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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 06/02/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: dott. Viviana URSO Presidente dott. Caterina MUSUMECI Consigliere avv. Paolo PERGOLIZZI Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nelle causa iscritta al n. 320/2021 R.G. promossa da
, nata a [...] il [...] e residente in [...](c.f.: Parte_1 [...]
), rappresentata e difesa dall'avv. Vincenza Pirracchio;
C.F._1
appellante contro
, in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro-tempore (c.f.: ), rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'avv. Gaetana Angela Marchese;
appellata oggetto: cancellazione elenchi braccianti agricoli-indennità disoccupazione agricola.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 249 del 29 settembre 2020, il giudice del lavoro del Tribunale di Calta- girone, si pronunciava sul ricorso proposto da nei confronti dell – Parte_1 CP_1 volto all'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro come bracciante agri- colo giornaliero alle dipendenze della ditta MP IN per n. 151 da giugno a dicembre 2006, n. 102 da giugno a dicembre 2007, n. 151 giornate da febbraio ad ago- sto 2008, n. 2 giornate nell'anno 2009 e, per l'effetto, dell'illegittimità del disconosci- mento operato dall'istituto resistente per gli anni dal 2006 al 2009, con la condanna dello stesso al riconoscimento delle predette giornate e alla loro inclusione nell'estratto conto previdenziale. Conseguentemente, il lavoratore chiedeva il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di disoccupazione per gli anni dal 2006 al 2009 con la condanna dell' alla restituzione degli importi trattenuti – a tale titolo e a titolo di CP_1
assegni familiari per gli stessi anni – sulla pensione di reversibilità.
Il giudice del lavoro dichiarava inammissibile il ricorso, accogliendo l'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 22 D.L. n. 7/1970 formulata dall' , non CP_1
essendo stato tempestivamente impugnato dinanzi alla il provvedimento di CP_2
disconoscimento, notificato ai sensi dell'art. 38, comma 6, D.L. n. 98/2011, conv. in L.
n. 111/2011, mediante pubblicazione telematica del quarto elenco nominativo trime- strale 2012 di variazione degli operai agricoli a tempo determinato del comune di Pa- lagonia dal 10 marzo 2013 al 25 marzo 2013, come risultante anche dall'estratto contributivo e dalle note di reiezione delle domande di disoccupazione agricola in atti.
Essendo, quindi, divenuto definitivo il disconoscimento in data 24 aprile 2013, l'azione giudiziaria avrebbe dovuto essere esperita al più tardi il 22 agosto 2013 (cioè, nei cento- venti giorni successivi alla definitività del provvedimento), mentre il ricorso era stato tardivamente proposto il 6 marzo 2014.
Invero, il ricorso alla , in atti, risultava depositato il 22 agosto 2013, oltre il CP_2
predetto termine del 24 aprile 2013, non potendosi attribuire alcun valore probatorio alle copie di ciascuna nota, recanti timbri postali scarsamente leggibili e, comunque, non riconducibili con certezza ai provvedimenti di riesame delle domande di disoccu- pazione.
L'accoglimento dell'eccezione di decadenza assorbiva l'esame nel merito delle ulte- riori domande.
AN LL impugnava la sentenza con ricorso depositato il 28 marzo 2021.
l' resisteva al gravame. CP_1
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 30 gennaio 2025, fissata ex art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. L'odierno appellante lamenta che erroneamente il primo giudice avrebbe ritenuto maturato il termine di decadenza dall'azione giudiziaria a far data dalla pubblicazione telematica dell'elenco di variazione.
Asserisce che, seppure l avesse depositato in giudizio uno stralcio dell'elenco CP_1
nominativo trimestrale 2012, tuttavia non aveva fornito prova dell'avvenuta pubblica- zione, essendosi limitato – in memoria di costituzione – a indicare il 10 marzo 2013 come data iniziale. Inoltre, il termine di quindici giorni, quale durata della pubblica- zione, non era stato stabilito dalla legge, bensì da una circolare (n. 82/2012), CP_1
quindi da un atto amministrativo che il giudice avrebbe potuto disapplicare, ove lo avesse ritenuto illegittimo, secondo quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 45/2021.
