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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 15/03/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
.N. R.G. 273/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 273/2024 promossa da:
( e ( ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. ALESSANDRO ANGELOZZI giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legare rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. LUANA CAPRIOTTI giusta procura in atti;
OPPOSTA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e proponevano Parte_1 Parte_2
opposizione ex art. 615 c.p.c. co. I e 617 c.p.c. al precetto notificato in data 6.02.2024, unitamente al decreto ingiuntivo n. 9711/2023 emesso all'esito dell'udienza di sfratto per morosità, con il quale la
, intimava loro il pagamento della somma di euro Controparte_1
18.070,40 a titolo di canoni insoluti per un pregresso rapporto di locazione relativo ad un immobile adibito a locale commerciale. Sottolineavano, tuttavia, come il decreto ingiuntivo posto a fondamento del precetto, emesso in data 31.10.2023, fosse stato notificato loro solamente con il precetto stesso e, dunque, in data 6.2.2023 con conseguente inefficacie ex art. 644 c.p.c. dello stesso.
Rilevavano, poi, l'erroneità dell'importo precettato in quanto esorbitante ed al di fuori di quanto pattuito.
pagina 1 di 5 Concludevano, pertanto, chiedendo “Voglia l'Ill. Giudice adito, ai sensi degli artt. 615, 617 c.p.c. e seguenti, previa sospensione degli effetti dell'esecuzione inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione delle parti, essendo divenuto inefficace ex art. 644 c.p.c. il titolo esecutivo dedotto e notificato da essa in persona del legale rappresentante con sede a Colli del Controparte_1
Tronto (AP), Via Ignazio Cantalamessa n.8, C.F. con l'avv. Luana Capriotti, P.IVA_2 sussistendo tutti i presupposti di fatto e di diritto, voglia dichiarare nullo e privo di efficacia l'atto di precetto de quo in una con il decreto ingiuntivo notificato non costituendo esso titolo esecutivo poiché inefficace. Con condanna alle spese e competenze di causa da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore, antistatario”.
Si costituiva la di partecipazione contestando in fatto ed in diritto quanto Controparte_1 sostenuto dall'opponente. Eccepiva, in primo luogo, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria. Sotto altro profilo, affermava che la tardività della notifica del decreto ingiuntivo non poteva avere alcuna ripercussione sulla validità del precetto, non potendosi parlare di titolo esecutivo inesistente. Sottolineava, pertanto, l'inammissibilità, in questa sede, di doglianze inerenti la validità e l'efficacia del titolo giudiziale posto a fondamento del precetto, da farsi valere, eventualmente, nella competente sede di opposizione a decreto ingiuntivo. Concludeva, quindi, chiedendo “Voglia l'Ill. Giudice adito, contrariis rejectis, in via preliminare rigettare la richiesta istanza di sospensione dell'esecuzione perché infondata in fatto ed in diritto;
sempre in via preliminare rilevata la nostra eccezione di improcedibilità per il mancato avvio della procedura di mediazione, concedere alla parte più diligente termine per l'introduzione della procedura obbligatoria;
nel merito dichiarare inammissibile l'avanzata opposizione a precetto ex artt. 615 e 617 c.p.c. perché giuridicamente infondata dovendo le eccezioni relative alla validità del decreto ingiuntivo essere impugnate innanzi al giudice funzionalmente competente ex art. 645 c.p.c. e non nell'odierna sede. In ogni caso si chiede la condanna della controparte al pagamento delle spese di giudizio e la sua condanna ex art. 96 comma III c.p.c. per tutto quanto motivato”.
All'udienza del 27.09.2024 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte – ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza del 7.03.2025 per la discussione con assegnazione alle parti di termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte.
Con note autorizzate depositate in data 4.02.2025 l'opposta chiedeva, tra l'altro, lo stralcio delle frasi offensive asseritamente contenute negli atti di controparte, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., con condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per le espressioni sconvenienti rinvenute.
pagina 2 di 5 Pertanto, all'esito dell'udienza di discussione – poi sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte – era pubblicata, mediante “consolle del magistrato”, la presente sentenza.
