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Sentenza 22 giugno 2024
Sentenza 22 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 22/06/2024, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2396 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone delle magistrate: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel. est. dott.ssa Elisa Romano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2396/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Valerio Pierluigi Rozza, Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Lodi, Via San Martino n. 11;
RICORRENTE
Contro
(C.F. ) CP_1 CodiceFiscale_2
RESISTENTE CONTUMACE data comunicazione al Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c..
§§§
Conclusioni per parte ricorrente
“nel merito:
A) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai IGg. e con rito Parte_1 CP_1 concordatario in Lodi (LO) il giorno 19.06.1993, regolarmente trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune al Numero 55, parte II, Serie A, Anno 1993, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle conseguenti trascrizioni ed annotazioni;
B) disporre che la casa coniugale con tutto quanto l'arreda continuerà ad essere assegnata alla IG.ra che l'abiterà Pt_1 congiuntamente ai figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti sino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi;
C) sancire che le autovetture BMW X3 del 2019 intestata alla IG.ra e già in uso a quest'ultima e Ford Fiesta del Pt_1 2013 intestata alla IG.ra ed in uso alla prole verranno definitivamente assegnate alla IG.ra Pt_1 Pt_1
D) disporre la seguente regolamentazione delle questioni economiche:
- il IG. verserà mensilmente alla IG.ra in via anticipata entro il giorno 5 di ciascun mese, l'importo CP_1 Pt_2 di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti
(euro 250,00 cadauno), oltre aumento Istat;
- le spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative, verranno suddivise tra i genitori al 50 %, come da protocollo in uso presso il Tribunale e la Corte D'Appello di Milano;
- l'assegno unico ed ogni altro eventuale benefit e/o agevolazione saranno percepiti interamente dalla madre, così come le detrazioni/deduzioni relative agli esborsi effettuati per spese straordinarie necessarie ai figli saranno beneficiate interamente dalla IG.ra Pt_1
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali per il presente giudizio”.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1.a. Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente , regolarmente citato in CP_1 giudizio, comparso personalmente all'udienza del 12.01.2024, ma non costituito.
1.b. La presente controversia ha ad oggetto la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la sig.ra e il sig. nonché la richiesta di contributo al mantenimento della prole, Parte_1 CP_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, da porsi a carico del resistente.
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Lodi il 21.06.1993, trascritto presso il Comune di Lodi con atto n. 55, Parte II, Serie A, Anno 1993.
Dall'unione coniugale sono nati i due figli:
- (C.F. ), nato a [...] in data [...], Parte_3 CodiceFiscale_3
- (C.F. ), nata a [...] in data [...]. Parte_4 CodiceFiscale_4
Questo Tribunale, con decreto di omologa n. 16117/2022 del 30.12.2022 ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, alle seguenti condizioni:
A) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
B) la casa coniugale con tutto quanto l'arreda, ad esclusione dei beni personali del IG. verranno temporaneamente CP_1 assegnati alla IG.ra che continuerà ad abitare nella predetta abitazione congiuntamente ai figli maggiorenni ma non Pt_1 economicamente indipendenti sino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi. Le spese di gestione e manutenzione ordinaria della casa, così come eventuali spese condominiali ed i costi delle utenze, saranno a carico esclusivo della IG.ra Pt_1
Le spese di manutenzione straordinaria, invece, eventualmente imposte dal Condominio o concordate tra le parti, saranno da
2 ripartirsi al 50%. Al raggiungimento dell'indipendenza economica della prole l'assegnazione della casa verrà automaticamente meno e ciascuna delle parti potrà decidere di rilevare la quota di proprietà dell'altra al prezzo di mercato attuale.
