Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/05/2025, n. 1677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1677 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
n. R.g. 7817/2024
n…..…….. Reg. sent. n……….... Cron. n……….... Rep.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Seconda Sezione civile – nella persona dei sigg. giudici,
dott.ssa Cinzia MONDATORE - presidente - dott. Gianluca FIORELLA - giudice - dott. Agnese DI BATTISTA - giudice est. –
ha pronunciato all'esito della camera di consiglio del 16.05.2025 la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 7817 del ruolo generale dell'anno 2024 avente ad oggetto:
“separazione giudiziale”;
promosso da (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Attilio Nassisi, Parte_1 C.F._1 procuratore domiciliatario;
- Ricorrente -
contro (c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Gabrieli CP_1 C.F._2 Tommasi, procuratore domiciliatario;
- Resistente - Conclusioni: All'udienza del 18.03.2025 la causa passava in decisione sulle conclusioni delle parti che concordavano le condizioni della separazione. Con la partecipazione del P.M. in sede.
Fatto e diritto Preso atto del matrimonio celebrato in Ruffano da e il Parte_1 CP_1 19.12.1998, ritiene il Tribunale che la domanda di separazione proposta in questa sede risulti fondata e vada pertanto accolta.
Le risultanze processuali hanno infatti evidenziato una crisi del rapporto coniugale irreversibile, tale da escludere la possibilità di una ricostituzione della necessaria comunione di vita e di sentimenti. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza ormai irreversibile creatosi tra i due coniugi, che giustifica la pronuncia di separazione, presupponendo questa l'accertamento di una situazione personale di sofferenza, non più superabile con quella normale capacità di adattamento tipica della vita coniugale, divenuta per ciò stesso fonte di intollerabile disagio. Le parti, all'udienza del 18.03.2025, chiedevano pronunciarsi la separazione personale alle seguenti condizioni: i) contributo di mantenimento a carico del ed in favore della figlia Pt_1
pari ad € 150,00 che verserà direttamente a quest'ultima entro il giorno cinque di ogni mese;
Per_1
- ii) spese straordinarie in favore della figlia da ripartirsi in egual misura tra i genitori e da individuarsi secondo il Protocollo d'Intesa vigente presso il Tribunale di Lecce.
1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni avversa domanda, eccezione o deduzione disattendendo, così dispone:
- dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
05.05.1971, e nata a [...] il [...], che contrassero CP_1 matrimonio in Ruffano in data 19.12.1998 (Atto di Matrimonio n. 9, Parte II, Serie A, Anno 1998), alle condizioni indicate in parte motiva;
- spese del presente procedimento compensate. Manda alla Cancelleria affinché comunichi la presente sentenza alle parti e all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ruffano. Lecce, 16.05.2025
Il giudice estensore La presidente dr.ssa Agnese DI BATTISTA dr.ssa Cinzia MONDATORE
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