Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/03/2025, n. 1732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1732 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Camillo OMndini Presidente
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
Dott. Lilia Papoff Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6453 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 , passata in decisione all'udienza cartolare del 18 marzo 2025 e vertente tra
TRA codice fiscale rappresentata da (già Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1
, codice fiscale , rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. CP_2 P.IVA_2
Roberto Malizia;
APPELLANTE
E 1) (P. IVA n° ), rappresentata e Controparte_3 P.IVA_3 difesa, per procura in atti, dall'Avv. Felice Fazio;
2) ( , in qualità di fideiussore di CP_4 C.F._1 [...]
, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Felice Fazio;
Controparte_3
APPELLATI
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente. ed il fideiussore , nel proporre opposizione Parte_2 CP_4 avvero il decreto ingiuntivo a loro notificato da per il pagamento della somma Controparte_5 di Euro 246.036,21, esponevano:
1. che il provvedimento monitorio era stato emesso sulla base di un contratto di conto corrente, n.
1176/00, tra la Società e la ex Cassa di Risparmio di Civitavecchia S. p. A. (ora ) in Controparte_6 data 6.9.2007;
2. che, in data 14.3.2008, la aveva concesso una linea di credito dell'importo di € 20.000,00 a CP_7 valere su detto conto corrente;
3. che, nella stessa data, la aveva concesso una linea di credito per anticipi su fatture CP_7 dell'importo di € 100.000,00;
4. che, con lettera del 14.3.2008, aveva rilasciato una fideiussione per l'importo di € CP_4
144.000,00;
5. che, in data 17.3.2008, aveva acceso presso la stessa un contratto di conto anticipi n. CP_7
1240/00;
6. che, in data 18.3.2009, la aveva aumentato il fido per anticipi fatture n. 1240/00 ad € CP_7
120.000,00;
7. che, in data 23.7.2009, aveva sottoscritto un contratto di aumento del limite della CP_4 garanzia fideiussoria fino al tetto massimo di € 195.000,00;
8. che il 24.7.2009 la aveva aumentato l'importo della linea di credito continuativa per anticipi CP_7 su fatture a valere sul predetto conto corrente;
9. che il 28.2.2012 ed il 29.2.2012 la aveva nuovamente aumentato la linea di credito per CP_7 apertura di credito sullo stesso conto corrente;
10. che la allegava di avere comunicato in data 22.9.2011 la modifica degli affidamenti CP_7 concessi nel senso della riduzione;
11. che l'esposizione debitoria allegata dalla era pari ad € 246.036,21; CP_7
12. che “mai gli estratti conto dei rapporti numeri 1176/00 e 1240/00 sono stati notificati ai due opponenti che oggi dunque contestano ed impugnano radicalmente i saldi debitori intimati che sono totalmente erronei ed illegittimi e, dunque, non dovute le somme richieste e rispetto alle quali si è già provveduto a inoltrare alla espressa richiesta ai sensi dell'art. 119 TUB ad oggi non ancora CP_7 evasa”;
13. che “sono totalmente erronee, illegittime ed infondate le somme ingiunte sicchè si contesta il saldo debitore del c/c di corrispondenza n. 1176/00, l'unico fatto valere in giudizio dalla banca opposta”;
14. che il saldo debitore era “frutto dell'imposizione di interessi ultralegali e contra-legem per cui, per il combinato disposto degli artt. 1815 e 4 Legge n. 108/96, la clausola è nulla e non sono dovuti gli interessi;
dell'addebito illegittimo di commissioni di massimo scoperto (CMS); dell'addebito illegittimo di commissioni, spese trimestrali, e infratrimestrali e di giochi di valuta non pattuiti”;
15. che “in subordine, l'effettivo importo legittimamente dovuto deve emergere dai criteri fissati dalla più recente legislazione e giurisprudenza”;
16. che “allo stato, dunque, va impugnata la clausola relativa agli interessi applicati anche perché vessatoria e mai sottoscritta per adesione”.