1.1. Precisa inoltre l'appellante che a seguito della predetta sentenza, con cui la Corte
Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale del-
l'art.38, comma 7, D.L. n. 98/2011, il Giudice delle Leggi aveva ritenuto che le censure dei remittenti non riguardassero tanto la norma quanto la circolare esecutiva n. CP_1
82/2012, con cui sono state stabilite le specifiche tecniche per la modalità di notifica legislativamente previste, e aveva concluso sollecitando il giudice di merito a valutare eventuali profili di illegittimità della predetta circolare e disporne così la disapplica- zione.
In ossequio a quanto disposto dal Giudice delle Leggi, tale richiesta di disapplicazione viene avanzata anche in questa sede.
1.2. Parte appellante ripropone, quindi, la questione di legittimità costituzionale del-
l'art. 38, comma 7, D.L. n. 98/2011, nella formulazione precedente la riforma di cui all'art. 43, comma 7, D.L. n. 76/2020 (che ha reintrodotto l'onere per l' di provve- CP_1
dere alla notifica individuale del provvedimento ai soggetti interessati), per violazione dell'art. 3 della Costituzione.
Assume che, davanti a situazioni uguali, lo scrimen tra soggetti, a cui il provvedimento di cancellazione verrà notificato personalmente a seguito della riforma di cui al prefato art. 43, e soggetti che non ne hanno avuto personale conoscenza stante la pubblicazione telematica di cui al citato art. 38, è determinato solo dal momento in cui interviene il provvedimento di cancellazione (anche a distanza di molti anni rispetto a quello di inclusione negli elenchi), ciò determinando una ingiusta discriminazione.
3. La sentenza del tribunale di Caltagirone viene altresì impugnata per non avere il primo giudice ammesso i mezzi di prova richiesti e avere – con la sua pronuncia – implicitamente rigettato la domanda, senza entrare nel merito della vicenda.
Insiste, quindi, nella richiesta di ammissione dei mezzi istruttori già articolati in primo grado.
4. Quale ultimo motivo di appello impugna la condanna alle spese di lite, che avrebbero dovuto essere quantomeno compensate, data la natura della controversia e la novella legislativa in ordine alla pubblicazione telematica degli elenchi.
5. L'appello è infondato.
5.1. Preliminarmente va esaminata la questione relativa alla decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 22 D.L. n. 7/1970.
Al riguardo, il collegio intende non discostarsi dall'orientamento espresso da questa
Corte nel precedente (sentenza n. 121/2020), la cui motivazione qui integralmente si riporta anche ai sensi dell'art. 118 Disp. Att. c.p.c.: Correttamente il Tribunale ha rite- nuto fondata l'eccezione di decadenza dall'azione giudiziale ai sensi dell'art. 22 della legge n. 83/70, richiamando principi del tutto consolidati della giurisprudenza della
S.C. secondo cui “il termine di 120 giorni previsto dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n.
7, conv. con modifiche nella l. 11 marzo 1970 n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica o della presa di conoscenza del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, ovve- ro di cancellazione dai suddetti elenchi, si configura come un termine di natura sostan- ziale, senza possibilità di sanatoria ex art. 8 l. n. 533 del 1973 (e senza che la disposi- zione in esame possa ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 148 disp. att. c.p.c)”:
Cassazione civile, sez. lav., 21 aprile 2001, n. 5942 (v. anche, in senso conforme, Cass.
17239/04; 13381/04).
