CA
Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/05/2025, n. 1258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1258 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3067/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Francesco Distefano Presidente rel dr.ssa Maria Teresa Brena Consigliera
dr.ssa Irene Lupo Consigliera.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero R.G 3067/2024, promossa
DA
(C.F. e P.IVA ), rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Antonio De Martinis (C.F. ) e dall'avv. Raffaella De Martinis, (C.F. C.F._1
), ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Viale C.F._2
Mazzini, 121
appellante pagina 1 di 12 CONTRO
(C.F. e P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Arturo Controparte_1 P.IVA_2
Leone (C.F. ) e dall'avv. Cecilia Chiara Roggero (C.F. C.F._3
) ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Milano, via C.F._4
Porlezza, 12
appellata
Avente ad oggetto: Vendita di cose mobili
Sulle seguenti conclusioni.
PER Parte_1
- In via principale e nel merito ,
- accertare e dichiarare la difettosità dei macchinari forniti all'odierna appellante, il grave inadempimento contrattuale della convenuta e, per l'effetto, dichiarare risolto il contratto di distribuzione che legittima la domanda di restituzione della somma di Euro 115.995,00, oltre alla domanda di risarcimento dei danni patiti nella vicenda de quo, per come quantificata in euro 938.612,50 o nella diversa somma ritenuta dovuta;
- respingere la domanda riconvenzionale avanzata da controparte e ritenere non dovuto il pagamento della somma di euro
58.334,50.
Il tutto, con condanna ex adverso alla refusione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Ai sensi dell'art. 14, D.P.R. n. 115 del 2002, successive modifiche ed integrazioni, si dichiara che la presente causa è di valore pari ad € 938.612,50 e pertanto soggetta al pagamento di contributo unificato pari ad € 2.529.
Si rinnovano le istanze istruttorie di cui al giudizio di primo grado.
PER Controparte_1
in via principale, rigettare l'appello proposto dalla in quanto inammissibile, infondato in fatto e in Parte_1 diritto, oltre che sfornito di prova, per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente atto, e per l'effetto confermare la sentenza n. 4486/2024 (R.G. n. 16921/2022) del Tribunale Ordinario di Milano (così come corretta con provvedimento del 30.10.2024);
in subordine, per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello principale promosso dalla
in accoglimento del qui proposto appello incidentale condizionato e in riforma parziale della sentenza n. Parte_1
pagina 2 di 12 4486/2024 del Tribunale Ordinario di Milano (così come corretta con provvedimento del 30.10.2024), accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza, oltre che l'intervenuta prescrizione, dall'azione proposta ai sensi dell'art. 1495 c.c., e per
l'effetto rigettare tutte le domande proposte contro in ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi Controparte_1 di ritenuta sussistenza di un qualsivoglia diritto di credito della nei confronti di limitare la Parte_1 Controparte_1 eventuale condanna di al pagamento dell'importo che risulterà dovuto in corso di causa, condannando la Controparte_1 [...] alla restituzione dei prodotti;
Parte_1
in via istruttoria, ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie di controparte per quanto evidenziato al par. 4 del presente atto;
fermo restando ciò, nella denegata ipotesi di ammissione della consulenza tecnica sui prodotti ex adverso richiesta, si chiede che al CTU vengano altresì sottoposti i quesiti indicati al par.
4.3. Inoltre, nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione della prova per testi avversaria, si chiede di essere ammessi alla prova contraria sugli stessi capitoli e con gli stessi testi indicati da controparte. Infine, si insiste per l'ammissione della prova per testi e l'interrogatorio formale del legale rappresentante di di cui alla memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 e 3 c.p.c. di Parte_1 CP_1
Il tutto con vittoria di spese e compensi, oltre IVA e CPA, del doppio grado di giudizio.
Ai fini della normativa sul contributo unificato, si dichiara che l'appello incidentale condizionato proposto da Controparte_1 non modifica il valore della causa.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO conveniva in giudizio chiedendo di dichiarare la Parte_1 Controparte_1
risoluzione del contratto di distribuzione di registratori di cassa stipulato con la convenuta, per grave inadempimento di quest'ultima e, per l'effetto, di condannarla alla restituzione del prezzo versato per l'acquisto dei macchinari (€ 115.995,00), alla refusione delle spese sostenute per la compravendita e la commercializzazione dei prodotti acquistati, e al risarcimento dei danni subiti (€ 938.612,50).
A sostegno delle proprie domande, esponeva: Parte_1
- che in data 6.02.2018 acquistava da in forza di un contratto di distribuzione per CP_1
il territorio rumeno con questa stipulato, una fornitura di 790 registratori di cassa modello Form 100 al prezzo di € 118.000,00;
- che il modello di registratori acquistato era stato inizialmente respinto dall'Organo di
Stato rumeno, e che ciò aveva ingenerato ritardi nella consegna e danni nella commercializzazione dei prodotti;
pagina 3 di 12 - che solo in data 4.12.2018 veniva consegnato il primo lotto di macchinari, ma questi presentavano sin da subito problematiche e vizi (consistenti nell'originale mancanza del certificato digitale e firmware;
nella presenza di diversi errori di sistema;
problemi di malfunzionamento, blocco ECR, instabilità e bloccaggio del sistema) che non ne rendevano possibile la commercializzazione;
- che in data 14.12.2018 segnalava tali problematiche a la quale riconosceva i vizi CP_1
e tentava di risolverli senza esito positivo;
- che con missiva del 26.3.2021 denunciava nuovamente i vizi e le difettosità che rendevano i macchinari assolutamente inefficienti ed inservibili;
che l'art. 12.4 della previsione contrattuale disciplinante il “difetto pandemico”, espressamente stabiliva l'obbligo di di correggere il difetto pandemico nella produzione e di riparare CP_1
gratuitamente i prodotti in caso di difettosità del prodotto stesso in percentuale superiore al 10%;
- che in data 13.4.2021, a riscontro della nota di pagamento del 31.12.20 n. 22.284 della contestava che nulla era dovuto anche in relazione a quest'altra parte della CP_1
fornitura, avendo le criticità dei macchinari acquistati impedito il collocamento presso il mercato, con conseguente danno commerciale;
- di aver attivato la procedura di mediazione conclusasi tuttavia con esito negativo. si costituiva in giudizio eccependo, in rito, la decadenza del diritto alla Controparte_1
garanzia e la prescrizione delle azioni esercitate per i vizi dei beni venduti e, nel merito,
l'infondatezza delle domande attoree, proposte tra l'altro a. distanza di quasi tre anni dalla intervenuta cessazione del Contratto e a quasi quattro dalla consegna dei prodotti.
