Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 23/05/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale di Lecce n. 2111 del 06.07.2022
Oggetto: ricostruzione di carriera e differenze retributive
N. R.G. 564/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Consigliere relatore Dott. Maria Grazia Corbascio
Consigliere Dott. Luisa Santo ha emesso la presente ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella controversia civile in materia di lavoro, in grado di appello,
tra
Controparte_1 in persona del CP 2 pro tempore e Controparte_3
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
Appellanti
e
' rappresentato e difeso dall'Avv. Giuliano Controparte 4
Giannini
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Lecce il 16.10.2020 [...] CP_4 premesso di essere docente a tempo indeterminato nella scuola secondaria di primo grado dal 01.06.2010 e di essere stato immesso in ruolo nella scuola primaria il
Controparte 1 e l' si eranoIl Controparte_3 costituiti in giudizio eccependo l'infondatezza della domanda e la prescrizione dei diritti azionati, per scadenza del termine decennale per il diritto alla ricostruzione della carriera, quinquennale per il diritto alle differenze stipendiali. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale ha accolto il ricorso affermando il diritto del ricorrente al computo, nel nuovo ruolo, dell'intero servizio prestato nel ruolo inferiore. Ha condannato, quindi, il CP 1 alla ricostruzione della carriera del ricorrente con il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, di tutti gli anni di insegnamento di ruolo effettuati presso la scuola primaria e al pagamento di quanto dovuto a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali o rivalutazione sino al soddisfo. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto appello il
[…] eccependone la Controparte_5 nullità per omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione, sia decennale che quinquennale, delle pretese vantate dal ricorrente. Costituitosi in giudizio, Controparte 4 premesso che l'Amministrazione scolastica aveva dato esecuzione alla sentenza di primo grado, ha dedotto che non era maturato il termine di prescrizione decennale, poichè il decreto di ricostruzione era stato emesso il 31.03.2014 ed il ricorso era stato depositato il 16.10.2020, e che il termine quinquennale di prescrizione per gli emolumenti economici si sarebbe dovuto considerare interrotto a mezzo del precedente ricorso (proposto dinanzi al Tribunale Lecce, iscritto al N. 508/2017 R.G. e definito con sentenza di rigetto n.1061/2020) il quale, seppur erroneamente introdotto, aveva ad oggetto il medesimo decreto di ricostruzione di carriera.
La Corte, sottoposta elle parti la questione degli eventuali effetti della sentenza passata in giudicato n. 1061/2020, all'udienza del 14.03.2025 ha deciso come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello va accolto, dovendo questa Corte tener conto, anche d'ufficio, degli effetti preclusivi della domanda derivanti da precedente giudizio e da giudicato esterno formatosi tra le parti.
Ed invero, nella memoria di costituzione nel presente giudizio di appello [...] CP 4 al fine di contrastare l'eccezione di prescrizione reiterata dal CP 1 appellante, ha
,
sostenuto che egli aveva interrotto il decorso del relativo termine con il ricorso n.508/2017 R.G. a suo tempo proposto dinanzi al Tribunale di Lecce avverso il decreto di ricostruzione della carriera;
ha precisato che con tale ricorso, seppure introdotto “erroneamente" (in quanto l'insegnamento prestato nella scuola primaria era stato ivi indicato come servizio pre-ruolo, anziché come servizio di ruolo), aveva contestato “la temporizzazione effettuata nel decreto di ricostruzione della carriera rivendicando il riconoscimento integrale del servizio sia ai fini giuridici sia ai fini economici” (pag.3 memoria di costituzione).
Il giudizio n.508/2017 è stato deciso dal Tribunale con la sentenza n.1061/2020, che ha rigettato il ricorso di Controparte_4 ed è passata in giudicato.
Dal testo della predetta sentenza, versata in atti, emerge che con il ricorso del 12.1.2017 Controparte 4 premesso di essere stato assunto in ruolo dal 01.09.2010 come docente dal
Controparte_1 e di aver già prestato, anteriormente a tale data, attività lavorativa come docente per 18 anni con contratti a tempo determinato, aveva lamentato che, in violazione della Clausola 4 Direttiva CE 1999/70, nella ricostruzione della carriera era stato riconosciuto un minor numero di anni e di mesi di servizio rispetto a quelli effettivi e aveva chiesto di accertare il proprio diritto alla ricostruzione della carriera senza alcuna decurtazione, e al pagamento delle conseguenti differenze stipendiali.
Come emerge dallo stato matricolare in atti, i 18 anni di insegnamento anteriori al
01.09.2010 (data di immissione del ricorrente nel ruolo della scuola secondaria di primo grado), dedotti in quel giudizio, sono quelli in cui Controparte 4 ha insegnato come docente di ruolo nella scuola primaria, ossia gli stessi anni con riferimento ai quali in data 16.10.2020 egli ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, chiedendo l'accertamento del proprio diritto ad ottenere il riconoscimento di tutto l'effettivo servizio prestato nella scuola primaria e quindi una nuova ricostruzione della carriera mediante il calcolo dell'intera anzianità di servizio senza applicazione del criterio della temporizzazione, con le conseguenti differenze stipendiali.
