Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/01/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molé, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, in sostituzione dell'udienza del 14.01.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 4883.23
TRA
, rapp.ta e difesa dall' avv. Giovanni Barile, come in atti Parte_1
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Stefano CP_1
Azzano, giusta procura generale alle liti, come in atti
- resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.07.23, la ricorrente ha convenuto in giudizio l' , per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ ...dichiarare la nullità del CP_1 provvedimento di indebito emesso in data 26.06.2020 dalla sede e che nulla CP_1
è dovuto dalla ricorrente per i motivi sopra esposti;
per l'effetto, dichiarare l'insussistenza del debito vantato dall' nei confronti dlela Sig.ra Somma CP_1
Prima per i motivi sopra esposti”, con vittori di spese di giudizio. Nello specifico, ha esposto: di essere titolare, sin dal 01.03.1988, di pensione INV.
CIV. n. 02943069 erogata e gestita dalla sede di Castellammare di Stabia e CP_1 della pensione di reversibilità categoria SO n. 28044902 a decorrere dal
01.07.2017, anch'essa gestita dalla sede di Castellammare di Stabia;
in CP_1 data 26.06.2017, in seguito al decesso del coniuge, Sig. , nato a Persona_1
CP_1 ottenere la pensione di reversibilità ; la sede di Castellammare di Stabia, con
CP_1 provvedimento del 25.07.2017, aveva informato la ricorrente della liquidazione della pensione di reversibilità, categoria SO n. 28044902; in particolare, sempre riferito alla pensione di reversibilità categoria SO n. 28044902, la detta sede
CP_1 aveva corrisposto alla Sig.ra l'importo di € 2.306,31 con la rata di Parte_1 settembre 2017; con provvedimento del 25.07.2017, la sede di
CP_1
Castellammare di Stabia aveva informato la Sig.a Prima del ricalcolo della Pt_1 pensione INV CIV numero 02943069 in seguito alla liquidazione del trattamento pensionistico di reversibilità; in particolare, con la citata comunicazione trasmessa dell'ente previdenziale alla ricorrente, la prestazione pensionistica INV CIV 02943069 non subiva variazioni e/o modificazioni nell'ammontare dell'importo mensile corrisposto, tanto è vero che, come già precisato e dimostrato ai precedenti e successivi punti, la stessa era stata corrisposta alla Sig.ra anche per Parte_1 gli anni successivi;
dal 01/07/2017 al 30/07/2020 la ricorrente aveva mensilmente riscosso quanto disposto dalla locale sede di Castellammare relativamente ai CP_1 trattamenti pensionistici categoria SO numero 28044902 e INV CIV numero
02943069; in data 30.07.2020 la ricorrente era stata destinataria della pretesa, da parte della locale sede di Castellammare di Stabia, di euro 16785,40 per rate CP_1 della pensione INV CIV 02943069 presuntamente non spettanti dal 01.01.2017 al
31.07.2020; la ricorrente, informata degli strumenti di tutela e difesa, in data
23.09.2020 presentava apposito ricorso ON LINE al Comitato Provinciale di CP_1
Napoli; dal 01.08.2020 la ricorrente era percettrice della sola pensione di reversibilità categoria SO numero 28044902; le rate della prestazione INV. CIV. n.
02943069 richieste in restituzione dalla sede di Castellammare di Stabia, CP_1 con il provvedimento del 30.07.2020, oltre ad essere state disposte dal detto
[...]
, erano state riscosse in perfetta buona fede dalla ricorrente;
il CP_2 provvedimento emesso dall' di Castellammare in data 26.06.2020, CP_1 rientrava tra i casi previsti dall'ex art. 52 della L. n. 88/89 ovvero dall'art. 13, comma 1 della L. 412/91, atteso che la sede di C.mare di Stabia era a CP_1 conoscenza dei dettagli dei trattamenti pensionistici – cat. SO n. 28044902 e cat.
INV.CIV. n. 02943069 - in quanto mensilmente li gestiva e li corrispondeva alla ricorrente nella misura prevista dalla normativa vigente;
nessun obbligo alla restituzione poteva configurarsi in capo alla ricorrente, tenuto conto che la stessa aveva trasmesso la dichiarazione dei redditi alla competente P.A., alla quale, l'Ente previdenziale, in virtù dell'art. 42 del D.L. 269/2003 conv. In L. 326/2003, poteva accedere mediante il controllo telematico dei requisiti reddituali. Si è costituito l' che, rappresentando l'infondatezza della domanda, ha CP_1 concluso per il rigetto del ricorso.
