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Sentenza 5 giugno 2024
Sentenza 5 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 05/06/2024, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione terza civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente estensore
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 819/2023 r.g. promossa da
, in persona del legale rappresentante Parte_1 [...]
, con sede RE (VI) (p. iva , rappresentata e Parte_2 P.IVA_1
difesa dagli avv.ti Mauro Meneghini e Antonio Restiglian per mandato e domiciliata come in atti – appellante –
contro in persona del legale rappresentante, con sede in RE Controparte_1
(VI) (c.f. e p. iva , rappresentata e difesa dagli avvocati P.IVA_2
Giuseppe Cantele e Andrea Cortese per mandato e domiciliata come in atti –
appellata e appellante incidentale –
e contro
Contr
(già e – rappresentanza Controparte_2 CP_3
[...]
- in persona del legale rappresentante (c.f. CP_5 P.IVA_3
1 rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Murvana e Altegrado Zilio
Cambiagio per mandato e domiciliata come in atti – appellata e appellante incidentale –
o 0 o
appelli contro sentenza del Tribunale di CE
o 0 o
Conclusioni per l'appellante
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, nel merito · accogliere l'appello proposto contro la sentenza n. 532/2023 resa dal Tribunale di
CE in data 16.03.2023, pubblicata in data 17.03.2023 nella causa n.
7376/2018 r.g. (repert. n. 871/2023 del 17.03.2023), notificata in data
12.04.2023 e, in riforma di essa, · in accoglimento del primo motivo d'impugnazione, dichiarare risolto ex art. 1453 c.c. il contratto di fornitura documentato sub doc. 3, 4 e 5, per avere consegnato Controparte_1
all'appellante un aliud pro alio;
· in accoglimento del secondo motivo d'impugnazione o, in subordine, del terzo, confermata la condanna di alla restituzione del prezzo della fornitura, pari a euro 2.260,05, Controparte_1
condannare a risarcire all'appellante i seguenti danni: i) euro Controparte_1
142.130,64 quale valore commerciale delle 18.449 bottiglie di vino chiuse con i tappi contaminati e divenute incommerciabili (come da listini aziendali sub doc. 17 e 18 e, occorrendo, da fatture e ricevute fiscali di vendita sub doc.
16, 32, 33 e 34); ii) euro 11 mila, quali spese sopportate per il ritiro delle
2.500 bottiglie vendute;
iii) euro 1.878 quali spese sopportate per le analisi di laboratorio (come da fatture sub doc. 20 e 21); iv) euro 15 mila quali spese per lo smaltimento delle 18.449 bottiglie di vino chiuse con i tappi
2 contaminati (come da fattura sub doc. 22, formulario rifiuto sub doc. 23, e preventivo sub doc. 24); v) in via equitativa, per danno all'immagine commerciale. Con interessi e risarcimento del maggior danno ex art. 1224 c.c.
sulle somme che saranno liquidate a favore dell'appellante; · in accoglimento del quarto motivo d'impugnazione, liquidare le spese del giudizio di primo grado ai valori medi previsti per una scaglione di riferimento individuabile nell'intervallo fra euro 52.000 ed euro 260.000 · spese del grado rifuse in via istruttoria (occorrendo) · ammettere l'appellante a provare le circostanze di fatto capitolate nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 2) c.p.c. d.
28.02.2020 (da intendersi in questa sede trascritte per relatio) e non ammesse con ordinanza d. 18.12.2020 · a modifica dell'ordinanza d. 13.04.2022,
disporre l'espletamento di c.t.u., incaricando il perito di confermare il valore commerciale dei vini imbottigliati con i tappi contaminati oggetto di contestazione, e precisamente: lotto di produzione dell'attore n. 01.17: i)
raccolta anno 2013, numero 4.666 bottiglie di vino ”; Organizzazione_1
ii) raccolta anno 2014, numero 3.990 bottiglie di vino ”; Org_2
lotto di produzione dell'attore n. 02.17: i) raccolta anno 2016, numero 2.565
bottiglie di vino ”; ii) raccolta anno 2016, numero 2.998 Org_3
bottiglie di vino “Vespaiolo RE Doc”; iii) raccolta anno 2016, numero
1.842 bottiglie di Doc”; iv) raccolta anno 2016, Organizzazione_4
numero 2.388 bottiglie di vino “Pinot grigio RE Doc”.
Conclusioni per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, disattese e/o dichiarata l'inammissibilità delle domande, eccezioni e/o produzioni nuove delle altre parti (come anche rilevate nella comparsa di costituzione e risposta della
3 scrivente difesa), contrariis rejectis, così statuire: 1) Rigettare l'appello principale proposto da in quanto Parte_1
inammissibile e infondato e comunque rigettare ogni avversa domanda ed eccezione per le ragioni tutte esposte nella comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, da intendersi qui siccome integralmente richiamate.
2) Rigettare l'appello incidentale proposto da in Controparte_2
quanto inammissibile e infondato e comunque rigettare ogni avversa domanda ed eccezione per le ragioni tutte esposte nella comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, da intendersi qui siccome integralmente richiamate. 3) Accogliere l'appello incidentale proposto da e, per l'effetto, riformare l'impugnata sentenza n. 532/23 del Controparte_1
Tribunale di CE, pubblicata il 17.03.23, respingendo le avverse domande di risoluzione contrattuale e di condanna (sia restitutoria che risarcitoria) di e statuendo sulla refusione delle spese di lite del primo Controparte_6
grado in ragione del principio di soccombenza e in relazione allo scaglione di valore indicato da parte attrice ( ) e ciò per ragioni tutte esposte Parte_1
nella comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, da intendersi qui siccome integralmente richiamate. 4) Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle avverse pretese, condannare
[...]
(c.f. ) a tenere manlevata e a sollevare la Controparte_2 P.IVA_3
società per tutto quanto questa dovesse essere tenuta a pagare Controparte_1
in favore della parte attrice/appellante (ad eccezione della mera restituzione del corrispettivo di compravendita), compresi accessori, spese di lite e istruttorie (incluse quelle relative al primo grado di giudizio e all'espletata
ATP), e comunque condannare al pagamento Controparte_2
4 delle poste medesime in favore di 5) In ogni caso, con integrale Controparte_1
vittoria di spese e compensi, per il grado di appello e per il primo grado di giudizio (fase di merito e ATP), ponendo definitivamente a carico di le spese della consulenza tecnica. In via istruttoria Si contesta Parte_1
ammissibilità e rilevanza delle istanze istruttorie formulate dall'appellante per i motivi tutti esposti in narrativa e qui espressamente richiamati, anche in relazione alle carenze di allegazione e alle omesse produzioni documentali nonché all'invocata modifica/revoca dell'ordinanza istruttoria del 13.04.22
per la quale non fu presentato reclamo né specifica istanza al momento della precisazione delle conclusioni del giudizio di prime cure, con conseguente preclusione in sede d'appello. Nella denegata ipotesi che siano ammesse le istanze di ulteriore prova di, si chiede di essere in ogni caso abilitati alla prova contraria, con i testi già indicati a prova diretta nel primo grado di giudizio
(v. memoria ex art. 183 VI co. n. 2 C.p.c. del 02.03.19 e successiva memoria di replica del 23.03.19). Per quanto attiene l'eventuale ammissione di CTU,
ci si riserva la nomina del consulente tecnico e di dedurre in ordine alla formulazione del quesito.
Conclusioni per CP_2
Voglia la Corte d'Appello, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione: in via principale, rigettare l'appello proposto da Parte_1
e, per l'effetto, confermare l'impugnata Sentenza n. 532/2023
[...]
pronunciata dal Tribunale di CE, nella persona del Giudice dott.
Ludovico Rossi, limitatamente ai capi della decisione impugnati dall'appellante principale;
in via parimenti principale e incidentale,
accogliere il presente appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma
5 dell'impugnata Sentenza n. 532/2023, pronunciata dal Tribunale di CE,
nella persona del Giudice dott. Ludovico Rossi, accertare e dichiarare che la garanzia assicurativa è prestata con i limiti di oggetto, di massimale e di scoperto previsti dalla polizza n. ITCANB16402 nell'ambito dei danni al prodotto finito;
conseguentemente respingere la domanda di manleva svolta da nei confronti di o, in subordine, CP_1 Controparte_2
contenere la denegata condanna di nel rispetto dei Controparte_2
detti limiti di oggetto, di massimale e di scoperto;
in via parimenti principale e incidentale, in accoglimento del presente appello incidentale, revocare la condanna di alla refusione in favore di Controparte_2 CP_1
[... delle spese processuali relative al giudizio di primo grado e al procedimento di accertamento tecnico preventivo RG n. 7376/2018-1
instaurato avanti il Tribunale di CE;
conseguentemente, dichiarare obbligate e condannare e/o alla CP_1 Parte_1
restituzione delle somme che dovessero essere pagate da Controparte_2
in esecuzione della sentenza n. 532/2023 del Tribunale di CE.
[...]
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze professionali, oltre accessori come per legge per entrambi i gradi di giudizio”
Fatto e motivi della decisione
1.- Con citazione notificata il 28 aprile 2023 Parte_3
semplice evocava e avanti la Corte Controparte_1 Controparte_2
d'Appello di Venezia impugnando la sentenza n. 532/2023 del Tribunale di
CE (pubblicata il 17 marzo 2023 e notificata il 12 aprile successivo) che accogliendo parzialmente le domande risolutoria e risarcitoria per la vendita di tappi di sughero viziati e che avevano danneggiato i vini imbottigliati
6 venduti a terzi, aveva dichiarato la risoluzione del contratto, aveva parzialmente accolto le domande condannando alla restituzione del CP_1
corrispettivo ed ai danni in €. 113 ed accessori, aveva rigettato le ulteriori domande, aveva condannato alle spese anche dell'accertamento CP_1
tecnico preventivo unitamente a quelle della c.t.u. a proprio favore, aveva accolto la domanda di manleva di condannando l'assicuratore CP_1
al rimborso di quanto dovuto oltre le spese anche Controparte_2
dell'a.t.p., fatto salvo lo scoperto del 10% con il minimo di €.
2.500 e condannandolo alle spese processuali sempre verso l'assicurata anche per l'accertamento tecnico preventivo.
Lamentava con il primo motivo l'errata esclusione dell'aliud pro alio in presenza delle evidenti e gravi carenze dei tappi di sughero;
con il secondo motivo si doleva del parziale accoglimento della domanda risarcitoria rilevando che la fattura oggetto del contenzioso non richiamava le condizioni generali limitative della responsabilità tanto che la relativa esclusione non avrebbe dovuto operare;
con il terzo motivo si doleva dell'errata applicazione delle condizioni generali del contratto di fornitura censurando, con il quarto motivo, la condanna alle spese.
Si costituiva contestando i motivi di appello e proponendo Controparte_1
appello incidentale per la riforma della sentenza lamentando con il primo motivo l'errata qualificazione della domanda risolutoria;
con il secondo motivo deduceva l'errata valutazione delle risultanze della c.t.u. operata senza tener conto della scheda prodotto e censurando, con il terzo motivo,
l'addebito delle spese.
7 Si costituiva contestando l'appello principale e Controparte_2
quello incidentale di e proponendo gravame incidentale volto alla CP_1
riforma della pronuncia segnatamente (quanto al primo motivo) in relazione alla garanzia non operante, quanto al secondo ed al terzo motivo relativamente alla inclusione di voci non dovute e con il quarto dolendosi delle spese.
2.- La causa veniva rimessa per la decisione all'udienza 27 maggio 2024 a norma degli artt. 349 bis, 351 e 352 Cod. proc. Civ., previa precisazione delle conclusioni e con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e per le repliche, dimesse.
3.- L'appello principale di è solo in limitata parte fondato quanto Parte_1
al primo motivo ed infondato per il resto.
L'appello incidentale di è infondato. Controparte_1
Nel rapporto le spese dei due gradi vanno compensate per 2/10 stante il parziale accoglimento del gravame, il rigetto dell'appello incidentale e l'accoglimento in parte delle domande di primo grado e per il resto vanno addebitate a Controparte_1
Ferma la disciplina delle spese della c.t.u. e dell'accertamento tecnico preventivo tra queste parti.
E' poi fondato il primo motivo dell'appello incidentale di Controparte_7
; il tutto comporta la riforma della sentenza sul punto con il rigetto
[...]
delle domande di manleva proposte da e con ogni conseguente CP_1
effetto sulle spese del primo e del secondo grado di giudizio che vanno poste a carico della chiamante secondo il valore della domanda (Cass. ordinanza n.
8 Deve darsi atto ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/02 della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di Controparte_1
contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
La sentenza costituirà titolo per le eventuali ripetizioni.