Gli opponenti così concludevano: “… piaccia al Tribunale adito, contrariis rejectis: …sempre in via preliminare di accertare e dichiarare la nullità totale del D. I. opposto e, per l'effetto, l'infondatezza nel merito della pretesa azionata in sede monitoria per carenza assoluta di jus postulandi dell'avversa difesa dovuta a carenza di poteri dei conferenti, nel merito di accertare e dichiarare l'assoluta infondatezza nel merito della pretesa azionata in sede monitoria avendo totalmente omesso
l'opposto di notificare ai due opponenti gli estratti conto relativi al rapporto controverso che, in effetti, mai in passato sono stati inoltrati ai suddetti sicchè manca la prova della veridicità dei saldi debitori impugnati e, per l'effetto, di accertare e dichiarare l'assoluta non debenza delle somme ingiunte ed il tutto previa revoca integrale del monitorio opposto;
comunque, di accertare e dichiarare la nullità di tutte le clausole contrattuali impugnate e soprattutto quelle relative agli interessi siccome vessatorie e mai sottoscritte per adesione;
nel merito dichiarare nulla ai sensi dell'art. 1815/2° c. c. la clausola relativa agli interessi che, pertanto, non sono dovuti ex tunc;
in via gradata … di dichiarare non dovuti gli interessi convenzionali e moratori pattuiti siccome illegittimamente calcolati, ricapitalizzati ed imposti e, comunque, superiori al tasso soglia decretato per legge e ciò quantomeno nella misura accertata contra -legem e decurtando la pretesa azionata la pretesa azionata anche di tutti gli importi illegittimamente addebitati a titolo di cms, commissioni, spese trimestrali e infratrimestrali e dei giorni di valuta non pattuiti salvo ulteriori ed accertandi;
per l'effetto, di annullare, dichiarare nullo e/o illegittimo e conseguentemente revocare integralmente il monitorio opposto del Tribunale di OM o, in subordine, nei limiti di tutti gli importi accertati contra-legem che andranno totalmente espunti, accertando e dichiarando, nel merito, che nulla devono gli opponenti alla banca opposta ad ogni titolo e, solo in via gradata, riducendo la pretesa azionata secondo legge previa decurtazione di tutti gli importi, interessi ed accessori illegittimamente applicati. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali oltre CAP,
IVA e spese generali al 15% da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”
Si costituiva la opposta, esponendo: CP_7
1. che aveva documentato le linee di credito concesse alla Società debitrice ed aveva prodotto gli estratti conto a scalare del rapporto di conto corrente dalla data di apertura sino al passaggio a sofferenza;
2. che la mancata contestazione dell'estratto conto ne aveva provocato l'approvazione;
3. che la produzione in giudizio degli estratti conto determinava l'onere di specifica contestazione;
4. che la richiesta ex art. 119 TUB, essendo stata avanzata in corso di causa, non aveva nessuna valenza probatoria;
5. che le eccezioni sollevate nel giudizio non avevano nessuna valenza;
6. che le eccezioni sollevate in giudizio erano generiche e non avevano nessun collegamento con il rapporto dedotto in giudizio.
La banca opposta così concludeva: “… rigetti l'opposizione a decreto ingiuntivo avversaria perché infondata in fatto e in diritto, confermando in toto il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso, condanni parte opponente al pagamento di qualsivoglia somma in corso di causa dalla stessa risulti dovuta alla Banca opposta per tutte la causali ed i titoli di cui in parte narrativa. Condanni parte opponente al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge, nella misura di cui al D. M. 55/14”.