Ha rilevato, in particolare, che l'indebito derivava dal controllo dei redditi da cui scaturiva l'insussistenza del requisito reddituale;
in particolare, in data 25.07.2017 era stata liquidata alla ricorrente (titolare di assegno mensile di assistenza) pensione di reversibilità per un importo mensile di Euro 930,57 (all. n. 1), ossia per
Euro 6.046,31 per tutto l'anno 2017 (all. n. 2). Tale importo era superiore al limite di reddito annuo per la percezione dell'assegno mensile di assistenza INVCIV.; per motivi tecnici la prestazione di invalidità civile era stata bloccata dall' da CP_1 agosto 2020. A seguito del controllo si era generato un indebito di Euro 16.785,40 dal 01/2017 al 07/2020.
Sulla base della documentazione in atti, all'odierna udienza questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
La domanda deve essere accolta per le ragioni di seguito enunciate, di natura dirimente.
Ai fini della risoluzione della controversia, occorre fare applicazione dei recenti arresti giurisprudenziali di legittimità in punto indebito assistenziale (v. Cass. n.
29419/2018; Cass. n. 3802/2019; Cass. n. 13223/2020). Invero, la Suprema Corte ha chiarito che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'articolo 2033 c.c., in ragione dell' "affidamento dei pensionati nell'irripetibilita' di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" ; ciò in quanto le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Cost. 13 gennaio 2006, n.1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'articolo
38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431).
La regola che ne deriva e' quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, e' ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e cio' a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, ne' ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilita' tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens. Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (L. n. 448 del 1998, articolo 37, comma 8), che consente la ripetibilita' fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre non puo' dirsi che sussistano rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici.
Pertanto, l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
cio' a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilita' dell'indebito.
Ha, nello specifico, affermato la Corte di legittimità (v. Cass. n. 26036/2019):
“…la regola che ne deriva e' quella per cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente,
e' ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e cio' a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, ne' ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilita' tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennita' di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens”.
Da ultimo, la Suprema Corte ha ribadito tale principio di diritto, affermando, nello specifico “ In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del 2001 -, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033
c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del
1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”. (Cass. Sentenza n.13915 del
20/05/2021 ).
Invero, la Corte di legittimità ha espressamente escluso la configurabilità del dolo in capo al percipiente per la mera “omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (Cass.
L, Ordinanza n.13223 del 30/06/2020, secondo cui: “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha
l'onere di conoscere).
Nello specifico, la Corte di legittimità ha affermato che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica, atteso che il vigente CP_1 sistema normativo (art. 42 d.l. n. 269/2003, conv. In l. n. 326/ 2001 ed art.15 d.l.
78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102) consente la conoscenza dei redditi dichiarati, onerando l'Istituto del controllo telematico dei requisiti reddituali.
In applicazione degli esposti principi di diritto, nella fattispecie, deve ritenersi sussistente un legittimo affidamento dell'accipiens a percepire le somme oggi chieste in ripetizione dall' CP_1
Difatti, l'indebito ha avuto origine dalla titolarità di due prestazioni dall' CP_1 stesso erogate e dunque dall'Istituto perfettamente conosciute, non può imputarsi alcun dolo alla ricorrente. In effetti, con provvedimento del 25.07.2017, l' CP_1 confermava il diritto alle prestazioni economiche della pensione INV. CIV. n.
02943069 anche successivamente alla liquidazione del trattamento di reversibilità, pur essendo a conoscenza ed informato dalla ricorrente dei fatti incidenti sul diritto e sulla misura dei detti trattamenti pensionistici, continuando ad erogare i medesimi, sino al 30.07.2020
Per le ragioni esposte la domanda va accolta. Le spese di lite, liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/2014, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice così provvede:
dichiara non dovute dalla ricorrente le somme richieste dall' con il CP_1 provvedimento del 26.06.2020 impugnato;
condanna l' al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente CP_1 liquidate in complessivi euro 2600,00 oltre spese forfettarie, IVA e CPA, con distrazione al procuratore anticipatario.
Si comunichi.
In Torre Annunziata, il 14.01.2025
Il Giudice
dott.ssa Rosa Molè
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