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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 27/10/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione lavoro così composta: dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera rel. dr. Paola Mazzeo Consigliera
nella causa iscritta al n. 468 / 2025 RG promossa da
Parte_1 avv. Enrico Visciano reclamante contro spa Controparte_1 avv. Davide Boffi, IA OR, RC SS DE reclamata
avente ad oggetto: reclamo della sentenza n. 654/2025 del Tribunale di Firenze quale giudice del lavoro, pubblicata il 12 maggio 2025 all'esito della camera di consiglio dell'udienza 14 ottobre 2025, ai sensi della L. 92/2012, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Questa in estrema sintesi la vicenda controversa, ricostruita sugli atti ed i documenti delle parti: era stato dipendente a tempo indeterminato della spa dal 1998, da ultimo Parte_1 Controparte_1 addetto al reparto di Visual Inspection (cd Sorting), ed era stato licenziato per giusta causa con lettera del
13.5.2022, a seguito di contestazione disciplinare ex art. 7 l. n. 300/70 e artt. 38 e ss. C.C.N.L. per gli addetti all'industria chimica e chimico-farmaceutica del 28.4.2022.
Queste le condotte addebitate al lavoratore:
• nel pomeriggio di mercoledì 27.4.2022 egli, che si trovava nella stessa area di lavoro di Parte_2 avrebbe cercato di avvicinarsi alla stessa utilizzando vari pretesti e, mentre si staccava dalla sua Pt_2
pagina 1 di 22 postazione per spostare un carrello, le si sarebbe avvicinato senza alcun motivo apparente e le avrebbe toccato le natiche con il dorso della mano;
nella stessa occasione, le avrebbe chiesto ripetutamente e insistentemente dove e con chi vivesse, a quale “altezza esatta della via”
• nel pomeriggio di venerdì 15.4.2022, alle ore 16.00 circa, durante il suo turno di lavoro, egli avrebbe chiesto a informazioni, anche di natura privata e personale, del tutto irrilevanti e superflue ai fini Pt_2 lavorativi;
intervistata dalla società sui fatti del 15 aprile 2022, aveva dichiarato: “ mi chiedeva Pt_2 Pt_1 se fossi fidanzata, ho risposto di no. Mi ha chiesto se lo fossi mai stata, ho risposto di no. Mi ha detto che alcune ragazze a 23 anni già convivono e mi ha invitato ad andare ad una mostra di arte con lui, ho detto di no con la scusa che dovevo andare da mio zio in ospedale”
• nel medesimo pomeriggio di venerdì 15.4.2022, a pochi minuti di distanza, egli avrebbe toccato le natiche di per circa sei volte in un breve lasso di tempo;
intervistata dalla società il 19 aprile 2022, Pt_2 Pt_2 aveva dichiarato: “Io ero all'ultima postazione più esterna e lui stava sempre in mezzo limitandomi nei movimenti. Mi stava molto vicino dietro e ogni volta che mi giravo per prendere gli akylux mi sfiorava il sedere.
All'inizio ho pensato che fossi io che me lo stavo immaginando, perché non lo faceva in maniera palese, ma appoggiando il dorso della mano sulle natiche con nonchalance. Poi però alla sesta volta ho avuto la conferma che il gesto era intenzionale e quindi mi sono staccata dalla postazione per andare a dirlo a , il Testimone_1 mio istruttore”
• nel periodo compreso tra fine gennaio / febbraio 2022, posizionandosi spesso alle spalle della collega
egli le avrebbe frequentemente toccato le natiche, in maniera non plateale, con il dorso della Parte_3 mano, cessando di farlo solo dopo che glielo aveva fatto notare;
Pt_3
* sempre tra fine gennaio / febbraio 2022, egli avrebbe toccato le natiche anche alla collega
[...] la quale, intervistata dalla società il 19.4.2022 aveva riferito che all'inizio non ne era sicura, “perché Tes_2 può capitare di sfiorare un collega sulla postazione di scarico cartucce”, ma che aveva avuto la conferma che la condotta di fosse intenzionale quando, una volta in cui si erano trovati da soli e distanti sulla linea, Parte_1 si era sporto “in maniera evidente” per toccarla, aggiungendo altresì che a volte le Parte_1 Parte_1 metteva anche le mani sui fianchi, come a volerla spostare.
• in data 9.3.2022, alle ore 10:30 circa, durante l'orario di lavoro, nell'ambito di un diverbio litigioso con
scaturito da come costei si organizzava per occuparsi del proprio cane, egli avrebbe minacciato e Tes_2 offeso la medesima con epiteti gravemente offensivi, quali, ad esempio, “ti sistemo io bellina”, “ora Tes_2 ti prendiamo e ti portiamo con all'ufficio del personale e ti facciamo licenziare perché te non di devi Per_1 permettere di rispondermi”, contestualmente puntando il dito verso di lei;
la collega, intimorita, si sarebbe messa a piangere ed egli avrebbe continuato, nonostante che gli dicesse “smettila, mi stai facendo del male”. Tes_2
pagina 2 di 22 • nel periodo compreso tra fine gennaio / febbraio 2022, egli si sarebbe più volte rivolto a Pt_2 Pt_3
e chiedendo loro informazioni anche di natura privata e personale, del tutto irrilevanti e Tes_2 superflue ai fini lavorativi;
in particolare, avrebbe chiesto a e di uscire con lui, ad Pt_2 Pt_3 Tes_2 esempio, per andare a vedere una mostra o un museo, oppure per trascorrere insieme del tempo per una bevuta, un caffè, una pizza o addirittura per una visita a casa sua;
inoltre, avrebbe chiesto ripetutamente a Pt_2
e se fossero fidanzate o se lo fossero mai state;
intervistata dalla società il 19.4.2022, Pt_3 Tes_2 Pt_3 ha riferito che egli era “pesante anche con le parole” e che le chiedeva spesso “di uscire, di andare a cena fuori, appuntamenti vari”, che ella cercava di non rispondergli o di rispondergli negativamente in modo netto, e che in un'occasione le ha detto che sarebbe andato a trovarla a Vaiano per fare delle passeggiate insieme;
Parte_1 sempre nell'ambito dell'intervista 19.4.2022 alla società, aveva riferito che egli le aveva chiesto di Tes_2 uscire a vedere i musei, per una bevuta, un caffè, una pizza, di andare a casa sua all'isola d'Elba.
• in più occasioni, egli si sarebbe avvicinato ai colleghi senza indossare correttamente la mascherina, nonostante i suoi supervisori lo avessero più volte ripreso.
Il Tribunale di Firenze, con la sentenza reclamata, aveva confermato in toto l'ordinanza sommaria del 18 gennaio
2024 di rigetto dell'impugnazione del licenziamento, così motivando:
- il lavoratore aveva eccepito la tardività della contestazione disciplinare;
l'addebito era stato formulato il
28.4.2022 a fronte del fatto che la società sarebbe stata a conoscenza dei fatti fin da febbraio 2022, come risultava dalle interviste effettuate dalla stessa datrice nei mesi di aprile e maggio (doc. 21 ric.); in particolare, avrebbe riferito gli episodi che la riguardavano risalenti a Febbraio 2022 al suo istruttore Tes_2 [...]
