione accessoria relativa agli interessi è indispensabile che gli elementi estrinseci o i parametri della determinazione degli interessi ad un tasso diverso da quello legale siano specifici: si ha indeterminatezza quando le clausole, pur apparendo di per sé analitiche, da un punto di vista matematico-finanziario sono formulate in modo tale da non dar luogo ad un'univoca applicazione, richiedendo la necessità di una scelta applicativa tra più alternative possibili, ciascuna delle quali comportante l'applicazione di tassi di interessi diversi e,
pertanto, non determinate o determinabili nel loro oggetto come richiesto dagli artt. 1418, 1346 c.c.; mentre la determinabilità è definibile come la possibilità di identificare chiaramente l'oggetto sulla base dagli elementi prestabiliti dalle parti. Inoltre se le clausole, che dovrebbero consentire di determinare il piano di rimborso di un prestito, non consentano un'univoca applicazione, ma richiedano la necessità di una scelta tra più alternative possibili, il piano di rimborso risulta indeterminato. Infatti, dalle clausole contrattuali dovrebbe essere possibile ex ante ricostruire in modo preciso un univoco piano di ammortamento.
E' noto, poi, che il piano d'ammortamento a rata costante, c.d. francese,
non è altro che una modalità per il calcolo degli interessi in ogni singola rata che consente di prevedere analiticamente la composizione delle rate medesime, quanto a quota capitale e a quota interessi. Tale ultima quota è
sempre calcolata sul capitale da restituire e quindi non genera alcun anatocismo.
Tale sorta di ammortamento, così come tutte le forme di rimborso che prevedano il pagamento annuo degli interessi sul debito ancora esistente,
configura una situazione nel complesso equivalente, quanto a onere per il debitore, a quella conseguente all'utilizzo dell'interesse composto, la cui formula viene impiegata, nel caso specifico, per il solo calcolo dell'importo della rata costante.
Ciò non toglie però che, una volta fissato l'importo della rata, gli interessi in essa ricompresi siano calcolati sempre e solo sul capitale residuo e non su interessi già maturati, escludendosi così ogni forma di anatocismo e incertezza sull'importo degli stessi.
Quanto precede trova, peraltro, il conforto dell'opinione delle Sezioni
Unite, che, con sentenza n. 15340/2024, hanno affermato quanto segue:
“In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del
prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo
standardizzato tradizionale non è causa di nullità parziale del contratto
la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di
capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza
o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della
normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei
rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Deve dunque escludersi, prosegue la Corte, che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento cosiddetta «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto»
degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale. E
ciò anche se l'ammortamento “alla Francese” può determinare un significativo incremento del costo complessivo del denaro preso a prestito per effetto del regime «composto» di capitalizzazione degli interessi, cioè
un ulteriore «prezzo» da esplicitare chiaramente nel contratto, poiché «l'interesse prodotto in ogni periodo si somma al capitale e produce a sua volta interessi».
Il Tribunale rimettente ha poi chiesto se la maggior quota di interessi complessamente dovuti in presenza di ammortamento «alla francese»
rispetto a quello «all'italiana» costituisca un prezzo ulteriore e occulto che rende il tasso d'interesse effettivo maggiore di quello nominale (TAN) e del TAEG dichiarati nel contratto, di cui il cliente dovrebbe essere informato, con conseguente nullità parziale della relativa clausola contrattuale per violazione dell'articolo 117, comma 4, T.u.b.
La decisione però chiarisce che la differenza tra i due piani di ammortamento non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento «alla francese» sia complessivamente maggiore di quello nominale, “quanto piuttosto dall'essere tale effetto riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo del rimborso del capitale, in cui le rate iniziali prevedono interessi più elevati perché è più elevato il capitale (non ancora restituito) di cui il debitore ha beneficiato”. Tale
differenza, prosegue la decisione, è ascrivibile alla circostanza che nell'ammortamento «all'italiana» si abbatte più velocemente il capitale
(con pagamento di rate iniziali più alte) e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi. Il
maggior carico di interessi derivante dell'ammortamento alla Pt_4
“non deriva dunque da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico
degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una
maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della
scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel
pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non
decrescente”.
Fatte queste premesse, ritiene il Collegio che una volta che le parti abbiano raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate, la misura della rata discenda matematicamente dagli elementi contrattuali indicati.
Inoltre, l'accettazione del piano di ammortamento richiamato in contratto ricomprende anche l'accettazione delle modalità matematico-finanziarie di costruzione del medesimo.
Nella fattispecie in esame il contratto di mutuo è a tasso variabile e ammortamento c.d. alla francese, tipologia tipicamente caratterizzata dalla predisposizione di un piano di pagamento a rata costante cioè progressiva,
in quanto all'interno di ciascuna rata la quota di capitale e la quota di interessi non sono identiche: gli interessi da corrispondersi sono maggiori nelle prime rate e diminuiscono progressivamente man mano che si procede verso l'ultima rata;
al contrario avviene per la quota capitale.
I parametri relativi alle modalità di ammortamento sono nella fattispecie ben rintracciabili all'interno delle disposizioni contrattuali e, di conseguenza, sono tali da non potersi ritenere l'indeterminatezza o indeterminabilità delle condizioni economiche del mutuo da un punto di vista matematico-finanziario, poiché sufficientemente indicati per capirne il funzionamento generale. Sin dal momento della stipula del contratto di mutuo il mutuatario ha avuto conoscenza sia del tasso di interesse vigente alla data della stipula, sia dei criteri per la determinazione della sua eventuale variazione futura: all'art.6
del contratto del 26.07.2010 viene specificato che ciascuna rata ammonta ad euro 4.289,78, comprensiva di quota capitale e quota interessi, calcolati quest'ultimi al tasso fissato a norma dell'art. 3 (02,000000 punti in più
dell'EURIBOR Euro Interbank Offered rate 3 mesi base 365 media percentuale mese precedente), al momento della stipula pari a 2,732% in ragione d'anno, come da piano di ammortamento sottoscritto dalle parti ed allegato al contratto. Tale valore è riportato in maniera indicativa con riferimento alla data di stipula del contratto, mentre la entità della rata nel prosieguo dipende da indici futuri che sono variabili nel tempo previsti nell'art. 3 e nell'art 6, in cui vengono indicati il tasso di interesse iniziale ma anche i parametri e le modalità circa le sue modificazioni successive,
essendo prevista la revisione del tasso di interesse secondo tali parametri alle date del 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre di ogni anno.
All'interno della tabella unita al contratto sub lett. “C” (formandone parte integrale) vengono riportate le specifiche condizioni economiche ulteriori rispetto a quanto già previsto nel contratto.
Parimenti, all'interno del documento di sintesi unito al contratto e sottoscritto dalle parti vengono riportate le specifiche condizioni economiche (tasso di interesse annuo, parametro di indicizzazione,
ammontare del tasso, criteri di determinazione del tasso).
In conclusione, questi elementi sono sufficienti a costruire in modo univoco e determinato il piano dei pagamenti necessari alla estinzione del mutuo, sicché si deve escludere che l'ammortamento alla francese implichi l'indeterminatezza del tasso di interesse, l'applicazione di un tasso superiore a quello dichiarato nel contratto, la violazione del divieto di anatocismo.
Per quanto concerne l'asserita erronea indicazione dell' indicatore sintetico di costo, la Corte rileva che in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale
(TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi,
prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è
sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117
del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima, come giustamente evidenziato dal
Tribunale con affermazione che, contrariamente a quanto afferma l'appellante, è priva di contraddittorietà rispetto al successivo mancato riconoscimento di tale responsabilità. Quest'ultima, infatti, è soggetta alle regole e agli oneri probatori ordinari;
l'appellante, tuttavia, non ha mai mprovato che alcun tasso di interessi più favorevole fosse stato pubblicizzato o che il tasso sottoscritto fosse in alcun modo diverso da quello effettivamente applicatoe di volta in volta variato secondo le modalità indicate dal contratto.