4.1.- Il Tribunale accolse in limitata parte le domande della ed Parte_1
accolse quella di manleva di contro , regolando le CP_1 CP_2
spese, osservando che:
-) dalla c.t.u. resa in sede di accertamento tecnico preventivo, avente ad oggetto le caratteristiche e le qualità dei tappi nonché le operazioni di imbottigliamento e la natura di altre attività oltre che del vino, non erano emerse problematiche accessorie nelle operazioni di imbottigliamento e di tappatura delle bottiglie da parte della mentre “In tutti i vini Parte_1
analizzati prelevati direttamente in cantina tale problematica Parte_1
risulta assente (Barrique e Tonneau). Nei vini appartenenti alle stesse tipologie di prodotto (Vespaiolo, Roccolo) ma tappati con tappi differenti la problematica risulta assente. In vini imbottigliati lo stesso giorno dallo stesso imbottigliatore ma con tappi differenti (Vini Cabernet, Merlot) tale problematica risulta assente. La fonte della presenza dei livelli di 2,4,6
OR (TCA) nel campione di vini oggetto di causa, alla luce delle prove effettuate su un campione rappresentativo di vini e sui relativi tappi estratti, risulta essere collegata direttamente alla chiusura impiegata per l'imbottigliamento siglata Lotto 17B13 fornita dal . Parte_4
Livelli di anisoli tra 1 e 2 ng/L, compatibili con quelli rilevati nei vini in
9 oggetto, per quanto bassi sono in grado di compromettere la commerciabilità
dei prodotti in questione anche verso il degustatore medio non addestrato: per quanto non necessariamente riesca a percepirne la presenza netta e connotarlo distintamente come difetto di tappo, tuttavia la presenza del TCA in basse concentrazioni ha l'effetto di mascherare al degustatore le proprietà sensoriali caratteristiche del vino sminuendone il qualitativo percepito. Tutto questo porta un netto detrimento della qualità aromatica del prodotto coinvolto da questo tipo di problematica” chiarendo che “in merito alla molecola in questione non esistono norme precise che ne regolano il valore canonico massimo accettabile, soprattutto i valori delle soglie di percezione e riconoscimento sensoriali variano in relazione alla tipologia vini che ne sono affetti”;
-) dalla c.t.u. risultava che “Incrociando i risultati ottenuti dalle prove effettuate sui vini in oggetto con quanto riportato in letteratura risulta che i vini analizzati risultano alterati dalla molecola in oggetto, che deriva inoppugnabilmente dai tappi impiegati. A giudicare dall'elevata percentuale di bottiglie ritenute dal Panel in possesso di difettosità dovuta a si Pt_5
ritiene che tale alterazione pregiudichi la qualità sensoriale dei vini eccedendo il limite di accettabilità”;
-) sia il vino, sia i tappi usati per imbottigliarlo contenevano TCA e considerato che i vini presentavano delle anomalie organolettiche, escluso
(riscontrata l'assenza di ossidazione e di conicità significativa delle bottiglie)
che le anomalie organolettiche potessero essere ricondotte a fattori diversi dal
TCA, il c.t.u. aveva ritenuto che la causa ultima delle problematiche
10 riscontrate nel vino derivasse dalla presenza di TCA, a sua volta cagionata dai tappi;
-) le osservazioni dei consulenti di e di , riguardo le risultanze CP_2 CP_1
peritali, erano state contrastate dal CTU, con argomentazioni logiche, fondate sulla letteratura di settore e pienamente condivisibili mentre quelle formulate in conclusionale da erano parimenti da disattendere non esistendo CP_1
all'epoca della fornitura un disciplinare che prevedesse chiaramente le soglie di TCA accettabili. Le ulteriori osservazioni non erano da condividere;
-) era inesistenza la fattispecie dell'aliud pro alio in quanto i tappi forniti da non appartenevano ad un genere del tutto diverso rispetto a quello CP_1
oggetto di contratto essendo idonei a svolgere correttamente la loro funzione di chiusura delle bottiglie di vino anche in quanto, se utilizzati per imbottigliare vino dalle caratteristiche diverse da quello di , Parte_1
l'impatto sulle qualità organolettiche del prodotto avrebbe potuto non essere significativo o comunque non tale da escluderne la commerciabilità;
-) i tappi erano tuttavia viziati ex art. 1490 Cod. Civ. mentre le eccezioni di decadenza e prescrizione erano da disattendere;
-) era da dichiarare la risoluzione del contratto;
-) andava condannata alla restituzione del prezzo in € 2.260,05 (IVA CP_1
compresa) oltre agli interessi dalla domanda al saldo, per quanto di seguito;
-) a fronte della domanda risarcitoria di la convenuta e la terza Parte_1
chiamata avevano eccepito la mancata prova ed i limiti di cui all'art. 4 delle condizioni generali, specificamente approvate da ex art. 1341 Parte_1
co. 2 c.c.; condizioni inoltrate a il 28 ottobre 2016, in occasione Parte_1
11 del primo ordine d'acquisto, accettate e specificamente sottoscritte da parte attrice il 2 novembre 2016;
-) l'art. 4 prevedeva che “Nel caso in cui sia accertato che il danno reclamato
è imputabile a una qualche responsabilità di , le parti riconoscono CP_1
che esso sarà risarcito dalla venditrice nei seguenti modi: quanto al danno diretto, con la sostituzione della merce danneggiata o in alternativa con il ristoro del costo della stessa, quanto ai danni indiretti, il risarcimento a cui sarà tenuta sarà dovuto entro il limite massimo del 5% dell'importo CP_1
ordinato [...]”;
-) era infondata la tesi attorea che voleva ricondurre le condizioni generali di contratto ed in particolare le limitazioni di responsabilità ivi previste, ad un diverso e antecedente ordine di tappi, del tutto distinto da quello oggetto di causa assumendo che trattavasi di contratto di somministrazione (quindi di forniture ripetute e continuative nel tempo);
-) le condizioni, seppur datate 19 febbraio 2016, erano state sottoscritte il 2
novembre successivo, in occasione del primo ordine da parte di , Parte_1
del 28 ottobre 2016. L'atto, denominato “contratto di vendita” prevede all'art
1.1. che “i rapporti di compravendita tra le parti indicate in epigrafe sono regolati dalle seguenti condizioni generali” e all'1.5. che “le presenti condizioni generali sono valide per tutti gli ordinativi di prodotti provenienti dalla parte acquirente – ancorché destinati a diversi stabilimenti della medesima azienda acquirente – dal momento della stipula del presente contratto e per tutta la durata del rapporto, fatte salve revisioni del contratto che si rendessero necessarie per l'adeguamento normativo o per la revisione dei prezzi inizialmente pattuiti” chiarendo al punto 1.6. che “per quanto non
12 previsto nel presente contratto o non diversamente disposto da eventuali condizioni speciali – da approvarsi sempre e comunque in forma scritta – si rinvia alle norme vigenti in materia”;
-) l'accordo era stato inviato da , in occasione del primo ordine di CP_1
tappi ed era stato sottoscritto da che non aveva nemmeno Parte_1
dimostrato che le condizioni sarebbero state antecedentemente sottoscritte (in un incontro del febbraio 2016) e poi che sarebbero state asseritamente riproposte e riaccettate in riferimento ad un (secondo) ordine dell'ottobre/novembre 2016;
-) alla luce del contenuto delle condizioni e del contesto della loro sottoscrizione era da intendersi che le parti avessero voluto disciplinare in maniera unitaria ogni eventuale, successiva fornitura di tappi tra esse pattuita;
non solo per il tenore letterale ma anche secondo un'interpretazione complessiva (ex art. 1363 c.c.);
- anche la condotta delle parti, precedente e successiva alla stipula dell'accordo, confortava tale interpretazione;
-) il danno indiretto era da risarcire secondo l'art.
4.2. delle condizioni entro
“il limite massimo del 5% dell'importo ordinato” (pari a € 113,00, 5% di €
2.260,05) e tale danno era l'unico richiesto da;
Parte_1
-) i danni indiretti erano esclusivamente riferibili ai tappi in sé per sé e per il danneggiamento si prevedeva la sostituzione degli stessi o il ristoro dei relativi costi;
-) in ragione della clausola di esonero, avrebbe potuto rispondere CP_1
esclusivamente nei limiti dell'esiguo importo di € 113,00 tanto che era superflua la pronuncia sulle ulteriori domande da ritenersi assorbite;
13 -) era da accogliere la domanda di manleva proposta nei confronti di CP_2
-) l'art. 10 del contratto di assicurazione dispone che “La Società si obbliga a tenere indenne l' di quanto questi sia tenuto a pagare, quale Parte_6
civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale,
interessi e spese) di danni cagionati a Terzi da difetto dei Prodotti risultanti in Polizza e fabbricati e/o venduti e/o distribuiti e/o commercializzati dall'Assicurato stesso e/o suoi depositari, per morte o lesioni personali e per
Danneggiamenti a Cose, diverse dai Prodotti assicurati, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi, in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'Assicurazione, dopo la consegna a Terzi dei Prodotti e/o la loro Messa in
Circolazione ai sensi del D.Lgs. del 06/09/2005. n. 206.” ;
-) il termine “prodotti/prodotti finiti” avrebbe dovuto intendersi riferito a quelli dell'assicurata con copertura estesa, oltre che alle cose di terzi, ai prodotti finiti della stessa assicurata;
-) operava la franchigia di € 2.500,00 (duemilacinquecento) escludendosi rilievo alle ulteriori eccezioni della Compagnia di assicurazione;
-) le spese erano da regolare secondo il DM 55/14 e successive modifiche per valori medi.
4.2.- La sentenza regge solo in parte ai motivi di censura.
5.- Appello principale di . Parte_1
5.1- Con il primo motivo si sostiene esser stata erratamente accolta la domanda risarcitoria fondata sulle azioni edilizie e rigettata quella fondata sull'aliud pro alio da accogliere invece stante la vendita di tappi di sughero privi delle qualità necessarie per assolvere alla funzione divisata dalle parti con la causa concreta in quanto del tutto viziati. E tale motivo -- da valutarsi
14 in una con il primo proposto in via incidentale da e che appare CP_1
infondato --- è fondato precisandosi che il suo accoglimento, sotto il profilo pratico, non importa modifica del dispositivo della pronuncia di risoluzione ma unicamente la correzione della motivazione che, senza il suo accoglimento, si esporrebbe fondatamente alle censure di . Per tale CP_1
ragione la statuizione delle spese del primo grado va confermata posto che nel rapporto la modifica della sentenza non appare di rilievo.
5.2.- Il tribunale di CE ha rigettato le eccezioni di decadenza e prescrizione avverso l'azione edilizia proposta da accertando i Parte_1
gravi vizi e difetti dei tappi di sughero venduti, sulla scorta della c.t.u.,
pronunciando la risoluzione del contratto ma errando in quanto (in generale
Cass. civ. sez. 3^ ordinanza n. 26897 del 20 settembre 2023) solo in presenza di "aliud pro alio" avrebbe potuto pronunciarsi la risoluzione o l'inadempimento contrattuale ex art. 1453 c.c. del contratto e non in presenza delle azioni edilizie di cui all'art. 1495 c.c., cui era, invece, soggetta l'azione di garanzia di cui all'art. 1492 c.c.. Poiché la risoluzione del contratto può
esser rilevata d'ufficio e poiché la stessa è pur sempre di interesse per la parte l'ha chiesta e che vede, tramite la stessa (risoluzione), eliminato il contratto non più invocabile per altre ragioni nei suoi confronti, è da ritenere, anche per l'avverso motivo di appello incidentale di sussistente un interesse CP_1
della parte alla pronuncia di risoluzione connessa, però, all'accertamento dell'aliud pro alio nel caso presente.
5.3.- Al riguardo (Cass. ordinanza n. 28069 del 14 ottobre 2021) si ha consegna di aliud pro alio - che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione o di inadempimento ex art. 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e
15 prescrizioni previsti dall'art. 1495 c.c. - qualora il bene venduto non sia soltanto privo di qualità essenziali, ma quando sia completamente diverso da quello pattuito, rivelandosi così funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico sociale della res venduta e quindi a fornire l'utilità richiesta (v., ad esempio, Cass. 7557/2017) ovvero presenti difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale o a quella ritenuta essenziale dalle parti (Cass. 6596 del 2016). Risulta chiaramente accertato in c.t.u. e nella sentenza che: “la fonte della presenza dei livelli di
2,4,6 OR (TCA) nel campione di vini oggetto di causa, alla luce delle prove effettuate su un campione rappresentativo di vini e sui relativi tappi estratti, risulta essere collegata direttamente alla chiusura impiegata per l'imbottigliamento siglata Lotto 17B13 fornita dal . Parte_4
Livelli di anisoli tra 1 e 2 ng/L, compatibili con quelli rilevati nei vini in oggetto, per quanto bassi sono in grado di compromettere la commerciabilità
dei prodotti in questione anche verso il degustatore medio non addestrato: per quanto non necessariamente riesca a percepirne la presenza netta e connotarlo distintamente come difetto di tappo, tuttavia la presenza del TCA in basse concentrazioni ha l'effetto di mascherare al degustatore le proprietà sensoriali caratteristiche del vino sminuendone il qualitativo percepito. Tutto questo porta un netto detrimento della qualità aromatica del prodotto coinvolto da questo tipo di problematica”.
E' del tutto evidente che non si era trattato di un bene idoneo a svolgere la funzione di chiusura delle bottiglie di vino;
erano stati ceduti dei tappi che si presentavano talmente viziati da non poter assolvere la funzione concreta che le parti avevano convenuto nel contratto (la chiusura delle bottiglie di vino)
16 tanto che la produzione si era nella sostanza deteriorata. Essendo stato venduto un aliud pro alio, non resta che correggere la motivazione in tal senso rigettando il primo motivo dell'appello incidentale de , con la CP_1
conferma della pronuncia di risoluzione.
6.1.- Con il secondo motivo si lamenta l'errata applicazione, ai fini delle limitazioni di responsabilità della venditrice, delle condizioni generali inoltrate a il 28 ottobre 2016 e sottoscritte il 2 novembre 2016 Parte_1
(ancorché recanti la data del 19 febbraio 2016). Si sostiene che la fattura di vendita del 21 febbraio 2017 per l'importo di €. 2.260,50 (iva inclusa - doc.
5) non richiamava le condizioni generali di vendita sottoscritte nel 2016
parlando genericamente di “condizioni generali di vendita” (e non di ulteriori)
sicché le limitazioni di responsabilità, posta l'efficacia probatoria della fattura contro l'emittente, non avrebbe dovuto operare ed il danno avrebbe dovuto esser riconosciuto per l'intero. Anche tale censura é infondata ed il suo rigetto preclude l'esame delle domande risarcitorie dell'appellante.
6.2.- La sentenza censurata ha così stabilito “… Dette condizioni generali sarebbero state inoltrate a in data 28.10.2016 (doc. 9 di parte Parte_1
convenuta) in occasione del primo ordine d'acquisto (cfr. doc. 8 di parte convenuta), accettate e specificamente sottoscritte da parte attrice in data
2.11.2016 (cfr. doc. 8 di parte convenuta). La convenuta ha evidenziato che l'art. 4, in particolare, prevede al secondo periodo che “Nel caso in cui sia accertato che il danno reclamato è imputabile a una qualche responsabilità di
, le parti riconoscono che esso sarà risarcito dalla venditrice nei CP_1
seguenti modi: quanto al danno diretto, con la sostituzione della merce danneggiata o in alternativa con il ristoro del costo della stessa, quanto ai
17 danni indiretti, il risarcimento a cui sarà tenuta sarà dovuto entro il CP_1
limite massimo del 5% dell'importo ordinato [...]” (cfr. art. 4.2.). A fronte di tale ricostruzione, l'attrice ha sostenuto (cfr. pag. 3 prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c.) che dette condizioni generali di contratto - in particolare le limitazioni di responsabilità ivi previste - non sarebbero applicabili alla vendita de quo, perché esse sarebbero state inviate e sottoscritte in relazione a un diverso e antecedente ordine di tappi, del tutto distinto da quello oggi oggetto di causa. Tale impostazione è stata reiterata dall'attrice in conclusionale (cfr. pag. 13), osservando che non si tratta di un contratto di somministrazione (quindi di forniture ripetute e continuative nel tempo), nel qual caso la tesi di controparte avrebbe potuto avere un qualche significato,
bensì di singoli e distinti contratti di compravendita, ciascuno con una sua autonoma disciplina. ha poi evidenziato (cfr. pag. 13 Parte_1
conclusionale) che in occasione dell'ordine del 30.1.2017 per cui è causa, non vi è stato alcun richiamo all'applicabilità delle predette presunte condizioni generali e che in calce alla fattura relativa alla fornitura di cui è causa (doc. 5
attoreo) sarebbero indicate specifiche condizioni generali di vendita, il che confermerebbe trattarsi di rapporto nuovo e distinto, con specifica e diversa regolamentazione …” “… Appare opportuno prendere preliminarmente posizione su tale eccezione, in quanto l'eventuale limitazione di responsabilità, nei sensi previsti dalla clausola, comportando una predeterminazione del danno liquidabile renderebbe superfluo l'esame della prova dell'esatto ammontare del danno astrattamente risarcibile all'attrice.
