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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 03/03/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 285/2023
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola De Lisio Consigliera
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 285/2023
Tra: in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Sandro Maria Musilli con studio legale in Roma, Via Giulianello
n.26, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico Email_1 come da procura in calce all'atto di citazione in appello Appellante
e
, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Controparte_1
Avv. Graziana Iannoni e Andrea Balzarini ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico come da procura in calce alla comparsa di costituzione e Email_2
risposta in appello Appellato avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Spoleto n.203/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per Controparte_2
“Per ivi, in riforma dell'impugnata sentenza, sentire accogliere le seguenti conclusioni:
Dichiarare la sentenza n.203/2023 dell'8/3/23 pubblicata il 14/3/23 del Tribunale Ordinario di
Spoleto, notificata il 13/4/23, nulla per mancanza degli elementi di diritto e per omesso esame degli elementi in fatto ed in diritto eccepiti, nonché per difetto o insufficienza delle motivazioni;
In riforma dell'impugnata sentenza, previa ammissione delle prove già richieste nel primo grado di giudizio, accogliere la querela di falso e dichiarare apocrife le firme apposte sulla documentazione contestata;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CNA.”.
Per LL OV : CP_1
“Voglia, pertanto, l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dalla Parte_1
con sede legale in Velletri (RM) - 00049, alla Via Colle dei Marmi 126, con codice
[...]
fiscale e p. IVA in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Sandro Maria P.IVA_1
Musilli per tutti i motivi rappresentati nella memoria di costituzione e risposta del 12/1/24 già in atti;
Rigettare le istanze istruttorie come formulate dall'appellante in quanto infondate in fatto e diritto come meglio motivato in atti;
Rigettare in via preliminare e nel merito l'atto di appello in quanto infondato in fatto ed in diritto come meglio argomentato in atti;
Confermare in ogni capo e punto la sentenza di primo grado oggetto del presente gravame;
Condannare parte appellante al pagamento delle somme ex art.96 cpc;
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge.”.
Per il Pubblico Ministero: “Si chiede il rigetto dell'appello e la conferma della gravata sentenza.”
All'udienza del 17/1/24 il Giudice istruttore aveva assegnato alle parti i termini per le memorie conclusionali e successivamente, con ordinanza in data 25/10/24 le richieste istruttorie di parte appellante venivano rigettate in quanto superflue e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito breviter Controparte_2 CP_2
[...
) premetteva di aver convenuto in giudizio , impugnando con querela di falso Controparte_1 la documentazione allegata alla relazione di CTU depositata in data 24/4/19 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare con R.G. n.63/17 instaurata dall'arch. nei suoi CP_1
confronti, per il pagamento di prestazioni professionali asseritamente rese in suo favore, innanzi al Tribunale di Spoleto, deducendo che la documentazione tecnica depositata dall'architetto agli atti nel procedimento su indicato risultava essere priva non solo del nominativo della società in cui favore era stata redatta ma anche della qualifica rivestita dal sottoscrittore ed aggiungendo che la sottoscrizione dell'asserito (ex adverso) legale rappresentante della società beneficiaria delle dedotte prestazioni professionali non era nemmeno leggibile. Concludeva quindi chiedendo, in via preliminare, disporsi il sequestro ex art.224 cpc degli originali dei documenti asseritamente falsi, nonché di tutti quelli inerenti e collegati, e, in via principale, dichiararsi la falsità e/o non autenticità
e/o non integrità della sottoscrizione ivi apposta solo apparentemente riconducibile al proprio legale rappresentante, accertarsi l'alterazione del contenuto di dette schede tecniche ed escludersi i predetti documenti dalle fonti probatorie nell'ambito del giudizio con R.G. n.1580/15 relativo all'atto di citazione in opposizione al D.I. n.320/15, nonché del giudizio con R.G. n.63/17 relativo all'esecuzione immobiliare ed al ricorso in opposizione all'esecuzione ex art.615, co.2, cpc;
il tutto con vittoria delle spese processuali.
