Articolo 16 della Legge 20 marzo 1975, n. 70
Articolo 15Articolo 17
Versione
3 aprile 1975
Art. 16. (Qualifiche)

Il ruolo amministrativo si articola nelle qualifiche funzionali:
a) di collaboratore, in possesso di titolo di istruzione universitaria e di particolari attitudini professionali;
b) di assistente, in possesso di titolo di istruzione media superiore e di buone attitudini professionali;
c) di archivista dattilografo, in possesso di un titolo di istruzione media interiore e di capacita' di ordine ed esecutiva;
d) di commesso, in possesso di un titolo di istruzione almeno elementare.
Il ruolo tecnico si articola nelle qualifiche funzionali:
a) di collaboratore tecnico, in possesso di un titolo di istruzione universitaria in facolta' scientifiche e di particolari attitudini professionali;
b) di assistente tecnico, in possesso di una specializzazione professionale e tecnica di grado superiore;
c) di operatore tecnico, in possesso di una specializzazione professionale e tecnica di grado medio;
d) di agente tecnico, in possesso di una qualificazione professionale tecnica inferiore.
Il ruolo professionale si articola in due qualifiche funzionali.
Alla prima appartengono gli iscritti in albi professionali per i quali e' richiesto il titolo di laurea o equipollente; alla seconda appartengono gli iscritti in albi professionali per i quali e' richiesto un titolo di studio o di abilitazione inferiore.
Per l'accesso alle qualifiche di cui ai precedenti commi, oltre ai requisiti di cui al precedente articolo 5, terzo comma, e' richiesto rispettivamente, a partire dalla qualifica a), il possesso del diploma di laurea, del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, del diploma di istruzione secondaria di primo grado e della licenza elementare, nel tipo specifico ed unitamente agli eventuali titoli di specializzazione stabiliti per i vari ruoli. Per i ruoli tecnici sono ammessi i diplomi di istruzione professionale di grado corrispondente rilasciati da istituti pubblici di istruzione.
Per le qualifiche di collaboratore e assistente dei ruoli amministrativo e tecnico, i regolamenti organici, ove siano previste funzioni di coordinamento, debbono prevedere un'ulteriore qualifica per funzioni di coordinamento di specifici settori di lavoro, da conferire ai dipendenti della stessa qualifica, secondo modalita' dagli stessi previste. Ove siano previste funzioni di coordinamento debbono essere previsti dai regolamenti organici incarichi da conferire a dipendenti delle qualifiche funzionali del ruolo professionale.
I concorsi di assunzione del personale sono banditi specificamente per ciascun ruolo e qualifica. I regolamenti dagli enti stabiliscono la natura del titolo di studio richiesto e gli eventuali titoli di specializzazione.
Entrata in vigore il 3 aprile 1975
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