Chiedeva inoltre, in via riconvenzionale, la condanna di al pagamento della Parte_1
somma di € 58.334,50, a titolo di corrispettivo per la vendita di ulteriori prodotti (quali
Form 200, PTR400FX e loro componenti), nonché della somma di € 6.500,00 a titolo di rimborso per l'anticipo dei costi per l'acquisto dei certificati digitali e il pagamento delle tasse di omologa dei prodotti 100. Pt_2
pagina 4 di 12 Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 4486/2024 del 21.04.2024 rigettava le domande attoree e accoglieva parzialmente la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta
CP_1
- In primo luogo, il Tribunale, dopo aver premesso che “E' pacifico che i suddetti macchinari erano prodotti nuovi per il mercato rumeno e nelle premesse del contratto era previsto che il distributore, ossia avrebbe curato la procedura di “localizzazione” al fine di ottenere l'omologa dei Parte_1
nuovi macchinari dall'autorità rumena)” escludeva che il ritardo nella commercializzazione del per la “non conformità” verificata dall'Organo di Stato rumeno fosse Pt_3
imputabile a Rilevava, in merito, che la procedura amministrativa doveva essere CP_1
seguita da e che non vi era specifica allegazione e prova di elementi di non Parte_1
conformità integranti inadempimenti imputabili a CP_1
- Con riferimento alle eccezioni sollevate da rigettava quella di decadenza dalla CP_1
garanzia ex art. 1495 co. 2 c.c. (rilevando che la proposta di del dicembre 2018 di CP_1
eseguire interventi riparativi integrava gli estremi del riconoscimento dei vizi della cosa venduta e, dunque, impediva il verificarsi della decadenza), mentre accoglieva l'eccezione di prescrizione di cui all'ultimo comma dell'art. 1495 c.c..
Rilevava, a tal proposito, che l'impegno del venditore ad intervenire onde eliminare i vizi dei macchinari -espresso con la mail del dicembre 2018- non rappresentava un'ipotesi di novazione oggettiva del rapporto (che avrebbe dato luogo alla nascita di un'autonoma fonte di obbligazione, e del correlativo diritto dell'acquirente, soggetto alla ordinaria prescrizione decennale), ma faceva esclusivamente sorgere una specifica obbligazione di facere soggetta al termine di prescrizione decennale, lasciando invece soggetto al termine di prescrizione annuale ex art. 1495 c.c.. l'azione di risoluzione del contratto (con i conseguenti effetti restitutori e risarcitori), che era stata esercitata nel caso di specie.
Secondo il Tribunale, dunque, la denuncia dei difetti del 26.03.2021 risultava tardiva, in quanto avvenuta successivamente allo spirare del termine annuale di prescrizione decorrente dall'ultimo atto interruttivo, avvenuto il 6.03.2019.
pagina 5 di 12 - Riteneva conseguentemente assorbite dall'accoglimento dell'eccezione di prescrizione tutte le questioni relative alla garanzia per la difettosità dei macchinari.
- Accoglieva invece la domanda riconvenzionale proposta da limitatamente alla CP_1
somma di cui € 58.334,50, ritenendo provata, e in ogni caso non contestata, la vendita dei prodotti elencati e l'avvenuta consegna, precisando che “l'eccezione di inadempimento è invocata illegittimamente dall'attrice, in quanto non sussiste l'inadempimento della obbligazione della convenuta di consegna dei macchinari di cui il pagamento richiesto costituisce la prestazione corrispettiva, considerato che la difettosità degli altri macchinari forniti e i relativi danni non costituiscono la prestazione corrispettiva della vendita dei macchinari per cui è chiesto il pagamento”.
Avverso tale sentenza, ha proposto appello sollevando quattro motivi di Parte_1
gravame.
1. Con il primo motivo impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha escluso l'imputabilità a del ritardo nella commercializzazione dei macchinari, derivante dalla CP_1
verificata “non conformità” degli stessi da parte dell'Organo di Stato rumeno.
Sostiene che la procedura amministrativa in esame si componeva di una serie di attività che dovevano essere compiute, non solo da (che si occupava della sola parte Parte_1
autorizzativa e amministrativa), ma da entrambe le parti a seconda delle rispettive competenze, e che il ritardo nella commercializzazione risultava imputabile unicamente all'operato di che era sempre intervenuta tardivamente rispetto alle problematiche CP_1
di sua competenza (relative alla corretta realizzazione dei macchinari, affinché fossero funzionanti e conformi alla normativa vigente).
2. Con il secondo motivo di appello, impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha accolto l'eccezione di prescrizione ex art. 1495 c.c.. Sostiene che l'impegno all'eliminazione dei vizi dimostrato da con la mail del dicembre 2018 aveva fatto sorgere un nuovo e CP_1
differente diritto con termine di prescrizione decennale, e che tale termine valeva a prescindere dall'azione esperita.
pagina 6 di 12 Sostiene, inoltre, che anche applicando al caso in esame il termine di prescrizione annuale
(anziché decennale) il Tribunale avrebbe comunque dovuto rigettare l'eccezione in esame, avendo la corrispondenza intercorsa tra le parti da gennaio a ottobre 2020 (che ha preceduto la diffida legale del marzo 2021) pieno valore interruttivo della prescrizione.