89 dava poi atto che si era costituito in giudizio, riassumendo anzitutto CP_2 Controparte_1
la vicenda per cui è causa: in data 6/2/15 egli aveva depositato un ricorso per D.I. avanti al Tribunale di Spoleto al fine di ottenere l'ingiunzione per il saldo del pagamento della parcella per prestazioni professionali eseguite a favore della cooperativa-odierna appellante;
il Tribunale di Spoleto aveva accolto la domanda monitoria ed emesso il D.I. n.320/15, nei confronti del quale la cooperativa aveva proposto poi opposizione con procedimento rubricato al R.G. n.1580/15 avanti al Tribunale di
Spoleto; la sent. n.607/21 era stata poi impugnata presso questa Corte, la quale aveva rigettato l'appello (cfr. sent. n.47/25); stanti i vani tentativi bonari di ottenere il pagamento delle sue spettanze, aveva quindi notificato alla cooperativa un atto di precetto iniziando così anche la procedura esecutiva immobiliare (sempre avanti al Tribunale di Spoleto) rubricata al R.G. n.63/17 e conclusasi nel mese di ottobre 2023 con la vendita del bene;
la debitrice si era opposta anche all'esecuzione immobiliare chiedendo la sospensione del titolo esecutivo (rigettata dal Giudice dell'Esecuzione); il giudizio di merito così instaurato si era concluso con il rigetto dell'opposizione (cfr. sent. del Dott. Per_1
datata 4/1/24); era stato infine incardinato il presente procedimento di querela di falso. CP_1
– continuava l'odierno appellante – aveva quindi contestato tutto quanto da essa dedotto in fatto ed in diritto, segnatamente eccependo la nullità e/o inammissibilità della querela attesa l'omessa indicazione degli elementi e delle prove sulla falsità, oltre che per assenza di procura speciale in capo al difensore proponente (questione non riproposta nel presente grado); aveva inoltre eccepito l'inammissibilità della querela perché avente ad oggetto un documento privo di fede privilegiata.
L'appellante evidenziava pertanto che il predetto aveva concluso in I grado chiedendo CP_1
dichiararsi la nullità della querela di falso e respingersi tutte le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto e comunque non provate, con condanna di essa querelante ex art.96, co.3, cpc e con vittoria delle spese di lite.
Il Tribunale di Spoleto, con l'impugnata sentenza – ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione respinta – così statuiva:
“Dichiara l'inammissibilità della querela di falso per tutte le ragioni esposte in parte motiva;
Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_2 Controparte_1
che liquida in complessivi euro 3.809,00 oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
Condanna ex art.96, co.3, cpc al pagamento in favore di Controparte_2 CP_1 CP_1
dell'ulteriore importo di euro 1.904,50 per abuso del processo.”.
[...]
La società appellante impugnava la sentenza di I grado, lamentando: la mancata ed errata ricostruzione dei fatti eseguita dal primo Giudice, il quale aveva poi erroneamente dichiarato l'inammissibilità della querela di falso;
la nullità della motivazione per mancata ammissione ed acquisizione delle prove richieste;
l'omessa pronuncia sulla preliminare richiesta di sequestro ex art.224 cpc e sulla querela di falso, dolendosi del fatto che il Giudicante non aveva dichiarato la falsità
e/o non autenticità e/o non integrità della sottoscrizione apposta sulla documentazione tecnica per cui
è causa, non aveva ordinato la cancellazione di tale sottoscrizione dall'originale del documento impugnato ed escluso l'anzidetta documentazione dalla fonti probatorie sia nel giudizio di opposizione a D.I. sia nel giudizio di opposizione all'esecuzione immobiliare;
la violazione degli artt.191, 210 e 221 cpc, deducendo che l'applicazione di tali disposizioni avrebbe determinato l'accoglimento della domanda. Per tali motivi, concludeva pertanto come sopra.