Preliminarmente, quanto alla richiesta di parte opposta di cancellazione, ex art. 89 c.p.c., delle frasi sconvenienti ed offensive asseritamente presenti negli scritti di controparte ed alla relativa richiesta di risarcimento del danno, ritiene questo che la stessa non possa trovare accoglimento, ritenendosi le espressioni evidenziate dal procuratore della parte opposta e contenuti negli scritti di parte opponente – certamente colorite – ma non violative dei principi posti a tutela del rispetto e della dignità della persona umana e del decoro del procedimento.
Passando al merito dell'opposizione che ci occupa, come noto, ai sensi dell'art. 480 c.p.c. “il precetto consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo”. Immediata conseguenza di ciò è che l'assenza di un valido titolo esecutivo rende nullo il precetto.
Ciò chiarito, come noto, l'art. 644 c.p.c. prevede lapidariamente che “il decreto d'ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia”. È pacifico, in giurisprudenza, che tale effetto non si verifichi automaticamente ma che, a tal fine, sia necessaria una dichiarazione giudiziale o nelle forme di cui all'art. 188 disp. att. c.p.c. ovvero – qualora, come nel caso di specie, il decreto ingiuntivo venga posto a fondamento del precetto – con il giudizio di opposizione all'esecuzione, sede deputata a contestare la sussistenza di un valido titolo esecutivo. Si è detto, infatti, che “e' pienamente ammissibile l'opposizione avverso l'atto di precetto, da qualificarsi come opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'articolo 615 c.p.c., per far valere
l'inefficacia del decreto ingiuntivo posto a base dello stesso, in conseguenza della sua omessa notificazione, ai sensi dell'articolo 644 c.p.c.” (così, da ultimo, Cass. 9050/2020)
Pertanto, essendo pacifico, nel caso di specie, che la notifica del decreto ingiuntivo interveniva successivamente al decorso del termine di cui all'art. 644 c.p.c. è chiaro che la dichiarazione di provvisoria esecutorietà rilasciata dal giudice del monitorio è stata caducata dalla sopravvenuta inefficacia del decreto ingiuntivo - che non è mai divenuto definitivamente esecutivo per mancata opposizione – per via del mancato assolvimento, da parte dell'ingiungente, all'onere di notifica nel termine di cui all'art. 644 c.p.c.
Del tutto inconferente, rispetto al caso che ci occupa, si palesa infatti la giurisprudenza richiamata dalla parte opponente posto che le sentenze dalla stessa citate - ove si legge che “In materia di opposizione all'esecuzione la nullità della notifica del decreto ingiuntivo non determina in sé l'inesistenza del titolo esecutivo e, pertanto, non può esser dedotta mediante opposizione a precetto o all'esecuzione intrapresa ex articoli 615 e 617 cod. proc. civ., restando invece attribuita alla competenza funzionale del giudice dell'opposizione al decreto – ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ. e, ricorrendone le
pagina 3 di 5 condizioni, dell'art. 650 cod. proc. civ.- la cognizione di ogni questione attinente all'eventuale nullità o inefficacia del provvedimento monitorio” (Corte di Cassazione, VI Sez. Civ., sentenza n. 29729 del
15.11.2019) – fanno evidentemente riferimento al caso in cui la notifica, pure esistente, sia nulla;
caso evidentemente differente dalla inefficacia ex lege del decreto ingiuntivo per mancata notifica ex art. 644 c.p.c. Allo stesso modo di alcuna attinenza con il caso che ci occupa l'orientamento della Suprema
Corte in base al quale “Il ricorso per la dichiarazione d'inefficacia del decreto ingiuntivo, previsto dall'art. 188 disp. att. c.p.c., è ammissibile soltanto con riguardo a decreti non notificati o la cui notifica sia giuridicamente inesistente, mentre se il decreto è stato notificato, ancorché fuori termine, o la notifica sia affetta da nullità, l'unico rimedio esperibile è l'opposizione ai sensi degli art. 645 e 650