La Corte regolatrice ha altresì osservato che, “la speciale disciplina che compiu- tamente regola la materia dell'accertamento dei lavoratori agricoli dipendenti … si caratterizza per essere l'iscrizione negli elenchi nominativi, come pure la non iscrizio- ne ovvero la cancellazione oggetto di provvedimenti espressi (il primo collettivo, gli altri individuali) e tutti comunicati agli interessati mediante notifica … Contro i sud- detti provvedimenti è data facoltà di esperire ricorso amministrativo. Si apre, allora, la fase del procedimento contenzioso, articolato in un duplice grado … Questo essendo il contesto normativo nel quale si colloca il D.L. n.7 del 1970, art. 22, il riferimento da esso fatto ai provvedimenti definitivi, notificati o altrimenti conosciuti dall'interessato, va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo grava- me amministrativo, sia dei provvedimenti (di quegli stessi organi) che abbiano acqui- sito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso. Nel primo caso il dies a quo di decorrenza del termine di 120 giorni per
l'esercizio dell'azione giudiziaria coinciderà con la scadenza del termine (30 giorni) stabilito dal D. Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 per la presentazione del primo dei due previsti rimedi amministrativi”: Cass. 813/07”.
Orbene, risulta all'evidenza che, con le note del 16 aprile 2013 versate in atti, è CP_1
avvenuta per l'appellante la presa di conoscenza del provvedimento di mancata iscri- zione negli elenchi dei lavoratori agricoli ovvero di cancellazione dai suddetti elenchi.
E invero, nelle varie comunicazioni di riesame delle istanze per la concessione CP_1
della indennità di disoccupazione agricola, tutte notificate l'8 agosto 2013 (data suffi- cientemente leggibile dal timbro postale allegato in uno con le note) si legge espressa- mente: “REIEZIONE DOM: NON RISULTA ISCRITTO NEGLI ELENCHI AGRICO-
LI” e, specificamente per l'anno 2007: “NON PUO' FAR VALERE IL REQUISITO
CONTRIBUTIVO RICHIESTO”.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso amministrativo in data Parte_1
22 agosto 2013 (v. ricevuta in atti), tempestivamente nel termine di trenta giorni CP_1
dalla data di notifica dello stesso, senza tuttavia che tale ricorso abbia sortito esito alcu- no nei successivi novanta giorni previsti per la decisione da parte dell'organo compe- tente (art. 11 D. Lgs. n. 275/1993).
Secondo l'orientamento nomofilattico della Suprema Corte, “nel caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal D. Lgs. n. 375 del 1993, art.
11 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilito nel D.L. n. 7 del
1970, art. 22, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso;
definizione che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento con- clusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la sca- denza di questi stessi termini nel caso di loro inutile decorso, dovendosi equiparare
l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza” (Cass. n. 813/2007).
Ne consegue che, decorso inutilmente il predetto termine di novanta giorni, si era for- mato un provvedimento tacito di rigetto, che – in assenza di ulteriore impugnazione in via amministrativa nei successivi 30 giorni – è divenuto definitivo con riferimento a tutti i ricorsi presentati per i vari anni. L'azione giudiziale, promossa il 6 marzo 2014, deve pertanto ritenersi tempestiva.
5. Ciò posto, occorre, quindi, procedere all'esame nel merito della controversia.
5.1. Per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte – da ultimo ribadita con l'ordinanza n. 3003/2024 – “la funzione di agevolazione probatoria dell'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli viene meno qualora l' a seguito CP_1
di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro che ne costituisce il presupposto, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore che agisce in giudizio ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale che abbia fatto valere”.
A giudizio di questo Collegio, tale prova non è stata raggiunta.
5.2. L'unica testimone escussa – non essendosi presentati gli altri due Testimone_1
testi indicati in ricorso, dalla cui escussione la parte è decaduta, non avendo depositato la citazione degli stessi né la giustificazione del loro impedimento a presenziare al-
l'udienza di prosecuzione della prova del 12 novembre 2024 – ha infatti reso una di- chiarazione estremamente generica, pur avendo lavorato nel periodo controverso per la stessa ditta insieme alla (“sono a conoscenza dei fatti di causa per aver Pt_1 lavorato con la sig.ra per circa quattro anni prima del 2010, quando ho la- Pt_1
sciato il lavoro presso la ditta MP IN”).