È poi intervenuto il Procuratore generale presso questa Corte, il quale ha rilevato l'infondatezza delle ragioni d'appello, rilevando che la sentenza impugnata aveva correttamente individuato i profili di inammissibilità della querela di falso “che possono sintetizzarsi nella mancata puntuale indicazione degli elementi di falsità dell'atto impugnato con la querela parlandosi di generiche sottoscrizioni riferibili alla società e/o al suo legale rappresentante e soprattutto là dove denuncia falsità di tipo ideologico dichiarando non rispondente al vero quanto attestato dal Consulente Tecnico nelle schede tecniche di cui alla relazione agli atti visto che anche con riguardo a tale profilo di falsità pecca di doverosa specificazione non indicando né quali schede (se tutte od alcune) né soprattutto quali sono le affermazioni che contesta false né offre a confronto gli elementi di prova di tali falsità, limitandosi alla generica indicazione di prova testimoniale di cui “dimentica” di articolare il capitolato. Non vi
è dubbio alcuno che tali vizi per espressa previsione legislativa espongono la parte ad una declaratoria di inammissibilità.”.
Da ultimo, il dopo aver eccepito l'inammissibilità dell'appello ex artt.342 e 348 bis CP_1
cpc ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, osservando che: il Giudice di prime cure si era espresso chiaramente sulle richieste istruttorie, valutando correttamente che la causa potesse essere decisa esclusivamente con la documentazione già in atti e respingendo altrettanto chiaramente ogni altra richiesta di parte attrice;
nessuna violazione della fase istruttoria si era verificata stante la superfluità delle richieste istruttorie avanzate dalla controparte;
il Giudicante aveva correttamente dichiarato l'inammissibilità della querela di falso. Concludeva quindi come sopra.
Osserva anzitutto la Corte che l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art.348 bis cpc è infondata, non vertendosi in un'ipotesi di manifesta infondatezza dell'appello tale da non poterne sussistere alcuna ragionevole possibilità di accoglimento: l'esame delle questioni dedotte dalle parti, oltre che dei vari elementi istruttori emersi nel corso del giudizio di I grado, pur conducendo ad una soluzione chiara della vicenda, implica comunque attività valutative ed interpretative su cui è possibile controvertere.
Deve poi rigettarsi l'ulteriore doglianza proposta dal in ordine alla dedotta CP_1 inammissibilità ex art.342 cpc, avendo l'appellante indicato con sufficiente precisione le parti del provvedimento che ha inteso impugnare nonché esplicitato in modo determinato i motivi specifici dell'impugnazione con indicazione sia delle modifiche richieste, vale a dire l'accoglimento della querela di falso al fine di dichiarare la falsità e/o non autenticità e/o non integrità della sottoscrizione apposta sulla documentazione tecnica per cui è causa, ordinare la cancellazione di tale sottoscrizione dall'originale del documento impugnato ed escludere l'anzidetta documentazione dalla fonti probatorie sia nel giudizio di opposizione a D.I. sia nel giudizio di opposizione all'esecuzione immobiliare, sia delle circostanze che hanno comportato a suo dire le plurime violazioni della legge, formulando puntualmente sia le ragioni giuridiche del dissenso al percorso argomentativo del primo
Giudice, sia la rilevanza concreta delle argomentazioni critiche svolte.
Ciò premesso, la Corte ritiene che l'appello proposto sia infondato.
Partendo dal dato normativo, l'art.221, co.2, cpc stabilisce che “La querela deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, e deve essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale (83), con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale d'udienza (99 disp. att.).”, sicché la querela deve contenere, a pena di nullità,
l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, non potendo essere dedotti nuovi elementi dalla parte successivamente alla proposizione della querela stessa. In ordine a tale principio la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata: si veda ad esempio Cass. civ., Sez. II, sent. n.10874 del 7/5/18, la quale ha affermato che “L'atto con il quale viene proposta querela di falso in corso di causa deve contenere, ai sensi dell'art.221, co.2, cpc, a pena di nullità insanabile, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità (non potendo nuovi elementi essere dedotti dalla parte successivamente), salvo che tale falsità sia rilevabile ictu oculi dal documento impugnato e non occorrano particolari indagini per accertarla.” (conforme Cass. civ., ord. n.27408/23). Peraltro, nel giudizio di falso, la prova univoca della falsità del documento impugnato deve essere fornita dal querelante perché possa pervenirsi all'accoglimento della relativa domanda, sia essa proposta in via incidentale o in via principale (cfr. Cass. civ., Sez. 6-2, ord. n.2126 del 24/1/19).