Lamenta, infine, che nel 2021 alcuni macchinari furono sostituiti in quanto guasti o viziati, continuando tuttavia a presentare anomalie e che, in questo caso, il termine prescrizionale sarebbe iniziato a decorrere ex novo con la nuova consegna.
Ripropone, quindi, tutte le questioni relative alla difettosità dei macchinari, ritenute assorbite nell'eccezione di prescrizione.
3. Con il terzo motivo di appello, reitera la richiesta di risarcimento del danno derivante dalla condotta di che il primo giudice ha ritenuto assorbita dall'accoglimento CP_1
dell'eccezione di prescrizione. Sostiene che la consulenza di parte prodotta ai fini della quantificazione del danno sia completa e analitica e, in ogni caso, insiste nella propria richiesta di ammissione della CTU.
4. Con il quarto motivo, impugna l'accoglimento (seppur parziale) della domanda riconvenzionale avanzata da CP_1
Sostiene che, diversamente da quanto accertato in sentenza, aveva specificatamente provveduto a contestare la presenza di vizi e difetti dei macchinari e, dunque, aveva legittimamente contestato e rifiutato il pagamento ex art. 1460 c.c. per la seconda parte della fornitura.
Si è costituita contestando la fondatezza del gravame, sollevando, a sua volta, CP_1
appello incidentale condizionato.
In particolare, richiede, nel solo caso di accoglimento dell'appello di la CP_1 Parte_1
riforma della sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di decadenza formulata in primo grado.
pagina 7 di 12 Sostiene che dalle comunicazioni intervenute tra le parti non si evince alcun riconoscimento dei difetti lamentati da essendosi la stessa limitata a offrire un mero supporto Parte_1
nella fase di “localizzazione” dei prodotti, di competenza della controparte.
All'udienza del 10.04.2025, a seguito della discussione orale ex art. 350 bis c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
L'appello è infondato.
In linea di principio, va premesso :
a)-che “in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'articolo 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi (Cass Sez Un n. 11748/2019);
b) - che: “Nel contratto di compravendita costituiscono – ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c. – idonei atti interruttivi della prescrizione dell'azione di garanzia per i vizi, prevista dall'art. 1495, comma 3 c.c., le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore compiute nelle forme di cui all'art. 1219, comma 1,
c.c., con la produzione dell'effetto generale contemplato dall'art. 2945, comma 1, c.c.” Cass.Sez. Un. n.
18672/2019 ;
c) -che “qualora il venditore si impegni ad eliminare i vizi e l'impegno sia accettato dal compratore, sorge un'autonoma obbligazione di "facere", che, ove non estingua per novazione la garanzia originaria, a questa si affianca, rimanendo ad essa esterna e, quindi, non alterandone la disciplina. Ne consegue che, in tale ipotesi, anche considerato il divieto dei patti modificativi della prescrizione, sancito dall'art. 2936 cod. civ.,
l'originario diritto del compratore alla riduzione del prezzo e alla risoluzione del contratto resta soggetto alla prescrizione annuale, di cui all'art. 1495 cod. civ., mentre
l'ulteriore suo diritto all'eliminazione dei vizi ricade nella prescrizione ordinaria decennale.» (Cass. Sez.
Un. 19702/ 2012). Chiaramente, l'impegno ad eliminare i vizi determina un nuovo termine di prescrizione (decennale) solo per il diritto che quell'impegno fa sorgere, ossia il diritto a che i vizi vengano eliminati secondo l'impegno assunto, mentre rimane soggetto al termine annuale il diritto alla riduzione del prezzo ed alla risoluzione del contratto. Con la conseguenza che si è fatta erronea applicazione del principio
pagina 8 di 12 di diritto affermato dalle Sezioni Unite del 2012, sopra citate, nell'estendere la regola, riferibile ad un diritto, anche agli altri diritti nascenti dal contratto (Cass.n.1542/2024).
Principi applicati correttamente dal Tribunale, dovendosi così disattendere il motivo sub 2) di parte appellante, posto che anche a ritenere esistente l'impegno all'eliminazione dei vizi da parte di con la mail del dicembre 2018, entro il decennio il compratore avrebbe CP_1
potuto far valere solo l'azione di facere volta all'eliminazione (e non già, come pretende,
“tutte le azioni correlate ai vizi”), restando dunque soggetta al termine annuale quella di risoluzione, nella specie esercitata.
Termine annuale non rispettato, in quanto non risulta che la corrispondenza intercorsa tra le parti da gennaio a ottobre 2020 (che ha preceduto la diffida legale del marzo 2021), diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, abbia valore interruttivo (stragiudiziale) della prescrizione rispetto all'ultimo atto, effettivamente interruttivo, risalente al 6.03.2019.
Essa, per esser utile a tal fine, per quanto premesso, avrebbe dovuto integrare ipotesi di vera e propria costituzione in mora, e tuttavia l'appellante non indica precisamente quale atto conterrebbe tale requisito (parla genericamente di “tutta l'altra corrispondenza successiva e intrattenuta dall'anno 2019 all'anno 2021”) – e di contro parte appellata precisa che è' avvenuto solo che in data 25 settembre 2020 un soggetto terzo (tale “Lefter Marlan” della società
“Technician AMEF & IT”) inoltra all'indirizzo email service. o2 una Email_1
comunicazione ricevuta da un ulteriore terzo (tale “Financiar”), con la quale quest'ultimo sembrerebbe lamentare un errore nell'invio di un estratto conto riscontrato su un macchinario, senza alcuna ulteriore indicazione, nemmeno sul tipo di macchinario coinvolto
(cfr. ancora doc. 3 del fascicolo avversario).
