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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/06/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1232 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...], il 18 novembre Parte_1
1973, rappresentata e difesa dall'avv. Avanzato Rossana, giusta procura allega- ta al ricorso introduttivo
-attrice-
CONTRO
nato ad [...], il [...] Controparte_1
-convenuto contumace-
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio – Scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. verbale di udienza del 27/05/2025.
DEL P.M: cfr. visto del 7/6/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 30 maggio 2024, Lo Giudice ha Parte_1
chiesto al Tribunale che dichiarasse lo scioglimento del matrimonio, contratto a Siegburg (Germania) - il 17 febbraio 1995 – con dalla Controparte_1
Per_ cui unione sono nati quattro figli, , e Per_2 Persona_3
maggiorenni ed economicamente indipendenti, e , minorenne. Per_4
A sostegno della domanda l'attrice ha rappresentato che dalla separazione, omologata da questo Tribunale con decreto n. 10346 del 4 luglio 2023, dive- nuto esecutivo il 15 luglio 2023, non era più ripresa la convivenza.
Ha chiesto, inoltre, l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione prevalente presso il proprio domicilio, nonché la previsione dell'obbligo a ca- rico del di corrisponderle, a titolo di mantenimento del figlio, un as- CP_1
segno mensile pari ad euro 200,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Ritualmente evocato in giudizio, il convenuto non si è costituito, rimanendo contumace.
Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, per la mancata comparizione del convenuto, all'udienza del 27 maggio 2025, il giu- dice delegato ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473- bis.22 c.p.c. e ha posto la causa in decisione, previa discussione orale del pro- curatore di parte attrice.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va, in via preliminare, dichiarata la contumacia di ritualmente evocato in giudi- Controparte_1
zio e non costituito.
- 2 - Nel merito, la domanda volta alla declaratoria di scioglimento del matrimonio
è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta risulta che la separazione personale dei coniugi è stata omologata dal Tribunale di Agrigento con decreto n. 10346 del 4 luglio 2023, divenuto esecutivo il 15 luglio 2023, e che la comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella suddetta procedura risale a una data anteriore.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio semestrale dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione personale con provvedimento definitivo.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura mate- riale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per lo scioglimento del matrimonio, essendo evidente che non esiste alcuna concreta possibilità di ri- presa della vita coniugale.
Venendo al resto, va confermato l'affidamento condiviso a entrambi i genitori del figlio minore , con collocazione prevalente presso il domicilio Per_4
della madre.
Il padre, residente in [...], potrà incontrare liberamente il figlio ogni qualvolta farà rientro in Sicilia, tenuto conto che lo stesso è ormai prossimo alla maggiore età.
Quanto alle statuizioni di carattere economico, considerato che risulta che il figlio viva prevalentemente con la madre a Palma di Montechiaro, Per_4
- 3 - dove frequenta un corso professionale, va previsto l'obbligo in capo al
[...]
di contribuire al mantenimento del figlio , versando alla Lo CP_2 Per_4
Giudice, entro il giorno dieci di ogni mese, un assegno mensile di importo pa- ri ad euro 200,00, rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Si dà atto che non è stato ritenuto necessario procedere all'ascolto del minore, ormai prossimo alla maggiore età, tenuto conto che non sono sorti contrasti nel corso del giudizio in ordine al suo affidamento e collocamento.
In ragione della contumacia di parte convenuta e della mancata opposizione alla domanda, le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
Udito l'avvocato della parte attrice ed il Pubblico Ministero, nella contumacia del convenuto, ogni contraria istanza eccezione e difesa
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio contratto a Sieburg (Germani), il 17 febbraio
1995, da e trascritto nel Parte_1 Controparte_1
registro degli atti del matrimonio del Comune di Palma di Montechiaro al n.
18, parte II, serie C, dell'anno 1995;
DISPONE
l'affidamento condiviso del figlio a entrambi i genitori, Persona_5
con collocamento stabile presso il domicilio materno, con facoltà per il padre di incontrarlo liberamente;
PONE
a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del Controparte_1
- 4 - figlio , corrispondendo a Persona_5 Parte_1
entro il giorno dieci di ogni mese, un assegno mensile di euro 200,00 rivaluta- bili secondo gli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
DICHIARA
Irripetibili fra le parti le spese del giudizio;
DISPONE che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa al competente Ufficia- le di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, l'11 giugno 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. Claudia Ragusa
- 5 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1232 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...], il 18 novembre Parte_1
1973, rappresentata e difesa dall'avv. Avanzato Rossana, giusta procura allega- ta al ricorso introduttivo
-attrice-
CONTRO
nato ad [...], il [...] Controparte_1
-convenuto contumace-
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio – Scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. verbale di udienza del 27/05/2025.
