Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 2562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2562 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Presidente -
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4648/2020, riservata in decisione all'udienza dell'11.12.2024 e vertente
TRA
(P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa, giusta procura conferita a margine dell'atto di appello, dall'Avv. Parte_2
(c.f. , presso il cui studio sito in Ariano Irpino, alla via Parzanese C.F._1
27, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
CONTRO
(già denominata ) (C.F. , Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa, giusta procura conferita in calce alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado, dall'avv. Guido Principe (C.F. ), presso il CodiceFiscale_2
cui studio sito in Benevento, alla via Verdi è elettivamente domiciliata
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14.11.2016 la società Parte_1
conveniva innanzi al Tribunale di Benevento la società al fine di sentirla CP_2
condannare al rilascio del locale adibito a cabina di trasformazione elettrica, realizzato dalla società attrice su terreno di sua proprietà sulla base delle indicazioni fornite da CP_2
RGn°4648/2020 -sentenza
- 1 -
chiedeva, altresì, condannarsi la convenuta alla eliminazione dell'elettrodotto interrato insistente nel viale di sua proprietà che conduce al nonché al Parte_3
pagamento di una somma a titolo di indennità dovuta per tutto il periodo di ingiustificata protrazione della corrispondente servitù.
1.2 A fondamento della domanda l'attrice deduceva che, successivamente alla realizzazione,
a sua cura e spese, del locale-cabina secondo le prescrizioni fornite dall quest'ultima CP_2 si era immessa nella disponibilità dell'immobile senza stipulare alcun contratto che la legittimasse all'utilizzo del bene dietro corresponsione di una indennità spettante all'esponente proprietaria.
1.3 Interveniva volontariamente in giudizio la società (già Controparte_1 [...]
), in qualità di unica proprietaria della rete di distribuzione, delle Controparte_2
apparecchiature presenti all'interno del locale-cabina di cui è causa nonché dell'elettrodotto interrato, eccependo, in primis, l'estraneità di di cui chiedeva l'estromissione; CP_2
inoltre, eccepiva la nullità dell'atto introduttivo e la carenza di legittimazione attiva della società attrice;
spiegava, a sua volta, domanda riconvenzionale ex art. 2932 c.c. per l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto di cessione della proprietà del locale de quo assunto dalla in virtù della missiva del 28.6.2006; Parte_1
eccepiva, infine, la prescrizione quinquennale di qualsiasi pretesa avanzata a titolo di risarcimento danni, canoni, indennità ed altro.
1.4 Alla luce delle difese sollevate da alla prima udienza veniva Controparte_1 disposta, con sentenza n° 424/2017, l'estromissione della società stante la sua CP_2
carenza di legittimazione passiva.
1.5 Ritenuta superflua la prova orale articolata dall'attrice nella seconda memoria di cui all'art. 183 VI co. c.p.c. ed espletata CTU, all'udienza del 2.10.2019 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c e decisa con la sentenza n°664/2020 pubblicata il 22.4.2020.
1.6 Il Tribunale, denegate le eccezioni preliminari, rigettava la domanda riconvenzionale di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., non ravvisando nella missiva del 28.06.2006,
a firma del legale rappresentante della un obbligo a contrarre, bensì soltanto Parte_1 una semplice “disponibilità” alla cessione del locale destinato a cabina di trasformazione
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- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda elettrica al prezzo ivi indicato di € 6.000,00 oltre IVA;
respingeva, altresì, la domanda principale di rilascio del locale-cabina e di eliminazione dell'elettrodotto interrato, ritenendo a ciò ostative le previsioni degli artt. 121 RD 1775/1933 e 91 D Lgs. n. 259/2003; accoglieva, invece, parzialmente la domanda di condanna di al pagamento Controparte_1
di una indennità di occupazione sine titulo del locale-cabina, quantificata in € 5.318,75 fino ad aprile 2020 (data di pronuncia della statuizione), nonché al pagamento ulteriore di €
46,25 mensili dal mese di maggio 2020 “fino alla regolarizzazione /o alla cessazione di detta occupazione” e della somma di € 1.740,00 a titolo di indennità per la servitù di elettrodotto.
