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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 10/04/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 545/2025
promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SANZOGNI SILVIA, con elezione di domicilio in VIA COLONNA n. 2, 33170
PORDENONE (PN), presso lo studio del difensore;
ricorrente e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
DA ROS LEOPOLDO, con elezione di domicilio in VIA VITTORIO VENETO
n. 26, 33070 BRUGNERA (PN), presso lo studio del difensore;
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio con concordatario in Prata di Pordenone
(PN), in data 08/07/1995, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
con i seguenti figli: , il 07/05/1996 e Persona_1 Per_2
, nato il [...], entrambi maggiorenni ed economicamente
[...]
autosufficienti;
1 e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da note scritte congiunte di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 31/03/2025 e cioè “
1) I coniugi vengono autorizzati a vivere separatamente e nel reciproco rispetto.
2) La casa familiare sita in Brugnera, via San Giacomo n. 1/A, già di proprietà
esclusiva di , resta in uso al medesimo unitamente agli arredi CP_1
che la completano, a eccezione dei beni che la moglie preleverà, come previsto nel successivo punto 3.
3) La signora si impegna a lasciare la casa familiare entro la Parte_1
data del 15 Aprile 2025 prelevando i suoi effetti personali unitamente ai beni di cui alla lista separata e sottoscritta dalle parti.
4) A definizione di tutti i rapporti patrimoniali intercorrenti tra i coniugi sino alla data odierna, il signor ha provveduto a corrispondere la CP_1
somma complessiva di euro 165.864,00 alla signora che ne dà Parte_1
conferma a mezzo delle presenti note.
5) Entrambe le parti escludono richieste reciproche di mantenimento.
6) Spese del procedimento interamente compensate fra le parti
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti innanzi al
G.R., rimettere la causa nel ruolo e autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà di non volersi riconciliare a seguito della separazione, di prestare acquiescenza alla emananda sentenza e disposta la trasmissione degli atti al
PM per acquisirne il parere, PRONUNCIARE Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle seguenti CONDIZIONI a)
Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e . b) Darsi atto che le parti escludono richieste Parte_1 CP_1
2 reciproche di assegno divorzile. c) Spese del procedimento interamente compensate fra le parti”.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12/02/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe, e, decorsi i termini per la procedibilità, anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 473 bis.49
c.p.c.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 21/03/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del
31/03/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni inerenti ai rapporti economici, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la
3 sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore
affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e,
quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire,
sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Prata di Pordenone (PN), in data
[...]
08/07/1995;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di PRATA DI PORDENONE (PN) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995, atto n. 12, parte II, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
3) omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) spese alla sentenza definitiva;
6) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dr.ssa Chiara Ilaria Risolo.
Così deciso in Pordenone, in data 10/04/2025
4 IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 545/2025
promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SANZOGNI SILVIA, con elezione di domicilio in VIA COLONNA n. 2, 33170
PORDENONE (PN), presso lo studio del difensore;
ricorrente e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
DA ROS LEOPOLDO, con elezione di domicilio in VIA VITTORIO VENETO
n. 26, 33070 BRUGNERA (PN), presso lo studio del difensore;
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio con concordatario in Prata di Pordenone
(PN), in data 08/07/1995, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
con i seguenti figli: , il 07/05/1996 e Persona_1 Per_2
, nato il [...], entrambi maggiorenni ed economicamente
[...]
autosufficienti;
1 e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da note scritte congiunte di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 31/03/2025 e cioè “
1) I coniugi vengono autorizzati a vivere separatamente e nel reciproco rispetto.
2) La casa familiare sita in Brugnera, via San Giacomo n. 1/A, già di proprietà
esclusiva di , resta in uso al medesimo unitamente agli arredi CP_1
che la completano, a eccezione dei beni che la moglie preleverà, come previsto nel successivo punto 3.
3) La signora si impegna a lasciare la casa familiare entro la Parte_1
data del 15 Aprile 2025 prelevando i suoi effetti personali unitamente ai beni di cui alla lista separata e sottoscritta dalle parti.
4) A definizione di tutti i rapporti patrimoniali intercorrenti tra i coniugi sino alla data odierna, il signor ha provveduto a corrispondere la CP_1
somma complessiva di euro 165.864,00 alla signora che ne dà Parte_1
conferma a mezzo delle presenti note.
5) Entrambe le parti escludono richieste reciproche di mantenimento.
6) Spese del procedimento interamente compensate fra le parti
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti innanzi al
G.R., rimettere la causa nel ruolo e autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà di non volersi riconciliare a seguito della separazione, di prestare acquiescenza alla emananda sentenza e disposta la trasmissione degli atti al
PM per acquisirne il parere, PRONUNCIARE Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle seguenti CONDIZIONI a)
Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e . b) Darsi atto che le parti escludono richieste Parte_1 CP_1
2 reciproche di assegno divorzile. c) Spese del procedimento interamente compensate fra le parti”.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12/02/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe, e, decorsi i termini per la procedibilità, anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 473 bis.49
c.p.c.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 21/03/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del
31/03/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni inerenti ai rapporti economici, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la
3 sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore
affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e,
quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire,
sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Prata di Pordenone (PN), in data
[...]
08/07/1995;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di PRATA DI PORDENONE (PN) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995, atto n. 12, parte II, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
3) omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) spese alla sentenza definitiva;
6) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dr.ssa Chiara Ilaria Risolo.
Così deciso in Pordenone, in data 10/04/2025
4 IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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