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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 17/12/2025, n. 1590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1590 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2135 / 2022
TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE CIVILE Giudice istruttore dott.ssa Rossella Pezzella
Considerato che con decreto del 22.10.2025, comunicato in pari data, l'udienza del 17.12.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c.; verificata la regolarità delle comunicazioni di cancelleria;
lette le note scritte;
Il G.I. decide la causa mediante sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., allegata alla presente ordinanza.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
1
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2135 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza “cartolare” del 17.12.2025 e vertente tra tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'avv. C.F._2
AM ES
-opponente-
e
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., e per essa, quale mandataria, Controparte_2
(C.F. ) rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. P.IVA_2
Marco SS
-opposta-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo-contratti CAri
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 17.12.2025 le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 385/2022, con il quale l'intestato Tribunale ha ingiunto ai predetti, il pagamento, in favore della
[...]
della somma di euro 46.712,69, quale saldo debitore derivante Controparte_1 dal contratto di apertura di credito in conto corrente n. 4224.31, stipulato in data
2 22.2.1999 con la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a -filiale di Itri-, poi ceduto alla creditrice opposta.
A sostegno della domanda gli opponenti hanno dedotto: a) l'inammissibilità della pretesa creditoria per genericità del ricorso per decreto ingiuntivo;
b) la nullità del decreto ingiuntivo opposto per difetto di prova;
c) l'illegittima pattuizione ed applicazione di tassi usurari e anatocistici;
d) l'illegittima pattuizione di spese e commissioni di massimo scoperto;
e) l'illegittimo esercizio dello ius variandi da parte dell'istituto di credito;
f) la necessità di ricostruire il rapporto CArio con l'esatta determinazione del rapporto dare-avere tra le parti.
Sulla scorta delle suddette deduzioni, e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, premessa ogni più opportuna declaratoria del caso, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: 1) in via preliminare: accertare e dichiarare insussistenti le condizioni per la concessione del provvedimento monitorio, atteso che il credito non risulta essere certo né liquido né esigibile stante le gravi contestazioni, e l'istanza è stata corredata di una semplice certificazioni ex art.50 T.U.B., e comunque per tutti
i gravi motivi di cui nella parte in diritto del presente atto di opposizione e, per
l'effetto, reputare come inesistente il credito così come portato dal decreto ingiuntivo opposto, sempre per i medesimi gravi motivi di cui in narrativa e per la causale di cui al presente atto e, dunque ritenere e dichiarare infondata in fatto e diritto la pretesa di pagamento formulata dalla in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t., e conseguentemente, dichiarare inefficace e/o nullo e/o annullabile e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo telematico con decreto ingiuntivo telematico n. 385/2022 del 07/04/2022 – n . 733/2022 R.G., emesso dal Giudice del Tribunale Ordinario di Cassino, nella persona del Dott. Pierluigi
Tonnara, per tutti i motivi di cui ai punti 1) e 2) della parte in diritto del presente atto di opposizione, con ogni consequenziale provvedimento come per legge;
2) in via principale e nel merito: accertare e dichiarare, in ragione della documentazione depositata in atti da parte attrice in opposizione, che in Controparte_1 persona del legale rappresentante P.t., e per essa quale mandataria la
[...] in persona del suo legale rapp.te p.t., ha proceduto sul rapporto di Controparte_2 apertura di credito in conto corrente n. 4224/31 del 22/09/1999, intrattenuto tra le parti, alla contrattualizzazione ab origine di tassi di natura usuraria,
3 all'applicazione di tassi usurari, condizioni non contrattualizzate e dunque non espressamente pattuite - ivi espressamente inclusa l'iniquità della clausola di reciprocità degli interessi debitori e creditori - con applicazione di tassi ultralegali, usurari ed anatocistici, spese e commissioni non contrattualizzate, e conseguentemente riconoscere e accertare l'invalidità della determinazione e la conseguente applicazione degli interessi debitori ultralegali e non contrattualizzati con la clausola di reciprocità, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, delle competenze e delle remunerazioni a qualsiasi titolo pretese dalla CA e dunque pronunciarsi sulla invalidità del contratto di corrispondenza a regolamentare la linea di credito ad essa appoggiata, nonché sulla illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la applicazione dei tassi passivi (perché usurari in contratto ex art.1815, secondo comma, c.c.), nonché sulla illegittimità della applicazione di tassi ultralegali non concordati, in costanza di rapporto, nonché sulla illegittimità della applicazione della commissione di massimo scoperto, perché non concordata e dei tassi extrafido, applicati ma non concordati e nonché infine dello ius variandi dichiarando nulle ed efficaci le variazioni, avvenute in costanza di rapporto, e non concordate. Conseguentemente dichiarare inefficace e/o nullo e/o annullabile e per
