TRIB
Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 02/12/2024, n. 3146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 3146 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 11525/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Sabina Castagnetta,
- Ricorrente -
nei confronti di
, C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Michele Camboni,
- Resistente -
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni congiunte della ricorrente e del resistente: come da verbale di udienza del
21.11.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
1 con ricorso depositato il 29.12.2021 ha adito questo Tribunale chiedendo che Parte_1
fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio con alle condizioni ivi enucleate;
CP_1
con memoria del 16.5.2022 si è costituito in giudizio il resistente, prestando adesione alla domanda di divorzio, ma formulando, per il resto, richieste parzialmente difformi da quelle di controparte;
con ordinanza resa il 21.5.2022 il presidente facente funzioni ha preliminarmente preso atto che con decreto del 21.3.2022 il Tribunale per i Minorenni di Genova aveva dichiarato la decadenza dell'odierno resistente dalla responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore;
ha poi adottato i provvedimenti provvisori ritenuti opportuni;
rimesse le parti dinanzi al giudice istruttore, questo Tribunale, con sentenza non definitiva n.
496/2023 del 27.2.2023, ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto fra i coniugi;
all'udienza del 21.11.2024 le parti, personalmente comparse, hanno dato atto del raggiungimento di un accordo in ordine alle condizioni del proprio divorzio, nei termini di seguito riportati, e ne hanno chiesto il recepimento da parte del Tribunale:
“1. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto definitivo del Tribunale per i Minorenni del
19/4/2022, il padre ha manifestato la volontà di riprendere gli incontri con la figlia minore, i quali avverranno a mezzo dell'ausilio dei servizi sociali competenti che li organizzeranno compatibilmente con la condizione emotiva della figlia e in ogni caso nel rispetto di quanto statuito con il predetto decreto del Tribunale per i Minorenni;
2. A titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie nata in [...] il Per_1
13/6/2008, e , nata Albania il 6/12/2002, maggiorenne ma non ancora economicamente Per_2
autosufficiente in quanto studente, il padre corrisponderà alla madre, CP_1 T_
, la somma mensile di € 300,00 al mese (150,00 € ciascuna), rivalutabile annualmente in
[...]
base alla variazione degli indici Istat. Il contributo mensile sarà accreditato entro il giorno 15
d'ogni mese sul c/c della signora . I genitori concordano che l'obbligo di corresponsione T_
dell'assegno di mantenimento come sopra quantificato decorra dall'introduzione della domanda di divorzio. I genitori suddivideranno al 50% le spese straordinarie per le esigenze delle figlie, e, a tal fine, per la loro individuazione e disciplina, si richiamano al Verbale
15/9/2016 Sezione Civile IV, Famiglia, del Tribunale di Genova.
2 3. La casa familiare sita in Sori (GE), Fraz. Capreno 19 A verrà assegnata alla sig.ra T_
, la quale si farà interamente carico della rata del mutuo cointestato e stipulato per
[...]
l'acquisto della casa in oggetto, così come delle spese ordinarie e straordinarie derivanti dalla gestione dell'immobile, obbligandosi sin d'ora a tenere indenne il sig. da eventuali future T_
e/o anche pregresse e non comunicate sin d'ora richieste di pagamento che a qualsiasi titolo potrebbero pervenire a quest'ultimo in qualità di comproprietario dell'immobile e/o cointestatario del mutuo.
4. Ai fini della risoluzione della crisi coniugale, e della sistemazione complessiva dell'assetto familiare, i coniugi intendono procedere al trasferimento del diritto di proprietà della casa coniugale alle condizioni di seguito indicate:
- il sig. si obbliga a cedere senza corresponsione di denaro alla Sig.ra CP_1 Parte_1
la propria quota di proprietà del 50% della casa coniugale/famigliare, di proprietà dei coniugi in ragione della metà ciascuno, ovvero l'immobile, sito in Sori, Frazione Capreno 19A, distinto a quel Catasto Fabbricati nel foglio 19, mappale 864, sub 7, cat. A/3, cl. 1, r.c. € 395,09 confinante con strada comunale e con particelle numeri 373, 457, 397, 394, 370 tutte del foglio
19;
- la Sig.ra si obbliga comunque, se dovesse risultare necessario, a regolarizzare Parte_1
a proprie spese la situazione edilizia, urbanistica e catastale dell'immobile sopra individuato ai fini della stipula del contratto definitivo di compravendita. Il sig. , se lo riterrà CP_1
opportuno a propria assoluta discrezione, potrà far verificare la regolarità edilizia, urbanistica e catastale dell'immobile da un tecnico di sua fiducia prima della stipula del contratto definitivo di compravendita, e a tal fine la Sig.ra lo autorizza sin d'ora ad accedere a tutti Parte_1
i documenti necessari, anche presso i pubblici uffici, e si obbliga a fornire al tecnico incaricato tutta la documentazione in suo possesso, e a consentirgli l'accesso all'immobile per la verifica dello stato di fatto, in seguito alla semplice richiesta;
- la signora si obbliga a farsi carico di tutte le spese e imposte inerenti e conseguenti al T_
predetto trasferimento immobiliare, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, eventuali imposte di registro, catastali e ipotecarie, e spese notarili.
3 Con l'esatto ed integrale adempimento delle condizioni del presente accordo, le Parti null'altro avranno a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi ragione, titolo e causa, anche accessoria, avendo così definito ogni aspetto economico patrimoniale del divorzio fra le parti.
4. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto al reciproco mantenimento.
5. Le spese del giudizio divorzile sono interamente compensate fra le Parti”;
***
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1.
ritenuto che
le condizioni concordate dagli ex coniugi, quali sopra riportate, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi della minore e Per_1
non ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico;
2.
considerato che
, a fronte della natura della causa e dell'esito della lite, nonché in ragione delle concordi richieste sul punto delle parti, sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
recepisce l'accordo intervenuto tra gli ex coniugi, nei termini sopra trascritti, in ordine alle condizioni essenziali del proprio divorzio, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 22.11.2024.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Sabina Castagnetta,
- Ricorrente -
nei confronti di
, C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Michele Camboni,
- Resistente -
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni congiunte della ricorrente e del resistente: come da verbale di udienza del
21.11.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
1 con ricorso depositato il 29.12.2021 ha adito questo Tribunale chiedendo che Parte_1
fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio con alle condizioni ivi enucleate;
CP_1
con memoria del 16.5.2022 si è costituito in giudizio il resistente, prestando adesione alla domanda di divorzio, ma formulando, per il resto, richieste parzialmente difformi da quelle di controparte;
con ordinanza resa il 21.5.2022 il presidente facente funzioni ha preliminarmente preso atto che con decreto del 21.3.2022 il Tribunale per i Minorenni di Genova aveva dichiarato la decadenza dell'odierno resistente dalla responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore;
ha poi adottato i provvedimenti provvisori ritenuti opportuni;
rimesse le parti dinanzi al giudice istruttore, questo Tribunale, con sentenza non definitiva n.
496/2023 del 27.2.2023, ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto fra i coniugi;
all'udienza del 21.11.2024 le parti, personalmente comparse, hanno dato atto del raggiungimento di un accordo in ordine alle condizioni del proprio divorzio, nei termini di seguito riportati, e ne hanno chiesto il recepimento da parte del Tribunale:
“1. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto definitivo del Tribunale per i Minorenni del
19/4/2022, il padre ha manifestato la volontà di riprendere gli incontri con la figlia minore, i quali avverranno a mezzo dell'ausilio dei servizi sociali competenti che li organizzeranno compatibilmente con la condizione emotiva della figlia e in ogni caso nel rispetto di quanto statuito con il predetto decreto del Tribunale per i Minorenni;
2. A titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie nata in [...] il Per_1
13/6/2008, e , nata Albania il 6/12/2002, maggiorenne ma non ancora economicamente Per_2
autosufficiente in quanto studente, il padre corrisponderà alla madre, CP_1 T_
, la somma mensile di € 300,00 al mese (150,00 € ciascuna), rivalutabile annualmente in
[...]
base alla variazione degli indici Istat. Il contributo mensile sarà accreditato entro il giorno 15
d'ogni mese sul c/c della signora . I genitori concordano che l'obbligo di corresponsione T_
dell'assegno di mantenimento come sopra quantificato decorra dall'introduzione della domanda di divorzio. I genitori suddivideranno al 50% le spese straordinarie per le esigenze delle figlie, e, a tal fine, per la loro individuazione e disciplina, si richiamano al Verbale
15/9/2016 Sezione Civile IV, Famiglia, del Tribunale di Genova.
2 3. La casa familiare sita in Sori (GE), Fraz. Capreno 19 A verrà assegnata alla sig.ra T_
, la quale si farà interamente carico della rata del mutuo cointestato e stipulato per
[...]
l'acquisto della casa in oggetto, così come delle spese ordinarie e straordinarie derivanti dalla gestione dell'immobile, obbligandosi sin d'ora a tenere indenne il sig. da eventuali future T_
e/o anche pregresse e non comunicate sin d'ora richieste di pagamento che a qualsiasi titolo potrebbero pervenire a quest'ultimo in qualità di comproprietario dell'immobile e/o cointestatario del mutuo.
4. Ai fini della risoluzione della crisi coniugale, e della sistemazione complessiva dell'assetto familiare, i coniugi intendono procedere al trasferimento del diritto di proprietà della casa coniugale alle condizioni di seguito indicate:
- il sig. si obbliga a cedere senza corresponsione di denaro alla Sig.ra CP_1 Parte_1
la propria quota di proprietà del 50% della casa coniugale/famigliare, di proprietà dei coniugi in ragione della metà ciascuno, ovvero l'immobile, sito in Sori, Frazione Capreno 19A, distinto a quel Catasto Fabbricati nel foglio 19, mappale 864, sub 7, cat. A/3, cl. 1, r.c. € 395,09 confinante con strada comunale e con particelle numeri 373, 457, 397, 394, 370 tutte del foglio
19;
- la Sig.ra si obbliga comunque, se dovesse risultare necessario, a regolarizzare Parte_1
a proprie spese la situazione edilizia, urbanistica e catastale dell'immobile sopra individuato ai fini della stipula del contratto definitivo di compravendita. Il sig. , se lo riterrà CP_1
opportuno a propria assoluta discrezione, potrà far verificare la regolarità edilizia, urbanistica e catastale dell'immobile da un tecnico di sua fiducia prima della stipula del contratto definitivo di compravendita, e a tal fine la Sig.ra lo autorizza sin d'ora ad accedere a tutti Parte_1
i documenti necessari, anche presso i pubblici uffici, e si obbliga a fornire al tecnico incaricato tutta la documentazione in suo possesso, e a consentirgli l'accesso all'immobile per la verifica dello stato di fatto, in seguito alla semplice richiesta;
- la signora si obbliga a farsi carico di tutte le spese e imposte inerenti e conseguenti al T_
predetto trasferimento immobiliare, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, eventuali imposte di registro, catastali e ipotecarie, e spese notarili.
3 Con l'esatto ed integrale adempimento delle condizioni del presente accordo, le Parti null'altro avranno a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi ragione, titolo e causa, anche accessoria, avendo così definito ogni aspetto economico patrimoniale del divorzio fra le parti.
4. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto al reciproco mantenimento.
5. Le spese del giudizio divorzile sono interamente compensate fra le Parti”;
***
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1.
ritenuto che
le condizioni concordate dagli ex coniugi, quali sopra riportate, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi della minore e Per_1
non ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico;
2.
considerato che
, a fronte della natura della causa e dell'esito della lite, nonché in ragione delle concordi richieste sul punto delle parti, sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
recepisce l'accordo intervenuto tra gli ex coniugi, nei termini sopra trascritti, in ordine alle condizioni essenziali del proprio divorzio, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 22.11.2024.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
4