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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 12/03/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
Fascicolo n. 1634/2023
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nel procedimento deciso all'udienza del 12.3.2025
PROMOSSO DA
Parte_1
avv. FASOLI Carla, Via Cascella 35 - Francavilla al Mare
CONTRO
CP_1 avv.ti DE MARZO Manuela e DI GREGORIO Pier Paolo, c/o , V.le Marconi 334 - Pescara CP_1
OGGETTO: Controparte_2
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
Con ricorso depositato il 11.12.2023 esponeva che aveva Parte_1 proposto all' (in data 23.9.2021) istanza di indennizzo ovvero rendita per la inabilità CP_1 permanente derivante da una malattia professionale (epicondilite bilaterale dei gomiti con marcato impegno antalgico) contratta nell'esercizio ed a causa della sua abituale attività lavorativa. Poiché tale istanza era stata disattesa, la parte ricorrente chiedeva che la sua condizione di inabilità fosse accertata in giudizio, con conseguente condanna dell' ad erogare le prestazioni CP_1 di legge. Domandava in conclusione che l' , previa valutazione complessiva della propria inabilità CP_1 in unificazione con precedenti infortuni e malattie professionali richiamati in atti, fosse condannato a corrispondere le prestazioni di legge. L'ente convenuto, costituitosi, resisteva alla domanda. In particolare contestava che nella specie sussistesse il necessario requisito della esposizione dell'istante al rischio professionale specifico della malattia denunciata, né in via presuntiva (non trattandosi di tecnopatia tabellata) né in concreto (non essendovi alcuna concreta prova di un rischio di tal genere). Assunte le prove testimoniali, era espletata una consulenza tecnica d'ufficio. Quindi in data odierna, all'esito della discussione tenuta mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la controversia viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come è noto, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n.179/1988 la tutela assicurativa apprestata dall' si estende anche a malattie professionali non specificamente tabellate, CP_1 purché derivanti dalla concreta esposizione ad un rischio lavorativo concreto e congruo. D'altra parte il C.T.U., sulla scorta della documentazione in atti nonché di diretti e specifici accertamenti, è pervenuto alla conclusione che effettivamente la parte ricorrente è affetta da EPICONDILITE BILATERALE DEI GOMITI CON IMPEGNO FUNZIONALE DI GRADO
SFUMATO A DX ED IN ASSENZA DI SEGNI ALGO-DISFUNZIONALI DI RILIEVO A SINISTRA
e che l'insorgenza di tale malattia deve ritenersi determinata dai fattori morbigeni derivanti dall'esercizio dell'attività lavorativa. Il perito ha altresì specificato l'incidenza invalidante di detta tecnopatia (3%), cosicché - in unificazione con precedenti malattie ovvero infortuni professionali - il grado dell'inabilità ascende alla seguente misura complessiva: 23% .
Ritiene il giudicante di dover aderire al parere espresso dal consulente, in quanto esso è sorretto da ampia e adeguata motivazione. La domanda va dunque accolta nei sensi innanzi indicati, con le conseguenze di legge, come precisate in dispositivo. Sui ratei arretrati vanno liquidati “ex lege” gli interessi e/o il maggior danno da svalutazione monetaria dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero con decorrenza dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni , se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost.
n. 156/91 e dall'art. 16 L. n. 412/1991.
Le spese seguono la soccombenza, evidenziandosi che non sembrano sussistere margini per la compensazione delle spese richiesta dalla difesa dell' , considerato che la pur piccola CP_1 percentuale riconosciuta, per un verso era stata comunque denegata dall' in sede CP_1 amministrativa, costringendo l'interessato ad introdurre il presente ricorso, e per altro verso assume rilievo (e radica l'interesse ad agire della domanda di unificazione formulata in ricorso) in relazione ai preesistenti postumi lavorativi;
né comunque in ricorso è stata dedotta la sussistenza di una percentuale maggiore di quella riconosciuta. Le spese di ctu vengono poste ad integrale carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO così provvede:
dichiara che è in condizioni di inabilità generica lavorativa (nel Parte_1 seguente grado: 3%) per malattia di origine professionale (EPICONDILITE BILATERALE DEI GOMITI CON IMPEGNO FUNZIONALE DI GRADO SFUMATO A DX ED IN ASSENZA DI
SEGNI ALGO-DISFUNZIONALI DI RILIEVO A SINISTRA), cosicché -in unificazione con precedenti patologie professionali- il grado complessivo dell'inabilità ascende alla seguente misura:
23%; pertanto condanna l' a corrispondere alla parte ricorrente le prestazioni di legge, oltre gli CP_1 interessi legali e/o il maggior danno da svalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art. 16 L. n. 412/1991; condanna inoltre l' a rifondere alla parte attrice le spese del giudizio, che liquida in CP_1 complessivi €2.300,00, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge;
il tutto da distrarsi in favore di: avv. FASOLI Carla;
pone ad integrale carico dell' le spese di ctu, come separatamente liquidate. CP_1
Così deciso in data 12.3.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Andrea Pulini)