Né la situazione muta ad esaminarla sotto il diverso angolo visuale dell''inadempimento, da parte di della specifica clausola contrattuale che la obbligava a correggere CP_1
l'eventuale difetto pandemico nella produzione e, in specie, a riparare gratuitamente i prodotti in caso di loro difettosità in percentuale superiore al 10% : a prescindere dal fatto che tale “vizio pandemico” non è stato provato, resta comunque il fatto che, anche in pagina 9 di 12 questo caso, e cioè anche qualora l'obbligo alla riparazione sia già ab origine previsto nel contratto di vendita (e non assunto in via autonoma, successivamente all'insorgere e al riconoscimento dei vizi),comunque il diritto del compratore alla risoluzione del contratto resta pur sempre soggetto alla prescrizione annuale di cui all'art. 1495 cod. civ..; ed è corretta altresì, in questo quadro, l'affermazione del Tribunale che, in ragione della presenza di detta clausola, ha negato che l'obbligo riparatorio contenuto nella mail potesse integrare novazione del contratto e nascita di nuova ed autonoma garanzia, avendo piuttosto il significato solo di conferma delle condizioni contrattuali.
Per i vizi non pandemici, invece (cfr. 12.1), il fornitore avrebbe dovuto garantire al proprio cliente di svolgere, a sue spese, tutte le attività necessarie per recuperare o sostituire i beni risultati difettosi sul mercato, riconoscendo poi allo stesso solo un indennizzo di garanzia, ma non è questa la domanda svolta da Parte_1
Il motivo sub 1) riguarda invece il ritardo della fase di commercializzazione con riferimento alla lamentata “non conformità” della merce consegnata.
I pretesi inadempimenti imputabili a che, a dire di parte appellante, il primo giudice CP_1
non avrebbe accertato, riguarderebbero precisamente gli aspetti tecnici, nell'ambito della procedura di localizzazione, legati all'HW, al SW, al FW e quant'altro riconducibile alla funzionalità del prodotto : ma (sembra di comprendere) sempre sotto il profilo del “ritardo”
(“intervenendo sempre con ritardo rispetto alle problematiche di natura tecnica e di sua competenza… inizialmente respinto dall'Organo di Stato rumeno, e che ciò aveva ingenerato ritardi nella consegna”).
Formalmente tale contestazione è stata esaminata sotto il diverso profilo dell'inadempimento di obbligazioni accessorie diverse, dunque svincolate dai termini di decadenza e prescrizione proprie dei vizi in senso stretto (e sul punto non v'è appello incidentale), ma non v'è riscontro di pretesi ritardi e/o inadempimenti dell'appellata CP_1
legati alla prodromica fase di cd localizzazione, così gravi da comportare la chiesta risoluzione del contratto, anche considerando che è incontestato che era la stessa Pt_1
deputata a curare la procedura autorizzativa ed amministrativa.
[...]
pagina 10 di 12 Piuttosto maggiormente plausibile risulta la tesi di secondo la quale, solo per la CP_1
mancanza di competenze tecniche del distributore, nella fase di coordinamento della procedura di localizzazione ed in quella successiva del caricamento dei certificati digitali, essa ha cercato di supportarla in tali attività quale investimento per l'auspicata espansione del mercato rumeno.
Non smentito inoltre è che in data 24 ottobre 2018, dopo tre tentativi non andati a buon fine, la ottenne comunque l'omologa del prodotto FORM 100 (doc.4 parte Parte_1
appellata) e che nel mese successivo ottenne i certificati digitali.
Del resto, risulta del tutto incoerente con la dedotta gravità dell'inadempimento della fornitrice, relativa a questo primo lotto (n. 790 pezzi ECR Form 100), la condotta della di di procedere comunque col secondo ordine (di cui alla domanda Pt_1 Pt_1
riconvenzionale), pur se il precedente aveva manifestato errori di sistema così rilevanti da non rendere possibile la commercializzazione.
Per il resto, rimane assorbito dal rigetto dei precedenti, il motivo sub 3), relativo al profilo risarcitorio.
Parimenti, non può essere accolto neanche il motivo sub 4), relativo alla altrui domanda riconvenzionale.
Premesso che non contestata e provata (dagli ordini e dalle bolle di consegna in atti) è la vendita dei prodotti 200, PTR400FX, è rimasto infatti non dimostrato che Pt_2 Pt_1
abbia denunciato vizi e difetti sui prodotti di cui al predetto secondo ordine, in
[...]
relazione al quale non ha peraltro neanche dato prova degli asseriti difetti, come era suo onere in base ai principi di cui in premessa (vizi, questi, neanche in astratto rientranti tra quelli per i quali vi sarebbe stato un riconoscimento altrui, come per la prima fornitura).
Né il principio di corrispettività, come già evidenziato dal primo giudice, consente di esperire utilmente l'exceptio ex art.1460 c.c. rispetto alla diversa e precedente fornitura.
In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, va dunque rigettato il gravame con integrale conferma della impugnata sentenza.
pagina 11 di 12 Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, come in dispositivo, in misura intermedia tra minimi e medi per la non complessità, con esclusione della fase istruttoria, non espletatasi.
Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M.
115/2002 e successive modificazioni
P.T.M
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 4486/2024 emessa il 21.04.2024 dal Tribunale di Milano, che integralmente conferma.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida, ai sensi del D.M. 147/22 (scaglione da € 520.000 a € 1.000.000) in complessivi € 10.000,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie ex art. 1, comma 2 stesso decreto nella percentuale del 15%, del compenso totale per la prestazione.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M.
115/2002.
