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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/06/2025, n. 2429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2429 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 406/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: , TE C.F._1 elettivamente domiciliato presso gli avv.ti Fabio Gagliano e Dionisio Via, rappresentanti e difensori
– ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), _1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso l'avv. Giuseppina Macli, rappresentante e difensore
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come note scritte del 26 maggio e del 9 maggio 2025, per l'udienza del 29/5/2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Breve excursus del giudizio e delle domande delle parti.
Con ricorso depositato l'11/1/2024, , premesso di aver contratto TE
1 matrimonio concordatario con il 21/9/2009 a Palermo e che da tale unione _1
erano nati i figli , il 22/6/2010, e il 20/3/2015, deduceva che, dalla Per_1 Per_2
comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento di separazione consensuale definito con decreto di omologa del 21/10-
9/11/2022, non si erano più riconciliati.
Aggiungeva che entrambe le parti erano economicamente indipendenti e che le condizioni di separazione prevedevano: l'affidamento condiviso dei figli minori, con domicilio prevalente presso la madre e diritto di visita paterno;
l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà dei genitori di , a quest'ultima; l'obbligo a suo carico _1
di corrispondere alla resistente un assegno di € 500,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori (€ 250,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie relative agli stessi;
la percezione dell'intero ammontare dell'assegno unico in favore di
. _1
Chiedeva, pertanto, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione.
La resistente si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di divorzio ma deducendo: che l'assegno di mantenimento di € 500,00 mensili per entrambi i figli non risultava più sufficiente per far fronte alle accresciute esigenze dei ragazzi, uno dei quali si apprestava ad iniziare le scuole superiori;
che, tra le tante aumentate esigenze, vi era quella relativa al doposcuola, a fronte della quale il ricorrente aveva sempre negato il proprio contributo;
che i redditi del ricorrente erano di gran lunga superiori ai propri, atteso che lavorava nelle attività commerciali di famiglia, “Voglia di TE
Pane” e “Voglia di Pizza”, operanti da lungo tempo nel settore della panificazione e della ristorazione.
La resistente chiedeva pertanto: la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
l'obbligo a carico di di corrisponderle, entro il giorno 5 di ogni mese, TE
un assegno di € 700,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli e Per_1
la conferma delle ulteriori condizioni concordate ed omologate in sede di Per_2
separazione consensuale.
Sentite le parti all'udienza del 29/5/2024 e preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Giudice delegato formulava alle parti una proposta conciliativa del seguente contenuto: “conferma delle condizioni previste nella separazione in merito al regime di
2 affidamento dei minori e di mantenimento ordinario;
ripartizione al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale, facendovi confluire anche la spesa del doposcuola;
conferma dell'assegno unico interamente alla resistente.”.
Scaduto il termine del 27/6/2024, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e preso atto della mancata adesione alla proposta conciliativa da parte del ricorrente, il Giudice adottava i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti con ordinanza di pari data
(successivamente oggetto di correzione con decreto del 17/7/2024):
- affidamento condiviso dei minori e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno;
- assegnazione della casa coniugale alla resistente;
- obbligo a carico di di corrispondere in favore di TE _1
, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 400,00 mensili a titolo di
[...] mantenimento dei figli minori (€ 200,00 ciascuno), annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie relative agli stessi secondo il Protocollo del 2/7/2019 in vigore presso il Tribunale di Palermo;
- attribuzione della totalità dell'assegno unico alla resistente.
La resistente proponeva reclamo avverso la suddetta ordinanza e la Corte di Appello di Palermo, in parziale accoglimento dello stesso, poneva a carico di TE
l'obbligo di corrispondere in favore di un assegno di € 620,00 mensili a _1
titolo di mantenimento dei figli minori (€ 310,00 ciascuno).