Alternativamente i coniugi potranno affidare la vendita dell'immobile - sempre al prezzo di mercato attuale - ad una agenzia immobiliare scelta concordemente. Sino alla vendita effettiva la IG.ra potrà continuare ad abitare gratuitamente Pt_1
l'immobile;
C) quanto alle autovetture: • la BMW X3 del 2019 intestata alla IG.ra e già in uso a quest'ultima resterà di proprietà Pt_1 ed in uso alla medesima, la quale continuerà a pagare in via esclusiva ogni relativo onere e spesa (ivi comprese le rate di euro
381,00 cadauna); la Ford Fiesta del 2013 intestata alla IG.ra ed in uso alla prole resterà di proprietà ed in uso ai Pt_1 medesimi. La IG.ra continuerà a pagare in via esclusiva ogni relativo onere e spesa;
Pt_1
D) le questioni economiche saranno regolamentate nel seguente modo: • il IG. verserà mensilmente alla IG.ra in CP_1 Pt_1 via anticipata entro il giorno 5 di ciascun mese, l'importo di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti (euro 250,00 cadauno), oltre aumento Istat;
• le spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative, verranno suddivise tra i genitori al 50 %, come da protocollo in uso presso il Tribunale e la Corte D'Appello di Milano;
• l'assegno unico ed ogni altro eventuale benefit e/o agevolazione saranno percepiti interamente dalla madre, così come le detrazioni/deduzioni relative agli esborsi effettuati per spese straordinarie necessarie ai figli saranno beneficiate interamente dalla IG.ra • i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e pertanto non richiedono somme a titolo Pt_1 di mantenimento personale;
E) i coniugi si autorizzano reciprocamente e sin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto, con l'obbligo di presentarsi dinnanzi alla competente autorità per quanto a tal fine necessario;
F) i coniugi si danno reciprocamente le più ampie liberatorie, dichiarando espressamente di non aver più nulla a che pretendere per qualsivoglia titolo e/o ragione, a parte gli impegni quivi sottoscritti”.
Alla prima udienza ex art. 473-bis.22 c.p.c. nel procedimento di divorzio, comparivano la sig.ra Parte_1
e il sig. - non costituito in giudizio, i quali rilasciavano le seguenti dichiarazioni: CP_1
- IG.ra “confermo il ricorso;
guadagno circa 2300,00 euro netti. I figli vivono ancora con me;
mio figlio sta Pt_1 facendo un dottorato di ricerca ed a volte si ferma a dormire a Milano. Ha una borsa di studio di circa 1000 euro che scade a ottobre 2024 La figlia fa l'università. La borsa di studio c'era già al tempo della separazione. Mio marito non ha mai versato nulla”
- IG. “sono consulente finanziario;
guadagno circa 50.000,00 euro annui netti;
non ho mai versato come scelta CP_1
a seguito di denunce varie”.
All'esito dell'udienza, in via temporanea e urgente, la giudice delegata così provvedeva: “rilevato che non si evidenziano circostanze sopravvenute in ordine al mantenimento dei figli, conferma i provvedimenti della separazione in proposito, assegna la casa coniugale alla moglie”.
In mancanza di istanze istruttorie, la giudice quindi fissava udienza di discussione al 16.2.2024 h 9.30. A tale
3 udienza, la giudice rinviava per la rimessione della causa al collegio all'udienza del 19.04.2024, sostituita dal deposito di note scritte e, preso atto della rinuncia ai termini per il deposito di comparsa conclusionale e replica, assegnava termine di 30 giorni per il deposito del foglio di precisazione delle conclusioni, ex art. 473- bis.28, lett. a) c.p.c..
In seguito al trasferimento della giudice delegata ad altro Ufficio, in data 8.04.2024 il procedimento veniva assegnato alla giudice delegata dott.ssa Dalla Via, la quale all'udienza del 19.04.2024 rimetteva la causa al collegio per la decisione
2. Domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio: accoglimento
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3 della Legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, essendosi la separazione protratta per un periodo superiore a quello minimo previsto dalla succitata legge, senza che le parti si siano riappacificate, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
3. Assegnazione della casa coniugale
Parte ricorrente ha domandato l'assegnazione a sé della casa coniugale, della quale è comproprietaria al 50% insieme al coniuge, quale genitore convivente con i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.
La domanda, accolta in via temporanea e urgente con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c., viene in questa sede accolta in via definitiva, tenuto conto che la sig.ra secondo quanto dalla stessa dichiarato Parte_1 all'udienza del 12.01.2024 e documentato in atti (cfr. doc. 5 certificato di residenza) è il genitore convivente con i figli maggiorenni e presso la casa coniugale di Lodi, viale Giovanni XXIII n. 30. Pt_3 Pt_4
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, infatti, l'assegnazione della casa familiare è finalizzata alla tutela della prole e realizza l'interesse della stessa a continuare a vivere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta;
pertanto anche nell'ipotesi in cui l'immobile sia di proprietà comune dei coniugi, l'assegnazione resta subordinata al presupposto dell'affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti (cfr. ex multis, e in tempi recenti,
Cass. Civ. n. 23245/2023; Cass. Civ. n. 358/2023; Trib. Foggia n. 190/2022).