Quella prevista dall'art. 4 costituisce, in tutta evidenza, una clausola di esonero ex art. 1229 c.c., come tale specificamente accettata e sottoscritta,
18 inserita in un documento sottoscritto dall'attrice per accettazione in data
2.11.2016. Alla luce delle contrapposte tesi, si deve accertare – secondo i canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 ss. c.c. – quale sia l'efficacia di tale atto, cioè se dette “condizioni generali”, possano trovare applicazione anche alla specifica fornitura per cui è causa. Il documento, seppur datato 19.2.2016,
è stato sottoscritto in data 2.11.2016, in occasione del primo ordine da parte di , ovvero quello del 28.10.2016 (cfr. docc.
8-9 di parte Parte_1
convenuta). L'atto, denominato “contratto di vendita” prevede all'art 1.1. che
“i rapporti di compravendita tra le parti indicate in epigrafe sono regolati dalle seguenti condizioni generali” e all'1.5. che “le presenti condizioni generali sono valide per tutti gli ordinativi di prodotti provenienti dalla parte acquirente – ancorché destinati a diversi stabilimenti della medesima azienda acquirente – dal momento della stipula del presente contratto e per tutta la durata del rapporto, fatte salve revisioni del contratto che si rendessero necessarie per l'adeguamento normativo o per la revisione dei prezzi inizialmente pattuiti” chiarendo al punto 1.6. che “per quanto non previsto nel presente contratto o non diversamente disposto da eventuali condizioni speciali – da approvarsi sempre e comunque in forma scritta – si rinvia alle norme vigenti in materia”. Deve ritenersi provato che l'accordo fu inviato da
, in occasione del primo ordine di tappi, all'attrice e da questa CP_1
sottoscritta. ha sostenuto (da ultimo memoria di replica, pag. 3), Parte_1
senza tuttavia provarlo, che le condizioni sarebbero state sottoscritte in occasione di un asserito primo ordine nel febbraio 2016 e poi state asseritamente riproposte e riaccettate in riferimento ad un (secondo) ordine dell'ottobre/novembre 2016, il che confermerebbe, in tesi dell'attrice, il fatto
19 che la fornitura per cui è causa sarebbe regolata da condizioni generali diverse da quelle comuni ai primi due ordini. Alla luce del contenuto dell'atto e del contesto in cui fu sottoscritto, deve intendersi che con dette condizioni generali le parti abbiano inteso disciplinare in maniera unitaria ogni eventuale, successiva fornitura di tappi tra esse pattuita. Tale interpretazione
è confortata anzitutto dal dato letterale dell'accordo, valorizzato secondo un'interpretazione complessiva (ex art. 1363 c.c.) …” “… L'interpretazione
è pure confortata dalla condotta dalle parti, precedente e successiva alla stipula dell'accordo (ex art. 1362 c.c.). Si è detto che le condizioni generali furono stipulate in occasione del primo ordine dell'attrice. Peraltro, consta che nell'effettuare l'ordine relativo alla fornitura per cui è causa le parti si siano attenute alle modalità previste dall'art. 2 delle condizioni generali (cfr.
doc. 15 convenuta), confermando quindi di ritenerle pienamente applicabili a tutte le successive forniture. Non è condivisibile, di contro, la diversa interpretazione data dalla “convenuta”, secondo cui dette condizioni avrebbero al più regolato la singola fornitura cui afferirebbero, non potendo trovare applicazione all'ordine per cui è causa. Ciò per varie ragioni: (i) il documento in cui sono incorporate le condizioni generali non contiene alcun richiamo ad uno specifico ordine;
pertanto, non è possibile collegarlo
(esclusivamente) ad una determinata fornitura;
(ii) la circostanza che la fattura relativa all'ordine per cui è causa (cfr. doc. 5 attrice) riporti in calce delle ulteriori “condizioni generali di vendita” non è di per sé indicativa del fatto che la singola fornitura sia regolata esclusivamente da quest'ultime e non da quelle sottoscritte nell'ottobre/novembre 2016: anzitutto, a ben vedere, le stesse si limitano a riportare delle condizioni standard, tra cui l'indicazione
20 del foro convenzionalmente competente, già inclusa nelle condizioni dell'ottobre/novembre 2016: peraltro la mera indicazione in fattura delle condizioni in sé per sé dovrebbe ritenersi irrilevante, posto che stesse non potrebbero considerarsi efficaci, non essendo state specificamente sottoscritte ex art. 1341 c.c.. Si è poi detto che ai sensi delle condizioni dell'ottobre/novembre 2016, le parti avrebbero comunque potuto prevedere,
in relazione a specifiche forniture, delle “condizioni speciali” (cfr. art. 1.6.)
sicché l'indicazione in fattura potrebbe al più intendersi come integrativa, ma non sostitutiva, delle condizioni già pattuite;
(iii) da ultimo, la circostanza che nell'ordine del 30.1.2017 non vi sia alcun richiamo all'applicabilità delle condizioni generali previste nel documento dell'ottobre/novembre 2016 non
è rilevante, attesa proprio la suesposta previsione di cui all'art. 1 –
applicabilità a tutti i futuri ordini – e la funzione propria dell'atto, ovvero quella di dettare condizioni generali applicabili uniformemente alle future forniture convenute tra le parti, senza bisogno di ulteriori specifica sottoscrizione …” “…la convenuta dovrà rispondere dell'eventuale risarcimento dei danni indiretti, ex art. 4.2., esclusivamente entro “il limite massimo del 5% dell'importo ordinato” (pari a € 113,00, 5% di € 2.260,05).
È appena il caso di evidenziare – ma la circostanza non è stata contestata dall'attrice – che i danni lamentati da costituiscono dei danni CP_8
“indiretti” ai sensi delle condizioni generali (dal tenore dell'art.
4.2. i danni diretti sarebbero esclusivamente quelli relativi ai tappi in sé per sé, per il cui danneggiamento si prevede la sostituzione degli stessi o il ristoro dei relativi costi)”
21 6.3.1.- Il motivo di appello appare generico e comunque si rileva infondato in quanto le condizioni generali sottoscritte nel mese di novembre del 2016
(riportanti l'anteriore data del febbraio 2016) trovano piena applicazione alla fornitura consacrata nella successiva fattura del 30 gennaio 2017.
6.3.2.- Non è in discussione il fatto che la fattura faccia prova tra le parti circa l'esistenza del contratto ove accettata e annotata nelle scritture contabili
(Cass. sentenza n. 3581 del 8 febbraio 2024) e, tuttavia, non vi è parimenti dubbio che la fattura del 30 gennaio 2017, faccia riferimento alle condizioni generali del novembre 2016 sottoscritte duplicemente ed importanti limitazioni della responsabilità in capo a , per plurime ragioni che il CP_1
motivo di censura non ha affatto considerato.
6.3.2.- Innanzi tutto perché in tema di condizioni generali del contratto (Cass.
ordinanza n. 20461 del 28 settembre 2020), oltre che la predisposizione da parte di uno dei contraenti dell''intero contenuto del contratto in modo che l'altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, è altresì
necessario che lo schema sia stato predisposto e le condizioni generali siano state fissate, per servire ad una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale, perché confezionate da un contraente che esplichi attività
contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie.
6.3.3.- Questo risulta evidente laddove si consideri che il dato letterale delle condizioni generali evidenziava esattamente la loro idoneità a definire, tra la venditrice e l'acquirente , una seria indefinita di CP_1 Parte_1
rapporti successivi, come di seguito: dall'art.
1.1. emerge che “i rapporti di
22 compravendita tra le parti indicate in epigrafe sono regolati dalle seguenti condizioni generali”; dall'art 1.5. risulta che “le presenti condizioni generali sono valide per tutti gli ordinativi di prodotti provenienti dalla parte acquirente [...] dal momento della stipula del presente contratto e per tutta la durata del rapporto […]”; dall'art. 2 emergono le modalità d'ordine,
chiarendosi che il cliente avrebbe dovuto formulare una richiesta (tipo di prodotto, quantità, luogo di destinazione), cui sarebbe seguita una proposta d'ordine della , da timbrarsi e controfirmarsi dall'ordinante; dall'art. CP_1
3 emergono poi le modalità ed i termini di pagamento. Lo stesso comportamento delle parti, precedente e successivo la stipula dell'accordo, si
è uniformato alle condizioni in quanto (ancora la pronuncia ex art. 1362 Cod.
Civ.) nell'effettuare l'ordine relativo alla fornitura le parti si erano attenute alle modalità previste dall'art. 2 delle condizioni generali (cfr. doc. 15
convenuta), confermando quindi di ritenerle pienamente applicabili a tutte le successive forniture. La fattura del 30 gennaio 2017, successiva alle condizioni generali del novembre 2016, non può che esser soggetta alle stesse non solo e non tanto per la consecuzione dei tempi;
non solo e non tanto perché richiama le condizioni generali che, come detto, avevano valore per una serie indistinta di successivi rapporti tanto che erano riferibili al medesimo rapporto di cui alla fattura del 2017, ma soprattutto in quanto l'appellante non ha spiegato a quali diversi rapporti ed a quali diverse condizioni generali, se non a quelle sottoscritte il 2 novembre 2016, la fattura avrebbe fatto riferimento.
7.1.- Con il terzo motivo si censura la sentenza ove, in applicazione delle ridette condizioni generali di cui all'art. 4, il risarcimento del danno è stato
23 limitato essendosi previsto, per il danno diretto, la condanna della venditrice alla restituzione del corrispettivo della fattura e per il danno indiretto CP_1
il limite del 5% dell'importo ordinato. Assume l'appellante l'ambiguità della distinzione e della terminologia danno diretto e danno indiretto facendo da questo derivare, anche a norma dell'art. 1370 Cod. Civ. la risarcibilità piena del pregiudizio.
7.2.- Il motivo, astrattamente ammissibile, é infondato. E' ammissibile in quanto non può ritenersi la non contestazione in quanto la stessa (Cass. S. L.
sentenza n. 20998 del 6 agosto 2019) non opera riguardo l'attività di interpretazione della disciplina legale o contrattuale, appartenendo al potere-
dovere del giudice la cognizione di tale disciplina, rilevando la contestazione dei fatti da accertare nel processo e non la loro qualificazione giuridica. Per
di più in appello è consentito alle parti proporre, ed al giudice rilevare d'ufficio: un'interpretazione del contratto diversa da quella sostenuta in primo grado (Cass. sez. 1^ n. 7107 del 20 marzo 2017), l'esistenza (o l'inesistenza) d'un collegamento negoziale (Sez. 1, Sentenza n. 17899 del
10/09/2015); una qualificazione del contratto differente rispetto a quella sostenuta in primo grado, inquadrandolo in un diverso schema giuridico (Sez.
3, Sentenza n. 4744 del 04/03/2005).
Infondato per quanto di seguito.
7.3.- Il testo del contratto è il seguente: 4.2 “Nel caso in cui sia accertato che il danno reclamato è imputabile a una qualche responsabilità di , le CP_1
parti riconoscono che esso sarà risarcito dalla venditrice nei seguenti modi:
quanto al danno diretto, con la sostituzione della merce danneggiata o in alternativa con il ristoro del costo della stessa;
quanto ai danni indiretti il
24 risarcimento a cui sarà tenuta sarà dovuto entro il limite massimo CP_1
del 5% dell'importo ordinato. In tal caso, spetterò alle parti stabilire le modalità e i termini di pagamento stabilendo fin d'ora che il pagamento potrà
avvenire anche mediante altra fornitura da parte di ”. CP_1
nel contrastare il motivo assumendo la chiarezza della clausola CP_1
oggetto di applicazione da parte del primo giudice, ha ribadito che: “il tappo ha un valore irrisorio (appena pochi centesimi di Euro) rispetto al prodotto finale (la bottiglia di vino che vale decine o centinaia di volte di più); • il produttore di tappi è l'ultimo anello della catena (il tappo è applicato dopo la vinificazione e alla fine dell'iter d'imbottigliamento) e non ha nessuna incidenza e controllo sui processi di vinificazione e di imbottigliamento all'interno della cantina;
• il vino può non essere buono per molteplici motivi legati ai processi di vinificazione, affinamento, invecchiamento,
conservazione, imbottigliamento, stoccaggio ecc. e la dicitura “sa di tappo” è
essenzialmente fuorviante perché non rispecchia in alcun modo la multifattorietà delle cause;
• il produttore di tappi non è nelle condizioni di prevedere, gestire e garantire gli effetti esponenziali di un'eventuale
Orga contaminazione dei tappi da che si trasmetta al contenuto delle bottiglie;
• la cantina, prima di disporre l'imbottigliamento in massa deve fare le dovute verifiche e analisi (a campione) tra vino e tappo (nel caso de quo Parte_1
l'ha fatto solo ex post!); • successivamente all'imbottigliamento in massa,
prima dell'immissione sul mercato dei prodotti imbottigliati, la cantina deve verificare la vendibilità o meno delle proprie partite di bottiglie di vino
(neanche questo è stato fatto nel caso de quo); è evidente che il produttore di tappi avverta la necessità, da un lato, di tutelarsi limitando il rischio e le
25 conseguenze della propria eventuale responsabilità e, dall'altro, di richiamare la cantina all'assolvimento dei precisi oneri di diligenza e verifica su di essa gravanti. - Nel caso che ci occupa, a fronte di una fornitura di assai modico valore, di appena 2.000,00 Euro (rectius: 1.300,00 Euro circa, visto che ha scelto di restituire diecimila tappi) la controparte svolge Parte_1
domande condannatorie per complessivi Euro 170.000,00 circa”.
7.4.- Non vi è dubbio che (Cass. sentenza n. 11278 del 27 maggio 2005) il ricorso al criterio dettato dall'art. 1370 cod. civ., secondo il quale la clausola di dubbia interpretazione deve essere interpretata contro l'autore di essa, è
solo sussidiario, dovendo essere adottato dall'interprete soltanto se, dopo aver fatto uso dei canoni ermeneutici principali della letteralità e sistematicità,
rimanga dubbio il significato delle clausole, nondimeno, proprio in applicazione di tale regola, la disciplina invocata dall'appellante non convince. La clausola, sotto il profilo letterale logico - sistematico (in generale Cass. ordinanza n. 8630 del 26 marzo 2021) volto a desumere la comune intenzione delle parti dall'esame complessivo delle diverse clausole,
risulta chiara nel prevedere, in primis, il risarcimento del danno da parte del venditore: così la parte iniziale descrittiva e accertativa;
in secondo luogo la clausola distingue i due tipi di danno risarcibile ma con funzione descrittiva generale: i danni diretti, relativi al costo della merce con la previsione delle modalità risarcitorie ed i danni indiretti per i quali il risarcimento è stato mantenuto entro il limite massimo del 5% dell'importo ordinato.