c.p.c., a seconda dei casi”. (Cass. civ., Sez. I, n.3552 del 14 febbraio 2014). E ciò per l'evidente ragione per cui non si tratta, nel caso di specie, dell'ammissibilità o meno, in caso di notifica tardiva, del rimedio di cui all'art. 188 disp. att. c.p.c. ma di statuire o meno sul diritto di un creditore di procedere ad esecuzione forzata sulla base di un precetto fondato su un titolo esecutivo pacificamente inefficace. D'altro canto, la circostanza che, in caso di notifica (non inesistente ma, come nel caso di specie) tardiva, l'inefficacia del decreto ingiuntivo non potrebbe essere dichiarata, con decreto, ex art. 188 disp att. c.p.c. è evidente conseguenza che, quel “procedimento” non preveda alcun contraddittorio con la controparte, diversamente dal presente giudizio di opposizione ove, ovviamente, all'esito del contraddittorio e nel rispetto di tutte le garanzie proprie della fase di merito del giudizio, il giudice accerta – con attitudine di giudicato - la tardività della notifica, lo spirare del termine di cui all'art. 644
c.p.c. e, dunque, l'assenza dell'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento dell'opposizione.
In conclusione, può dirsi, che il precettante non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, ex art. 615 c.I c.p.c. in assenza di un valido titolo esecutivo. La citata conclusione assorbe tutte le ulteriori domande pure avanzate.
Le spese di lite seguiranno la soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore del procedimento, al numero e complessità delle questioni trattate ed all'attività effettivamente svolta dal procuratore della parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 273 del 2024, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara invalido il precetto con conseguente assenza del diritto dell'opposto di procedere ad esecuzione forzata sulla base dello stesso;
pagina 4 di 5 • Condanna la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano nella complessiva somma di euro 3397,00, per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Ascoli Piceno, 12 marzo 2025
Il giudice
Enza Foti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 273/2024 promossa da:
( e ( ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. ALESSANDRO ANGELOZZI giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legare rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. LUANA CAPRIOTTI giusta procura in atti;
OPPOSTA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e proponevano Parte_1 Parte_2
opposizione ex art. 615 c.p.c. co. I e 617 c.p.c. al precetto notificato in data 6.02.2024, unitamente al decreto ingiuntivo n. 9711/2023 emesso all'esito dell'udienza di sfratto per morosità, con il quale la
, intimava loro il pagamento della somma di euro Controparte_1
18.070,40 a titolo di canoni insoluti per un pregresso rapporto di locazione relativo ad un immobile adibito a locale commerciale. Sottolineavano, tuttavia, come il decreto ingiuntivo posto a fondamento del precetto, emesso in data 31.10.2023, fosse stato notificato loro solamente con il precetto stesso e, dunque, in data 6.2.2023 con conseguente inefficacie ex art. 644 c.p.c. dello stesso.
Rilevavano, poi, l'erroneità dell'importo precettato in quanto esorbitante ed al di fuori di quanto pattuito.
pagina 1 di 5 Concludevano, pertanto, chiedendo “Voglia l'Ill. Giudice adito, ai sensi degli artt. 615, 617 c.p.c. e seguenti, previa sospensione degli effetti dell'esecuzione inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione delle parti, essendo divenuto inefficace ex art. 644 c.p.c. il titolo esecutivo dedotto e notificato da essa in persona del legale rappresentante con sede a Colli del Controparte_1
Tronto (AP), Via Ignazio Cantalamessa n.8, C.F. con l'avv. Luana Capriotti, P.IVA_2 sussistendo tutti i presupposti di fatto e di diritto, voglia dichiarare nullo e privo di efficacia l'atto di precetto de quo in una con il decreto ingiuntivo notificato non costituendo esso titolo esecutivo poiché inefficace. Con condanna alle spese e competenze di causa da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore, antistatario”.