Anche il terzo e il quarto motivo di appello vanno dunque respinti.
L'appello è infondato e va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo, scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00
P . Q . M .
La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello proposto da CO ST avverso la sentenza del
Tribunale di GA in data 14.7.2020 n. 934 che, per l'effetto, conferma integralmente;
condanna CO ST al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 4.326,00 per la fase istruttoria ed € 5.103,00 per la fase decisoria, oltre spese forfettarie, nella misura del 15%, Iva e accessori come per legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico di Pt_1
[...]
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Annamaria Laneri Giuseppe Magnoli
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Annamaria Laneri Consigliere est.
OGGETTO: Dott. Michele Stagno Consigliere
Mutuo ha pronunciato la seguente
140038 S E N T E N Z A
nella causa civile n. 896/2020 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 19.10.2020 e posta in decisione all'udienza collegiale
del 18.9.2024
d a
, residente in [...]
nn.55/57, c.f. in proprio e quale titolare C.F._1
dell'omonima Ditta individuale Parte_2
, con Sede in HI (BG) – Via Montanari
[...]
nn.55/57, p.iva rappresentato e difeso dall' Avv. Marco P.IVA_1
Parolari del Foro di Lecco, con Studio in 23870 Cernusco Lombardone
(LC) – Via del Lago di Como e dello Spluga n.4, presso il quale elegge domicilio giusta procura in atti. APPELLANTE
c o n t r o on sede legale in Milano, Piazza Filippo Meda n. Controparte_1
4 (c.f. , elettivamente domiciliato in GA, via San P.IVA_2
Benedetto n. 6, presso lo studio dell'avv. Laura Botti di GA che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata in atti;
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di GA in data 14.7.2020
n. 934
CONCLUSIONI
Per l'appellante
Respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, sia preliminare, sia di merito, sia istruttoria, in totale riforma della sentenza n.934/2020 R.S., n.2307/2020 Rep. Tribunale di GA, emessa in data
14 luglio 2020, pubblicata mediante deposito in Cancelleria in data 15
luglio 2020, notificata in data 21 settembre 2020, quale emessa ad esito del procedimento di primo grado rubricato al n.2807/2018 R.G., G.U.
Dott. Vincenzo Domenico Scibetta, con la relativa ordinanza istruttoria di diniego delle prove in data 19 febbraio 2019, voglia l'Ill.mo Giudice adito così giudicare:
in via principale:
Accertarsi e dichiararsi l'indeterminatezza ed indeterminabilità e l'ingannevolezza e falsità delle clausole contrattuali relative agli interessi ultralegali ed all'ammortamento; l'illegittimità, invalidità, inefficacia delle clausole stesse e dell'applicazione in concreto di tali interessi;
l'usura; le responsabilità precontrattuali, contrattuali ed extracontrattuali e l'inadempimento della Banca convenuta;
la nullità o l'annullamento parziale del contratto di mutuo stipulato inter partes in data 26 luglio 2010.
Condannarsi la convenuta a sentire riordinare il piano di CP_2
ammortamento, emendando gli interessi ultralegali ed usurari in misura da determinarsi in corso di causa, se del caso calcolando gli interessi legali o quelli ex art.117 T.U.B., infine determinando le rate ed il saldo rettificati.
Condannarsi la convenuta all'applicazione dell'interesse semplice. CP_2
Condannarsi la convenuta all'annotazione a credito ed alla CP_2
restituzione, ripetizione, risarcimento in favore dell'Attore della somma indebita e dei danni determinati in corso di causa, con interessi legali da ogni singola partita creditoria e di mora ex art.1284 co.4 c.c. dalla domanda al saldo.
Spese e compensi di causa, legali e tecnici, di primo e di secondo grado,
rifusi.
in via istruttoria:
Ammettersi prove per interrogatorio formale del Legale rappresentante della convenuta (Direttore pro tempore della Filiale), nonché CP_2
testimoniale, sulle seguenti circostanze come capitolate in memoria ex art.183 co.6 n.2 c.p.c.:
1. Vero che con contratto di mutuo in data 26 luglio 2010, rogato dalla
Dott.ssa Notaio in Grumello del Monte (BG) ai Persona_1
nn.95708 rep. n.15395 racc., con Sede Controparte_3 in GA – Largo Porta Nuova n.2, c.f. ora P.IVA_3 [...]
con Sede in Milano – Piazza Meda n.4, c.f. , CP_1 P.IVA_2
ha mutuato alla Ditta individuale Artigiana Bottoni di CO ST,
questo intervenuto anche come datore d'ipoteca, la somma di
€.450.000,00? (doc.1)
2. Vero che l'adempimento del contratto di mutuo è stato garantito da ipoteca volontaria di primo grado? (doc.1)
3. Vero che il contratto ha previsto il rimborso della somma mutuata, oltre interessi e spese, in n.120 rate mensili costanti, secondo il piano di ammortamento chiamato “francese” allegato alla lettera D (“per formarne parte integrante e sostanziale”, v. clausola n.6)?
4. Vero che il contratto ha previsto il rimborso della somma mutuata con interessi corrispettivi al tasso nominale iniziale (T.A.N.) del 2,732%
(T.A.E.G./I.S.C. dichiarato 3,792384%), e poi al tasso variabile pari all'Euribor 3 mesi + spread 2 % (cd. rischio di interesse)? (doc.1)
5. Vero che alla variazione del tasso, il piano di ammortamento, definito
“puramente indicativo”, sarebbe stato “rideterminato …. assumendo quale capitale il capitale residuo e quale durata la durata residua … potendo variare sia in relazione alla quota capitale, sia in relazione alla quota interessi, sia nell'importo complessivo di ogni singola rata” (v. clausola n.6)?
6. Vero che il contratto ha anche previsto il rimborso della somma mutuata, oltre interessi e spese, alle condizioni economiche (nominali) e giuridiche descritte alla clausola n.3 ed al documento di sintesi allegato alla lettera B, nei quali alcuna indicazione riguarda le regole concrete di ammortamento (formula matematica, sequenza di calcolo o spiegazione o esemplificazione del suo funzionamento, in particolare per effetto dell'indicizzazione dei tassi)? (doc.1)
7. Vero che alcuna clausola del contratto ha determinato il criterio di imputazione dei pagamenti (tra capitale, interessi e spese)? (doc.1)
8. Vero che la clausola di interessi ultralegali indica la misura del tasso nominale prevista (tasso iniziale, indice di riferimento del tasso variabile di
ammortamento e spread) e tace le modalità di applicazione in concreto di quei tassi, ovvero il meccanismo adottato per il cumulo degli interessi al capitale (metodo di ammortamento)? (doc.1)
9. Vero che i metodi di ammortamento in uso su piazza delle Banche sono quello italiano (in cui la quota capitale è costante, la quota di interessi e le rate decrescenti), quello francese (in cui le rate sono costanti, la quota capitale crescente e la quota di interesse decrescente), quelli tedesco ed americano, ciascuno dei quali determina mediante le proprie modalità
applicative diversi importi complessivi degli interessi?
10. Vero che il piano francese, nella teoria generale della matematica finanziaria, prevede:
1. quota interessi data dalla moltiplicazione del capitale residuo (periodo precedente) per il tasso di interesse (rapportato al periodo);
2. quota capitale data dalla sottrazione della quota interessi dalla rata (costante);
3. rata data dalla somma della quota interessi e della quota capitale;
4. capitale residuo dato dalla sottrazione della quota capitale n.2 dal capitale residuo del periodo precedente?
