Articolo 1272 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1271Articolo 1282
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9 ottobre 2010
Art. 1272. Promozioni 1. L'ufficiale della riserva giudicato idoneo all'avanzamento e' iscritto in quadro, ma e' promosso solo dopo la promozione degli ufficiali in servizio permanente di pari grado e anzianita' che lo precedevano nel ruolo del servizio permanente effettivo. 2. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio permanente di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali e' sospesa la valutazione o la promozione.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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