che li avrebbe riferiti al supervisore che a sua volta li avrebbe riferiti al responsabile Per_2 Persona_3
Parte_4 secondo il Tribunale, l'eccezione di tardività era infondata poiché le interviste effettuate dalla società (e prodotte dalle parti quale documento) dimostravano che la contestazione del 28 aprile era stata ravvicinata rispetto agli episodi dello stesso mese riferiti da momento in seguito al quale la società era venuta a Parte_2 conoscenza anche dei pregressi episodi, risalenti ai mesi di gennaio / febbraio, nei confronti di e Pt_3
Tes_2 peraltro, non risultava che la tempistica degli accertamenti e relative contestazioni avesse inciso in qualche modo sul diritto di difesa del lavoratore, sempre svoltosi in modo pieno sia nel procedimento disciplinare che in giudizio
- il lavoratore aveva contestato la giusta causa di licenziamento per fondatezza degli addebiti secondo il Tribunale, la giusta causa doveva essere inquadrata nell'ambito delle molestie sessuali sul luogo di lavoro (art. 26 D. Lgvo n. 198/2006), condotta a fronte della quale il datore ha l'obbligo di protezione delle pagina 3 di 22 vittime ai sensi dell'art 2087 cc a prescindere dalla inclusione delle medesime condotte nel codice disciplinare, ed il cui rilievo nell'ambito del rapporto di lavoro prescinde da ogni valutazione penalistica del fatto, e quindi anche dall'essere o meno stato attivato il procedimento penale con denuncia querela da parte delle vittime;
considerata la pluralità delle condotte nei confronti di tre diverse lavoratrici, giovani di età e di servizio, anche alla vicenda in esame si applicava la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale la giusta causa non esigeva la puntuale verifica della fondatezza di ciascuna delle circostanze contestate, essendo sufficiente un nucleo di episodi di gravità tale da giustificare comunque il licenziamento;
in fatto, secondo il Tribunale, le diffuse e dettagliate deposizioni delle lavoratrici e Pt_2 Pt_3 Tes_2 già assunte in fase sommaria (riportate in sentenza per esteso pagg. 8/10), avevano dimostrato la fondatezza degli addebiti per quanto riguarda le condotte di fine gennaio / febbraio nei confronti di e (ripetuti Pt_3 Tes_2 toccamenti delle natiche ed insistenti ed inopportune domande di natura personale) nonché quelle del 15 aprile nei confronti di (ripetuti toccamenti delle natiche ed insistenti ed inopportune domande di natura Pt_2 personale); erano quindi state confermate molestie sessuali, fisiche e verbali, in plurimi episodi a carico di tre diverse vittime, ampiamente credibili ed attendibili per il carattere logico e coerente delle versioni fornite dalle interessate, prima nelle interviste alla società e poi in giudizio;
al contrario, prima dei fatti contestati, non erano emersi motivi di sorta di risentimento o ostilità delle tre lavoratrici nei confronti di considerando che le vittime erano tutte molto giovani e presenti sul luogo Parte_1 di lavoro o con contratti di somministrazione o con contratti a tempo determinato, mentre egli era un dipendente stabile privo di motivi di conflittualità con la datrice;
il fatto che le tre lavoratrici non avessero proposto querela nei confronti del era del tutto irrilevante ai Parte_1 fini dell'accertamento delle molestie nell'ambito del rapporto di lavoro, né poteva ridurre la attendibilità delle stesse lavoratrici quali testimoni;
a fronte di reati procedibili a querela, la parte offesa ha la libertà di scegliere se prendere o meno tale iniziativa;
invece, era scarsa l'attendibilità del teste con riferimento agli episodi del pomeriggio di Testimone_3 venerdì 15 aprile nei confronti di poiché, egli non era stato in grado di precisare a quale giorno della Pt_2 settimana ed a quale turno di lavoro si riferissero i suoi ricordi e, dall'altro lato, le dichiarazioni del teste a proposito di chi fosse presente in turno il 15 Aprile erano contraddette dai documenti;
la fondatezza degli addebiti non era smentita nemmeno dalle testi e (che Testimone_4 Testimone_5 non avrebbero mai visto né sentito tenere le condotte contestate), dal momento che le due colleghe si Parte_1 riferivano solo ad una parte limitata dei fatti né potevano avere avuto una conoscenza dell'intera vicenda tale da smentire la sua fondatezza;
per contro, nelle proprie interviste e avevano dichiarato che aveva Pt_2 Pt_3 Tes_2 Parte_1 ripetutamente toccato loro le natiche con movimento “subdolo, non plateale, con nonchalance, con il dorso della pagina 4 di 22 mano”; il teste istruttore di aveva riferito di avere visto sfiorare Persona_2 Tes_2 Parte_1 Tes_2 con la mano, e di averlo notato mettere pressione sulle ragazze a parole con battute o inviti ad uscire, condotta che non teneva invece con le colleghe più anziane;
infine, la denuncia querela proposta da nei Parte_1 confronti delle tre lavoratrici, e di non poteva diminuire la loro attendibilità come testi;
Persona_2 appurata la fondatezza di un nucleo significativo della contestazione disciplinare (condotte di fine gennaio / febbraio nei confronti di e nonché quelle del 15 aprile nei confronti di , i ripetuti Pt_3 Tes_2 Pt_2 toccamenti delle natiche, nonché le domande insistenti ed inopportune di natura personale, quale condotta intenzionale, erano un illecito grave che meritava il licenziamento senza preavviso, considerato il particolare disvalore consistito nell'avere molestato tre giovani colleghe in modo ripetuto sia verbale che fisico;
- ai sensi dell'art. 89 comma 2 cpc, il lavoratore aveva chiesto la cancellazione di espressioni offensive contenute nelle note 20 dicembre 2024 della società (pag. 1 rigo 17: < Con le presenti note difensive si intende eccepire la assoluta inammissibilità, irritualità ed irrilevanza della cosiddetta “istanza di modifica e/o revoca” depositata in data odierna (20 dicembre 2024) dalla difesa del ricorrente. Tale atto rappresenta una grave, irrituale e scorretta (in quanto avvenuta al di fuori di qualsivoglia contraddittorio) azione processuale posta in essere dalla difesa del Sig. per “revocare e/o modificare” l'ordinanza istruttoria emessa in data 28 agosto 2024 Parte_1
(ossia ben quattro mesi fa) dall'Ill.mo Giudice adito >; secondo il Tribunale, invece, le espressioni censurate non erano da cancellare poiché sviluppate nel limite della correttezza e convenienza processuale (le obiezioni della società avevano riguardato un'asserita violazione del contraddittorio da parte del lavoratore), senza violare i principi di rispetto e dignità della persona umana e di decoro del procedimento
- ai sensi dell'art. 96 cpc, la società aveva chiesto la condanna del lavoratore per lite temeraria, ma il Tribunale aveva respinto la richiesta perché in giudizio non erano emersi la mala fede o colpa grave della parte soccombente.
veva reclamato la sentenza con 5 motivi di merito che censuravano il rigetto della Parte_1 impugnazione del licenziamento, ed un ultimo motivo in tema cancellazione ai sensi dell'art. 89 comma 2 cpc, e di pronuncia in punto spese.
La spa si era costituita per eccepire l'inammissibilità del reclamo per violazione dell'obbligo Controparte_1 di specificità dei motivi di cui all'art. 434 cpc, trattandosi di “un'unica caotica critica alla decisione del
Tribunale, all'interno della quale è impossibile distinguere con chiarezza quali punti della sentenza risulterebbero giuridicamente inficiati e in virtù di quali elementi questa Corte sarebbe tenuta a riformarli”. Nel merito aveva chiesto di respingere l'intero reclamo, riproponendo infine la richiesta di condanna del reclamante per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 cpc. pagina 5 di 22 §§§
In via preliminare, specificità dei motivi di reclamo
Secondo il Collegio, va superata l'eccezione di inammissibilità per violazione del principio di specificità del reclamo di cui all'art. 434 cpc.
< Gli artt. 342 e 434 cpc, .., vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata >, Cass. Sez. Un. n. 27199/2017, conformi Cass. n. 13535/2018, n.
36481/2022.
Il testo attuale dell'art. 434 cpc, introdotto dal D. Lgvo n. 149/2022, impone che l'appello debba essere motivato, indicando in modo chiaro, sintetico e specifico, per ciascun singolo motivo, il capo di decisione impugnato, le censure proposte alla ricostruzione del fatto e le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione.
La specificità nel caso in esame è rispettata poiché il reclamo individua in modo compiuto:
* i capi della decisione che sono impugnati (rigetto dell'eccezione di tardività della contestazione;
rigetto della impugnazione del licenziamento e rigetto delle istanze istruttorie;
rigetto della richiesta di cancellazione ex art. 89 cpc)
* le censure alla ricostruzione dei fatti (avere ritenuto fondato un nucleo significativo degli addebiti relativi alle molestie sessuali di natura verbale e fisica attribuite al lavoratore a carico di tre colleghe di lavoro, nonostante il carattere incompleto ed incerto delle relative conferme in giudizio, e senza avere ammesso le numerose istanze istruttorie formulate per smentire le medesime accuse)
* le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione (avere ritenuto che le sole incerte deposizioni delle tre lavoratrici asserite parti offese avessero dimostrato in modo compiuto la fondatezza degli addebiti, trascurando invece le istanze istruttorie e gli argomenti della difesa del lavoratore sul carattere incompleto ed incerto delle prove a carico, con la relativa richiesta di ulteriore istruttoria per il superamento totale delle accuse).