Così deciso in Milano il 28.4.2025
Il Presidente estensore dott. Francesco Distefano
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Francesco Distefano Presidente rel dr.ssa Maria Teresa Brena Consigliera
dr.ssa Irene Lupo Consigliera.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero R.G 3067/2024, promossa
DA
(C.F. e P.IVA ), rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Antonio De Martinis (C.F. ) e dall'avv. Raffaella De Martinis, (C.F. C.F._1
), ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Viale C.F._2
Mazzini, 121
appellante pagina 1 di 12 CONTRO
(C.F. e P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Arturo Controparte_1 P.IVA_2
Leone (C.F. ) e dall'avv. Cecilia Chiara Roggero (C.F. C.F._3
) ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Milano, via C.F._4
Porlezza, 12
appellata
Avente ad oggetto: Vendita di cose mobili
Sulle seguenti conclusioni.
PER Parte_1
- In via principale e nel merito ,
- accertare e dichiarare la difettosità dei macchinari forniti all'odierna appellante, il grave inadempimento contrattuale della convenuta e, per l'effetto, dichiarare risolto il contratto di distribuzione che legittima la domanda di restituzione della somma di Euro 115.995,00, oltre alla domanda di risarcimento dei danni patiti nella vicenda de quo, per come quantificata in euro 938.612,50 o nella diversa somma ritenuta dovuta;
- respingere la domanda riconvenzionale avanzata da controparte e ritenere non dovuto il pagamento della somma di euro
58.334,50.
Il tutto, con condanna ex adverso alla refusione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Ai sensi dell'art. 14, D.P.R. n. 115 del 2002, successive modifiche ed integrazioni, si dichiara che la presente causa è di valore pari ad € 938.612,50 e pertanto soggetta al pagamento di contributo unificato pari ad € 2.529.
Si rinnovano le istanze istruttorie di cui al giudizio di primo grado.
PER Controparte_1
in via principale, rigettare l'appello proposto dalla in quanto inammissibile, infondato in fatto e in Parte_1 diritto, oltre che sfornito di prova, per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente atto, e per l'effetto confermare la sentenza n. 4486/2024 (R.G. n. 16921/2022) del Tribunale Ordinario di Milano (così come corretta con provvedimento del 30.10.2024);
in subordine, per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello principale promosso dalla
in accoglimento del qui proposto appello incidentale condizionato e in riforma parziale della sentenza n. Parte_1
pagina 2 di 12 4486/2024 del Tribunale Ordinario di Milano (così come corretta con provvedimento del 30.10.2024), accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza, oltre che l'intervenuta prescrizione, dall'azione proposta ai sensi dell'art. 1495 c.c., e per
l'effetto rigettare tutte le domande proposte contro in ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi Controparte_1 di ritenuta sussistenza di un qualsivoglia diritto di credito della nei confronti di limitare la Parte_1 Controparte_1 eventuale condanna di al pagamento dell'importo che risulterà dovuto in corso di causa, condannando la Controparte_1 [...] alla restituzione dei prodotti;
Parte_1
in via istruttoria, ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie di controparte per quanto evidenziato al par. 4 del presente atto;
fermo restando ciò, nella denegata ipotesi di ammissione della consulenza tecnica sui prodotti ex adverso richiesta, si chiede che al CTU vengano altresì sottoposti i quesiti indicati al par.
4.3. Inoltre, nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione della prova per testi avversaria, si chiede di essere ammessi alla prova contraria sugli stessi capitoli e con gli stessi testi indicati da controparte. Infine, si insiste per l'ammissione della prova per testi e l'interrogatorio formale del legale rappresentante di di cui alla memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 e 3 c.p.c. di Parte_1 CP_1
Il tutto con vittoria di spese e compensi, oltre IVA e CPA, del doppio grado di giudizio.
Ai fini della normativa sul contributo unificato, si dichiara che l'appello incidentale condizionato proposto da Controparte_1 non modifica il valore della causa.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO conveniva in giudizio chiedendo di dichiarare la Parte_1 Controparte_1
risoluzione del contratto di distribuzione di registratori di cassa stipulato con la convenuta, per grave inadempimento di quest'ultima e, per l'effetto, di condannarla alla restituzione del prezzo versato per l'acquisto dei macchinari (€ 115.995,00), alla refusione delle spese sostenute per la compravendita e la commercializzazione dei prodotti acquistati, e al risarcimento dei danni subiti (€ 938.612,50).
A sostegno delle proprie domande, esponeva: Parte_1
- che in data 6.02.2018 acquistava da in forza di un contratto di distribuzione per CP_1
il territorio rumeno con questa stipulato, una fornitura di 790 registratori di cassa modello Form 100 al prezzo di € 118.000,00;
- che il modello di registratori acquistato era stato inizialmente respinto dall'Organo di
Stato rumeno, e che ciò aveva ingenerato ritardi nella consegna e danni nella commercializzazione dei prodotti;
pagina 3 di 12 - che solo in data 4.12.2018 veniva consegnato il primo lotto di macchinari, ma questi presentavano sin da subito problematiche e vizi (consistenti nell'originale mancanza del certificato digitale e firmware;
nella presenza di diversi errori di sistema;
problemi di malfunzionamento, blocco ECR, instabilità e bloccaggio del sistema) che non ne rendevano possibile la commercializzazione;
- che in data 14.12.2018 segnalava tali problematiche a la quale riconosceva i vizi CP_1
e tentava di risolverli senza esito positivo;
- che con missiva del 26.3.2021 denunciava nuovamente i vizi e le difettosità che rendevano i macchinari assolutamente inefficienti ed inservibili;
che l'art. 12.4 della previsione contrattuale disciplinante il “difetto pandemico”, espressamente stabiliva l'obbligo di di correggere il difetto pandemico nella produzione e di riparare CP_1
gratuitamente i prodotti in caso di difettosità del prodotto stesso in percentuale superiore al 10%;
- che in data 13.4.2021, a riscontro della nota di pagamento del 31.12.20 n. 22.284 della contestava che nulla era dovuto anche in relazione a quest'altra parte della CP_1
fornitura, avendo le criticità dei macchinari acquistati impedito il collocamento presso il mercato, con conseguente danno commerciale;
- di aver attivato la procedura di mediazione conclusasi tuttavia con esito negativo. si costituiva in giudizio eccependo, in rito, la decadenza del diritto alla Controparte_1
garanzia e la prescrizione delle azioni esercitate per i vizi dei beni venduti e, nel merito,
l'infondatezza delle domande attoree, proposte tra l'altro a. distanza di quasi tre anni dalla intervenuta cessazione del Contratto e a quasi quattro dalla consegna dei prodotti.