L'aggettivo indiretto, previsto nella seconda parte della clausola, costituisce il danno diverso dal diretto escludendosi un tertium genus posto che la parte iniziale della clausola è omnicomprensiva e prevede (a tutela della venditrice)
26 tutti i danni risarcibili e la seconda, con le due sottocategorie, ne costituisce specificazione. Proprio in quanto il danno indiretto è riferito ad ogni ulteriore pregiudizio non derivato propriamente e immediatamente dalla cosa (il grave vizio dei tappi venduti e idoneo a renderli inservibili) l'indiretto è tale da coprire, senza evidenti profili di dubbio per natura sistematica e letterale, gli ulteriori e diversi danni, patrimoniali e non patrimoniali riferiti alla dinamica della vendita come sua conseguenza e non rientranti nel primo caso. E'
plausibile questa interpretazione con la limitazione di responsabilità
conseguente della venditrice, accettata da , tenuto conto, oltre Parte_1
che di quanto sopra, della plausibilità delle argomentazioni de ut CP_1
supra riportate. Infatti valutato il limitato costo del prodotto ed il conseguente limitato margine di guadagno, nella prospettiva economica del diritto, la venditrice ha inteso cautelarsi prevedendo proprio per i danni ulteriori e diversi da quelli cagionati direttamente dal bene, un limite di responsabilità
ad evitare, nel rapporto costi – benefici, pregiudizi assoluti non sostenibili.
8.- Appello incidentale di . CP_1
8.1.- Con il secondo motivo ha rilevato che non sarebbe stata CP_1
Org_ ritenuta errata la c.t.u. che non aveva rispettato le stesse indicazioni di ,
ente per il quale il c.t.u. operava;
che solo in appello avrebbe rilevato che nella bibliografia richiamata in c.t.u. sarebbero state richiamate Note TCA
Org_ corrispondenti a quella della e che la responsabilità avrebbe dovuto dirsi esclusa per effetto della scheda tecnica.
Il motivo è infondato in quanto non scalfisce la pronuncia che risulta, sul punto, la seguente: si concentra sulla circostanza che la percentuale CP_1
di TCA riscontrata, nei tappi e nei vini, sarebbe inferiore a quella fissata dai
27 disciplinari di settore: “- In particolare, ciò vale per il dato fondamentale che
è la concentrazione della molecola di TCA. La soglia di “percezione” è fissata dai disciplinari in 2.0 ng/L. Quella di “riconoscimento” è più alta, ma qui non rileva. Per valori inferiori o uguali a 2.0 ng/L i lotti di tappi sono giudicati idonei.”, osservando che laddove il produttore di vini necessitasse di tappi contenenti livelli inferiori di TCA dovrebbe prevederlo al momento dell'ordine: in corso di causa ha poi dedotto che la scheda tecnica CP_1
dei tappi per cui è causa prevederebbe la possibilità che essi abbiano concentrazioni di TCA non superiori a 2ng/L. Detti rilievi non persuadono e non consentono di superare le conclusioni del CTU. Quest'ultimo, come detto, ha infatti chiarito che non esistono norme tecniche che sanciscono in maniera chiara il livello di TCA applicabile. Del resto, non ha CP_1
chiaramente indicato quali sarebbero le norme tecniche di settore da cui emergerebbe che la concentrazione non superiore a 2ng/L sarebbe accettabile:
i documenti prodotti dalla convenuta e menzionati da ultimo in conclusionale
(cfr. docc. 18-21, all. a 2a 183) sono infatti inconferenti: il 18 è costituito dalle linee guida in materia di tappi da spumante, mentre nel caso di specie la controversia riguarda vini fermi;
il 19, denominato “disciplinare” dalla convenuta, si limita invece a richiamare la norma ISO 20752, che tuttavia come chiarito dal CTU in risposta alle osservazioni dei CTP “non stabilisce in senso assoluto la massima quantità di TCA migrabile, bensì definisce solo con degli esempi applicativi le modalità per standardizzare questo tipo di estrazione” (cfr. file risposta alle osservazioni, pag. 5). I docc. 20 e 21 non sono dei disciplinari. Non esisteva quindi all'epoca della fornitura un disciplinare che prevedesse chiaramente le soglie di TCA accettabili.
28 ha poi dedotto e provato che la scheda tecnica dei tappi (cfr. doc. 16 CP_1
convenuto) prevederebbe la possibile presenza di TCA fino al 2%. La
circostanza è irrilevante: anche se i testi della convenuta e Tes_1 Tes_2
sentiti alle udienze del 25.3.2021 e 16.7.2021 hanno in effetti confermato che la scheda si riferiva ai tipi di tappo oggetto della fornitura, la convenuta non ha provato che l'attrice fosse a conoscenza di tale scheda e che dunque le parti avrebbero convenuto la fornitura di tappi con possibile concentrazione fino al
2% di TCA. Né a diverse conclusioni portano le condizioni generali (doc. 9
convenuta, tra gli allegati della mail), il cui art.
1.3. prevede che l'”l'acquirente ha diritto di avere le schede tecniche dei prodotti di ”: CP_1
in disparte della questione dell'applicabilità o meno di dette condizioni alla singola fornitura per cui è causa (su cui si tornerà) dal tenore della clausola emerge che , di per sé, non forniva automaticamente le schede CP_1
tecniche dei prodotti ai clienti, sicché non può dirsi che tra le parti fosse stato concordato che i tappi potessero prevedere una concentrazione fino al 2% di
TCA”
Org_ 8.2.- Assumere che il c.t.u. avrebbe disatteso la prassi di per la quale lavorava, sarebbe caduto in contraddizione citando bibliografia contraria
(tabella a pag. 9 dell'elaborato “prova Gas-cromatografia”) e che avrebbe parimente operato in contraddizione statuendo sulla base di criteri diversi da quelli in nota, non convince. Non risulta contestato quanto deciso in primo grado ovverossia che non esistono “norme tecniche che sanciscono in maniera chiara il livello di TCA applicabile” (così pure le risposte del c.t.u. alle osservazioni) sicché quand'anche la citazione dell'appellante produca un diverso esito, le risultanze peritali -- che hanno confermato la chiara presenza
29 del TCA, in termini plausibili come tale perfettamente in grado di confondere e pregiudicare anche il prodotto immesso nelle bottiglie con tappi gravemente inidonei -- appaiono condivisibili. Quanto alla scheda tecnica la stessa non risulta consegnata all'acquirente e l'onere della prova non risulta affatto assolto dalla venditrice. E' dirimente il rilievo per cui in merito alle indicazioni tecniche ivi riportate non si era formato alcun consenso non essendo stata data prova della conoscenza in capo all'acquirente ed anche applicando la scheda tecnica che prevedeva “TCS non superiore a 2ng/L” il prodotto avrebbe dovuto dirsi viziato proprio per le lineari conclusioni del c.t.u. “Da un punto di vista dell'utilizzatore informato, l'impiego di tappi con profilo di TCA medio inferiore ai 2 ng/L per i propri vini, risulta estremamente rischioso salvo se dedicato a fasce di prodotto con caratteristiche qualitative di profilo modesto.” (risposta del CTU alle osservazioni, pag. 14)”.
9.- Appello incidentale di CP_2
9.1.- Con il primo motivo si censura la sentenza per non esser stata ritenuta applicabile al caso la condizione speciale G) della polizza “Danno al Prodotto
Finito” con esclusione dello scoperto del 10% con il minimo di €. 25.000.
Detto altrimenti, stante la limitazione e la franchigia, per non esser stata rigettata la domanda di manleva. La motivazione è nei seguenti termini ha dedotto che la garanzia di cui alla condizione speciale G), CP_2
comprende i danni materiali (ossia consistenti nell'alterazione fisica o chimica, nonché nell'inidoneità all'uso) arrecati direttamente al prodotto finito, ma non si estenderebbe a pregiudizi di natura indiretta quali, con riferimento al caso di specie, la perdita del guadagno che l'attrice avrebbe
30 ottenuto dalla commercializzazione dei vini in questione. Si è già osservato che nel caso de quo tale clausola non è applicabile dato che i danni derivati dalla difettosità dei tappi si sono verificati su cose di terzi (non su prodotti finiti della stessa assicurata)”.
La censura appare fondata ed il suo accoglimento importa la riforma della sentenza con il rigetto della domanda di manleva (assorbiti gli ulteriori motivi di appello incidentale rilevandosi che, comunque, non avrebbe dovuto CP_2
rispondere per le restituzioni ma solo per il risarcimento del danno).
9.2.- L'art. 10 delle condizioni prevede che “La Società si obbliga a tenere indenne l' di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente Parte_6
responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni cagionati a Terzi da difetto dei Prodotti risultanti in Polizza e fabbricati e/o venduti e/o distribuiti e/o commercializzati dall' Parte_6
stesso e/o suoi depositari, per morte o lesioni personali e per Danneggiamenti
a Cose, diverse dai Prodotti assicurati, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi, in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'Assicurazione, dopo la consegna a Terzi dei Prodotti e/o la loro Messa in Circolazione ai sensi del
D.Lgs. del 06/09/2005. n. 206”. “Agli effetti della presente copertura a titolo esemplificativo e non limitativo sono considerati “difetto dei Prodotti
assicurati”: a) gli errori nella concezione e/o progettazione;
b) gli errori e/o difetti di produzione, anche se eseguita da su incarico dell' ; CP_9 Parte_6
c) gli errori nelle istruzioni scritte per l'uso e/o la manutenzione;
d) i difetti di confezionamento e dei relativi imballaggi allo scopo utilizzati”. Lo scoperto
è previsto nella misura del 10%, con un minimo di Euro 2.500,00”. La voce
G) delle condizioni speciali di assicurazione riferita (prevista all'art. 10 come
31 ulteriore ipotesi di copertura, al comma 4) prevede che: “ DANNO AL
PRODOTTO FINITO A parziale deroga di quanto previsto in Polizza, la garanzia comprende i danni materiali che i Prodotti assicurati, quali componenti fisicamente inscindibili di altri prodotti, provochino ad altro componente od al prodotto finito anche se i danni consistano in inidoneità
all'uso per il quale il prodotto finito era destinato. Si intende equiparato a
“componente fisicamente inscindibile” il prodotto assicurato, ancorchè
scindibile: - il cui costo per la rimozione dello stesso da altro componente o dai prodotti finiti sia superiore al costo dell'altro componente e/o dei prodotti finiti stessi. - la cui rimozione da altro componente o dai prodotti finiti provochi necessariamente un danno fisico o materiale all'altro componente o ai prodotti finiti. Si intende espressamente confermata l'esclusione dei danni a cose dovuti alla rimozione e/o al rimpiazzo del prodotto assicurato dopo la sua installazione (cosiddetti “danni necessari”). La presente estensione di garanzia è prestata nell'ambito del Massimale RCP e con l'applicazione del sottolimite e della franchigia e/o scoperto previsti nella SCHEDA DI
POLIZZA”. Quindi con lo scoperto del 10% e con il minimo di €. 25.000.
A fronte della previsione di copertura di cui all'art. 10, giusta la quale CP_2
avrebbe dovuto risarcire i danni cagionati da difetti del prodotto (i tappi)
secondo una previsione generale, posta la limitazione esemplificativa di sotto riportata, la clausola G) ha previsto una limitazione di responsabilità (con scoperto del 10% con il minimo di €. 25.000) in presenza “di danni materiali che i Prodotti assicurati, quali componenti fisicamente inscindibili di altri prodotti, provochino ad altro componente od al prodotto finito”, in ipotesi concreta, quindi, il danno al vino contenuto nelle bottiglie tappate con
32 prodotti di . La successiva previsione letterale della clausola conforta CP_1
tale conclusione evidenziandosi che viene equiparato al “componente fisicamente inscindibile” il prodotto assicurato, ancorchè scindibile: - il cui costo per la rimozione dello stesso da altro componente o dai prodotti finiti sia superiore al costo dell'altro componente e/o dei prodotti finiti stessi. - la cui rimozione da altro componente o dai prodotti finiti provochi necessariamente un danno fisico o materiale all'altro componente o ai prodotti finiti. Si intende espressamente confermata l'esclusione dei danni a cose dovuti alla rimozione e/o al rimpiazzo del prodotto assicurato dopo la sua installazione (cosiddetti “danni necessari”).
In sostanza il tappo, quale prodotto scindibile (o inscindibile) che se tolto
(evidentemente in assenza dell'ordinario consumo) determina in condizioni di normalità il danno al prodotto ove la bottiglia non sia tappata ulteriormente,
in modo diverso. La previsione letterale, affatto considerata in pronuncia ---
che si è espressa in termini contraddittori “i danni derivati dalla difettosità dei tappi si sono verificati su cose di terzi (non su prodotti finiti della stessa assicurata” e al di fuori della disposizione speciale --- esclude nel suo significato chiaro la responsabilità dell'assicuratore per il fatto di danno che occupa. Nemmeno può argomentarsi richiamando il tenore complessivo del contratto in quanto lo stesso risulta conforme prevedendosi, da un canto, la responsabilità c.d. minuta per danno al prodotto con limitata franchigia e scoperto ed una maggiore responsabilità (con maggiore franchigia e maggiore scoperto) in presenza di gravi danni come quelli che in tesi, astratta, avrebbero occupato. Per concludere si rileva che non risultano allegazioni tanto per i
33 premi quanto per le possibili modifiche in rapporto ai rischi (Cass. ordinanza n. 14595 del 9 luglio 2020) e tale assenza preclude interventi officiosi.
10.- Le istanze istruttorie di parte appellante e dell'appellata , CP_1
generiche anche perché prive di rilevanza causale sulla pronuncia e nemmeno configurate, oltre che irrilevanti (quanto alla c.t.u. sul danno) vanno rigettate.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta da contro e Parte_7 Controparte_1
contro , così provvede: Controparte_2
- in parziale accoglimento dell'appello di , che per il resto Parte_1
respinge, qualifica la domanda quale compravendita di aliud pro alio
riformando la sentenza del Tribunale in motivazione;
- rigetta per il resto l'appello principale e quello incidentale di;
CP_1
- compensa le spese per 2/10 nel rapporto tra e e pone Parte_1 CP_1
la restante parte a carico della seconda che liquida in €.
2.381 per compensi per il primo grado ed in €.
2.332 per compensi per l'appello oltre ad iva se dovuta, cpa e spese generali del 15%;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/02 della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, CP_1
pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;
- accoglie il primo motivo dell'appello incidentale di Controparte_2
e riforma la sentenza sul punto rigettando le domande di manleva proposte
34 contro la stessa da anche relativamente alle restituzioni, al Controparte_1
danno ed alle spese;
- condanna a rifondere le spese processuali a favore di in €. CP_1 CP_2
14.103 per il primo grado per compensi ed in €.
9.991 per compensi per l'appello oltre ad iva se dovuta, cpa e spese generali del 15%;
- la sentenza costituirà titolo per le eventuali ripetizioni.
Venezia lì 31 maggio 2024
Il Presidente estensore
Dr. Massimo Coltro
35 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
15857 del 12 giugno 2019).