Con ricorso depositato in data 24/1/2025, instaurava apposito sub- TE
procedimento per la modifica dei provvedimenti provvisori e urgenti, deducendo, tra l'altro: che, in pendenza del reclamo dinanzi alla Corte d'Appello, era intervenuta un'ordinanza di assegnazione del Tribunale di Palermo, Sez. VI, emessa nella procedura esecutiva mobiliare presso terzi promossa nei propri confronti da Controparte_2
; che, in particolare, con detta ordinanza il Giudice aveva assegnato al creditore
[...] procedente la somma di € 35.250,23, oltre spese della procedura esecutiva, determinate in ulteriori € 1.321,30, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, disponendo l'assegnazione di
1/5 della retribuzione mensile, nonché una corrispondente quota delle somme accantonate dal datore di lavoro a titolo di TFR;
di essere assunto a tempo parziale presso la semplificata con la qualifica di cuoco-pizzaiolo; di percepire una Controparte_3
3 retribuzione mensile netta di € 400,00 circa, gravata dalla trattenuta di 1/5 in esecuzione della suddetta ordinanza;
di avere maturato pendenze fiscali per € 9.866,87.
Il Giudice, con provvedimento emesso a verbale in data 1/4/2025, disponeva l'archiviazione del sub procedimento rimettendo al Collegio, in sede di decisione relativa al giudizio principale, ogni determinazione in merito alle domande proposte.
La causa, istruita con le produzioni documentali, veniva, quindi, trattenuta in decisione e rimessa al Collegio all'udienza indicata in epigrafe.
2. Pronuncia sullo status.
Ebbene, la domanda di divorzio deve essere accolta, essendo trascorsi più di sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel procedimento di separazione consensuale definito con decreto di omologa del 21/10-
9/11/2022, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
Deve, in conseguenza, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile tra le parti.
3. Regime di affidamento della prole.
Procedendo, dunque, con l'esame delle domande ulteriori rispetto a quella di divorzio, con riferimento all'affidamento dei figli minori delle parti, in assenza di ragioni ostative, deve confermarsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre.
Quanto al diritto di visita paterno, deve altresì confermarsi che, in assenza di diversi accordi liberamente stretti tra le parti, potrà incontrare e tenere con sé TE
i figli secondo quanto concordato in sede di separazione consensuale, ivi compreso il pernottamento nella notte tra il lunedì e il martedì.
4. Casa coniugale.
In relazione alla casa coniugale, deve confermarsi l'assegnazione in favore di _1
, per continuare ad abitarla insieme ai figli minori e
[...] Per_1 Per_2
5. Domande di contenuto economico. Contributo al mantenimento dei figli.
Procedendo all'esame delle domande di contenuto economico, con riferimento all'assegno dovuto a titolo di contributo al mantenimento della prole, deve rammentarsi che a seguito della separazione o del divorzio tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche
4 della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fin quando l'età dei figli lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari,
è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c. (che richiama oggi l'art. 315 bis c.c.), non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
Ciò posto, per quanto concerne la specifica situazione reddituale delle parti, il ricorrente nel corso del giudizio ha rappresentato: di lavorare come pizzaiolo nell'attività di famiglia per uno stipendio di circa € 400,00 mensili e di aver subito un pignoramento a causa di un prestito contratto;
che l'azienda di famiglia era stata chiusa nel mese di ottobre del 2022 e che quindi era venuto meno l'aiuto economico precedentemente fornito dai propri genitori;
che il proprio padre aveva subito un pignoramento notificato in data
20/8/2024 per l'importo di oltre € 450.000,00.
Nell'ambito del sub procedimento iscritto al n. 406-1/2024 R.G., il ricorrente ha prodotto documentazione relativa alla cessazione dell'attività del panificio del proprio padre, , ed al pignoramento dell' Persona_3 Controparte_4 subito dal medesimo (cfr. all.ti 1-2 al deposito telematico dell'1/4/2025).