11. Vero che il piano di ammortamento francese è teoricamente previsto per un tasso di interesse fisso, ed altrimenti, sempre in astratto, conduce ad ipotesi alternative: A) ferma la durata del mutuo, il piano viene ricalcolato ad ogni variazione di tasso, rinnovando ogni volta l'effetto distributivo della formula. In definitiva, l'importo della rata, sia nel totale che nelle due componenti, varia in funzione della modificazione del tasso.
Il piano di ammortamento in tal caso perde ogni validità ed efficacia. B)
ferme sia la durata del mutuo sia la componente capitale, come calcolata nel piano di ammortamento originario, l'importo della rata varia in funzione della modificazione del tasso, ma solo per il variare della quota interessi. C) fissa e costante la rata nonostante la variazione del tasso, le variazioni hanno effetto sull'entità dell'ultima rata o sulla durata del mutuo.
12. Vero che la misura degli interessi addebitati al Mutuatario dipende sia dal tasso, sia anche dal metodo di ammortamento (che è il secondo fattore matematico che determina la somma)?
13. Vero che un medesimo tasso genera volumi di interessi maggiori o minori secondo il metodo di ammortamento?
14. Vero che la dopo avere concluso il contratto ed avere erogato CP_2
la somma mutuata, ha in concreto applicato il metodo di ammortamento cd. francese ? (la circostanza è dubitativa)
15. Vero che l'ammortamento effettivamente applicato dalla per CP_2
effetto dell'indicizzazione dei tassi, ha determinato rate non costanti? 16. Vero che la quantità di interessi effettivamente applicati dalla CP_2
per effetto del metodo di ammortamento, è difforme e maggiore di quella dichiarata nel contratto?
17. Vero che la ha di fatto applicato interessi composti e non CP_2
semplici?
18. Vero o no che il T.A.E.G. o I.S.C. dichiarato dal contratto nella misura del 3,792384% indica il costo effettivo del mutuo in percentuale annua,
come proveniente dagli effettivi addebiti operati dalla Banca ? (si contesta la circostanza)
19. Vero che l'uso del metodo di ammortamento francese ha determinato l'addebito al Mutuatario di interessi, e di un costo del credito (T.A.E.G.),
maggiori rispetto a quello che sarebbe derivato da altri metodi, in particolare italiano ?
20. Vero che il tasso effettivamente applicato (T.A.E.G.), tenendo conto del piano di ammortamento adottato dalla risulta sempre superiore CP_2
a quello dichiarato?
21. Vero che il contratto indica il T.A.E.G. (o I.S.C. o T.I.R.) in misura difforme dal costo effettivo e complessivo dell'operazione come derivante da tutte le condizioni economiche applicate?
22. Vero che alcun documento della anche in corso di rapporto ha CP_2
indicato il T.A.E.G. applicato in concreto?
23. Vero che il contratto è stato concluso mediante adesione del
Mutuatario a testo predisposto dalla contenente clausole generali da CP_2
questo applicate a tutti i rapporti e clienti? 24. Vero o no che le clausole del contratto sono state determinate con trattativa individuale ed illustrate prima della loro sottoscrizione anche per specifica approvazione? (si contesta la circostanza)
25. Vero o no che il Mutuatario ha ricevuto informativa precontrattuale?
(si contesta la circostanza)
26. Vero che il Mutuatario ha avuto prima ed unica conoscenza e lettura dei contenuti e del testo del contratto avanti al Notaio rogante in data 26
luglio 2010?
27. Vero o no che la ha fornito al Mutuatario, prima della CP_2
conclusione del contratto, in forma scritta, su supporto cartaceo od altro durevole, le informazioni in particolare relative a:
1. identità e contatti del finanziatore;
2. caratteristiche principali del prodotto di credito;
3.
confronto con diverse offerte di credito sul mercato;
4. natura, effetti specifici e rischi delle singole clausole ?
28. Vero o no che alcuna condizione economica del contratto è stata pubblicizzata prima od al momento della conclusione del contratto ? (si contesta la circostanza)
29. Vero che il Mutuatario ha domandato alla Banca una bozza del contratto, senza riceverla?
30. Vero o no che la ha comunicato al Mutuatario i flussi di cassa CP_2
attesi ed il costo attualizzato dei differenziali futuri prevedibili od ipotetici,
in favore o sfavore del Cliente, sulla base dell'indice variabile di tasso del contratto e rispetto al piano di ammortamento esemplificativo, anche per il caso di sua estinzione anticipata? (si contesta la circostanza) 31. Vero che, alla data di stipula del contratto, il tasso soglia di usura ex
L.108/96 per la categoria dei mutui ipotecari a tasso variabile era pari al
3,84% (2,56% + ½)?
32. Vero che, successivamente, sono sopravvenuti i parametri di riferimento di cui agli appositi DD.MM. trimestrali e le variazioni dei tassi d'interesse e dei cambi valutari di cui alle serie storiche? (doc.4)
33. Vero che il contratto ha previsto il rimborso della somma mutuata all'eventuale tasso di mora pari al saggio convenzionale pro tempore + 1
% (applicato “sull'importo complessivamente dovuto”, quindi sia sul capitale, sia sugli interessi, v. clausola n.5; “comunque nel rispetto della
L.108/96”, v. clausola n.3).
34. Vero che le rate sono state pagate per intero sino alla n.53,
parzialmente la n.54 (scaduta in data 26 gennaio 2015), e sono rimaste insolute dalla n.55 (dal 26 febbraio 2015)?
35. Vero che sulle rate pagate in ritardo e rimaste insolute la ha CP_2
effettivamente applicato gli interessi di mora?
36. Vero che il contratto ha previsto la facoltà di estinzione anticipata, con obbligo in tale caso di compenso in misura del 2,5% (v. clausola n.7).
37. Vero che alcuna clausola del contratto ha determinato ed esplicato il metodo di calcolo di tale “compenso” e la sua incidenza sul T.A.E.G.?
(doc.1)
38. Vero che nel mese di ottobre 2012 è effettivamente avvenuta un'estinzione anticipata parziale, che (secondo l'apparente imputazione del pagamento) ha ridotto il debito capitale residuo in misura di €.221.972,00?
Considerata la natura anche e soprattutto matematica finanziaria della prova necessaria per la decisione della causa (capp. da 1 a 22, da 31 a 38),
ammettersi C.T.U. contabile sui documenti versati in atti, su tali circostanze e sulla seguente proposta di quesito (salvo quello che il
Giudice vorrà formulare per decidere su tutta la domanda e su tutte le prove ex artt.112 e 115 c.p.c.):
“Verifichi il C.T.U. se le rate e la misura effettiva degli interessi pagati siano conformi o difformi rispetto alle condizioni economiche dichiarate
(T.A.N., I.S.C. e singole clausole).
Indichi quale sia il metodo di ammortamento applicato in concreto, e se esso corrisponda, in tutto od in parte, alle condizioni pattuite, o ad alcuna e non altre di esse. Indichi se la quota degli interessi in valore indicizzato e variabile sia compatibile con il contratto ed il piano di ammortamento a rata costante: [A) Il contratto e l'ammortamento francese prevede rate costanti, in ciascuna delle quali la quota di capitale aumenta progressivamente mentre la quota di interessi decresce. B) La misura degli interessi è indicizzata. C) La somma delle quote di capitale ed interessi è
fissa. Le condizioni A, B e C possono coesistere ? sono state tutte rispettate
? se no, quali di esse ?]. Ridetermini nel caso il piano di ammortamento rispettando alternativamente le condizioni A, B e C
Determini quale sia la somma pagata a titolo di interessi dal Mutuatario e le eventuali differenze rispetto alle condizioni convenute od ai diversi possibili piani di ammortamento. Dica se nell'ammortamento applicato dalla Banca siano stati applicati interessi composti o vi sia stato anatocismo, anche occulto od in frode alla legge, o maggiore costo rispetto ad altri metodi di imputazione dei pagamenti, e calcoli l'ammontare degli interessi non convenuti od illegittimi, espungendoli.
