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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 09/06/2025, n. 1286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1286 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'odierna udienza ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127-ter, 429 e 442
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 9493 dell'anno 2023
TRA
, nata a [...] il [...], in qualità di erede di Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...] e deceduto il 18.05.2024, rappresentata e difesa dagli
[...] avv.ti Roberto Di Pierro, Michele Di Pierro e Matteo Di Pierro, giusta procura in calce alla memoria di costituzione depositata il 22.01.2025;
- Ricorrente –
CONTRO in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria De Leonardis, giusta procura generale alle liti;
- Resistente –
In data 09.06.2025 la causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127-ter c.p.c. Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.12.2023 , dopo aver proposto accertamento Controparte_1 tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU, proponeva giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire l'indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa.
Nello specifico, il Consulente della prima fase, dott. , aveva riconosciuto Persona_1 sussistenti i requisiti sanitari in capo al per percepire la prestazione suddetta a far data da Pt_1 dicembre 2022, ossia da epoca successiva alla richiesta amministrativa.
Secondo l'assunto dell'istante, il CTU aveva errato nel considerare il complesso delle patologie a proprio carico e l'incidenza delle stesse sulla propria capacità si svolgere autonomamente le attività quotidiane.
Costituendosi in giudizio, l' contestava la sussistenza del requisito sanitario per ottenere i CP_2 benefici richiesti.
All'udienza del 06.05.2024, questo Giudice dapprima disponeva che il CTU nominato in fase di a.t.p. fosse chiamato a rendere chiarimenti in questa sede. Dopodiché, attesi chiarimenti nei quali il
Consulente ribadiva le conclusioni già rassegnate in prima fase, ritenutane l'opportunità, disponeva la rinnovazione della perizia, nominando a tal fine la dott.ssa . Persona_2
1
Nelle more del giudizio, in data 18.05.2024, decedeva e si costituiva in sua vece Controparte_1
l'erede, Parte_1
*******
In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole alla ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in CP_2 capo a quest'ultima di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
Ciò detto, la domanda formulata da nella fase di merito, poi proseguita Controparte_1 dall'erede, è infondata e va rigettata per i motivi che di seguito si espongono. L'indennità di accompagnamento, istituita con le leggi n. 406/1968 e n. 18/1980, a seguito delle modifiche apportate dalla l. n. 508/1988, è concessa: a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche ex
L. 118/1971 e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua.
L'indennità di accompagnamento spetta anche ai minori degli anni 18 che si trovino delle condizioni su indicate.
Orbene, nel caso in esame, la CTU nominata in questa fase di merito, le cui conclusioni appaiono esenti da vizi logici tanto da poter essere poste a base della presente decisione, ha ritenuto che a causa delle patologie sofferte da , i requisiti sanitari per il riconoscimento Controparte_1 dell'indennità di accompagnamento sussistessero in capo allo stesso solo a partire da dicembre
2022.
In particolare, la Consulente ha così argomentato: “Dopo un'attenta e scrupolosa disamina della storia clinica anamnestica e della documentazione versata in atti ed in osservanza delle Tabelle di
Legge D.M. 05/02/92 si condivide il giudizio espresso dalla CIC di Trani in data 06/07/2022 che riconosceva il signor ultrasessantacinquenne con difficoltà Parte_2 persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età grave al 100% dalla data di presentazione della domanda amministrativa 04/05/2022 senza diritto all'indennità di accompagnamento considerando che la Visita Neurologica del 12/09/2022 recita: decadimento cognitivo moderato in paziente vascolare … IADL 3/8 e ADL 4/6 e nel corso di tale visita viene richiamata una Visita Neurologica precedente eseguita a Febbraio 2022 che recitava: buone capacità cognitive e orientamento T/S/P MMSE: 22-24/30 IADL 3/6 in assenza di ADL. Quindi il ricorrente presentava un quadro pluripatologico tale da determinare il riconoscimento di una invalidità grave 100% senza diritto all'indennità di accompagnamento” (cfr. CTU agli atti e alla quale si rinvia).