1.7 Avverso tale sentenza, pubblicata in data 22.04.2020, con atto di citazione notificato in data 14.12.2020 ha proposto appello affidato a tre motivi. Parte_1
1.8 Con il primo motivo l'appellante lamenta l'omessa pronuncia sui capi della domanda con cui è stata richiesta la condanna della convenuta al rilascio del locale-cabina e alla eliminazione dell'elettrodotto interrato nel viale che conduce al Condominio sito in
[...]
denuncia la contraddittorietà dell'iter logico-motivazionale, in forza del quale Parte_3
il giudice a quo ha qualificato come “abusiva” l'occupazione dell'immobile di proprietà della comparente, senza, tuttavia, farne coerentemente discendere la consequenziale tutela ripristinatoria invocata (condanna al rilascio), limitandosi alla determinazione di una
“indennità” e finendo così per costituire un titolo legittimante la protrazione dell'abuso pure rilevato quale premessa del proprio ragionamento.
1.9 Con il secondo motivo la società censura il capo della statuizione, con cui Parte_1
il giudice di prime cure ha disatteso la domanda di rilascio del locale-cabina e di eliminazione dell'elettrodotto in base alla normativa dettata dagli artt. 121 del R.D. 1775 del 1933 e 91 D.lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche); denunzia l'errore interpretativo da cui è affetta la decisione, evidenziando che l'esigenza di garantire la fornitura elettrica ad una generalità di soggetti, nella specie identificati nei proprietari delle unità immobiliari del al cui servizio sono destinate la cabina Parte_3 di trasformazione e l'elettrodotto, non possa derogare ai principi generali dell'ordinamento, che prevede forme tassative per l'imposizione di “pesi” alla proprietà privata sia pure a tutela di interessi generali, nella specie violate stante il mancato perfezionamento della
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- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda cessione a titolo oneroso del locale ovvero di una costituzione di servitù di elettrodotto dietro pagamento di una indennità.
1.10 Con il terzo motivo l'appellante censura il quantum dell'indennità di occupazione del manufatto adibito a cabina elettrica riconosciuto nella statuizione di primo grado, in quanto parametrato sul concreto utilizzo fattone da (fornitura di energia elettrica al Controparte_1
e non invece, come sarebbe stato corretto, all'utilizzo potenziale Parte_3
cui il manufatto si presta e, dunque, al vantaggio ulteriore che il gestore avrebbe, in ipotesi, ricavato mediante allacciamenti di ulteriori utenze private;
insiste, pertanto, affinché siffatta indennità sia rideterminata, valutando se tale cabina, in virtù delle sue caratteristiche e dimensioni, sia idonea a servire anche altre utenze oltre al summenzionato;
Parte_3
ancora, contesta il valore di stima assegnato dal CTU al locale-cabina, non essendo stata documentata alcuna delle fonti asseritamente assunte dall'ausiliario a confronto nell'indagine basata sul metodo sintetico-comparativo (atti di compravendita di beni con caratteristiche similari, consultazione di siti di agenzie immobiliari) ed essendo, in ogni caso, errato rapportare il valore a mq non già alla superficie lorda, bensì a quella netta.
1.11 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4 marzo 2021 si è costituita in giudizio la che ha resistito al gravame, eccependone, in via Controparte_3
preliminare, l'inammissibilità per violazione dell'art. 342 c.p.c., in subordine, l'infondatezza nel merito;
ha spiegato, a sua volta, appello incidentale affidato ad un unico articolato motivo.