Ciò posto, ritiene la Corte che nella specie, la società querelante non abbia assolto l'onere che sulla stessa gravava per le ragioni che seguono: non aveva indicato con precisione né gli elementi della falsità, vale a dire le circostanze di fatto idonee a porre in dubbio la validità della sottoscrizione del proprio legale rappresentante né i singoli documenti relativamente ai quali aveva addotto la falsità, essendo totalmente insufficiente il generico rinvio operato nell'atto di citazione a tutte la documentazione tecnica allegata alla relazione di CTU;
né aveva prodotto, al fine di corroborare il carattere apocrifo della sottoscrizione, eventuali scritture comparative del legale rappresentante che risultava aver sottoscritto le schede tecniche prodotte dal Né, per quanto attiene CP_1 all'indicazione delle prove, la società aveva in alcun modo assolto al suo onere essendosi la stessa limitata a richiedere l'ammissione di una prova testimoniale senza neppure chiarire su quali specifiche circostanze di fatto andassero interrogati i testi. Essa aveva solo sollecitato una CTU calligrafica la quale però non integra una richiesta istruttoria essendo uno strumento nella disponibilità del Giudice che può servirsene solo, laddove necessario, solo per effettuare particolari valutazioni tecniche o scientifiche in relazione a dati e circostanze già dimostrate dalle parti, non potendo la CTU essere utilizzata al fine di esonerare le parti dall'onus probandi gravante su di esse. Sul punto si richiama il costante orientamento della Suprema Corte, la quale, di recente, ha nuovamente puntualizzato come
“…la CTU non può avere carattere esplorativo, cioè non può servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio;
si osserva che per giurisprudenza consolidata
è precluso al giudice predisporre indagini tecniche a solo scopo esplorativo;
la consulenza tecnica
d'ufficio, in particolare (omissis) non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
deriva da quanto precede, quindi, che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume,
e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza dello proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati…” (cfr. pag. n.6 Cass. civ., Sez. III, ord. n.26048 del 7/9/23).
Alla luce di quanto sopra, dunque, spettava alla 89 fornire elementi di prova idonei a rendere CP_2
dubbia la sottoscrizione del proprio legale rappresentante, elementi sulla base dei quali, soli, il
Tribunale avrebbe potuto decidere di disporre una CTU calligrafica. Peraltro le pretese “attestazioni” contenute nelle schede tecniche formate dall'architetto, tali non possono essere considerate giacché dette schede contenevano solo valutazioni di carattere tecnico, inidonee a fare fede fino a querela di falso e come tali non impugnabili in tale forma.
L'appello andrà pertanto rigettato dovendosi confermare, secondo quanto disposto dal comma 2 del citato art.221 cpc, la nullità della querela di falso proposta in via principale dall'appellante.
Infine, quanto all'accoglimento della domanda, formulata dal di condanna della parte CP_1 querelante ai sensi dell'art.96, co.3, cpc la Corte dà atto che la stessa va tenuta ferma, rilevandosi al riguardo che 89 non ha proposto appello sul punto, sicché tale domanda non costituisce CP_2
oggetto del presente giudizio, essendosi formato in merito il giudicato interno.
Da tutto quanto sin qui esposto consegue l'integrale rigetto dell'appello; restano assorbite le ulteriori questioni poste dalle parti. Quanto alle spese processuali del presente grado di giudizio, tali spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo di cui appresso, tenuto conto del valore della controversia, del basso grado di complessità della stessa e considerata l'assenza in questa sede di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di appello di Perugia, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n.285/23
R.G., così dispone:
- Rigetta l'appello proposto da Controparte_2
- Condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute da Controparte_2 [...]
