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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/12/2025, n. 17687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17687 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10464/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE SEDICESIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti giudici:
PE Di VO Presidente
MA AN GI
IA OR GI est. riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10464/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Cesare Parte_1 C.F._1
Coletta, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sonnino (LT) alla Via C. V.
Pellegrini n. 83 e Roma, Viale Parioli n. 56, come da procura rilasciata su foglio separato
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Francesco CP_1 C.F._2
Di Ciollo e dell'avv. Mattia Di Ciollo, con poteri disgiunti tra loro e domiciliato presso il loro studio in Latina alla Via Carducci n 7 e domicilio digitale alla casella PEC:
Email_1 Email_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Il difensore di parte attrice in sede di note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. per l'udienza del 16.12.2025 ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
pagina 1 di 4 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 davanti a questo Tribunale chiedendo accogliersi le seguenti CP_1 conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, ordinare, ai sensi dell'art. 1111 c.c., lo scioglimento della comunione della quota di partecipazione sociale del 51% detenuta dai sig.ri e CP_1 [...]
nella società agricola Farm Village s.r.l. con sede in Roma, Viale Ratto delle Pt_1
Sabine n. 51 (C.F. e P.I.: ), con attribuzione ai singoli partecipanti della P.IVA_1 quota ad ognuno spettante pari alla metà ovvero 25,5%. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite oltre spese generali, iva e CPA come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatari”.
costituitosi in giudizio, in via pregiudiziale chiedeva dichiararsi CP_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma e in subordine nel merito, previa adesione alla richiesta di divisione, concludeva perché si procedesse allo scioglimento della comunione ereditaria relativamente alla quota societaria oggetto di causa.
La causa, di natura documentale, era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more, con nota di deposito del 30.06.2024 parte attrice produceva “Atto divisione quote societarie Farm Village S.r.l.”
Il fascicolo veniva, infine, rimesso al Collegio per la decisione all'udienza cartolare del 16.12.2025, sulle conclusioni rassegnate dal solo difensore di parte attrice che, in sede di note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., chiedeva darsi atti dell'intervenuta divisione e dichiararsi cessata la materia del contendere.
In via pregiudiziale, deve essere dichiarata l'inammissibilità della domanda tesa alla declaratoria di incompetenza territoriale di questo Tribunale, avanzata dalla difesa di parte convenuta nel costituirsi in giudizio, siccome tardivamente proposta ex art. 38, I co., c.p.c. (la costituzione è dell'08.09.2022, essendo stata la prima udienza ex art. 183 c.p.c. fissata al 13.09.2022).
Nel merito, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
pagina 2 di 4 La cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio, può e deve essere dichiarata ogni qualvolta i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti, e da far venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta.
Nel caso di specie, deve essere senz'altro dichiarata cessata la materia del contendere, considerato che in sede di comparsa di risposta il convenuto ha aderito alla domanda attorea di scioglimento della comunione in essere sulla quota sociale e che con la sopra citata nota di deposito l'attore ha prodotto l'atto di divisione della quota intervenuta con atto a rogito del notaio rep. 39.003 – racc. Persona_1
25.280 del 13.02.2024.
L'intervenuta adesione di parte convenuta alla domanda avversaria induce, infine, a ravvisare gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92, II co., c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza disattesa o assorbita, così dispone:
• dichiara l'inammissibilità della domanda di tesa alla declaratoria CP_1 di incompetenza territoriale del Tribunale di Roma;
• dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda proposta da
Parte_1
• compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
pagina 3 di 4 Roma, 16/12/2025
Il GI est.
IA OR
Il Presidente
PE Di VO
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE SEDICESIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti giudici:
PE Di VO Presidente
MA AN GI
IA OR GI est. riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10464/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Cesare Parte_1 C.F._1
Coletta, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sonnino (LT) alla Via C. V.
Pellegrini n. 83 e Roma, Viale Parioli n. 56, come da procura rilasciata su foglio separato
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Francesco CP_1 C.F._2
Di Ciollo e dell'avv. Mattia Di Ciollo, con poteri disgiunti tra loro e domiciliato presso il loro studio in Latina alla Via Carducci n 7 e domicilio digitale alla casella PEC:
Email_1 Email_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Il difensore di parte attrice in sede di note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. per l'udienza del 16.12.2025 ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
pagina 1 di 4 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 davanti a questo Tribunale chiedendo accogliersi le seguenti CP_1 conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, ordinare, ai sensi dell'art. 1111 c.c., lo scioglimento della comunione della quota di partecipazione sociale del 51% detenuta dai sig.ri e CP_1 [...]
nella società agricola Farm Village s.r.l. con sede in Roma, Viale Ratto delle Pt_1
Sabine n. 51 (C.F. e P.I.: ), con attribuzione ai singoli partecipanti della P.IVA_1 quota ad ognuno spettante pari alla metà ovvero 25,5%. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite oltre spese generali, iva e CPA come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatari”.
costituitosi in giudizio, in via pregiudiziale chiedeva dichiararsi CP_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma e in subordine nel merito, previa adesione alla richiesta di divisione, concludeva perché si procedesse allo scioglimento della comunione ereditaria relativamente alla quota societaria oggetto di causa.
La causa, di natura documentale, era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more, con nota di deposito del 30.06.2024 parte attrice produceva “Atto divisione quote societarie Farm Village S.r.l.”
Il fascicolo veniva, infine, rimesso al Collegio per la decisione all'udienza cartolare del 16.12.2025, sulle conclusioni rassegnate dal solo difensore di parte attrice che, in sede di note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., chiedeva darsi atti dell'intervenuta divisione e dichiararsi cessata la materia del contendere.
In via pregiudiziale, deve essere dichiarata l'inammissibilità della domanda tesa alla declaratoria di incompetenza territoriale di questo Tribunale, avanzata dalla difesa di parte convenuta nel costituirsi in giudizio, siccome tardivamente proposta ex art. 38, I co., c.p.c. (la costituzione è dell'08.09.2022, essendo stata la prima udienza ex art. 183 c.p.c. fissata al 13.09.2022).
Nel merito, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
pagina 2 di 4 La cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio, può e deve essere dichiarata ogni qualvolta i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti, e da far venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta.
Nel caso di specie, deve essere senz'altro dichiarata cessata la materia del contendere, considerato che in sede di comparsa di risposta il convenuto ha aderito alla domanda attorea di scioglimento della comunione in essere sulla quota sociale e che con la sopra citata nota di deposito l'attore ha prodotto l'atto di divisione della quota intervenuta con atto a rogito del notaio rep. 39.003 – racc. Persona_1
25.280 del 13.02.2024.
L'intervenuta adesione di parte convenuta alla domanda avversaria induce, infine, a ravvisare gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92, II co., c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza disattesa o assorbita, così dispone:
• dichiara l'inammissibilità della domanda di tesa alla declaratoria CP_1 di incompetenza territoriale del Tribunale di Roma;
• dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda proposta da
Parte_1
• compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
pagina 3 di 4 Roma, 16/12/2025
Il GI est.
IA OR
Il Presidente
PE Di VO
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