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione terza civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente estensore
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 819/2023 r.g. promossa da
, in persona del legale rappresentante Parte_1 [...]
, con sede RE (VI) (p. iva , rappresentata e Parte_2 P.IVA_1
difesa dagli avv.ti Mauro Meneghini e Antonio Restiglian per mandato e domiciliata come in atti – appellante –
contro in persona del legale rappresentante, con sede in RE Controparte_1
(VI) (c.f. e p. iva , rappresentata e difesa dagli avvocati P.IVA_2
Giuseppe Cantele e Andrea Cortese per mandato e domiciliata come in atti –
appellata e appellante incidentale –
e contro
Contr
(già e – rappresentanza Controparte_2 CP_3
[...]
- in persona del legale rappresentante (c.f. CP_5 P.IVA_3
1 rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Murvana e Altegrado Zilio
Cambiagio per mandato e domiciliata come in atti – appellata e appellante incidentale –
o 0 o
appelli contro sentenza del Tribunale di CE
o 0 o
Conclusioni per l'appellante
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, nel merito · accogliere l'appello proposto contro la sentenza n. 532/2023 resa dal Tribunale di
CE in data 16.03.2023, pubblicata in data 17.03.2023 nella causa n.
7376/2018 r.g. (repert. n. 871/2023 del 17.03.2023), notificata in data
12.04.2023 e, in riforma di essa, · in accoglimento del primo motivo d'impugnazione, dichiarare risolto ex art. 1453 c.c. il contratto di fornitura documentato sub doc. 3, 4 e 5, per avere consegnato Controparte_1
all'appellante un aliud pro alio;
· in accoglimento del secondo motivo d'impugnazione o, in subordine, del terzo, confermata la condanna di alla restituzione del prezzo della fornitura, pari a euro 2.260,05, Controparte_1
condannare a risarcire all'appellante i seguenti danni: i) euro Controparte_1
142.130,64 quale valore commerciale delle 18.449 bottiglie di vino chiuse con i tappi contaminati e divenute incommerciabili (come da listini aziendali sub doc. 17 e 18 e, occorrendo, da fatture e ricevute fiscali di vendita sub doc.
16, 32, 33 e 34); ii) euro 11 mila, quali spese sopportate per il ritiro delle
2.500 bottiglie vendute;
iii) euro 1.878 quali spese sopportate per le analisi di laboratorio (come da fatture sub doc. 20 e 21); iv) euro 15 mila quali spese per lo smaltimento delle 18.449 bottiglie di vino chiuse con i tappi
2 contaminati (come da fattura sub doc. 22, formulario rifiuto sub doc. 23, e preventivo sub doc. 24); v) in via equitativa, per danno all'immagine commerciale. Con interessi e risarcimento del maggior danno ex art. 1224 c.c.
sulle somme che saranno liquidate a favore dell'appellante; · in accoglimento del quarto motivo d'impugnazione, liquidare le spese del giudizio di primo grado ai valori medi previsti per una scaglione di riferimento individuabile nell'intervallo fra euro 52.000 ed euro 260.000 · spese del grado rifuse in via istruttoria (occorrendo) · ammettere l'appellante a provare le circostanze di fatto capitolate nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 2) c.p.c. d.
28.02.2020 (da intendersi in questa sede trascritte per relatio) e non ammesse con ordinanza d. 18.12.2020 · a modifica dell'ordinanza d. 13.04.2022,
disporre l'espletamento di c.t.u., incaricando il perito di confermare il valore commerciale dei vini imbottigliati con i tappi contaminati oggetto di contestazione, e precisamente: lotto di produzione dell'attore n. 01.17: i)
raccolta anno 2013, numero 4.666 bottiglie di vino ”; Organizzazione_1
ii) raccolta anno 2014, numero 3.990 bottiglie di vino ”; Org_2
lotto di produzione dell'attore n. 02.17: i) raccolta anno 2016, numero 2.565
bottiglie di vino ”; ii) raccolta anno 2016, numero 2.998 Org_3
bottiglie di vino “Vespaiolo RE Doc”; iii) raccolta anno 2016, numero
1.842 bottiglie di Doc”; iv) raccolta anno 2016, Organizzazione_4
numero 2.388 bottiglie di vino “Pinot grigio RE Doc”.
Conclusioni per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, disattese e/o dichiarata l'inammissibilità delle domande, eccezioni e/o produzioni nuove delle altre parti (come anche rilevate nella comparsa di costituzione e risposta della
3 scrivente difesa), contrariis rejectis, così statuire: 1) Rigettare l'appello principale proposto da in quanto Parte_1
inammissibile e infondato e comunque rigettare ogni avversa domanda ed eccezione per le ragioni tutte esposte nella comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, da intendersi qui siccome integralmente richiamate.
2) Rigettare l'appello incidentale proposto da in Controparte_2
quanto inammissibile e infondato e comunque rigettare ogni avversa domanda ed eccezione per le ragioni tutte esposte nella comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, da intendersi qui siccome integralmente richiamate. 3) Accogliere l'appello incidentale proposto da e, per l'effetto, riformare l'impugnata sentenza n. 532/23 del Controparte_1
Tribunale di CE, pubblicata il 17.03.23, respingendo le avverse domande di risoluzione contrattuale e di condanna (sia restitutoria che risarcitoria) di e statuendo sulla refusione delle spese di lite del primo Controparte_6
grado in ragione del principio di soccombenza e in relazione allo scaglione di valore indicato da parte attrice ( ) e ciò per ragioni tutte esposte Parte_1
nella comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, da intendersi qui siccome integralmente richiamate. 4) Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle avverse pretese, condannare
[...]
(c.f. ) a tenere manlevata e a sollevare la Controparte_2 P.IVA_3
società per tutto quanto questa dovesse essere tenuta a pagare Controparte_1
in favore della parte attrice/appellante (ad eccezione della mera restituzione del corrispettivo di compravendita), compresi accessori, spese di lite e istruttorie (incluse quelle relative al primo grado di giudizio e all'espletata
ATP), e comunque condannare al pagamento Controparte_2
4 delle poste medesime in favore di 5) In ogni caso, con integrale Controparte_1
vittoria di spese e compensi, per il grado di appello e per il primo grado di giudizio (fase di merito e ATP), ponendo definitivamente a carico di le spese della consulenza tecnica. In via istruttoria Si contesta Parte_1
ammissibilità e rilevanza delle istanze istruttorie formulate dall'appellante per i motivi tutti esposti in narrativa e qui espressamente richiamati, anche in relazione alle carenze di allegazione e alle omesse produzioni documentali nonché all'invocata modifica/revoca dell'ordinanza istruttoria del 13.04.22
per la quale non fu presentato reclamo né specifica istanza al momento della precisazione delle conclusioni del giudizio di prime cure, con conseguente preclusione in sede d'appello. Nella denegata ipotesi che siano ammesse le istanze di ulteriore prova di, si chiede di essere in ogni caso abilitati alla prova contraria, con i testi già indicati a prova diretta nel primo grado di giudizio
(v. memoria ex art. 183 VI co. n. 2 C.p.c. del 02.03.19 e successiva memoria di replica del 23.03.19). Per quanto attiene l'eventuale ammissione di CTU,
ci si riserva la nomina del consulente tecnico e di dedurre in ordine alla formulazione del quesito.
Conclusioni per CP_2
Voglia la Corte d'Appello, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione: in via principale, rigettare l'appello proposto da Parte_1
e, per l'effetto, confermare l'impugnata Sentenza n. 532/2023
[...]
pronunciata dal Tribunale di CE, nella persona del Giudice dott.
Ludovico Rossi, limitatamente ai capi della decisione impugnati dall'appellante principale;
in via parimenti principale e incidentale,
accogliere il presente appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma
5 dell'impugnata Sentenza n. 532/2023, pronunciata dal Tribunale di CE,
nella persona del Giudice dott. Ludovico Rossi, accertare e dichiarare che la garanzia assicurativa è prestata con i limiti di oggetto, di massimale e di scoperto previsti dalla polizza n. ITCANB16402 nell'ambito dei danni al prodotto finito;
conseguentemente respingere la domanda di manleva svolta da nei confronti di o, in subordine, CP_1 Controparte_2
contenere la denegata condanna di nel rispetto dei Controparte_2
detti limiti di oggetto, di massimale e di scoperto;
in via parimenti principale e incidentale, in accoglimento del presente appello incidentale, revocare la condanna di alla refusione in favore di Controparte_2 CP_1
[... delle spese processuali relative al giudizio di primo grado e al procedimento di accertamento tecnico preventivo RG n. 7376/2018-1
instaurato avanti il Tribunale di CE;
conseguentemente, dichiarare obbligate e condannare e/o alla CP_1 Parte_1
restituzione delle somme che dovessero essere pagate da Controparte_2
in esecuzione della sentenza n. 532/2023 del Tribunale di CE.
[...]
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze professionali, oltre accessori come per legge per entrambi i gradi di giudizio”
Fatto e motivi della decisione
1.- Con citazione notificata il 28 aprile 2023 Parte_3
semplice evocava e avanti la Corte Controparte_1 Controparte_2
d'Appello di Venezia impugnando la sentenza n. 532/2023 del Tribunale di
CE (pubblicata il 17 marzo 2023 e notificata il 12 aprile successivo) che accogliendo parzialmente le domande risolutoria e risarcitoria per la vendita di tappi di sughero viziati e che avevano danneggiato i vini imbottigliati
6 venduti a terzi, aveva dichiarato la risoluzione del contratto, aveva parzialmente accolto le domande condannando alla restituzione del CP_1
corrispettivo ed ai danni in €. 113 ed accessori, aveva rigettato le ulteriori domande, aveva condannato alle spese anche dell'accertamento CP_1
tecnico preventivo unitamente a quelle della c.t.u. a proprio favore, aveva accolto la domanda di manleva di condannando l'assicuratore CP_1
al rimborso di quanto dovuto oltre le spese anche Controparte_2
dell'a.t.p., fatto salvo lo scoperto del 10% con il minimo di €.
2.500 e condannandolo alle spese processuali sempre verso l'assicurata anche per l'accertamento tecnico preventivo.
Lamentava con il primo motivo l'errata esclusione dell'aliud pro alio in presenza delle evidenti e gravi carenze dei tappi di sughero;
con il secondo motivo si doleva del parziale accoglimento della domanda risarcitoria rilevando che la fattura oggetto del contenzioso non richiamava le condizioni generali limitative della responsabilità tanto che la relativa esclusione non avrebbe dovuto operare;
con il terzo motivo si doleva dell'errata applicazione delle condizioni generali del contratto di fornitura censurando, con il quarto motivo, la condanna alle spese.
Si costituiva contestando i motivi di appello e proponendo Controparte_1
appello incidentale per la riforma della sentenza lamentando con il primo motivo l'errata qualificazione della domanda risolutoria;
con il secondo motivo deduceva l'errata valutazione delle risultanze della c.t.u. operata senza tener conto della scheda prodotto e censurando, con il terzo motivo,
l'addebito delle spese.
7 Si costituiva contestando l'appello principale e Controparte_2
quello incidentale di e proponendo gravame incidentale volto alla CP_1
riforma della pronuncia segnatamente (quanto al primo motivo) in relazione alla garanzia non operante, quanto al secondo ed al terzo motivo relativamente alla inclusione di voci non dovute e con il quarto dolendosi delle spese.
2.- La causa veniva rimessa per la decisione all'udienza 27 maggio 2024 a norma degli artt. 349 bis, 351 e 352 Cod. proc. Civ., previa precisazione delle conclusioni e con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e per le repliche, dimesse.
3.- L'appello principale di è solo in limitata parte fondato quanto Parte_1
al primo motivo ed infondato per il resto.
L'appello incidentale di è infondato. Controparte_1
Nel rapporto le spese dei due gradi vanno compensate per 2/10 stante il parziale accoglimento del gravame, il rigetto dell'appello incidentale e l'accoglimento in parte delle domande di primo grado e per il resto vanno addebitate a Controparte_1
Ferma la disciplina delle spese della c.t.u. e dell'accertamento tecnico preventivo tra queste parti.
E' poi fondato il primo motivo dell'appello incidentale di Controparte_7
; il tutto comporta la riforma della sentenza sul punto con il rigetto
[...]
delle domande di manleva proposte da e con ogni conseguente CP_1
effetto sulle spese del primo e del secondo grado di giudizio che vanno poste a carico della chiamante secondo il valore della domanda (Cass. ordinanza n.
8 Deve darsi atto ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/02 della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di Controparte_1
contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
La sentenza costituirà titolo per le eventuali ripetizioni.