§§§
Nel merito, legittimità sostanziale e procedurale del licenziamento
1) Valutazione delle prove e riparto del relativo onere CP_2
pagina 6 di 22 Secondo il lavoratore reclamante, il primo errore commesso dal Tribunale consisteva nell'avere respinto l'opposizione contro l'ordinanza sommaria (che aveva già ritenuto legittimo il licenziamento) fondando il giudizio di fatto sugli addebiti esclusivamente sulle dichiarazioni testimoniali delle tre lavoratrici che sarebbero state molestate.
In proposito, il Tribunale avrebbe trascurato fatti decisivi, ovvero che nel reparto sorting / visual inspection dove la vicenda si sarebbe svolta gli spazi erano angusti e gli addetti numerosi, ciò comportando frequenti urti o sfioramenti fra i colleghi nello svolgimento delle rispettive mansioni.
Per di più, il Tribunale aveva trascurato che nelle interviste all'azienda le medesime lavoratrici si erano espresse in modo dubitativo sul fatto che i toccamenti di fossero intenzionali, mentre una volta esaminate nella Parte_1 fase sommaria come testimoni avevano espresso una certezza granitica, contrastante con le precedenti interviste e del tutto ingiustificata.
Il Tribunale avrebbe compiuto un'analisi carente dell'istruttoria, finendo per porre a carico dell'incolpato l'onere di dimostrare che i fatti non si erano verificati, e comunque sminuendo la portata delle testimonianze contrarie a quelle delle tre lavoratrici (fra cui il teste in relazione all'episodio 15.4.2022 nei confronti di . Tes_3 Pt_2
Infine, essendo emerso che il lavoratore avrebbe invitato le colleghe nella propria casa all'isola d'Elba, il
Tribunale aveva del tutto trascurato la circostanza che tale immobile era stato venduto già due anni prima delle condotte contestate, che già solo per questo erano del tutto implausibili.
Motivo 2) Confronto fra testimoni e denuncia penale ai sensi dell'art. 331 cpp
2.A) Secondo il lavoratore reclamante, ulteriore errore commesso dal Tribunale era avere trascurato la fondamentale valutazione della rispettiva condotta processuale di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda: aveva proposto una denuncia querela per falsa testimonianza nei confronti delle tre lavoratrici e del Parte_1 teste mentre nessuna denuncia querela aveva subìto da parte delle stesse lavoratrici, che pur lo Persona_2 avevano accusato di fatti gravi ed infamanti.
La circostanza che solo il lavoratore aveva preso un'iniziativa penale, e che invece le tre lavoratrici non lo avevano fatto, dimostrava già la maggior consistenza e credibilità delle rispettive prospettazioni nel presente giudizio, avvalorando l'affermazione di di non avere mai molestato alcuna collega, rispetto alle Parte_1 versioni contrarie che lo vedevano invece responsabile di plurime condotte di tale contenuto.
In tale contesto, il Tribunale avrebbe comunque dovuto denunciare reati perseguibili d'ufficio ai sensi dell'art. 331 cpp, dal momento che non vi erano alternative tra ritenere che:
- le tre testimoni avessero commesso il reato di falsa testimonianza contro
[...]
che le aveva denunciate, avesse commesso il reato di calunnia conto di loro. Parte_1
pagina 7 di 22
2.B) E ancora, secondo il lavoratore reclamante, il Tribunale avrebbe errato respingendo senza motivo la richiesta di disporre il confronto fra le tre lavoratici ed i testi Per_3 Parte_4 Tes_3 Tes_6 Tes_7
e . Per_2 Tes_8 Tes_4 CP_3 Tes_5
Il confronto si imponeva per le gravi divergenze emerse nelle rispettive versioni delle lavoratrici, dubitative nelle originarie interviste alla società, categoriche nelle successive testimonianze.
Ulteriore decisivo dato trascurato dal Tribunale era che tali accuse provenivano da giovani donne della cui fragilità psichica era lecito dubitare (una di loro era stata sottoposta a TSO e l'altra seguiva cure psicologiche per pregressi eventi di autolesione).
Il Tribunale avrebbe dovuto motivare con rigore il rigetto della richiesta del lavoratore di disporre tale confronto, mentre si era limitato ad affermare in modo apodittico che sarebbe stato “superfluo”.
Motivo 3) Ordinanza 28.8.2024 di rigetto delle istanze istruttorie del lavoratore
Secondo il lavoratore reclamante, con tale ordinanza il Tribunale avrebbe dovuto accogliere le richieste istruttorie sviluppate nell'opposizione del lavoratore contro l'ordinanza sommaria, mentre le aveva ritenute superflue.
Per contro, la necessità di rigorosi approfondimenti derivavano dalle seguenti circostanze che le nuove prove erano destinate a valorizzare:
* il reparto visual inspection / sorting dove si erano svolte le vicende aveva organico in sovrannumero rispetto alla limitata capienza dei locali, e quindi inevitabilmente se verificavano frequenti urti fra le persone durante lo svolgimento delle mansioni
* nel corso dei 24 anni di rapporto, il lavoratore aveva sempre tenuto una condotta esemplare, senza mai ricevere contestazioni o sanzioni per vicende analoghe
* nessun testimone della fase sommaria aveva mai confermato le presunte molestie, nonostante che si trattasse di persone presenti nei pressi immediati sia da che dalle presunte vittime Parte_1
* l'istruttoria sommaria aveva già dimostrato che le accuse erano inverosimili, anche per i dubbi sulla stessa contestuale presenza negli stessi luoghi e momenti fra e le tre colleghe Parte_1
* la versione resa da queste ultime nella iniziale intervista alla società era stata dubitativa, per diventare poi categorica solo nella successiva testimonianza in giudizio
* l'opposizione aveva proposto anche nuove testimonianze ( , che Testimone_9 Testimone_10 avrebbero potuto apportare elementi nuovi e rilevanti.
Come a proposito della richiesta di confronto fra testi della fase sommaria (vedi motivo 2), anche per quanto riguarda le richieste formulate nell'opposizione, il Tribunale si era limitato invece ad una inadeguata pronuncia di
“non liquet”.
Motivo 4) Valutazione dell'attendibilità delle accuse pagina 8 di 22 Secondo il lavoratore reclamante, rifiutato in modo ingiustificato ogni necessario approfondimento (vedi motivo
3), il Tribunale avrebbe affermato la sua responsabilità trascurando plurimi e significativi indici di infondatezza degli addebiti, dovuti alla stessa scarsa credibilità delle accuse delle tre colleghe (delle quali era piuttosto emersa la fragilità psichica).
Per quanto riguarda era stata quest'ultima a riferire che in occasione di plurimi contatti (necessitati Pt_2 dagli spazi angusti nei quali erano compresenti numerose persone) lei stessa aveva dubitato del carattere intenzionale del comportamento di (il quale avrebbe ripetutamente poggiato il dorso della mano sulle Parte_1 sue natiche con nonchalance, e non certo con evidenza), e che solo la sesta volta in cui ciò si era ripetuto essa si era convinta che non fosse un caso;
ma secondo il reclamante, il numero delle volte in cui gli episodi si erano verificati era del tutto irrilevante ai fini del carattere intenzionale o casuale del contatto, poiché ciò non poteva certo dipendere da dati quantitativi.
Per quanto riguarda neanche quest'ultima all'inizio era sicura che gli sfioramenti delle natiche fossero Tes_2 intenzionali, e si era invece convinta di ciò solo una ennesima volta in cui lei e erano rimasti soli e Parte_1 distanti sulla linea, perché in quell'occasione lui si era addirittura sporto in maniera evidente per toccarla;
ma, anche in questo caso, si trattava di percezioni soggettive della collega la quale, pacificamente, non aveva rimproverato il presunto molestatore, né gli aveva chiesto spiegazioni;
peraltro, la stessa aveva Tes_2 aggiunto che a volte le aveva messo le mani sui fianchi per spostarla, con ciò confessando quindi che Parte_1 non si trattava di molestie bensì di un comportamento necessitato per lo svolgimento delle rispettive mansioni in ambiente angusto.