In questi termini, la Consulente ha riconosciuto che, alla data della domanda amministrativa, il dante causa era totalmente invalido, ma senza diritto all'indennità di accompagnamento, poiché conservava autonomia funzionale. Tale ultima, è risultata essere venuta meno a partire da dicembre
2022, come evidenziato dalla CTU in tale passaggio: “In esito alla disamina della documentazione successiva a tale epoca con particolare riferimento al ricovero in Cardiologia del P.O. di Bisceglie dal 21/12/2022 al 22/12/2022 e con trasferimento presso U.O.C. di Cardiologia UTIC di Andria per studio coronografico dal 22/12/2022 al 24/12/2022 ove fu discusso collegialmente e con i familiari del caso e si decideva di soprassedere a studio coronografico risultando i rischi correlati
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alla procedura maggiori dei potenziali benefici in relazione all'età e alla comorbidità del paziente soprattutto insufficienza renale severa cronica con GFR < 25 ml/min con dimissione a domicilio con l'indicazione ad una ripresa graduale dell'attività fisica quotidiana con dieta ipocalorica ed ipocolesterolizzante con controlli regolari della pressione arteriosa e di esami ematochimici e di controlli clinici cardiologici oltre alla gestione della terapia farmacologica ai cui ricoveri seguirono altri sempre in ambito Cardiologico dal 09/01/2023 al 17/01/2023 conclusosi con la dimissione volontaria del paziente che non permise di portare a termine l'iter diagnostico e terapeutico impostato. Successivo ricovero presso Centro Opera Don Uva dal 16/01/2023 al
26/01/2023 a cui seguì un successivo ricovero in Medicina Interna dal 17/04/2023 al 22/04/2023 conclusosi con una dimissione volontaria. Pertanto si ritiene di riconoscere l'indennità di accompagnamento a decorrere da Dicembre 2022 fino alla data del decesso 18/05/2024” (cfr. CTU agli atti e alla quale si rinvia).
Le conclusioni poc'anzi esposte sono sovrapponibili a quelle a cui a cui era già pervenuto il CTU nominato nella fase di ATP (qui ribadite in sede di chiarimenti), che erano state oggetto di contestazione da parte della ricorrente. Invero, il dott. così concludeva: “È ben Per_1 documentato dalla certificazione prodotta e dalla nostra osservazione clinica che il sig. CP_1
di anni 86, è principalmente affetto da “Diabete mellito complicato da retinopatia.
[...]
Cardiopatia ischemico-ipertensiva. IRC IV stadio. Ipoacusia mista bilat. Carcinoma vescicale trattato con TURBT. BPCO. Disturbo neurocognitivo maggiore”.
Alla nostra osservazione domiciliare il sig. vedovo dal novembre 2022, ha manifestato Pt_1 segni di insofferenza e scarsa aderenza alle indicazioni terapeutiche. Tali elementi, peraltro già ampiamente rappresentati nella documentazione specialistica esaminata (vedi visita neuro del settembre 2022), associati alla documentata necessità di frequenti ricoveri, tutti conclusi con
l'abbandono anzitempo della struttura ospedaliera, ci consentono di descrivere una condizione in cui l'alterazione psichica, ancora non grave, in presenza di una importante necessità terapeutica
(vedi elenco farmaci del medico di famiglia) rendono del tutto attendibile che in assenza di una specifica assistenza il non sarebbe in grado di gestire in autonomia le cure. Per tali CP_1 considerazioni appare necessario, a decorrere dal dicembre 2022 garantire tale forma di assistenza.
In conclusione SI ricorrono i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a far data dal 2022 (con revisione al 2024)” (cfr. CTU a.t.p. agli atti e alla quale si rinvia).
Dunque, sulla scorta di tutto quanto esposto, attesa la piena sovrapponibilità delle conclusioni a cui sono pervenuti i Consulenti nominati nelle diverse fasi del giudizio, non residua più alcun dubbio circa la correttezza degli elaborati peritali.
Pertanto, il ricorso di merito deve essere rigettato e contestualmente deve dichiararsi che il requisito sanitario per percepire l'indennità di accompagnamento sussisteva in capo a Controparte_1 solo a partire da dicembre 2022 e fino alla data di decesso, avvenuto il 18.05.2024.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese processuali, tenuto conto della decorrenza differita della prestazione rispetto alla fase amministrativa, non potendosi dunque censurare la valutazione della commissione medica, sussistono i presupposti per una integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, ad esclusione delle spese di CTU, che restano definitivamente a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
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22.12.2023 da nei confronti dell' , poi proseguita dall'erede Controparte_1 CP_2 Parte_1
costituitasi con memoria depositata il 22.01.2025, così provvede:
[...]
1) rigetta il ricorso di merito;
2) dichiara che possedeva il requisito sanitario per percepire l'indennità di Controparte_1 accompagnamento da dicembre 2022 alla data del decesso avvenuto il 18.05.2024;
3) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
4) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_2
Così deciso in Trani in data 09.06.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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