4.1.- Il Tribunale accolse in limitata parte le domande della ed Parte_1
accolse quella di manleva di contro , regolando le CP_1 CP_2
spese, osservando che:
-) dalla c.t.u. resa in sede di accertamento tecnico preventivo, avente ad oggetto le caratteristiche e le qualità dei tappi nonché le operazioni di imbottigliamento e la natura di altre attività oltre che del vino, non erano emerse problematiche accessorie nelle operazioni di imbottigliamento e di tappatura delle bottiglie da parte della mentre “In tutti i vini Parte_1
analizzati prelevati direttamente in cantina tale problematica Parte_1
risulta assente (Barrique e Tonneau). Nei vini appartenenti alle stesse tipologie di prodotto (Vespaiolo, Roccolo) ma tappati con tappi differenti la problematica risulta assente. In vini imbottigliati lo stesso giorno dallo stesso imbottigliatore ma con tappi differenti (Vini Cabernet, Merlot) tale problematica risulta assente. La fonte della presenza dei livelli di 2,4,6
OR (TCA) nel campione di vini oggetto di causa, alla luce delle prove effettuate su un campione rappresentativo di vini e sui relativi tappi estratti, risulta essere collegata direttamente alla chiusura impiegata per l'imbottigliamento siglata Lotto 17B13 fornita dal . Parte_4
Livelli di anisoli tra 1 e 2 ng/L, compatibili con quelli rilevati nei vini in
9 oggetto, per quanto bassi sono in grado di compromettere la commerciabilità
dei prodotti in questione anche verso il degustatore medio non addestrato: per quanto non necessariamente riesca a percepirne la presenza netta e connotarlo distintamente come difetto di tappo, tuttavia la presenza del TCA in basse concentrazioni ha l'effetto di mascherare al degustatore le proprietà sensoriali caratteristiche del vino sminuendone il qualitativo percepito. Tutto questo porta un netto detrimento della qualità aromatica del prodotto coinvolto da questo tipo di problematica” chiarendo che “in merito alla molecola in questione non esistono norme precise che ne regolano il valore canonico massimo accettabile, soprattutto i valori delle soglie di percezione e riconoscimento sensoriali variano in relazione alla tipologia vini che ne sono affetti”;
-) dalla c.t.u. risultava che “Incrociando i risultati ottenuti dalle prove effettuate sui vini in oggetto con quanto riportato in letteratura risulta che i vini analizzati risultano alterati dalla molecola in oggetto, che deriva inoppugnabilmente dai tappi impiegati. A giudicare dall'elevata percentuale di bottiglie ritenute dal Panel in possesso di difettosità dovuta a si Pt_5
ritiene che tale alterazione pregiudichi la qualità sensoriale dei vini eccedendo il limite di accettabilità”;
-) sia il vino, sia i tappi usati per imbottigliarlo contenevano TCA e considerato che i vini presentavano delle anomalie organolettiche, escluso
(riscontrata l'assenza di ossidazione e di conicità significativa delle bottiglie)
che le anomalie organolettiche potessero essere ricondotte a fattori diversi dal
TCA, il c.t.u. aveva ritenuto che la causa ultima delle problematiche
10 riscontrate nel vino derivasse dalla presenza di TCA, a sua volta cagionata dai tappi;
-) le osservazioni dei consulenti di e di , riguardo le risultanze CP_2 CP_1
peritali, erano state contrastate dal CTU, con argomentazioni logiche, fondate sulla letteratura di settore e pienamente condivisibili mentre quelle formulate in conclusionale da erano parimenti da disattendere non esistendo CP_1
all'epoca della fornitura un disciplinare che prevedesse chiaramente le soglie di TCA accettabili. Le ulteriori osservazioni non erano da condividere;
-) era inesistenza la fattispecie dell'aliud pro alio in quanto i tappi forniti da non appartenevano ad un genere del tutto diverso rispetto a quello CP_1
oggetto di contratto essendo idonei a svolgere correttamente la loro funzione di chiusura delle bottiglie di vino anche in quanto, se utilizzati per imbottigliare vino dalle caratteristiche diverse da quello di , Parte_1
l'impatto sulle qualità organolettiche del prodotto avrebbe potuto non essere significativo o comunque non tale da escluderne la commerciabilità;
-) i tappi erano tuttavia viziati ex art. 1490 Cod. Civ. mentre le eccezioni di decadenza e prescrizione erano da disattendere;
-) era da dichiarare la risoluzione del contratto;
-) andava condannata alla restituzione del prezzo in € 2.260,05 (IVA CP_1
compresa) oltre agli interessi dalla domanda al saldo, per quanto di seguito;
-) a fronte della domanda risarcitoria di la convenuta e la terza Parte_1
chiamata avevano eccepito la mancata prova ed i limiti di cui all'art. 4 delle condizioni generali, specificamente approvate da ex art. 1341 Parte_1
co. 2 c.c.; condizioni inoltrate a il 28 ottobre 2016, in occasione Parte_1
11 del primo ordine d'acquisto, accettate e specificamente sottoscritte da parte attrice il 2 novembre 2016;
-) l'art. 4 prevedeva che “Nel caso in cui sia accertato che il danno reclamato
è imputabile a una qualche responsabilità di , le parti riconoscono CP_1
che esso sarà risarcito dalla venditrice nei seguenti modi: quanto al danno diretto, con la sostituzione della merce danneggiata o in alternativa con il ristoro del costo della stessa, quanto ai danni indiretti, il risarcimento a cui sarà tenuta sarà dovuto entro il limite massimo del 5% dell'importo CP_1
ordinato [...]”;
-) era infondata la tesi attorea che voleva ricondurre le condizioni generali di contratto ed in particolare le limitazioni di responsabilità ivi previste, ad un diverso e antecedente ordine di tappi, del tutto distinto da quello oggetto di causa assumendo che trattavasi di contratto di somministrazione (quindi di forniture ripetute e continuative nel tempo);
-) le condizioni, seppur datate 19 febbraio 2016, erano state sottoscritte il 2
novembre successivo, in occasione del primo ordine da parte di , Parte_1
del 28 ottobre 2016. L'atto, denominato “contratto di vendita” prevede all'art
1.1. che “i rapporti di compravendita tra le parti indicate in epigrafe sono regolati dalle seguenti condizioni generali” e all'1.5. che “le presenti condizioni generali sono valide per tutti gli ordinativi di prodotti provenienti dalla parte acquirente – ancorché destinati a diversi stabilimenti della medesima azienda acquirente – dal momento della stipula del presente contratto e per tutta la durata del rapporto, fatte salve revisioni del contratto che si rendessero necessarie per l'adeguamento normativo o per la revisione dei prezzi inizialmente pattuiti” chiarendo al punto 1.6. che “per quanto non
12 previsto nel presente contratto o non diversamente disposto da eventuali condizioni speciali – da approvarsi sempre e comunque in forma scritta – si rinvia alle norme vigenti in materia”;
-) l'accordo era stato inviato da , in occasione del primo ordine di CP_1
tappi ed era stato sottoscritto da che non aveva nemmeno Parte_1
dimostrato che le condizioni sarebbero state antecedentemente sottoscritte (in un incontro del febbraio 2016) e poi che sarebbero state asseritamente riproposte e riaccettate in riferimento ad un (secondo) ordine dell'ottobre/novembre 2016;
-) alla luce del contenuto delle condizioni e del contesto della loro sottoscrizione era da intendersi che le parti avessero voluto disciplinare in maniera unitaria ogni eventuale, successiva fornitura di tappi tra esse pattuita;
non solo per il tenore letterale ma anche secondo un'interpretazione complessiva (ex art. 1363 c.c.);
- anche la condotta delle parti, precedente e successiva alla stipula dell'accordo, confortava tale interpretazione;
-) il danno indiretto era da risarcire secondo l'art.
4.2. delle condizioni entro
“il limite massimo del 5% dell'importo ordinato” (pari a € 113,00, 5% di €
2.260,05) e tale danno era l'unico richiesto da;
Parte_1
-) i danni indiretti erano esclusivamente riferibili ai tappi in sé per sé e per il danneggiamento si prevedeva la sostituzione degli stessi o il ristoro dei relativi costi;
-) in ragione della clausola di esonero, avrebbe potuto rispondere CP_1
esclusivamente nei limiti dell'esiguo importo di € 113,00 tanto che era superflua la pronuncia sulle ulteriori domande da ritenersi assorbite;
13 -) era da accogliere la domanda di manleva proposta nei confronti di CP_2
-) l'art. 10 del contratto di assicurazione dispone che “La Società si obbliga a tenere indenne l' di quanto questi sia tenuto a pagare, quale Parte_6
civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale,
interessi e spese) di danni cagionati a Terzi da difetto dei Prodotti risultanti in Polizza e fabbricati e/o venduti e/o distribuiti e/o commercializzati dall'Assicurato stesso e/o suoi depositari, per morte o lesioni personali e per
Danneggiamenti a Cose, diverse dai Prodotti assicurati, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi, in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'Assicurazione, dopo la consegna a Terzi dei Prodotti e/o la loro Messa in
Circolazione ai sensi del D.Lgs. del 06/09/2005. n. 206.” ;
-) il termine “prodotti/prodotti finiti” avrebbe dovuto intendersi riferito a quelli dell'assicurata con copertura estesa, oltre che alle cose di terzi, ai prodotti finiti della stessa assicurata;
-) operava la franchigia di € 2.500,00 (duemilacinquecento) escludendosi rilievo alle ulteriori eccezioni della Compagnia di assicurazione;
-) le spese erano da regolare secondo il DM 55/14 e successive modifiche per valori medi.
4.2.- La sentenza regge solo in parte ai motivi di censura.
5.- Appello principale di . Parte_1
5.1- Con il primo motivo si sostiene esser stata erratamente accolta la domanda risarcitoria fondata sulle azioni edilizie e rigettata quella fondata sull'aliud pro alio da accogliere invece stante la vendita di tappi di sughero privi delle qualità necessarie per assolvere alla funzione divisata dalle parti con la causa concreta in quanto del tutto viziati. E tale motivo -- da valutarsi
14 in una con il primo proposto in via incidentale da e che appare CP_1
infondato --- è fondato precisandosi che il suo accoglimento, sotto il profilo pratico, non importa modifica del dispositivo della pronuncia di risoluzione ma unicamente la correzione della motivazione che, senza il suo accoglimento, si esporrebbe fondatamente alle censure di . Per tale CP_1
ragione la statuizione delle spese del primo grado va confermata posto che nel rapporto la modifica della sentenza non appare di rilievo.
5.2.- Il tribunale di CE ha rigettato le eccezioni di decadenza e prescrizione avverso l'azione edilizia proposta da accertando i Parte_1
gravi vizi e difetti dei tappi di sughero venduti, sulla scorta della c.t.u.,
pronunciando la risoluzione del contratto ma errando in quanto (in generale
Cass. civ. sez. 3^ ordinanza n. 26897 del 20 settembre 2023) solo in presenza di "aliud pro alio" avrebbe potuto pronunciarsi la risoluzione o l'inadempimento contrattuale ex art. 1453 c.c. del contratto e non in presenza delle azioni edilizie di cui all'art. 1495 c.c., cui era, invece, soggetta l'azione di garanzia di cui all'art. 1492 c.c.. Poiché la risoluzione del contratto può
esser rilevata d'ufficio e poiché la stessa è pur sempre di interesse per la parte l'ha chiesta e che vede, tramite la stessa (risoluzione), eliminato il contratto non più invocabile per altre ragioni nei suoi confronti, è da ritenere, anche per l'avverso motivo di appello incidentale di sussistente un interesse CP_1
della parte alla pronuncia di risoluzione connessa, però, all'accertamento dell'aliud pro alio nel caso presente.
5.3.- Al riguardo (Cass. ordinanza n. 28069 del 14 ottobre 2021) si ha consegna di aliud pro alio - che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione o di inadempimento ex art. 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e
15 prescrizioni previsti dall'art. 1495 c.c. - qualora il bene venduto non sia soltanto privo di qualità essenziali, ma quando sia completamente diverso da quello pattuito, rivelandosi così funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico sociale della res venduta e quindi a fornire l'utilità richiesta (v., ad esempio, Cass. 7557/2017) ovvero presenti difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale o a quella ritenuta essenziale dalle parti (Cass. 6596 del 2016). Risulta chiaramente accertato in c.t.u. e nella sentenza che: “la fonte della presenza dei livelli di
2,4,6 OR (TCA) nel campione di vini oggetto di causa, alla luce delle prove effettuate su un campione rappresentativo di vini e sui relativi tappi estratti, risulta essere collegata direttamente alla chiusura impiegata per l'imbottigliamento siglata Lotto 17B13 fornita dal . Parte_4
Livelli di anisoli tra 1 e 2 ng/L, compatibili con quelli rilevati nei vini in oggetto, per quanto bassi sono in grado di compromettere la commerciabilità
dei prodotti in questione anche verso il degustatore medio non addestrato: per quanto non necessariamente riesca a percepirne la presenza netta e connotarlo distintamente come difetto di tappo, tuttavia la presenza del TCA in basse concentrazioni ha l'effetto di mascherare al degustatore le proprietà sensoriali caratteristiche del vino sminuendone il qualitativo percepito. Tutto questo porta un netto detrimento della qualità aromatica del prodotto coinvolto da questo tipo di problematica”.
E' del tutto evidente che non si era trattato di un bene idoneo a svolgere la funzione di chiusura delle bottiglie di vino;
erano stati ceduti dei tappi che si presentavano talmente viziati da non poter assolvere la funzione concreta che le parti avevano convenuto nel contratto (la chiusura delle bottiglie di vino)
16 tanto che la produzione si era nella sostanza deteriorata. Essendo stato venduto un aliud pro alio, non resta che correggere la motivazione in tal senso rigettando il primo motivo dell'appello incidentale de , con la CP_1
conferma della pronuncia di risoluzione.
6.1.- Con il secondo motivo si lamenta l'errata applicazione, ai fini delle limitazioni di responsabilità della venditrice, delle condizioni generali inoltrate a il 28 ottobre 2016 e sottoscritte il 2 novembre 2016 Parte_1
(ancorché recanti la data del 19 febbraio 2016). Si sostiene che la fattura di vendita del 21 febbraio 2017 per l'importo di €. 2.260,50 (iva inclusa - doc.
5) non richiamava le condizioni generali di vendita sottoscritte nel 2016
parlando genericamente di “condizioni generali di vendita” (e non di ulteriori)
sicché le limitazioni di responsabilità, posta l'efficacia probatoria della fattura contro l'emittente, non avrebbe dovuto operare ed il danno avrebbe dovuto esser riconosciuto per l'intero. Anche tale censura é infondata ed il suo rigetto preclude l'esame delle domande risarcitorie dell'appellante.
6.2.- La sentenza censurata ha così stabilito “… Dette condizioni generali sarebbero state inoltrate a in data 28.10.2016 (doc. 9 di parte Parte_1
convenuta) in occasione del primo ordine d'acquisto (cfr. doc. 8 di parte convenuta), accettate e specificamente sottoscritte da parte attrice in data
2.11.2016 (cfr. doc. 8 di parte convenuta). La convenuta ha evidenziato che l'art. 4, in particolare, prevede al secondo periodo che “Nel caso in cui sia accertato che il danno reclamato è imputabile a una qualche responsabilità di
, le parti riconoscono che esso sarà risarcito dalla venditrice nei CP_1
seguenti modi: quanto al danno diretto, con la sostituzione della merce danneggiata o in alternativa con il ristoro del costo della stessa, quanto ai
17 danni indiretti, il risarcimento a cui sarà tenuta sarà dovuto entro il CP_1
limite massimo del 5% dell'importo ordinato [...]” (cfr. art. 4.2.). A fronte di tale ricostruzione, l'attrice ha sostenuto (cfr. pag. 3 prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c.) che dette condizioni generali di contratto - in particolare le limitazioni di responsabilità ivi previste - non sarebbero applicabili alla vendita de quo, perché esse sarebbero state inviate e sottoscritte in relazione a un diverso e antecedente ordine di tappi, del tutto distinto da quello oggi oggetto di causa. Tale impostazione è stata reiterata dall'attrice in conclusionale (cfr. pag. 13), osservando che non si tratta di un contratto di somministrazione (quindi di forniture ripetute e continuative nel tempo), nel qual caso la tesi di controparte avrebbe potuto avere un qualche significato,
bensì di singoli e distinti contratti di compravendita, ciascuno con una sua autonoma disciplina. ha poi evidenziato (cfr. pag. 13 Parte_1
conclusionale) che in occasione dell'ordine del 30.1.2017 per cui è causa, non vi è stato alcun richiamo all'applicabilità delle predette presunte condizioni generali e che in calce alla fattura relativa alla fornitura di cui è causa (doc. 5
attoreo) sarebbero indicate specifiche condizioni generali di vendita, il che confermerebbe trattarsi di rapporto nuovo e distinto, con specifica e diversa regolamentazione …” “… Appare opportuno prendere preliminarmente posizione su tale eccezione, in quanto l'eventuale limitazione di responsabilità, nei sensi previsti dalla clausola, comportando una predeterminazione del danno liquidabile renderebbe superfluo l'esame della prova dell'esatto ammontare del danno astrattamente risarcibile all'attrice.