Chiedeva inoltre, in via riconvenzionale, la condanna di al pagamento della Parte_1
somma di € 58.334,50, a titolo di corrispettivo per la vendita di ulteriori prodotti (quali
Form 200, PTR400FX e loro componenti), nonché della somma di € 6.500,00 a titolo di rimborso per l'anticipo dei costi per l'acquisto dei certificati digitali e il pagamento delle tasse di omologa dei prodotti 100. Pt_2
pagina 4 di 12 Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 4486/2024 del 21.04.2024 rigettava le domande attoree e accoglieva parzialmente la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta
CP_1
- In primo luogo, il Tribunale, dopo aver premesso che “E' pacifico che i suddetti macchinari erano prodotti nuovi per il mercato rumeno e nelle premesse del contratto era previsto che il distributore, ossia avrebbe curato la procedura di “localizzazione” al fine di ottenere l'omologa dei Parte_1
nuovi macchinari dall'autorità rumena)” escludeva che il ritardo nella commercializzazione del per la “non conformità” verificata dall'Organo di Stato rumeno fosse Pt_3
imputabile a Rilevava, in merito, che la procedura amministrativa doveva essere CP_1
seguita da e che non vi era specifica allegazione e prova di elementi di non Parte_1
conformità integranti inadempimenti imputabili a CP_1
- Con riferimento alle eccezioni sollevate da rigettava quella di decadenza dalla CP_1
garanzia ex art. 1495 co. 2 c.c. (rilevando che la proposta di del dicembre 2018 di CP_1
eseguire interventi riparativi integrava gli estremi del riconoscimento dei vizi della cosa venduta e, dunque, impediva il verificarsi della decadenza), mentre accoglieva l'eccezione di prescrizione di cui all'ultimo comma dell'art. 1495 c.c..
Rilevava, a tal proposito, che l'impegno del venditore ad intervenire onde eliminare i vizi dei macchinari -espresso con la mail del dicembre 2018- non rappresentava un'ipotesi di novazione oggettiva del rapporto (che avrebbe dato luogo alla nascita di un'autonoma fonte di obbligazione, e del correlativo diritto dell'acquirente, soggetto alla ordinaria prescrizione decennale), ma faceva esclusivamente sorgere una specifica obbligazione di facere soggetta al termine di prescrizione decennale, lasciando invece soggetto al termine di prescrizione annuale ex art. 1495 c.c.. l'azione di risoluzione del contratto (con i conseguenti effetti restitutori e risarcitori), che era stata esercitata nel caso di specie.
Secondo il Tribunale, dunque, la denuncia dei difetti del 26.03.2021 risultava tardiva, in quanto avvenuta successivamente allo spirare del termine annuale di prescrizione decorrente dall'ultimo atto interruttivo, avvenuto il 6.03.2019.
pagina 5 di 12 - Riteneva conseguentemente assorbite dall'accoglimento dell'eccezione di prescrizione tutte le questioni relative alla garanzia per la difettosità dei macchinari.
- Accoglieva invece la domanda riconvenzionale proposta da limitatamente alla CP_1
somma di cui € 58.334,50, ritenendo provata, e in ogni caso non contestata, la vendita dei prodotti elencati e l'avvenuta consegna, precisando che “l'eccezione di inadempimento è invocata illegittimamente dall'attrice, in quanto non sussiste l'inadempimento della obbligazione della convenuta di consegna dei macchinari di cui il pagamento richiesto costituisce la prestazione corrispettiva, considerato che la difettosità degli altri macchinari forniti e i relativi danni non costituiscono la prestazione corrispettiva della vendita dei macchinari per cui è chiesto il pagamento”.
Avverso tale sentenza, ha proposto appello sollevando quattro motivi di Parte_1
gravame.
1. Con il primo motivo impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha escluso l'imputabilità a del ritardo nella commercializzazione dei macchinari, derivante dalla CP_1
verificata “non conformità” degli stessi da parte dell'Organo di Stato rumeno.
Sostiene che la procedura amministrativa in esame si componeva di una serie di attività che dovevano essere compiute, non solo da (che si occupava della sola parte Parte_1
autorizzativa e amministrativa), ma da entrambe le parti a seconda delle rispettive competenze, e che il ritardo nella commercializzazione risultava imputabile unicamente all'operato di che era sempre intervenuta tardivamente rispetto alle problematiche CP_1
di sua competenza (relative alla corretta realizzazione dei macchinari, affinché fossero funzionanti e conformi alla normativa vigente).
2. Con il secondo motivo di appello, impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha accolto l'eccezione di prescrizione ex art. 1495 c.c.. Sostiene che l'impegno all'eliminazione dei vizi dimostrato da con la mail del dicembre 2018 aveva fatto sorgere un nuovo e CP_1
differente diritto con termine di prescrizione decennale, e che tale termine valeva a prescindere dall'azione esperita.
pagina 6 di 12 Sostiene, inoltre, che anche applicando al caso in esame il termine di prescrizione annuale
(anziché decennale) il Tribunale avrebbe comunque dovuto rigettare l'eccezione in esame, avendo la corrispondenza intercorsa tra le parti da gennaio a ottobre 2020 (che ha preceduto la diffida legale del marzo 2021) pieno valore interruttivo della prescrizione.