Si costituiva la di partecipazione contestando in fatto ed in diritto quanto Controparte_1 sostenuto dall'opponente. Eccepiva, in primo luogo, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria. Sotto altro profilo, affermava che la tardività della notifica del decreto ingiuntivo non poteva avere alcuna ripercussione sulla validità del precetto, non potendosi parlare di titolo esecutivo inesistente. Sottolineava, pertanto, l'inammissibilità, in questa sede, di doglianze inerenti la validità e l'efficacia del titolo giudiziale posto a fondamento del precetto, da farsi valere, eventualmente, nella competente sede di opposizione a decreto ingiuntivo. Concludeva, quindi, chiedendo “Voglia l'Ill. Giudice adito, contrariis rejectis, in via preliminare rigettare la richiesta istanza di sospensione dell'esecuzione perché infondata in fatto ed in diritto;
sempre in via preliminare rilevata la nostra eccezione di improcedibilità per il mancato avvio della procedura di mediazione, concedere alla parte più diligente termine per l'introduzione della procedura obbligatoria;
nel merito dichiarare inammissibile l'avanzata opposizione a precetto ex artt. 615 e 617 c.p.c. perché giuridicamente infondata dovendo le eccezioni relative alla validità del decreto ingiuntivo essere impugnate innanzi al giudice funzionalmente competente ex art. 645 c.p.c. e non nell'odierna sede. In ogni caso si chiede la condanna della controparte al pagamento delle spese di giudizio e la sua condanna ex art. 96 comma III c.p.c. per tutto quanto motivato”.
All'udienza del 27.09.2024 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte – ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza del 7.03.2025 per la discussione con assegnazione alle parti di termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte.
Con note autorizzate depositate in data 4.02.2025 l'opposta chiedeva, tra l'altro, lo stralcio delle frasi offensive asseritamente contenute negli atti di controparte, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., con condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per le espressioni sconvenienti rinvenute.
pagina 2 di 5 Pertanto, all'esito dell'udienza di discussione – poi sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte – era pubblicata, mediante “consolle del magistrato”, la presente sentenza.
Preliminarmente, quanto alla richiesta di parte opposta di cancellazione, ex art. 89 c.p.c., delle frasi sconvenienti ed offensive asseritamente presenti negli scritti di controparte ed alla relativa richiesta di risarcimento del danno, ritiene questo che la stessa non possa trovare accoglimento, ritenendosi le espressioni evidenziate dal procuratore della parte opposta e contenuti negli scritti di parte opponente – certamente colorite – ma non violative dei principi posti a tutela del rispetto e della dignità della persona umana e del decoro del procedimento.
Passando al merito dell'opposizione che ci occupa, come noto, ai sensi dell'art. 480 c.p.c. “il precetto consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo”. Immediata conseguenza di ciò è che l'assenza di un valido titolo esecutivo rende nullo il precetto.
Ciò chiarito, come noto, l'art. 644 c.p.c. prevede lapidariamente che “il decreto d'ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia”. È pacifico, in giurisprudenza, che tale effetto non si verifichi automaticamente ma che, a tal fine, sia necessaria una dichiarazione giudiziale o nelle forme di cui all'art. 188 disp. att. c.p.c. ovvero – qualora, come nel caso di specie, il decreto ingiuntivo venga posto a fondamento del precetto – con il giudizio di opposizione all'esecuzione, sede deputata a contestare la sussistenza di un valido titolo esecutivo. Si è detto, infatti, che “e' pienamente ammissibile l'opposizione avverso l'atto di precetto, da qualificarsi come opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'articolo 615 c.p.c., per far valere
l'inefficacia del decreto ingiuntivo posto a base dello stesso, in conseguenza della sua omessa notificazione, ai sensi dell'articolo 644 c.p.c.” (così, da ultimo, Cass. 9050/2020)
Pertanto, essendo pacifico, nel caso di specie, che la notifica del decreto ingiuntivo interveniva successivamente al decorso del termine di cui all'art. 644 c.p.c. è chiaro che la dichiarazione di provvisoria esecutorietà rilasciata dal giudice del monitorio è stata caducata dalla sopravvenuta inefficacia del decreto ingiuntivo - che non è mai divenuto definitivamente esecutivo per mancata opposizione – per via del mancato assolvimento, da parte dell'ingiungente, all'onere di notifica nel termine di cui all'art. 644 c.p.c.