Nelle more del giudizio interveniva, in virtù di comparsa in surroga ex art. 111 c.p.c. del 12.07.2018, la cessionaria del credito che formulava le seguenti conclusioni: “ “chiede Parte_1
l'estromissione dall'odierno processo, richiamando e facendo proprie tutte le difese, le istanze, la produzione e le conclusioni sin qui formulate da “. Controparte_8
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha accolto l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo opposto e ponendo a carico di parte opposta le spese di lite. § 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[… Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza -e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato- mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria. Invero, dall'art. 2697 c.c. -che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso- si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite,
30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile
2006, n. 8615).
Ciò posto, nella presente sede, la Banca opposta ha chiesto l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, al fine di ottenere il pagamento della somma di € 246.036,21, quale saldo debitore del rapporto di conto corrente sopra indicato con i rapporti collegati di apertura credito ed anticipazione.
Per contro, ha proposto opposizione la eccependo la nullità del decreto ingiuntivo Parte_2
e contestando la debenza del credito vantato dalla in quanto quest'ultima non aveva provato di avere inviato gli CP_7 estratti conto periodici ed aveva applicato di interessi ultra-legali e contra legem nonché applicato illegittimamente la commissione di massimo scoperto ed altre commissioni, spese trimestrali ed infratrimestrali, giorni di valuta.
Giova evidenziare che, anche se il provvedimento monitorio fosse stato emesso in carenza dei presupposti o della documentazione necessaria per la sua emissione (come ad esempio il decreto ingiuntivo emesso sulla base del solo saldaconto e non dell'estratto conto), questo non potrebbe comunque essere dichiarato nullo. Ciò alla luce del seguente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui "l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso" (Cass. n. 1184 del 19 gennaio 2007).
Di conseguenza, appare irrilevante nella presente sede ogni contestazione in ordine ad irregolarità relative alla emissione del decreto ingiuntivo opposto.
Ed in ogni caso, giova ricordare che l'art. 50 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (di seguito “testo unico bancario” o anche solo “TUB”), rubricato "decreto ingiuntivo", recita: "la Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'articolo 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido".
La norma viene applicata in primis nei procedimenti monitori azionati dalle banche per chiedere il pagamento del saldo del conto corrente a debito del cliente.
Muovendo dal tenore letterale della norma e, leggendola alla luce degli artt. 118 TUB, 1853 e 1857 c.c., è possibile affermare che la banca in fase monitoria può depositare anche solamente gli estratti conto certificati ex art. 50 TUB, riguardanti l'ultimo periodo di movimentazione, secondo la periodicità concordata dalle parti, di regola trimestrale. Non deve, almeno nella suddetta fase, depositare gli estratti conto riguardanti tutta la durata del rapporto. Quanto affermato è in linea con la giurisprudenza di legittimità prevalente, secondo la quale la banca nella fase monitoria può "produrre solo gli estratti conto relativi all'ultima fase di movimentazione del conto ai sensi dell'art. 50 TUB", vale a dire il documento contenente le indicazioni dell'ultimo estratto conto di chiusura (Cass. n. 9695 del 3 maggio 2011). Tuttavia, per giurisprudenza costante è onere della banca, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, depositare tutti gli estratti conto sin dall'inizio del rapporto, come recentemente ribadito da Cass. Civ., sez. I, sent. 2 agosto 2013, n.
18541: “superata la fase monitoria, nella quale possono essere prodotti gli estratti conto relativi all'ultima fase di movimentazione del conto, ai sensi del citato art. 50 T.U.B. attualmente vigente, nel successivo giudizio a cognizione piena, una volta che sia stata contestata, per mancanza dei requisiti di legge, la pattuizione degli interessi ultralegali la banca è tenuta a produrre gli estratti conto a partire dall'apertura del conto, anche oltre il decennio”.
Tale orientamento è stato ribadito più volte dalla Suprema Corte, anche nella recente ordinanza n. 14640 del 6.6.2018, in cui si afferma che “La norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa. (Sez. 1 - , Ordinanza
n. 14640 del 06/06/2018, Rv. 649121 - 01)”.