Lamenta, infine, che nel 2021 alcuni macchinari furono sostituiti in quanto guasti o viziati, continuando tuttavia a presentare anomalie e che, in questo caso, il termine prescrizionale sarebbe iniziato a decorrere ex novo con la nuova consegna.
Ripropone, quindi, tutte le questioni relative alla difettosità dei macchinari, ritenute assorbite nell'eccezione di prescrizione.
3. Con il terzo motivo di appello, reitera la richiesta di risarcimento del danno derivante dalla condotta di che il primo giudice ha ritenuto assorbita dall'accoglimento CP_1
dell'eccezione di prescrizione. Sostiene che la consulenza di parte prodotta ai fini della quantificazione del danno sia completa e analitica e, in ogni caso, insiste nella propria richiesta di ammissione della CTU.
4. Con il quarto motivo, impugna l'accoglimento (seppur parziale) della domanda riconvenzionale avanzata da CP_1
Sostiene che, diversamente da quanto accertato in sentenza, aveva specificatamente provveduto a contestare la presenza di vizi e difetti dei macchinari e, dunque, aveva legittimamente contestato e rifiutato il pagamento ex art. 1460 c.c. per la seconda parte della fornitura.
Si è costituita contestando la fondatezza del gravame, sollevando, a sua volta, CP_1
appello incidentale condizionato.
In particolare, richiede, nel solo caso di accoglimento dell'appello di la CP_1 Parte_1
riforma della sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di decadenza formulata in primo grado.
pagina 7 di 12 Sostiene che dalle comunicazioni intervenute tra le parti non si evince alcun riconoscimento dei difetti lamentati da essendosi la stessa limitata a offrire un mero supporto Parte_1
nella fase di “localizzazione” dei prodotti, di competenza della controparte.
All'udienza del 10.04.2025, a seguito della discussione orale ex art. 350 bis c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
L'appello è infondato.
In linea di principio, va premesso :
a)-che “in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'articolo 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi (Cass Sez Un n. 11748/2019);
b) - che: “Nel contratto di compravendita costituiscono – ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c. – idonei atti interruttivi della prescrizione dell'azione di garanzia per i vizi, prevista dall'art. 1495, comma 3 c.c., le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore compiute nelle forme di cui all'art. 1219, comma 1,
c.c., con la produzione dell'effetto generale contemplato dall'art. 2945, comma 1, c.c.” Cass.Sez. Un. n.
18672/2019 ;
c) -che “qualora il venditore si impegni ad eliminare i vizi e l'impegno sia accettato dal compratore, sorge un'autonoma obbligazione di "facere", che, ove non estingua per novazione la garanzia originaria, a questa si affianca, rimanendo ad essa esterna e, quindi, non alterandone la disciplina. Ne consegue che, in tale ipotesi, anche considerato il divieto dei patti modificativi della prescrizione, sancito dall'art. 2936 cod. civ.,
l'originario diritto del compratore alla riduzione del prezzo e alla risoluzione del contratto resta soggetto alla prescrizione annuale, di cui all'art. 1495 cod. civ., mentre
l'ulteriore suo diritto all'eliminazione dei vizi ricade nella prescrizione ordinaria decennale.» (Cass. Sez.
Un. 19702/ 2012). Chiaramente, l'impegno ad eliminare i vizi determina un nuovo termine di prescrizione (decennale) solo per il diritto che quell'impegno fa sorgere, ossia il diritto a che i vizi vengano eliminati secondo l'impegno assunto, mentre rimane soggetto al termine annuale il diritto alla riduzione del prezzo ed alla risoluzione del contratto. Con la conseguenza che si è fatta erronea applicazione del principio
pagina 8 di 12 di diritto affermato dalle Sezioni Unite del 2012, sopra citate, nell'estendere la regola, riferibile ad un diritto, anche agli altri diritti nascenti dal contratto (Cass.n.1542/2024).
Principi applicati correttamente dal Tribunale, dovendosi così disattendere il motivo sub 2) di parte appellante, posto che anche a ritenere esistente l'impegno all'eliminazione dei vizi da parte di con la mail del dicembre 2018, entro il decennio il compratore avrebbe CP_1
potuto far valere solo l'azione di facere volta all'eliminazione (e non già, come pretende,
“tutte le azioni correlate ai vizi”), restando dunque soggetta al termine annuale quella di risoluzione, nella specie esercitata.
Termine annuale non rispettato, in quanto non risulta che la corrispondenza intercorsa tra le parti da gennaio a ottobre 2020 (che ha preceduto la diffida legale del marzo 2021), diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, abbia valore interruttivo (stragiudiziale) della prescrizione rispetto all'ultimo atto, effettivamente interruttivo, risalente al 6.03.2019.
Essa, per esser utile a tal fine, per quanto premesso, avrebbe dovuto integrare ipotesi di vera e propria costituzione in mora, e tuttavia l'appellante non indica precisamente quale atto conterrebbe tale requisito (parla genericamente di “tutta l'altra corrispondenza successiva e intrattenuta dall'anno 2019 all'anno 2021”) – e di contro parte appellata precisa che è' avvenuto solo che in data 25 settembre 2020 un soggetto terzo (tale “Lefter Marlan” della società
“Technician AMEF & IT”) inoltra all'indirizzo email service. o2 una Email_1
comunicazione ricevuta da un ulteriore terzo (tale “Financiar”), con la quale quest'ultimo sembrerebbe lamentare un errore nell'invio di un estratto conto riscontrato su un macchinario, senza alcuna ulteriore indicazione, nemmeno sul tipo di macchinario coinvolto
(cfr. ancora doc. 3 del fascicolo avversario).