l'effetto revocare il decreto ingiuntivo telematico n. n. 385/2022 del 07/04/2022 –
n. 733/2022 R.G., emesso dal Giudice del Tribunale Ordinario di Cassino, nella persona del Dott. Pierluigi Tonnara, sempre per tutti i motivi di cui in narrativa e per la causale di cui al presente atto, con ogni consequenziale provvedimento come per legge;
3) sempre in via principale e nel merito: accertato e dichiarato tutto quanto sopra, accertare e dichiarare altresì che la Banca convenuta, in relazione al rapporto di apertura di credito in conto corrente n. 4224,31 del 22/09/1999, ha pattuito ed applicato tassi ultralegali, usurari ed anatocistici per cui a tale titolo nulla è dovuto per il rapporto dedotto e conseguentemente, anche a mezzo nominanda C.T.U. tecnico-contabile, procedere al ricalcolo su base annuale, senza anatocismo alcuno, spese e commissioni dal sorgere del rapporto ad oggi e senza interessi ad alcun saggio, al fine di rideterminare il reale dare ed avere tra le parti anche in virtù delle condizioni contrattuali non pattuite in contratto. 4) di nuovo in via principale e nel merito, accertato e dichiarato tutto quanto sopra, ritenuta operante l'exceptio nullitatis o l'exceptio doli, atteso che l'istituto di credito
4 convenuto in opposizione pretende pagamenti di interessi, competenze, commissioni per effetto di somme anatocistiche ed usurarie, evidentemente nulle e non dovute sul rapporto di apertura di credito in conto corrente n. 4224.31 del 22/09/1999; 5) in via riconvenzionale e nel merito: accertare e dichiarare il comportamento ingiusto
e doloso della Banca convenuta in costanza di tutti i rapporti intrattenuti dalla
e dunque relativamente al rapporto di apertura di Controparte_3 credito in conto corrente n. 4224.31 e, per l'effetto, accertare e dichiarare che
l'Istituto di credito convenuto ha agito in dispregio della L.108/96, di norme imperative di legge (anatocismo) e delle norme sulla trasparenza CAria e, conseguentemente, in accoglimento della domanda attorea, condannare parte convenuta al risarcimento di tutti i danni morali e non patrimoniali derivati dalla condotta perpetrata dall'Istituto di credito convenuto in virtù dell'accertata condotta contra legem ai danni degli attori in opposizione mediante il pagamento in favore di questi della somma che verrà determinata in corso di causa e comunque in via equitativa dall'Ecc.mo Giudice adito, dovuta a solo titolo di danno morale e non patrimoniale, nonché condannare parte convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali derivati dalla condotta perpetrata dall'Istituto di credito convenuto in virtù dell'accertata condotta contra legem ai danni degli attori in opposizione mediante il pagamento in favore degli stessi della somma ricalcolata in sede di
C.T.U. tecnico-contabile e che risulterà essere stata sottratta in costanza di tutti i prefati rapporti dalla disponibilità dei sigg. e dovuta Parte_1 Parte_2
a titolo di danno patrimoniale, con ogni consequenziale provvedimento di legge;
6)
In ogni caso, con vittoria di tutte le spese e competenze professionali del presente giudizio di opposizione, oltre gli oneri di legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Si è costituita in giudizio contestando la domanda Controparte_1 attorea, chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 12.11.2023, respinta l'istanza di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, il giudice istruttore ha formulato alle parti una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. ed ha onerato le stesse di introdurre il procedimento di mediazione obbligatoria.
Rilevato che il procedimento di mediazione ha avuto esito negativo e che la proposta conciliativa non è stata accettata dalla parte opponente, concessi, su
5 richiesta delle parti i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., la causa, istruita con prova documentale, è stata posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 17.12.2025.
2. Così ricostruito l'iter processuale, giova premettere che costituisce principio generale quello per cui al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove il debitore deve provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, sarà onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni (ex multis Cass. n.
13533/2001; Cass. 9351/2007; Cass. 20073/2004; Cass. 1473/2007).
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente - che assume posizione sostanziale di convenuto -
(Cass. n. 17371/2003).
Orbene, la ha agito in via monitoria per la condanna di Controparte_1
e al pagamento della somma di euro 46.712,69, Parte_1 Parte_2 quale esposizione debitoria derivante dal contratto di apertura di credito in conto corrente n. 4224.31, stipulato con la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. in data 22.2.1999.
Tale posizione debitoria è stata ceduta dalla Banca Monte dei Paschi di Siena
s.p.a alla poi ridenominata , con atto di Controparte_1 Controparte_1 cessione in blocco “pro-soluto” del 28.12.2008.
Al fine di dimostrare la sussistenza del credito, in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, ha prodotto i seguenti documenti: a) contratto Controparte_1 di apertura di credito del 22.02.1999 con successive richieste di fido (all. 3); b)
l'atto di cessione del credito (all. 4); c) l'estratto conto certificato ex art. 50 tub
(all. 7); d) la comunicazione di revoca degli affidamenti (all. 6); e) la notifica ai debitori della cessione del credito (all. 5).
6 In sede di costituzione nel presente giudizio di opposizione, la creditrice opposta ha depositato: a) lettera di messa in mora della MPS del 24.10.2012 (all. 6); b) comunicazione della revoca degli affidamenti (all. 4); c) lista dei crediti ceduti (all.
5).
2.1. Tanto premesso, il Tribunale rileva l'omessa produzione, da parte dell'opposta, degli estratti conto relativo al contratto di apertura di credito in conto corrente n. 4224.31.
Occorre evidenziare che la regola generale applicabile anche in materia di contenzioso CArio, secondo la quale allorquando sia la CA ad agire per il recupero di un proprio credito da saldo di conto corrente ovvero da altro rapporto CArio spetterà ad essa l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere attraverso la produzione della pertinente documentazione con specifico riguardo al contratto e agli estratti conto relativi all'andamento del rapporto comprovanti il credito azionato, non è destinata a subire deroga alcuna nell'ipotesi in cui l'istituto agisca per le stesse ragioni in sede monitoria e sia il cliente poi a proporre opposizione al decreto ingiuntivo. In tale caso, infatti, restando pur sempre la CA opposta l'attore in senso sostanziale, laddove l'opposizione a decreto ingiuntivo vale solo ad invertire l'onere di instaurazione formale del contraddittorio senza influire, né modificare la posizione delle parti quanto agli oneri di allegazione e di prova, competerà ad essa fornire nell'ambito del suindicato giudizio a cognizione piena la dimostrazione circa la fondatezza della pretesa creditoria oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità “l'esibizione dell'estratto conto certificato ex art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 (che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della CA creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da una attestazione di verità e liquidità del credito) riveste efficacia probatoria nel solo procedimento monitorio, eventualmente instaurato dall'istituto, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione
7 di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata – come nel casi di specie - su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla CA (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa” (Cass. n.1892/2023; Cass. n. 14640/2018).
Invero, a fronte di contestazioni di contestazioni relative all'importo a debito, gli estratti conto consentono di provare l'esistenza e l'entità della pretesa creditoria azionata in sede monitoria attraverso la ricostruzione della formazione del credito per l'intera durata del rapporto, individuando le singole voci che ne hanno determinato il saldo finale e consentendo di espungere, ove necessario, gli addebiti privi di fondamento nel regolamento contrattuale o basati su clausole nulle e, come tali, illegittimi.
Tuttavia, parte opposta, seppur onerata, non ha provveduto al deposito degli estratti di conto corrente relativi al contratto di conto corrente azionato. Ciò preclude la dimostrazione dell'an e del quantum del credito azionato.
Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione.
2.2 Diversamente, non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria formulata dalla parte opponente, in quanto fondata su allegazioni generiche e prive di supporto probatorio.
3. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/14 e successive modifiche, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (26.000,01-52.000,00) e dell'effettiva attività processuale espletata (fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione, fase decisionale), con applicazione del valore medio, sono poste a carico di parte opposta, in omaggio al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
8 1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 385/2022 emesso da questo Tribunale;
2) condanna l'opposta alla rifusione delle spese di lite della presente fase giudiziale in favore dell'opponente, che liquida in euro 286,00 per spese vive, e in euro 7.616,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. se dovuta per legge e c.p.a., da distrarsi in favore del difensore dell'opponente, dichiaratosi antistatario.
Cassino, 17 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
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TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE CIVILE Giudice istruttore dott.ssa Rossella Pezzella
Considerato che con decreto del 22.10.2025, comunicato in pari data, l'udienza del 17.12.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c.; verificata la regolarità delle comunicazioni di cancelleria;
lette le note scritte;
Il G.I. decide la causa mediante sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., allegata alla presente ordinanza.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
1
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2135 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza “cartolare” del 17.12.2025 e vertente tra tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'avv. C.F._2
AM ES
-opponente-
e
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., e per essa, quale mandataria, Controparte_2
(C.F. ) rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. P.IVA_2
Marco SS
-opposta-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo-contratti CAri
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 17.12.2025 le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 385/2022, con il quale l'intestato Tribunale ha ingiunto ai predetti, il pagamento, in favore della
[...]
della somma di euro 46.712,69, quale saldo debitore derivante Controparte_1 dal contratto di apertura di credito in conto corrente n. 4224.31, stipulato in data
2 22.2.1999 con la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a -filiale di Itri-, poi ceduto alla creditrice opposta.
A sostegno della domanda gli opponenti hanno dedotto: a) l'inammissibilità della pretesa creditoria per genericità del ricorso per decreto ingiuntivo;
b) la nullità del decreto ingiuntivo opposto per difetto di prova;
c) l'illegittima pattuizione ed applicazione di tassi usurari e anatocistici;
d) l'illegittima pattuizione di spese e commissioni di massimo scoperto;
e) l'illegittimo esercizio dello ius variandi da parte dell'istituto di credito;
f) la necessità di ricostruire il rapporto CArio con l'esatta determinazione del rapporto dare-avere tra le parti.
Sulla scorta delle suddette deduzioni, e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, premessa ogni più opportuna declaratoria del caso, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: 1) in via preliminare: accertare e dichiarare insussistenti le condizioni per la concessione del provvedimento monitorio, atteso che il credito non risulta essere certo né liquido né esigibile stante le gravi contestazioni, e l'istanza è stata corredata di una semplice certificazioni ex art.50 T.U.B., e comunque per tutti
i gravi motivi di cui nella parte in diritto del presente atto di opposizione e, per
l'effetto, reputare come inesistente il credito così come portato dal decreto ingiuntivo opposto, sempre per i medesimi gravi motivi di cui in narrativa e per la causale di cui al presente atto e, dunque ritenere e dichiarare infondata in fatto e diritto la pretesa di pagamento formulata dalla in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t., e conseguentemente, dichiarare inefficace e/o nullo e/o annullabile e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo telematico con decreto ingiuntivo telematico n. 385/2022 del 07/04/2022 – n . 733/2022 R.G., emesso dal Giudice del Tribunale Ordinario di Cassino, nella persona del Dott. Pierluigi
Tonnara, per tutti i motivi di cui ai punti 1) e 2) della parte in diritto del presente atto di opposizione, con ogni consequenziale provvedimento come per legge;
2) in via principale e nel merito: accertare e dichiarare, in ragione della documentazione depositata in atti da parte attrice in opposizione, che in Controparte_1 persona del legale rappresentante P.t., e per essa quale mandataria la
[...] in persona del suo legale rapp.te p.t., ha proceduto sul rapporto di Controparte_2 apertura di credito in conto corrente n. 4224/31 del 22/09/1999, intrattenuto tra le parti, alla contrattualizzazione ab origine di tassi di natura usuraria,
3 all'applicazione di tassi usurari, condizioni non contrattualizzate e dunque non espressamente pattuite - ivi espressamente inclusa l'iniquità della clausola di reciprocità degli interessi debitori e creditori - con applicazione di tassi ultralegali, usurari ed anatocistici, spese e commissioni non contrattualizzate, e conseguentemente riconoscere e accertare l'invalidità della determinazione e la conseguente applicazione degli interessi debitori ultralegali e non contrattualizzati con la clausola di reciprocità, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, delle competenze e delle remunerazioni a qualsiasi titolo pretese dalla CA e dunque pronunciarsi sulla invalidità del contratto di corrispondenza a regolamentare la linea di credito ad essa appoggiata, nonché sulla illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la applicazione dei tassi passivi (perché usurari in contratto ex art.1815, secondo comma, c.c.), nonché sulla illegittimità della applicazione di tassi ultralegali non concordati, in costanza di rapporto, nonché sulla illegittimità della applicazione della commissione di massimo scoperto, perché non concordata e dei tassi extrafido, applicati ma non concordati e nonché infine dello ius variandi dichiarando nulle ed efficaci le variazioni, avvenute in costanza di rapporto, e non concordate. Conseguentemente dichiarare inefficace e/o nullo e/o annullabile e per
