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Sentenza 1 luglio 2024
Sentenza 1 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 01/07/2024, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2024 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale Lecce n. 1101 del 22.03.2023 Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Silvana Botrugno Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore
Dott.ssa Paola Zaza Giudice ausiliario ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Caporotundo Parte_1
Appellante
e
, rappresentata e difesa dall'avv. Felice Fitto Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Graziuso CP_2
Appellati
FATTO
Con ricorso depositato in data 9.03.2022 la proponeva Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 059 2022 90017899 30/000, notificata in data
02.03.2022 a mezzo PEC, limitatamente alle somme (circa € 5.133,00) riferite all'omesso pagamento di contributi previdenziali portati nei seguenti avvisi di addebito:
1) n. 359 2012 0003363126000 notificato in data 08/01/2013 (€ 1.153,59)
2) n. 359 2012 0003363227000 notificato in data 08/01/2013 (€ 679,92)
3) n. 359 2012 0003363328000 notificato in data 08/01/2013 (€ 756,89)
4) n. 359 2012 0003363429000 notificato in data 08/01/2013 (€ 771,67)
5) n. 359 2012 0003363530000 notificato in data 08/01/2013 (€ 769,77)
6) n. 359 2012 0003363631000 notificato in data 08/01/2013 (€ 698,39)
7) n. 359 2013 0002030070000 notificato in data 08/10/2013 (€ 307,49).
1 A sostengo dell'opposizione eccepiva la prescrizione dei crediti portati negli atti impugnati, la inesistenza della notifica della cartella di pagamento (recte intimazione di pagamento) effettuata a mezzo pec, la mancata specificazione del dettaglio dei crediti, la violazione dell'art. 42 d.p.r. n.
600/73, la mancata indicazione del calcolo degli interessi. Chiedeva dichiararsi la nullità dell'atto impugnato e, nel merito, in subordine, l'accertamento delle minori somme dovute a causa della intervenuta prescrizione.
Si costituiva in giudizio (da ora in poi , contestando la Controparte_1 CP_3
fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
L' rimaneva contumace. CP_2
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale riteneva la validità ed efficacia della notifica della intimazione di pagamento, riteneva infondate le eccezioni relative al difetto di motivazione dell'atto, alla violazione dell'art. 42 d.p.r. n. 600/73 e alla mancata indicazione del calcolo degli interessi.
Rilevava, inoltre, che costituendosi in giudizio, aveva prodotto intimazione di pagamento n. CP_3
059 2017 9005869180000, notificata il 12.09.17, relativa ai medesimi avvisi di addebito, idonea a interrompere il decorso della prescrizione. Rigettava, quindi, la domanda attorea.
Avverso tale decisione ha proposto appello la censurandola Parte_1
per i motivi che di seguito si sintetizzano: 1) per aver ritenuto rituale la notifica della intimazione di pagamento a mezzo pec, nonostante che la stessa fosse stata depositata senza estensione c.d. “p7m”, ma solo in formato “pdf”, priva della attestazione di conformità e della sottoscrizione digitale e nonostante provenisse da un indirizzo pec differente da quello inserito nei pubblici registri;
2) per aver respinto l'eccezione di nullità della intimazione di pagamento per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi. Ha reiterato le conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Si è costituita reiterando le difese già svolte nel giudizio di primo grado. CP_3
Si è costituito l' , già contumace nel giudizio di primo grado, che ha contestato gli avversi assunti CP_2
e ha chiesto il rigetto dell'appello.
All'udienza del 29.05.2024 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato per i motivi che di seguito si espongono.
1.1 Quanto alla eccepita nullità della notifica della intimazione di pagamento a mezzo pec, per essere il documento allegato in formato “pdf”, e non nella estensione c.d. “p7m”, vale richiamare la
2 normativa che disciplina la fattispecie e l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza della Suprema
Corte.
In particolare, va detto che il D.P.R. n. 68 del 2005, art. 1, lett. f), definisce il messaggio di posta elettronica certificata, come "un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati". La lett. i-ter), dell'art. 1 del CAD - inserita dal D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, art. 1, comma 1, lett. c), -, poi, definisce "copia per immagine su supporto informatico di documento analogico" come "il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico", mentre la lett. i-quinquies), dell'art. 1 del medesimo CAD - inserita dal D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, art. 1, comma 1, lett. c), -, nel definire il "duplicato informatico" parla di "documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo
o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario".
Ciò posto, la Suprema Corte ha recentemente affermato che la notifica della cartella di pagamento
(come anche l'avviso di addebito emesso dall' ) può avvenire, indifferentemente, sia allegando CP_2
al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d.
"atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica"), come è avvenuto nel caso di specie, dove, nel messaggio di posta elettronica certificata, è stato inserito un documento informatico in formato PDF
(portable document format) -cioè il formato di file usato per creare e trasmettere documenti, attraverso un software comunemente diffuso tra gli utenti telematici-, realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta.
Va esclusa, allora, la denunciata illegittimità della notifica dell'atto impugnato eseguita a mezzo posta elettronica certificata, per la decisiva ragione che era nella facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente via PEC, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico (cfr. Cass. nn. 39513/2021, 30948/2019, nonchè Cass. n. 6417/2019).
1.2 Quanto alla mancata sottoscrizione della intimazione di pagamento con firma digitale, va detto che nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale. Sul punto la Suprema Corte ha evidenziato che l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale
3 documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (Cass. n. 16433/2024, n.
31605/2019, n. 25773/2014).
1.3 Quanto all'attestazione di conformità della intimazione di pagamento all'originale, vale anche in questo caso richiamare l'orientamento della Suprema Corte che ha ritenuto tale attestazione non necessaria, ai sensi dell'art. 22 CAD, comma 3, come modificato dal D.Lgs. 13 dicembre 2017, n.
217, art. 66, comma 1, secondo cui "Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta" (Cass.
n. 21328/2020).
Nella specie parte appellante non ha espressamente disconosciuto la conformità della intimazione di pagamento all'originale, essendosi limitata ad eccepire unicamente la mancata attestazione di conformità all'originale del documento notificato. Ne discende l'infondatezza della censura.
1.4 Quanto all'eccezione concernente la provenienza del messaggio da un indirizzo p.e.c. non risultante dai pubblici registri, appare assorbente rilevare che il combinato disposto di cui alla l. n.
53/94, artt. 3 bis e 11 -la cui applicabilità viene invocata a sostegno della fondatezza della eccezione- sancisce con la nullità (e non già con l'inesistenza) la violazione delle disposizioni prescritte in tema di notifica telematica eseguita dal difensore, fra le quale si rinviene, per l'appunto, l'indicazione che il messaggio PEC provenga da indirizzo censito in pubblici elenchi (l. n. 53 del 1994, art. 3 bis, comma 1, secondo periodo: "La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi").
Da quanto detto consegue, per come rilevato dalla Suprema Corte in fattispecie analoga (cfr. Cass. n.
1702/2023), che nella specie non può sostenersi l'inesistenza, bensì la nullità dell'atto eventualmente compiuto in difformità dallo schema normativo di cui al citato art. 3 bis, con conseguente possibilità di ritenere la nullità sanata per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, a partire dal fondamentale arresto pronunciato a
Sezioni Unite (Cass. Sez. U. n. 7665/2016), secondo cui "L'irritualità della notificazione di un atto (nella specie, controricorso in cassazione) a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, in "estensione.doc", anziché "formato.pdf") ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale.". In motivazione, il fondamento del principio enunciato è così sviluppato: "Nella specie i ricorrenti non adducono nè alcuno specifico pregiudizio al loro diritto di difesa, nè l'eventuale difformità tra il testo
4 recapitato telematicamente, sia pure con estensione.doc in luogo del formato.pdf, e quello cartaceo depositato in cancelleria. La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (Cass., sez. trib., n. 26831 del 2014). Ne consegue che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della
Corte".
Nella specie, parte appellante assume che la dedotta violazione avrebbe determinato incertezza sull'identità del mittente, ma non ha dedotto in che cosa tale incertezza abbia minato o leso la propria difesa, considerato che la società appellante ha ritualmente proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento, elemento che di per sè conferma il raggiungimento dello scopo della notificazione siccome eseguita dalla società di riscossione e la conseguente sanatoria ai sensi dell'art. 156 c.p.c.
In proposito vale richiamare il pacifico principio, già espresso dalle Sezioni Unite, secondo cui l'eventuale irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. n. 23620/2018); tale circostanza si è verificata nel caso di specie.
2. A proposito della eccepita nullità della intimazione di pagamento per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, deve evidenziarsi che l'intimazione in questione è stata emessa in relazione agli avvisi di addebito sopra indicati e successivamente alla notifica degli stessi (e della intimazione di pagamento n. 059 2017 9005869180000, di cui si dirà in seguito).