Né la situazione muta ad esaminarla sotto il diverso angolo visuale dell''inadempimento, da parte di della specifica clausola contrattuale che la obbligava a correggere CP_1
l'eventuale difetto pandemico nella produzione e, in specie, a riparare gratuitamente i prodotti in caso di loro difettosità in percentuale superiore al 10% : a prescindere dal fatto che tale “vizio pandemico” non è stato provato, resta comunque il fatto che, anche in pagina 9 di 12 questo caso, e cioè anche qualora l'obbligo alla riparazione sia già ab origine previsto nel contratto di vendita (e non assunto in via autonoma, successivamente all'insorgere e al riconoscimento dei vizi),comunque il diritto del compratore alla risoluzione del contratto resta pur sempre soggetto alla prescrizione annuale di cui all'art. 1495 cod. civ..; ed è corretta altresì, in questo quadro, l'affermazione del Tribunale che, in ragione della presenza di detta clausola, ha negato che l'obbligo riparatorio contenuto nella mail potesse integrare novazione del contratto e nascita di nuova ed autonoma garanzia, avendo piuttosto il significato solo di conferma delle condizioni contrattuali.
Per i vizi non pandemici, invece (cfr. 12.1), il fornitore avrebbe dovuto garantire al proprio cliente di svolgere, a sue spese, tutte le attività necessarie per recuperare o sostituire i beni risultati difettosi sul mercato, riconoscendo poi allo stesso solo un indennizzo di garanzia, ma non è questa la domanda svolta da Parte_1
Il motivo sub 1) riguarda invece il ritardo della fase di commercializzazione con riferimento alla lamentata “non conformità” della merce consegnata.
I pretesi inadempimenti imputabili a che, a dire di parte appellante, il primo giudice CP_1
non avrebbe accertato, riguarderebbero precisamente gli aspetti tecnici, nell'ambito della procedura di localizzazione, legati all'HW, al SW, al FW e quant'altro riconducibile alla funzionalità del prodotto : ma (sembra di comprendere) sempre sotto il profilo del “ritardo”
(“intervenendo sempre con ritardo rispetto alle problematiche di natura tecnica e di sua competenza… inizialmente respinto dall'Organo di Stato rumeno, e che ciò aveva ingenerato ritardi nella consegna”).
Formalmente tale contestazione è stata esaminata sotto il diverso profilo dell'inadempimento di obbligazioni accessorie diverse, dunque svincolate dai termini di decadenza e prescrizione proprie dei vizi in senso stretto (e sul punto non v'è appello incidentale), ma non v'è riscontro di pretesi ritardi e/o inadempimenti dell'appellata CP_1
legati alla prodromica fase di cd localizzazione, così gravi da comportare la chiesta risoluzione del contratto, anche considerando che è incontestato che era la stessa Pt_1
deputata a curare la procedura autorizzativa ed amministrativa.
[...]
pagina 10 di 12 Piuttosto maggiormente plausibile risulta la tesi di secondo la quale, solo per la CP_1
mancanza di competenze tecniche del distributore, nella fase di coordinamento della procedura di localizzazione ed in quella successiva del caricamento dei certificati digitali, essa ha cercato di supportarla in tali attività quale investimento per l'auspicata espansione del mercato rumeno.
Non smentito inoltre è che in data 24 ottobre 2018, dopo tre tentativi non andati a buon fine, la ottenne comunque l'omologa del prodotto FORM 100 (doc.4 parte Parte_1
appellata) e che nel mese successivo ottenne i certificati digitali.
Del resto, risulta del tutto incoerente con la dedotta gravità dell'inadempimento della fornitrice, relativa a questo primo lotto (n. 790 pezzi ECR Form 100), la condotta della di di procedere comunque col secondo ordine (di cui alla domanda Pt_1 Pt_1
riconvenzionale), pur se il precedente aveva manifestato errori di sistema così rilevanti da non rendere possibile la commercializzazione.
Per il resto, rimane assorbito dal rigetto dei precedenti, il motivo sub 3), relativo al profilo risarcitorio.
Parimenti, non può essere accolto neanche il motivo sub 4), relativo alla altrui domanda riconvenzionale.
Premesso che non contestata e provata (dagli ordini e dalle bolle di consegna in atti) è la vendita dei prodotti 200, PTR400FX, è rimasto infatti non dimostrato che Pt_2 Pt_1
abbia denunciato vizi e difetti sui prodotti di cui al predetto secondo ordine, in
[...]
relazione al quale non ha peraltro neanche dato prova degli asseriti difetti, come era suo onere in base ai principi di cui in premessa (vizi, questi, neanche in astratto rientranti tra quelli per i quali vi sarebbe stato un riconoscimento altrui, come per la prima fornitura).
Né il principio di corrispettività, come già evidenziato dal primo giudice, consente di esperire utilmente l'exceptio ex art.1460 c.c. rispetto alla diversa e precedente fornitura.
In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, va dunque rigettato il gravame con integrale conferma della impugnata sentenza.
pagina 11 di 12 Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, come in dispositivo, in misura intermedia tra minimi e medi per la non complessità, con esclusione della fase istruttoria, non espletatasi.
Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M.
115/2002 e successive modificazioni
P.T.M
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 4486/2024 emessa il 21.04.2024 dal Tribunale di Milano, che integralmente conferma.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida, ai sensi del D.M. 147/22 (scaglione da € 520.000 a € 1.000.000) in complessivi € 10.000,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie ex art. 1, comma 2 stesso decreto nella percentuale del 15%, del compenso totale per la prestazione.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M.
115/2002.
Così deciso in Milano il 28.4.2025
Il Presidente estensore dott. Francesco Distefano
pagina 12 di 12