, con note autorizzate depositate il 9/5/2025, ha eccepito _1
l'inammissibilità e l'irrilevanza della documentazione da ultimo prodotta dal ricorrente, in quanto riferita al relativo padre e comunque avente ad oggetto esposizioni risalenti al periodo della separazione consensuale tra i coniugi. La resistente ha dedotto, inoltre, che avrebbe sottaciuto l'apertura di un nuovo esercizio commerciale TE
dell'impresa di famiglia, la cui ragione sociale è “Antica Panetteria Gastronomica Maiorana di Puccio Antonina”, quest'ultima madre del ricorrente, con sede all'indirizzo del
“cessato” panificio, nei locali adiacenti la pizzeria presso la quale lavora il che, Pt_1
anche con riferimento all'attività di panificazione, l'esercizio commerciale di via del
5 Collegio di Maria 60, denominato “Voglia di pane Puccio” era un'attività commerciale pluriennale della artita IVA n. ; che dalla visura camerale Controparte_5 P.IVA_1
storica dell'impresa di famiglia risultava che il ricorrente era assunto Controparte_5 come dipendente.
Dalla documentazione in atti, inoltre, risulta che, in data 2/10/2024, il Tribunale di
Palermo, Sez. VI, ha emesso nei confronti del ricorrente un'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., assegnando al creditore procedente, , la somma Controparte_2
di € 35.250,23, oltre spese della procedura esecutiva, determinate in ulteriori € 1.321,30, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, disponendo al contempo l'assegnazione di 1/5 della relativa retribuzione mensile, nonché una corrispondente quota delle somme accantonate dal datore di lavoro a titolo di TFR (cfr. doc. 3 allegato al deposito telematico del
23/1/2025); emergono inoltre pendenze fiscali a carico di per € 9.866,87 TE
(cfr. doc. 7, allegato al deposito telematico del 23/1/2025).
Infine, dalla certificazione unica del 2024 per l'anno di imposta 2023, risulta in capo al ricorrente un reddito da lavoro dipendente di € 4.865,63 (cfr. doc. 6, allegato al deposito telematico del 23/1/2025).
Quanto alla resistente, dalla certificazione unica del 2024 per l'anno di imposta 2023 risulta un reddito da lavoro dipendente di € 4.254,48 (cfr. all. 3 alla comparsa di costituzione).
Ebbene, valutata la situazione economica e familiare sulla base degli elementi suesposti, delle condizioni concordate dalle parti in sede di separazione, delle accresciute esigenze dei figli minori e tenuto conto altresì degli elementi dedotti dalla resistente – e non specificamente contestati – con riferimento al tenore di vita del ricorrente, si ritiene congruo porre a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di TE _1
, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 500,00 mensili a titolo di contributo
[...]
al mantenimento dei figli (€ 250,00 ciascuno), annualmente rivalutabili secondo gli indici
ISTAT.
Entrambi i genitori, inoltre, saranno tenuti al pagamento delle spese straordinarie relative ai figli nella misura del 50% ciascuno, secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019.
Infine, stante la domiciliazione assolutamente prevalente dei figli presso la madre,
6 deve disporsi la percezione dell'intero ammontare dell'Assegno unico in favore di _1
(cfr. Cass. ordinanza n. 4672/2025).
[...]
6. Regolamentazione delle spese di lite.
Tenuto conto della parziale soccombenza di entrambe le parti, sussistono le condizioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto a
Palermo in data 21/9/2009 da , nato a [...] il [...], e da TE
, nata a [...] il [...], trascritto agli atti dello Stato civile del _1
predetto Comune dell'anno 2009, al n. 77, Parte II, Serie A;
• conferma l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre e diritto di visita paterno come in parte motiva;
• conferma l'assegnazione della casa coniugale in favore di , per _1 continuare ad abitarla insieme ai figli e Per_1 Per_2
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di TE
, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 500,00 mensili a titolo di _1
contributo al mantenimento dei figli (€ 250,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat;
• pone a carico di entrambe le parti l'obbligo di provvedere al pagamento delle spese straordinarie relative ai figli nella misura del 50% ciascuno secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo
Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019;
• dispone la percezione integrale dell'assegno unico in favore di _1
;
[...]