Accerti il T.A.E.G. delle singole rate effettive ed il costo del credito.
Determini il costo ed il tasso determinati dall'estinzione anticipata.
Dica se il T.A.E.G. che ne risulta superi, sia nelle singole rate sia per effetto dell'estinzione anticipata, i tassi soglia previsti dalle norme in materia di usura.
Dica se le clausole di tasso e di estinzione anticipata abbiano significato univoco e consentano una sola o diverse modalità operative e sequenze di calcolo, e siano state correttamente applicate.
Dica se sulla base dei dati contrattuali fosse possibile determinare il piano finanziario, le modalità di calcolo delle rate, il tasso ed il costo del credito effettivi.
Riordini il piano di ammortamento secundum legem e secundum contractum, emendando gli interessi illegittimi e l'anatocismo e l'usura,
calcolando (solo se del caso) gli interessi legali semplici o gli interessi ex art.117 T.U.B., o gli interessi al tasso soglia, in modo semplice (lineare e non esponenziale) e/o su quote capitali costanti e/o tenendo ferma la durata e/o tenendo ferma sia la durata sia la quota capitale e/o tenendo costante la rata e/o applicando i criteri legali di imputazione dei pagamenti, infine determinando l'indebito, il saldo e le rate scadute ed a scadere rettificate”. Ordinarsi alla Banca convenuta l'esibizione in giudizio ex art.210 c.p.c. di tutti i documenti inerenti il rapporto impugnato, quali non già prodotti e semmai esistenti (anche ai sensi e per gli effetti dell'art.119 co.4 T.U.B.).
Si indicano come testimoni:
Sig.ra HI (BG) – Via Montanari n.55 Testimone_1
(sui capp. da 23 a 30); Sig. 24128 GA – Via Testimone_2
Legionari in Polonia n.40 (sui capp. da 23 a 30);
Sig. 24060 HI (BG) - Via Montanari n.55 (sui Testimone_3
capp. da 23 a 30);
Sig. c/o Filiale di Grumello del Monte (BG) della Tes_4 CP_2
convenuta (sui capp. da 9 a 30, e 34, 35, 38);
Sig. c/o Filiale di Grumello del Monte (BG) della Testimone_5 CP_2
convenuta (sui capp. da 9 a 30, e 34, 35, 38).
Per l'appellata
voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda, eccezione e
deduzione respinta, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE DI MERITO: rigettare, perché inammissibili,
precluse e, comunque, infondate in fatto e diritto tutte le domande proposte dall'appellante con conseguente conferma della sentenza impugnata.
IN OGNI CASO: compensi professionali e spese anche di II grado di giudizio interamente rifusi.
IN VIA ISTRUTTORIA: rigettare tutte le istanze avversarie in quanto inammissibili SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 14.03.2018 conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
davanti al Tribunale di GA ed esponeva che:
[...]
-in data 26 luglio 2010 aveva stipulato, come Ditta individuale Artigiana
Bottoni di CO ST, un contratto di mutuo garantito da ipoteca per la somma di €.450.000,00, da rimborsarsi in n.120 rate mensili costanti, secondo il piano di ammortamento alla francese, a tasso nominale variabile pari all'Euribor 3 mesi + spread 2 %, (T.A.N. iniziale del 2,732%, T.A.E.G./I.S.C. dichiarato 3,792384%) e tasso di mora pari al saggio convenzionale pro tempore + 1%, con clausola di salvaguardia contro l'usura, mentre per il caso di estinzione anticipata era stata previsto compenso del 2,5%;
- le rate erano state pagate per intero sino alla n. 53, la n. 54 era stata pagata parzialmente ed era scaduta in data 26 gennaio 2015 ed era rimasta insoluta dalla n. 55 (dal 26 febbraio 2015); peraltro, nel mese di ottobre
2012 era avvenuta un'estinzione anticipata parziale, che, secondo l'apparente imputazione del pagamento, aveva ridotto il debito capitale residuo in misura di €. 221.972,00. Lamentava che, a seguito di perizia econometrica, era emersa l'applicazione, da parte dell'istituto di credito,
di condizioni illegittime, interessi ed oneri difformi da quelli convenuti ed usurari, nonché un metodo di ammortamento alla francese indeterminato ed occultamente più oneroso di quanto dichiarato e senza convenzione dell'imputazione e degli effetti solutori dei pagamenti. In particolare:
- la clausola degli interessi era indeterminata nella sua applicazione concreta, in quanto il meccanismo di ammortamento alla francese,
applicato al mutuo in esame, ne determinava la non corrispondenza agli interessi effettivamente applicati. Tale convenzione era inoltre in violazione degli articoli 116 e 117 TUB, in quanto il tasso indicato nel piano non corrispondeva a quello applicato. Poiché il testo contrattuale non era sufficiente a determinare la rata in concreto applicata, il patto negoziale era da considerarsi nullo per indeterminatezza;
- detto tasso era stato comunque violato in quanto erano stati applicati costi maggiori rispetto a quelli pattuiti in origine;
- era stata inoltre applicata una capitalizzazione degli interessi mai pattuita, quale naturale conseguenza dell'applicazione dell'ammortamento alla francese;
- la clausola di determinazione degli interessi era nulla perché non corrispondente all'ISC indicato in contratto;
pertanto il mutuo era da reputarsi gratuito ovvero gravato dai soli interessi di cui all'art.117 tub ovvero 1284 cc;
- sussisteva inoltre un danno patrimoniale per il mutuatario, dato dai maggiori oneri indebitamente sostenuti;
- gli oneri del contratto, includendo gli interessi di mora, superavano il tasso soglia usura, rendendo il contratto affetto da usura oggettiva originaria e andava considerato anche il tasso del 2,5% applicato all'estinzione parziale anticipata.
Tanto premesso, parte attrice chiedeva in via principale di accertarsi e dichiararsi l'indeterminatezza ed indeterminabilità e l'ingannevolezza e falsità delle clausole contrattuali relative agli interessi ultralegali ed all'ammortamento; l'illegittimità, invalidità, inefficacia delle clausole stesse e dell'applicazione in concreto di tali interessi e l'usurarietà delle stesse, le responsabilità precontrattuali, contrattuali ed extracontrattuali e l'inadempimento della Banca convenuta;
la nullità o l'annullamento parziale del contratto di mutuo;
condannarsi la Banca convenuta a sentire riordinare il piano di ammortamento, emendandolo dagli interessi ultralegali ed usurari in misura da determinarsi in corso di causa, se del caso calcolando gli interessi legali o quelli ex art.117 T.U.B., infine determinando le rate ed il saldo rettificati;
condannarsi la convenuta CP_2
all'applicazione dell'interesse semplice;
condannarsi la stessa all'annotazione a credito ed alla restituzione, ripetizione, risarcimento in favore dell'attore della somma indebita e dei danni determinati in corso di causa, con interessi legali da ogni singola partita creditoria e di mora ex art.1284 co.4 c.c. dalla domanda al saldo.
Si costituiva in giudizio in data 13.5.2020 e contestava la CP_1
fondatezza delle domande attoree, argomentando per l'infondatezza delle stesse, segnatamente per la corretta e compiuta pattuizione per iscritto della clausola relativa agli interessi;
inoltre sottolineava che nessun anatocismo era intervenuto in forza del piano di ammortamento a rata fissa e il piano non poteva produrre discrasie tra il tasso pattuito e quello applicato;
l'anatocismo era comunque lecito in quanto permesso ai sensi della delibera CICR del 20.4.2000 in presenza di specifica pattuizione scritta;
il documento contrattuale recava chiara indicazione del TAEG/ISC, e il tasso non era usurario in quanto i conteggi di controparte non erano conformi alle istruzioni di Banca d'Italia vigenti nel periodo e,
peraltro, erano stati comparati con un'indebita sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori;
la sanzione per la denegata usurarietà degli interessi moratori non era la gratuità del mutuo, ma la mera disapplicazione degli interessi di mora.