La teste, invero, ha genericamente riferito che l'odierna appellante – come lei – si oc- cupava della selezione delle arance nel periodo invernale e, nel periodo estivo, di altri frutti, come pesche, uva e altro, senza tuttavia riuscire a indicare il periodo preciso e le giornate effettivamente lavorate dalla nell'arco temporale denunciato (“non Pt_1
ricordo con precisione le giornate svolte in quegli anni”). Quanto alle giornate, inoltre, la riferisce per sé stessa – nemmeno con sufficiente precisione – di aver lavo- Tes_1
rato in quegli anni di solito per 102-105 giornate, ma rimane nel vago (“per quel che ne ricordo”) nell'attribuire lo stesso numero di giornate anche all'appellante.
Alla luce delle superiori considerazioni, deve quindi ritenersi non adempiuto l'onere della prova a carico dell'appellante con conferma della sentenza impugnata, seppure con diversa motivazione.
6. In definitiva, l'appello va rigettato. Assorbita ogni altra questione.
7. Le spese processuali del presente grado sono irripetibili per la presenza in atti della dichiarazione ex art. 152 Disp. Att. c.p.c.: tanto in applicazione del principio giurispru- denziale, secondo cui “il beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese proces- suali, ex art. 152 disp. att. c.p.c., nella ricorrenza dei relativi presupposti, è applicabile al giudizio in cui la domanda di riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi
è proposta (come in ipotesi) unitamente a quella diretta al conseguimento dell'indenni- tà di disoccupazione” (v. Cass. n. 37973/2022).
Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sus- sistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, ove dovuto (Cass. SS.UU. n. 4315/ 2020).
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando nella causa n. 320/2021 R.G.: rigetta l'appello. Spese irripetibili.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro all'esito del-
l'udienza del 30 gennaio 2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
avv. Paolo Pergolizzi dott. Viviana Urso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: dott. Viviana URSO Presidente dott. Caterina MUSUMECI Consigliere avv. Paolo PERGOLIZZI Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nelle causa iscritta al n. 320/2021 R.G. promossa da
, nata a [...] il [...] e residente in [...](c.f.: Parte_1 [...]
), rappresentata e difesa dall'avv. Vincenza Pirracchio;
C.F._1
appellante contro
, in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro-tempore (c.f.: ), rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'avv. Gaetana Angela Marchese;
appellata oggetto: cancellazione elenchi braccianti agricoli-indennità disoccupazione agricola.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 249 del 29 settembre 2020, il giudice del lavoro del Tribunale di Calta- girone, si pronunciava sul ricorso proposto da nei confronti dell – Parte_1 CP_1 volto all'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro come bracciante agri- colo giornaliero alle dipendenze della ditta MP IN per n. 151 da giugno a dicembre 2006, n. 102 da giugno a dicembre 2007, n. 151 giornate da febbraio ad ago- sto 2008, n. 2 giornate nell'anno 2009 e, per l'effetto, dell'illegittimità del disconosci- mento operato dall'istituto resistente per gli anni dal 2006 al 2009, con la condanna dello stesso al riconoscimento delle predette giornate e alla loro inclusione nell'estratto conto previdenziale. Conseguentemente, il lavoratore chiedeva il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di disoccupazione per gli anni dal 2006 al 2009 con la condanna dell' alla restituzione degli importi trattenuti – a tale titolo e a titolo di CP_1
assegni familiari per gli stessi anni – sulla pensione di reversibilità.
Il giudice del lavoro dichiarava inammissibile il ricorso, accogliendo l'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 22 D.L. n. 7/1970 formulata dall' , non CP_1
essendo stato tempestivamente impugnato dinanzi alla il provvedimento di CP_2
disconoscimento, notificato ai sensi dell'art. 38, comma 6, D.L. n. 98/2011, conv. in L.
n. 111/2011, mediante pubblicazione telematica del quarto elenco nominativo trime- strale 2012 di variazione degli operai agricoli a tempo determinato del comune di Pa- lagonia dal 10 marzo 2013 al 25 marzo 2013, come risultante anche dall'estratto contributivo e dalle note di reiezione delle domande di disoccupazione agricola in atti.