1.12 In particolare sollecita la riforma del capo della statuizione con Controparte_3
cui è stata rigettata la domanda riconvenzionale ex art. 2932 c.c., rimproverando al primo giudice di aver errato nella interpretazione del contenuto della missiva del 28.06.2006 a firma di controparte;
adduce a riguardo che, contrariamente a quanto affermato dal giudice a quo, tale scrittura non reca la manifestazione di una mera disponibilità, bensì l'assunzione di un impegno vincolante alla cessione del locale-cabina, coercibile nelle forme dell'esecuzione in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 cit., da condizionare alla previa regolarizzazione urbanistica, a cura e spese di controparte (stimate dal CTU in € 8.000,00), del manufatto risultato realizzato in assenza del permesso di costruire, privo del certificato di agibilità e dell'autorizzazione sismica;
impugna, altresì, il capo della decisione in forza del quale essa è stata condannata al pagamento di una somma a titolo di indennità di
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda occupazione del suindicato locale, difettando l'illiceità della sua condotta, essendo stata autorizzata ad immettersi nella disponibilità di detto locale dalla stessa al fine Parte_1
di soddisfare l'esigenza manifestata da quest'ultima nella nota del 28.6.2006 di ottenere, con urgenza, l'allaccio di energia elettrica del fabbricato da essa costruito, in vista della stipula degli atti di vendita delle singole unità immobiliari a terzi, circostanza, poi, realizzatasi, con conseguente costituzione del a servizio del quale Parte_3
attualmente è erogato il servizio;
denuncia, pertanto, la mala fede della controparte, la quale
è venuta meno agli obblighi assunti, impedendo la stipula del definitivo per sua stessa causa, non avendo mai messo a disposizione la documentazione richiesta da al fine di CP_2
perfezionare la cessione del locale de quo, risultato privo del titolo abilitativo e delle condizioni di regolarità urbanistica.
1.13 All'udienza dell'11.12.2024 la Corte ha riservato la causa in decisione assegnando i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse e repliche conclusionali.
2. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 14.12.2020, risultando rispettato il termine di cui all'art. 327 c.p.c. di sei mesi decorrenti dalla pubblicazione della sentenza avvenuta in data 22.04.2020, tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali e della sospensione straordinaria per l'emergenza pandemica da Coronavirus dal 9 marzo all'11 maggio 2020 ai sensi dell'art. 83 DL 18/2020 e art. 36 c.1 DL 23/2020.
2.1 L'appello è altresì ammissibile.
Si premette che l'impugnazione in esame è regolata dall'art. 342 c.p.c. nella formulazione modificata dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012 e dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e applicabile “ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”
In particolare, l'art. 342 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile, prevede(va) che “L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di
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primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto di recente chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (
Cass. SU n.27199/2017) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
In forza di tali principi l'appello deve essere dichiarato ammissibile, dal momento che l'appellante ha, in ossequio al disposto dell'art. 342 c.p.c. nella formulazione ratione temporis vigente, chiaramente indicato le parti della sentenza che intende censurare e le ragioni per le quali ritiene di non condividere l'assunto del primo Giudice
2.2 Nel merito, va rigettata la doglianza sul mancato accoglimento della domanda riconvenzionale ex art. 2932 c.c., affidata all'appello incidentale, di cui si anticipa la trattazione per ragioni di priorità logico-giuridica, investendo un profilo assorbente rispetto alle domande di rilascio e risarcitorie avanzate ex adverso.
Come accennato in premessa, il primo giudice ha respinto il rimedio azionato da
[...]
, non ravvisando nella missiva del 28.06.2006 l'assunzione di un obbligo a CP_3
contrarre in capo alla ed interpretandone il contenuto come espressivo di una Parte_1 mera “disponibilità” a cedere la proprietà del costruendo manufatto, ove alloggiare la cabina
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda di trasformazione dell'energia elettrica, nonché a consentire il passaggio interrato delle condutture.
Ora, in disparte la questione interpretativa della volontà manifestata dall'odierna appellante principale nella succitata scrittura, si rileva dagli atti un assorbente profilo ostativo alla pronuncia della sentenza ex art. 2932 c.c., che sarebbe impedita quand'anche si sovvertisse l'esegesi della succitata missiva condotta dal primo giudice.
Dall'indagine peritale espletata è emerso, invero, che il manufatto in cui insiste la cabina di trasformazione è difforme sia dal progetto depositato in allegato alla DIA sia da quello
(diverso) depositato presso il Genio Civile di Ariano Irpino;
esso necessita, quindi, come accertato dal CTU: a) di regolarizzazione urbanistica, mediante rilascio di permesso di costruire in sanatoria e certificato di agibilità finale;
b) di regolarizzazione strutturale, mediante rilascio di autorizzazione sismica in sanatoria all'esito di collaudo statico;
c) di regolarizzazione catastale mediante rilievo, frazionamento ed inserimento in mappa, risultando allo stato non autonomamente accatastato.