4. Il contributo al mantenimento della prole
Quanto alle domande di carattere economico, parte ricorrente ha chiesto la conferma i delle condizioni di separazione consensuale omologate dal Tribunale con decreto n. 16117/2022, in base alle quali era stato posto a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli e nella misura di Pt_3 Pt_4
Euro 500,00, pari a € 250,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A fondamento della domanda la ricorrente ha dedotto il permanere della condizione di non autosufficienza economica dei figli e la mancanza di sopravvenienze, nel periodo di 9 mesi intercorso tra la separazione e la proposizione della domanda di divorzio, tali da giustificare, in questa sede, un mutamento, anche solo parziale,
4 delle condizioni concordemente pattuite ed accettate dai coniugi in sede di separazione.
Con riferimento ai propri redditi, la sig.ra ha dedotto di svolgere l'attività di impiegata per la quale Pt_1 percepisce una retribuzione netta di circa €2.300,00 mensili, e ha documentato i redditi percepiti per gli anni
2022 (pari a Euro 44.251,00), 2021 (pari a Euro 44.418,00), 2020 (pari 44.180,00) (cfr. doc. 7 fascicolo di parte ricorrente).
La ricorrente ha altresì dedotto che il sig. si è reso totalmente inadempiente agli accordi raggiunti in CP_1 sede di separazione, non avendo versato alcunchè per il mantenimento dei figli.
Il sig. comparso personalmente all'udienza del 12.01.2024, ha dichiarato di svolgere attività di CP_1 consulente finanziario e di percepire un reddito lordo annuo di circa €50.000,00. Egli ha inoltre riferito di non versare alcun mantenimento in ragione della presentazione di alcune denunce nei suoi confronti.
Quanto ai figli, la sig.ra ha dedotto che sono entrambi non autosufficienti. In particolare, secondo Pt_1 quanto dalla stessa dichiarato all'udienza del 12.01.2024, il figlio maggiore è attualmente impegnato Pt_3 in un dottorato di ricerca, che lo porta a pernottare occasionalmente a Milano, e per il quale percepisce una borsa di studio di circa euro 1.000,00 mensili, in scadenza a ottobre 2024, e già erogata al tempo della separazione. La figlia frequenta l'università. Pt_4
Di contro, parte resistente, sul quale incombeva l'onere di provare la raggiunta autosufficienza economica dei figli, non ha fornito alcun elemento dal quale desumere che gli stessi percepiscano una diversa e maggiore retribuzione, tale da poterli ritenere economicamente autosufficienti.
Come noto, il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e legittimità ha precisato che il diritto al mantenimento permane sino a che sia necessario per il perseguimento di un progetto educativo e formativo, nel rispetto delle sue capacità ed aspirazioni (Cass. Civ. 11186/2020), e ciò quindi con una valutazione relativa alla situazione personale, educativa e formativa del figlio, nel caso di specie.
In particolare, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, l'indipendenza economica si realizza nel momento in cui il soggetto svolge un'attività lavorativa remunerata che gli consenta un “tenore di vita dignitoso, con prospettive concrete, con un reddito corrispondente alla professionalità acquisita, anche in relazione alla propria specializzazione e formazione” (Cass. n. 22214/2004; Cass. n. 27377/2013; Cass. n. 1773/2012; Cass. n.
18/2011), elaborando al proposito il principio di c.d. “adeguatezza professionale”, secondo il quale il lavoro retribuito dovrà essere valutato in ragione delle inclinazioni, aspirazioni e caratteristiche soggettive del figlio, nonché essere adeguato alla sua formazione.