Istruita la causa documentalmente, con sentenza del 14.7.2020 n.934 il
Tribunale di GA rigettava integralmente le domande attoree e condannava il CO al pagamento integrale delle spese di giudizio.
In particolare, affermava che le domande attoree erano generiche e non contenevano l'allegazione di riferimenti specifici al contratto di mutuo nè
agli avvenuti pagamenti in favore della carenza che non poteva CP_2
essere sanata neppure alla luce della documentazione prodotta e che, pur non comportando la nullità della edictio actionis , incideva sulla fondatezza delle domande, comportandone il rigetto.
Nel merito, giudicava erronei i calcoli con cui l'attore era pervenuto alla conclusione di usurarietà del tasso, in quanto si discostavano da quelli previsti dai decreti di Banca d'Italia vigenti ratione temporis e l'attore aveva raggiunto tale risultato sommando al tasso corrispettivo quello di interesse moratorio, che pure aveva causa e momento di applicazione distinto dal primo, e ciò rendeva esplorativa la richiesta di ctu;
inoltre l'attore non aveva dedotto né provato alcun pagamento di interessi moratori e non aveva quindi interesse a proporre la domanda di nullità
della clausola relativa al calcolo degli interessi di mora né alla conseguente domanda di ripetizione e, in ogni caso, dall'usurarietà degli interessi moratori non sarebbe comunque seguita automaticamente la nullità anche degli interessi corrispettivi e la conseguente gratuità del mutuo;
il piano di ammortamento alla francese non produceva di per sé interessi anatocistici,
in quanto il loro ammontare viene calcolato sul solo debito residuo, ossia sul capitale, e doveva escludersi che esso comportasse incertezza sull'entità del tasso ultralegale stabilito nel contratto in violazione dell'art. 1084 cc, ciò verificandosi solo se le parti non abbiano precisato le modalità
per determinare, in caso di tasso variabile, in modo certo ed univoco l'entità del tasso da applicare per ciascuna rata in scadenza;
parimenti infondate erano le allegazioni di indeterminatezza delle condizioni contrattuali, perché assolutamente generiche, e di carenza di forma scritta,
in quanto il contratto era stato stipulato per iscritto ed indicava il tasso degli interessi corrispettivi, le condizioni praticate e gli interessi di mora;
la mancata indicazione dell'ISC non integrava nullità del contratto, in quanto l'attore non era un consumatore ai sensi dell'articolo 125 bis TUB,
e l'ISC è un indicatore che non incide sul contenuto della prestazione a carico del mutuatario, dunque il tasso era perfettamente determinabile indicizzando all'Euribor a 3 mesi indicato in contratto;
la questione dell'usura sopravvenuta non rilevava, in quanto la legge puniva solo quella originaria e comunque era presente in contratto una clausola di salvaguardia che inibiva ab origine il fenomeno usurario;
infine, le domande di risarcimento danni erano infondate in quanto non erano stati dedotti né la loro misura né i presupposti fattuali né i danni patiti. Il CO ha proposto appello in data 19.10.2020, chiedendo la riforma della sentenza e riproponendo le domande di cui al precedente grado di giudizio.
Si è costituita eccependo l'inammissibilità dell'appello ai CP_1
sensi dell'art.342 cpc per mancanza di specificità e l'improcedibilità per carenza di interesse ai sensi dell'art.100 cpc, nel merito ha contestato la fondatezza dell'appello chiedendone il rigetto.
All'udienza del 18.9.2024, tenutasi in modalità cartolare, le parti hanno precisato le conclusioni e la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. proposta da parte appellata.
L'eccezione è infondata e va respinta.
Ritiene, infatti, la Corte che l'appellante abbia illustrato nell'atto di appello, sebbene in modo ripetitivo e piuttosto confuso, non avendo numerato i singoli motivi di gravame, le censure mosse al provvedimento impugnato nonché i principi di diritto che, a suo dire, il giudice avrebbe violato e la diversa regolamentazione che avrebbe dovuto adottare.
Sempre in via preliminare va dichiarata inammissibile la richiesta di ammissione della prova orale in quanto i capitoli di prova formulati si riferiscono a circostanze già risultanti dai documenti prodotti in atti e dagli stessi richiamati (capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8, 32, 33, 36, 37), o esprimono giudizi o valutazioni che non possono essere oggetto di prova testimoniale (capitolo da 6 a 23, 31, 32, 33) o, ancora, riguardano circostanze pacifiche
(capitolo 34, 35) o irrilevanti (capitolo da 24 a 30, 38).
Tanto premesso e procedendo a raggruppare per argomenti, ai fini di una migliore esposizione, le singole doglianze, con il primo profilo di
censura l'appellante lamenta l'omesso esame della documentazione in atti e l'omessa pronuncia su tutta la domanda, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha dichiarato la mancanza di allegazione relativa ai pagamenti effettuati in forza del contratto di mutuo. In particolare, argomenta che la stessa aveva CP_2
prodotto la prova dei pagamenti con il documento 3 del suo fascicolo di primo grado, avente valore confessorio, e sottolinea di avere dedotto, sia in citazione sia con la memoria 183, co. 6 n. 2, cpc, di avere effettuato tali pagamenti e di volere la ripetizione di tutti gli interessi difformi dal contratto o da questo non determinati e di quelli usurari.
Il motivo è solo parzialmente fondato, ma ciò non comporta la
modifica della decisione.
Ricorre la violazione dell'articolo 112 cod. proc. civ. quando manchi del tutto la pronuncia del giudice del merito (cd. omessa pronuncia) sulla domanda (o su un capo di essa) o su un'eccezione ritualmente proposta,
ossia quando manchi anche solo una decisione implicita, di accoglimento o di rigetto, ma comunque indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulla domanda o sull'eccezione sottoposta al suo esame.
Tanto premesso, il giudice non ha mancato di pronunciarsi sulle domande di controparte, ma le ha giudicate generiche e non corredate da sufficienti allegazioni in fatto, affermando che tale carenza di allegazione non potesse essere sanata dalla documentazione prodotta, provvedendo, comunque,
alla disamina della loro fondatezza. Dunque, anche ammessa la valutazione errata della loro genericità, residuerebbe il profilo dell'infondatezza sostanziale della domanda, che dunque è stata oggetto di pronuncia.
Quanto al dedotto omesso esame della prova documentale con riferimento all'usura, rileva la Corte che il mutuante ha allegato il superamento del tasso soglia e ha, in effetti, prodotto la documentazione a sostegno della propria pretesa;
in particolare ha prodotto il contratto completo di piano d'ammortamento e i decreti ministeriali relativi al calcolo del tasso soglia.
La non solo non ha specificamente negato la parziale estinzione del CP_2
credito, rendendo così pacifica la prospettazione in fatto proposta dall'attore, ma ha anche prodotto (doc.3 fascicolo di primo grado) un estratto conto datato 23.4.2018 da cui risulta la restituzione parziale della somma dovuta a titolo di mutuo da parte del mutuatario.
Tale documentazione deve, essere, quindi, esaminata ai fini della decisione sulle domande attoree.
Con il secondo profilo di censura l'appellante si duole della statuizione del giudice di primo grado con cui è stata respinta la domanda relativa al calcolo degli interessi usurari, in quanto i criteri di calcolo applicati in perizia di parte si discostavano da quelli stabiliti da Banca d'Italia, con illegittima sommatoria di interessi moratori e corrispettivi.
Il giudice avrebbe mancato di considerare che la stessa, prevedendo CP_2 l'applicazione di interessi di mora sull'intero importo delle rate non pagate, avrebbe applicato contemporaneamente interessi moratori e corrispettivi.