Tenuto conto di ciò, l'eccezione proposta deve ritenersi tardiva e quindi inammissibile, in quanto questione attinente al merito della pretesa contributiva, che avrebbe dovuto essere rilevata in sede di opposizione gli avvisi di addebito ex art. 24 d.lgs. n. 46/99 (cfr. Cass. n. 10585/2020).
Deve rilevarsi, invero, che l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio fa riferimento ai predetti atti prodromici -mai impugnati- che contenevano già la determinazione degli interessi. Ne consegue che, rispetto all'intimazione di pagamento, non sussiste un onere di motivazione aggiuntivo, trovando la quantificazione degli interessi, quanto a decorrenza e modalità di calcolo, la sua fonte negli atti prodromici -si ripete- mai impugnati (cfr. argomenti in tal senso Cass. S.U. n. 22281/2022
e più di recente in Cass. n. 6203/2023).
***
5 Accertata l'infondatezza dei motivi di appello, la sentenza impugnata deve essere quindi integralmente confermata anche nella parte in cui ha riconosciuto l'interruzione della prescrizione quinquennale dei crediti per effetto della notifica della intimazione di pagamento n. 059 2017
9005869180 000, avvenuta in data 12.09.2017 (rispetto alla quale parte dell'appellante non ha mosso specifiche contestazioni neppure successivamente alla sua produzione nel giudizio di primo grado).
Risultando incontestata (e anzi ammessa, all'ultimo capoverso delle pagg. 2 e 4 del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado) la notifica degli avvisi di addebito nelle date dell'8.01.2013
e dell'8.10.2013, indicate nell'intimazione di pagamento per cui è causa, con la notifica della intimazione di pagamento n. 059 2017 9005869180 000, è stato validamente interrotto il termine di prescrizione quinquennale, che ha cominciato nuovamente a decorrere dal 12.09.2017, venendo nuovamente interrotto con la notifica della intimazione di pagamento per cui è causa, in data
2.03.2022.
Per tutto quanto sopra esposto, l'appello deve essere rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce-Sezione lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 6.06.2023 da e , Parte_1 Controparte_1 CP_2 avverso la sentenza del 22.03.2023 n. 1101 del Tribunale di Lecce, così provvede:
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore di ciascuna delle parti appellate, delle spese di questo grado, liquidate in € 1.000,00, oltre accessori e rimborso spese forfettario come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2012 dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
Riserva il deposito della sentenza entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce, il 29.05.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Dott.ssa Silvana Botrugno
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Silvana Botrugno Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore
Dott.ssa Paola Zaza Giudice ausiliario ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Caporotundo Parte_1
Appellante
e
, rappresentata e difesa dall'avv. Felice Fitto Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Graziuso CP_2
Appellati
FATTO
Con ricorso depositato in data 9.03.2022 la proponeva Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 059 2022 90017899 30/000, notificata in data
02.03.2022 a mezzo PEC, limitatamente alle somme (circa € 5.133,00) riferite all'omesso pagamento di contributi previdenziali portati nei seguenti avvisi di addebito:
1) n. 359 2012 0003363126000 notificato in data 08/01/2013 (€ 1.153,59)
2) n. 359 2012 0003363227000 notificato in data 08/01/2013 (€ 679,92)
3) n. 359 2012 0003363328000 notificato in data 08/01/2013 (€ 756,89)
4) n. 359 2012 0003363429000 notificato in data 08/01/2013 (€ 771,67)
5) n. 359 2012 0003363530000 notificato in data 08/01/2013 (€ 769,77)
6) n. 359 2012 0003363631000 notificato in data 08/01/2013 (€ 698,39)
7) n. 359 2013 0002030070000 notificato in data 08/10/2013 (€ 307,49).
1 A sostengo dell'opposizione eccepiva la prescrizione dei crediti portati negli atti impugnati, la inesistenza della notifica della cartella di pagamento (recte intimazione di pagamento) effettuata a mezzo pec, la mancata specificazione del dettaglio dei crediti, la violazione dell'art. 42 d.p.r. n.
600/73, la mancata indicazione del calcolo degli interessi. Chiedeva dichiararsi la nullità dell'atto impugnato e, nel merito, in subordine, l'accertamento delle minori somme dovute a causa della intervenuta prescrizione.
Si costituiva in giudizio (da ora in poi , contestando la Controparte_1 CP_3
fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
L' rimaneva contumace. CP_2
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale riteneva la validità ed efficacia della notifica della intimazione di pagamento, riteneva infondate le eccezioni relative al difetto di motivazione dell'atto, alla violazione dell'art. 42 d.p.r. n. 600/73 e alla mancata indicazione del calcolo degli interessi.