l'effetto revocare il decreto ingiuntivo telematico n. n. 385/2022 del 07/04/2022 –
n. 733/2022 R.G., emesso dal Giudice del Tribunale Ordinario di Cassino, nella persona del Dott. Pierluigi Tonnara, sempre per tutti i motivi di cui in narrativa e per la causale di cui al presente atto, con ogni consequenziale provvedimento come per legge;
3) sempre in via principale e nel merito: accertato e dichiarato tutto quanto sopra, accertare e dichiarare altresì che la Banca convenuta, in relazione al rapporto di apertura di credito in conto corrente n. 4224,31 del 22/09/1999, ha pattuito ed applicato tassi ultralegali, usurari ed anatocistici per cui a tale titolo nulla è dovuto per il rapporto dedotto e conseguentemente, anche a mezzo nominanda C.T.U. tecnico-contabile, procedere al ricalcolo su base annuale, senza anatocismo alcuno, spese e commissioni dal sorgere del rapporto ad oggi e senza interessi ad alcun saggio, al fine di rideterminare il reale dare ed avere tra le parti anche in virtù delle condizioni contrattuali non pattuite in contratto. 4) di nuovo in via principale e nel merito, accertato e dichiarato tutto quanto sopra, ritenuta operante l'exceptio nullitatis o l'exceptio doli, atteso che l'istituto di credito
4 convenuto in opposizione pretende pagamenti di interessi, competenze, commissioni per effetto di somme anatocistiche ed usurarie, evidentemente nulle e non dovute sul rapporto di apertura di credito in conto corrente n. 4224.31 del 22/09/1999; 5) in via riconvenzionale e nel merito: accertare e dichiarare il comportamento ingiusto
e doloso della Banca convenuta in costanza di tutti i rapporti intrattenuti dalla
e dunque relativamente al rapporto di apertura di Controparte_3 credito in conto corrente n. 4224.31 e, per l'effetto, accertare e dichiarare che
l'Istituto di credito convenuto ha agito in dispregio della L.108/96, di norme imperative di legge (anatocismo) e delle norme sulla trasparenza CAria e, conseguentemente, in accoglimento della domanda attorea, condannare parte convenuta al risarcimento di tutti i danni morali e non patrimoniali derivati dalla condotta perpetrata dall'Istituto di credito convenuto in virtù dell'accertata condotta contra legem ai danni degli attori in opposizione mediante il pagamento in favore di questi della somma che verrà determinata in corso di causa e comunque in via equitativa dall'Ecc.mo Giudice adito, dovuta a solo titolo di danno morale e non patrimoniale, nonché condannare parte convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali derivati dalla condotta perpetrata dall'Istituto di credito convenuto in virtù dell'accertata condotta contra legem ai danni degli attori in opposizione mediante il pagamento in favore degli stessi della somma ricalcolata in sede di
C.T.U. tecnico-contabile e che risulterà essere stata sottratta in costanza di tutti i prefati rapporti dalla disponibilità dei sigg. e dovuta Parte_1 Parte_2
a titolo di danno patrimoniale, con ogni consequenziale provvedimento di legge;
6)
In ogni caso, con vittoria di tutte le spese e competenze professionali del presente giudizio di opposizione, oltre gli oneri di legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Si è costituita in giudizio contestando la domanda Controparte_1 attorea, chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 12.11.2023, respinta l'istanza di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, il giudice istruttore ha formulato alle parti una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. ed ha onerato le stesse di introdurre il procedimento di mediazione obbligatoria.
Rilevato che il procedimento di mediazione ha avuto esito negativo e che la proposta conciliativa non è stata accettata dalla parte opponente, concessi, su
5 richiesta delle parti i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., la causa, istruita con prova documentale, è stata posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 17.12.2025.
2. Così ricostruito l'iter processuale, giova premettere che costituisce principio generale quello per cui al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove il debitore deve provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, sarà onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni (ex multis Cass. n.
13533/2001; Cass. 9351/2007; Cass. 20073/2004; Cass. 1473/2007).