Essendo, quindi, divenuto definitivo il disconoscimento in data 24 aprile 2013, l'azione giudiziaria avrebbe dovuto essere esperita al più tardi il 22 agosto 2013 (cioè, nei cento- venti giorni successivi alla definitività del provvedimento), mentre il ricorso era stato tardivamente proposto il 6 marzo 2014.
Invero, il ricorso alla , in atti, risultava depositato il 22 agosto 2013, oltre il CP_2
predetto termine del 24 aprile 2013, non potendosi attribuire alcun valore probatorio alle copie di ciascuna nota, recanti timbri postali scarsamente leggibili e, comunque, non riconducibili con certezza ai provvedimenti di riesame delle domande di disoccu- pazione.
L'accoglimento dell'eccezione di decadenza assorbiva l'esame nel merito delle ulte- riori domande.
AN LL impugnava la sentenza con ricorso depositato il 28 marzo 2021.
l' resisteva al gravame. CP_1
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 30 gennaio 2025, fissata ex art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. L'odierno appellante lamenta che erroneamente il primo giudice avrebbe ritenuto maturato il termine di decadenza dall'azione giudiziaria a far data dalla pubblicazione telematica dell'elenco di variazione.
Asserisce che, seppure l avesse depositato in giudizio uno stralcio dell'elenco CP_1
nominativo trimestrale 2012, tuttavia non aveva fornito prova dell'avvenuta pubblica- zione, essendosi limitato – in memoria di costituzione – a indicare il 10 marzo 2013 come data iniziale. Inoltre, il termine di quindici giorni, quale durata della pubblica- zione, non era stato stabilito dalla legge, bensì da una circolare (n. 82/2012), CP_1
quindi da un atto amministrativo che il giudice avrebbe potuto disapplicare, ove lo avesse ritenuto illegittimo, secondo quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 45/2021.
1.1. Precisa inoltre l'appellante che a seguito della predetta sentenza, con cui la Corte
Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale del-
l'art.38, comma 7, D.L. n. 98/2011, il Giudice delle Leggi aveva ritenuto che le censure dei remittenti non riguardassero tanto la norma quanto la circolare esecutiva n. CP_1
82/2012, con cui sono state stabilite le specifiche tecniche per la modalità di notifica legislativamente previste, e aveva concluso sollecitando il giudice di merito a valutare eventuali profili di illegittimità della predetta circolare e disporne così la disapplica- zione.
In ossequio a quanto disposto dal Giudice delle Leggi, tale richiesta di disapplicazione viene avanzata anche in questa sede.
1.2. Parte appellante ripropone, quindi, la questione di legittimità costituzionale del-
l'art. 38, comma 7, D.L. n. 98/2011, nella formulazione precedente la riforma di cui all'art. 43, comma 7, D.L. n. 76/2020 (che ha reintrodotto l'onere per l' di provve- CP_1
dere alla notifica individuale del provvedimento ai soggetti interessati), per violazione dell'art. 3 della Costituzione.
Assume che, davanti a situazioni uguali, lo scrimen tra soggetti, a cui il provvedimento di cancellazione verrà notificato personalmente a seguito della riforma di cui al prefato art. 43, e soggetti che non ne hanno avuto personale conoscenza stante la pubblicazione telematica di cui al citato art. 38, è determinato solo dal momento in cui interviene il provvedimento di cancellazione (anche a distanza di molti anni rispetto a quello di inclusione negli elenchi), ciò determinando una ingiusta discriminazione.
3. La sentenza del tribunale di Caltagirone viene altresì impugnata per non avere il primo giudice ammesso i mezzi di prova richiesti e avere – con la sua pronuncia – implicitamente rigettato la domanda, senza entrare nel merito della vicenda.