Quella prevista dall'art. 4 costituisce, in tutta evidenza, una clausola di esonero ex art. 1229 c.c., come tale specificamente accettata e sottoscritta,
18 inserita in un documento sottoscritto dall'attrice per accettazione in data
2.11.2016. Alla luce delle contrapposte tesi, si deve accertare – secondo i canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 ss. c.c. – quale sia l'efficacia di tale atto, cioè se dette “condizioni generali”, possano trovare applicazione anche alla specifica fornitura per cui è causa. Il documento, seppur datato 19.2.2016,
è stato sottoscritto in data 2.11.2016, in occasione del primo ordine da parte di , ovvero quello del 28.10.2016 (cfr. docc.
8-9 di parte Parte_1
convenuta). L'atto, denominato “contratto di vendita” prevede all'art 1.1. che
“i rapporti di compravendita tra le parti indicate in epigrafe sono regolati dalle seguenti condizioni generali” e all'1.5. che “le presenti condizioni generali sono valide per tutti gli ordinativi di prodotti provenienti dalla parte acquirente – ancorché destinati a diversi stabilimenti della medesima azienda acquirente – dal momento della stipula del presente contratto e per tutta la durata del rapporto, fatte salve revisioni del contratto che si rendessero necessarie per l'adeguamento normativo o per la revisione dei prezzi inizialmente pattuiti” chiarendo al punto 1.6. che “per quanto non previsto nel presente contratto o non diversamente disposto da eventuali condizioni speciali – da approvarsi sempre e comunque in forma scritta – si rinvia alle norme vigenti in materia”. Deve ritenersi provato che l'accordo fu inviato da
, in occasione del primo ordine di tappi, all'attrice e da questa CP_1
sottoscritta. ha sostenuto (da ultimo memoria di replica, pag. 3), Parte_1
senza tuttavia provarlo, che le condizioni sarebbero state sottoscritte in occasione di un asserito primo ordine nel febbraio 2016 e poi state asseritamente riproposte e riaccettate in riferimento ad un (secondo) ordine dell'ottobre/novembre 2016, il che confermerebbe, in tesi dell'attrice, il fatto
19 che la fornitura per cui è causa sarebbe regolata da condizioni generali diverse da quelle comuni ai primi due ordini. Alla luce del contenuto dell'atto e del contesto in cui fu sottoscritto, deve intendersi che con dette condizioni generali le parti abbiano inteso disciplinare in maniera unitaria ogni eventuale, successiva fornitura di tappi tra esse pattuita. Tale interpretazione
è confortata anzitutto dal dato letterale dell'accordo, valorizzato secondo un'interpretazione complessiva (ex art. 1363 c.c.) …” “… L'interpretazione
è pure confortata dalla condotta dalle parti, precedente e successiva alla stipula dell'accordo (ex art. 1362 c.c.). Si è detto che le condizioni generali furono stipulate in occasione del primo ordine dell'attrice. Peraltro, consta che nell'effettuare l'ordine relativo alla fornitura per cui è causa le parti si siano attenute alle modalità previste dall'art. 2 delle condizioni generali (cfr.
doc. 15 convenuta), confermando quindi di ritenerle pienamente applicabili a tutte le successive forniture. Non è condivisibile, di contro, la diversa interpretazione data dalla “convenuta”, secondo cui dette condizioni avrebbero al più regolato la singola fornitura cui afferirebbero, non potendo trovare applicazione all'ordine per cui è causa. Ciò per varie ragioni: (i) il documento in cui sono incorporate le condizioni generali non contiene alcun richiamo ad uno specifico ordine;
pertanto, non è possibile collegarlo
(esclusivamente) ad una determinata fornitura;
(ii) la circostanza che la fattura relativa all'ordine per cui è causa (cfr. doc. 5 attrice) riporti in calce delle ulteriori “condizioni generali di vendita” non è di per sé indicativa del fatto che la singola fornitura sia regolata esclusivamente da quest'ultime e non da quelle sottoscritte nell'ottobre/novembre 2016: anzitutto, a ben vedere, le stesse si limitano a riportare delle condizioni standard, tra cui l'indicazione
20 del foro convenzionalmente competente, già inclusa nelle condizioni dell'ottobre/novembre 2016: peraltro la mera indicazione in fattura delle condizioni in sé per sé dovrebbe ritenersi irrilevante, posto che stesse non potrebbero considerarsi efficaci, non essendo state specificamente sottoscritte ex art. 1341 c.c.. Si è poi detto che ai sensi delle condizioni dell'ottobre/novembre 2016, le parti avrebbero comunque potuto prevedere,
in relazione a specifiche forniture, delle “condizioni speciali” (cfr. art. 1.6.)
sicché l'indicazione in fattura potrebbe al più intendersi come integrativa, ma non sostitutiva, delle condizioni già pattuite;
(iii) da ultimo, la circostanza che nell'ordine del 30.1.2017 non vi sia alcun richiamo all'applicabilità delle condizioni generali previste nel documento dell'ottobre/novembre 2016 non
è rilevante, attesa proprio la suesposta previsione di cui all'art. 1 –
applicabilità a tutti i futuri ordini – e la funzione propria dell'atto, ovvero quella di dettare condizioni generali applicabili uniformemente alle future forniture convenute tra le parti, senza bisogno di ulteriori specifica sottoscrizione …” “…la convenuta dovrà rispondere dell'eventuale risarcimento dei danni indiretti, ex art. 4.2., esclusivamente entro “il limite massimo del 5% dell'importo ordinato” (pari a € 113,00, 5% di € 2.260,05).
È appena il caso di evidenziare – ma la circostanza non è stata contestata dall'attrice – che i danni lamentati da costituiscono dei danni CP_8
“indiretti” ai sensi delle condizioni generali (dal tenore dell'art.
4.2. i danni diretti sarebbero esclusivamente quelli relativi ai tappi in sé per sé, per il cui danneggiamento si prevede la sostituzione degli stessi o il ristoro dei relativi costi)”
21 6.3.1.- Il motivo di appello appare generico e comunque si rileva infondato in quanto le condizioni generali sottoscritte nel mese di novembre del 2016
(riportanti l'anteriore data del febbraio 2016) trovano piena applicazione alla fornitura consacrata nella successiva fattura del 30 gennaio 2017.
6.3.2.- Non è in discussione il fatto che la fattura faccia prova tra le parti circa l'esistenza del contratto ove accettata e annotata nelle scritture contabili
(Cass. sentenza n. 3581 del 8 febbraio 2024) e, tuttavia, non vi è parimenti dubbio che la fattura del 30 gennaio 2017, faccia riferimento alle condizioni generali del novembre 2016 sottoscritte duplicemente ed importanti limitazioni della responsabilità in capo a , per plurime ragioni che il CP_1
motivo di censura non ha affatto considerato.
6.3.2.- Innanzi tutto perché in tema di condizioni generali del contratto (Cass.
ordinanza n. 20461 del 28 settembre 2020), oltre che la predisposizione da parte di uno dei contraenti dell''intero contenuto del contratto in modo che l'altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, è altresì
necessario che lo schema sia stato predisposto e le condizioni generali siano state fissate, per servire ad una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale, perché confezionate da un contraente che esplichi attività
contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie.
6.3.3.- Questo risulta evidente laddove si consideri che il dato letterale delle condizioni generali evidenziava esattamente la loro idoneità a definire, tra la venditrice e l'acquirente , una seria indefinita di CP_1 Parte_1
rapporti successivi, come di seguito: dall'art.
1.1. emerge che “i rapporti di
22 compravendita tra le parti indicate in epigrafe sono regolati dalle seguenti condizioni generali”; dall'art 1.5. risulta che “le presenti condizioni generali sono valide per tutti gli ordinativi di prodotti provenienti dalla parte acquirente [...] dal momento della stipula del presente contratto e per tutta la durata del rapporto […]”; dall'art. 2 emergono le modalità d'ordine,
chiarendosi che il cliente avrebbe dovuto formulare una richiesta (tipo di prodotto, quantità, luogo di destinazione), cui sarebbe seguita una proposta d'ordine della , da timbrarsi e controfirmarsi dall'ordinante; dall'art. CP_1
3 emergono poi le modalità ed i termini di pagamento. Lo stesso comportamento delle parti, precedente e successivo la stipula dell'accordo, si
è uniformato alle condizioni in quanto (ancora la pronuncia ex art. 1362 Cod.
Civ.) nell'effettuare l'ordine relativo alla fornitura le parti si erano attenute alle modalità previste dall'art. 2 delle condizioni generali (cfr. doc. 15
convenuta), confermando quindi di ritenerle pienamente applicabili a tutte le successive forniture. La fattura del 30 gennaio 2017, successiva alle condizioni generali del novembre 2016, non può che esser soggetta alle stesse non solo e non tanto per la consecuzione dei tempi;
non solo e non tanto perché richiama le condizioni generali che, come detto, avevano valore per una serie indistinta di successivi rapporti tanto che erano riferibili al medesimo rapporto di cui alla fattura del 2017, ma soprattutto in quanto l'appellante non ha spiegato a quali diversi rapporti ed a quali diverse condizioni generali, se non a quelle sottoscritte il 2 novembre 2016, la fattura avrebbe fatto riferimento.
7.1.- Con il terzo motivo si censura la sentenza ove, in applicazione delle ridette condizioni generali di cui all'art. 4, il risarcimento del danno è stato
23 limitato essendosi previsto, per il danno diretto, la condanna della venditrice alla restituzione del corrispettivo della fattura e per il danno indiretto CP_1
il limite del 5% dell'importo ordinato. Assume l'appellante l'ambiguità della distinzione e della terminologia danno diretto e danno indiretto facendo da questo derivare, anche a norma dell'art. 1370 Cod. Civ. la risarcibilità piena del pregiudizio.
7.2.- Il motivo, astrattamente ammissibile, é infondato. E' ammissibile in quanto non può ritenersi la non contestazione in quanto la stessa (Cass. S. L.
sentenza n. 20998 del 6 agosto 2019) non opera riguardo l'attività di interpretazione della disciplina legale o contrattuale, appartenendo al potere-
dovere del giudice la cognizione di tale disciplina, rilevando la contestazione dei fatti da accertare nel processo e non la loro qualificazione giuridica. Per
di più in appello è consentito alle parti proporre, ed al giudice rilevare d'ufficio: un'interpretazione del contratto diversa da quella sostenuta in primo grado (Cass. sez. 1^ n. 7107 del 20 marzo 2017), l'esistenza (o l'inesistenza) d'un collegamento negoziale (Sez. 1, Sentenza n. 17899 del
10/09/2015); una qualificazione del contratto differente rispetto a quella sostenuta in primo grado, inquadrandolo in un diverso schema giuridico (Sez.
3, Sentenza n. 4744 del 04/03/2005).
Infondato per quanto di seguito.
7.3.- Il testo del contratto è il seguente: 4.2 “Nel caso in cui sia accertato che il danno reclamato è imputabile a una qualche responsabilità di , le CP_1
parti riconoscono che esso sarà risarcito dalla venditrice nei seguenti modi:
quanto al danno diretto, con la sostituzione della merce danneggiata o in alternativa con il ristoro del costo della stessa;
quanto ai danni indiretti il
24 risarcimento a cui sarà tenuta sarà dovuto entro il limite massimo CP_1
del 5% dell'importo ordinato. In tal caso, spetterò alle parti stabilire le modalità e i termini di pagamento stabilendo fin d'ora che il pagamento potrà
avvenire anche mediante altra fornitura da parte di ”. CP_1
nel contrastare il motivo assumendo la chiarezza della clausola CP_1
oggetto di applicazione da parte del primo giudice, ha ribadito che: “il tappo ha un valore irrisorio (appena pochi centesimi di Euro) rispetto al prodotto finale (la bottiglia di vino che vale decine o centinaia di volte di più); • il produttore di tappi è l'ultimo anello della catena (il tappo è applicato dopo la vinificazione e alla fine dell'iter d'imbottigliamento) e non ha nessuna incidenza e controllo sui processi di vinificazione e di imbottigliamento all'interno della cantina;
• il vino può non essere buono per molteplici motivi legati ai processi di vinificazione, affinamento, invecchiamento,
conservazione, imbottigliamento, stoccaggio ecc. e la dicitura “sa di tappo” è
essenzialmente fuorviante perché non rispecchia in alcun modo la multifattorietà delle cause;
• il produttore di tappi non è nelle condizioni di prevedere, gestire e garantire gli effetti esponenziali di un'eventuale
Orga contaminazione dei tappi da che si trasmetta al contenuto delle bottiglie;
• la cantina, prima di disporre l'imbottigliamento in massa deve fare le dovute verifiche e analisi (a campione) tra vino e tappo (nel caso de quo Parte_1
l'ha fatto solo ex post!); • successivamente all'imbottigliamento in massa,
prima dell'immissione sul mercato dei prodotti imbottigliati, la cantina deve verificare la vendibilità o meno delle proprie partite di bottiglie di vino
(neanche questo è stato fatto nel caso de quo); è evidente che il produttore di tappi avverta la necessità, da un lato, di tutelarsi limitando il rischio e le
25 conseguenze della propria eventuale responsabilità e, dall'altro, di richiamare la cantina all'assolvimento dei precisi oneri di diligenza e verifica su di essa gravanti. - Nel caso che ci occupa, a fronte di una fornitura di assai modico valore, di appena 2.000,00 Euro (rectius: 1.300,00 Euro circa, visto che ha scelto di restituire diecimila tappi) la controparte svolge Parte_1
domande condannatorie per complessivi Euro 170.000,00 circa”.
7.4.- Non vi è dubbio che (Cass. sentenza n. 11278 del 27 maggio 2005) il ricorso al criterio dettato dall'art. 1370 cod. civ., secondo il quale la clausola di dubbia interpretazione deve essere interpretata contro l'autore di essa, è
solo sussidiario, dovendo essere adottato dall'interprete soltanto se, dopo aver fatto uso dei canoni ermeneutici principali della letteralità e sistematicità,
rimanga dubbio il significato delle clausole, nondimeno, proprio in applicazione di tale regola, la disciplina invocata dall'appellante non convince. La clausola, sotto il profilo letterale logico - sistematico (in generale Cass. ordinanza n. 8630 del 26 marzo 2021) volto a desumere la comune intenzione delle parti dall'esame complessivo delle diverse clausole,
risulta chiara nel prevedere, in primis, il risarcimento del danno da parte del venditore: così la parte iniziale descrittiva e accertativa;
in secondo luogo la clausola distingue i due tipi di danno risarcibile ma con funzione descrittiva generale: i danni diretti, relativi al costo della merce con la previsione delle modalità risarcitorie ed i danni indiretti per i quali il risarcimento è stato mantenuto entro il limite massimo del 5% dell'importo ordinato.