Così individuata la condizione del manufatto in questione, va fatta applicazione del principio affermato dalla Suprema Corte secondo cui, in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto preliminare di compravendita avente a oggetto un edificio, è preclusa al giudice la possibilità di disporre il trasferimento coattivo della proprietà (o di altri diritti reali) allorché sia radicalmente assente la dichiarazione degli estremi della concessione edilizia relativa all'immobile (oggi permesso di costruire) e, in mancanza, l'allegazione della domanda di concessione in sanatoria, con gli estremi del versamento delle prime due rate della relativa oblazione, trattandosi di condizioni dell'azione, il cui difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, non potendo tale pronuncia realizzare un effetto maggiore e diverso da quello possibile alle parti nei limiti della loro autonomia negoziale (da ultimo, Cass. 28238/2024; Cass. 11636/23).
Ne discende che, quand'anche si rintracciasse nella missiva del 28.6.2006 l'assunzione di un obbligo a prestare il consenso per la stipula di una compravendita del locale de quo, siffatto impegno non sarebbe suscettibile di esecuzione mediante la pronuncia di una sentenza ex art. 2932 c.c, difettando l'indispensabile condizione dell'indicazione, quanto meno, degli estremi della domanda di rilascio di un permesso di costruire in sanatoria, corredata della prova del pagamento delle prime due rate di oblazione.
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Trattandosi, poi, di condizione dell'azione, la cui sussistenza, seppur mancante alla data di introduzione del giudizio, deve sopravvenire, al più tardi, al tempo della pronuncia della statuizione, non è praticabile la soluzione prospettata dall'appellante incidentale di emettere una sentenza “condizionata” ad un “successiva” regolarizzazione urbanistica su impulso e a spese della controparte.
Il rigetto della domanda ex art. 2932 c.c. va, dunque, confermato, sia pure in forza di una motivazione difforme ed assorbente rispetto a quella seguita dal primo giudice.
2.3 Passando alla disamina dell'impugnazione principale, va disattesa la censura di un'omessa pronuncia sui capi della domanda attorea di primo grado di condanna al rilascio del locale-cabina e di eliminazione dell'elettrodotto interrato.
Come è noto, il vizio di omessa pronuncia si concreta nel difetto del momento decisorio, ricorrendo allorquando sia stato completamente omesso, sia nella parte motivazionale sia nel dispositivo, il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto (Cass.
5730/2020).
Nella specie, dalla lettura della motivazione della statuizione impugnata si ricava che il giudice a quo si è confrontato con il tema oggetto delle domande formulate dalla società attrice, affermando che il diritto dominicale, vantato dalla sul manufatto e sul Parte_1
terreno, dovesse "cedere" a fronte di interessi generali presidiati dalla normativa in materia di servitù di elettrodotto, posta a tutela delle esigenze di approvvigionamento dell'energia elettrica a servizio di immobili destinati a civile abitazione, residuando in capo al proprietario unicamente il diritto ad una indennità “compensativa” del sacrificio imposto.
Seppur, dunque, non del segno auspicato dall'attrice, una pronuncia su tali capi di domanda
è stata resa, tant'è che il merito della stessa è stato investito dal secondo motivo di gravame, con cui l'appellante si è doluta della cattiva applicazione delle disposizioni recate dal T.U.
1775 del 1933.
2.4 E', invece, fondato il secondo mezzo, con cui censura l'erronea Parte_1
interpretazione dell'art. 121 RD. 1775 del 1933, da cui il Tribunale ha fatto discendere una ingiusta compressione delle facoltà dominicali, al di fuori degli strumenti giuridici contemplati dall'ordinamento per la costituzione di limitazioni alla proprietà privata.