E nello stesso senso ha statuito la successiva ordinanza n. 15149 dell'11.6.2018, secondo cui “Nei rapporti bancari in conto corrente, l'accertata nullità delle clausole che prevedono, relativamente agli interessi dovuti dal correntista, tassi superiori a quelli legali nonché la loro capitalizzazione trimestrale, impone la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dalla sua apertura, che la banca, quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l'onere di produrre, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio. (Sez. 1 - , Ordinanza n. 15148 del 11/06/2018, Rv. 648898 -
01)”.
Sicchè, nel giudizio di opposizione, aprendosi una fase a cognizione piena e nel contraddittorio delle parti, la banca è onerata alla piena dimostrazione del credito vantato, ed in particolare del titolo contrattuale sul quale esso trova fondamento, nonché, trattandosi di rapporto di durata, di tutta la sequenza delle movimentazioni che sono state effettuate nel corso degli anni.
Nel caso in esame, tuttavia, tale onere non risulta esaustivamente assolto dalla Banca opposta.
La già in sede monitoria, ha prodotto i contratti relativi all'apertura dei rapporti di credito, nonchè gli estratti CP_7 autentici dalla data di apertura al passaggio a sofferenza del conto corrente n. 1176, ma non ha prodotto il contratto di conto corrente originario n. 1176, la fonte di tutti i rapporti e sul quale sono confluiti tutti i rapporti collegati, né ha prodotto la documentazione connessa alla erogazione del credito con tutte le modifiche intervenute.
Mancano, dunque, il titolo contrattuale del rapporto in contenzioso e la documentazione relativa alla esecuzione dei rapporti collegati sulla base dei quali la chiede il pagamento del saldo negativo. CP_7
Di conseguenza, stante la mancanza del titolo negoziale originario con la documentazione relativa ai rapporti collegati e viste le eccezioni sollevate dagli opponenti in merito al contratto ed alle sue clausole, la domanda di pagamento avanzata dalla non può trovare accoglimento]» CP_7
§ 2 — Ha proposto appello rappresentata da , Parte_1 Controparte_1 contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo “ - in accoglimento del primo motivo di appello, dichiarare ed accertare la sussistenza della prova negoziale e contabile- documentale del credito azionato in via monitoria e di cui al d.i. revocato n. 3611/2017 e, per l'effetto, confermare che il credito di cui è titolare nei confronti di Parte_1 Controparte_3
in persona del l.r.p.t., e del Sig. in qualità di fideiussore e nei limiti
[...] CP_4 della fideiussione dallo stesso prestata, è pari ad € 246.036,21, di cui € 195.000,00 – limite della fideiussione – in solido tra loro, oltre interessi dalla domanda entro il limite del tasso soglia pro tempore vigente, disponendo altresì ed in conformità la condanna di Controparte_3 in persona del l.r.p.t., e del Sig. in qualità di fideiussore e nei limiti della
[...] CP_4 fideiussione, al relativo pagamento in favore dell'appellante e vinte le spese di tutti i gradi di giudizio;
- in ogni caso, e in accoglimento del secondo motivo di appello, dichiarare ed accertare la sussistenza in atti della prova delle linee di credito pattuite tra le parti ed effettivamente ex adverso fruite attraverso il rapporto di conto corrente di corrispondenza, essendo stati versati in giudizio i relativi contratti e gli integrali estratti conto analitici e scalari del conto di corrispondenza, e per l'effetto – quale conseguenza della dichiarazione di nullità per mancata pattuizione per iscritto del rapporto di apertura del conto corrente - disporre CTU contabile al fine di rideterminare, in base a tutta la documentazione versata in giudizio, i rapporti dare e avere tra le parti e ricondurre il quantum agli importi effettivamente dovuti in restituzione dalla correntista in quanto parte indebitamente accipiens, attraverso il ricalcolo del saldo del conto corrente n. 1176 espungendo gli oneri economici di c/c non risultati convenuti per iscritto, ma tenendo in considerazione la corretta pattuizione e fruizione delle aperture di credito e degli anticipi su fatture da parte della società correntista ed il mancato rientro della relativa esposizione, secondo i criteri della ripetizione di indebito, con applicazione del saggio legale degli interessi in luogo di quelli convenzionali di conto corrente non provati per iscritto, con esclusione della capitalizzazione non pattuita e con applicazione delle condizioni di fido effettivamente pattuite e praticate dalla CP_7
- per l'effetto, in ogni caso condannare in persona del l.r.p.t., Controparte_3 ed il Sig. quest'ultimo in qualità di fideiussore e nel limite della fideiussione dallo CP_4 stesso prestata pari ad € 195.000,00, in solido tra loro, al pagamento in favore di Parte_1 di qualsivoglia somma risultasse in corso di causa alla stessa dovuta in forza dei titoli e delle ragioni dedotte in giudizio”.