E ancora, il Tribunale aveva errato nel dare rilievo al teste istruttore di a proposito del fatto Per_2 Tes_2 che egli avrebbe visto toccare intenzionalmente le natiche della collega, sfiorandola di proposito con Parte_1 la mano dopo essersi posizionato appositamente dietro di lei, ed avere avvicinato la testa al suo orecchio;
anche in questo caso infatti, nessun elemento oggettivo fondava il carattere intenzionale della condotta, senza il quale era inevitabile escludere che si trattasse di molestie;
L'attendibilità di contrastava anche con l'ulteriore addebito relativo al conflitto con Tes_2 Parte_1 verificatosi il 9.3.2022 a proposito del cane della giovane collega: non era vero, infatti, che nell'occasione egli l'avrebbe minacciata e offesa portandola alle lacrime, bensì egli si sarebbe limitato ad una semplice domanda sull'animale di lei, al quale era seguito uno scoppio di ira improvviso ed ingiustificato, dimostrativo della fragilità psichica della giovane, motivo per cui nelle successive conversazioni egli era stato informato che si trattava di persona già sottoposta a cure psichiatriche.
Infine, per quanto riguarda le accuse di avere tempestato le tre giovani colleghe con domande inappropriate sulla loro vita personale ed inviti indesiderati per incontro extra lavoro, il Tribunale aveva nuovamente trascurato il decisivo dato di inattendibilità delle accuse da parte di la quale aveva riferito che Tes_2 Parte_1
pagina 9 di 22 l'avrebbe invitata andare a casa sua all'isola d'Elba, e ciò nonostante che lo stesso immobile fosse stato venduto già due anni prima dei fatti. A quest'ultimo proposito il Tribunale, invece di trarre le doverose conseguenze sulla inconsistenza delle asserite molestie verbali, le aveva invece credute con un ulteriore “non liquet”.
Motivo 5) Tempestività della contestazione disciplinare e fondatezza della giusta causa
5.A) Secondo il lavoratore reclamante, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere tempestiva la contestazione di aprile 2022 non solo nei confronti degli episodi a carico di collocati in quello stesso mese, ma anche in Pt_2 relazione agli episodi a carico di e collocati invece nei mesi precedenti, fra fine gennaio / Pt_3 Tes_2 febbraio 2022.
In proposito, infatti, la sentenza aveva affermato che, solo con le interviste di aprile / maggio, la società sarebbe venuta “compiutamente” a conoscenza di tutta la vicenda controversa. Con tale avverbio aveva quindi finito per ammettere che in occasione delle interviste la società aveva solo concluso le verifiche sugli stessi fatti, dei quali comunque era già a conoscenza in precedenza.
Per quanto riguarda le condotte nei confronti di e era emerso che le due lavoratrici avevano da Pt_3 Tes_2 tempo riferito alcune circostanze a che a sua volta le aveva riferite ad che a sua Persona_2 Persona_3 volta si era rivolto ad il quale gli aveva dato indicazione di “tenere d'occhio” e Parte_4 Parte_1 informarlo sugli sviluppi.
Ugualmente, era emerso che le accuse di erano state da questa riferite a , che le aveva Pt_2 Testimone_1 riferite ad che le aveva riportate ad (il quale infatti si era rivolto direttamente Persona_3 Parte_4
a per avere conferma dell'accusa di un toccamento intenzionale del sedere, pur senza ricevere alcuna Tes_2 certezza).
In conclusione, sul momento di effettiva conoscenza dei fatti da parte della società, il Tribunale avrebbe trascurato i dati emersi dalle testimonianze: le notizie seppur dubitative di tali comportamenti circolavano già nell'ambiente di lavoro dai mesi precedenti alle formali interviste di aprile / maggio. Tutto ciò a dimostrazione della ragione con la quale < il difensore del ricorrente avesse ben collocato nel febbraio 2022 quelle c.d.
'interviste prodromiche all'azione', e già solo un tale dato farebbe emergere, in persona anche non necessariamente troppo astuta, che tali interviste costituissero un preludio all'azione, ordunque un percorso
'guidato', una voce guida, con la presenza di un 'grande vecchio' che dovesse da qualche parte Parte_5 nascosto siepe ad indurre una parte dei dipendenti a scagliarsi di fatto contro uno solo di loro, ma si Parte_6 badi in virtù di quali premi in vista? Di quali promesse, anche magari tacite, od interpretabili 'tra le righe? Non
è dato saperlo! >, così testualmente a pag. 16 reclamo.
5.B) Secondo il reclamante, il Tribunale avrebbe errato ritenendo assolto dalla società l'onere della prova sulle molestie.
pagina 10 di 22 In proposito, invece, erano stati violati i decisivi criteri di valutazione del fatto della giurisprudenza penale sul reato di violenza sessuale, che correttamente discrimina fra contatto fisico “prolungato” o “fugace”, anche in relazione al modo in cui la mano dell'autore della condotta tocca il corpo della vittima. Quindi, poiché in concreto, al più si sarebbe trattato solo di sfioramenti fugaci con il dorso della mano, il complesso delle condotte non si potevano qualificare come violenza sessuale.
E ancora, la sentenza aveva giustificato la mancata valutazione dei profili penalistici con il principio di autonomia fra giudizio disciplinare e penale, nonché richiamando la giurisprudenza che, in caso di licenziamento per giusta causa fondato su plurimi addebiti, lo ritiene legittimo anche se non tutti i fatti trovino puntuale conferma. Ma, in tal modo, il Tribunale aveva cercato di giustificare il fatto che aveva avvalorato un licenziamento fondato non tanto su un reato effettivamente compiuto, bensì che su fatto percepito come tale da parte delle asserite vittime (peraltro, inattendibili per la loro fragilità e che sarebbero arrivate a tale conclusione in modo incerto e contraddittorio).
Era una massima di comune esperienza che, se le vittime di molestie fossero state convinte della fondatezza di tali accuse, si sarebbero rivolte direttamente contro l'autore delle condotte, per lamentarsi e rimproverarlo, prima ancora di riferire ai superiori ( per per i quali poi si erano rivolti in Per_2 Tes_2 Tes_1 Pt_2 successione a e , e di confidarsi con le colleghe. Per_3 Parte_4
In concreto, invece, era avvenuto il contrario, avendo riferito di avere parlato prima di tutto con Tes_2
venendo così a conoscenza del fatto che l'aveva toccata sul sedere, e solo in seguito di Pt_2 Parte_1 avere riferito a sua volta ai superiori di avere subìto la stessa condotta nei mesi precedenti, senza mai parlarne con l'interessato.
In conclusione, le molestie sarebbero smentite radicalmente per la inconsistenza delle stesse accuse, e la inattendibilità delle persone da cui provenivano. L'intera vicenda, dal comportamento delle parti offese (che invece di interloquire direttamente con avevano preferito parlare fra di loro e con i superiori), fino a Parte_1 quello della società (che aveva gestito l'accertamento disciplinare in plurime fasi di interviste più o meno formalizzate), mostrava come si fosse trattato di una vendetta da parte delle giovani colleghe, psichicamente labili ed una delle quali risentita con per motivi banalissimi, alla quale la società aveva dato seguito Parte_1 fino al licenziamento.
L'intera vicenda disciplinare (pagg. 16, 23, 26, 27, 29 reclamo) che sarebbe stata deliberatamente orchestrata dalla società per liberarsi di un dipendente “scomodo”, “costruendogli addosso un motivo di licenziamento”, senza che nemmeno si riuscisse a capire quale sarebbe stata la utilità delle giovani colleghe nel liberarsi di lui, ed ancora meno quella della società di avallare in modo pervicace tale intento.
pagina 11 di 22 Secondo il Collegio, i motivi di reclamo sono infondati sia per i profili sostanziali della legittimità del licenziamento per giusta causa (motivi 1, 2, 3, 4, 5.B), che saranno qui esaminati per primi, sia per i profili procedurali della tempestività della contestazione disciplinare (motivo 5.A), che saranno qui esaminati per ultimi.
Inquadramento giuridico della vicenda (motivo 4)
La vicenda controversa riguarda un licenziamento per giusta causa intimato per numerosi episodi di molestie sessuali verbali e fisiche, tenuti fra gennaio e aprile 2022, ai danni di tre diverse giovani colleghe, nei confronti delle quali il reclamante avrebbe ripetutamente tenuto condotte sgradite ed offensive, ovvero:
# compiuto il gesto di strusciare il dorso della mano sulle natiche in luogo ed orario di lavoro mentre erano occupati dalle rispettive mansioni nello stesso reparto aziendale
# formulato in modo insistente ed inopportuno domande sui dettagli della loro vita privata e sentimentale nonché inviti per incontri a tu per tu nel tempo libero.