Insiste, quindi, nella richiesta di ammissione dei mezzi istruttori già articolati in primo grado.
4. Quale ultimo motivo di appello impugna la condanna alle spese di lite, che avrebbero dovuto essere quantomeno compensate, data la natura della controversia e la novella legislativa in ordine alla pubblicazione telematica degli elenchi.
5. L'appello è infondato.
5.1. Preliminarmente va esaminata la questione relativa alla decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 22 D.L. n. 7/1970.
Al riguardo, il collegio intende non discostarsi dall'orientamento espresso da questa
Corte nel precedente (sentenza n. 121/2020), la cui motivazione qui integralmente si riporta anche ai sensi dell'art. 118 Disp. Att. c.p.c.: Correttamente il Tribunale ha rite- nuto fondata l'eccezione di decadenza dall'azione giudiziale ai sensi dell'art. 22 della legge n. 83/70, richiamando principi del tutto consolidati della giurisprudenza della
S.C. secondo cui “il termine di 120 giorni previsto dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n.
7, conv. con modifiche nella l. 11 marzo 1970 n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica o della presa di conoscenza del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, ovve- ro di cancellazione dai suddetti elenchi, si configura come un termine di natura sostan- ziale, senza possibilità di sanatoria ex art. 8 l. n. 533 del 1973 (e senza che la disposi- zione in esame possa ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 148 disp. att. c.p.c)”:
Cassazione civile, sez. lav., 21 aprile 2001, n. 5942 (v. anche, in senso conforme, Cass.
17239/04; 13381/04).
La Corte regolatrice ha altresì osservato che, “la speciale disciplina che compiu- tamente regola la materia dell'accertamento dei lavoratori agricoli dipendenti … si caratterizza per essere l'iscrizione negli elenchi nominativi, come pure la non iscrizio- ne ovvero la cancellazione oggetto di provvedimenti espressi (il primo collettivo, gli altri individuali) e tutti comunicati agli interessati mediante notifica … Contro i sud- detti provvedimenti è data facoltà di esperire ricorso amministrativo. Si apre, allora, la fase del procedimento contenzioso, articolato in un duplice grado … Questo essendo il contesto normativo nel quale si colloca il D.L. n.7 del 1970, art. 22, il riferimento da esso fatto ai provvedimenti definitivi, notificati o altrimenti conosciuti dall'interessato, va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo grava- me amministrativo, sia dei provvedimenti (di quegli stessi organi) che abbiano acqui- sito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso. Nel primo caso il dies a quo di decorrenza del termine di 120 giorni per
l'esercizio dell'azione giudiziaria coinciderà con la scadenza del termine (30 giorni) stabilito dal D. Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 per la presentazione del primo dei due previsti rimedi amministrativi”: Cass. 813/07”.
Orbene, risulta all'evidenza che, con le note del 16 aprile 2013 versate in atti, è CP_1
avvenuta per l'appellante la presa di conoscenza del provvedimento di mancata iscri- zione negli elenchi dei lavoratori agricoli ovvero di cancellazione dai suddetti elenchi.
E invero, nelle varie comunicazioni di riesame delle istanze per la concessione CP_1
della indennità di disoccupazione agricola, tutte notificate l'8 agosto 2013 (data suffi- cientemente leggibile dal timbro postale allegato in uno con le note) si legge espressa- mente: “REIEZIONE DOM: NON RISULTA ISCRITTO NEGLI ELENCHI AGRICO-
LI” e, specificamente per l'anno 2007: “NON PUO' FAR VALERE IL REQUISITO
CONTRIBUTIVO RICHIESTO”.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso amministrativo in data Parte_1
22 agosto 2013 (v. ricevuta in atti), tempestivamente nel termine di trenta giorni CP_1
dalla data di notifica dello stesso, senza tuttavia che tale ricorso abbia sortito esito alcu- no nei successivi novanta giorni previsti per la decisione da parte dell'organo compe- tente (art. 11 D. Lgs. n. 275/1993).