Facendo applicazione dei principi giurisprudenziali richiamati, considerato il percorso formativo universitario intrapreso e ancora non concluso da e il percorso di specializzazione intrapreso da retribuito Pt_4 Pt_3 mediante borsa di studio, alla luce delle condizioni economico-patrimoniali delle parti come documentate in atti, e della mancanza di alcun sopravvenienza dall'epoca della separazione, il Tribunale ritiene congruo confermare il contributo al mantenimento dei figli a carico del padre, già stabilito in separazione, in
5 complessivi Euro 500,00 mensili (parti ad €250,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, da versarsi alla madre entro il giorno 5 del mese, oltre al 50% delle spese straordinarie da determinarsi in base al Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano.
5. Ulteriori domande
Entrambi i genitori conservano ex lege il diritto di richiedere ciascuno il 50% dell'assegno unico per i per i figli, non rientrando nei poteri del Tribunale prevederne una diversa modalità di ripartizione, in assenza di accordo tra le parti.
Nulla può essere disposto in merito all'assegnazione delle autovetture alla sig.ra come dalla stessa Pt_1 richiesto, in quanto trattasi di domanda che esula dall'oggetto del presente giudizio.
6. Spese di lite
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo a mente dei parametri minimi di cui al DM 147/2022 (cause di valore indeterminabile - complessità bassa, con espunzione della fase istruttoria in quanto non celebrata), sono poste integralmente a carico del resistente contumace in ragione della sua soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e celebrato Parte_1 CP_1 in Lodi il 21.06.21993 e trascritto presso il Comune di Lodi, con atto n. 55, Parte II, Serie A, Anno 1993;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lodi di procedere alle annotazioni e ulteriori incombenze previste dalla legge;
3) assegna a la casa coniugale sita in Lodi, viale Giovanni XXIII n. 30; Parte_1
4) pone a carico di l'importo di € 500,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli CP_1 maggiorenni ma non economicamente indipendenti (euro 250,00 cadauno), oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT, da versarsi alla IG.ra in via anticipata entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre spese Pt_2 straordinarie al 50% da determinarsi secondo il Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano;
5) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che liquida in Euro CP_1 Parte_1
2.906,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15%, IVA e CPA sugli importi imponibili.
Lodi, così deciso nella camera di consiglio del 11 giugno 2024.
La Giudice relatore La Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Elena Giuppi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone delle magistrate: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel. est. dott.ssa Elisa Romano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2396/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Valerio Pierluigi Rozza, Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Lodi, Via San Martino n. 11;
RICORRENTE
Contro
(C.F. ) CP_1 CodiceFiscale_2
RESISTENTE CONTUMACE data comunicazione al Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c..
§§§
Conclusioni per parte ricorrente
“nel merito:
A) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai IGg. e con rito Parte_1 CP_1 concordatario in Lodi (LO) il giorno 19.06.1993, regolarmente trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune al Numero 55, parte II, Serie A, Anno 1993, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle conseguenti trascrizioni ed annotazioni;
B) disporre che la casa coniugale con tutto quanto l'arreda continuerà ad essere assegnata alla IG.ra che l'abiterà Pt_1 congiuntamente ai figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti sino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi;
C) sancire che le autovetture BMW X3 del 2019 intestata alla IG.ra e già in uso a quest'ultima e Ford Fiesta del Pt_1 2013 intestata alla IG.ra ed in uso alla prole verranno definitivamente assegnate alla IG.ra Pt_1 Pt_1
D) disporre la seguente regolamentazione delle questioni economiche:
- il IG. verserà mensilmente alla IG.ra in via anticipata entro il giorno 5 di ciascun mese, l'importo CP_1 Pt_2 di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti
(euro 250,00 cadauno), oltre aumento Istat;
- le spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative, verranno suddivise tra i genitori al 50 %, come da protocollo in uso presso il Tribunale e la Corte D'Appello di Milano;
- l'assegno unico ed ogni altro eventuale benefit e/o agevolazione saranno percepiti interamente dalla madre, così come le detrazioni/deduzioni relative agli esborsi effettuati per spese straordinarie necessarie ai figli saranno beneficiate interamente dalla IG.ra Pt_1
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali per il presente giudizio”.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1.a. Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente , regolarmente citato in CP_1 giudizio, comparso personalmente all'udienza del 12.01.2024, ma non costituito.