nel presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 5.800,00 per CP_1
compenso professionale, oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti di cui all'art.13, co.1 quater
DPR n.115/2002.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 14/2/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
Dott. Ombretta Paini Dott. Simone Salcerini
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola De Lisio Consigliera
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 285/2023
Tra: in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Sandro Maria Musilli con studio legale in Roma, Via Giulianello
n.26, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico Email_1 come da procura in calce all'atto di citazione in appello Appellante
e
, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Controparte_1
Avv. Graziana Iannoni e Andrea Balzarini ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico come da procura in calce alla comparsa di costituzione e Email_2
risposta in appello Appellato avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Spoleto n.203/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per Controparte_2
“Per ivi, in riforma dell'impugnata sentenza, sentire accogliere le seguenti conclusioni:
Dichiarare la sentenza n.203/2023 dell'8/3/23 pubblicata il 14/3/23 del Tribunale Ordinario di
Spoleto, notificata il 13/4/23, nulla per mancanza degli elementi di diritto e per omesso esame degli elementi in fatto ed in diritto eccepiti, nonché per difetto o insufficienza delle motivazioni;
In riforma dell'impugnata sentenza, previa ammissione delle prove già richieste nel primo grado di giudizio, accogliere la querela di falso e dichiarare apocrife le firme apposte sulla documentazione contestata;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CNA.”.
Per LL OV : CP_1
“Voglia, pertanto, l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dalla Parte_1
con sede legale in Velletri (RM) - 00049, alla Via Colle dei Marmi 126, con codice
[...]
fiscale e p. IVA in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Sandro Maria P.IVA_1
Musilli per tutti i motivi rappresentati nella memoria di costituzione e risposta del 12/1/24 già in atti;
Rigettare le istanze istruttorie come formulate dall'appellante in quanto infondate in fatto e diritto come meglio motivato in atti;
Rigettare in via preliminare e nel merito l'atto di appello in quanto infondato in fatto ed in diritto come meglio argomentato in atti;
Confermare in ogni capo e punto la sentenza di primo grado oggetto del presente gravame;
Condannare parte appellante al pagamento delle somme ex art.96 cpc;
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge.”.
Per il Pubblico Ministero: “Si chiede il rigetto dell'appello e la conferma della gravata sentenza.”
All'udienza del 17/1/24 il Giudice istruttore aveva assegnato alle parti i termini per le memorie conclusionali e successivamente, con ordinanza in data 25/10/24 le richieste istruttorie di parte appellante venivano rigettate in quanto superflue e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito breviter Controparte_2 CP_2
[...
) premetteva di aver convenuto in giudizio , impugnando con querela di falso Controparte_1 la documentazione allegata alla relazione di CTU depositata in data 24/4/19 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare con R.G. n.63/17 instaurata dall'arch. nei suoi CP_1
confronti, per il pagamento di prestazioni professionali asseritamente rese in suo favore, innanzi al Tribunale di Spoleto, deducendo che la documentazione tecnica depositata dall'architetto agli atti nel procedimento su indicato risultava essere priva non solo del nominativo della società in cui favore era stata redatta ma anche della qualifica rivestita dal sottoscrittore ed aggiungendo che la sottoscrizione dell'asserito (ex adverso) legale rappresentante della società beneficiaria delle dedotte prestazioni professionali non era nemmeno leggibile. Concludeva quindi chiedendo, in via preliminare, disporsi il sequestro ex art.224 cpc degli originali dei documenti asseritamente falsi, nonché di tutti quelli inerenti e collegati, e, in via principale, dichiararsi la falsità e/o non autenticità
e/o non integrità della sottoscrizione ivi apposta solo apparentemente riconducibile al proprio legale rappresentante, accertarsi l'alterazione del contenuto di dette schede tecniche ed escludersi i predetti documenti dalle fonti probatorie nell'ambito del giudizio con R.G. n.1580/15 relativo all'atto di citazione in opposizione al D.I. n.320/15, nonché del giudizio con R.G. n.63/17 relativo all'esecuzione immobiliare ed al ricorso in opposizione all'esecuzione ex art.615, co.2, cpc;
il tutto con vittoria delle spese processuali.