• dispone che la presente sentenza, in copia autentica, al passaggio in giudicato, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
• compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
7 Tribunale, il 29 maggio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 406/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: , TE C.F._1 elettivamente domiciliato presso gli avv.ti Fabio Gagliano e Dionisio Via, rappresentanti e difensori
– ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), _1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso l'avv. Giuseppina Macli, rappresentante e difensore
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come note scritte del 26 maggio e del 9 maggio 2025, per l'udienza del 29/5/2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Breve excursus del giudizio e delle domande delle parti.
Con ricorso depositato l'11/1/2024, , premesso di aver contratto TE
1 matrimonio concordatario con il 21/9/2009 a Palermo e che da tale unione _1
erano nati i figli , il 22/6/2010, e il 20/3/2015, deduceva che, dalla Per_1 Per_2
comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento di separazione consensuale definito con decreto di omologa del 21/10-
9/11/2022, non si erano più riconciliati.
Aggiungeva che entrambe le parti erano economicamente indipendenti e che le condizioni di separazione prevedevano: l'affidamento condiviso dei figli minori, con domicilio prevalente presso la madre e diritto di visita paterno;
l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà dei genitori di , a quest'ultima; l'obbligo a suo carico _1
di corrispondere alla resistente un assegno di € 500,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori (€ 250,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie relative agli stessi;
la percezione dell'intero ammontare dell'assegno unico in favore di
. _1
Chiedeva, pertanto, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione.
La resistente si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di divorzio ma deducendo: che l'assegno di mantenimento di € 500,00 mensili per entrambi i figli non risultava più sufficiente per far fronte alle accresciute esigenze dei ragazzi, uno dei quali si apprestava ad iniziare le scuole superiori;
che, tra le tante aumentate esigenze, vi era quella relativa al doposcuola, a fronte della quale il ricorrente aveva sempre negato il proprio contributo;
che i redditi del ricorrente erano di gran lunga superiori ai propri, atteso che lavorava nelle attività commerciali di famiglia, “Voglia di TE
Pane” e “Voglia di Pizza”, operanti da lungo tempo nel settore della panificazione e della ristorazione.
La resistente chiedeva pertanto: la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
l'obbligo a carico di di corrisponderle, entro il giorno 5 di ogni mese, TE
un assegno di € 700,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli e Per_1
la conferma delle ulteriori condizioni concordate ed omologate in sede di Per_2
separazione consensuale.
Sentite le parti all'udienza del 29/5/2024 e preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Giudice delegato formulava alle parti una proposta conciliativa del seguente contenuto: “conferma delle condizioni previste nella separazione in merito al regime di
2 affidamento dei minori e di mantenimento ordinario;
ripartizione al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale, facendovi confluire anche la spesa del doposcuola;
conferma dell'assegno unico interamente alla resistente.”.
Scaduto il termine del 27/6/2024, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e preso atto della mancata adesione alla proposta conciliativa da parte del ricorrente, il Giudice adottava i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti con ordinanza di pari data
(successivamente oggetto di correzione con decreto del 17/7/2024):
- affidamento condiviso dei minori e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno;
- assegnazione della casa coniugale alla resistente;
- obbligo a carico di di corrispondere in favore di TE _1
, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 400,00 mensili a titolo di
[...] mantenimento dei figli minori (€ 200,00 ciascuno), annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie relative agli stessi secondo il Protocollo del 2/7/2019 in vigore presso il Tribunale di Palermo;
- attribuzione della totalità dell'assegno unico alla resistente.
La resistente proponeva reclamo avverso la suddetta ordinanza e la Corte di Appello di Palermo, in parziale accoglimento dello stesso, poneva a carico di TE
l'obbligo di corrispondere in favore di un assegno di € 620,00 mensili a _1
titolo di mantenimento dei figli minori (€ 310,00 ciascuno).