In entrambi i ricorsi la domanda di Controparte_4 è diretta ad ottenere, nella ricostruzione della carriera, il computo integrale dell'anzianità maturata in tutti gli anni di insegnamento alle dipendenze del CP_1 e le conseguenti differenze retributive.
La decisione sulla domanda proposta nel presente giudizio deve quindi ritenersi inammissibile, stante l'esistenza di un giudicato esterno. Per verificare se sussista la preclusione di un giudicato formatosi tra le stesse parti e sullo stesso oggetto si deve avere riguardo al petitum e alla causa petendi;
ma, nel chiarire la portata dell'art. 2909 c.c., la giurisprudenza ha affermato che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e cioè non soltanto le ragioni giuridiche e fattuali in concreto fatte valere in giudizio, bensì anche tutte le possibili questioni, proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, le quali, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia richiesta (Cass. n. 5897/2018; n.22520\11; n.14535\2012).
Nel concetto di “deducibile” resta incluso ogni profilo della stessa domanda che sia proponibile sulla base dei medesimi fatti giuridici costitutivi, essendo, peraltro, tale impostazione ermeneutica conforme al principio costituzionale del giusto processo (v. Cass. n.28917\2008).
L'individuazione del diritto coperto dal giudicato, e quindi del bene della vita cui inerisce la pronuncia giudiziale, va correlata al fatto costitutivo allegato, nell'ambito del quale esso copre tutte le possibili ragioni della sua affermazione o contestazione, tranne quelle che dipendano da fatti verificatisi successivamente o comunque non deducibili entro il limite temporale rappresentato dal giudizio di merito. Nel presente giudizio la domanda avente ad oggetto la ricostruzione della carriera mediante computo integrale del servizio prestato prima dell'immissione nel ruolo della scuola secondaria si basa su fatti esistenti dal 1992 e noti al ricorrente sin dalla data di proposizione del ricorso del 2017. Quindi ciò che viene chiesto nel presente giudizio, nel quale si lamenta la violazione di norme (anteriori al ricorso del 2017) relative al cd. meccanismo della temporizzazione applicato nel caso di passaggio da un ruolo ad un altro dell'impiego scolastico, era deducibile già nel primo dei giudizi promossi da Controparte_4
L'esistenza del giudicato esterno è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, (anche nel caso in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata) trattandosi di un elemento che, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, può essere assimilato agli elementi normativi astratti. L'accertamento del giudicato esterno, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti in osservanza del principio del ne bis in idem, corrisponde all'interesse pubblico consistente nella stabilità della decisione e quindi non costituisce patrimonio esclusivo delle parti (Cass. n.21087/2022; n. 16847/2018).
Sotto ulteriore e connesso profilo, in relazione alla tesi dell'appellato secondo cui il presente giudizio avrebbe una causa petendi diversa rispetto al primo (v.pag.2 memoria depositata il 08.11.2024), non si giunge comunque ad una conclusione diversa: occorre infatti tener conto del principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità in materia di obbligazioni relative al medesimo rapporto di lavoro, che questa Corte ritiene applicabile alle obbligazioni anche se non esclusivamente pecuniarie, laddove è stato precisato che "a fronte di un unitario fatto illecito produttivo di danni, è configurabile un abusivo frazionamento della domanda, in contrasto con il generale dovere di correttezza e buona fede, qualora vi sia la proposizione di un'azione per il risarcimento dei danni non patrimoniali successivamente a quella per il risarcimento dei danni patrimoniali, salvo che risulti un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata" (Cass. 26089/2019; v anche S.U. n.4090/2017).
Ne consegue che l'esistenza della precedente pronunzia n.1061/2020 resa dal Tribunale di Lecce tra le stesse parti e passata in giudicato determina la declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado, così ugualmente producendo l'effetto demolitorio della sentenza impugnata che era stato invocato dall'appellante sulla base di altri argomenti di censura.
Le spese di lite sono regolate secondo il principio di soccombenza.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce Sezione Lavoro;
visto l'art.437 c.p.c.; definitivamente
-
[...] pronunciando sull'appello proposto ricorso del 03.10.2022 dacon avverso la sentenza del 06.07.2022 nei confronti di Controparte 4 Controparte_1
n.880 del Tribunale di Lecce, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara inammissibile la domanda proposta da
[...]
CP 4 con ricorso introduttivo del 16.10.2020.
,Condanna l'appellato alla rifusione delle spese del primo grado in favore del CP 1 liquidate in € 900,00 e di quelle del secondo grado, liquidate in € 964,00, oltre accessori come per legge.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 14.03.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott. Gennaro Lombardi