Ordinanza cautelare 20 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 20/07/2022, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/07/2022
N. 00347/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00699/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 699 del 2022, proposto da
CA LU, rappresentata e difesa dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia Accise Dogane e Monopoli D.T. VIII Puglia - Molise - Basilicata - Ufficio Affari Generali e Agenzia Accise Dogane e Monopoli D.T. VIII Puglia - Molise - Basilicata - Sezione Operativa di Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
- della determinazione direttoriale trasmessa il 13/4/2022, con cui l'A.D.M. ha deciso sul “ Ricorso gerarchico proposto da CA LU avverso il Provvedimento n. 139 di revoca concessione della Rivendita ordinaria di generi di monopolio n. 1 con annessa Ricevitoria lotto LE-2358 in Ugento. DECISIONE ”, respingendolo;
- del provvedimento n. 139 del 2/12/2021, notificato il 18/12/2021, del Direttore della Sezione Operativa Territoriale di Lecce dell’A.D.M. di revoca della concessione della Rivendita ordinaria di generi di monopolio n. 1 con annessa Ricevitoria lotto LE-2358 in Ugento (LE);
- di ogni altro provvedimento antecedente, consequenziale e/o comunque connesso, anche allo stato non conosciuto dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia Accise Dogane e Monopoli D.T. VIII - Puglia Molise Basilicata - Ufficio Affari Generali e Agenzia Accise Dogane e Monopoli D.T. VIII - Puglia Molise Basilicata - Sezione Operativa Lecce;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 19 luglio 2022 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e udito per la parte ricorrente l’ avv.to A. De Pascalis in sostituzione dell'avv.to S. Sticchi Damiani;
Considerato che, a una sommaria delibazione propria della fase cautelare, il ricorso appare infondato, in quanto:
-non sembra sussistere la lamentata violazione del contraddittorio e della partecipazione nel procedimento amministrativo di revoca ex art. 34 L. n. 1293/1957, avendo l’interessata presentato le osservazioni procedimentali e l’A.D.M. resistente convocato e sentito personalmente la ricorrente a seguito della nota prot. n. 53715/RU del 10.09.2021 e, quanto alla dedotta impossibilità di visionare i documenti istruttori compiuti dall’Amministrazione, gli stessi sono stati visionati dall’interessata in occasione della convocazione e non risulta documentata la proposizione di alcuna istanza di accesso tramite estrazione di copia da parte dell’odierna ricorrente;
-è pacifico che in sede di decisione sul ricorso gerarchico, l'organo gerarchicamente sovraordinato possa, nel rigettare il ricorso, anche integrare la motivazione del provvedimento impugnato o confermarne il contenuto anche sulla base di un percorso argomentativo in parte differente rispetto a quello posto alla base del provvedimento originario;
-l’impugnato provvedimento di revoca, ex art. 34 L. n. 1293/1957, della Rivendita ordinaria gestita dalla ricorrente appare legittimamente adottato in quanto l’Agenzia resistente ha discrezionalmente, correttamente e logicamente accertato nella specie abbandono dell’attività e del servizio, risultante da plurime circostanze significative: chiusura non autorizzata per alcuni giorni e rimozione dell’insegna; cessazione, a partire dall’anno 2019, degli ordini di prelievo con riferimento ai generi di monopolio; sospensione dei terminali del lotto con mancata produzione delle polizze a garanzia del gioco del lotto; redditività pari a zero della rivendita nell’anno 2020; constatazione dello stato di abbandono dell’esercizio come risulta dalla verifica del 18.06.2021;
-non appare considerevole di positivo apprezzamento la parziale giustificazione, addotta dalla ricorrente, circa la forzata chiusura dell’esercizio a causa di un inizio di incendio, in assenza di una preventiva comunicazione all’Amministrazione e di documentazione probante l’evento e gli interventi effettuati con la relativa tempistica;
-non si ravvisa neppure la dedotta violazione del principio di proporzionalità, avuto riguardo alle plurime e gravi violazioni contestate alla ricorrente e al potere ampiamente discrezionale in subiecta materia, conferito dall’art. 34 della L. n. 1293 del 1957 all’Amministrazione, qualora il concessionario si renda colpevole delle condotte ivi indicate;
-secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale la vendita di monopoli è associata ad un regime improntato a una particolare severità, in quanto il concessionario è investito di specifiche responsabilità e la funzionalità del sistema, sotto il profilo finanziario e contabile, richiede la massima certezza di regolarità dei flussi finanziari (Consiglio di Stato, II, n. 1790 del 2020; IV, 10 luglio 2019, n. 4825).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza respinge l’istanza cautelare formulata dalla ricorrente.
Compensa le spese della presente fase cautelare del giudizio.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 19 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Anna Abbate, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO