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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/01/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 7932/24 del Ruolo Gen.
TRA
nato l'[...] a [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv.to Teresa Fusco e dall'avv.to p. Debora Ponticiello
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
Resistente contumace
Oggetto: opposizione ATP
Fatto e diritto
Con atto depositato il 20.06.2024 l'epigrafata parte ricorrente ha esposto di avere presentato all' in data 11.07.2023 la domanda CP_1 per il riconoscimento del requisito sanitario e delle provvidenze economiche relative all'indennità di accompagnamento senza ottenere il riconoscimento del requisito sanitario;
di avere proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha escluso la ricorrenza di un quadro patologico utile al conseguimento della prestazione richiesta;
di avere pertanto formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia del dott.
, per ottenere l'accertamento del requisito sanitario e la Persona_1 condanna dell' al pagamento della prestazione assistenziale oltre CP_1 accessori, con vittoria di spese.
L' si è costituito in giudizio resistendo alla domanda. CP_1
L'udienza è stata trattata in base all'art. 127 ter c.p.c.; verificata quindi la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il
Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La controversia risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp,
l'istante, all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto invalido nella misura del 100% senza accompagnamento.
Egli, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr comma 6, art.445 bis cpc).
Orbene, l'istante ha dedotto che il consulente ha errato nella parte in cui non ha adeguatamente valutato le patologie di cui è affetto, essendo pervenuto ad una diagnosi incompleta e lacunosa.
Invero il sanitario risulta avere condotto con un condivisibile metodo d'indagine le operazioni peritali ed aver analizzato con accurata precisione le singole patologie che affliggono il sig.
, tenendo anche conto della documentazione medica acquisita in Pt_1 fase di a.t.p.; tuttavia, pur avendo riscontrato una invalidità grave, non ha ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (il ctu ha precisato che “Il complesso menomativo del sig. non realizza i Parte_1 presupposti per la concessione di suddetta indennità; infatti, trattasi di un individuo in cui i problemi artrosici legata alla senescenza creano trascurabili disagi negli spostamenti e nei cambi posturali, con deambulazione che avviene con appoggio a scopo cautelativo ma senza evidente rischio caduta, con lieve rallentamento ma in modo sostanzialmente autonomo. Problemi attinenti la sfera cognitiva sono anch'essi modici e non esercitano particolari ripercussioni sull'autonomia, così come la cardiopatia ed i problemi dovuti all'anemia cronica. Difatti durante la visita medica il sig.
ordinato nell'aspetto e nel vestire, discretamente Parte_1 orientato nel tempo, nello spazio e verso le persone, sebbene poco collaborante al colloquio, quando sollecitato ha lasciato intendere di comprendere le domande rivolte e ha eseguito gli inviti impartiti quali salire sul lettino, svestirsi, sedersi e rivestirsi in maniera rallentata ma autonoma;
non si è evidenziato un complesso menomativo di gravità tale da compromettere la capacità di assumere terapia farmacologica in modo autonomo, la possibilità di uscire di casa da solo;
il vestirsi e/o attendere alla propria igiene da solo;
non si è palesata la necessità di aiuto permanente di un accompagnatore per deambulare né tanto meno di assistenza continua per effettuare gli atti quotidiani della vita. Per tutti questi elementi ritengo il sig. invalido di grado grave, ma non in possesso dei Parte_1 requisiti utili alla concessione dell'indennità di accompagnamento”).
Le conclusioni cui è dunque giunto il consulente, in quanto supportate da idonee argomentazioni medico-legali, appaiono assolutamente condivisibili.
D'altronde non sono stati offerti in sede di opposizione elementi significativi per ritenere erronee le conclusioni rassegnate dal consulente all'esito delle operazioni peritali. I certificati allegati alle note del 5.07.2024 non attestano un aggravamento delle condizioni cliniche del paziente e non sono incompatibili con le conclusioni rassegnate dal consulente in sede di atp.
Per tali motivi la prospettazione attorea non sortisce risultati utili alla parte ed appare allo stato superflua un'ulteriore indagine peritale.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
La dichiarazione della parte resa ai sensi dell'art. 152 disp. att.
C.p.c. la esime dalla condanna al pagamento delle spese di lite;
quelle di ctu, invece, si pongono a carico dell' e si liquidano CP_1 come in dispositivo.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così dispone:
Rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Pone a carico dell' le spese di ctu che si liquidano come da CP_1 separato decreto.
Aversa, 17.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Anna Pia Perpetua