Rilevava, inoltre, che costituendosi in giudizio, aveva prodotto intimazione di pagamento n. CP_3
059 2017 9005869180000, notificata il 12.09.17, relativa ai medesimi avvisi di addebito, idonea a interrompere il decorso della prescrizione. Rigettava, quindi, la domanda attorea.
Avverso tale decisione ha proposto appello la censurandola Parte_1
per i motivi che di seguito si sintetizzano: 1) per aver ritenuto rituale la notifica della intimazione di pagamento a mezzo pec, nonostante che la stessa fosse stata depositata senza estensione c.d. “p7m”, ma solo in formato “pdf”, priva della attestazione di conformità e della sottoscrizione digitale e nonostante provenisse da un indirizzo pec differente da quello inserito nei pubblici registri;
2) per aver respinto l'eccezione di nullità della intimazione di pagamento per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi. Ha reiterato le conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Si è costituita reiterando le difese già svolte nel giudizio di primo grado. CP_3
Si è costituito l' , già contumace nel giudizio di primo grado, che ha contestato gli avversi assunti CP_2
e ha chiesto il rigetto dell'appello.
All'udienza del 29.05.2024 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato per i motivi che di seguito si espongono.
1.1 Quanto alla eccepita nullità della notifica della intimazione di pagamento a mezzo pec, per essere il documento allegato in formato “pdf”, e non nella estensione c.d. “p7m”, vale richiamare la
2 normativa che disciplina la fattispecie e l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza della Suprema
Corte.
In particolare, va detto che il D.P.R. n. 68 del 2005, art. 1, lett. f), definisce il messaggio di posta elettronica certificata, come "un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati". La lett. i-ter), dell'art. 1 del CAD - inserita dal D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, art. 1, comma 1, lett. c), -, poi, definisce "copia per immagine su supporto informatico di documento analogico" come "il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico", mentre la lett. i-quinquies), dell'art. 1 del medesimo CAD - inserita dal D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, art. 1, comma 1, lett. c), -, nel definire il "duplicato informatico" parla di "documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo
o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario".
Ciò posto, la Suprema Corte ha recentemente affermato che la notifica della cartella di pagamento
(come anche l'avviso di addebito emesso dall' ) può avvenire, indifferentemente, sia allegando CP_2
al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d.
"atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica"), come è avvenuto nel caso di specie, dove, nel messaggio di posta elettronica certificata, è stato inserito un documento informatico in formato PDF
(portable document format) -cioè il formato di file usato per creare e trasmettere documenti, attraverso un software comunemente diffuso tra gli utenti telematici-, realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta.
Va esclusa, allora, la denunciata illegittimità della notifica dell'atto impugnato eseguita a mezzo posta elettronica certificata, per la decisiva ragione che era nella facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente via PEC, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico (cfr. Cass. nn. 39513/2021, 30948/2019, nonchè Cass. n. 6417/2019).
1.2 Quanto alla mancata sottoscrizione della intimazione di pagamento con firma digitale, va detto che nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale. Sul punto la Suprema Corte ha evidenziato che l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale
3 documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (Cass. n. 16433/2024, n.
31605/2019, n. 25773/2014).
1.3 Quanto all'attestazione di conformità della intimazione di pagamento all'originale, vale anche in questo caso richiamare l'orientamento della Suprema Corte che ha ritenuto tale attestazione non necessaria, ai sensi dell'art. 22 CAD, comma 3, come modificato dal D.Lgs. 13 dicembre 2017, n.
217, art. 66, comma 1, secondo cui "Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta" (Cass.
n. 21328/2020).
Nella specie parte appellante non ha espressamente disconosciuto la conformità della intimazione di pagamento all'originale, essendosi limitata ad eccepire unicamente la mancata attestazione di conformità all'originale del documento notificato. Ne discende l'infondatezza della censura.
1.4 Quanto all'eccezione concernente la provenienza del messaggio da un indirizzo p.e.c. non risultante dai pubblici registri, appare assorbente rilevare che il combinato disposto di cui alla l. n.
53/94, artt. 3 bis e 11 -la cui applicabilità viene invocata a sostegno della fondatezza della eccezione- sancisce con la nullità (e non già con l'inesistenza) la violazione delle disposizioni prescritte in tema di notifica telematica eseguita dal difensore, fra le quale si rinviene, per l'appunto, l'indicazione che il messaggio PEC provenga da indirizzo censito in pubblici elenchi (l. n. 53 del 1994, art. 3 bis, comma 1, secondo periodo: "La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi").