DEL P.M: cfr. visto del 7/6/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 30 maggio 2024, Lo Giudice ha Parte_1
chiesto al Tribunale che dichiarasse lo scioglimento del matrimonio, contratto a Siegburg (Germania) - il 17 febbraio 1995 – con dalla Controparte_1
Per_ cui unione sono nati quattro figli, , e Per_2 Persona_3
maggiorenni ed economicamente indipendenti, e , minorenne. Per_4
A sostegno della domanda l'attrice ha rappresentato che dalla separazione, omologata da questo Tribunale con decreto n. 10346 del 4 luglio 2023, dive- nuto esecutivo il 15 luglio 2023, non era più ripresa la convivenza.
Ha chiesto, inoltre, l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione prevalente presso il proprio domicilio, nonché la previsione dell'obbligo a ca- rico del di corrisponderle, a titolo di mantenimento del figlio, un as- CP_1
segno mensile pari ad euro 200,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Ritualmente evocato in giudizio, il convenuto non si è costituito, rimanendo contumace.
Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, per la mancata comparizione del convenuto, all'udienza del 27 maggio 2025, il giu- dice delegato ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473- bis.22 c.p.c. e ha posto la causa in decisione, previa discussione orale del pro- curatore di parte attrice.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va, in via preliminare, dichiarata la contumacia di ritualmente evocato in giudi- Controparte_1
zio e non costituito.
- 2 - Nel merito, la domanda volta alla declaratoria di scioglimento del matrimonio
è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta risulta che la separazione personale dei coniugi è stata omologata dal Tribunale di Agrigento con decreto n. 10346 del 4 luglio 2023, divenuto esecutivo il 15 luglio 2023, e che la comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella suddetta procedura risale a una data anteriore.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio semestrale dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione personale con provvedimento definitivo.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura mate- riale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per lo scioglimento del matrimonio, essendo evidente che non esiste alcuna concreta possibilità di ri- presa della vita coniugale.
Venendo al resto, va confermato l'affidamento condiviso a entrambi i genitori del figlio minore , con collocazione prevalente presso il domicilio Per_4
della madre.
Il padre, residente in [...], potrà incontrare liberamente il figlio ogni qualvolta farà rientro in Sicilia, tenuto conto che lo stesso è ormai prossimo alla maggiore età.
Quanto alle statuizioni di carattere economico, considerato che risulta che il figlio viva prevalentemente con la madre a Palma di Montechiaro, Per_4
- 3 - dove frequenta un corso professionale, va previsto l'obbligo in capo al
[...]
di contribuire al mantenimento del figlio , versando alla Lo CP_2 Per_4
Giudice, entro il giorno dieci di ogni mese, un assegno mensile di importo pa- ri ad euro 200,00, rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Si dà atto che non è stato ritenuto necessario procedere all'ascolto del minore, ormai prossimo alla maggiore età, tenuto conto che non sono sorti contrasti nel corso del giudizio in ordine al suo affidamento e collocamento.
In ragione della contumacia di parte convenuta e della mancata opposizione alla domanda, le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
Udito l'avvocato della parte attrice ed il Pubblico Ministero, nella contumacia del convenuto, ogni contraria istanza eccezione e difesa
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio contratto a Sieburg (Germani), il 17 febbraio
1995, da e trascritto nel Parte_1 Controparte_1
registro degli atti del matrimonio del Comune di Palma di Montechiaro al n.
18, parte II, serie C, dell'anno 1995;
DISPONE
l'affidamento condiviso del figlio a entrambi i genitori, Persona_5
con collocamento stabile presso il domicilio materno, con facoltà per il padre di incontrarlo liberamente;
PONE
a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del Controparte_1
- 4 - figlio , corrispondendo a Persona_5 Parte_1
entro il giorno dieci di ogni mese, un assegno mensile di euro 200,00 rivaluta- bili secondo gli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
DICHIARA
Irripetibili fra le parti le spese del giudizio;
DISPONE che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa al competente Ufficia- le di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, l'11 giugno 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. Claudia Ragusa
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