Quanto all'affermazione del Tribunale secondo cui non sarebbe “stato
dedotto né provato alcun pagamento di interessi moratori” né vi sarebbe
“alcun interesse a proporre la domanda di nullità della clausola relativa
al calcolo degli interessi di mora”, sostiene che la prova dell'avvenuto pagamento non sarebbe rilevante perché il correntista ha interesse anche alla mera declaratoria di nullità della clausola.
Parimenti censurabile sarebbe l'affermazione del primo giudice secondo cui anche “ove fosse dichiarata la nullità della clausola relativa agli
interessi moratori, da tale declaratoria non potrebbe discendere la nullità
della clausola relativa a quelli corrispettivi, con la conseguente gratuità
del mutuo postulata dall'attrice”, non avendo il CO domandato la gratuità del mutuo, bensì contestato gli interessi corrispettivi indipendentemente da quelli moratori, per i primi chiedendo expressis
verbis non la sanzione dell'art.1815 c.c. , ma quella ex art.1284 c.c. od art.117 T.U.B.
Relativamente al piano di ammortamento, le contestazioni avrebbero riguardato la mancata indicazione e spiegazione del suo funzionamento in contratto, fermo che in ogni caso l'ammortamento alla francese o a rata costante produrrebbe comunque un effetto anatocistico nonché
un'imputazione dei pagamenti. La clausola, peraltro, sarebbe stata anche indeterminata e per via di tale indeterminatezza, puntualmente allegata al pari delle censure di nullità ed anatocismo, sarebbe nulla.
Infine, il giudice avrebbe errato nel ritenere infondata la domanda di risarcimento del danno per mancata deduzione degli elementi fattuali dell'asserita responsabilità, poiché le elencate caratteristiche della pattuizione degli interessi sarebbero sufficienti a determinare responsabilità precontrattuale.
Il secondo motivo è infondato.
Per quanto concerne la disamina del profilo di doglianza relativo all'usura,
si deve convenire con l'appellante come sia ormai pacifico in giurisprudenza che sussiste un interesse alla dichiarazione della nullità
della clausola che dispone interessi usurari a prescindere dall'effettiva corresponsione degli stessi (SU n.19597/2020 e Sez. 1, Sentenza n. 16602
del 2024 da ultimo) e che tale ratio ben possa estendersi anche alla dichiarazione di illegittimità della clausola relativa agli interessi moratori.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 19597 del 18 settembre 2020
in materia di interessi moratori, si è, infatti, pronunciata sulla vexata
quaestio se la disciplina prevista dall'ordinamento con riguardo agli interessi usurari (artt. 1815 cpc c.c., 644 c.p., L 108/1996, d.l. 394/2000
convertito nella l. 25/2004 e relativi decreti ministeriali) sia applicabile anche agli interessi moratori e se in presenza di riscontrata nullità ovvero inefficacia della clausola sugli interessi moratori siano dovuti interessi corrispettivi ovvero solamente capitale. Hanno affermato le Sezioni Unite
che: “La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori,
intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la
concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma
usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso. La mancata
indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude
l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la
rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali,
statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo
questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia
usuraria, perché “fuori mercato”, donde la formula: “T.e.g.m., più la
maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il
coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale
ulteriore tolleranza dal predetto decreto”. … Ove i decreti ministeriali
non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei
moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con
la maggiorazione ivi prevista. … Si applica l'art. 1815, comma 2, cod.
civ., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art.
1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente debenza degli interessi nella
misura dei corrispettivi lecitamente convenuti per il titolo in rassegna,
dunque, nessuna pretesa restitutoria può essere giustificata e, pertanto,
trovare accoglimento».
Rileva, tuttavia, il Collegio, che, nel caso di specie, resta comunque pacifico che l'appellante, nel prospettare l'usurarietà degli interessi, non abbia utilizzato la formula predisposta nei decreti di Banca d'Italia. Alla
luce dei principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite il motivo in esame è infondato là dove viene prospettata (cfr. anche perizia prodotta in primo grado) la inapplicabilità delle Istruzioni della Banca d'Italia. Ha, infatti,
trovato conferma il costante indirizzo di questa Corte per cui il confronto da operarsi ai fini della verifica del rispetto della disciplina antiusura va effettuato tra dati omogenei ed in conformità alle indicazioni espresse nelle Istruzioni della Banca d'Italia, recepite nei decreti ministeriali attuativi, di modo che il conteggio del TEG deve essere effettuato con i parametri ivi indicati e con le formule ivi stabilite.
Ne, conseguono, per un verso, la inattendibilità della perizia prodotta dall'appellante, i cui esiti sono fondati su criteri la cui condivisibilità è ora anche smentita dalle Sezioni Unite e, per altro verso, la non necessità di procedere sul punto ad attività istruttoria attraverso la chiesta consulenza tecnica.
Contrariamente a quanto ancora afferma l'appellante, poi, nel caso di specie la pattuizione contrattuale degli interessi moratori non può ritenersi usuraria in concreto.
Il decreto ministeriale di rilevazione dei tassi effettivi globali medi, come affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza sopra citata, deve costituire il parametro “privilegiato” per la valutazione della usurarietà del tasso di mora.
In base al decreto vigente ratione temporis (il mutuo è stato stipulato il
26.07.2010), il TEGM del periodo per i mutui a tasso variabile era pari al
2,56%; pertanto il TSU era pari al 3,84% per gli interessi corrispettivi.
Tale tasso è parimenti applicabile agli interessi moratori in quanto il decreto ministeriale vigente ratione temporis non riporta un tasso soglia proprio per gli interessi di mora. Gli interessi moratori pattuiti in contratto sono pari al 3,72%, dunque inferiori alla soglia citata.
Il motivo va dunque respinto.
Con il terzo profilo di gravame l'appellante lamenta che il giudice avrebbe errato nel non affermare che la pattuizione del piano di ammortamento alla francese sarebbe nulla, in quanto determinerebbe un effetto anatocistico vietato dall'art. 1283 c.c.
A sostegno della doglianza sottolinea di avere contestato il piano di ammortamento alla francese per motivi diversi, segnatamente per la mancanza di indicazione e convenzione in contratto di tale metodo,
dell'esplicazione del suo funzionamento, della modalità applicativa del tasso di interesse e di un algoritmo, specie con riferimento alla variazione periodica del tasso, nonché in quanto generatore di interessi composti non convenuti tra le parti;
ritiene che il giudice avrebbe dovuto espungere detti interessi composti, in quanto mai pattuiti, ricalcolando il piano con gli interessi semplici previsti dalle norme legali, affidandosi all'ausilio di una
C.T.U.; evidenzia che non sarebbe intervenuto alcun accordo delle parti nella disciplina dell'imputazione dei pagamenti (fra capitale ed interessi),
in spregio dell'art.1194 c.c..
Contesta, inoltre, l'affermazione del Tribunale in ordine alla genericità
dell'allegazione, ribadendo di avere contestato in citazione, in modo specifico, l'indeterminatezza ed indeterminabilità delle clausole contrattuali relative agli interessi ultralegali e all'ammortamento nella loro applicazione concreta;
in particolare, sottolinea di non avere mai sostenuto che il tasso nominale non fosse indicato in contratto, ma al contrario, che tale indicazione comunque non risolvesse l'incertezza sul costo del credito, il quale sarebbe dipeso da elementi equivoci, contraddittori e/o non dichiarati, integrando così una falsa o incompleta dichiarazione negoziale.
Chiede, pertanto, l'applicazione del tasso sostitutivo legale, con calcolo da affidare ad apposita Ctu.