Con ricorso depositato in data 24/1/2025, instaurava apposito sub- TE
procedimento per la modifica dei provvedimenti provvisori e urgenti, deducendo, tra l'altro: che, in pendenza del reclamo dinanzi alla Corte d'Appello, era intervenuta un'ordinanza di assegnazione del Tribunale di Palermo, Sez. VI, emessa nella procedura esecutiva mobiliare presso terzi promossa nei propri confronti da Controparte_2
; che, in particolare, con detta ordinanza il Giudice aveva assegnato al creditore
[...] procedente la somma di € 35.250,23, oltre spese della procedura esecutiva, determinate in ulteriori € 1.321,30, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, disponendo l'assegnazione di
1/5 della retribuzione mensile, nonché una corrispondente quota delle somme accantonate dal datore di lavoro a titolo di TFR;
di essere assunto a tempo parziale presso la semplificata con la qualifica di cuoco-pizzaiolo; di percepire una Controparte_3
3 retribuzione mensile netta di € 400,00 circa, gravata dalla trattenuta di 1/5 in esecuzione della suddetta ordinanza;
di avere maturato pendenze fiscali per € 9.866,87.
Il Giudice, con provvedimento emesso a verbale in data 1/4/2025, disponeva l'archiviazione del sub procedimento rimettendo al Collegio, in sede di decisione relativa al giudizio principale, ogni determinazione in merito alle domande proposte.
La causa, istruita con le produzioni documentali, veniva, quindi, trattenuta in decisione e rimessa al Collegio all'udienza indicata in epigrafe.
2. Pronuncia sullo status.
Ebbene, la domanda di divorzio deve essere accolta, essendo trascorsi più di sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel procedimento di separazione consensuale definito con decreto di omologa del 21/10-
9/11/2022, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
Deve, in conseguenza, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile tra le parti.
3. Regime di affidamento della prole.
Procedendo, dunque, con l'esame delle domande ulteriori rispetto a quella di divorzio, con riferimento all'affidamento dei figli minori delle parti, in assenza di ragioni ostative, deve confermarsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre.
Quanto al diritto di visita paterno, deve altresì confermarsi che, in assenza di diversi accordi liberamente stretti tra le parti, potrà incontrare e tenere con sé TE
i figli secondo quanto concordato in sede di separazione consensuale, ivi compreso il pernottamento nella notte tra il lunedì e il martedì.
4. Casa coniugale.
In relazione alla casa coniugale, deve confermarsi l'assegnazione in favore di _1
, per continuare ad abitarla insieme ai figli minori e
[...] Per_1 Per_2
5. Domande di contenuto economico. Contributo al mantenimento dei figli.
Procedendo all'esame delle domande di contenuto economico, con riferimento all'assegno dovuto a titolo di contributo al mantenimento della prole, deve rammentarsi che a seguito della separazione o del divorzio tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche
4 della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fin quando l'età dei figli lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari,
è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c. (che richiama oggi l'art. 315 bis c.c.), non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
Ciò posto, per quanto concerne la specifica situazione reddituale delle parti, il ricorrente nel corso del giudizio ha rappresentato: di lavorare come pizzaiolo nell'attività di famiglia per uno stipendio di circa € 400,00 mensili e di aver subito un pignoramento a causa di un prestito contratto;
che l'azienda di famiglia era stata chiusa nel mese di ottobre del 2022 e che quindi era venuto meno l'aiuto economico precedentemente fornito dai propri genitori;
che il proprio padre aveva subito un pignoramento notificato in data
20/8/2024 per l'importo di oltre € 450.000,00.
Nell'ambito del sub procedimento iscritto al n. 406-1/2024 R.G., il ricorrente ha prodotto documentazione relativa alla cessazione dell'attività del panificio del proprio padre, , ed al pignoramento dell' Persona_3 Controparte_4 subito dal medesimo (cfr. all.ti 1-2 al deposito telematico dell'1/4/2025).