L'aggettivo indiretto, previsto nella seconda parte della clausola, costituisce il danno diverso dal diretto escludendosi un tertium genus posto che la parte iniziale della clausola è omnicomprensiva e prevede (a tutela della venditrice)
26 tutti i danni risarcibili e la seconda, con le due sottocategorie, ne costituisce specificazione. Proprio in quanto il danno indiretto è riferito ad ogni ulteriore pregiudizio non derivato propriamente e immediatamente dalla cosa (il grave vizio dei tappi venduti e idoneo a renderli inservibili) l'indiretto è tale da coprire, senza evidenti profili di dubbio per natura sistematica e letterale, gli ulteriori e diversi danni, patrimoniali e non patrimoniali riferiti alla dinamica della vendita come sua conseguenza e non rientranti nel primo caso. E'
plausibile questa interpretazione con la limitazione di responsabilità
conseguente della venditrice, accettata da , tenuto conto, oltre Parte_1
che di quanto sopra, della plausibilità delle argomentazioni de ut CP_1
supra riportate. Infatti valutato il limitato costo del prodotto ed il conseguente limitato margine di guadagno, nella prospettiva economica del diritto, la venditrice ha inteso cautelarsi prevedendo proprio per i danni ulteriori e diversi da quelli cagionati direttamente dal bene, un limite di responsabilità
ad evitare, nel rapporto costi – benefici, pregiudizi assoluti non sostenibili.
8.- Appello incidentale di . CP_1
8.1.- Con il secondo motivo ha rilevato che non sarebbe stata CP_1
Org_ ritenuta errata la c.t.u. che non aveva rispettato le stesse indicazioni di ,
ente per il quale il c.t.u. operava;
che solo in appello avrebbe rilevato che nella bibliografia richiamata in c.t.u. sarebbero state richiamate Note TCA
Org_ corrispondenti a quella della e che la responsabilità avrebbe dovuto dirsi esclusa per effetto della scheda tecnica.
Il motivo è infondato in quanto non scalfisce la pronuncia che risulta, sul punto, la seguente: si concentra sulla circostanza che la percentuale CP_1
di TCA riscontrata, nei tappi e nei vini, sarebbe inferiore a quella fissata dai
27 disciplinari di settore: “- In particolare, ciò vale per il dato fondamentale che
è la concentrazione della molecola di TCA. La soglia di “percezione” è fissata dai disciplinari in 2.0 ng/L. Quella di “riconoscimento” è più alta, ma qui non rileva. Per valori inferiori o uguali a 2.0 ng/L i lotti di tappi sono giudicati idonei.”, osservando che laddove il produttore di vini necessitasse di tappi contenenti livelli inferiori di TCA dovrebbe prevederlo al momento dell'ordine: in corso di causa ha poi dedotto che la scheda tecnica CP_1
dei tappi per cui è causa prevederebbe la possibilità che essi abbiano concentrazioni di TCA non superiori a 2ng/L. Detti rilievi non persuadono e non consentono di superare le conclusioni del CTU. Quest'ultimo, come detto, ha infatti chiarito che non esistono norme tecniche che sanciscono in maniera chiara il livello di TCA applicabile. Del resto, non ha CP_1
chiaramente indicato quali sarebbero le norme tecniche di settore da cui emergerebbe che la concentrazione non superiore a 2ng/L sarebbe accettabile:
i documenti prodotti dalla convenuta e menzionati da ultimo in conclusionale
(cfr. docc. 18-21, all. a 2a 183) sono infatti inconferenti: il 18 è costituito dalle linee guida in materia di tappi da spumante, mentre nel caso di specie la controversia riguarda vini fermi;
il 19, denominato “disciplinare” dalla convenuta, si limita invece a richiamare la norma ISO 20752, che tuttavia come chiarito dal CTU in risposta alle osservazioni dei CTP “non stabilisce in senso assoluto la massima quantità di TCA migrabile, bensì definisce solo con degli esempi applicativi le modalità per standardizzare questo tipo di estrazione” (cfr. file risposta alle osservazioni, pag. 5). I docc. 20 e 21 non sono dei disciplinari. Non esisteva quindi all'epoca della fornitura un disciplinare che prevedesse chiaramente le soglie di TCA accettabili.
28 ha poi dedotto e provato che la scheda tecnica dei tappi (cfr. doc. 16 CP_1
convenuto) prevederebbe la possibile presenza di TCA fino al 2%. La
circostanza è irrilevante: anche se i testi della convenuta e Tes_1 Tes_2
sentiti alle udienze del 25.3.2021 e 16.7.2021 hanno in effetti confermato che la scheda si riferiva ai tipi di tappo oggetto della fornitura, la convenuta non ha provato che l'attrice fosse a conoscenza di tale scheda e che dunque le parti avrebbero convenuto la fornitura di tappi con possibile concentrazione fino al
2% di TCA. Né a diverse conclusioni portano le condizioni generali (doc. 9
convenuta, tra gli allegati della mail), il cui art.
1.3. prevede che l'”l'acquirente ha diritto di avere le schede tecniche dei prodotti di ”: CP_1
in disparte della questione dell'applicabilità o meno di dette condizioni alla singola fornitura per cui è causa (su cui si tornerà) dal tenore della clausola emerge che , di per sé, non forniva automaticamente le schede CP_1
tecniche dei prodotti ai clienti, sicché non può dirsi che tra le parti fosse stato concordato che i tappi potessero prevedere una concentrazione fino al 2% di
TCA”
Org_ 8.2.- Assumere che il c.t.u. avrebbe disatteso la prassi di per la quale lavorava, sarebbe caduto in contraddizione citando bibliografia contraria
(tabella a pag. 9 dell'elaborato “prova Gas-cromatografia”) e che avrebbe parimente operato in contraddizione statuendo sulla base di criteri diversi da quelli in nota, non convince. Non risulta contestato quanto deciso in primo grado ovverossia che non esistono “norme tecniche che sanciscono in maniera chiara il livello di TCA applicabile” (così pure le risposte del c.t.u. alle osservazioni) sicché quand'anche la citazione dell'appellante produca un diverso esito, le risultanze peritali -- che hanno confermato la chiara presenza
29 del TCA, in termini plausibili come tale perfettamente in grado di confondere e pregiudicare anche il prodotto immesso nelle bottiglie con tappi gravemente inidonei -- appaiono condivisibili. Quanto alla scheda tecnica la stessa non risulta consegnata all'acquirente e l'onere della prova non risulta affatto assolto dalla venditrice. E' dirimente il rilievo per cui in merito alle indicazioni tecniche ivi riportate non si era formato alcun consenso non essendo stata data prova della conoscenza in capo all'acquirente ed anche applicando la scheda tecnica che prevedeva “TCS non superiore a 2ng/L” il prodotto avrebbe dovuto dirsi viziato proprio per le lineari conclusioni del c.t.u. “Da un punto di vista dell'utilizzatore informato, l'impiego di tappi con profilo di TCA medio inferiore ai 2 ng/L per i propri vini, risulta estremamente rischioso salvo se dedicato a fasce di prodotto con caratteristiche qualitative di profilo modesto.” (risposta del CTU alle osservazioni, pag. 14)”.
9.- Appello incidentale di CP_2
9.1.- Con il primo motivo si censura la sentenza per non esser stata ritenuta applicabile al caso la condizione speciale G) della polizza “Danno al Prodotto
Finito” con esclusione dello scoperto del 10% con il minimo di €. 25.000.
Detto altrimenti, stante la limitazione e la franchigia, per non esser stata rigettata la domanda di manleva. La motivazione è nei seguenti termini ha dedotto che la garanzia di cui alla condizione speciale G), CP_2
comprende i danni materiali (ossia consistenti nell'alterazione fisica o chimica, nonché nell'inidoneità all'uso) arrecati direttamente al prodotto finito, ma non si estenderebbe a pregiudizi di natura indiretta quali, con riferimento al caso di specie, la perdita del guadagno che l'attrice avrebbe
30 ottenuto dalla commercializzazione dei vini in questione. Si è già osservato che nel caso de quo tale clausola non è applicabile dato che i danni derivati dalla difettosità dei tappi si sono verificati su cose di terzi (non su prodotti finiti della stessa assicurata)”.
La censura appare fondata ed il suo accoglimento importa la riforma della sentenza con il rigetto della domanda di manleva (assorbiti gli ulteriori motivi di appello incidentale rilevandosi che, comunque, non avrebbe dovuto CP_2
rispondere per le restituzioni ma solo per il risarcimento del danno).
9.2.- L'art. 10 delle condizioni prevede che “La Società si obbliga a tenere indenne l' di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente Parte_6
responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni cagionati a Terzi da difetto dei Prodotti risultanti in Polizza e fabbricati e/o venduti e/o distribuiti e/o commercializzati dall' Parte_6
stesso e/o suoi depositari, per morte o lesioni personali e per Danneggiamenti
a Cose, diverse dai Prodotti assicurati, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi, in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'Assicurazione, dopo la consegna a Terzi dei Prodotti e/o la loro Messa in Circolazione ai sensi del
D.Lgs. del 06/09/2005. n. 206”. “Agli effetti della presente copertura a titolo esemplificativo e non limitativo sono considerati “difetto dei Prodotti
assicurati”: a) gli errori nella concezione e/o progettazione;
b) gli errori e/o difetti di produzione, anche se eseguita da su incarico dell' ; CP_9 Parte_6
c) gli errori nelle istruzioni scritte per l'uso e/o la manutenzione;
d) i difetti di confezionamento e dei relativi imballaggi allo scopo utilizzati”. Lo scoperto
è previsto nella misura del 10%, con un minimo di Euro 2.500,00”. La voce
G) delle condizioni speciali di assicurazione riferita (prevista all'art. 10 come
31 ulteriore ipotesi di copertura, al comma 4) prevede che: “ DANNO AL
PRODOTTO FINITO A parziale deroga di quanto previsto in Polizza, la garanzia comprende i danni materiali che i Prodotti assicurati, quali componenti fisicamente inscindibili di altri prodotti, provochino ad altro componente od al prodotto finito anche se i danni consistano in inidoneità
all'uso per il quale il prodotto finito era destinato. Si intende equiparato a
“componente fisicamente inscindibile” il prodotto assicurato, ancorchè
scindibile: - il cui costo per la rimozione dello stesso da altro componente o dai prodotti finiti sia superiore al costo dell'altro componente e/o dei prodotti finiti stessi. - la cui rimozione da altro componente o dai prodotti finiti provochi necessariamente un danno fisico o materiale all'altro componente o ai prodotti finiti. Si intende espressamente confermata l'esclusione dei danni a cose dovuti alla rimozione e/o al rimpiazzo del prodotto assicurato dopo la sua installazione (cosiddetti “danni necessari”). La presente estensione di garanzia è prestata nell'ambito del Massimale RCP e con l'applicazione del sottolimite e della franchigia e/o scoperto previsti nella SCHEDA DI
POLIZZA”. Quindi con lo scoperto del 10% e con il minimo di €. 25.000.
A fronte della previsione di copertura di cui all'art. 10, giusta la quale CP_2
avrebbe dovuto risarcire i danni cagionati da difetti del prodotto (i tappi)
secondo una previsione generale, posta la limitazione esemplificativa di sotto riportata, la clausola G) ha previsto una limitazione di responsabilità (con scoperto del 10% con il minimo di €. 25.000) in presenza “di danni materiali che i Prodotti assicurati, quali componenti fisicamente inscindibili di altri prodotti, provochino ad altro componente od al prodotto finito”, in ipotesi concreta, quindi, il danno al vino contenuto nelle bottiglie tappate con
32 prodotti di . La successiva previsione letterale della clausola conforta CP_1
tale conclusione evidenziandosi che viene equiparato al “componente fisicamente inscindibile” il prodotto assicurato, ancorchè scindibile: - il cui costo per la rimozione dello stesso da altro componente o dai prodotti finiti sia superiore al costo dell'altro componente e/o dei prodotti finiti stessi. - la cui rimozione da altro componente o dai prodotti finiti provochi necessariamente un danno fisico o materiale all'altro componente o ai prodotti finiti. Si intende espressamente confermata l'esclusione dei danni a cose dovuti alla rimozione e/o al rimpiazzo del prodotto assicurato dopo la sua installazione (cosiddetti “danni necessari”).
In sostanza il tappo, quale prodotto scindibile (o inscindibile) che se tolto
(evidentemente in assenza dell'ordinario consumo) determina in condizioni di normalità il danno al prodotto ove la bottiglia non sia tappata ulteriormente,
in modo diverso. La previsione letterale, affatto considerata in pronuncia ---
che si è espressa in termini contraddittori “i danni derivati dalla difettosità dei tappi si sono verificati su cose di terzi (non su prodotti finiti della stessa assicurata” e al di fuori della disposizione speciale --- esclude nel suo significato chiaro la responsabilità dell'assicuratore per il fatto di danno che occupa. Nemmeno può argomentarsi richiamando il tenore complessivo del contratto in quanto lo stesso risulta conforme prevedendosi, da un canto, la responsabilità c.d. minuta per danno al prodotto con limitata franchigia e scoperto ed una maggiore responsabilità (con maggiore franchigia e maggiore scoperto) in presenza di gravi danni come quelli che in tesi, astratta, avrebbero occupato. Per concludere si rileva che non risultano allegazioni tanto per i
33 premi quanto per le possibili modifiche in rapporto ai rischi (Cass. ordinanza n. 14595 del 9 luglio 2020) e tale assenza preclude interventi officiosi.
10.- Le istanze istruttorie di parte appellante e dell'appellata , CP_1
generiche anche perché prive di rilevanza causale sulla pronuncia e nemmeno configurate, oltre che irrilevanti (quanto alla c.t.u. sul danno) vanno rigettate.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta da contro e Parte_7 Controparte_1
contro , così provvede: Controparte_2
- in parziale accoglimento dell'appello di , che per il resto Parte_1
respinge, qualifica la domanda quale compravendita di aliud pro alio
riformando la sentenza del Tribunale in motivazione;
- rigetta per il resto l'appello principale e quello incidentale di;
CP_1
- compensa le spese per 2/10 nel rapporto tra e e pone Parte_1 CP_1
la restante parte a carico della seconda che liquida in €.
2.381 per compensi per il primo grado ed in €.
2.332 per compensi per l'appello oltre ad iva se dovuta, cpa e spese generali del 15%;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/02 della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, CP_1
pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;
- accoglie il primo motivo dell'appello incidentale di Controparte_2
e riforma la sentenza sul punto rigettando le domande di manleva proposte
34 contro la stessa da anche relativamente alle restituzioni, al Controparte_1
danno ed alle spese;
- condanna a rifondere le spese processuali a favore di in €. CP_1 CP_2
14.103 per il primo grado per compensi ed in €.
9.991 per compensi per l'appello oltre ad iva se dovuta, cpa e spese generali del 15%;
- la sentenza costituirà titolo per le eventuali ripetizioni.
Venezia lì 31 maggio 2024
Il Presidente estensore
Dr. Massimo Coltro
35 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
15857 del 12 giugno 2019).