1.b. La presente controversia ha ad oggetto la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la sig.ra e il sig. nonché la richiesta di contributo al mantenimento della prole, Parte_1 CP_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, da porsi a carico del resistente.
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Lodi il 21.06.1993, trascritto presso il Comune di Lodi con atto n. 55, Parte II, Serie A, Anno 1993.
Dall'unione coniugale sono nati i due figli:
- (C.F. ), nato a [...] in data [...], Parte_3 CodiceFiscale_3
- (C.F. ), nata a [...] in data [...]. Parte_4 CodiceFiscale_4
Questo Tribunale, con decreto di omologa n. 16117/2022 del 30.12.2022 ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, alle seguenti condizioni:
A) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
B) la casa coniugale con tutto quanto l'arreda, ad esclusione dei beni personali del IG. verranno temporaneamente CP_1 assegnati alla IG.ra che continuerà ad abitare nella predetta abitazione congiuntamente ai figli maggiorenni ma non Pt_1 economicamente indipendenti sino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi. Le spese di gestione e manutenzione ordinaria della casa, così come eventuali spese condominiali ed i costi delle utenze, saranno a carico esclusivo della IG.ra Pt_1
Le spese di manutenzione straordinaria, invece, eventualmente imposte dal Condominio o concordate tra le parti, saranno da
2 ripartirsi al 50%. Al raggiungimento dell'indipendenza economica della prole l'assegnazione della casa verrà automaticamente meno e ciascuna delle parti potrà decidere di rilevare la quota di proprietà dell'altra al prezzo di mercato attuale.
Alternativamente i coniugi potranno affidare la vendita dell'immobile - sempre al prezzo di mercato attuale - ad una agenzia immobiliare scelta concordemente. Sino alla vendita effettiva la IG.ra potrà continuare ad abitare gratuitamente Pt_1
l'immobile;
C) quanto alle autovetture: • la BMW X3 del 2019 intestata alla IG.ra e già in uso a quest'ultima resterà di proprietà Pt_1 ed in uso alla medesima, la quale continuerà a pagare in via esclusiva ogni relativo onere e spesa (ivi comprese le rate di euro
381,00 cadauna); la Ford Fiesta del 2013 intestata alla IG.ra ed in uso alla prole resterà di proprietà ed in uso ai Pt_1 medesimi. La IG.ra continuerà a pagare in via esclusiva ogni relativo onere e spesa;
Pt_1
D) le questioni economiche saranno regolamentate nel seguente modo: • il IG. verserà mensilmente alla IG.ra in CP_1 Pt_1 via anticipata entro il giorno 5 di ciascun mese, l'importo di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti (euro 250,00 cadauno), oltre aumento Istat;
• le spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative, verranno suddivise tra i genitori al 50 %, come da protocollo in uso presso il Tribunale e la Corte D'Appello di Milano;
• l'assegno unico ed ogni altro eventuale benefit e/o agevolazione saranno percepiti interamente dalla madre, così come le detrazioni/deduzioni relative agli esborsi effettuati per spese straordinarie necessarie ai figli saranno beneficiate interamente dalla IG.ra • i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e pertanto non richiedono somme a titolo Pt_1 di mantenimento personale;
E) i coniugi si autorizzano reciprocamente e sin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto, con l'obbligo di presentarsi dinnanzi alla competente autorità per quanto a tal fine necessario;
F) i coniugi si danno reciprocamente le più ampie liberatorie, dichiarando espressamente di non aver più nulla a che pretendere per qualsivoglia titolo e/o ragione, a parte gli impegni quivi sottoscritti”.
Alla prima udienza ex art. 473-bis.22 c.p.c. nel procedimento di divorzio, comparivano la sig.ra Parte_1
e il sig. - non costituito in giudizio, i quali rilasciavano le seguenti dichiarazioni: CP_1
- IG.ra “confermo il ricorso;
guadagno circa 2300,00 euro netti. I figli vivono ancora con me;
mio figlio sta Pt_1 facendo un dottorato di ricerca ed a volte si ferma a dormire a Milano. Ha una borsa di studio di circa 1000 euro che scade a ottobre 2024 La figlia fa l'università. La borsa di studio c'era già al tempo della separazione. Mio marito non ha mai versato nulla”
- IG. “sono consulente finanziario;
guadagno circa 50.000,00 euro annui netti;
non ho mai versato come scelta CP_1
a seguito di denunce varie”.