Gli artt. 119 e ss. del RD. 1775 del 1933, sotto il capo denominato “Servitù di elettrodotto”, delineano il modello "legale” di una servitù siffatta, connotato dalla conservazione del
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda diritto di proprietà in capo al soggetto titolare del fondo servente (art. 122 co. 1:
“L'imposizione della servitù di elettrodotto non determina alcuna perdita di proprietà o di possesso del fondo servente”); dal conferimento all'“utente” (id est E-Distribuzione) della facoltà, tra l'altro, “di collocare ed usare condutture sotterranee od appoggi per conduttori aerei e far passare conduttori elettrici su terreni privati e su vie e piazze pubbliche, ed impiantare ivi le cabine di trasformazione o di manovra necessarie all'esercizio delle condutture” (art. 121 comma 1 lett. a); dal pagamento di una indennità al proprietario del fondo servente (art. 123). Tali previsioni, come chiarito dalla Suprema Corte, stabiliscono il paradigma “normale” sul quale, di solito, si modella tale servitù e non escludono una derogatoria servitù volontaria, costituita per libera convenzione delle parti o negli altri modi previsti nell'ordinamento giuridico, ivi compresa l'usucapione (Cass. 5077/1983).
Dalla disciplina richiamata si evince, allora, che la natura del “peso”, che il proprietario sia tenuto a subire sul proprio fondo in vista del soddisfacimento dell'interesse all'approvvigionamento di energia elettrica a terzi nell'erogazione del servizio da parte dei soggetti a ciò autorizzati dall'autorità competente, non elide la necessità che la servitù corrispondente sia pur sempre costituita da un “titolo”, che o riproduca il contenuto del modello legale sopra richiamato (così qualificandosi come “coattiva”) o se ne discosti per libera convenzione delle parti (così qualificandosi “volontaria”).
Coglie, allora, nel segno l'obiezione dell'appellante principale, secondo cui il primo giudice ha travisato l'istituto in esame nel far discendere, in via diretta, dalla previsione normativa che impone al “… proprietario… (di) dar passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche aeree o sotterranee che esegua chi ne abbia ottenuto permanentemente o temporaneamente l'autorizzazione dall'autorità competente” (art. 119 T.U. cit), il diritto di di occupare il manufatto ed il terreno di proprietà della Controparte_3 Parte_1
a prescindere da uno dei modi di costituzione della servitù coattiva previsti dall'art. 1032
c.c. (contratto, sentenza, atto dell'autorità amministrativa ovvero, come già sopra evidenziato, usucapione).
Del resto, come pure fondatamente rimarcato dall'appellante, il giudice a quo è incorso in una contraddizione logico-giuridica, laddove, dapprima, ha ritenuto fondata ex lege
l'occupazione, da parte di , di porzioni immobiliari aliene, per poi Controparte_1 qualificare la medesima occupazione “abusiva”, in quanto tale produttiva di una indennità
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- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda risarcitoria, destinata a maturare “fino alla regolarizzazione e/o alla cessazione di detta occupazione”, a loro volta eccentriche rispetto alla premessa dell'esistenza di un titolo legittimante l'utilizzo.
Ferma, pertanto, la necessità di un titolo costitutivo della servitù, sia pure soltanto riproduttivo del modello legale, in alternativa alla sentenza ex art. 2932 c.c. in virtù della scrittura del 28.6.2006- rimedio non accordabile per le ragioni sopra illustrate, la
[...]
avrebbe potuto invocare una costituzione in via giudiziale ai sensi Controparte_3 dell'art. 1032 c.c., opzione, tuttavia, non esercitata.
Quanto, infine, al provvedimento della P.A, pure contemplato dall'art. 1032 c.c., la Suprema
Corte ha chiarito che, in tema di imposizione coattiva di servitù di elettrodotto da parte dell il provvedimento della p.a., autorizzativo della linea o della cabina elettrica, CP_2
rappresenta (anche quando contenga una dichiarazione di pubblica utilità) soltanto un atto del più complesso procedimento di costituzione del vincolo reale, senza essere, esso stesso, produttivo dell'effetto costitutivo, effetto conseguente, per converso, solo all'atto finale del procedimento, e cioè al decreto di espropriazione (qualora non si sia scelta la strada della costituzione negoziale o giudiziale). Ne consegue che, in assenza del perfezionamento di un procedimento ablatorio nelle forme di legge, l'occupazione dell'ente si traduce in un'attività meramente materiale (oltre che abusiva), a fronte della quale il soggetto leso può ottenere una duplice forma di tutela, tanto sotto il profilo risarcitorio, quanto sotto quello della reintegrazione in forma specifica (S.U. 443/2000)
In assenza di un titolo legittimante la materiale disponibilità del locale-cabina nonché il passaggio interrato delle condutture nel viale di proprietà della società Parte_1 [...]
deve essere, pertanto, condannata al rilascio del suindicato manufatto Controparte_3 nonché a rimuovere l'elettrodotto interrato.