Secondo l'orientamento nomofilattico della Suprema Corte, “nel caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal D. Lgs. n. 375 del 1993, art.
11 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilito nel D.L. n. 7 del
1970, art. 22, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso;
definizione che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento con- clusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la sca- denza di questi stessi termini nel caso di loro inutile decorso, dovendosi equiparare
l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza” (Cass. n. 813/2007).
Ne consegue che, decorso inutilmente il predetto termine di novanta giorni, si era for- mato un provvedimento tacito di rigetto, che – in assenza di ulteriore impugnazione in via amministrativa nei successivi 30 giorni – è divenuto definitivo con riferimento a tutti i ricorsi presentati per i vari anni. L'azione giudiziale, promossa il 6 marzo 2014, deve pertanto ritenersi tempestiva.
5. Ciò posto, occorre, quindi, procedere all'esame nel merito della controversia.
5.1. Per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte – da ultimo ribadita con l'ordinanza n. 3003/2024 – “la funzione di agevolazione probatoria dell'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli viene meno qualora l' a seguito CP_1
di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro che ne costituisce il presupposto, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore che agisce in giudizio ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale che abbia fatto valere”.
A giudizio di questo Collegio, tale prova non è stata raggiunta.
5.2. L'unica testimone escussa – non essendosi presentati gli altri due Testimone_1
testi indicati in ricorso, dalla cui escussione la parte è decaduta, non avendo depositato la citazione degli stessi né la giustificazione del loro impedimento a presenziare al-
l'udienza di prosecuzione della prova del 12 novembre 2024 – ha infatti reso una di- chiarazione estremamente generica, pur avendo lavorato nel periodo controverso per la stessa ditta insieme alla (“sono a conoscenza dei fatti di causa per aver Pt_1 lavorato con la sig.ra per circa quattro anni prima del 2010, quando ho la- Pt_1
sciato il lavoro presso la ditta MP IN”).
La teste, invero, ha genericamente riferito che l'odierna appellante – come lei – si oc- cupava della selezione delle arance nel periodo invernale e, nel periodo estivo, di altri frutti, come pesche, uva e altro, senza tuttavia riuscire a indicare il periodo preciso e le giornate effettivamente lavorate dalla nell'arco temporale denunciato (“non Pt_1
ricordo con precisione le giornate svolte in quegli anni”). Quanto alle giornate, inoltre, la riferisce per sé stessa – nemmeno con sufficiente precisione – di aver lavo- Tes_1
rato in quegli anni di solito per 102-105 giornate, ma rimane nel vago (“per quel che ne ricordo”) nell'attribuire lo stesso numero di giornate anche all'appellante.
Alla luce delle superiori considerazioni, deve quindi ritenersi non adempiuto l'onere della prova a carico dell'appellante con conferma della sentenza impugnata, seppure con diversa motivazione.
6. In definitiva, l'appello va rigettato. Assorbita ogni altra questione.
7. Le spese processuali del presente grado sono irripetibili per la presenza in atti della dichiarazione ex art. 152 Disp. Att. c.p.c.: tanto in applicazione del principio giurispru- denziale, secondo cui “il beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese proces- suali, ex art. 152 disp. att. c.p.c., nella ricorrenza dei relativi presupposti, è applicabile al giudizio in cui la domanda di riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi
è proposta (come in ipotesi) unitamente a quella diretta al conseguimento dell'indenni- tà di disoccupazione” (v. Cass. n. 37973/2022).
Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sus- sistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, ove dovuto (Cass. SS.UU. n. 4315/ 2020).
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando nella causa n. 320/2021 R.G.: rigetta l'appello. Spese irripetibili.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro all'esito del-
l'udienza del 30 gennaio 2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
avv. Paolo Pergolizzi dott. Viviana Urso