Da quanto detto consegue, per come rilevato dalla Suprema Corte in fattispecie analoga (cfr. Cass. n.
1702/2023), che nella specie non può sostenersi l'inesistenza, bensì la nullità dell'atto eventualmente compiuto in difformità dallo schema normativo di cui al citato art. 3 bis, con conseguente possibilità di ritenere la nullità sanata per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, a partire dal fondamentale arresto pronunciato a
Sezioni Unite (Cass. Sez. U. n. 7665/2016), secondo cui "L'irritualità della notificazione di un atto (nella specie, controricorso in cassazione) a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, in "estensione.doc", anziché "formato.pdf") ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale.". In motivazione, il fondamento del principio enunciato è così sviluppato: "Nella specie i ricorrenti non adducono nè alcuno specifico pregiudizio al loro diritto di difesa, nè l'eventuale difformità tra il testo
4 recapitato telematicamente, sia pure con estensione.doc in luogo del formato.pdf, e quello cartaceo depositato in cancelleria. La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (Cass., sez. trib., n. 26831 del 2014). Ne consegue che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della
Corte".
Nella specie, parte appellante assume che la dedotta violazione avrebbe determinato incertezza sull'identità del mittente, ma non ha dedotto in che cosa tale incertezza abbia minato o leso la propria difesa, considerato che la società appellante ha ritualmente proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento, elemento che di per sè conferma il raggiungimento dello scopo della notificazione siccome eseguita dalla società di riscossione e la conseguente sanatoria ai sensi dell'art. 156 c.p.c.
In proposito vale richiamare il pacifico principio, già espresso dalle Sezioni Unite, secondo cui l'eventuale irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. n. 23620/2018); tale circostanza si è verificata nel caso di specie.
2. A proposito della eccepita nullità della intimazione di pagamento per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, deve evidenziarsi che l'intimazione in questione è stata emessa in relazione agli avvisi di addebito sopra indicati e successivamente alla notifica degli stessi (e della intimazione di pagamento n. 059 2017 9005869180000, di cui si dirà in seguito).
Tenuto conto di ciò, l'eccezione proposta deve ritenersi tardiva e quindi inammissibile, in quanto questione attinente al merito della pretesa contributiva, che avrebbe dovuto essere rilevata in sede di opposizione gli avvisi di addebito ex art. 24 d.lgs. n. 46/99 (cfr. Cass. n. 10585/2020).
Deve rilevarsi, invero, che l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio fa riferimento ai predetti atti prodromici -mai impugnati- che contenevano già la determinazione degli interessi. Ne consegue che, rispetto all'intimazione di pagamento, non sussiste un onere di motivazione aggiuntivo, trovando la quantificazione degli interessi, quanto a decorrenza e modalità di calcolo, la sua fonte negli atti prodromici -si ripete- mai impugnati (cfr. argomenti in tal senso Cass. S.U. n. 22281/2022
e più di recente in Cass. n. 6203/2023).
***
5 Accertata l'infondatezza dei motivi di appello, la sentenza impugnata deve essere quindi integralmente confermata anche nella parte in cui ha riconosciuto l'interruzione della prescrizione quinquennale dei crediti per effetto della notifica della intimazione di pagamento n. 059 2017
9005869180 000, avvenuta in data 12.09.2017 (rispetto alla quale parte dell'appellante non ha mosso specifiche contestazioni neppure successivamente alla sua produzione nel giudizio di primo grado).
Risultando incontestata (e anzi ammessa, all'ultimo capoverso delle pagg. 2 e 4 del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado) la notifica degli avvisi di addebito nelle date dell'8.01.2013
e dell'8.10.2013, indicate nell'intimazione di pagamento per cui è causa, con la notifica della intimazione di pagamento n. 059 2017 9005869180 000, è stato validamente interrotto il termine di prescrizione quinquennale, che ha cominciato nuovamente a decorrere dal 12.09.2017, venendo nuovamente interrotto con la notifica della intimazione di pagamento per cui è causa, in data
2.03.2022.
Per tutto quanto sopra esposto, l'appello deve essere rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce-Sezione lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 6.06.2023 da e , Parte_1 Controparte_1 CP_2 avverso la sentenza del 22.03.2023 n. 1101 del Tribunale di Lecce, così provvede:
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore di ciascuna delle parti appellate, delle spese di questo grado, liquidate in € 1.000,00, oltre accessori e rimborso spese forfettario come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2012 dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
Riserva il deposito della sentenza entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce, il 29.05.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Dott.ssa Silvana Botrugno
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