89 dava poi atto che si era costituito in giudizio, riassumendo anzitutto CP_2 Controparte_1
la vicenda per cui è causa: in data 6/2/15 egli aveva depositato un ricorso per D.I. avanti al Tribunale di Spoleto al fine di ottenere l'ingiunzione per il saldo del pagamento della parcella per prestazioni professionali eseguite a favore della cooperativa-odierna appellante;
il Tribunale di Spoleto aveva accolto la domanda monitoria ed emesso il D.I. n.320/15, nei confronti del quale la cooperativa aveva proposto poi opposizione con procedimento rubricato al R.G. n.1580/15 avanti al Tribunale di
Spoleto; la sent. n.607/21 era stata poi impugnata presso questa Corte, la quale aveva rigettato l'appello (cfr. sent. n.47/25); stanti i vani tentativi bonari di ottenere il pagamento delle sue spettanze, aveva quindi notificato alla cooperativa un atto di precetto iniziando così anche la procedura esecutiva immobiliare (sempre avanti al Tribunale di Spoleto) rubricata al R.G. n.63/17 e conclusasi nel mese di ottobre 2023 con la vendita del bene;
la debitrice si era opposta anche all'esecuzione immobiliare chiedendo la sospensione del titolo esecutivo (rigettata dal Giudice dell'Esecuzione); il giudizio di merito così instaurato si era concluso con il rigetto dell'opposizione (cfr. sent. del Dott. Per_1
datata 4/1/24); era stato infine incardinato il presente procedimento di querela di falso. CP_1
– continuava l'odierno appellante – aveva quindi contestato tutto quanto da essa dedotto in fatto ed in diritto, segnatamente eccependo la nullità e/o inammissibilità della querela attesa l'omessa indicazione degli elementi e delle prove sulla falsità, oltre che per assenza di procura speciale in capo al difensore proponente (questione non riproposta nel presente grado); aveva inoltre eccepito l'inammissibilità della querela perché avente ad oggetto un documento privo di fede privilegiata.
L'appellante evidenziava pertanto che il predetto aveva concluso in I grado chiedendo CP_1
dichiararsi la nullità della querela di falso e respingersi tutte le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto e comunque non provate, con condanna di essa querelante ex art.96, co.3, cpc e con vittoria delle spese di lite.
Il Tribunale di Spoleto, con l'impugnata sentenza – ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione respinta – così statuiva:
“Dichiara l'inammissibilità della querela di falso per tutte le ragioni esposte in parte motiva;
Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_2 Controparte_1
che liquida in complessivi euro 3.809,00 oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
Condanna ex art.96, co.3, cpc al pagamento in favore di Controparte_2 CP_1 CP_1
dell'ulteriore importo di euro 1.904,50 per abuso del processo.”.
[...]
La società appellante impugnava la sentenza di I grado, lamentando: la mancata ed errata ricostruzione dei fatti eseguita dal primo Giudice, il quale aveva poi erroneamente dichiarato l'inammissibilità della querela di falso;
la nullità della motivazione per mancata ammissione ed acquisizione delle prove richieste;
l'omessa pronuncia sulla preliminare richiesta di sequestro ex art.224 cpc e sulla querela di falso, dolendosi del fatto che il Giudicante non aveva dichiarato la falsità
e/o non autenticità e/o non integrità della sottoscrizione apposta sulla documentazione tecnica per cui
è causa, non aveva ordinato la cancellazione di tale sottoscrizione dall'originale del documento impugnato ed escluso l'anzidetta documentazione dalla fonti probatorie sia nel giudizio di opposizione a D.I. sia nel giudizio di opposizione all'esecuzione immobiliare;
la violazione degli artt.191, 210 e 221 cpc, deducendo che l'applicazione di tali disposizioni avrebbe determinato l'accoglimento della domanda. Per tali motivi, concludeva pertanto come sopra.