Come affermato dalla stessa società, e ritenuto dal Tribunale nell'ordinanza sommaria e nella sentenza reclamata, va applicata la disciplina legale delle molestie sessuali sul luogo di lavoro, per legge ipotesi tipizzata di discriminazione per motivi di genere (art. 26 D. Lgvo n. 198/2006).
In proposito, la giurisprudenza di legittimità si è sviluppata di recente con un nutrito numero di pronunce (fra le tante, Cass. n. 15549/2025, n. 13748/2025, n. 6345/2025, n. 27363/2023, n. 23295/2023, n. 7029/2023), considerando come la società abbia ormai acquisito la consapevolezza della necessità di contrastare qualunque intrusione nella sfera intima e riservata della persona, a maggior ragione se effettuata in contesti lavorativi, con modalità insistenti e senza curarsi della presenza di terzi, in coerenza con i fondamenti della Costituzione (diritti inviolabili della persona, art. 2; riconoscimento di pari dignità sociale, senza distinzione di sesso e pieno sviluppo della persona, art. 3; lavoro come ambito di esplicazione della personalità individuale, art. 4, oggetto di particolare tutela in tutte le sue forme ed applicazioni, art. 35).
Tale forma di tutela deriva da discipline antidiscriminatorie tese a prevenire e/o reprimere forme di discriminazione fondate sul sesso, fra cui l'art. 26 D. Lgvo n. 198/2006 secondo il quale “sono considerate discriminazione anche le molestie, intese come comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante, offensivo”, “I datori di lavoro sono tenuti, ai sensi dell'art. 2087 cc, ad assicurare condizioni di lavoro tali da garantire l'integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori.. al fine di prevenire il fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro”, disciplina nazionale a sua volta in linea con l'art. 26 della
Direttiva 2006/54/CE in tema di misure efficaci per prevenire tutte le forme di discriminazione sessuale, fra cui le molestie sul luogo di lavoro.
pagina 12 di 22 In applicazione di tali principi, l'accertamento ruota sul contenuto oggettivo delle molestie, lesive della dignità personale e professionale della vittima, nonché sulla percezione soggettiva della stessa vittima delle medesime condotte come indesiderate ed offensive.
Invece è irrilevante l'eventuale intenzione soggettiva dell'autore di tenere gli stessi comportamenti al fine di vessare, corteggiare, spaventare, scherzare ecc.
La giurisprudenza ora citata - valutata la gravità concreta dei singoli casi, secondo i principi in materia disciplinare che valorizzano le condizioni oggettive e soggettive dell'intera vicenda, nonché la proporzione fra lo specifico addebito e la sanzione applicata dal datore - ha avvalorato diversi casi di licenziamento per giusta causa intimati a fronte di condotte di molestie sessuali, verbali o fisiche, tenute da lavoratori nei confronti di colleghe, e ciò anche quando:
* la relativa prova derivava dalle dichiarazioni delle stesse vittime, senza ulteriori testimoni terzi
* le vittime non avevano proposto denuncia - querela a carico del molestatore, o il processo penale non si era concluso con una condanna
* si era trattato di espressioni esclusivamente verbali, di condotte singole e non necessariamente reiterate, tenute anche nei confronti di una sola persona
* non si erano verificate ulteriori e diverse conseguenze dannose a carico della società
* l'incolpato era privo di precedenti disciplinari, e non aveva mai ricevuto contestazioni o rilievi per analoghe vicende di molestie o più in generale di discriminazione
* le molestie non erano previste come ipotesi di rilievo disciplinare nel CCNL.
Nel caso in esame, pertanto, l'accertamento riguarda appunto la fondatezza materiale degli addebiti, e la loro qualificazione quale giusta causa, ovvero la verifica se le singole condotte fossero state effettivamente tenute in circostanze indicative della consapevole intenzionalità dell'agente (quindi con esclusione del carattere accidentale degli sfioramenti delle natiche delle tre colleghe), e con la conseguente grave lesione della fiducia del datore nei suoi confronti.
La premessa fin qui svolta comporta anche la irrilevanza di tutte le considerazioni, enfatizzate invece in reclamo
(pag. 19), a proposito del fatto che gli addebiti disciplinari non integrerebbero il reato di violenza sessuale, per il quale la giurisprudenza penale esigerebbe piuttosto contatti fisici prolungati, escludendo quelli fugaci, a maggior ragione se non eseguiti con il palmo bensì con il dorso della mano.
E ciò non solo per il generale principio di autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale, che ovviamente vale anche nel caso in esame (nel senso che, anche quando la giusta causa coincide con una condotta che astrattamente costituisce reato, la valutazione lavoristica sulla legittimità del licenziamento è autonoma da quella penalistica sulla punibilità della relativa condotta, ed a maggior ragione dal fatto che siano state proposte pagina 13 di 22 denunce o querele della parte offesa nei confronti del reo, fra le tante Cass. n. 16934/2025, n. 3045/2025, n.
35980/2023, n. 13355/2022, n. 38877/2021).
Ma anche perché, ancora prima, le molestie sessuali qualificate per legge come discriminazione per motivi di genere rilevano nelle vicende disciplinari dei rapporti di lavoro, a prescindere da ogni eventuale qualificazione penalistica delle medesime condotte, che potrebbe divergere ma che comunque non interessa.
E ancora, il Collegio dissente dal rilievo assegnato dal reclamante al tema della condotta processuale (pag. 5, 6,
13, 25 reclamo), con particolare riferimento al fatto che si dovrebbe dubitare della fondatezza delle accuse contro di lui a fronte del fatto che egli ha denunciato le tre giovani colleghe (ed il teste per falsa Persona_2 testimonianza ai suoi danni, mentre le medesime lavoratrici non hanno sporto denuncia querela per reati di violenza sessuale nei suoi confronti.
Per contro, il Collegio concorda con il Tribunale a proposito del fatto che la scelta, personale, di prendere iniziative penali da parte di privati cittadini non può tradursi in un motivo per avvalorare, o meno, il contenuto degli argomenti di chi tale iniziative ha preso (nel caso in esame, il lavoratore) oppure no (nel caso in esame, le tre colleghe), poiché altrimenti si finirebbe per premiare scelte difensive solo perché caratterizzate da maggiore
“intraprendenza”.
In conclusione, nella presente vicenda il fulcro dell'accertamento ruota sulla verifica che la società abbia assolto l'onere della prova sulla fondatezza degli addebiti disciplinari, e sulla loro qualificazione in termini di giusta causa, a prescindere dal fatto che il lavoratore incolpato abbia accusato le tre colleghe di avere reso falsa testimonianza a suo carico, mentre le tre colleghe non hanno preso alcuna iniziativa penale nei suoi confronti.
Per concludere quanto al collegamento fra il presente giudizio lavoristico e il procedimento penale, il Collegio dissente dal reclamante (pagg. 6, 24 reclamo) anche a proposito del fatto che, a conclusione del presente giudizio, sarebbe in tutti i casi necessario formulare una denuncia ai sensi dell'art. 331 cpp, poiché comunque dovrebbe prendersi atto di un reato procedibile d'ufficio, nella alternativa fra ritenere emersi elementi relativi ad un'ipotesi di:
- falsa testimonianza delle tre colleghe a carico di Parte_1
- calunnia di quest'ultimo a carico delle prime tre.
Pacifico che il lavoratore reclamante abbia già denunciato le colleghe per falsa testimonianza, il Collegio avrebbe avvalorato tale denuncia solo se avesse ritenuto la totale infondatezza delle accuse disciplinari sorrette dalle testimonianze delle tre lavoratrici. Invece, avendo al contrario ritenuto le medesime accuse provate, non ha alcuna necessità di qualificare come calunnia una dichiarazione che ha già formalizzato in un atto Parte_1 rivolto alla Procura della Repubblica, autorità competente a valutare dal punto di vista penalistico la sorte della denuncia per falsa testimonianza.
Merito degli addebiti e giusta causa di licenziamento (motivi 1, 2, 3, 5.B) pagina 14 di 22 Passando all'esame del merito, va precisato che la sentenza reclamata, in linea con l'ordinanza sommaria, aveva circoscritto gli addebiti disciplinari che riteneva dimostrati dal complesso della prova orale (testimonianze e come avvalorate dalle ulteriori deposizioni di alcuni colleghi di lavoro). Pt_2 Pt_3 Tes_2
Infatti, nell'ambito degli addebiti sopra richiamati alle pagg. 2/3, quelli ritenuti dimostrati erano:
- gli episodi di venerdì 15.4.2022 nei confronti di (richiesta di informazioni private e personali Parte_2 non rilevanti a fini lavorativi, reiterati toccamenti delle natiche per circa sei volte)
- gli episodi del periodo fine gennaio - febbraio 2022 relativi a e (richiesta di Parte_3 Testimone_2 informazioni di natura privata non rilevanti a fini lavorativi, ripetuti e pressanti inviti ad uscire, reiterati toccamenti delle natiche di entrambe).
In mancanza di un reclamo incidentale da parte della società (sulla rilevanza disciplinare anche degli ulteriori addebiti diversi da quelli qui richiamati), l'esame delle censure oggetto del reclamo del lavoratore va riferito alle sole condotte ora dette, che vedevano le molestie fisiche nei confronti di circoscritte al 15 aprile, seppur Pt_2 con episodi reiterati, e quelle nei confronti di e distribuite in un più lungo arco di tempo Pt_3 Tes_2
(gennaio / febbraio), nel corso del quale avrebbe ripetuto a tutte e tre le lavoratrici domande insistenti Parte_1 ed inopportune sulla vita personale e sentimentale, sgradite alle destinatarie come anche i relativi inviti ad incontri a tu per tu nel tempo libero al di fuori del luogo di lavoro.
Prima di tutto, il Collegio dissente dal reclamante a proposito del fatto che le dichiarazioni rese dalle tre giovani colleghe molestate non sarebbero di per sé idonee a dimostrare gli addebiti, a differenza di quanto ritenuto dal
Tribunale sia nella ordinanza che in sentenza.
Al contrario, l'approfondito esame testimoniale (per intero riportato da ultimo anche in sentenza), aveva dato conto di versioni pienamente credibili sia in sé che a maggior ragione per la coerenza fra le tre diverse fonti.
Infatti la descrizione del comportamento di era stata chiara, concordando sempre sulle medesime Parte_1 caratteristiche ovvero di ripetuti toccamenti delle natiche ed approcci verbali insistenti ed inopportuni, con particolare riferimento al fatto che gli sfioramenti erano effettuati con il dorso della mano e senza pressione, di modo che nelle prime occasioni le interessate avevano dubitato del carattere intenzionale, per poi arrivare invece ciascuna di loro a convincersi del fatto che lo facesse apposta proprio per la frequenza con cui ciò era Parte_1 avvenuto, in alcuni casi anche avvicinandosi e trattenendosi in modo gratuito negli immediati pressi delle lavoratrici senza che vi fosse una necessità insita nelle rispettive mansioni.
Non era vero quindi che la versione delle lavoratrici nelle interviste rese alla società fra aprile e maggio 2022
(vedi docc. 21) fosse stata dubitativa, per divenire invece categorica solo nelle testimonianze in giudizio. Al contrario, in entrambi i casi la versione delle lavoratrici, in modo credibile e convincente, aveva dato conto del percorso di progressiva consapevolezza rispetto al comportamento intenzionale di il quale aveva Parte_1 approfittato in modo subdolo della vicinanza fisica imposta dall'ambiente di lavoro, ed a volte l'aveva creata pagina 15 di 22 anche senza necessità, per toccare in modo ripetuto il corpo delle colleghe, in una zona intima, pur ricorrendo allo stratagemma del dorso invece che del palmo della mano.
In tal senso, quindi, era del tutto comprensibile che le tre giovani colleghe nell'immediato non si fossero rivolte a per lamentarsi o protestare per il suo comportamento (anche perché si trattava di ragazze da poco Parte_1 entrate in quell'ambiente di lavoro sulla base di contratti di somministrazione, a fronte di un collega anziano ed esperto, dipendente stabile da oltre vent'anni), bensì si fossero lamentate con il rispettivi istruttori ( Tes_2 parlando con il teste e con il teste e confidate fra di loro ( Persona_2 Pt_2 Tes_11 Tes_2 decidendo di riferire alla società gli episodi subiti nei mesi precedenti solo dopo avere ricevuto la conferma da del carattere abituale delle molestie da parte di . Pt_2 Parte_1
Appurato che le accuse delle colleghe molestate erano state precise e coerenti fra di loro fino dalle iniziali interviste rese alla società, e come tali erano state confermate nelle successive testimonianze, va sottolineato come il lavoratore reclamato da un lato si sia detto vittima di una campagna orchestrata ai suoi danni fra le tre colleghe e la società, ma dall'altro lato non sia stato in grado di indicare alcun movente per tale gravissima accusa. Infatti, il reclamo nemmeno ipotizzava ragioni di ostilità o risentimento nei suoi confronti né da parte delle ragazze (con nessuna delle quali egli aveva avuto alcun rapporto prima di incontrarle sul luogo di lavoro) né
a maggior ragione da parte della società (che quindi non si capisce per quale motivo avrebbe dovuto avallare delle accuse infondate per liberarsi di un dipendente esperto ed anziano, nei confronti del quale non aveva mai avuto alcun problema).
In proposito, il reclamo aveva enfatizzato ripetutamente la asserita persecuzione ai danni del lavoratore (vedi pagg. 15, 16, 23, 26, 27, 2) ammettendo tuttavia che non si riusciva a capire né le ragioni né lo scopo di tale gravissima condotta da parte delle giovani colleghe e della datrice.
Tale argomento persecutorio si rivelava così allusivo e privo di consistenza, contrastando con i fondamentali principi in materia di ritorsione quale motivo di nullità del licenziamento, che deve risultare unico e determinante della volontà di risolvere il rapporto, e la cui rigorosa dimostrazione deve essere fornita da parte del lavoratore licenziato (Cass. n. 17266/2024, n. 23583/2019, n. 9468/2019, n. 28453/2018).
Nemmeno potrebbe ipotizzarsi che le tre giovani colleghe si fossero determinate ad accuse infamanti al solo fine di conservare il proprio rapporto di lavoro con la società, trattandosi comunque di contratti di somministrazione a termine che al momento dei fatti erano iniziati da poco, e che ormai sono scaduti da tempo.
Infine, il Collegio dissente dal reclamante anche a proposito del fatto che le accuse di (a proposito del Tes_2 fatto che, fra l'altro, l'avrebbe ripetutamente invitata a visitare la sua casa all'isola d'Elba) sarebbero Parte_1 smentite dalla circostanza che tale immobile era stato venduto già due anni prima.
Prima di tutto, le molestie verbali nei confronti di come anche di e si erano tradotte Tes_2 Pt_3 Pt_2 in numerosi ed insistenti inviti da parte di ad incontrarsi a tu per tu nel tempo libero, anche in luoghi Parte_1
pagina 16 di 22 isolati. Quindi, l'invito a visitare insieme l'isola d'Elba si poneva in continuità con tali proposte, che il reclamante aveva ripetuto a lungo senza che nessuna delle ragazze le avesse mai accettate, cercando anzi di sviare il discorso.
Inoltre, la circostanza che fosse tuttora proprietario di un immobile in quella località non era affatto Parte_1 necessaria, poiché il risultato della proposta sarebbe stato recarsi insieme sull'isola in una situazione di intimità, e non certo dimostrare la disponibilità (giuridica o di fatto) di un'abitazione.
Il Collegio concorda con il Tribunale anche a proposito del fatto che le prove orali fornite dal reclamante non sarebbero state significative nel contrastare la dimostrazione della fondatezza degli addebiti, derivante invece dalle prove orali delle colleghe molestate.
In particolare:
- per quanto riguarda che avrebbe dovuto smentire l'episodio del 15.4.2022 ai danni di Testimone_3
il Tribunale aveva correttamente sottolineato che la sua versione non era credibile (poiché egli non Pt_2 ricordava né il giorno della settimana, né il turno di mattina o pomeriggio a cui riferiva i suoi ricordi), né era coerente con quanto lo stesso aveva dichiarato nelle interviste alla società, nelle quali aveva riferito di Tes_3 avere operato su linee diverse da quelle nelle quali era presente il reclamante, e non sulla stessa linea come invece sostenuto in giudizio;
tutto ciò aveva finito nel complesso per smentire l'assunto del reclamante che il teste sarebbe stato in grado di verificare se le molestie nei confronti di si erano o meno verificate nello Pt_2 stesso pomeriggio del 15.4.22 interessato alla contestazione;
infine, la testimonianza era stata smentita Tes_3 anche da quelle di e della stessa a proposito della diversità delle linee produttive sulle Testimone_1 Pt_2 quali il 15.4.22 avevano lavorato e Tes_3 Parte_1
- per quanto riguarda e secondo le quali in loro presenza non Testimone_4 Persona_4 Parte_1 avrebbe mai molestato a voce le giovani colleghe, non si trattava di affermazioni che potevano smentire i ripetuti sfioramenti delle natiche eseguiti con il dorso della mano, proprio considerando la modalità con la quale le stesse parti offese avevano riferito di avere subito il contatto fisico indesiderato, realizzato con il dorso della mano approfittando della vicinanza fisica, ed volte creandola appositamente, in modo da non essere evidente;
peraltro la stessa teste aveva riferito di essere stata assente per malattia proprio in una parte significativa del Per_4 medesimo periodo gennaio / febbraio 2022 interessato dagli addebiti;
peraltro, il teste istruttore Persona_2 di aveva riferito e avere visto sfiorare le natiche di aggiungendo che era Tes_2 Parte_1 Tes_2 evidente che egli “metteva pressione sulle ragazze, a parole con battute o inviti ad uscire, e che non lo faceva con le colleghe senior, ma con quelle più giovani, perché loro non gli rispondevano”.
In conclusione, il Collegio concorda con il Tribunale sulla complessiva ricostruzione dell'istruttoria assunta nella fase sommaria, ritenuta decisiva anche in quella di opposizione: il nucleo essenziale delle accuse era stato provato, non solo dalle dichiarazioni delle vittime ma anche dalle conferme di altri colleghi di lavoro, mentre le pagina 17 di 22 prove contrarie fornite dal lavoratore non erano state in grado di mettere in discussione né le condotte materiali fisiche e verbali, né tantomeno l'intenzionalità del contatto fisico.
Il Collegio dissente dal reclamante anche a proposito del fatto che il carattere angusto dell'ambiente di lavoro e la presenza di numerose persone possa di per sé spiegare i ripetuti contatti fisici fra e le tre giovani Parte_1 colleghe, quali eventi inevitabili in qualsiasi turno di servizio, chiunque fosse presente. Al contrario, tali contatti si erano tradotti sempre in sfioramenti delle natiche, e non di altre parti, meno intime, del corpo, ed erano avvenuti solo a carico delle tre ragazze e non anche delle colleghe più anziane, pur presenti negli stessi ambienti.
Per di più, il carattere intenzionale della condotta del reclamante era avvalorato proprio dal fatto che egli ricercava in modo subdolo il contatto fisico con le stesse tre giovani colleghe, nei confronti delle quali allo stesso tempo era evidente anche la continua ricerca di intimità verbale, non richiesta né gradita dalle interessate, sotto forma di ripetute domande sulla vita personale e sentimentale, nonché di inviti ad incontri a tu per tu in situazioni private, anche in luoghi isolati.
Appurato che la sentenza poggiava su. approfondita e rigorosa ricostruzione del fatto controverso sulla base della prova orale e documentale, cadono le ulteriori censure del reclamante a proposito del fatto che il Tribunale avrebbe dovuto ancora:
- disporre il confronto fra le divergenti testimonianze;
per contro, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass.
n. 14538/2009, n. 123/2020), l'art. 254 cpc attribuisce al giudice di merito una mera facoltà discrezionale di procedere al confronto tra testimoni, che nel caso in esame non vi era alcuna necessità di disporre considerando che un confronto ragionato fra le diverse versioni era già stato sviluppato prima nell'ordinanza e poi nella sentenza, fino alla conclusione finale che aveva optato per la versione più convincente
- modificare l'ordinanza istruttoria 28.8.2024, accogliendo le ulteriori richieste del reclamante;
per contro, come già detto, le prove orali e documentali già acquisite fondavano un accertamento pieno quanto alla vicenda controversa, nei termini esposti nella ordinanza sommaria e quindi nella sentenza.
In conclusione, provate le ripetute molestie fisiche e verbali sul luogo di lavoro, sgradite alle destinatarie ed offensive della loro dignità personale e professionale, confermate dalle interessate e dalle dichiarazioni di alcuni colleghi, e non smentite da prove contrarie, secondo il Collegio il licenziamento per giusta causa risulta legittimo.
Per le ragioni già premesse nell'inquadramento giuridico della presente vicenda, la molestia sessuale sul luogo di lavoro rappresenta una figura grave di discriminazione per motivi di genere, tale da ledere il rapporto fiduciario con il datore, obbligato ex art. 2087 cc a vigilare sulla correttezza dei comportamenti fra i dipendenti, e quindi a tutelare i destinatari delle stesse molestie.
Tale conclusione vale a maggior ragione nel caso in esame, nel quale un collega anziano ed esperto aveva tenuto nel tempo ripetute molestie, fisiche e verbali, nei confronti di tre diverse giovani colleghe, appena entrate pagina 18 di 22 nell'ambiente di lavoro con contratti di somministrazione a termine, reiterando condotte di oggettivo contenuto offensivo (come i ripetuti sfioramenti con parti intime del corpo), indesiderati dalle destinatarie, le quali li avevano vissuti con malessere e disagio. La giurisprudenza già richiamata (Cass. n. 15549/2025, n. 13748/2025,
n. 6345/2025, n. 27363/2023, n. 23295/2023, n. 7029/2023), ha chiarito che giusta causa di licenziamento ai sensi dell'art. 26 D. Lgvo n. 198/2006 può essere anche un unico comportamento di molestia, anche solo verbale, tenuto in un'unica occasione, nei confronti di una unica vittima. Non vi è dubbio quindi che la risoluzione immediata del rapporto sia una sanzione proporzionata ad una condotta con pluralità di molestie sia fisiche che verbali nei confronti di diverse parti offese.
Tempestività della contestazione disciplinare (motivo 5.A)
Il Collegio concorda con il Tribunale anche a proposito della tempestività della contestazione disciplinare con lettera del 28 aprile 2022, non solo per quanto riguarda le condotte nei confronti di (molestie fisiche e Pt_2 verbali del 15 aprile), ma anche quelle nei confronti di e (molestie fisiche e verbali ripetute nel Pt_3 Tes_2 periodo fine gennaio / febbraio 2022).
Infatti, le circostanze emerse in proposito dalla prova orale e documentale vanno riassunte come segue:
- in seguito alle molestie del 15 aprile, aveva informato il proprio istruttore, teste , e da Pt_2 Testimone_1 tale momento erano partite le indagini interne sviluppate con la raccolta delle interviste scritte (prodotte in giudizio come docc. 21 ric. e doc. 8 res.)
- non aveva parlato con nessuno delle molestie subite nei mesi precedenti, fino a che il 19 aprile aveva Pt_3 ricevuto le confidenze di sulle analoghe condotte tenute da ai danni di entrambe;
quindi, Pt_2 Parte_1 solo in quel momento si era rivolta al supervisore di produzione Pt_3 Parte_7
che nei mesi precedenti aveva subito molestie analoghe a prima dell'aprile si era rivolta solo
[...] Pt_3 al proprio istruttore, teste il quale aveva riferito ad gli atteggiamenti Persona_2 Parte_4
“sospetti” di e gli aveva risposto di tenere d'occhio il collega e di tornare a riferire se Parte_1 Parte_4 avesse visto ripetersi analoghi comportamenti.
In conclusione, è smentito che prima di aprile la società avesse conosciuto la intera vicenda, ovvero la pluralità delle condotte tenute nel tempo da ai danni di tre diverse colleghe, e quindi fosse in grado di vagliare Parte_1 in modo adeguato le informazioni al fine di formulare un addebito specifico, in grado di iniziare un procedimento disciplinare complesso e delicato come quello in esame.
A ben vedere del resto, il motivo di reclamo sulla asserita tardività della contestazione, più che valorizzare elementi di giudizio su una effettiva conoscenza anticipata della vicenda da parte della società, era teso ad avvalorare l'assunto di un atteggiamento persecutorio da parte delle giovani colleghe come della società, del quale tuttavia rimanevano oscure le ragioni.
§§§ pagina 19 di 22 Motivo 6) Richiesta di cancellazione ai sensi dell'art. 89 comma 2 cpc
Il lavoratore reclamante aveva censurato la sentenza per avere respinto la propria richiesta di cancellazione delle espressioni offensive oggetto delle note 20.12.2024 della società, pag. 1 rigo 17: < Con le presenti note difensive si intende eccepire la assoluta inammissibilità, irritualità ed irrilevanza della cosiddetta “istanza di modifica e/o revoca” depositata in data odierna (20.12.2024) dalla difesa del ricorrente. Tale atto rappresenta una grave, irrituale e scorretta (in quanto avvenuta al di fuori di qualsivoglia contraddittorio) azione processuale posta in essere dalla difesa del Sig. per “revocare e/o modificare” l'ordinanza istruttoria emessa in data Parte_1
28.8.2024 (ossia ben quattro mesi fa) >.
In proposito, era censurata la motivazione del Tribunale (secondo il quale tali frasi sarebbero sviluppate nel limite della correttezza e convenienza processuale, senza violare i principi di rispetto e dignità della persona umana e di decoro del procedimento), affermando che invece le stesse espressioni mostravano mancanza di rispetto per il lavoratore ed il suo difensore, complessiva figura di avversario aveva definito impropriamente
“scorretto”.
Quest'ultimo era un termine non necessario per la difesa giudiziale, che aveva colpito piuttosto la professionalità dello stesso difensore al di là del singolo evento (deposito di istanza, peraltro facoltà legittima della parte quale richiesta di revoca di provvedimento del giudice, svolta ai sensi dell'art. 177 comma 2 cpc).
Secondo il Collegio, quanto alla richiesta cancellazione ex art. 89 cpc, il motivo 6) è infondato.
Infatti, l'espressione secondo la quale il deposito dell'istanza da parte della difesa del lavoratore sarebbe stata una condotta di scorrettezza grave ed irrituale era senz'altro colorita, ma rientrava comunque nell'esercizio del diritto di difesa della società, in quanto tesa a colpire la condotta processuale della controparte, e non profili umani e professionali del lavoratore e del suo difensore. Il criterio di selezione delle espressioni gratuitamente offensive, uniche da cancellare ex art. 89 cpc, è chiaramente ricostruito dalla giurisprudenza di legittimità nei termini che seguono, i quali escludono che l'ipotesi si possa riferire al caso in esame.
< In tema di espressioni offensive o sconvenienti contenute negli scritti difensivi, non può essere disposta, ai sensi dell'art. 89 cpc, la cancellazione delle parole che non risultino dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, essendo ben possibile che nell'esercizio del diritto di difesa il giudizio sulla reciproca condotta possa investire anche il profilo della moralità, senza tuttavia eccedere le esigenze difensive o colpire la scarsa attendibilità delle affermazioni della controparte. Ne consegue che non possono essere qualificate offensive dell'altrui reputazione le parole (come, nella specie, la parola "contrabbandare", che, significando "far passare qualcosa per ciò che non è", si iscrive nella normale dialettica difensiva e, riferita ad una tesi della controparte, serve semplicemente a rafforzare l'assunto della scarsa attendibilità di tale tesi), che, rientrando seppure in modo piuttosto graffiante nell'esercizio del diritto di difesa, non si rivelino comunque lesive della dignità umana e professionale dell'avversario >, Cass. n. 21031/2016, conforme n. 26195/2011. pagina 20 di 22 Segue Motivo 6) Spese di lite di primo grado
Il lavoratore reclamante aveva censurato la sentenza anche per essere stato condannato alle spese di lite, decisione che sarebbe stata in contrasto con gli argomenti con i quali lo stesso Tribunale aveva respinto invece la richiesta della società di condanna del lavoratore per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 cpc.
La sentenza sarebbe stata contraddittoria poiché - a fronte della denuncia querela per falsa testimonianza proposta dal lavoratore nei confronti delle tre giovani colleghe, e di - il Tribunale che invece Persona_2 aveva deciso di credere alle medesime testimonianze avrebbe dovuto concludere per la totale malafede del lavoratore appellante, addebitandogli perfino una condotta di calunnia, come tale da denunciare ai sensi dell'art. 331 comma 4 cpp.
Secondo il Collegio, il motivo 6) va superato anche quanto alle spese di lite.
A ben vedere, del resto, le considerazioni del reclamo non colpiscono la decisione di porre il relativo pagamento a carico del lavoratore soccombente, quanto il diverso capo di sentenza che aveva invece respinto la domanda con la quale la società aveva chiesto la condanna del lavoratore per lite temeraria ai sensi dell'art 96 cpc.
Ora, per quanto riguarda le spese di lite, non vi è dubbio che sia corretto averle poste in toto a carico della parte soccombente (ed il lavoratore deve ritenersi tale all'esito del rigetto dei motivi di appello nel merito da 1 a 5).
Invece, per quanto riguarda la mancata condanna per lite temeraria, tale richiesta era stata formulata dalla società
a carico del lavoratore, il quale non poteva censurare la relativa decisione di rigetto.
Lite temeraria ex art. 96 cpc
La società reclamata aveva concluso la propria memoria di costituzione (pag. 59) ribadendo la responsabilità aggravata del lavoratore ai sensi dell'art. 96 cpc, e chiedendo pertanto la sua condanna al pagamento di €. 20 mila a titolo di risarcimento del danno da lite temeraria.
La stessa domanda svolta in primo grado era già stata respinta espressamente in sentenza (pag. 15) e quindi, per ribadire la medesima richiesta in relazione al primo grado, la società avrebbe dovuto proporre reclamo incidentale.
La domanda della società va tuttavia esaminata per quanto riguarda il secondo grado, a proposito del quale la memoria di costituzione evidenziava che il lavoratore avrebbe abusato della facoltà di agire, in violazione del dovere di buona fede e correttezza, riproponendo la propria impugnazione, per la terza volta, pur essendo consapevole della sua infondatezza, o con ignoranza colpevole della medesima.
Il danno che tale condotta temeraria avrebbe inflitto alla società consisteva quantomeno nelle spese di lite, o comunque nel pregiudizio organizzativo (impiego di tempo e risorse necessario a predisporre le difese) dovuto alla necessità di difendersi ancora una volta da ingiustificate iniziative giudiziarie del lavoratore.
Secondo il Collegio, la richiesta della società va respinta.
pagina 21 di 22 La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel senso che < la domanda di risarcimento da responsabilità aggravata, di cui all'art. 96, comma 1 cpc, si atteggia diversamente a seconda dei gradi del giudizio, atteso che, mentre in primo grado essa è volta a sanzionare il merito di un'iniziativa giudiziaria avventata, nel secondo grado, regolato dal principio devolutivo, essa deve specificamente riferirsi alla pretestuosità dell'impugnazione, valutata con riguardo non tanto alle domande proposte, quanto, piuttosto, alla palese e strumentale infondatezza dei motivi dell'appello e, più in generale, alla condotta processuale tenuta dalla parte soccombente nella fase di gravame >, Cass. n. 7620/2013
Nel caso in esame, il nucleo essenziale della questione controversa è fondamentalmente di fatto, riguardando la prova degli addebiti, in relazioni ai quali, in secondo come in primo grado, si sono radicalmente contrapposte le prospettazioni della società (secondo la quale il lavoratore è responsabile delle condotte di molestie sessuali, giusta causa di licenziamento) e del lavoratore (secondo il quale egli è accusato ingiustamente di condotte mai tenute).
A prescindere dal fatto che il Collegio concorda con il Tribunale sulla fondatezza degli addebiti, la condanna per lite temeraria non può comunque essere pronunciata, mancando ogni ulteriore prova di malafede o colpa grave a base delle iniziative giudiziali del lavoratore, da ultimo con il presente reclamo.
Spese di lite di secondo grado e C.U.
Le spese di lite di secondo grado seguono la soccombenza della parte reclamante, liquidate come da dispositivo in relazione agli importi medi delle cause di valore indeterminabile di complessità bassa, esclusa la fase istruttoria che non si è svolta nel presente grado esauritosi in una discussione sugli atti ed i documenti.
Nei confronti della stessa parte reclamante, soccombente in toto, vanno dichiarati i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando ai sensi della L. 92/2012, respinge il reclamo e conferma la sentenza reclamata.
Condanna la parte reclamante al pagamento delle spese di lite del secondo grado, liquidate in €. 6.946,00 oltre spese generali 15%, Iva e Cpa.
Dichiara che nei confronti della parte reclamante sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
Firenze, 14 ottobre 2025.
La Consigliera est. La Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu dr. Maria Lorena Papait
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