All'esito dell'udienza, in via temporanea e urgente, la giudice delegata così provvedeva: “rilevato che non si evidenziano circostanze sopravvenute in ordine al mantenimento dei figli, conferma i provvedimenti della separazione in proposito, assegna la casa coniugale alla moglie”.
In mancanza di istanze istruttorie, la giudice quindi fissava udienza di discussione al 16.2.2024 h 9.30. A tale
3 udienza, la giudice rinviava per la rimessione della causa al collegio all'udienza del 19.04.2024, sostituita dal deposito di note scritte e, preso atto della rinuncia ai termini per il deposito di comparsa conclusionale e replica, assegnava termine di 30 giorni per il deposito del foglio di precisazione delle conclusioni, ex art. 473- bis.28, lett. a) c.p.c..
In seguito al trasferimento della giudice delegata ad altro Ufficio, in data 8.04.2024 il procedimento veniva assegnato alla giudice delegata dott.ssa Dalla Via, la quale all'udienza del 19.04.2024 rimetteva la causa al collegio per la decisione
2. Domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio: accoglimento
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3 della Legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, essendosi la separazione protratta per un periodo superiore a quello minimo previsto dalla succitata legge, senza che le parti si siano riappacificate, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
3. Assegnazione della casa coniugale
Parte ricorrente ha domandato l'assegnazione a sé della casa coniugale, della quale è comproprietaria al 50% insieme al coniuge, quale genitore convivente con i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.
La domanda, accolta in via temporanea e urgente con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c., viene in questa sede accolta in via definitiva, tenuto conto che la sig.ra secondo quanto dalla stessa dichiarato Parte_1 all'udienza del 12.01.2024 e documentato in atti (cfr. doc. 5 certificato di residenza) è il genitore convivente con i figli maggiorenni e presso la casa coniugale di Lodi, viale Giovanni XXIII n. 30. Pt_3 Pt_4
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, infatti, l'assegnazione della casa familiare è finalizzata alla tutela della prole e realizza l'interesse della stessa a continuare a vivere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta;
pertanto anche nell'ipotesi in cui l'immobile sia di proprietà comune dei coniugi, l'assegnazione resta subordinata al presupposto dell'affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti (cfr. ex multis, e in tempi recenti,
Cass. Civ. n. 23245/2023; Cass. Civ. n. 358/2023; Trib. Foggia n. 190/2022).
4. Il contributo al mantenimento della prole
Quanto alle domande di carattere economico, parte ricorrente ha chiesto la conferma i delle condizioni di separazione consensuale omologate dal Tribunale con decreto n. 16117/2022, in base alle quali era stato posto a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli e nella misura di Pt_3 Pt_4
Euro 500,00, pari a € 250,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A fondamento della domanda la ricorrente ha dedotto il permanere della condizione di non autosufficienza economica dei figli e la mancanza di sopravvenienze, nel periodo di 9 mesi intercorso tra la separazione e la proposizione della domanda di divorzio, tali da giustificare, in questa sede, un mutamento, anche solo parziale,
4 delle condizioni concordemente pattuite ed accettate dai coniugi in sede di separazione.
Con riferimento ai propri redditi, la sig.ra ha dedotto di svolgere l'attività di impiegata per la quale Pt_1 percepisce una retribuzione netta di circa €2.300,00 mensili, e ha documentato i redditi percepiti per gli anni
2022 (pari a Euro 44.251,00), 2021 (pari a Euro 44.418,00), 2020 (pari 44.180,00) (cfr. doc. 7 fascicolo di parte ricorrente).
La ricorrente ha altresì dedotto che il sig. si è reso totalmente inadempiente agli accordi raggiunti in CP_1 sede di separazione, non avendo versato alcunchè per il mantenimento dei figli.
Il sig. comparso personalmente all'udienza del 12.01.2024, ha dichiarato di svolgere attività di CP_1 consulente finanziario e di percepire un reddito lordo annuo di circa €50.000,00. Egli ha inoltre riferito di non versare alcun mantenimento in ragione della presentazione di alcune denunce nei suoi confronti.