È poi intervenuto il Procuratore generale presso questa Corte, il quale ha rilevato l'infondatezza delle ragioni d'appello, rilevando che la sentenza impugnata aveva correttamente individuato i profili di inammissibilità della querela di falso “che possono sintetizzarsi nella mancata puntuale indicazione degli elementi di falsità dell'atto impugnato con la querela parlandosi di generiche sottoscrizioni riferibili alla società e/o al suo legale rappresentante e soprattutto là dove denuncia falsità di tipo ideologico dichiarando non rispondente al vero quanto attestato dal Consulente Tecnico nelle schede tecniche di cui alla relazione agli atti visto che anche con riguardo a tale profilo di falsità pecca di doverosa specificazione non indicando né quali schede (se tutte od alcune) né soprattutto quali sono le affermazioni che contesta false né offre a confronto gli elementi di prova di tali falsità, limitandosi alla generica indicazione di prova testimoniale di cui “dimentica” di articolare il capitolato. Non vi
è dubbio alcuno che tali vizi per espressa previsione legislativa espongono la parte ad una declaratoria di inammissibilità.”.
Da ultimo, il dopo aver eccepito l'inammissibilità dell'appello ex artt.342 e 348 bis CP_1
cpc ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, osservando che: il Giudice di prime cure si era espresso chiaramente sulle richieste istruttorie, valutando correttamente che la causa potesse essere decisa esclusivamente con la documentazione già in atti e respingendo altrettanto chiaramente ogni altra richiesta di parte attrice;
nessuna violazione della fase istruttoria si era verificata stante la superfluità delle richieste istruttorie avanzate dalla controparte;
il Giudicante aveva correttamente dichiarato l'inammissibilità della querela di falso. Concludeva quindi come sopra.
Osserva anzitutto la Corte che l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art.348 bis cpc è infondata, non vertendosi in un'ipotesi di manifesta infondatezza dell'appello tale da non poterne sussistere alcuna ragionevole possibilità di accoglimento: l'esame delle questioni dedotte dalle parti, oltre che dei vari elementi istruttori emersi nel corso del giudizio di I grado, pur conducendo ad una soluzione chiara della vicenda, implica comunque attività valutative ed interpretative su cui è possibile controvertere.
Deve poi rigettarsi l'ulteriore doglianza proposta dal in ordine alla dedotta CP_1 inammissibilità ex art.342 cpc, avendo l'appellante indicato con sufficiente precisione le parti del provvedimento che ha inteso impugnare nonché esplicitato in modo determinato i motivi specifici dell'impugnazione con indicazione sia delle modifiche richieste, vale a dire l'accoglimento della querela di falso al fine di dichiarare la falsità e/o non autenticità e/o non integrità della sottoscrizione apposta sulla documentazione tecnica per cui è causa, ordinare la cancellazione di tale sottoscrizione dall'originale del documento impugnato ed escludere l'anzidetta documentazione dalla fonti probatorie sia nel giudizio di opposizione a D.I. sia nel giudizio di opposizione all'esecuzione immobiliare, sia delle circostanze che hanno comportato a suo dire le plurime violazioni della legge, formulando puntualmente sia le ragioni giuridiche del dissenso al percorso argomentativo del primo
Giudice, sia la rilevanza concreta delle argomentazioni critiche svolte.
Ciò premesso, la Corte ritiene che l'appello proposto sia infondato.
Partendo dal dato normativo, l'art.221, co.2, cpc stabilisce che “La querela deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, e deve essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale (83), con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale d'udienza (99 disp. att.).”, sicché la querela deve contenere, a pena di nullità,
l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, non potendo essere dedotti nuovi elementi dalla parte successivamente alla proposizione della querela stessa. In ordine a tale principio la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata: si veda ad esempio Cass. civ., Sez. II, sent. n.10874 del 7/5/18, la quale ha affermato che “L'atto con il quale viene proposta querela di falso in corso di causa deve contenere, ai sensi dell'art.221, co.2, cpc, a pena di nullità insanabile, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità (non potendo nuovi elementi essere dedotti dalla parte successivamente), salvo che tale falsità sia rilevabile ictu oculi dal documento impugnato e non occorrano particolari indagini per accertarla.” (conforme Cass. civ., ord. n.27408/23). Peraltro, nel giudizio di falso, la prova univoca della falsità del documento impugnato deve essere fornita dal querelante perché possa pervenirsi all'accoglimento della relativa domanda, sia essa proposta in via incidentale o in via principale (cfr. Cass. civ., Sez. 6-2, ord. n.2126 del 24/1/19).