, con note autorizzate depositate il 9/5/2025, ha eccepito _1
l'inammissibilità e l'irrilevanza della documentazione da ultimo prodotta dal ricorrente, in quanto riferita al relativo padre e comunque avente ad oggetto esposizioni risalenti al periodo della separazione consensuale tra i coniugi. La resistente ha dedotto, inoltre, che avrebbe sottaciuto l'apertura di un nuovo esercizio commerciale TE
dell'impresa di famiglia, la cui ragione sociale è “Antica Panetteria Gastronomica Maiorana di Puccio Antonina”, quest'ultima madre del ricorrente, con sede all'indirizzo del
“cessato” panificio, nei locali adiacenti la pizzeria presso la quale lavora il che, Pt_1
anche con riferimento all'attività di panificazione, l'esercizio commerciale di via del
5 Collegio di Maria 60, denominato “Voglia di pane Puccio” era un'attività commerciale pluriennale della artita IVA n. ; che dalla visura camerale Controparte_5 P.IVA_1
storica dell'impresa di famiglia risultava che il ricorrente era assunto Controparte_5 come dipendente.
Dalla documentazione in atti, inoltre, risulta che, in data 2/10/2024, il Tribunale di
Palermo, Sez. VI, ha emesso nei confronti del ricorrente un'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., assegnando al creditore procedente, , la somma Controparte_2
di € 35.250,23, oltre spese della procedura esecutiva, determinate in ulteriori € 1.321,30, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, disponendo al contempo l'assegnazione di 1/5 della relativa retribuzione mensile, nonché una corrispondente quota delle somme accantonate dal datore di lavoro a titolo di TFR (cfr. doc. 3 allegato al deposito telematico del
23/1/2025); emergono inoltre pendenze fiscali a carico di per € 9.866,87 TE
(cfr. doc. 7, allegato al deposito telematico del 23/1/2025).
Infine, dalla certificazione unica del 2024 per l'anno di imposta 2023, risulta in capo al ricorrente un reddito da lavoro dipendente di € 4.865,63 (cfr. doc. 6, allegato al deposito telematico del 23/1/2025).
Quanto alla resistente, dalla certificazione unica del 2024 per l'anno di imposta 2023 risulta un reddito da lavoro dipendente di € 4.254,48 (cfr. all. 3 alla comparsa di costituzione).
Ebbene, valutata la situazione economica e familiare sulla base degli elementi suesposti, delle condizioni concordate dalle parti in sede di separazione, delle accresciute esigenze dei figli minori e tenuto conto altresì degli elementi dedotti dalla resistente – e non specificamente contestati – con riferimento al tenore di vita del ricorrente, si ritiene congruo porre a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di TE _1
, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 500,00 mensili a titolo di contributo
[...]
al mantenimento dei figli (€ 250,00 ciascuno), annualmente rivalutabili secondo gli indici
ISTAT.
Entrambi i genitori, inoltre, saranno tenuti al pagamento delle spese straordinarie relative ai figli nella misura del 50% ciascuno, secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019.
Infine, stante la domiciliazione assolutamente prevalente dei figli presso la madre,
6 deve disporsi la percezione dell'intero ammontare dell'Assegno unico in favore di _1
(cfr. Cass. ordinanza n. 4672/2025).
[...]
6. Regolamentazione delle spese di lite.
Tenuto conto della parziale soccombenza di entrambe le parti, sussistono le condizioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto a
Palermo in data 21/9/2009 da , nato a [...] il [...], e da TE
, nata a [...] il [...], trascritto agli atti dello Stato civile del _1
predetto Comune dell'anno 2009, al n. 77, Parte II, Serie A;
• conferma l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre e diritto di visita paterno come in parte motiva;
• conferma l'assegnazione della casa coniugale in favore di , per _1 continuare ad abitarla insieme ai figli e Per_1 Per_2
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di TE
, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 500,00 mensili a titolo di _1
contributo al mantenimento dei figli (€ 250,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat;
• pone a carico di entrambe le parti l'obbligo di provvedere al pagamento delle spese straordinarie relative ai figli nella misura del 50% ciascuno secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo
Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019;
• dispone la percezione integrale dell'assegno unico in favore di _1
;
[...]
• dispone che la presente sentenza, in copia autentica, al passaggio in giudicato, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
• compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
7 Tribunale, il 29 maggio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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