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente - che assume posizione sostanziale di convenuto -
(Cass. n. 17371/2003).
Orbene, la ha agito in via monitoria per la condanna di Controparte_1
e al pagamento della somma di euro 46.712,69, Parte_1 Parte_2 quale esposizione debitoria derivante dal contratto di apertura di credito in conto corrente n. 4224.31, stipulato con la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. in data 22.2.1999.
Tale posizione debitoria è stata ceduta dalla Banca Monte dei Paschi di Siena
s.p.a alla poi ridenominata , con atto di Controparte_1 Controparte_1 cessione in blocco “pro-soluto” del 28.12.2008.
Al fine di dimostrare la sussistenza del credito, in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, ha prodotto i seguenti documenti: a) contratto Controparte_1 di apertura di credito del 22.02.1999 con successive richieste di fido (all. 3); b)
l'atto di cessione del credito (all. 4); c) l'estratto conto certificato ex art. 50 tub
(all. 7); d) la comunicazione di revoca degli affidamenti (all. 6); e) la notifica ai debitori della cessione del credito (all. 5).
6 In sede di costituzione nel presente giudizio di opposizione, la creditrice opposta ha depositato: a) lettera di messa in mora della MPS del 24.10.2012 (all. 6); b) comunicazione della revoca degli affidamenti (all. 4); c) lista dei crediti ceduti (all.
5).
2.1. Tanto premesso, il Tribunale rileva l'omessa produzione, da parte dell'opposta, degli estratti conto relativo al contratto di apertura di credito in conto corrente n. 4224.31.
Occorre evidenziare che la regola generale applicabile anche in materia di contenzioso CArio, secondo la quale allorquando sia la CA ad agire per il recupero di un proprio credito da saldo di conto corrente ovvero da altro rapporto CArio spetterà ad essa l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere attraverso la produzione della pertinente documentazione con specifico riguardo al contratto e agli estratti conto relativi all'andamento del rapporto comprovanti il credito azionato, non è destinata a subire deroga alcuna nell'ipotesi in cui l'istituto agisca per le stesse ragioni in sede monitoria e sia il cliente poi a proporre opposizione al decreto ingiuntivo. In tale caso, infatti, restando pur sempre la CA opposta l'attore in senso sostanziale, laddove l'opposizione a decreto ingiuntivo vale solo ad invertire l'onere di instaurazione formale del contraddittorio senza influire, né modificare la posizione delle parti quanto agli oneri di allegazione e di prova, competerà ad essa fornire nell'ambito del suindicato giudizio a cognizione piena la dimostrazione circa la fondatezza della pretesa creditoria oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità “l'esibizione dell'estratto conto certificato ex art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 (che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della CA creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da una attestazione di verità e liquidità del credito) riveste efficacia probatoria nel solo procedimento monitorio, eventualmente instaurato dall'istituto, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione
7 di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata – come nel casi di specie - su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla CA (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa” (Cass. n.1892/2023; Cass. n. 14640/2018).
Invero, a fronte di contestazioni di contestazioni relative all'importo a debito, gli estratti conto consentono di provare l'esistenza e l'entità della pretesa creditoria azionata in sede monitoria attraverso la ricostruzione della formazione del credito per l'intera durata del rapporto, individuando le singole voci che ne hanno determinato il saldo finale e consentendo di espungere, ove necessario, gli addebiti privi di fondamento nel regolamento contrattuale o basati su clausole nulle e, come tali, illegittimi.
Tuttavia, parte opposta, seppur onerata, non ha provveduto al deposito degli estratti di conto corrente relativi al contratto di conto corrente azionato. Ciò preclude la dimostrazione dell'an e del quantum del credito azionato.
Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione.
2.2 Diversamente, non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria formulata dalla parte opponente, in quanto fondata su allegazioni generiche e prive di supporto probatorio.
3. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/14 e successive modifiche, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (26.000,01-52.000,00) e dell'effettiva attività processuale espletata (fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione, fase decisionale), con applicazione del valore medio, sono poste a carico di parte opposta, in omaggio al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
8 1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 385/2022 emesso da questo Tribunale;
2) condanna l'opposta alla rifusione delle spese di lite della presente fase giudiziale in favore dell'opponente, che liquida in euro 286,00 per spese vive, e in euro 7.616,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. se dovuta per legge e c.p.a., da distrarsi in favore del difensore dell'opponente, dichiaratosi antistatario.
Cassino, 17 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
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