2.5 Venendo all'an e al quantum dell'indennità di occupazione, rispettivamente investiti, il primo, dall'appello incidentale ed il secondo dal terzo motivo di appello principale, deve essere, in primo luogo, disattesa l'argomentazione difensiva di , Controparte_1
secondo cui l'occupazione dell'immobile di proprietà della controparte non integra una condotta illecita, posto che l'immissione nella disponibilità del manufatto e l'interramento delle condutture erano stati autorizzati dalla stessa società in vista Parte_1 dell'erogazione dell'energia elettrica al fabbricato da essa costruito.
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- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Se è vero, infatti, che l'alloggiamento della cabina di trasformazione nel locale costruito dall'appellante principale e l'interramento delle condutture furono ab origine certamente autorizzate dalla interessata all'allaccio alla fornitura delle singole unità Parte_1
immobiliari da trasferire a terzi, ciò che rileva, ai fini dell'integrazione della fattispecie dell'art. 2043 c.c., è la consapevolezza, in capo alla odierna appellante incidentale, che detta occupazione non fosse sorretta da un valido titolo giustificativo. E, infatti, proprio le trattative intercorse tra le parti, sostanziatesi nella previsione della cessione della proprietà del locale dietro il versamento di un corrispettivo e poi non perfezionatesi con un formale atto di trasferimento, lasciano ravvisare, in capo alla la Controparte_1 consapevolezza di una occupazione “sine titulo” nel senso chiarito, sufficiente ad integrare l'elemento psicologico dell'illecito postulato dall'art. 2043 c.c. Inoltre, il mancato perfezionamento della cessione onerosa del locale-cabina, determinando la caducazione dell'intero assetto di interessi che le parti avevano valutato in fase di trattativa, impedisce di assegnare rilievo autonomo alla parte della missiva del 28.6.2006, con cui la società rinunciava all'indennità per l'interramento delle condotte. Parte_1
2.6 Deve essere, d'altro canto, respinta la censura sollevata dall'appellante principale avverso la quantificazione dell'indennità di occupazione del manufatto adibito a cabina di trasformazione.
Va premesso che la società attrice ha dedotto, in primo grado, la derivazione di un danno da mancato godimento del bene occupato sine titulo dalla controparte.
Tale voce di danno, come chiarito anche di recente dalla Suprema Corte a Sezioni Unite
(Cass. 33645/2022), è correlato alla perdita della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, subito a causa della sottrazione della disponibilità dell'immobile, da considerarsi, in assenza di specifica contestazione avversaria, “normale”
o “presunto”, ovverosia inferibile dalla natura fruttifera insita nello stesso, e in tal caso parametrabile al canone di locazione ritraibile da una libera contrattazione di mercato.
Così identificata la perdita risarcibile, in coerenza con la facoltà di godimento contenuta nel diritto dominicale di cui il titolare sia stato ingiustamente privato, è del tutto fuorviante la prospettiva dalla quale muove l'appellante principale nel dolersi del mancato accertamento della destinazione “potenziale” della cabina di trasformazione installata da Controparte_1
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- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda nel manufatto di sua proprietà, onde verificare se essa si presti ad approvvigionare anche utenti ulteriori rispetto al Parte_3
Il parametro, cui ragguagliare il ristoro economico in esame, non risiede, infatti, nel vantaggio, reale e/o potenziale, tratto dall'occupante abusivo, bensì nelle facoltà di godimento del proprietario perdute a causa della indisponibilità del bene. Nella specie rimane, quindi, assolutamente indifferente che la in forza Controparte_1 dell'autorizzazione all'erogazione di energia elettrica, potesse servirsi della cabina, alloggiata nel manufatto di proprietà dell'appellante, per servire anche terzi estranei al
Condominio del fabbricato realizzato da (evenienza comunque in concreto Parte_1
non verificatasi, come appurato dal CTU), venendo unicamente in rilievo la destinazione fruttifera che la società proprietaria avrebbe potuto imprimere al bene, in considerazione delle sue caratteristiche obiettive e, dunque, del tutto a prescindere dal servizio di erogazione di energia elettrica, riservato al soggetto munito delle autorizzazioni di legge.
