Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/05/2025, n. 1657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1657 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giovanna Caso Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 643 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. SGAMBATI MARIA Parte_1
presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. DE LUCIA CP_1
GIOVANNI presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.05.2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto dai coniugi in pari data. Il Pubblico Ministero non ha rassegnato conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/02/2025 parte ricorrente esponeva di avere contratto matrimonio con parte resistente in Bagno a Ripoli il 23.12.2013; - che dallo stesso è nato un figlio,
(10.01.2006); - che, essendo divenuta impossibile la prosecuzione della vita, chiedeva Per_1 pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con l'adozione dei provvedimenti accessori.
Si costituiva parte resistente, la quale, contestato quanto dedotto da parte ricorrente, concludeva per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi e l'adozione dei provvedimenti accessori.
All'udienza del 16.05.2025, le parti raggiungevano un accordo e, recepito provvisoriamente lo stesso, la causa era rimessa alla decisione del Collegio.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151, primo comma, c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo:
- Contributo di mantenimento a carico del padre in favore del figlio della coppia pari ad
€ 250,00, con versamento diretto da effettuarsi entro il giorno 15 di ogni mese sull'IBAN relativo al conto corrente intestato a che viene consegnato in data odierna;
oltre Per_1
rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il
Protocollo di questo Tribunale;
- L'obbligo di mantenimento a carico del padre decorre dalla data del deposito del ricorso di separazione.
- La ricorrente rinuncia al mantenimento per sé.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi all'interesse della prole.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nata il [...] in [...] e Parte_1 CP_1
nato il [...] in [...];
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BAGNO A RIPOLI di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 36, parte I, serie, anno 2013); 3
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 16/05/2025
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso
Il Giudice est.
Dott.ssa Luigia Franzese