Art. 21. (Contratti di locazione) 1. I contratti attivi di locazione di immobili urbani di proprieta' delle Casse pensioni degli istituti di previdenza sono sottoposti al preventivo parere del Consiglio di Stato qualora l'importo complessivo del canone, riferito alla durata contrattuale, sia di valore non inferiore a lire seicento milioni. 2. Tale limite di somma si adeguera' al 1 gennaio di ogni anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, e accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
Articolo 21 della Legge 8 agosto 1991, n. 274
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Articolo 21 della Legge 8 agosto 1991, n. 274
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10 settembre 1991
10 settembre 1991
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