Inconferenti risultano, infine, le contestazioni alla stima del valore commerciale del manufatto di cui è causa, condotta dal CTU in forza del metodo sintetico-comparativo, posto che l'indennità di occupazione sine titulo non è commisurata al valore di mercato del bene, bensì, come sopra chiarito, al canone locativo.
In conclusione, deve essere confermata la statuizione di condanna di E-Distribuzione s.p,a al pagamento, a titolo risarcitorio, per l'abusiva occupazione del locale-cabina, della somma di € 5.318,75 (pari all'indennità di € 46,25 al mese dovuta per 115 mesi inclusivi di aprile
2020 maturata fino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado) nonché di €
46,25 mensili da maggio 2020 fino al rilascio di detto immobile libero e vuoto da cose e persone, così rideterminato, ai sensi dell'art. 336 primo comma c.p.c., per effetto della riforma del capo della statuizione relativo alla domanda ripristinatoria, l'arco temporale di maturazione di siffatta indennità; va, altresì, confermata la condanna al pagamento di €
1.740,00 a titolo di indennità per l'elettrodotto interrato, non attinta da alcuno specifico motivo di gravame;
il tutto oltre interessi legali dalla costituzione in mora al soddisfo come statuito in primo grado.
3. La riforma della sentenza impugnata impone la rideterminazione delle spese di lite alla luce dell'esito complessivo di entrambi i gradi del giudizio (cfr., ex multis, Cass. 6259/2014 secondo cui la soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in
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- 12 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda base ad un criterio unitario e globale, sicchè viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte come soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado;
peraltro, il criterio di individuazione della soccombenza deve essere unitario e globale anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite per reciproca parziale soccombenza, condannando poi per il residuo una delle due parti;
in tal caso, l'unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all'esito finale della lite, il giudice deve individuare quale sia la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale deve essere liquidata quella parte delle spese processuali che sia residuata all'esito della disposta compensazione parziale).
Nella specie, esse seguono l'integrale soccombenza di e si liquidano Controparte_1
in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il
23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
Tali compensi sono determinati con riferimento allo scaglione delle cause di valore entro €
26.000,00, concretamente rapportati all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata.
Le spese di CTU residuano definitivamente a carico di Controparte_1
4. Essendo stato rigettato l'appello incidentale, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante incidentale.
P.Q.M.
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- 13 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sugli appelli come in epigrafe proposti e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
Benevento n. 664/2020, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello principale e rigetta l'appello incidentale e, per l'effetto:
in parziale riforma del capo 1) della statuizione impugnata, condanna la
[...]
al rilascio, in favore di del locale-cabina di cui è Controparte_3 Parte_1 causa, meglio identificato nell'elaborato peritale depositato in data 3.8.2018, in parte qua da intendersi qui richiamato, libero e vuoto da cose e persone, nonché alla eliminazione dell'elettrodotto interrato;
condanna, altresì, la al Controparte_1
pagamento, in favore di a titolo di indennità di occupazione del locale- Parte_1
cabina, della somma di € 5.318,75 (pari all'indennità di € 46,25 al mese dovuta per
115 mesi inclusivi di aprile 2020) e dell'ulteriore somma di € 46,25 mensile da maggio 2020 fino al rilascio di detto immobile libero e vuoto da cose e persone, nonché, a titolo di indennità per l'elettrodotto interrato, della somma di € 1.740,00, il tutto oltre interessi legali dalla costituzione in mora al soddisfo;
2) condanna la alla refusione, in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese del doppio grado, che liquida, per il primo grado, in € 545,00 per spese ed €
4.835,00 per compensi professionali nonché, per il presente grado, in € 382,50 per spese ed € 3.500,00 per compensi, il tutto oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. dichiaratosene anticipatario;
Parte_2
3) pone le spese di CTU di primo grado definitivamente a carico di Controparte_1
;
[...]
4) deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del
DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio,
a carico dell'appellante incidentale.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 14.5.2025
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- 14 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Maria Teresa Onorato
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