Del tutto inconferente, rispetto al caso che ci occupa, si palesa infatti la giurisprudenza richiamata dalla parte opponente posto che le sentenze dalla stessa citate - ove si legge che “In materia di opposizione all'esecuzione la nullità della notifica del decreto ingiuntivo non determina in sé l'inesistenza del titolo esecutivo e, pertanto, non può esser dedotta mediante opposizione a precetto o all'esecuzione intrapresa ex articoli 615 e 617 cod. proc. civ., restando invece attribuita alla competenza funzionale del giudice dell'opposizione al decreto – ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ. e, ricorrendone le
pagina 3 di 5 condizioni, dell'art. 650 cod. proc. civ.- la cognizione di ogni questione attinente all'eventuale nullità o inefficacia del provvedimento monitorio” (Corte di Cassazione, VI Sez. Civ., sentenza n. 29729 del
15.11.2019) – fanno evidentemente riferimento al caso in cui la notifica, pure esistente, sia nulla;
caso evidentemente differente dalla inefficacia ex lege del decreto ingiuntivo per mancata notifica ex art. 644 c.p.c. Allo stesso modo di alcuna attinenza con il caso che ci occupa l'orientamento della Suprema
Corte in base al quale “Il ricorso per la dichiarazione d'inefficacia del decreto ingiuntivo, previsto dall'art. 188 disp. att. c.p.c., è ammissibile soltanto con riguardo a decreti non notificati o la cui notifica sia giuridicamente inesistente, mentre se il decreto è stato notificato, ancorché fuori termine, o la notifica sia affetta da nullità, l'unico rimedio esperibile è l'opposizione ai sensi degli art. 645 e 650
c.p.c., a seconda dei casi”. (Cass. civ., Sez. I, n.3552 del 14 febbraio 2014). E ciò per l'evidente ragione per cui non si tratta, nel caso di specie, dell'ammissibilità o meno, in caso di notifica tardiva, del rimedio di cui all'art. 188 disp. att. c.p.c. ma di statuire o meno sul diritto di un creditore di procedere ad esecuzione forzata sulla base di un precetto fondato su un titolo esecutivo pacificamente inefficace. D'altro canto, la circostanza che, in caso di notifica (non inesistente ma, come nel caso di specie) tardiva, l'inefficacia del decreto ingiuntivo non potrebbe essere dichiarata, con decreto, ex art. 188 disp att. c.p.c. è evidente conseguenza che, quel “procedimento” non preveda alcun contraddittorio con la controparte, diversamente dal presente giudizio di opposizione ove, ovviamente, all'esito del contraddittorio e nel rispetto di tutte le garanzie proprie della fase di merito del giudizio, il giudice accerta – con attitudine di giudicato - la tardività della notifica, lo spirare del termine di cui all'art. 644
c.p.c. e, dunque, l'assenza dell'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento dell'opposizione.
In conclusione, può dirsi, che il precettante non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, ex art. 615 c.I c.p.c. in assenza di un valido titolo esecutivo. La citata conclusione assorbe tutte le ulteriori domande pure avanzate.
Le spese di lite seguiranno la soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore del procedimento, al numero e complessità delle questioni trattate ed all'attività effettivamente svolta dal procuratore della parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 273 del 2024, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara invalido il precetto con conseguente assenza del diritto dell'opposto di procedere ad esecuzione forzata sulla base dello stesso;
pagina 4 di 5 • Condanna la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano nella complessiva somma di euro 3397,00, per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Ascoli Piceno, 12 marzo 2025
Il giudice
Enza Foti
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