Quanto ai figli, la sig.ra ha dedotto che sono entrambi non autosufficienti. In particolare, secondo Pt_1 quanto dalla stessa dichiarato all'udienza del 12.01.2024, il figlio maggiore è attualmente impegnato Pt_3 in un dottorato di ricerca, che lo porta a pernottare occasionalmente a Milano, e per il quale percepisce una borsa di studio di circa euro 1.000,00 mensili, in scadenza a ottobre 2024, e già erogata al tempo della separazione. La figlia frequenta l'università. Pt_4
Di contro, parte resistente, sul quale incombeva l'onere di provare la raggiunta autosufficienza economica dei figli, non ha fornito alcun elemento dal quale desumere che gli stessi percepiscano una diversa e maggiore retribuzione, tale da poterli ritenere economicamente autosufficienti.
Come noto, il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e legittimità ha precisato che il diritto al mantenimento permane sino a che sia necessario per il perseguimento di un progetto educativo e formativo, nel rispetto delle sue capacità ed aspirazioni (Cass. Civ. 11186/2020), e ciò quindi con una valutazione relativa alla situazione personale, educativa e formativa del figlio, nel caso di specie.
In particolare, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, l'indipendenza economica si realizza nel momento in cui il soggetto svolge un'attività lavorativa remunerata che gli consenta un “tenore di vita dignitoso, con prospettive concrete, con un reddito corrispondente alla professionalità acquisita, anche in relazione alla propria specializzazione e formazione” (Cass. n. 22214/2004; Cass. n. 27377/2013; Cass. n. 1773/2012; Cass. n.
18/2011), elaborando al proposito il principio di c.d. “adeguatezza professionale”, secondo il quale il lavoro retribuito dovrà essere valutato in ragione delle inclinazioni, aspirazioni e caratteristiche soggettive del figlio, nonché essere adeguato alla sua formazione.
Facendo applicazione dei principi giurisprudenziali richiamati, considerato il percorso formativo universitario intrapreso e ancora non concluso da e il percorso di specializzazione intrapreso da retribuito Pt_4 Pt_3 mediante borsa di studio, alla luce delle condizioni economico-patrimoniali delle parti come documentate in atti, e della mancanza di alcun sopravvenienza dall'epoca della separazione, il Tribunale ritiene congruo confermare il contributo al mantenimento dei figli a carico del padre, già stabilito in separazione, in
5 complessivi Euro 500,00 mensili (parti ad €250,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, da versarsi alla madre entro il giorno 5 del mese, oltre al 50% delle spese straordinarie da determinarsi in base al Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano.
5. Ulteriori domande
Entrambi i genitori conservano ex lege il diritto di richiedere ciascuno il 50% dell'assegno unico per i per i figli, non rientrando nei poteri del Tribunale prevederne una diversa modalità di ripartizione, in assenza di accordo tra le parti.
Nulla può essere disposto in merito all'assegnazione delle autovetture alla sig.ra come dalla stessa Pt_1 richiesto, in quanto trattasi di domanda che esula dall'oggetto del presente giudizio.
6. Spese di lite
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo a mente dei parametri minimi di cui al DM 147/2022 (cause di valore indeterminabile - complessità bassa, con espunzione della fase istruttoria in quanto non celebrata), sono poste integralmente a carico del resistente contumace in ragione della sua soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e celebrato Parte_1 CP_1 in Lodi il 21.06.21993 e trascritto presso il Comune di Lodi, con atto n. 55, Parte II, Serie A, Anno 1993;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lodi di procedere alle annotazioni e ulteriori incombenze previste dalla legge;
3) assegna a la casa coniugale sita in Lodi, viale Giovanni XXIII n. 30; Parte_1
4) pone a carico di l'importo di € 500,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli CP_1 maggiorenni ma non economicamente indipendenti (euro 250,00 cadauno), oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT, da versarsi alla IG.ra in via anticipata entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre spese Pt_2 straordinarie al 50% da determinarsi secondo il Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano;
5) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che liquida in Euro CP_1 Parte_1
2.906,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15%, IVA e CPA sugli importi imponibili.
Lodi, così deciso nella camera di consiglio del 11 giugno 2024.
La Giudice relatore La Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Elena Giuppi
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