Hanno resistito – con distinte comparse ma con medesimo difensore – le parti appellate chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa veniva assegnata a questo relatore con provvedimento in data 12 luglio 2023.
Le parti hanno depositato sia le memorie conclusionali anticipate, sia le note di trattazione scritta.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe - come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello, composto di 17 pagine, è articolato in 17 motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo – titolato “ Illegittimità, erroneità e contraddittorietà della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 2697 c.c. – sussistenza della prova negoziale e contabile della concessione delle linee di credito sul rapporto di conto corrente di corrispondenza” - la banca appellante si duole della violazione dell'art. 2697 comma 2 C.C., per non avere gli opponenti fornito prova di fatti estintivi e modificativi del credito dalla stessa comprovato, stante pure la genericità delle contestazioni formulate dagli opponenti senza neppure una perizia di parte e richiama gli allegati nn. 3/16 di primo grado relativi alle linee di credito nonché gli estratti conto del conto corrente di corrispondenza n. 1176, concludendo per la comprovata esistenza del credito azionato. § 3.2 — Col secondo motivo - titolato “ Illegittimità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 117, commi 1° e 3°, TUB, dell'art. 1284, comma 3°, c.c., dell'art. 2033 c.c., dell'art. 198
c.p.c. – necessità di disposizione della CTU contabile per la rideterminazione del saldo di conto corrente” – la parte appellante invoca le norme sopra riportate e l'ammissione di CTU, al fine di sostituire le voci di un contratto nullo e sostenendo la necessità di un accertamento dare/avere sulla base della documentazione esistente e, appunto, di un contratto non per iscritto n. 1176.
§ 4 — L'appello è infondato.
Come ha già evidenziato la sentenza impugnata – che qui in ogni caso si integra – il ricorso monitorio
(e quindi la domanda attrice della cessionaria della Controparte_5 Controparte_9
) è stato impostato e fondato (e così ottenuto) sulla base del contratto di conto corrente
[...] di corrispondenza n. 1176/00 stipulato il 6 settembre 2007, sul quale sono state concesse aperture di credito e anticipazioni fatture, contratti che subivano (unitamente alla fideiussione del varie CP_4 modificazioni nel tempo e operavano “a valere” sul contratto di corrispondenza n. 1176/00.
Ora la domanda monitoria fa chiaro riferimento ad una esposizione debitoria che riguarda quest'ultimo contratto, nel quale – evidentemente- confluivano gli esiti degli altri due contratti, non autonomi dal punto di vista contabile. Anche l'estratto di salda conto fa riferimento esclusivamente a tale contratto di corrispondenza.
La richiesta monitoria, dunque, ha per oggetto un saldo debitore negativo nel conto corrente n.
1176/00.