Si duole, infine, della contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il Tribunale, dapprima ha escluso che l'errore indicazione dell' Pt_3
comporti nullità anche solo parziale del contratto, potendo “tutt'al più
comportare una responsabilità precontrattuale del mutuante”, e subito dopo, invece di rilevare la violazione dei doveri di informazione e trasparenza da parte della ha respinto la domanda di condanna al CP_2
risarcimento del danno derivante da responsabilità anche precontrattuale
“non essendo stati specificamente dedotti (né risultando comunque in atti)
i presupposti fattuali dell'asserita responsabilità”.
Ancora, si duole dell'erroneità della pronuncia di primo grado nella parte in cui essa afferma che il piano di ammortamento alla francese non produrrebbe un effetto anatocistico vietato in quanto l'impiego della formula di capitalizzazione composta non avrebbe “alcun effetto nella
determinazione della quota di interessi, che viene calcolata sul debito
residuo e dunque sul solo capitale”.
Sostiene che, al contrario, il piano di ammortamento alla francese porterebbe all'applicazione in concreto di interessi maggiori rispetto a quelli risultanti da un piano a rata variabile (all'italiana).
Inoltre gli interessi “semplici” pattuiti in contratto, per effetto dello sviluppo del piano di ammortamento, diventerebbero composti in quanto il metodo alla francese determinerebbe un'artificiosa progressione geometrica od esponenziale degli interessi, invece che un'applicazione aritmetica ed uniforme, con conseguente pagamento di un volume di interessi maggiore rispetto a quello che dovrebbe risultare dal tasso indicato letteralmente e derivante da una formula matematica finanziaria semplice su quote capitali costanti. In sostanza, un medesimo tasso,
pattuito contrattualmente e che dovrebbe indicare il costo del credito
(I.S.C.), in realtà sarebbe capace di generare volumi di interessi maggiori o minori secondo il metodo di ammortamento scelto, così, da una parte,
creando un elemento di incertezza, indeterminatezza ed ingannevolezza del patto negoziale, per nulla univoco, dall'altra parte, imputando ad interessi ciò che dovrebbe essere capitale, creando un effetto assimilabile all'anatocismo e quindi in violazione dell'art. 1283 cc.
Lamenta, infine, l'appellante il mancato espletamento della chiesta ctu,
che avrebbe permesso di verificare la correttezza delle suddette doglianze.
Il motivo che precede va esaminato unitamente all'ultimo profilo di doglianza, con esso strettamente connesso. Con il quarto motivo
l'appellante censura l'erroneità del provvedimento di primo grado nella parte in cui esso afferma che non sussisteva nullità del contratto per violazione dell'art.117 TUB in quanto gli interessi corrispettivi e di mora erano stati pattuiti per iscritto, insieme alle altre condizioni praticate,
nonché che l'erronea indicazione dell' non comportava nullità Pt_3
ex art.125 bis TUB, non invocabile dalla parte in quanto non consumatrice.
Contesta di avere mai fatto riferimento all'articolo 125 bis TUB bensì alla violazione dell'art. 117 TUB poiché gli interessi ed i costi applicati sarebbero stati pattuiti solo in parte;
inoltre l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali sarebbe un'ulteriore causa di responsabilità
contrattuale ed precontrattuale per violazione degli obblighi di informativa e trasparenza: infatti il solo tasso indicato in contratto non sarebbe in alcun modo in grado di determinare e rendere conoscibile il costo del mutuo, il metodo di ammortamento, il funzionamento del rimborso del credito,
insomma le condizioni negoziali, le regole dettagliate e certe ed il contenuto economico che sono gli elementi decisivi del vincolo assunto dal cliente. Pertanto alle violazioni denunciate conseguirebbe,
alternativamente, l'applicabilità del tasso sostitutivo legale, da intendersi come quello ex artt.117 e 125 bis T.U.B. per il caso di violazione dei contenuti del contratto;
o quello ex artt.1284 e 1815 c.c. a motivo dell'indeterminatezza; salvo che non ricorra l'usura ex art.1815 co.2 c.c.,
nel quale caso non sono dovuti interessi o gli interessi superiori alle soglie non sono esigibili.
Entrambi i motivi sono infondati.
Il contratto di mutuo (doc. 1 fascicolo primo grado CO, art.3 lettera a) riporta il tasso di interesse, oltre al piano di ammortamento, che è
considerato parte integrante e sostanziale del mutuo stesso (lettera c). Dal piano di ammortamento emergono chiaramente le quote interesse e capitale di volta in volta dovute. Ne consegue che le condizioni erano tutte ben note ed erano state accettate dal mutuatario.
Con riferimento all'assunto secondo cui l'ammortamento alla francese determinerebbe un'implicita ed occulta capitalizzazione degli interessi a carico del mutuatario, in tal modo producendosi violazione del divieto di anatocismo, ex art.1283 cod.civ., appare opportuno anzitutto richiamare quanto, con affermazione che questa Corte condivide, al riguardo espresso dalla Suprema Corte (Cass. sent.n.11400/2014 in motivazione): “…nei
c.d. mutui ad ammortamento, la formazione delle rate di rimborso, nella
misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene alle
mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del
mutuatario – aventi ad oggetto l'una la restituzione della somma ricevuta
in prestito e l'altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento
– che sono ontologicamente distinte e rispondono a finalità diverse. Il fatto
che nella rata esse concorrano, allo scopo di consentire all'obbligato di
adempiervi in via differita nel tempo, non è dunque sufficiente a mutarne
la natura né ad eliminarne l'autonomia>>. La Suprema Corte esclude dunque che a determinare il verificarsi del fenomeno anatocistico possa essere la strutturazione concordata del rimborso secondo lo schema dell'ammortamento a rimborso di capitale costante (rate decrescenti mano a mano che si riduce l'ammontare degli interessi dovuti) oppure a rate costanti (con rimborso prevalente di interessi, all'inizio, e di capitale, alla fine), trattandosi di “mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario”.
In ogni caso la strutturazione dell'ammortamento secondo lo schema a rate costanti non implica affatto - di per sé - l'attuarsi della capitalizzazione progressiva nel tempo degli interessi scaduti: l'ammortamento cosiddetto alla francese è strutturato infatti con previsione di rate ciascuna delle quali
è composta da una quota di capitale, via via crescente nel tempo, e da una quota di interessi, via via decrescente. Gli interessi sono calcolati applicando il tasso pattuito su una base costituita non dall'intero capitale originario, bensì dall'importo risultante dalla detrazione da quest'ultimo del capitale già precedentemente rimborsato. La quota su cui vengono applicati attiene quindi al solo capitale residuo. In conseguenza di ciò nello sviluppo nel tempo dell'ammortamento la rata oggetto di rimborso viene ad essere costituita da una quota capitale progressivamente crescente e da una quota interessi via via decrescente, fino ad estinguersi completamente con l'esaurimento del rapporto.
Per tale motivo il piano di ammortamento a rate costanti non importa automatica e surrettizia capitalizzazione di interessi e non si pone perciò
in contrasto con il divieto di anatocismo di cui all'art.1183 cod.civ.
Quanto alla sollevata questione dell'indeterminatezza della clausola relativa agli interessi, rileva la Corte che per affermare la determinatezza o determinabilità dell'oggetto dell'obbligazione accessoria relativa agli interessi è indispensabile che gli elementi estrinseci o i parametri della determinazione degli interessi ad un tasso diverso da quello legale siano specifici: si ha indeterminatezza quando le clausole, pur apparendo di per sé analitiche, da un punto di vista matematico-finanziario sono formulate in modo tale da non dar luogo ad un'univoca applicazione, richiedendo la necessità di una scelta applicativa tra più alternative possibili, ciascuna delle quali comportante l'applicazione di tassi di interessi diversi e,
pertanto, non determinate o determinabili nel loro oggetto come richiesto dagli artt. 1418, 1346 c.c.; mentre la determinabilità è definibile come la possibilità di identificare chiaramente l'oggetto sulla base dagli elementi prestabiliti dalle parti. Inoltre se le clausole, che dovrebbero consentire di determinare il piano di rimborso di un prestito, non consentano un'univoca applicazione, ma richiedano la necessità di una scelta tra più alternative possibili, il piano di rimborso risulta indeterminato. Infatti, dalle clausole contrattuali dovrebbe essere possibile ex ante ricostruire in modo preciso un univoco piano di ammortamento.
E' noto, poi, che il piano d'ammortamento a rata costante, c.d. francese,
non è altro che una modalità per il calcolo degli interessi in ogni singola rata che consente di prevedere analiticamente la composizione delle rate medesime, quanto a quota capitale e a quota interessi. Tale ultima quota è
sempre calcolata sul capitale da restituire e quindi non genera alcun anatocismo.
Tale sorta di ammortamento, così come tutte le forme di rimborso che prevedano il pagamento annuo degli interessi sul debito ancora esistente,
configura una situazione nel complesso equivalente, quanto a onere per il debitore, a quella conseguente all'utilizzo dell'interesse composto, la cui formula viene impiegata, nel caso specifico, per il solo calcolo dell'importo della rata costante.
Ciò non toglie però che, una volta fissato l'importo della rata, gli interessi in essa ricompresi siano calcolati sempre e solo sul capitale residuo e non su interessi già maturati, escludendosi così ogni forma di anatocismo e incertezza sull'importo degli stessi.
Quanto precede trova, peraltro, il conforto dell'opinione delle Sezioni
Unite, che, con sentenza n. 15340/2024, hanno affermato quanto segue:
“In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del
prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo
standardizzato tradizionale non è causa di nullità parziale del contratto
la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di
capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza
o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della
normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei
rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Deve dunque escludersi, prosegue la Corte, che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento cosiddetta «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto»
degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale. E
ciò anche se l'ammortamento “alla Francese” può determinare un significativo incremento del costo complessivo del denaro preso a prestito per effetto del regime «composto» di capitalizzazione degli interessi, cioè
un ulteriore «prezzo» da esplicitare chiaramente nel contratto, poiché «l'interesse prodotto in ogni periodo si somma al capitale e produce a sua volta interessi».
Il Tribunale rimettente ha poi chiesto se la maggior quota di interessi complessamente dovuti in presenza di ammortamento «alla francese»
rispetto a quello «all'italiana» costituisca un prezzo ulteriore e occulto che rende il tasso d'interesse effettivo maggiore di quello nominale (TAN) e del TAEG dichiarati nel contratto, di cui il cliente dovrebbe essere informato, con conseguente nullità parziale della relativa clausola contrattuale per violazione dell'articolo 117, comma 4, T.u.b.
La decisione però chiarisce che la differenza tra i due piani di ammortamento non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento «alla francese» sia complessivamente maggiore di quello nominale, “quanto piuttosto dall'essere tale effetto riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo del rimborso del capitale, in cui le rate iniziali prevedono interessi più elevati perché è più elevato il capitale (non ancora restituito) di cui il debitore ha beneficiato”. Tale
differenza, prosegue la decisione, è ascrivibile alla circostanza che nell'ammortamento «all'italiana» si abbatte più velocemente il capitale
(con pagamento di rate iniziali più alte) e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi. Il
maggior carico di interessi derivante dell'ammortamento alla Pt_4
“non deriva dunque da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico
degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una
maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della
scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel
pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non
decrescente”.
Fatte queste premesse, ritiene il Collegio che una volta che le parti abbiano raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate, la misura della rata discenda matematicamente dagli elementi contrattuali indicati.
Inoltre, l'accettazione del piano di ammortamento richiamato in contratto ricomprende anche l'accettazione delle modalità matematico-finanziarie di costruzione del medesimo.
Nella fattispecie in esame il contratto di mutuo è a tasso variabile e ammortamento c.d. alla francese, tipologia tipicamente caratterizzata dalla predisposizione di un piano di pagamento a rata costante cioè progressiva,
in quanto all'interno di ciascuna rata la quota di capitale e la quota di interessi non sono identiche: gli interessi da corrispondersi sono maggiori nelle prime rate e diminuiscono progressivamente man mano che si procede verso l'ultima rata;
al contrario avviene per la quota capitale.
I parametri relativi alle modalità di ammortamento sono nella fattispecie ben rintracciabili all'interno delle disposizioni contrattuali e, di conseguenza, sono tali da non potersi ritenere l'indeterminatezza o indeterminabilità delle condizioni economiche del mutuo da un punto di vista matematico-finanziario, poiché sufficientemente indicati per capirne il funzionamento generale. Sin dal momento della stipula del contratto di mutuo il mutuatario ha avuto conoscenza sia del tasso di interesse vigente alla data della stipula, sia dei criteri per la determinazione della sua eventuale variazione futura: all'art.6
del contratto del 26.07.2010 viene specificato che ciascuna rata ammonta ad euro 4.289,78, comprensiva di quota capitale e quota interessi, calcolati quest'ultimi al tasso fissato a norma dell'art. 3 (02,000000 punti in più
dell'EURIBOR Euro Interbank Offered rate 3 mesi base 365 media percentuale mese precedente), al momento della stipula pari a 2,732% in ragione d'anno, come da piano di ammortamento sottoscritto dalle parti ed allegato al contratto. Tale valore è riportato in maniera indicativa con riferimento alla data di stipula del contratto, mentre la entità della rata nel prosieguo dipende da indici futuri che sono variabili nel tempo previsti nell'art. 3 e nell'art 6, in cui vengono indicati il tasso di interesse iniziale ma anche i parametri e le modalità circa le sue modificazioni successive,
essendo prevista la revisione del tasso di interesse secondo tali parametri alle date del 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre di ogni anno.
All'interno della tabella unita al contratto sub lett. “C” (formandone parte integrale) vengono riportate le specifiche condizioni economiche ulteriori rispetto a quanto già previsto nel contratto.
Parimenti, all'interno del documento di sintesi unito al contratto e sottoscritto dalle parti vengono riportate le specifiche condizioni economiche (tasso di interesse annuo, parametro di indicizzazione,
ammontare del tasso, criteri di determinazione del tasso).
In conclusione, questi elementi sono sufficienti a costruire in modo univoco e determinato il piano dei pagamenti necessari alla estinzione del mutuo, sicché si deve escludere che l'ammortamento alla francese implichi l'indeterminatezza del tasso di interesse, l'applicazione di un tasso superiore a quello dichiarato nel contratto, la violazione del divieto di anatocismo.
Per quanto concerne l'asserita erronea indicazione dell' indicatore sintetico di costo, la Corte rileva che in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale
(TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi,
prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è
sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117
del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima, come giustamente evidenziato dal
Tribunale con affermazione che, contrariamente a quanto afferma l'appellante, è priva di contraddittorietà rispetto al successivo mancato riconoscimento di tale responsabilità. Quest'ultima, infatti, è soggetta alle regole e agli oneri probatori ordinari;
l'appellante, tuttavia, non ha mai mprovato che alcun tasso di interessi più favorevole fosse stato pubblicizzato o che il tasso sottoscritto fosse in alcun modo diverso da quello effettivamente applicatoe di volta in volta variato secondo le modalità indicate dal contratto.
Anche il terzo e il quarto motivo di appello vanno dunque respinti.
L'appello è infondato e va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo, scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00
P . Q . M .
La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello proposto da CO ST avverso la sentenza del
Tribunale di GA in data 14.7.2020 n. 934 che, per l'effetto, conferma integralmente;
condanna CO ST al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 4.326,00 per la fase istruttoria ed € 5.103,00 per la fase decisoria, oltre spese forfettarie, nella misura del 15%, Iva e accessori come per legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico di Pt_1
[...]
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Annamaria Laneri Giuseppe Magnoli