Ciò posto, ritiene la Corte che nella specie, la società querelante non abbia assolto l'onere che sulla stessa gravava per le ragioni che seguono: non aveva indicato con precisione né gli elementi della falsità, vale a dire le circostanze di fatto idonee a porre in dubbio la validità della sottoscrizione del proprio legale rappresentante né i singoli documenti relativamente ai quali aveva addotto la falsità, essendo totalmente insufficiente il generico rinvio operato nell'atto di citazione a tutte la documentazione tecnica allegata alla relazione di CTU;
né aveva prodotto, al fine di corroborare il carattere apocrifo della sottoscrizione, eventuali scritture comparative del legale rappresentante che risultava aver sottoscritto le schede tecniche prodotte dal Né, per quanto attiene CP_1 all'indicazione delle prove, la società aveva in alcun modo assolto al suo onere essendosi la stessa limitata a richiedere l'ammissione di una prova testimoniale senza neppure chiarire su quali specifiche circostanze di fatto andassero interrogati i testi. Essa aveva solo sollecitato una CTU calligrafica la quale però non integra una richiesta istruttoria essendo uno strumento nella disponibilità del Giudice che può servirsene solo, laddove necessario, solo per effettuare particolari valutazioni tecniche o scientifiche in relazione a dati e circostanze già dimostrate dalle parti, non potendo la CTU essere utilizzata al fine di esonerare le parti dall'onus probandi gravante su di esse. Sul punto si richiama il costante orientamento della Suprema Corte, la quale, di recente, ha nuovamente puntualizzato come
“…la CTU non può avere carattere esplorativo, cioè non può servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio;
si osserva che per giurisprudenza consolidata
è precluso al giudice predisporre indagini tecniche a solo scopo esplorativo;
la consulenza tecnica
d'ufficio, in particolare (omissis) non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
deriva da quanto precede, quindi, che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume,
e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza dello proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati…” (cfr. pag. n.6 Cass. civ., Sez. III, ord. n.26048 del 7/9/23).
Alla luce di quanto sopra, dunque, spettava alla 89 fornire elementi di prova idonei a rendere CP_2
dubbia la sottoscrizione del proprio legale rappresentante, elementi sulla base dei quali, soli, il
Tribunale avrebbe potuto decidere di disporre una CTU calligrafica. Peraltro le pretese “attestazioni” contenute nelle schede tecniche formate dall'architetto, tali non possono essere considerate giacché dette schede contenevano solo valutazioni di carattere tecnico, inidonee a fare fede fino a querela di falso e come tali non impugnabili in tale forma.
L'appello andrà pertanto rigettato dovendosi confermare, secondo quanto disposto dal comma 2 del citato art.221 cpc, la nullità della querela di falso proposta in via principale dall'appellante.
Infine, quanto all'accoglimento della domanda, formulata dal di condanna della parte CP_1 querelante ai sensi dell'art.96, co.3, cpc la Corte dà atto che la stessa va tenuta ferma, rilevandosi al riguardo che 89 non ha proposto appello sul punto, sicché tale domanda non costituisce CP_2
oggetto del presente giudizio, essendosi formato in merito il giudicato interno.
Da tutto quanto sin qui esposto consegue l'integrale rigetto dell'appello; restano assorbite le ulteriori questioni poste dalle parti. Quanto alle spese processuali del presente grado di giudizio, tali spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo di cui appresso, tenuto conto del valore della controversia, del basso grado di complessità della stessa e considerata l'assenza in questa sede di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di appello di Perugia, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n.285/23
R.G., così dispone:
- Rigetta l'appello proposto da Controparte_2
- Condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute da Controparte_2 [...]
nel presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 5.800,00 per CP_1
compenso professionale, oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti di cui all'art.13, co.1 quater
DPR n.115/2002.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 14/2/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
Dott. Ombretta Paini Dott. Simone Salcerini