Come si evince dalla sopra riportata sentenza oggi impugnata, il Tribunale – una volta ricordata la ripartizione dell'onere probatorio tra le parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – ha evidenziato che tutto il materiale prodotto dalla banca (i contratti di apertura di credito e di conto anticipi e gli estratti di conto corrente relativi al conto n. 1176/00) non era sufficiente per un accertamento serio e affidabile dei rapporti dare/avere tra le parti, tenuto conto delle contestazioni formulate dalle parti opponenti, come sopra riportate.
Oggi l'appellante rivendica e chiede un accertamento contabile per verificare l'”indebito” lamentato dagli opponenti al fine di rideterminare i rapporti dare/avere tra le parti sullo stesso conto n. 1176/00
– utilizzando gli estratti contabili e i contratti dei due conti di apertura credito e di anticipo fatture – sostenendo che tali conteggi, in sostanza, ben potrebbero essere sviluppati escludendo/espungendo le voci che non risultano per iscritto sempre con riferimento al detto conto n. 1176/00 sul quale- si ripete
– è stato ottenuto il decreto opposto.
In realtà, parte appellante non spiega il motivo per il quale il contratto di conto corrente di corrispondenza – che essa stessa ha posto a fondamento della domanda monitoria – sarebbe irrilevante come produzione documentale rispetto ad un accertamento che, in realtà, non sarebbe affidabile, atteso che una verifica dei rapporti dare/avere non può essere compiuta solo espungendo alcune voci, avendo l'organo giudicante il compito di accertare (sulla base della stessa prospettazione della attrice sostanziale) i rapporti tra le parti nella loro completezza.
Vi è, peraltro, difficoltà di comprendere l'interesse ex art. 100 CPC in capo alla banca ad ottenere un accertamento “negativo”, stante la possibilità che detto accertamento conduca anche ad una eliminazione integrare (nella compensazione) del credito azionato: d'altro canto, a tal fine, ben avrebbe potuto la società appellante produrre dei propri conteggi o quanto meno una perizia di parte – come pista probatoria – che dimostrasse come, nonostante le espunzioni, vi fosse una fondatezza della domanda originaria.
In sostanza, non vi è una
contro
-argomentazione seria da parte della banca che contrasti il ragionamento del Tribunale lì ove ha ritenuto rilevante conoscere le clausole del contratto “base” sul quale sono confluiti, sotto un profilo contabile, gli addebiti alla società oggi appellata;
richiamare i meri dati contabili, appunto, non è di per sé sufficiente, perché non è possibile “interpretarli” sulla base di tutte le clausole contrattuali che la banca stessa, in sostanza, ha posto come fatti costitutivi del proprio credito.
Ne consegue la reiezione del gravame, ove non viene neppure spiegata la ragione per la quale il contratto non è stato, neppure qui, prodotto. Resta assorbita, a questo punto, la questione della prova dei fatti estintivi/modificativi a carico degli originari opponenti, atteso che tale onere scatta solo ove vi sia un effettivo credito accertato, il che in questo caso non è possibile per le ragioni spiegate.
§ 5 — Quanto alle spese del grado , queste seguono la soccombenza e si liquidano come da tabelle vigenti, tenuto conto dei parametri medi e del valore della controversia, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali, con distrazione in favore dell'Avv. Felice Fazio dichiaratosi antistatario.
A tale proposito, va evidenziato che seppure detto difensore ha depositato – per ogni parte appellata
– singola comparsa di costituzione, in realtà trattasi di atti del tutto sovrapponibili e, quindi, da considerarsi unico atto, come del resto accaduto per gli atti finali. Ne consegue che la liquidazione non può che essere unica.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.317,00
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L.
n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 6955/20 del tribunale di OM , ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna parte appellante alla rifusione, in favore delle parti appellate, delle spese del grado che si liquidano complessivamente in Euro 14.317,00 oltre iva e cpa nonché rimborso per spese generali, da distrarsi in favore dell'Avv. Felice Fazio, dichiaratosi antistatario.
3. Dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r.
n. 115/2002.
Così deciso in OM nella camera di consiglio del 18 marzo 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore